Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 27/05/1959 |
Numero: | 324 |
Sommario |
Art. 1. Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio [...] |
Art. 2. Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o [...] |
Art. 3. Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a [...] |
Art. 4. Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a [...] |
Art. 5. Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel precedente art. 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, [...] |
Art. 6. I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli [...] |
Art. 7. Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, [...] |
Art. 8. Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 [...] |
Art. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla [...] |
Art. 10. A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive [...] |
Art. 11. Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'art. 5 [...] |
Art. 12. Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della [...] |
Art. 13. Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, [...] |
Art. 14. Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e [...] |
Art. 15. Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri [...] |
Art. 16. Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali da assoggettare all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per [...] |
Art. 17. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile [...] |
Art. 18. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana |
§ 80.5.220 – L. 27 maggio 1959, n. 324.
Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza.
(G.U. 5 giugno 1959, n. 132).
Al personale statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio [2].
L'indennità integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a) è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
b) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento [3];
c) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare [4];
d) non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla
L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori [6].
L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20 della
Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio [7].
L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo:
a) non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;
b) è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
c) non compete per le pensioni pagabili all'estero [8].
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, od in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorchè svolgano attività lucrativa [9].
La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno.
Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della
“L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del
lire 4620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3060 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 4770 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
lire 6530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3220 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;
lire 8440 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
“Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del
“L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art. 2, secondo e terzo comma, del
“Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della
“L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del
lire 5120 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3560 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti;
lire 5270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3650 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
lire 7030 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3720 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;
lire 8940 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3870 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
“Le quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del
“L'importo di lire 25.000 stabilite dall'art. 2, secondo e terzo comma, del
“Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del
Le nuove misure delle quote di aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni. Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato, provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.
Ai titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati nel precedente art. 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico, in ragione di lire 1000 mensili lorde per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1500 mensili lorde dal 1° luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico, qualunque sia la popolazione del Comune di residenza [10].
Per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al personale in attività di servizio.
La quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione dell'art. 2, ultimo comma, del
Nei casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette.
Ai titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia spettano una sola volta.
La corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di famiglia o gli assegni familiari.
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e quello stabilito dall'art. 3 della
La concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è demandata agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti di rito.
I titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il dipendente statale dal terzo comma dell'art. 3 del
Le quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare.
I miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non danno luogo al riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del
Nei confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia, nonchè l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal
La norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di pensioni di cui al precedente art. 5.
Nelle posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.
Fermi restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede spettante in applicazione dell'art. 5 del
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è regolato dalla
A decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il cui trattamento economico è regolato dalla
Ai fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 e in altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso alla categoria, funzione o qualifica medesima.
In caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.
Al personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma competa nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959, è attribuito quest'ultimo stipendio.
Nei confronti del personale contemplato dalla
Ai dipendenti statali inquadrati nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art. 21 della
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale di cui all'art. 1 della
Ai salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad altra superiore ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del
Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del
Le assunzioni contrattuali di operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della
I provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.
Salvo il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di effettivo lavoro nelle seguenti misure:
Capo di ciascun Centro meccanografico |
L. 600 |
Capo reparto |
L. 550 |
Operatore |
L. 400 |
Perforatore |
L. 400 |
Il contingente del personale addetto a ciascun Centro meccanografico è previsto da apposito decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Gli Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali da assoggettare all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con il Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono, subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 14 del
Gli Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma, i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci.
Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con i proventi derivanti dal
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sia nei riguardi della spesa sia dell'entrata.
La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
[1] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1990, n. 115 ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui non prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale. La stessa Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243 ha dichiarato l'illegittimità dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lettere b) e c), della
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo comma, lett. b) e c), della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma così sostituito dall' art. 7 della
[7] Comma così sostituito dall' art. 7 della
[8] Comma così sostituito dall' art. 1 della
[9] Comma così sostituito dall' art. 4 del
[10] Comma così modificato dall'art. 4 della
[11] Comma così modificato dall'art. 7 della