§ 2.3.9 - L.R. 23 gennaio 2008, n. 2.
Modifica all’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti
Data:23/01/2008
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 31 maggio 2007)


§ 2.3.9 - L.R. 23 gennaio 2008, n. 2.

Modifica all’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 31 maggio 2007.

(B.U. 30 gennaio 2008, n. 5)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, in adeguamento alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 31 maggio 2007)

1. All’articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici), come inserito dall’articolo 55 della legge regionale 1/2000 e modificato dall’articolo 17, comma 3, della legge regionale 17/2004, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.”.