§ 41.7.86 - D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.
Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:31/08/1972
Numero:670


Sommario
Art. unico. 
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.  [6]
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.  [16]
Art. 28. 
Art. 29.  [18]
Art. 30.  [19]
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33.  [24]
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43.  [35]
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48.  [42]
Art. 48 bis.  [43]
Art. 48 ter.  [44]
Art. 49.  [45]
Art. 49 bis.  [46]
Art. 50.  [47]
Art. 51.  [48]
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60.  [53]
Art. 61. 
Art. 62.  [54]
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69.  [55]
Art. 70.  [58]
Art. 71. 
Art. 72.  [59]
Art. 73.  [60]
Art. 74.  [63]
Art. 75. 
Art. 75 bis. 
Art. 76.  [74]
Art. 77.  [75]
Art. 78.  [76]
Art. 79. 
Art. 80.  [89]
Art. 81. 
Art. 82.  [91]
Art. 83. 
Art. 84. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 
Art. 93.  [103]
Art. 94. 
Art. 95. 
Art. 96. 
Art. 97. 
Art. 98. 
Art. 99. 
Art. 100. 
Art. 101. 
Art. 102.  [108]
Art. 103.  [109]
Art. 104. 
Art. 105. 
Art. 106. 
Art. 107.  [111]
Art. 108. 
Art. 109. 
Art. 110. 
Art. 111. 
Art. 112. 
Art. 113. 
Art. 114. 
Art. 115. 


§ 41.7.86 - D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(G.U. 20 novembre 1972, n. 301)

 

     Art. unico.

     È approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

 

Titolo I

COSTITUZIONE DELLA REGIONE "TRENTINO-ALTO ADIGE"

E DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1.

     Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente statuto.

     La regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

 

          Art. 2.

     Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

 

          Art. 3.

     La regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

     I comuni di Proves, Senales, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

     Alle province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente statuto.

     Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la regione, la provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

 

Capo II

FUNZIONI DELLA REGIONE

 

          Art. 4.

     In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie [1] :

     1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;

     2) ordinamento degli enti para-regionali;

     3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni [2] ;

     4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;

     5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

     6) servizi antincendi;

     7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

     8) ordinamento delle camere di commercio;

     9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;

     10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

 

          Art. 5.

     La regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:

     1) [3]

     2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

     3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

 

          Art. 6.

     Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne l'istituzione.

     Le casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

     Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

 

          Art. 7.

     Con leggi della regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

     Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

 

Capo III

FUNZIONI DELLE PROVINCE

 

          Art. 8.

     Le province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'art. 4, nelle seguenti materie:

     1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

     2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;

     3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;

     4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;

     5) urbanistica e piani regolatori;

     6) tutela del paesaggio;

     7) usi civici;

     8) ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;

     9) artigianato;

     10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;

     11) porti lacuali;

     12) fiere e mercati;

     13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

     14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;

     15) caccia e pesca;

     16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;

     17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

     18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

     19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;

     20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;

     21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;

     22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;

     23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

     24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

     25) assistenza e beneficenza pubblica;

     26) scuola materna;

     27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;

     28) edilizia scolastica;

     29) addestramento e formazione professionale.

 

          Art. 9.

     Le province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:

     1) polizia locale urbana e rurale;

     2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);

     3) commercio;

     4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

     5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

     6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;

     7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;

     8) incremento della produzione industriale;

     9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

     10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;

     11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

 

          Art. 10.

     Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi - fino alla costituzione dei propri uffici - degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle province stesse in materia di lavoro.

     I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia e i sindaci interessati [4] .

     I cittadini residenti nella provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sulla anzianità di residenza.

 

          Art. 11.

     La provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.

     L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della provincia interessata.

     La provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

 

          Art. 12.

     Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Le province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

     I Presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma [5] .

     Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

 

          Art. 13. [6]

     1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonchè dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonchè le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

     2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purchè previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonchè dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

     3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.

     4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

     5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonchè della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

     6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorchè scadute, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1 [7].

     7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

 

          Art. 14.

     E' obbligatorio il parere della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

     E' altresì obbligatorio il parere della provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.

     L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

 

          Art. 15.

     Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della provincia e tenuto conto delle somme stanziate nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la provincia.

     La provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.

     La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni. [8]

 

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA REGIONE ED ALLE PROVINCE

 

          Art. 16.

     Nelle materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia.

     Restano ferme le attribuzioni delle province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.

     Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla regione, alla provincia e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

     La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

 

          Art. 17.

     Con legge dello Stato può essere attribuita alla regione e alle province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

 

          Art. 18.

     La regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.

     Le province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

 

          Art. 19.

     Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

     La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

     L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.

     Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

     Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

     Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

     Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

     Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

     Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

     Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

     Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del soprintendente scolastico.

     I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

     I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

     Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

     Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della regione e della provincia interessata.

 

          Art. 20.

     I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto [9] .

     Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale [10] .

     Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

     Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

 

          Art. 21.

     I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta [11] .

 

          Art. 22.

     Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione e i Presidenti delle Province possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale. [12]

 

          Art. 23.

     La regione e le province utilizzano - a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi - le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

 

Capo I

ORGANI DELLA REGIONE

 

          Art. 24.

     Sono organi della regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione [13] .

 

          Art. 25.

     Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano [14] .

     Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza [15] .

 

          Art. 26.

     Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente statuto e dalle altre leggi dello Stato.

 

          Art. 27. [16]

     L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

     Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.

     Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.

 

          Art. 28.

     I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera regione.

     Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

     L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo. [17]

 

          Art. 29. [18]

 

          Art. 30. [19]

     Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.

     Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.

     Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.

     In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.

     I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

 

          Art. 31.

     Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

     Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

 

          Art. 32.

     Il Presidente ed i vice Presidenti del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti [20] .

     A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

     Ove il Presidente od i vice Presidenti del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione [21] .

     Se il Presidente della Regione non convoca il Consiglio regionale entro 15 giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del commissario del Governo [22] .

     (Omissis) [23]

 

          Art. 33. [24]

     Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49 bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.

     Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49 bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.

     I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.

 

          Art. 34.

     Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della giunta regionale o del presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente statuto.

 

          Art. 35.

     Nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo [25] .

 

          Art. 36.

     La giunta regionale è composta del Presidente della Regione, che la presiede, di due vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti [26] .

     Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

     La composizione della giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della regione. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. [27]

     Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

     Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

 

          Art. 37.

     Il Presidente e i membri della giunta regionale restano in carica finchè dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la giunta da parte del nuovo Consiglio.

     I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale. [28]

 

          Art. 38.

     Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale. [29]

     (Omissis) [30]

 

          Art. 39.

     Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni [31] .

 

          Art. 40.

     Il Presidente della Regione rappresenta la regione [32] .

     Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la regione.

 

          Art. 41.

     Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo [33] .

 

          Art. 42.

     Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione [34] .

 

          Art. 43. [35]

     Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.

 

          Art. 44.

     La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:

     1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;

     2) l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;

     3) l'amministrazione del patrimonio della regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;

     4) le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;

     5) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

 

          Art. 45.

     La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

 

          Art. 46.

     Il Consiglio regionale può delegare alla giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

 

Capo II

ORGANI DELLA PROVINCIA

 

          Art. 47.

     Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la giunta provinciale e il Presidente della Provincia [36] .

     In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. [37]

     Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale. [38]

     Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. [39]

     Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. [40]

     Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale. [41]

 

          Art. 48. [42]

     Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

     La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

     Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

     Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

     La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.

 

          Art. 48 bis. [43]

     I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

     I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

 

          Art. 48 ter. [44]

     Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice Presidente e i Segretari.

     Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

     Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana.

     Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

 

          Art. 49. [45]

     Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.

 

          Art. 49 bis. [46]

     Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

     Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

     Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

     Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indìce le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.

     Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

     Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.

     Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.

 

          Art. 50. [47]

     La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.

     La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

     Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

     L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

 

          Art. 51. [48]

     Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.

 

          Art. 52.

     Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della provincia [49] .

     Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.

     Il Presidente della Provincia determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione [50] .

     Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia.

 

          Art. 53.

     Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta [51] .

 

          Art. 54.

     Alla giunta provinciale spetta:

     1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

     2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

     3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

     4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;

     5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

     Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorchè siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

     6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;

     7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

 

Titolo III

APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE

DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI

 

          Art. 55.

     I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due province nella regione.

     Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

     Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

     Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia e sono vistate dal commissario del Governo competente [52] .

 

          Art. 56.

     Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.

     Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.

     Il ricorso non ha effetto sospensivo.

 

          Art. 57.

     Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

     In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.

     Copia del "Bollettino Ufficiale" è inviata al commissario del Governo.

 

          Art. 58.

     Nel "Bollettino Ufficiale" della regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

 

          Art. 59.

     Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

          Art. 60. [53]

     Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.

 

Titolo IV

ENTI LOCALI

 

          Art. 61.

     Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

     Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

 

          Art. 62. [54]

     Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

     Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice Presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.

     Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice Presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.

 

          Art. 63.

     Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 25.

 

          Art. 64.

     Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della regione.

 

          Art. 65.

     L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

 

Titolo V

DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

 

          Art. 66.

     Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente statuto costituiscono il demanio regionale.

 

          Art. 67.

     Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione.

     I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione.

     Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

     I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione.

 

          Art. 68.

     Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

 

Titolo VI

FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE

 

          Art. 69. [55]

     1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

     2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nel territorio regionale:

     a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

     b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali [56];

     c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

     d) [gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale] [57].

 

          Art. 70. [58]

     1. E' devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.

 

          Art. 71.

     Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

 

          Art. 72. [59]

     1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.

 

          Art. 73. [60]

     1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri [61].

     1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purchè nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni [62].

 

          Art. 74. [63]

     1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.

 

          Art. 75. [64]

     1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali:

     a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;

     b) [i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori] [65];

     c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

     d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni [66];

     e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali [67];

     f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province [68];

     g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici; nelle predette entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale [69].

     1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili per riscaldamento [70].

     2. [Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province] [71].

 

     Art. 75 bis. [72]

     1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

     2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

     3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.

     3-bis. Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purchè risulti temporalmente delimitato, nonchè contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10-bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 [73].

 

          Art. 76. [74]

 

          Art. 77. [75]

 

          Art. 78. [76]

     [1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla provincia di Trento e del 53 per cento alla provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'art. 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.

     2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia [77].]

 

          Art. 79. [78]

     1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonchè all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:

     a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

     b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

     c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

     d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3 [79].

     2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

     3. Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti [80].

     4. Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sè e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea [81].

     4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, fermi restando i ristori e le riduzioni riconosciuti dallo Stato per gli anni 2020 e 2021 correlati alla perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo [82].

     4-ter. A decorrere dall'anno 2028 il contributo complessivo di 688,71 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 713,71 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile [83].

     4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma [84].

     4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [85].

     4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione [86].

     4-septies. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la regione e le province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento [87].

     4-octies. La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti [88].

 

          Art. 80. [89]

     1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

     2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

     3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

     4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

 

          Art. 81.

     Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.

     Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni [90] .

 

          Art. 82. [91]

     1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.

 

          Art. 83.

     La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici [92].

 

          Art. 84.

     I bilanci predisposti dalla giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.

     La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.

     I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo [93].

     I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo [94].

     Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente [95].

     Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti [96].

     Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.

     Le decisioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa nè a ricorso davanti la Corte costituzionale [97].

     Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.

     Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata [98].

 

          Art. 85.

     Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.

     In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.

 

          Art. 86.

     Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.

     Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

 

Titolo VII

RAPPORTI FRA STATO, REGIONE E PROVINCIA

 

          Art. 87.

     Nel territorio regionale sono istituiti un commissario del Governo per la provincia di Trento e un commissario del Governo per la provincia di Bolzano. Spetta ad essi:

     1) coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;

     2) vigilare sull'esercizio da parte delle province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia [99] ;

     3) compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente statuto o da altre leggi ad organi della regione e delle province o ad altri organi dello Stato.

     Il commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2) del precedente comma nei riguardi della regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

 

          Art. 88.

     Il commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro per l'interno.

     A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

     Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

 

Titolo VIII

RUOLI DEL PERSONALE DI UFFICI

STATALI IN PROVINCIA DI BOLZANO

 

          Art. 89.

     Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

     Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

     I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.

     L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.

     Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.

     I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati [100].

     Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilità di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per l'attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto comma del presente articolo [101].

 

Titolo IX

ORGANI GIURISDIZIONALI

 

          Art. 90.

     Nel Trentino-Alto Adige è istituito un tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

 

          Art. 91.

     I componenti della sezione per la provincia di Bolzano di cui all'art. 90 del presente statuto devono appartenere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

     La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.

     Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Al Presidente della sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

 

          Art. 92.

     Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni nella provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.

     Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale. [102]

 

          Art. 93. [103]

     Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'art. 90 del presente statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della provincia di Bolzano.

 

          Art. 94.

     Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario [104] .

     L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione [105] .

     Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

     Nei comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

 

          Art. 95.

     La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle giunte provinciali.

 

          Art. 96.

     Nei comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

 

Titolo X

CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

 

          Art. 97.

     Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

     L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

     La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della regione.

 

          Art. 98.

     Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina [106] .

     Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente statuto alla regione o alle province, la regione o la provincia rispettivamente interessate possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

     Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva giunta [107] .

     Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al commissario del Governo in Trento, se trattasi della regione o della provincia di Trento, e al commissario del Governo in Bolzano se trattasi della provincia di Bolzano.

 

Titolo XI

USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO

 

          Art. 99.

     Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

 

          Art. 100.

     I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.

     Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.

     Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.

     Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

 

          Art. 101.

     Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

 

          Art. 102. [108]

     Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

     Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

     Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.

 

Titolo XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 103. [109]

     Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

     L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.

     I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.

     Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.

 

          Art. 104.

     Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province [110] .

     Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della provincia di Bolzano.

 

          Art. 105.

     Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

 

          Art. 106.

     Nelle materie trasferite dalla competenza della regione a quella delle province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

 

          Art. 107. [111]

     Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

     In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.

 

          Art. 108.

     Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

     Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

     Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente statuto che passano alle province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

 

          Art. 109.

     Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'art. 8, n. 3) del presente statuto.

     Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'art. 19 del presente statuto.

     Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

 

          Art. 110.

     La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 108 del presente statuto.

 

          Art. 111.

     In relazione al trasferimento di competenza dalla regione alle province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla regione alle province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti [112] .

 

          Art. 112.

     Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla regione alle province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

 

          Art. 113.

     Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

 

          Art. 114.

     La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della regione.

 

          Art. 115.

     Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

 


[1] Alinea così modificata dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[2] Numero così sostituito dall'art. 6 della L.C. 23 settembre 1993, n. 2.

[3] Numero abrogato dall'art. 6 della L.C. 23 settembre 1993, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[6] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 833, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[7] Comma già modificato dall'art. 1, comma 77, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dall'art. 9 quater del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L. 5 agosto 2022, n. 118.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[13] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[14] L'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2 ha sostituito gli originari commi 1, 2 e 3 con il presente comma.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[16] Articolo già sostituito dall'art. 5 della L.C. 12 aprile 1989, n. 3, ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2 e così modificato dall'art. 1 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[17] Comma inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[18] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[19] Articolo così sostituito dall'art. della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[20] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[21] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[22] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[23] Comma abrogato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[24] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[25] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[26] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[27] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[28] Comma inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[29] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[30] Comma abrogato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[31] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[32] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[33] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[34] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[35] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[36] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[37] Comma inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[38] Comma inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[39] Comma inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[40] Comma inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[41] Comma inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[42] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[43] Articolo inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[44] Articolo inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[45] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2 e così modificato dall'art. 2 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[46] Articolo inserito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[47] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2 e così modificato dall'art. 3 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[48] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[49] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[50] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[51] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[52] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[53] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[54] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2 e così modificato dall'art. 4 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[55] Articolo sostituito dall'art. 1 della L. 30 novembre 1989, n. 386.

[56] Lettera già modificata dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e così ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[57] Lettera abrogata dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 30 novembre 1989, n. 386.

[59] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 30 novembre 1989, n. 386.

[60] Articolo sostituito dall'art. 10 della L. 30 novembre 1989, n. 386.

[61] Comma così modificato dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[62] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e così modificato dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[64] L'art. 3 della L. 30 novembre 1989, n. 386, ha sostituito con l’articolo 75 gli originari articoli 75, 76 e 77.

[65] Lettera abrogata dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[66] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[67] Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[68] Lettera sostituita dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e così modificata dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

[69] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 549, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[70] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

[71] Comma abrogato dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[72] Articolo inserito dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[73] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[74] L'art. 3 della L. 30 novembre 1989, n. 386, ha sostituito con l'articolo 75 gli originari articoli 75, 76 e 77.

[75] L'art. 3 della L. 30 novembre 1989, n. 386, ha sostituito con l'articolo 75 gli originari articoli 75, 76 e 77.

[76] Articolo sostituito dall'art. 4 della L. 30 novembre 1989, n. 386 e abrogato dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[77] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[78] Articolo sostituito dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[79] Comma così modificato dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[80] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[81] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[82] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, già modificato dall'art. 1, comma 549, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

[83] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, già modificato dall'art. 1, comma 549, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

[84] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[85] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[86] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[87] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[88] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 407, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[89] Articolo così sostituito da ultimo dall'art. 1, comma 518, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[90] Comma sostituito dall'art. 8 della L. 30 novembre 1989, n. 386 e così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[91] Articolo già sostituito dall'art. 11 della L. 30 novembre 1989, n. 386 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[92] Comma così modificato dall'art. 2, comma 107, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[93] Comma così modificato dall'art. 5 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[94] Comma inserito dall'art. 5 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[95] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[96] Comma così modificato dall'art. 5 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[97] Comma così modificato dall'art. 5 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[98] Comma così modificato dall'art. 5 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[99] Numero così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[100] Comma così modificato dall'art. 6 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[101] Comma così modificato dall'art. 6 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[102] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[103] Articolo così modificato dall'art. 7 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[104] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[105] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[106] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[107] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[108] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2 e così modificato dall'art. 8 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[109] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[110] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.

[111] Articolo così modificato dall'art. 9 della L.C. 4 dicembre 2017, n. 1.

[112] Comma così modificato dall'art. 4 della L.C. 31 gennaio 2001, n. 2.