§ 86.3.33 – L. 8 novembre 1991, n. 362.
Norme di riordino del settore farmaceutico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.3 farmacie
Data:08/11/1991
Numero:362


Sommario
Art. 1.  Rapporto farmacie-popolazione.
Art. 2.  Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari.
Art. 3.  Sanzioni.
Art. 4.  Procedure concorsuali.
Art. 5.  Decentramento delle farmacie.
Art. 6.  Dispensari farmaceutici.
Art. 7.  Titolarità e gestione della farmacia.
Art. 8.  Gestione societaria: incompatibilità.
Art. 9.  Criteri per l'iscrizione all'albo.
Art. 10.  Gestione comunale.
Art. 11.  Titolarità e sostituzione nella gestione.
Art. 12.  Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale.
Art. 13.  Trasferimento di farmacia.
Art. 14.  Sanatoria.
Art. 15.  Abrogazione di norme.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 86.3.33 – L. 8 novembre 1991, n. 362.

Norme di riordino del settore farmaceutico.

(G.U. 16 novembre 1991, n. 269).

 

     Art. 1. Rapporto farmacie-popolazione.

     1. I commi primo, secondo e terzo dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

          Art. 2. Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari.

     1. L'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 3. Sanzioni.

     1. Chiunque apre una farmacia o ne assume l'esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

     2. Nei casi indicati nel comma 1 l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia.

 

          Art. 4. Procedure concorsuali.

     1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

     2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

     3. Ove le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dal comma 1 o non provvedano entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del bando alla nomina della commissione giudicatrice, il Ministro della sanità, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario ad acta incaricato dell'indizione del bando di concorso e della nomina della commissione giudicatrice [1].

     4. Il commissario ad acta di cui al comma 3 rimane in carica per garantire il regolare espletamento del concorso fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori [2].

     5. Il commissario ad acta di cui al comma 3 si avvale degli uffici di una unità sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo operato al Ministro della sanità [3].

     6. La commissione giudicatrice nominata per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle farmacie approva entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando la graduatoria dei vincitori [4].

     7. In caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della commissione giudicatrice le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono alla immediata sostituzione del commissario impedito [5].

     8. Qualora le commissioni non provvedano ad espletare il concorso nei termini di cui al comma 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o il commissario ad acta di cui al comma 3 provvedono entro dieci giorni alla nomina di una nuova commissione [6].

     9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5. Decentramento delle farmacie.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l'unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6. Dispensari farmaceutici.

     1. I commi terzo, quarto e quinto dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     1 bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione [7].

 

          Art. 7. Titolarità e gestione della farmacia.

     1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata [8].

     2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonchè con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8 [9].

     3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile [10].

     4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'art. 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni [11].

     4-bis. [Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale] [12].

     5. [Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purchè la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società] [13].

     6. [Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1] [14].

     7. [La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia] [15].

     8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

     9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione [16].

     10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 [17].

     11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'art. 4.

     12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

     13. Il primo comma dell'art. 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

     14. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

 

          Art. 8. Gestione societaria: incompatibilità.

     1. La partecipazione alle società di cui all'art. 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:

     a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo [18];

     b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;

     c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.

     2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonchè all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio [19].

     3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'art. 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

 

          Art. 9. Criteri per l'iscrizione all'albo.

     1. La lettera e) del primo comma dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10. Gestione comunale.

     1. Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 11. Titolarità e sostituzione nella gestione.

     1. L'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 12. Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale.

     1. Il comma 2 dell'art. 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del personale dipendente.

     2. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'art. 7.

     3. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

          Art. 13. Trasferimento di farmacia.

     1. Il settimo comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 14. Sanatoria.

     1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, hanno diritto a conseguire, per una sola volta, la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

     2. Il periodo di tre anni di gestione di cui al comma 1 è continuativo, oppure viene calcolato per sommatoria di servizi prestati, in qualità di direttore o collaboratore di farmacia, con interruzioni non superiori ad un semestre, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca in via continuativa la farmacia da almeno sei mesi.

     3. E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni, ai sensi del quarto comma dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

     4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

 

          Art. 15. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la legge 28 febbraio 1981, n. 34 e successive modificazioni, nonchè gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 22 dicembre 1984, n. 892.

 

          Art. 16. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1992, n. 352 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1992, n. 352 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1992, n. 352 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1992, n. 352 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1992, n. 352 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1992, n. 352 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

[7] Comma aggiunto dall'art. 13 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 157, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[9] Comma già modificato dall'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 157, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[10] Comma così modificato dall'art. 1, comma 157, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[11] Comma così modificato dall'art. 1, comma 157, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[12] Comma inserito dall'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e abrogato dall'art. 1, comma 157, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[13] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[14] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[15] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[16] Comma sostituito dall'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 e così modificato dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

[18] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 160, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

[19] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 160, della L. 4 agosto 2017, n. 124.