Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.7 istituzioni ed attività culturali |
Data: | 08/11/2021 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Individuazione degli interventi per Gorizia Capitale della Cultura 2025) |
Art. 3. (Norme in materia di GECT GO) |
Art. 4. (Criteri premianti e priorità) |
Art. 5. (Misure di sostegno a favore delle fondazioni che gestiscono beni culturali privati) |
Art. 6. (Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche) |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014) |
Art. 8. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014) |
Art. 9. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2014) |
Art. 10. (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16/2014) |
Art. 11. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 16/2014) |
Art. 12. (Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014) |
Art. 13. (Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014) |
Art. 14. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16/2014) |
Art. 15. (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014) |
Art. 16. (Modifica all'articolo 13 della legge regionale 23/2015) |
Art. 17. (Modifica all'articolo 31 della legge regionale 23/2015) |
Art. 18. (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 23/2015) |
Art. 19. (Modifica all'articolo 48 della legge regionale 23/2015) |
Art. 20. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 2/2016) |
Art. 21. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 2/2016) |
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 2/2016) |
Art. 23. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 2/2016) |
Art. 24. (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 2/2016) |
Art. 25. (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2/2016) |
Art. 26. (Modifica all'articolo 10 della legge regionale 2/2016) |
Art. 27. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 2/2016) |
Art. 28. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 2/2016) |
Art. 29. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 25/2020) |
Art. 30. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2021) |
Art. 31. (Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG) |
Art. 32. (Retrocessione di beni all'Amministrazione regionale) |
Art. 33. (Abrogazioni) |
Art. 34. (Norme transitorie) |
Art. 35. (Disposizioni finanziarie) |
Art. 36. (Entrata in vigore) |
§ 5.7.210 - L.R. 8 novembre 2021, n. 19.
Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.
(B.U. 10 novembre 2021 n. 45 - S.O. n. 36)
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. Al fine di promuovere la competitività, l'attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nonché per l'assolvimento degli obblighi assunti a seguito dell'assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, la presente legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento all'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia.
2. La presente legge prevede, altresì, disposizioni di modifica alle leggi regionali 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della
3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale e il Comune di Gorizia si avvalgono, in particolare, dell'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
Capo II
Disposizioni per il sostegno a Gorizia Capitale europea della Cultura 2025
Art. 2. (Individuazione degli interventi per Gorizia Capitale della Cultura 2025)
1. Al fine di supportare le iniziative di avvicinamento e la realizzazione dell'evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale definisce ogni anno con la legge regionale di stabilità gli interventi da realizzare e la misura del supporto.
Art. 3. (Norme in materia di GECT GO)
1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, tramite il Comune di Gorizia, le spese del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO, quale soggetto attuatore degli interventi di attività culturali connessi alla programmazione dell'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, nonché per il funzionamento in relazione all'evento medesimo.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di finanziamento corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare con il relativo preventivo di spesa e l'elenco delle spese di funzionamento. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento.
Art. 4. (Criteri premianti e priorità)
1. Al fine di favorire i progetti culturali che perseguono le finalità di cui all'articolo 1, sono previsti criteri premianti e priorità di selezione nei regolamenti attuativi degli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della
Art. 5. (Misure di sostegno a favore delle fondazioni che gestiscono beni culturali privati)
1. Nell'ambito delle iniziative di avvicinamento a GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti alle fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia, al fine di sostenere e incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione dei beni da queste gestiti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con i soggetti di cui al comma 1, gestori di tali beni, convenzioni per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. I finanziamenti sono utilizzati secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 2, di durata anche pluriennale.
Art. 6. (Promozione dello sviluppo degli enti di cultura cinematografica e delle mediateche)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo nel territorio degli enti di cultura cinematografica e di un sistema regionale di mediateche quali soggetti qualificati per valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo regionale, la Regione concede al Comune di Gorizia un contributo straordinario in relazione all'ingresso nella compagine dell'Associazione Palazzo del Cinema - Hiša Filma di Gorizia, al fine di conseguirne il rafforzamento patrimoniale, preordinato agli investimenti dell'Associazione medesima.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Comune di Gorizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura domanda di contributo. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
Capo III
Modifiche alla
Art. 7. (Modifiche all'articolo 4 della
1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della
a) dopo le parole «diversi dalle persone fisiche,» sono inserite le seguenti: «che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche,»;
b) dopo le parole «delle attività previste nell'oggetto sociale» sono inserite le seguenti: «, a enti religiosi civilmente riconosciuti»;
c) dopo le parole «società cooperative che per statuto» sono inserite le seguenti: «, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività,».
Art. 8. (Modifica all'articolo 7 della
1. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 9. (Modifica all'articolo 15 della
1. Al comma 1 dell'articolo 15 della
Art. 10. (Modifiche all'articolo 19 della
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della
a) le parole «operanti almeno a livello di Unione territoriale intercomunale» sono sostituite dalle seguenti: «gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1»;
b) alla lettera a), dopo le parole «i cittadini», sono inserite le seguenti: «, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità».
Art. 11. (Modifiche all'articolo 22 della
1. All'articolo 22 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche»;
b) al comma 1 le parole «l'adeguamento tecnologico» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche»;
c) al comma 2 le parole: «, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile,» sono soppresse.
Art. 12. (Modifiche all'articolo 26 della
1. All'articolo 26 della
a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:
«b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.»;
b) al comma 1 bis le parole «della cultura umanistica, artistica e scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare» e le parole «della cultura umanistica, artistica o scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare».
Art. 13. (Modifiche all'articolo 27 quater della
1. All'articolo 27 quater della
a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;»;
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 14. (Modifica all'articolo 28 della
1. Al comma 3 dell'articolo 28 della
Art. 15. (Modifiche all'articolo 31 della
1. All'articolo 31 della
a) al comma 1 le parole «e delle imprese di spettacolo» e le parole «, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali,» sono soppresse;
b) al comma 2 le parole «sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della Giunta regionale»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.».
Capo IV
Modifiche alla
Art. 16. (Modifica all'articolo 13 della
1. Al comma 4 dell'articolo 13 della
Art. 17. (Modifica all'articolo 31 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 18. (Modifica all'articolo 37 della
1. Al comma 4 dell'articolo 37 della
Art. 19. (Modifica all'articolo 48 della
1. Al comma 5 bis dell'articolo 48 della
Capo V
Modifiche alla
Art. 20. (Modifica all'articolo 2 della
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
«3. L'Ente ha sede legale a Gorizia e sedi operative a Trieste e presso Villa Manin a Codroipo.».
Art. 21. (Modifica all'articolo 3 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della
«2 bis. L'Ente provvede, altresì, alla valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e dei parchi e giardini storici di propria competenza.».
Art. 22. (Inserimento dell'articolo 4 bis nella
1. Dopo l'articolo 4 della
«Art. 4 bis. (Scuola Merletti)
1. All'esito del processo previsto dall'articolo 6, comma 20, della legge regionale 6 agosto 2021, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), al fine di garantire la continuità delle attività della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia e valorizzare la tradizionale arte del merletto, favorendo la diffusione della sua conoscenza e l'apprendimento delle tecniche di lavorazione, nonché lo sviluppo della sua produzione, l'Ente:
a) promuove e gestisce la Scuola dedicata all'organizzazione e all'erogazione di corsi specialistici per l'apprendimento delle tecniche per l'esecuzione del merletto a fuselli;
b) svolge attività di ricerca, studio e valorizzazione del merletto e della sua produzione, anche in collaborazione con enti e istituzioni;
c) gestisce e promuove la diffusione del marchio collettivo "Merletto goriziano - SCM - FVG";
d) può porre in essere attività di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente.».
Art. 23. (Modifica all'articolo 5 della
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della
«1. L'Ente svolge la propria attività attuando una programmazione triennale adottata in sede di approvazione del bilancio ed elaborata sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle indicazioni espresse dagli organismi di cui agli articoli 10 e 11, sentita la direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio.».
Art. 24. (Modifica all'articolo 6 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 25. (Modifiche all'articolo 8 della
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della
a) alla lettera a) le parole «il programma» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione»;
b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h bis) sottoscrive gli atti che comportano il mutamento della consistenza del patrimonio mobiliare sottoposto a vincolo e del patrimonio immobiliare, nonché le convenzioni e gli accordi tra enti.».
Art. 26. (Modifica all'articolo 10 della
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della
Art. 27. (Modifica all'articolo 15 della
1. Al comma 4 dell'articolo 15 della
Art. 28. (Modifiche all'articolo 16 della
1. All'articolo 16 della
a) al comma 1 dopo la parola «istituzionale» sono inserite le seguenti: «, agli interventi sui beni mobili e immobili in disponibilità»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3 bis. Sono esclusi dall'attribuzione all'Ente i terreni, a eccezione di quelli che formano oggetto di specifici progetti di recupero e valorizzazione culturale dell'Ente e gli immobili inagibili o non suscettibili di valorizzazione culturale.».
Capo VI
Modifiche alla
Art. 29. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 21 le parole «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 22 le parole «dall'1 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2023».
Art. 30. (Modifiche all'articolo 6 della
1. All'articolo 6 della
a) al comma 21, dopo le parole «Fondazione Scuola Merletti di Gorizia», sono inserite le seguenti: «, sulla base di accordi con la Fondazione medesima,» e le parole «per l'anno 2021» sono soppresse;
b) al comma 23 le parole «del Consiglio direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio di amministrazione».
Capo VII
Disposizioni finali
Art. 31. (Inserimento dei progetti dell'Avviso pubblico Ripartenza Cultura e Sport nell'Elenco dei progetti candidabili a finanziamento sull'Art bonus FVG)
1. Sono inseriti nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale
2. I progetti sono inseriti nel pertinente Elenco annuale, avuto riguardo all'anno di inizio dell'attività progettuale e al relativo piano finanziario.
3. Ai promotori dei progetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Regione 196/2019.
Art. 32. (Retrocessione di beni all'Amministrazione regionale)
1. I terreni e gli immobili rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 16, comma 3 bis, della
2. L'individuazione dei beni di cui al comma 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono eventualmente indicati gli enti regionali o i comuni cui attribuire la disponibilità degli stessi.
Art. 33. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 5 della
b) l'articolo 40 della
c) la lettera a) del comma 20 dell'articolo 3 della
d) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 della
Art. 34. (Norme transitorie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, nelle more dell'approvazione della legge regionale di stabilità 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento per spese di investimento.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il beneficiario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta domanda di finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di cultura, corredata di una relazione illustrativa degli interventi. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento.
3. Le disposizioni di cui alla
4. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 4, i regolamenti previsti dall'articolo 23, commi 2 e 4, della
5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa.
6. La disposizione di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b bis), della
7. Nelle more della rideterminazione del piano dei fabbisogni della Regione con riferimento all'ERPAC e della riorganizzazione dell'articolazione organizzativa dell'ente, in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 bis della
Art. 35. (Disposizioni finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
3. Per le finalità di cui all'articolo 5 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di 1.150.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
7. Per le finalità di cui all'articolo 7 della
8. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
9. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 26 della
10. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 quater della
11. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell'articolo 3 della
12. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante storno di pari importo per gli anni 2022 e 2023 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
14. Per le finalità di cui all'articolo 31 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
15. Per le finalità di cui all'articolo 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
16. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
18. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della
19. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 4, e in relazione agli articoli 18, comma 2, lettera a), e 19, commi 1 e 2, della
20. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni 2024 e 2025 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni medesimi.
21. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali e generali, di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) e Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
22. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
23. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 22, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Art. 36. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.