Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 15/12/1951 |
Numero: | 1334 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [7] |
Art. 5. [8] |
Art. 6. [9] |
Art. 7. [11] |
Art. 7 bis. [13] |
Art. 8. [17] |
Art. 9. [18] |
Art. 10. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio |
Art. 11. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle [...] |
§ 17.3.15 - D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334 [1].
Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa.
(G.U. 15 dicembre 1951, n. 288)
Le disposizioni della
Le predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane anche in caso di distruzione delle normali scorte di esercizio.
Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art. 1 della
Per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 è anticipata dallo Stato agli istituti ed aziende di credito, di cui al successivo art. 7, la somma di lire cinque miliardi all'interesse annuo dell'1 per cento.
Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti con il Tesoro dello Stato e gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla concessione delle anticipazioni di cui al comma precedente, nonché le modalità di restituzione da parte delle imprese mutuatarie [5] .
Il tasso di interesse annuo da praticare alle imprese mutuatarie sarà pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente per i settori industriale, commerciale e artigiano alla data della stipula dei contratti di finanziamento [6] .
Ciascuna convenzione è approvata con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.
Ai soli effetti della applicazione della
La Commissione valuterà tutti i mezzi di prova utili per tali accertamenti.
Il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, di cui all'art. 2 della
Alle imprese che intendano provvedere con mezzi propri alla ricostruzione e riattivazione degli impianti e alla ricostruzione delle normali scorte di esercizio, sarà concesso, fino ad un massimo del venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati di avanzamento della ricostruzione o della riattivazione o della ricostituzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.
La Commissione, di cui al precedente art. 4, accertato il danno, propone l'eventuale contributo da assegnarsi alle imprese interessate. Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del
Per la corresponsione del concorso negli interessi e del contributo, previsti nei precedenti commi, è autorizzata la spesa di lire un miliardo e mezzo.
La durata del finanziamento destinato alla ricostituzione delle scorte non può superare quattro anni, esclusa ogni proroga anche nella forma di prestito consolidato.
Salvo il disposto del precedente comma, il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, su proposta del Comitato di cui all'art. 3 del
Le operazioni creditizie di cui alla
Le anticipazioni agli enti finanziatori delle somme occorrenti per il finanziamento delle operazioni da garantire ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono disposte con decreto del Ministro del tesoro, con preferenza per quegli enti che operano prevalentemente nelle zone sinistrate e che abbiano avuto, per effetto di pubbliche calamità, notevoli immobilizzi dei loro investimenti [12] .
Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani il cui danno accertato non superi l'importo di lire 4 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90 per cento del danno accertato e non superiore comunque a L. 800.000 [14] .
La concessione del contributo sarà disposta con decreto del prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 4.
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciali intestati alle medesime [15] .
Per la erogazione di detti contributi è stanziata nel bilancio dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire 750.000.000.
(Omissis) [16].
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere di sette miliardi e 250 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per l'esercizio 1951-52 si provvede con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1° gennaio 1961.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[3] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[4] Articolo così sostituito dalla
[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[6] Comma inserito dall'art. 3 della
[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[9] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[11] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[12] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[13] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.
[14] Comma già sostituito dall'art. 3 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[16] Comma soppresso dall'art. 2 della
[17] Articolo soppresso dalla legge di conversione.
[18] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.