§ 41.2.22 - Legge 25 novembre 1964, n. 1280.
Provvidenze per il comune di Roma.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.2 comuni
Data:25/11/1964
Numero:1280


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso [...]
Art. 2.      Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire
Art. 3.      La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, mutui fino alla concorrenza di complessive lire 100 miliardi, in ragione di lire 15.000 milioni [...]
Art. 4.      I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi
Art. 5.      Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e dalla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte, quanto a lire 5.300 milioni, con corrispondente [...]


§ 41.2.22 - Legge 25 novembre 1964, n. 1280.

Provvidenze per il comune di Roma.

(G.U. 10 dicembre 1964, n. 305)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata, a decorrere dall'anno solare 1964, la concessione, a favore del comune di Roma, di un contributo annuo ordinario di lire 5 miliardi, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il Comune sostiene, in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica.

     Il contributo di cui al comma precedente verrà iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e sarà pagato, per il 1964, entro il mese di dicembre e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo.

 

          Art. 2.

     Il comune di Roma è autorizzato ad assumere prestiti per il complessivo ammontare di 150 miliardi di lire:

     a) per l'attuazione dei programmi per il rifornimento idrico, per le fognature, per l'edilizia scolastica e per la viabilità;

     b) per l'esecuzione di altre opere pubbliche di sua competenza, nonchè per l'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile.

     I finanziamenti di cui alla precedente lettera b) non potranno superare complessivamente l'importo di lire 30 miliardi.

 

          Art. 3.

     La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma, mutui fino alla concorrenza di complessive lire 100 miliardi, in ragione di lire 15.000 milioni nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 17.500 milioni nell'esercizio 1965; lire 20.000 milioni nel 1966; lire 20.000 milioni nel 1967; lire 20.000 milioni nel 1968 e lire 7.500 milioni nel 1969.

     Per la residua quota di lire 50 miliardi il comune di Roma è autorizzato a contrarre prestiti in ragione di lire 22.500 milioni nell'esercizio 1965, lire 10.000 milioni nel 1966, lire 10.000 milioni nel 1967, lire 7.500 milioni nel 1968.

     Detti prestiti potranno essere contratti anche all'estero negli ammontari di valuta estera di volta in volta equivalenti ai suddetti importi al tasso di cambio vigente nel giorno dell'assunzione.

     I prestiti da contrarre all'estero sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

     E' fatto divieto al comune di Roma di ordinare le spese finanziate con i mutui di cui al presente articolo prima che i competenti organi degli Istituti mutuanti ne abbiano deliberata la concessione.

 

          Art. 4.

     I prestiti previsti dai precedenti articoli sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

     Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno e per le finanze.

 

          Art. 5.

     Per le opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e dalla legge 9 agosto 1954, n. 645 e successive modificazioni, è autorizzata la concessione di contributi statali previsti dalle medesime leggi e, per le altre, quella di contributi nella misura di volta in volta fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione all'importanza delle opere stesse, in misura non superiore al 4 per cento.

     Le opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature dei servizi di trasporto urbani e per l'acquisto di vetture per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile non fruiscono di contributi statali.

     Per la concessione dei contributi previsti dal primo comma sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 600 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 1.480 milioni per l'esercizio 1965, lire 1.080 milioni per il 1966, lire 1.080 milioni per il 1967, lire 1.060 milioni per il 1968 e lire 300 milioni per il 1969.

     La somma di lire 196 miliardi, occorrente per il pagamento dei contributi di cui al primo comma, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 600 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, lire 2.080 milioni nell'esercizio 1965, lire 3.160 milioni nel 1966, lire 4.240 milioni nel 1967, lire 5.300 milioni nel 1968, lire 5.600 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1998, lire 5.000 milioni nel 1999, lire 3.520 milioni nel 2000, lire 2.440 milioni nel 2001, lire 1.360 milioni nel 2002 e lire 300 milioni nell'esercizio 2003.

 

          Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si fa fronte, quanto a lire 5.300 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, e, quanto a lire 300 milioni, con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

     All'onere di lire 7.080 milioni derivante a carico dell'esercizio finanziario 1965 si fa fronte con riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa dei Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario 1965.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.