Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 stato giuridico e trattamento economico del personale |
Data: | 15/06/1993 |
Numero: | 39 |
§ 2.2.117 - Legge Regionale 15 giugno 1993, n. 39.
Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale.
(B.U. 15 giugno 1993, n. 40 - Suppl. straord.).
CAPO I
Modificazioni ed integrazioni alla
1. L'organico del ruolo unico regionale, distinto per qualifiche funzionali, viene rideterminato, in un'ottica di contenimento della spesa e in armonia con i principi e gli indirizzi desumibili dalla normativa di riforma del pubblico impiego, secondo quanto di seguito riportato:
Dirigenti 266 |
Funzionari 286 |
Consiglieri 662 |
Segretari 1.231 Segretari 1.116 |
marescialli |
Marescialli |
Coadiutori 978 Coadiutori 779 |
guardie |
Guardie |
Agenti tecnici 179 |
Commessi 261 |
------- |
Totale 3.863 |
2. Con riferimento all'organico della qualifica di dirigente di cui al comma 1, l'incarico di Direttore regionale di cui all'articolo 24 della
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore regionale delegato
all'organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, previo confronto con le rappresentanze sindacali, a determinare la dotazione organica dei singoli profili professionali; con analoga procedura l'Amministrazione regionale provvede altresì, entro sei mesi dall'attuazione delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 della
1. L'articolo 17 della
(Omissis).
1. All'articolo 29, comma 4, della
1. Dopo l'articolo 43 della
(Omissis).
1. All'articolo 47, comma 1, della
«1) il Servizio della statistica.»
1. All'articolo 48 della
(Omissis).
1. All'articolo 49 della
(Omissis).
2. All'articolo 56 della
(Omissis).
1. L'articolo 55 della
(Omissis).
1. All'articolo 70, comma 1, della
«c) Servizio degli affari amministrativi e contabili;».
1. L'articolo 73 della
(Omissis).
1. All'articolo 78 della
(Omissis).
1. All'articolo 79, comma 1, della
1. All'articolo 83 bis, comma 1, della
1. Dopo l'articolo 83 bis della
(Omissis).
1. All'articolo 85, comma 1, della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 89 della
(Omissis).
1. Dopo il Capo IX del Titolo IV della Parte III della
(Omissis).
1. All'articolo 122, comma 1, della
(Omissis).
1. All'articolo 123, comma 1, della
(Omissis).
1.Dopo l'articolo 127 della
(Omissis).
1. L'articolo 129 della
(Omissis).
1. L'articolo 130 della
(Omissis).
1. All'articolo 131, comma 1, della
(Omissis).
1. L'articolo 132 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 132 della
(Omissis).
1. All'articolo 179, comma 1, della
(Omissis).
1. All'articolo 180, comma 1, della
(Omissis).
1. All'articolo 183, comma 1, della
(Omissis).
1. All'articolo 184, comma 1, della
1. Dopo l'articolo 184 della
(Omissis).
1. L'articolo 198 della
(Omissis).
1. All'articolo 245, comma 4, della
1. All'articolo 246, comma 1, lettera e), della
1. All'articolo 253 della
(Omissis).
CAPO II
Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia di personale
1. All'articolo 20, primo comma, della
2. All'articolo 20 della
1. All'articolo 21, settimo comma, della
1. All'articolo 24, primo comma, della
1. All'articolo 5 della
«a) commesso 8 |
b) coadiutore 10 |
c) segretario 3 |
d) consigliere 7 |
------ |
Totale 28 |
1 Alla Tabella B riferita all'articolo 19 della
Comune Collaboratore coadiutore |
professionale -V |
qualifica funzionale |
è sostituita dalla seguente:
Comune Collaboratore coadiutore |
professionale |
autista meccanico - |
V qualifica |
funzionale ex D.P.R. |
347/83 |
|
2 Alla Tabella B riferita all'articolo 19 della
I.A.C.P. VI fascia funzionale consigliere |
è sostituita dall'equiparazione:
I.A.C.P. VI qualifica segretario |
funzionale |
3 Alla Tabella B riferita all'articolo 19 della
U.S.L. assist. medico/ consigliere |
collab. amminist./ |
operatore |
professionale |
coordinatore |
operatore |
professionale |
dirigente/ |
collaboratore |
farmacista |
|
è aggiunta la seguente:
Istituto Burlo Assistente medico consigliere |
Garofalo |
1. A seguito della correzione di errori materiali operata con l'articolo 39 della presente legge, all'articolo 45, comma 1, della
«commesso 2 |
agente tecnico 18 |
coadiutore 71 |
segretario 208 |
consigliere 77 |
funzionario 3 |
------ |
Totale 403» |
1. All'articolo 29, comma 5, della
2. All'articolo 29 comma 11, della
3. All'articolo 29 della
(Omissis).
1. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 16, comma 2, della
1. All'articolo 10, comma 2, della
al comma 1».
1. In relazione alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale operata ai sensi dell'articolo 1, i posti che, per effetto delle procedure di cui ai Capi II e III della
2. Sono fatti salvi i ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 1 della
1. Al personale regionale compete, dall'1 gennaio 1993, la somma forfettaria lorda mensile di cui all'articolo 7, comma 1, del
2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta in quanto competa lo stipendio e viene ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.
1. Il controllo previsto dall'articolo 25 del codice civile sull'amministrazione delle fondazioni riconosciute persone giuridiche di diritto privato viene esercitato dalle Direzioni regionali o dai Servizi autonomi competenti nella materia in cui le fondazioni medesime operano.
1. Il disposto di cui agli articoli 2 e 31 ha effetto a partire dal 1° agosto 1993.
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.
2. In relazione al disposto degli articoli 5 e 17 nel bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e nel bilancio di previsione per l'anno 1993 viene istituita la Rubrica n. 29 «Servizio della statistica».
3. Il capitolo 856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio di previsione per l'anno 1993 è trasferito dalla Rubrica n. 6 alla Rubrica n. 29.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[8] Comma così modificato dall'art. 1, comma 9, della