Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 28/12/2004 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali. |
Art. 2. Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto. |
Art. 3. Soppressione e adeguamento delle tasse sulle concessioni governative regionali. |
Art. 4. Impianti autostradali di distribuzione carburanti. |
Art. 5. Recupero risorse fondi di rotazione. |
Art. 6. Riscossione agevolata dei crediti della Regione. |
Art. 7. Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali. |
Art. 8. Istituzione della tassa fitosanitaria. |
Art. 9. Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati. |
Art. 10. Definizione operazioni di dismissione. |
Art. 11. Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani. |
Art. 12. Definizione delle pratiche per il condono edilizio. |
Art. 13. Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalla Regione. |
Art. 14. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili. |
Art. 15. Utilizzo dei beni culturali. |
Art. 16. Servizio riscossione tributi Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale. |
Art. 17. Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali. |
Art. 18. ESA - utilizzo avanzo di amministrazione. |
Art. 19. Disposizioni in materia di residui attivi. |
Art. 20. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. |
Art. 21. Conservazione residui. |
Art. 22. Determinazione contributi con la legge finanziaria. |
Art. 23. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Disposizioni per la funzionalità dell'attività amministrativa. |
Art. 24. Comunicazione di inizio attività. |
Art. 25. Commissioni provinciali per l'artigianato. |
Art. 26. Iniziative per la conoscenza del processo di formazione dei prezzi. |
Art. 27. Locazione finanziaria per i beni immobili di utilità pubblica. |
Art. 28. Interventi in favore di organizzazioni che operano nei settori socio-assistenziali. |
Art. 29. Procedure contrattuali - ARAN Sicilia. |
Art. 30. Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2005-2007. |
Art. 31. Assegnazioni premiali. |
Art. 32. Consolidamento e realizzazione palazzi municipali. |
Art. 33. Superamento barriere architettoniche di edifici privati. |
Art. 34. Fondo di dotazione – ARPA. |
Art. 35. Rinnovo contratto a tempo determinato e procedure di mobilità – ARPA. |
Art. 36. Alloggi parcheggio. |
Art. 37. Cessione alloggi popolari. |
Art. 38. Personale della formazione professionale. |
Art. 39. Fondo di garanzia personale formazione professionale. |
Art. 40. Soppressione commissioni, comitati ed enti. |
Art. 41. Dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche. |
Art. 42. Acquisto di beni e servizi. |
Art. 43. Promozione forme consorziate di acquisto beni e servizi aziende sanitarie ed ospedaliere. |
Art. 44. Composizione e nomina dei consigli di amministrazione di ESA ed IRVV. |
Art. 45. Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. |
Art. 46. Autorizzazioni opere a zone soggette a vincoli. |
Art. 47. Disposizioni in materia di revisori dei conti. |
Art. 48. Organi di controllo. |
Art. 49. Controllo sui rendiconti. |
Art. 50. Controllo e monitoraggio della spesa pubblica. |
Art. 51. Equilibrio economico aziende sanitarie. |
Art. 52. Controllo sugli atti dei Consorzi ASI. |
Art. 53. Controllo sugli atti degli enti vigilati. |
Art. 54. Pubblicazione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa. |
Art. 55. Accertamento della condizione di enti strutturalmente deficitari. |
Art. 56. Distretti produttivi. |
Art. 57. Consorzi fidi tra cooperative. |
Art. 58. Consorzi fidi piccole e medie imprese. |
Art. 59. Consorzi fidi – farmacie. |
Art. 60. Agevolazioni fiscali IRAP. |
Art. 61. |
Art. 62. Erogazione aiuti agli investimenti. |
Art. 63. Attivazione misure a sostegno dello sviluppo. |
Art. 64. Proroga cambiali agrarie. |
Art. 65. Imprenditoria giovanile. |
Art. 66. Utilizzazione finanziamenti alle cooperative edilizie. |
Art. 67. Requisiti cooperative edilizie. |
Art. 68. Riassegnazioni anticipazioni in favore delle ASI. |
Art. 69. Fondo di rotazione per la progettazione nell'Amministrazione regionale. |
Art. 70. Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali. |
Art. 71. Fondo unico per il precariato. |
Art. 72. Applicazione delle misure di fuoriuscita ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili dalla Croce rossa italiana. |
Art. 73. Applicazione benefici LSU. |
Art. 74. Procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore. |
Art. 75. Prosecuzione attività socialmente utili. |
Art. 76. Formazione all'autoimpiego. |
Art. 77. Applicazione disposizioni limitative per le assunzioni negli enti locali. |
Art. 78. Finanziamento del piano regionale dell'offerta formativa. |
Art. 79. Interventi per la conservazione del patrimonio culturale. |
Art. 80. Alto Commissario per la valorizzazione della Villa del Casale di Piazza Armerina. |
Art. 81. Appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali. |
Art. 82. Garanzia sussidiaria Ente Fiera di Palermo. |
Art. 83. Pagamento somme attività ispettiva società cooperative. |
Art. 84. Contributo straordinario in favore delle imprese esercenti le attività di pesca. |
Art. 85. |
Art. 86. Interventi in favore delle cooperative agricole. |
Art. 87. Vigilanza e custodia dighe gestite dai consorzi di bonifica. |
Art. 88. Fondo di rotazione ESA. |
Art. 89. Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento. |
Art. 90. Contributi alle imprese artigiane. |
Art. 91. |
Art. 92. Cofinanziamento nel settore dei beni culturali. |
Art. 93. Beni mobili delle istituzioni scolastiche. |
Art. 94. Cronoscalata automobilistica Linguaglossa-Piano Provenzana. |
Art. 95. Piano finanziario per le indennità di occupazione ed esproprio degli immobili sgomberati a seguito della frana di Agrigento del 1966. |
Art. 96. Vendite promozionali. |
Art. 97. Locali per le Forze dell'ordine. |
Art. 98. Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni. |
Art. 99. Centro Ettore Majorana. |
Art. 100. Cessione di beni mobili dell'Amministrazione. |
Art. 101. Formazione dei tecnici per la revisione periodica dei veicoli a motore. |
Art. 102. Pane di Lentini. |
Art. 103. Applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroniche. |
Art. 104. Inquadramento di dirigenti medici. |
Art. 105. Gestione sistema di emergenza sanitaria. |
Art. 106. |
Art. 107. |
Art. 108. Avviamento servizio telefonico 114. |
Art. 109. |
Art. 110. Personale in servizio presso i consorzi di bonifica. |
Art. 111. Applicazione della legge 7 giugno 2000, n. 150. |
Art. 112. Interpretazione autentica di norme. |
Art. 113. Utilizzazione personale AAPIT. |
Art. 114. |
Art. 115. Mantenimento posti di dirigente pedagogista. |
Art. 116. |
Art. 117. |
Art. 118. Proroga contratti stipulati dal Commissario per l'emergenza rifiuti. |
Art. 119. Personale delle aziende delle Terme di Sciacca ed Acireale. |
Art. 120. Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna. |
Art. 121. |
Art. 122. Esperti programmazione. |
Art. 123. Consiglieri di parità. |
Art. 124. Comitato regionale per le comunicazioni. |
Art. 125. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32. |
Art. 126. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. |
Art. 127. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 128. Fondi globali e tabelle. |
Art. 129. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 130. |
§ 5.3.359 – L.R. 28 dicembre 2004, n. 17.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.
(G.U.R. 31 dicembre 2004, n. 56).
Titolo I
Disposizioni finanziarie, contabili ed in materia di entrate
Art. 1. Risultati differenziali. [1]
1. Ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2006 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 323.715 migliaia di euro, mentre per l'anno 2007 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 336.651 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della
4. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti (Bei) per cofinanziare gli interventi previsti nel programma operativo regionale 2000-2006.
Art. 2. Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto.
1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della
Art. 3. Soppressione e adeguamento delle tasse sulle concessioni governative regionali.
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "e a decorrere dal primo gennaio 2005, delle voci della tariffa numeri d'ordine 8, 9, 24, 25.".
2. A decorrere dall'1 gennaio 2005 gli importi afferenti alle tasse sulle concessioni governative regionali applicate sugli atti e provvedimenti di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della
a) le tasse sulle concessioni e autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione (articolo 16 del
1) tassa di rilascio euro 300;
2) tassa annuale euro 150; [2]
b) la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di idrocarburi (articoli 2 e 35 della
1) tassa di rilascio euro 500;
c) la tassa per il rilascio del permesso per la ricerca di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi (articoli 4 e 5 del
1) tassa di rilascio euro 300;
d) le tasse per il rilascio dei permessi e concessioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sul mare territoriale e nella piattaforma continentale,
1) permessi di prospezione |
euro |
150; |
2) permessi di ricerca |
euro |
600; |
3) proroga di permessi di ricerca |
euro |
300; |
4) concessioni di coltivazione |
euro |
1.200; |
5) proroga della coltivazione |
euro |
400; |
6) ampliamento della concessione di coltivazione |
euro |
1.200; |
e) la tassa per il rilascio delle autorizzazioni relative alla ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee (articoli 95 e 98 del T.U. della legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con
1) tassa di rilascio euro 120 [3].
Art. 4. Impianti autostradali di distribuzione carburanti.
1. Nelle more della disciplina di razionalizzazione del settore, l'installazione per l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione lungo le autostrade ed i raccordi autostradali sono subordinati alla concessione dell'Assessorato regionale dell'industria da rilasciare sentiti i pareri vincolanti del comune, degli uffici finanziari, dei comandi provinciali vigili del fuoco competenti, nonché dell'ente proprietario dell'autostrada, secondo la disciplina vigente prevista dalla
2. L'Assessore regionale per l'industria con proprio decreto, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, stabilisce le modalità di concessione e le distanze tra gli impianti, adeguando conseguentemente il piano di razionalizzazione attualmente in vigore.
3. La concessione è soggetta al pagamento della tassa di concessione governativa regionale di cui al Titolo II della
Art. 5. Recupero risorse fondi di rotazione.
1. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (IRFIS) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:
a) Fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della
b) Fondo di rotazione di cui all'articolo 26 della
2. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco indicati:
a) Fondo a gestione separata di cui all'articolo 63 della
3. Le disponibilità non utilizzate dei seguenti fondi di rotazione istituiti presso il Banco di Sicilia sono riversate in entrata del bilancio regionale nei limiti degli importi a fianco indicati:
a) Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
4. Le disponibilità individuate nei commi 1, 2 e 3 sono versate, senza oneri di commissione, in entrata del bilancio della Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono destinate a finalità produttive.
Art. 6. Riscossione agevolata dei crediti della Regione. [4]
1. Al fine di consentire la riscossione in forma agevolata dei crediti vantati dalla Regione siciliana in materia di beni demaniali e patrimoniali sono individuate le procedure di cui al presente articolo per il migliore coordinamento ed indirizzo degli uffici preposti.
2. La riscossione in forma agevolata di cui al comma 1 concerne:
a) le indennità e gli oneri accessori dovuti a seguito di occupazione senza titolo di beni demaniali e patrimoniali della Regione;
b) i crediti derivanti da un regolare e valido titolo legittimante il rapporto;
c) i crediti derivanti da un'occupazione per la quale il procedimento volto alla regolarizzazione non si è concluso pur sussistendo le condizioni previste dalla legge in capo al soggetto richiedente.
3. Senza che possa configurarsi alcuna legittimazione, acquiescenza o assenso per le eventuali opere abusive realizzate sul suolo demaniale o patrimoniale della Regione, nelle more della regolarizzazione del rapporto, dello sgombero o del rilascio del bene, dell'acquisizione o dell'abbattimento della costruzione abusiva, il diritto dell'ente proprietario al risarcimento del danno per l'abusiva occupazione superficiale e/o volumetrica dei beni demaniali e patrimoniali della Regione si estingue con il pagamento del 50 per cento dell'importo dell'indennità oggetto di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13, ovvero delle indennità riconosciute con sentenza anche non definitiva, e relative alle ultime cinque annualità, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria e con conseguente cessazione della materia del contendere.
4. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituita, con decreto del Presidente della Regione, presso la Presidenza della Regione, dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, la Commissione di conciliazione per i carichi pregressi relativi ai crediti vantati dalla Regione a titolo di canoni ed indennità inerenti il demanio patrimoniale e il demanio marittimo, composta da sette componenti dotati di comprovata professionalità ed in possesso di competenze tecnico giuridiche, nominati dal Presidente della Regione, uno dei quali con funzioni di coordinatore.
5. Alla Commissione di conciliazione sono attribuite le seguenti competenze:
a) regolarizzazione dei rapporti a seguito di definizione in forma agevolata dei crediti derivanti dai rapporti concessori e da tutte le occupazioni senza titolo relative ai beni demaniali e patrimoniali;
b) definizione transattiva dei rapporti finanziari inerenti il demanio e il patrimonio anche in contenzioso, ivi compreso quello scaturente dall’attività esercitata dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9;
c) procedura di sgombero forzoso per occupazione abusiva e rilascio del bene;
d) definizione del contenzioso inerente la titolarità dei beni;
e) conciliazione delle controversie scaturenti dai rapporti, anche non contrattuali, instaurati con soggetti pubblici e privati dal soggetto giuridico di scopo istituito ai sensi del successivo articolo 9, relativamente all’attività ed ai compiti da quest’ultimo espletati [5].
5 bis. Le parti che intendono avvalersi della conciliazione di cui alla lettera e) del comma 5, presentano, anche disgiuntamente, alla Commissione di conciliazione apposita istanza contenente i dati identificativi, l’oggetto della controversia e la documentazione a corredo dell’istanza stessa. La Commissione, entro trenta giorni, convoca le parti per esperire il tentativo di conciliazione. Quando le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della convenzione conclusa [6].
5-ter. Con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, il rapporto già in essere con l'Amministrazione regionale si considera regolarizzato ai fini predetti e pertanto può essere rilasciata la concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali ivi compresi quelli del demanio trazzerale, forestale e fluviale ove sussistenti le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio [7].
6. Al fine di assicurare la verifica del corretto adempimento degli obblighi e degli altri oneri, anche di natura accessoria, posti a carico dei soggetti contraenti per l’utilizzo dei beni patrimoniali e demaniali, la Commissione di conciliazione svolge la relativa attività ispettiva. Per consentire l’esercizio delle funzioni ispettive vengono trasmessi alla Commissione di conciliazione, per essere acquisiti in copia, i contratti e gli atti di utilizzo a qualsiasi titolo stipulati o comunque intervenuti con enti pubblici e privati, con soggetti pubblici e privati, dei beni patrimoniali e demaniali. Per i fini predetti gli uffici dell’Amministrazione regionale sono autorizzati a richiedere lo svolgimento di dette attività [8].
7. Ai componenti la Commissione di conciliazione è riconosciuto un compenso a decorrere dall’1 gennaio 2006, determinato con le modalità di cui all’articolo 16, comma 1, della
8. La Commissione di conciliazione, per l'espletamento dei compiti assegnati, convoca apposita conferenza di servizi al fine di garantire ed assicurare efficacia, economicità ed efficienza al procedimento amministrativo, avvalendosi degli uffici preposti alla gestione del demanio e del patrimonio della Regione.
9. La Commissione di conciliazione espleta le procedure connesse alla definizione agevolata dei crediti entro quarantotto mesi dalla sua istituzione. Il predetto termine può essere prorogato, solamente per una volta, dal Presidente della Regione e solo per motivate esigenze gestionali connesse alla definizione finale delle procedure in corso e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni. La Commissione di conciliazione, esauriti i compiti e le funzioni di cui al comma 5, lettera a), continua ad esercitare gli altri compiti ed attività previsti dal medesimo comma 5 [10].
9 bis. La Commissione di conciliazione esercita, d’intesa con gli uffici dell’Amministrazione regionale, la vigilanza sui beni demaniali della Regione siciliana, verificando le condizioni attuali d’uso e lo stato di conservazione dei medesimi, accertando, altresì, l’eventuale utilizzazione illegittima, occupazione indebita o senza titolo. Informa, con apposita relazione, gli organi regionali competenti delle violazioni riscontrate ai sensi delle precedenti disposizioni [11].
10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze sono stabilite le modalità di funzionamento e di organizzazione della Commissione di conciliazione nonché l'ammontare del rimborso spese comprese quelle per il raggiungimento della sede di servizio, determinato ai sensi di quanto previsto per le missioni dei dirigenti regionali [12].
11. La Commissione di conciliazione, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 5, può avvalersi di personale proveniente dall'Amministrazione regionale in relazione alle effettive necessità, nonché di professionisti o di società di servizi di comprovata esperienza e competenza cui affidare, previa stipula di apposita convenzione, incarichi di natura legale, tecnica, informatica, per il raggiungimento ed il conseguimento delle finalità previste dal presente articolo. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente comma per l'esercizio finanziario 2005, valutati in euro 50.000, si fa fronte con le disponibilità dell'UPB 1.2.1.5.2, capitolo 102303. [Per gli anni successivi si provvede nei limiti dello 0,20 per cento dell'importo complessivo delle riscossioni secondo le modalità indicate al comma 7 [13]].
12. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di definizione agevolata per il pagamento delle somme dovute presentano una istanza di regolarizzazione secondo il modello che sarà pubblicato nel sito internet della Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso [14].
13. La Commissione di conciliazione cura che gli uffici preposti provvedano a notificare agli interessati che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione, l'ammontare degli importi per indennità ed oneri accessori dovuti, calcolati in relazione alla superficie e alla volumetria della occupazione accertata.
14. La corresponsione dell'importo come determinato ai sensi del comma 3, può avvenire mediante pagamento rateale in ventiquattro mesi con 4 rate semestrali, fermo restando il versamento in unica soluzione del 20 per cento. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del termine e la conseguente esclusione dall'ammissione alla procedura di definizione agevolata e della ripetizione di quanto già corrisposto [15].
15. All'istanza deve essere allegata ricevuta di versamento di un importo pari a euro 1.000. Per occupazione di aree di pertinenza di alloggi popolari l'importo da versare deve essere pari a euro 250. Le istanze non corredate dell'attestazione del versamento non sono considerate ammissibili e vengono dichiarate escluse.
16. I soggetti interessati alla procedura di definizione agevolata devono effettuare il versamento con le modalità che saranno indicate nel sito internet della Regione. Gli importi versati sono conguagliati a credito o a debito all'atto della determinazione di quanto dovuto ai sensi del comma 17 a titolo di occupazione del periodo pregresso o per la regolarizzazione provvisoria successiva.
17. Successivamente alla ricezione delle istanze, la Commissione di conciliazione, valutata l'ammissibilità di esse, trasmette agli uffici competenti i tabulati informatici contenenti i dati acquisiti ai fini dell'accertamento e della determinazione dell'importo dovuto.
18. Per la regolarizzazione della occupazione in corso, previa acquisizione del parere della Commissione di conciliazione può essere rilasciata concessione, di durata annuale, che rimane comunque subordinata al pagamento di quanto richiesto dall'amministrazione per il periodo pregresso o eventualmente alla emissione dell'atto autorizzativo della rateizzazione emesso dalla Commissione di conciliazione.
19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soggetti che si avvalgono della procedura di definizione agevolata a seguito della presentazione dell'istanza di regolarizzazione per occupazioni senza titolo avvenute entro il 31 dicembre 2005 [16].
20. La riscossione agevolata di cui al comma 2, lettera b), concerne anche i crediti regionali derivanti dalle concessioni di acque termali appartenenti al demanio o al patrimonio della Regione siciliana. L'importo da pagare di cui al comma 3 è pari al 50 per cento dei canoni di concessione delle ultime cinque annualità, oggetto di invito ad adempiere o di avviso di accertamento regolarmente notificato o da notificare successivamente alla presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 13.
21. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del presente articolo per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
22. Sono abrogate le norme legislative in contrasto con le disposizioni del presente articolo.
Art. 7. Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali.
1. Per le attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali espletano in favore dei privati, sono istituiti con oneri a carico di questi ultimi i seguenti diritti fissi:
a) per il parere di competenza delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali, ai sensi del
1)
1.1 interventi soggetti ad autorizzazioni sui beni culturali |
euro |
25; |
1.2 interventi di restauro su manufatti architettonici |
euro |
30; |
1.3 altri casi |
euro |
10; |
b)
1) lottizzazioni, attività estrattive |
euro |
75; |
2) grandi strutture: porti, ferrovie, autostrade, ponti, etc |
euro |
75; |
3) condotte, impianti industriali |
euro |
75; |
4) palificazioni (ripetitori telefonini etc.) |
euro |
25; |
5) impianti eolici per ciascun palo |
euro |
10; |
6) interventi di nuova realizzazione |
euro |
30; |
7) interventi su immobili preesistenti |
euro |
25; |
8) manifesti e cartelli pubblicitari per ciascun elemento |
euro |
10; |
9) pareri di massima |
euro |
15; |
10) altri casi |
euro |
10; |
c) per le varianti ai pareri resi ai sensi del
d) per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie euro 2 da corrispondere al rilascio qualora lo stesso avvenga entro 30 giorni;
e) per la consultazione di archivio euro 5.
2. I diritti previsti dal presente articolo possono essere aggiornati con cadenza biennale con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e pubblica istruzione.
3. Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.
4. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con cadenza triennale, sentito il Comitato di cui al comma 3 dell'articolo 9 della
5. Nella prima applicazione del comma 4, all'emanazione del decreto si procede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I corrispettivi per i servizi di biglietteria stabiliti da convenzioni già stipulate continuano a calcolarsi sulla base degli importi delle tariffe vigenti alla data di stipula delle stesse.
6. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 9 della
Art. 8. Istituzione della tassa fitosanitaria.
1. E' istituita la tassa fitosanitaria regionale.
2. La tassa è dovuta dall'importatore e deve essere versata mediante pagamento su conto corrente postale intestato alla Regione siciliana, inserendo nella causale la dicitura "Tassa fitosanitaria", prima dell'espletamento delle attività di controllo all'importazione previste dalla
3. La tassa è dovuta nella misura prevista dall'Allegato VIII bis della
4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 9. Valorizzazione di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati.
1. La Regione promuove, conformemente alla normativa vigente direttamente la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della stessa, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri enti vigilati e finanziati nonché degli IACP. [17]
1 bis. I beni immobili strumentali all'attività della Regione e degli enti di cui al comma 1, con esclusione di Palazzo d'Orlèans e dei siti presidenziali individuati con delibere di Giunta e dei beni immobili destinati ad attività produttive o commerciali di proprietà delle ASI o a civile abitazione di proprietà degli IACP, anche se costituenti patrimonio indisponibile e sempre che gli stessi non abbiano vincoli di natura storica, ambientale, culturale ai sensi della legislazione vigente, possono essere conferiti in un apposito fondo immobiliare, ferma restando la destinazione di essi a sede di pubblici uffici o di attività di pubblico servizio, salvo il consenso dell'ente conferente ed a condizione che alla Regione, in qualità di quotista del fondo medesimo, venga assicurato il diritto di esprimere i pareri obbligatori sui principali atti di gestione ed i pareri vincolanti per le decisioni gestionali di particolare rilievo [18].
1 ter. I beni immobili del fondo immobiliare devono essere individuati con delibera della Giunta regionale sulla base di una relazione presentata dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze da cui si evince:
a) il censimento informatizzato del patrimonio immobiliare;
b) l'elenco dei beni immobili conferiti al fondo immobiliare e la ragione della scelta;
c) la descrizione dell'attività di valorizzazione, di trasformazione e commercializzazione relativamente a ciascun bene immobile scelto;
d) il valore complessivo ed il valore a metro quadro di ciascun bene immobile. [19]
1 quater. La Giunta regionale trasmette la delibera di cui al comma 1-ter, con gli atti allegati, alle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana per l'acquisizione del parere obbligatorio [20].
1 quinquies. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze riferisce, semestralmente, alla Commissione legislativa "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana sull'attività svolta dal soggetto giuridico di scopo di cui al comma 1 e per le finalità di cui allo stesso comma 1, sullo stato di attuazione del presente articolo [21].
2. Per l'avvio del percorso di cui al comma 1, la Regione si avvale della consulenza di un advisor in possesso dei requisiti di provata affidabilità e capacità, incaricato in conformità alla normativa vigente in materia di servizi.
3. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta e su proposta dell'Assessore competente, di concerto con l'Assessore per il bilancio e le finanze, sono fissati i criteri, le modalità ed i termini per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti.
4. Agli eventuali oneri discendenti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 2, della
5. Con le modalità previste dall'articolo 15 della
6. La destinazione delle risorse derivanti dalla valorizzazione degli immobili è stabilita da appositi accordi di programma quadro tra la Regione e gli enti interessati.
7. Le risorse derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili di cui al presente articolo sono destinate, nell'esercizio finanziario 2007, fino all'importo massimo di 250 milioni di euro, al finanziamento del maggior fabbisogno del sistema sanitario regionale rispetto a quello complessivamente quantificato per la Regione siciliana per l'anno medesimo, di cui all'articolo 6, comma 5, della
8. [In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dalla dismissione dei beni del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere, per il quale viene disposto, nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 2005, lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo] [23].
9. E' abrogato l'articolo 31 della
Art. 10. Definizione operazioni di dismissione.
1. Le operazioni di privatizzazione e dismissione delle partecipazioni azionarie degli enti economici regionali di cui all'articolo 1 della
2. Al comma 1 dell'articolo 77 della
3. Il comma 2 dell'articolo 77 della
Art. 11. Determinazione e riscossione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani.
1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. La tariffa riscossa dalle società d'ambito è impignorabile e le somme, fino alla concorrenza con il costo dei servizi, sono a destinazione vincolata, onde assicurare l'effettuazione del servizio pubblico essenziale di gestione dei rifiuti.
3. I comuni, in rapporto alle capacità di bilancio, anche per scelte di politica sociale nei confronti delle fasce più deboli, possono porre a proprio carico parte delle spese di gestione, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
4. Al fine di assicurare che il costo per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, sia uniforme per tutti i cittadini siciliani è istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un fondo di perequazione.
5. Il commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti e, alla cessazione dello stato di emergenza, il Presidente della Regione determina la tariffa regionale per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata effettuando la media ponderata sulla base della popolazione residente, delle tariffe dei quattro sistemi per lo smaltimento e, a regime, per il trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata.
6. Le società d'ambito versano in entrata alla Regione, entro il giorno 20 di ciascun mese quanto dovuto per il servizio di smaltimento e, a regime, di trattamento della frazione residua dei rifiuti a valle della raccolta differenziata, calcolata sulla base della tariffa di cui al comma 5.
7. Su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, si provvede ad iscrivere le somme versate nei pertinenti capitoli di bilancio.
8. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali provvede a versare a ciascun concessionario del servizio di trattamento della frazione residua a valle della raccolta differenziata, entro 30 giorni di ogni mese, salvo conguaglio, la somma allo stesso dovuta, calcolata sulla base della tariffa di ciascun sistema, prelevandola dal fondo di perequazione di cui al comma 4. Analogamente si provvede per la fase di avvio nei confronti di ciascun concessionario del servizio di smaltimento.
9. Nel caso in cui il fondo di perequazione non avesse temporaneamente la necessaria disponibilità finanziaria, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti a valere sul fondo per le autonomie locali di cui all'articolo 23, comma 1, della
10. Una quota pari all'1,50 per cento del fondo per le autonomie locali è annualmente accantonata a tal fine ed è ripartita a consuntivo. Il ritardo nei versamenti da parte delle società d'ambito al fondo di perequazione o qualsiasi altro inadempimento che pregiudichi la regolarità del servizio, autorizza il Presidente della Regione ad attivare la relativa azione sostitutiva nei confronti del soggetto inadempiente, ai sensi della vigente normativa.
11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il dipartimento bilancio e tesoro, su richiesta dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, è autorizzato ad apportare nel bilancio della Regione le necessarie variazioni. Agli amministratori delle società d'ambito di cui al presente articolo si applica lo stato giuridico di pubblico amministratore.
12. Le convenzioni e gli accordi stipulati fra i comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune d'origine in presenza di riduzione che riguardi lo stesso personale transitato dando la precedenza ai dipendenti appartenenti alle categorie protette.
Art. 12. Definizione delle pratiche per il condono edilizio.
1. I comuni sono tenuti a predisporre, entro il 31 marzo 2005, un programma operativo finalizzato alla completa definizione delle pratiche di sanatoria previste dalla
2. In caso di comprovata indisponibilità di personale interno all'amministrazione comunale, per l'esame istruttorio delle domande di autorizzazione o concessione in sanatoria, nonché per ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti in materia, i comuni sono autorizzati a procedere al conferimento di specifici incarichi a liberi professionisti con le modalità di affidamento previste dall'articolo 17 della
3. Agli oneri discendenti dal conferimento degli incarichi di cui al comma 2 i comuni fanno fronte con le somme introitate per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. I conferimenti degli incarichi di cui al comma 2, devono prevedere forme di decurtazione dei compensi in caso di ritardata o mancata definizione delle pratiche.
4. La predisposizione e la piena realizzazione del programma di cui al comma 1 costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della
Art. 13. Entrate derivanti dalla prestazione di servizi resi dalla Regione.
1. Ai fini dell'attuazione del
2. Ai fini della valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5 del
3. Le somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale e con successivo provvedimento dell'Assessorato del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.
Art. 14. Alienazione degli antichi suoli armentizi e delle sedi viarie disponibili.
1. Al comma 3 dell'articolo 25 della
a) la lettera f) è sostituita con la seguente:
"f) il prezzo complessivo determinato per la legittimazione degli antichi possessi non può essere inferiore al minimo di euro 500";
b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
"g) per la vendita delle sedi viarie disponibili e dei suoli occupati da possessori che non risultino proprietari nei pubblici registri, il prezzo di cessione è determinato con le modalità riportate ai punti di cui alle lettere a), b), c) e d), e con riferimento al doppio del valore agricolo medio negli stessi previsti, ovvero al triplo qualora gli stessi suoli ricadano entro trenta metri dal confine demaniale marittimo, con un minimo complessivo di euro 1.000.".
2. Al comma 5 dell'articolo 25 della
a) le parole "con un minimo di euro 25,82" sono sostituite con le parole "con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.";
b) dopo le parole "quinquennio di occupazione pregressa" sono aggiunte le parole "con un minimo di euro 100, ridotto ad euro 50 per i suoli con densità fondiaria fino a 0,03 mc/mq.".
Art. 15. Utilizzo dei beni culturali.
1. Il canone di concessione di beni culturali della Regione è sempre dovuto nei casi di utilizzo economico degli stessi.
Art. 16. Servizio riscossione tributi Accesso dei concessionari all'anagrafe comunale.
1. L'articolo 2 della
a) il comma 4 è così sostituito:
"4. Il mancato rispetto della trimestralità dell'aggiornamento anagrafico, reiterato nell'arco temporale di un anno, comporta per il comune, previa diffida da parte dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, una diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, pari al 3 per cento";
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. I comuni che al 31 dicembre 2004 risultano essere ancora inadempienti agli obblighi di cui alla presente legge, devono regolarizzare la loro posizione entro il 30 giugno 2005, a pena di diminuzione del trasferimento dovuto per l'anno successivo, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, nella misura del 3,5 per cento.";
c) il comma 5 è così sostituito:
"5. La mancata o difforme comunicazione da parte del concessionario all'Agenzia delle entrate dell'inadempimento del comune dà luogo alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 del
Art. 17. Attribuzione somme alle province per la erogazione dei servizi socio assistenziali. [25]
1. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi socio assistenziali e di orientamento al lavoro ed all'occupazione con i servizi di cui alla
2. A decorrere dall’anno 2010, per le finalità di cui al comma 1, la spesa già prevista dall’articolo 13, comma 1, della
Art. 18. ESA - utilizzo avanzo di amministrazione.
1. In deroga alle vigenti disposizioni, l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato ad utilizzare le somme provenienti dall'avanzo di amministrazione scaturenti dal proprio conto consuntivo esercizio finanziario 2004, decurtate dell'importo utilizzato ai sensi dell'articolo 19 della
a) "Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili e relativi impianti", capitolo 252;
b) "Spese per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura di specifici ambiti territoriali", capitolo 260;
c) "Spese per la realizzazione di programmi di lavoro di cui all'articolo 9 della
d) "Spese per la realizzazione di programmi di interventi ed opere pubbliche di interesse agricolo", capitolo 257;
e) "Spese per la manutenzione straordinaria di strade", capitolo 267;
f) "Spese per il ripristino e la manutenzione straordinaria di dighe ed impianti idrici anche in concessione ad enti, consorzi, cooperative", capitolo 507.
Art. 19. Disposizioni in materia di residui attivi.
1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2003 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2004, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 20. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1994, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2004, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2003 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2002, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2004 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2004.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma I sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 21. Conservazione residui.
1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 53 del
2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, con provvedimento dei dipartimenti regionali che hanno assunto gli impegni di spesa possono essere eliminati gli impegni assunti nell'esercizio finanziario appena concluso e i residui formati nei precedenti esercizi finanziari.
3. Ai fini della predisposizione del conto consuntivo generale della Regione, l'accertamento dei residui è effettuato con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto), che approva l'elenco generale degli stessi.
Art. 22. Determinazione contributi con la legge finanziaria.
1. Sono determinati annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
a) al consorzio di diritto pubblico costituito ai sensi dell'articolo 5 della
b) all'articolo 1, comma 2, della
c) all'articolo 1 della
d) alla
e) all'articolo 48 della
f) all'articolo 18 della
g) all'articolo 172, comma 6, della
h) all'articolo 196 della
i) all'articolo 13, comma 1, della
l) all'articolo 28 della
m) all'articolo 40 della
n) agli articoli 80 e 88 della
o) all'articolo 2 della
p) all'Associazione lapidei siciliani, con sede in Palermo [28].
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE DELLA SPESA
E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 23. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.";
b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:
"3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.";
c) all'articolo 6 è inserito il seguente comma:
"2 bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.";
d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza";
e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:
"Art. 11 bis.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.";
f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono soppresse le parole ",nei casi previsti dalla legge,";
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.".
Art. 24. Comunicazione di inizio attività.
1. All'articolo 14 della
"2. Le licenze, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le autorizzazioni richiesti per l'esercizio di attività economiche nel territorio della Regione sono sostituiti da una comunicazione di inizio attività da parte del legale rappresentante dell'impresa richiedente, indirizzata all'amministrazione competente. La comunicazione è resa nei modi e nelle forme regolamentati ai sensi dell'articolo 22 della
Art. 25. Commissioni provinciali per l'artigianato.
1. Il secondo comma dell'articolo 7 della
"Alla stessa separata sezione dell'albo di cui all'articolo 6 sono iscritti anche i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal CIPE, purché in numero non superiore alla metà, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza degli organi deliberanti".
2. Al secondo comma dell'articolo 10 della
a) la parola "dieci" è sostituita con la parola "dodici";
b) alla lettera b) la parola "quattro" è sostituita con la parola "sei";
c) dopo la parola "esperti" sono aggiunte le parole "di cui quattro";
d) dopo la parola "CNEL" sono aggiunte le parole "e due dall'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca".
Art. 26. Iniziative per la conoscenza del processo di formazione dei prezzi.
1. Al fine di favorire un processo di trasparenza e di garanzia per i consumatori la Regione promuove l'adozione da parte dei commercianti di iniziative miranti alla migliore conoscenza del processo di formazione del prezzo finale di vendita.
Art. 27. Locazione finanziaria per i beni immobili di utilità pubblica.
1. Per l'acquisizione, l'adeguamento e la realizzazione di edifici, impianti, infrastrutture e ogni altro tipo di costruzione o bene immobile di utilità pubblica, ivi inclusa la manutenzione, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della
2. L'Amministrazione di cui al comma 1 seleziona il locatore mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica ai sensi della
3. L'importo del canone periodico e del prezzo di riscatto costituiscono elementi dell'offerta che sono valutati dall'amministrazione per l'aggiudicazione.
4. Nel caso in cui oggetto della locazione finanziaria sia la realizzazione di un immobile di cui al comma 1, a ciò provvede il locatore a propria cura e spese, sulla base di un progetto definitivo o esecutivo redatto dall'amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 17 della
5. Il locatore affida l'esecuzione dell'opera di cui al comma 4 ad una o più imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della
6. L'Amministrazione, ferme restando le competenze del direttore dei lavori, nomina uno o più tecnici con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso, di verificare la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, di procedere alla verifica in corso d'opera, nonché di partecipare all'accertamento definitivo delle opere. Al compimento dell'opera l'Amministrazione, prima di riceverla in consegna ha diritto di accertare che la stessa sia stata eseguita in conformità a quanto previsto dal comma 4.
7. Con regolamento emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Art. 28. Interventi in favore di organizzazioni che operano nei settori socio-assistenziali.
1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività delle organizzazioni senza fini di lucro con sede legale ed operativa nel territorio regionale ed attive da almeno dieci anni in ambito internazionale attraverso proprie sedi ed attività nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario e culturale, gli Assessorati competenti individuano con proprio provvedimento, definito anche con l'intervento dell'organizzazione interessata, e nel rispetto dei principi di cui alla
2. Per l'applicazione del comma 1, il carattere di internazionalità dell'organizzazione è determinato con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto della coesistenza dei seguenti elementi:
a) presenza di sedi ed attività in territorio estero;
b) qualificazione di organizzazione non governativa ai sensi della
c) accordi di cooperazione con organismi internazionali.
Art. 29. Procedure contrattuali - ARAN Sicilia.
1. I commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 27 della
"5. Raggiunta l'ipotesi di accordo, per i dipendenti degli Enti di cui al comma 1, l'ARAN Sicilia acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari che ne conseguono a carico del bilancio delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore provvede, con gli effetti di cui al comma 1 dell'articolo 41 del
6. Raggiunta l'ipotesi di accordo contrattuale per i dipendenti regionali o nell'ipotesi di mancata individuazione di un comparto autonomo a norma del comma 2 dell'articolo 24 per il comparto unico, l'ARAN Sicilia trasmette le ipotesi di accordo al Presidente della Regione che esprime il proprio parere tramite l'Assessore regionale alla Presidenza, previa deliberazione della Giunta regionale.
7. Il giorno successivo all'acquisizione del parere favorevole sull'ipotesi accordo, l'ARAN Sicilia trasmette la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione alla Corte dei conti, ai sensi e per gli effetti del comma 4, con esclusione del penultimo periodo, e del comma 5 dell'articolo 47 del
8. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva si applica il comma 6 dell'articolo 47 del
9. In ogni caso la procedura di certificazione deve concludersi entro 40 giorni dall'ipotesi di accordo decorsi i quali il Presidente dell'ARAN Sicilia sottoscrive definitivamente il contratto collettivo salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 8.".
Art. 30. Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2005-2007.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 23, comma 1, della
2. L'iscrizione in bilancio e la relativa erogazione delle somme assegnate ai comuni di cui al comma 1, al netto delle quote destinate a spese di investimento e delle quote destinate a specifiche finalità in base a legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall'articolo 18 della
3. Per l'esercizio finanziario 2005, a valere sulle risorse di cui al comma 1, la quota di 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità di cui all'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per le spese relative al completamento del progetto entro il 31 marzo 2005 o successivamente, ivi comprese quelle sostenute nell'anno 2004 [30].
4. Per il triennio 2005-2007 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della
5. Per il triennio 2005-2007 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della
6. [A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nell'ambito delle attribuzioni annuali da effettuarsi in favore dei comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente a titolo di sostegno allo sviluppo, è assicurato in favore dei comuni inferiori a 5.000 abitanti di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, un trasferimento pari alle somme assegnate per lo stesso titolo nell'anno precedente maggiorate del tasso programmato di inflazione. I comuni interessati sono autorizzati ad iscrivere i relativi importi nel corrispondente bilancio di previsione] [31].
7. Al comma 5 dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, le parole da "somme" a "marzo 2002, n. 2," sono sostituite con le parole "entrate accertate dalle stesse nel secondo esercizio antecedente quello di riferimento a titolo di imposta sulle assicurazioni di cui all'articolo 10 della
8. Dopo il comma 7 dell'articolo 45 della
"7 bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo.".
Art. 31. Assegnazioni premiali.
1. La variazione consistente del numero di abitanti di comuni e province causata dalla presenza di flussi turistici costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse da effettuare ai sensi del comma 2 dell'articolo 76 della
2. L'attivazione delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla vigente legislazione costituisce indicatore premiale da considerare nella ripartizione delle risorse in favore dei comuni e delle province, da effettuare ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della
Art. 32. Consolidamento e realizzazione palazzi municipali.
1. A valere sulle disponibilità dell'UPB 6.2.2.6.1, l'Assessore per i lavori pubblici è autorizzato a finanziare progetti nei comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, per il consolidamento e, ove non esistenti, per la realizzazione dei palazzi municipali e/o delle caserme anche al fine della pubblica sicurezza e della protezione civile dei cittadini.
Art. 33. Superamento barriere architettoniche di edifici privati.
1. A valere sulle assegnazioni in favore dei comuni di cui all'articolo 23, comma 1, della
Art. 34. Fondo di dotazione – ARPA.
1. La quota di 2.000 migliaia di euro presente nel patrimonio dell'Agenzia regionale per l'ambiente all'1 gennaio 2003, è vincolata quale fondo di dotazione.
2. Un'ulteriore quota presente nel patrimonio del l'ARPA all'1 gennaio 2003, pari a 1.000 migliaia di euro, è accantonata per la copertura di eventuali perdite future.
3. Alla parte restante del patrimonio netto dell'ARPA presente all'1 gennaio 2003, agli utili e alle perdite di bilancio che vengono conseguiti a partire dall'esercizio 2003 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 della
Art. 35. Rinnovo contratto a tempo determinato e procedure di mobilità – ARPA.
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata a rinnovare, per il medesimo periodo, i contratti a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque e dall'A.U.S.L. n. 8 di Siracusa e relativi ai bandi pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 4 del 16 marzo 2001, n. 10 del 27 luglio 2001 e n. 67 del 24 agosto 2001.
2. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata, nei limiti di quindici unità, ad attivare processi di mobilità nei confronti del personale appartenente ad enti pubblici anche economici soggetti a controllo e sorveglianza della Regione o dello Stato con uffici in Sicilia.
Art. 36. Alloggi parcheggio.
1. Nelle aree della Regione in cui non si sia proceduto a realizzare interventi di recupero edilizio o urbano, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della
Art. 37. Cessione alloggi popolari.
1. L'articolo 2, comma 59, della
Art. 38. Personale della formazione professionale.
1. Gli enti di formazione professionale di cui alla
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in applicazione del comma 2 ter dell'articolo 2 della
Art. 39. Fondo di garanzia personale formazione professionale.
1. Le disponibilità finanziarie del fondo di garanzia di cui all'articolo 132 della
Art. 40. Soppressione commissioni, comitati ed enti.
1. Gli organi collegiali di cui all'Allegato 1 sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge ciascun ramo dell'Amministrazione regionale comunica al Presidente della Regione quali ulteriori organi collegiali, istituiti presso le amministrazioni medesime, abbiano mantenuto carattere di attualità e funzionalità per l'Amministrazione regionale.
3. La Giunta regionale provvede, nei due mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 2, a confermare gli organi collegiali.
4. Gli organi collegiali in atto esistenti, di cui non sia avvenuta la conferma entro la data del 30 settembre 2005, sono soppressi ed i relativi compiti e funzioni sono svolti dal ramo di amministrazione competente per materia.
Art. 41. Dotazione finanziaria delle istituzioni scolastiche.
1. All'articolo 7 della
a) al comma 1 sono soppresse le parole a partire da "che si suddivide";
b) al comma 2 dopo le parole "tale dotazione finanziaria" è inserito l'inciso "tranne che per quanto stabilito al successivo comma 3 bis";
c) al comma 3 nei primi tre periodi è soppressa la parola "ordinaria" e sono soppressi i periodi dal quarto al settimo;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La perequazione tra istituzioni scolastiche è perseguita dalle medesime attraverso l'utilizzo del 5 per cento dell'assegnazione per la realizzazione di progetti mirati a far fronte a particolari esigenze collegate alle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.".
Art. 42. Acquisto di beni e servizi.
1. All'articolo 8 della
2. La responsabilità amministrativa per la stipula di contratti per l'acquisto di beni e servizi in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve intendersi riferita anche alle ipotesi di ricorso a libero mercato.
Art. 43. Promozione forme consorziate di acquisto beni e servizi aziende sanitarie ed ospedaliere.
1. Al fine di pervenire a sensibili economie di scala ed alla razionalizzazione delle fasi procedurali di fornitura e gestione di beni e servizi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'Assessorato regionale della sanità promuove l'attuazione di forme consorziate di acquisto di beni e servizi in ambito provinciale.
Art. 44. Composizione e nomina dei consigli di amministrazione di ESA ed IRVV.
1. Il consiglio di amministrazione dell'ESA è costituito da sette componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. In caso di sostituzione il componente subentrante decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.
2. Il consiglio di amministrazione dell'IRVV è costituito da cinque componenti, compreso il presidente, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili esclusivamente per un ulteriore quinquennio, anche se non consecutivo; di tali componenti, uno è designato dalle organizzazioni professionali dell'agricoltura e uno dalle organizzazioni professionali del movimento cooperativo maggiormente rappresentative. In caso di sostituzione, il componente subentrante decade dalla carica con la naturale scadenza del consiglio.
3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente nominati con decreto presidenziale, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra soggetti in possesso di consolidata professionalità ed esperienza in materia agricola, economica, giuridica, industriale e commerciale.
4. All'ESA ed all'IRVV è preposto un direttore generale per ciascun ente nominato dal rispettivo presidente, su proposta del consiglio di amministrazione, previo assenso dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tra i dirigenti dell'Ente o del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale, in possesso del diploma di laurea, di un'anzianità nella qualifica almeno decennale, nonché tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui alla
Art. 45. Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della
Art. 46. Autorizzazioni opere a zone soggette a vincoli.
1. Le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni.
2. Le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l'obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole.
Titolo III
CONTROLLI
Art. 47. Disposizioni in materia di revisori dei conti.
1. Il compenso da corrispondere ai presidenti e ai componenti dei collegi dei revisori dei conti previsto dalla lettera b) dell'articolo 34 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della
"2 bis. L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.
2 ter. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia".
3. Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle aziende unità sanitarie locali, ai fini del contenimento della spesa pubblica, scelgono i propri rappresentanti nel rispetto della vigente legislazione tra il personale o tra soggetti estranei, purché residenti o domiciliati nella Regione siciliana.
Art. 48. Organi di controllo.
1. In ogni organo di controllo interno devono essere presenti un componente effettivo designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, scelto tra i dipendenti in servizio dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, qualora non siano previsti i componenti in rappresentanza delle amministrazioni regionali ivi indicate, l'organo di controllo interno è integrato ai sensi del medesimo comma 1. Qualora l'organo risulti composto da numero pari di soggetti, le determinazioni collegiali a maggioranza vengono assunte considerando doppio il voto del presidente. I rappresentanti delle amministrazioni regionali già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, restano in carica sino alla naturale scadenza del collegio.
3. Gli organi di controllo interno degli enti comunque sottoposti a vigilanza e tutela della Regione entro 60 giorni dalla fine di ogni semestre dell'anno solare trasmettono una relazione sull'attività svolta a ciascuna amministrazione rappresentata in seno al collegio.
4. I collegi che per due semestri non rispettano la scadenza prevista dal comma 3 sono dichiarati decaduti dall'autorità che li ha nominati anche su proposta delle altre amministrazioni rappresentate nel collegio inadempiente.
4-bis. L'articolo 8 della
5. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze cura l'aggiornamento professionale dei componenti degli organi di controllo interno di cui al comma 1, anche attraverso corsi, seminari e giornate di studio, utilizzando centri per la formazione e l'aggiornamento del personale disponendo la partecipazione dei soggetti interessati con oneri a carico degli enti vigilati.
6. I revisori e i sindaci che nell'arco di un anno non partecipano a tre sedute dei rispettivi collegi o a due delle giornate previste ai sensi del comma 5 sono dichiarati decaduti dall'Assessorato regionale che esercita la vigilanza amministrativa, anche su proposta degli altri rami dell'Amministrazione regionale interessati o del presidente del collegio dei revisori dei conti, salvo comprovati casi di forza maggiore.
7. Le nomine e le designazioni di competenza regionale degli organi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 1 della
Art. 49. Controllo sui rendiconti.
1. Alla fine del comma 11 dell'articolo 13 della
"I funzionari delegati trasmettono all'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento i rendiconti individuati ai sensi del presente comma per il preventivo riscontro previsto dal comma 2 dell'articolo 333 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.".
2. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 13 della
Art. 50. Controllo e monitoraggio della spesa pubblica.
1. All'articolo 27 della
"1 bis. I provvedimenti adottati dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione comportanti obbligazioni e privi della copertura finanziaria sono nulli ed i dirigenti che li dispongono sono rimossi dall'incarico su iniziativa dell'Amministrazione competente.".
Art. 51. Equilibrio economico aziende sanitarie.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 28 della
"5 bis. I bilanci d'esercizio, adottati dalle aziende sanitarie entro il 30 aprile di ogni anno, devono essere trasmessi, corredati del parere del collegio sindacale, all'Assessorato regionale della sanità, entro il 31 maggio di ogni anno.".
Art. 52. Controllo sugli atti dei Consorzi ASI.
1. L'articolo 15 della
"Art. 15. Controlli.
1. Tutte le deliberazioni adottate dal consiglio generale e dal comitato direttivo sono trasmesse all'Assessorato regionale dell'industria entro 15 giorni dall'adozione.
2. Le deliberazioni concernenti lo statuto delle ASI e sue modificazioni, i programmi triennali delle opere pubbliche e degli interventi di cui all'articolo 22 della
3. Entro 15 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l'Assessorato regionale dell'industria dispone la sospensione con richiesta motivata di chiarimenti, che può essere esercitata solo una volta. Nei 10 giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità.
4. Tutte le deliberazioni diverse da quelle del comma 2, se adottate con il parere positivo di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono immediatamente esecutive; nel caso di parere negativo del direttore, le suddette deliberazioni sono soggette alla procedura di approvazione prevista dal comma 2 del presente articolo".
2. L'articolo 73 della
Art. 53. Controllo sugli atti degli enti vigilati.
1. La Regione espleta i controlli sugli enti, istituti e aziende sottoposte a vigilanza e tutela, ivi inclusi le aziende sanitarie e ospedaliere, le aziende policlinico e i consorzi di bonifica, di norma attraverso gli organi di controllo interno degli stessi.
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con proprio decreto, predispone programmi annuali di controllo individuando i soggetti tra quelli indicati al comma 1 da sottoporre alla procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della
3. Ai fini della salvaguardia dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità degli enti vigilati, nonché ai fini della partecipazione degli stessi al perseguimento degli obiettivi della finanza pubblica regionale, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono periodicamente, su supporto informatico, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, secondo modalità stabilite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, predisposto di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale del ramo dell'amministrazione interessato, i dati contabili di struttura e di attività richiesti. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze rende disponibili alle amministrazioni che esercitano la vigilanza amministrativa i dati ottenuti ed i risultati delle elaborazioni effettuate.
4. Qualora emergessero criticità di ordine economico o finanziario, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze può disporre, di concerto con l'organo tutorio, verifiche ed ispezioni con le modalità da individuare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro.
5. Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 della
6. Spetta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, sentiti i dipartimenti regionali interessati per i profili amministrativi, l'emanazione di indirizzi contabili e linee guida per la predisposizione dei documenti contabili.
7. Per l'espletamento dei compiti ispettivi e di vigilanza attribuiti all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è istituito presso l'Assessorato stesso l'Albo regionale degli ispettori contabili.
8. L'Albo è formato da dipendenti regionali in servizio in possesso di almeno uno dei requisiti sotto elencati:
a) cinque anni di effettivo servizio prestato presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze con qualifica non inferiore a funzionario;
b) cinque anni di iscrizione all'albo dei revisori contabili di cui al
9. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta e di funzionamento dell'Albo.
10. L'articolo 12 della
11. Al comma 1 dell'articolo 32 della
12. Al comma 4 dell'articolo 20 della
13. Nelle more della piena attuazione della riforma dei controlli, i dipartimenti regionali continuano ad esercitare l'attività di controllo sugli atti dei soggetti di cui al comma 1 sottoposti alla loro vigilanza e tutela con i poteri e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e continuano ad attivare la procedura prevista dal comma 1 dell'articolo 32 della
a) mancanza del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori;
b) su richiesta dell'organo di controllo interno sulla base di circostanziate motivazioni;
c) su richiesta dell'organo tutorio.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 2 ter a 2 sexies dell'articolo 17 della
15. Al comma 1 dell'articolo 32 della
16. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo.
Art. 54. Pubblicazione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa.
1. L'articolo 15 della
"Art. 15.
1. Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione della Regione che comportino impegni di spesa, quando ne sia prevista la pubblicazione in organi ufficiali, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione mediante supplementi trimestrali.".
Art. 55. Accertamento della condizione di enti strutturalmente deficitari.
1. All'articolo 24 della
"4 ter. Ai fini della certificazione dei parametri obiettivi di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242, comma 1, del
Titolo IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 56. Distretti produttivi.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il riconoscimento dei distretti produttivi.
2. Ai fini del riconoscimento è necessario che il sistema produttivo ricomprenda un numero di imprese artigiane e piccole e medie imprese non inferiore a cinquanta e un numero di addetti complessivo non inferiore a centocinquanta, con un elevato grado di integrazione produttiva e di servizio e sia in grado di esprimere capacità di innovazione, comprovata dalla presenza di imprese leader nei singoli settori.
3. Il distretto produttivo esprime la capacità degli attori pubblici e privati di promuovere la realizzazione di una serie di progetti strategici ricompresi all'interno di un patto che mira a realizzare lo sviluppo stesso del distretto, in conformità agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
4. I soggetti che possono concorrere alla formazione di un distretto produttivo sono:
a) enti locali;
b) imprese con sede nel territorio regionale;
c) associazioni di categoria;
d) enti e associazioni pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca, dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.
5. Il patto di cui al comma 3 è redatto secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e ha validità triennale; l'Assessorato successivamente alla presentazione da parte dei soggetti di cui al comma 4 ne verifica la compatibilità economica e la complessiva fattibilità rispetto agli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
6. Ai distretti produttivi possono essere attribuiti compiti di:
a) beneficiario finale di provvidenze comunitarie, statali e regionali a sostegno delle imprese consorziate;
b) sportello unico per l'acquisizione, su delega degli enti coinvolti nel procedimento, delle dichiarazioni di autocertificazione e di compatibilità per l'esercizio dell'attività delle singole imprese consorziate;
c) interlocutore, nella programmazione negoziale, dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Amministrazione statale;
d) referente nei rapporti con il mondo bancario, degli enti pubblici gestori di fondi e dei consorzi fidi, per la stipula di convenzioni per l'erogazione di servizi, di finanziamenti ed incentivi e nel settore del credito a lungo e breve termine;
e) interlocutore, per la stipula di apposite convenzioni, delle università e degli altri organismi pubblici e privati in materia di ricerca, innovazione, certificazioni di qualità, brevetti, servizi informatici e telematici, formazione d'eccellenza collegata alle filiere distrettuali e strategie di internazionalizzazione dei prodotti;
f) referente delle istituzioni, imprese e centri di eccellenza esteri, nei Paesi che il distretto ritiene strategici ai fini della propria penetrazione commerciale. [34]
7. Ai distretti produttivi si applicano le medesime disposizioni fiscali, contabili, amministrative e finanziarie fissate in materia dalle vigenti leggi dello Stato [35].
8. [L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, nel rispetto delle condizioni previste dai Regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, in GUCE L 10 del 13 gennaio 2001, aiuti ai consorzi di piccole e medie imprese e alle società consortili aderenti al patto distrettuale di cui al comma 3, per la realizzazione dei progetti strategici dallo stesso previsti, con le modalità e i criteri individuati con specifici bandi] [36].
9. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è, altresì, autorizzato a svolgere azioni di promozione e di informazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, al fine di incentivare la costituzione dei distretti produttivi. I soggetti di cui al comma 4 possono aderire al distretto anche successivamente all’approvazione del patto di cui al comma 3 [37].
Art. 57. Consorzi fidi tra cooperative.
[1. Le norme di cui alla
[2. Le agevolazioni di cui al presente articolo valgono per i consorzi e le cooperative di garanzia fidi che associno cooperative operanti nei diversi settori di attività previsti dal Titolo X della
[3. Lo statuto dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo deve rispettare le previsioni dell'articolo 97 della
[4. L'IRCAC è autorizzato alla sottoscrizione del fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia fidi di cui al presente articolo a valere sulle risorse del proprio fondo a gestione separata nei limiti di cui alla
5. L'IRCAC, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, è autorizzato a sottoscrivere quote di partecipazione a fondi mobiliari di tipo chiuso della tipologia prevista dall'articolo 13 della
6. Al fine di promuovere interventi finalizzati a contrastare gli effetti derivanti dall'aumento dei prezzi al consumo, a garantire la presenza degli operatori commerciali all'interno dei centri abitati ed a valorizzare i prodotti locali, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, a valere sulle disponibilità dell'UPB 8.2.1.3.2, capitolo 342525, a promuovere, in convenzione con le organizzazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi del
7. In armonia con le disposizioni di cui all'art. 2 del
7 bis. Per il solo biennio ispettivo relativo agli anni 2005 e 2006, alle organizzazioni nazionali riconosciute nel corso del biennio ispettivo relativo agli anni 2003 e 2004, è attribuita una rappresentatività del 10 per cento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, lettera c), della
Art. 58. Consorzi fidi piccole e medie imprese. [44]
[1. Le piccole e medie imprese commerciali e artigiane aventi sede e operanti nel territorio della Regione siciliana, che sono aderenti ad un consorzio di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 97 della
2. Per le finalità previste nel presente comma, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere alle imprese, tramite il consorzio fidi a cui le stesse aderiscono, i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
3. I consorzi di garanzia collettiva fidi cui aderiscono le imprese destinatarie dell'intervento finanziario di cui al comma 1, trasmettono alla scadenza di ogni trimestre all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, l'istanza di richiesta del contributo corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall'istituto di credito o società finanziaria, nella quale viene descritta l'operazione e gli interessi maturati.]
Art. 59. Consorzi fidi – farmacie.
1. Le farmacie aventi sede e operanti nel territorio della Regione, aderenti ad un Consorzio o cooperativa di garanzia collettiva fidi il cui statuto sia stato approvato dall'Amministrazione regionale e la cui compagine sociale sia stata ammessa a godere dell'integrazione regionale del fondo rischi, possono accedere per loro tramite alle operazioni di cessione e crediti a breve termine, garantite dal consorzio stesso, fino all'importo massimo di euro 500.000 [45].
2. Per le finalità previste al comma 1, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere in favore dei predetti consorzi di garanzia fidi i benefici previsti dalla normativa regionale vigente in materia.
3. I consorzi di garanzia collettiva fidi cui le farmacie aderiscono trasmettono alla scadenza di ogni trimestre all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, l'istanza di richiesta del contributo corredata dalla documentazione probatoria rilasciata dall'istituto di credito o società finanziaria.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che si consorzino 200 farmacie.
5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si estendono anche ai soggetti beneficiari degli accreditamenti per il Servizio sanitario regionale di cui al decreto dell'Assessore regionale per la sanità 17 giugno 2002, n. 890 siano essi società ovvero liberi professionisti [46].
Art. 60. Agevolazioni fiscali IRAP.
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, alle società cooperative a mutualità prevalente di cui al Titolo VI del Libro V del Codice civile, così come modificato dall'articolo 8 del
2. Al fine di migliorare gli standard di sicurezza nel territorio della Regione i benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi agli istituti esercenti attività di vigilanza privata di cui agli articoli 133 e seguenti del
3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa delle procedure di cui al comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 70 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore [47].
1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia, il patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di vigilanza, è finalizzato nell'ambito delle riserve statutarie della società, anche alla concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese operanti in Sicilia nonché per la realizzazione di investimenti e di infrastrutture nell'Isola. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti. Nel suddetto patrimonio netto confluiscono tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della
2. Al comma 6-quinquies dell'articolo 20 della
2-bis. Le risorse di cui alla
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono attribuite agli enti abilitati per la gestione dei fondi del credito agevolato allo scopo di favorire il sostegno al credito per le imprese singole e associate che operano nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del commercio, dell'artigianato, del terziario e del turismo, con priorità alle imprese giovanili e dell'innovazione ed alle startup [51].
Art. 62. Erogazione aiuti agli investimenti. [52]
1. Gli aiuti all'investimento di cui alla lettera b) dell'articolo 48 della
Art. 63. Attivazione misure a sostegno dello sviluppo.
1. All'articolo 14 della
"5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma 4, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".
2. All'articolo 15 della
"4 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore.".
Art. 64. Proroga cambiali agrarie.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 4, della
Art. 65. Imprenditoria giovanile.
1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 22 della
"5 ter. Alle cooperative giovanili di cui al comma 5, che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere dovuti a cause indipendenti dalla volontà delle cooperative medesime, ivi comprese le interruzioni o sospensioni delle erogazioni delle agevolazioni concesse, ovvero a quelle che hanno modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, possono essere riconosciute, ai fini del ricalcolo delle agevolazioni spettanti, le correlate eventuali maggiori spese, a richiesta degli interessati e sempre che questi ultimi abbiano già avviato al lavoro il numero di soci giovani prescritto nel provvedimento di concessione, previo esame di congruità delle maggiori spese stesse da parte del nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile e nel limite del 50 per cento delle spese originariamente ammesse.
5 quater. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento delle maggiori spese di cui al comma 5 ter si provvede, nel rigoroso ordine cronologico di ricevimento delle relative richieste, nel limite delle risorse tempo per tempo disponibili rinvenienti da eventuali revoche o rinunce riferite ai progetti agevolati delle cooperative di cui al comma 5 che, a tal fine, l'IRCAC è autorizzato a trattenere sul proprio fondo unificato a gestione unica.".
2. All'articolo 27 della
a) la lettera b) del comma 7 è soppressa;
b) al comma 8 le parole "altre agevolazioni" sono sostituite dalle parole "altri aiuti di Stato" e la parola "relative" è sostituita dalla parola "relativi".
Art. 66. Utilizzazione finanziamenti alle cooperative edilizie.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della
"1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono usufruire delle stesse per il recupero degli immobili a prevalente destinazione residenziale, ovvero per l'acquisizione, sia dal libero mercato o direttamente dalla partecipazione alle aste indette dalle procedure concorsuali, di immobili costruiti o in corso di costruzione, anche da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione.".
2. Le cooperative edilizie assegnatarie di finanziamenti agevolati possono usufruire di tali agevolazioni entro il 31 dicembre 2006.
Art. 67. Requisiti cooperative edilizie.
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della
2. All'articolo 31 della
3. Le cooperative edilizie rimanenti devono dimostrare, attraverso revisione ordinaria, il possesso dei requisiti di legge al fine del mantenimento delle agevolazioni, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dal beneficio.
Art. 68. Riassegnazioni anticipazioni in favore delle ASI.
1. Le anticipazioni di cui all'articolo 26 della
Art. 69. Fondo di rotazione per la progettazione nell'Amministrazione regionale. [53]
[1. All'articolo 12, sub articolo 17 bis, della
"4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.
4 ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.".]
Art. 70. Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali.
1. All'articolo 43 della
"5 bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed all'estensione territoriale.".
Art. 71. Fondo unico per il precariato.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, nel bilancio della Regione è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 39, commi 1, 2 e 5, della
2. I finanziamenti previsti a decorrere dall'esercizio finanziario 2005 per gli interventi di cui al comma 1 confluiscono nel fondo di cui al comma medesimo.
3. Per l'assunzione degli impegni per le finalità di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della
Art. 72. Applicazione delle misure di fuoriuscita ai soggetti utilizzati in attività socialmente utili dalla Croce rossa italiana.
1. Nell'ambito delle disponibilità di cui al fondo unico per il precariato, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare al Comitato regionale della Croce rossa italiana della Sicilia le misure previste dalla legislazione vigente per la fuoriuscita dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili dai predetti enti purché inclusi nel regime transitorio.
Art. 73. Applicazione benefici LSU.
1. La riserva prevista per i lavoratori socialmente utili dalla
Art. 74. Procedure per la individuazione del soggetto utilizzatore.
1. Ai fini dell'individuazione del soggetto utilizzatore in ASU, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvede attraverso i propri uffici periferici ad accertare l'ente presso cui il lavoratore ha prestato la propria attività per almeno 45 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle selezioni per la procedura di stabilizzazione, i soggetti utilizzati nell'ente in forza di procedura di assegnazione ovvero convenzionali ai sensi degli articoli 1 e 5 del
Art. 75. Prosecuzione attività socialmente utili.
1. Al fine di assicurare la prosecuzione nell'utilizzazione in attività socialmente utili di lavoratori destinatari del regime transitorio per i quali gli enti utilizzatori privati non provvedono ad adottare il programma di fuoruscita, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione promuove iniziative volte all'utilizzazione degli stessi lavoratori presso enti legittimati diversi dall'Amministrazione regionale, su richiesta dei soggetti interessati. Per i soggetti utilizzatori pubblici, alle inadempienze dell'ente, provvede l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione attraverso i controlli sostitutivi di cui all'articolo 5, comma 2, della
Art. 76. Formazione all'autoimpiego.
1. I contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 77. Applicazione disposizioni limitative per le assunzioni negli enti locali.
1. Per l'anno 2005, al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni limitative alle assunzioni negli enti locali e negli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione non trovano applicazione per le assunzioni dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, nei limiti delle dotazioni organiche e fermo restando il rispetto del patto di stabilità regionale e nazionale.
2. Le disposizioni di cui al
Art. 78. Finanziamento del piano regionale dell'offerta formativa.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è auto rizzato ad approvare, finanziare e a dare corso al piano regionale dell'offerta formativa 2005, utilizzando anche le risorse rinvenienti dai trasferimenti comunitari, statali e dal fondo siciliano lavoratori.
Art. 79. Interventi per la conservazione del patrimonio culturale.
1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio culturale di cui all'articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con il
Art. 80. Alto Commissario per la valorizzazione della Villa del Casale di Piazza Armerina.
1. La Giunta regionale è autorizzata a nominare un Alto Commissario al fine di concentrare in un unico soggetto il coordinamento di tutti gli interventi da porre in essere per la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza Armerina affidando specifico incarico a soggetto esterno particolarmente qualificato nella materia dei beni culturali.
2. Il compenso, da stabilirsi nel decreto di nomina, grava sulle somme dovute al comune di Piazza Armerina ai sensi dell'articolo 7 della
3. Per la durata dell'incarico previsto dal presente articolo non si applica al comune di Piazza Armerina il limite del 30 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso, bensì la percentuale da stabilirsi con successiva convenzione da stipulare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'Alto Commissario, avvalendosi direttamente degli uffici della Soprintendenza di Enna, provvede a predisporre, promuovere e coordinare tutti gli interventi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della Villa Romana di Piazza Armerina.
5. In ordine agli interventi sul sito, a valere sulla misura 2.01 - azione B - del POR Sicilia 2000/2006, l'Alto Commissario esercita tutti i poteri di gestione e di amministrazione del dirigente generale del dipartimento beni culturali al quale è per tale attività equiparato. L'incarico di Alto Commissario cessa ad avvenuto completamento degli interventi sul sito previsti dal POR Sicilia 2000-2006 e comunque entro il 30 giugno 2012 [54].
Art. 81. Appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali.
1. Si applica nel territorio della Regione la disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del
Art. 82. Garanzia sussidiaria Ente Fiera di Palermo.
1. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato a prestare garanzia sussidiaria in favore degli istituti di credito che erogano mutui in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti ed alla definizione di transazioni e comunque per un importo complessivo massimo pari a 10.000 migliaia di euro. L'ammontare delle somme risparmiate è utilizzato per la gestione ordinaria dell'Ente. [55]
2. Per le finalità del comma 1, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze approva il piano di risanamento aziendale ed il piano di ammortamento del mutuo, verificando ogni dodici mesi che gli stessi piani siano rispettati attraverso la nomina di un commissario straordinario, da parte dello stesso Assessorato, per il risanamento dell'ente, da affiancare al consiglio di amministrazione dello stesso ente o al commissario.
3. Nelle more di un organico riordino del settore e delle attività fieristiche, gli Enti fiera regionali si trasformano in soggetti giuridici privati che subentrano agli Enti cessati nei rapporti giuridici, attivi e passivi, esistenti al momento della trasformazione [56].
4. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, cui compete la tutela e la vigilanza degli Enti fieristici, dà attuazione alla disposizione di cui al comma 3 mediante nomina di commissari ad acta. Le procedure di privatizzazione, da completarsi entro il 30 giugno 2006, si informano alle previsioni normative del
Art. 83. Pagamento somme attività ispettiva società cooperative.
1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2005, ad impegnare sullo stanziamento di competenza della UPB 8.2.1.3.1, capitolo 343701, la somma di 218 migliaia di euro, destinata al pagamento delle spese relative all'attività ispettiva svolta nell'anno 2003 dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico della Sicilia nei confronti delle cooperative aderenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 19 giugno 2003, n. 1891, dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, si applicano anche alle gestioni straordinarie delle cooperative cessate prima dell'1 luglio 2003.
Art. 84. Contributo straordinario in favore delle imprese esercenti le attività di pesca.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, a valere sulle economie realizzate ai sensi della
2. Il contributo di cui al comma 1 rientra tra gli aiuti di cui al
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 86. Interventi in favore delle cooperative agricole.
1. Per le finalità previste dalla Comunicazione della Commissione UE riguardanti: "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", in Gazzetta Ufficiale della Comunità europea C 244 dell'1 ottobre 2004, per l'anno finanziario 2005, a valere sulle disponibilità del Fondo unico previsto dall'articolo 63,
2. Le cooperative di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2512 e dal terzo comma dell'articolo 2513 del Codice civile e devono essere formate al 31 dicembre 2003, da almeno cento soci produttori agricoli.
3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, con proprio decreto, stabilisce le direttive per l'attuazione da parte dell'IRCAC del presente articolo.
Art. 87. Vigilanza e custodia dighe gestite dai consorzi di bonifica.
1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 2.3.1.3.1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è auto rizzato ad erogare la somma di 2.000 migliaia di euro ai consorzi di bonifica. Detta somma è esclusivamente finalizzata alla vigilanza e custodia delle dighe gestite dai suddetti consorzi e soggette a vigilanza e custodia governativa ai sensi del
Art. 88. Fondo di rotazione ESA.
1. Al fondo di rotazione ESA, istituito con l'articolo 14 della
Art. 89. Contributi alle province regionali di Enna e di Agrigento.
1. I contributi previsti dall'articolo 15 della
2. [Contestualmente all'erogazione la Regione indica un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione di ogni singolo consorzio universitario interessato] [59].
Art. 90. Contributi alle imprese artigiane.
1. Al fine di accelerare le procedure di accertamento dei contributi richiesti dalle imprese artigiane ai sensi degli articoli 43 e 47 della
2. I crediti certificati dal decreto emanato ai sensi del comma 1 possono formare oggetto di cessione nel quadro di operazioni di cartolarizzazione poste in essere ai sensi e per gli effetti della
3. Per favorire il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti derivanti dagli articoli 43 e 47 della
4. Gli atti di cessione devono essere notificati mediante lettera raccomandata all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e sono resi pubblici dalle società per la cartolarizzazione dei crediti secondo le modalità di cui all'articolo 4 della
5. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a sottoscrivere con le società per la cartolarizzazione dei crediti gli atti e i documenti necessari per il perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione dei contributi di cui agli articoli 43 e 47 della
6. Per provvedere al pagamento dei debiti di cui al comma 1 la Regione è autorizzata ad assumere un limite di impegno decennale di 2.500 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2005.
7. All'onere di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 92. Cofinanziamento nel settore dei beni culturali.
1. Al fine di utilizzare gli apporti economici di enti ed organizzazioni esterne all'Amministrazione regionale, in particolare di quelli religiosi relativamente a cofinanziamenti nel settore dei beni culturali, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato al cofinanziamento nella misura massima del 40 per cento della somma prevista. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.2.8.2.
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 93. Beni mobili delle istituzioni scolastiche.
1. I beni mobili acquistati con fondi regionali dall'1 gennaio 1986 al 31 agosto 2000 dalle istituzioni scolastiche statali vengono acquisiti al patrimonio delle scuole che li detengono alla data del 31 agosto 2000. I beni acquistati con fondi regionali dai soppressi distretti scolastici vengono acquisiti al patrimonio delle istituzioni scolastiche in cui aveva sede il distretto medesimo.
Art. 94. Cronoscalata automobilistica Linguaglossa-Piano Provenzana.
1. E' autorizzata la cronoscalata automobilistica "Linguaglossa-Piano Provenzana" sulla strada provinciale "Mareneve", limitatamente al periodo dell'anno compreso tra il 15 marzo ed il 15 settembre, dalla chilometrica 3,000 alla chilometrica 13,800.
Art. 95. Piano finanziario per le indennità di occupazione ed esproprio degli immobili sgomberati a seguito della frana di Agrigento del 1966.
1. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 1.3.1.1.2 il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo tecnico al quale sono chiamati a partecipare anche rappresentanti della Provincia e del comune di Agrigento, per la definizione del piano finanziario degli interventi finalizzati alla corresponsione delle indennità di esproprio e di occupazione relativi alle unità immobiliari della città di Agrigento ricadenti nelle zone fatte sgombrare a seguito della frana del 19 luglio 1966 e dichiarati inagibili in base alle ordinanze sindacali del 23/27 luglio 1966, nonché in base alla successiva ordinanza sindacale del 4 febbraio del 1967 e successivamente demolite o dichiarate inagibili.
Art. 96. Vendite promozionali.
1. Il comma 3 dell'articolo 7 della
"3. Le vendite non possono avere durata superiore a ventuno giorni e si possono effettuare nell'ambito del periodo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI".
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della
"a) le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il 30 giugno per il biennio successivo, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI".
3. Le date di svolgimento dei saldi invernali 2005 e delle vendite promozionali per il 2005 sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca entro il mese di dicembre del 2004, previo parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, delle associazioni di consumatori e dell'ANCI.
Art. 97. Locali per le Forze dell'ordine.
1. I comuni possono cedere in uso locali di loro proprietà ovvero concorrere alle spese di locazione dei locali da adibire a sede delle Forze dell'ordine.
Art. 98. Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni.
1. Al fine di pervenire alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari ancora pendenti a seguito della istituzione di nuovi comuni, l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, onde consentire il superamento delle particolari situazioni di disagio legate al funzionamento dell'attività e dei servizi degli enti di nuova istituzione, è autorizzato, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, a provvedere, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, mediante decreto, a:
a) definire i criteri oggettivi, tenuto conto dei dati di popolazione e di territorio, per la quantificazione degli oneri concernenti l'istituzione di nuovi comuni;
b) individuare i beni immobili di rispettiva pertinenza;
c) quantificare l'ammontare delle somme spettanti ai comuni di nuova istituzione;
d) assegnare, mediante piano di riparto, anche triennale, le somme quantificate, con oneri a valere sul fondo globale per le autonomie.
2. Con l'accredito ai comuni di nuova istituzione del primo incremento di risorse finanziarie da parte dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali si intende cessata la materia del contendere fra il comune originario e quello di nuova istituzione.
3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali [60].
Art. 99. Centro Ettore Majorana.
1. Ferme restando le originarie destinazioni, i contributi previsti dalla vigente legislazione regionale in favore del centro Ettore Majorana sono corrisposti alla "Fondazione Ettore Majorana e Centro di cultura scientifica", in cui il predetto centro confluisce a far data dalla incorporazione.
Art. 100. Cessione di beni mobili dell'Amministrazione.
1. I beni mobili dell'Amministrazione regionale, delle aziende e degli enti pubblici da essa dipendenti e/o sottoposti a vigilanza, degli enti locali territoriali e/o istituzionali, degli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti alla loro vigilanza che risultino inutilizzati possono essere ceduti, a titolo gratuito, ai consorzi di enti locali e/o cooperative sociali di cui alla
Art. 101. Formazione dei tecnici per la revisione periodica dei veicoli a motore.
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a promuovere, senza oneri a carico della Regione, i corsi di formazione per i responsabili tecnici di revisione periodica dei veicoli a motore, di cui alla deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge a cura dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, verranno stabilite le modalità di esecuzione, realizzazione ed attuazione dei corsi di cui al comma 1.
Art. 102. Pane di Lentini.
1. Per il "Pane di Lentini", prodotto nel territorio del comune di Lentini con semole di grano duro coltivato in Sicilia, fatto lievitare facendo uso di lievito naturale o lievito di birra e cotto in forni di pietra il cui basamento è costituito da pietra lavica o altro idoneo materiale refrattario naturale e la volta da mattoni refrattari usando come combustibile legna allo stato naturale e/o da gusci di mandorle, può essere concessa l'autorizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo la procedura prevista dalla
2. I forni di pietra adibiti alla cottura dal caratteristico "Pane di Lentini" sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla
Art. 103. Applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroniche.
1. Il
Art. 104. Inquadramento di dirigenti medici.
1. L'atto di inquadramento, adottato ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 105. Gestione sistema di emergenza sanitaria.
1. Il termine per la gestione del sistema di emergenza in forma convenzionale di cui al comma 1 dell'articolo 39 della
2. L'Assessorato regionale della sanità, entro il termine del 31 dicembre 2005, definisce le procedure e le modalità per il nuovo affidamento del servizio di trasporto mediante ambulanze afferenti il sistema dell'emergenza-urgenza sanitaria (SUES 118) nella Regione siciliana.
3. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui ai commi 1 e 2, dovendosi assicurare e garantire la continuità del S.U.E.S., la validità dell'atto convenzionale già stipulato con la Croce rossa italiana ed in atto vigente, è prorogata fino al definitivo affidamento del servizio e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2006.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 108. Avviamento servizio telefonico 114.
1. Una quota pari all'80 per cento del contributo stanziato per l'esercizio finanziario 2005 a favore dell'Associazione Telefono Azzurro (UPB 3.2.1.3.1. - Capitolo 183711) è destinato a consentire al gestore del servizio "S.O.S. Il Telefono Azzurro - linea nazionale per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia", eretto in ente morale con D.P.R. 18 dicembre 1990, nella sede unica di Palermo, l'avviamento del Servizio telefonico nazionale 114 - linea d'emergenza gratuita per la segnalazione di situazioni di pericolo immediato di bambini e adolescenti, istituito con decreto interministeriale 6 agosto 2003 dei Ministri delle comunicazioni, del lavoro e politiche sociali e delle pari opportunità.
2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato a stipulare con il predetto ente gestore del Servizio 114 una convenzione finalizzata all'elaborazione e gestione di progetti formativi riguardanti le procedure d'intervento in situazioni di emergenza relative ai minori, rivolti al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, agli operatori sanitari, a quelli socio-assistenziali ed alle forze dell'ordine.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la quota di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 110. Personale in servizio presso i consorzi di bonifica.
1. Gli enti di cui alla Tabella A della
2. Al personale di cui al comma 1 viene estesa la previsione normativa di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
Art. 111. Applicazione della
1. Al comma 1 dell'articolo 58 della
2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 127 della
Art. 112. Interpretazione autentica di norme.
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della
2. Il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 57 della
3. Il comma 2 dell'articolo 59 della
Art. 113. Utilizzazione personale AAPIT.
1. Nelle more della riforma organica delle AAPIT, il relativo personale, su disposizione del presidente della provincia regionale nel cui ambito territoriale ha sede l'Azienda, previa concertazione sindacale, può essere utilizzato dalla provincia regionale o dagli enti ad essa collegati, ferme restando le garanzie giuridico-economiche e funzionali di detto personale godute presso l'ente di provenienza.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 115. Mantenimento posti di dirigente pedagogista. [62]
1. Le aziende sanitarie sono autorizzate a mantenere, sino all'emanazione dei principi fondamentali in materia di professioni sanitarie non mediche a cura dello Stato, i posti di dirigente pedagogista, ruolo sanitario, vacanti e disponibili nelle proprie dotazioni organiche rideterminate al 31 dicembre 2005.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 118. Proroga contratti stipulati dal Commissario per l'emergenza rifiuti.
1. Per l'attuazione delle bonifiche in Sicilia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo determinato del personale in servizio originariamente stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in esecuzione del progetto n. 67 ammesso a finanziamento con
Art. 119. Personale delle aziende delle Terme di Sciacca ed Acireale.
1. Il personale di ruolo delle aziende autonome delle Terme di Sciacca ed Acireale, la cui trasformazione in società per azioni è prevista dall'articolo 23 della
2. Il personale confluito viene assegnato, sentite le amministrazioni interessate e le competenti organizzazioni sindacali, rispettivamente alle amministrazioni provinciali e comunali di riferimento o su richiesta, da formularsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 9 della
3. Nelle more della predetta assegnazione il suddetto personale continua a prestare servizio nei rispettivi uffici di provenienza. Il personale inserito nel ruolo di cui al precedente comma 1 è utilizzato in posizione di comando presso le società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. le quali, in ragione delle proprie esigenze organizzative e gestionali, scelgono i dipendenti a tal fine necessari in relazione alle specifiche competenze dagli stessi individualmente possedute. L'assegnazione dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale alle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. è subordinata al consenso dei dipendenti medesimi. Tutti gli oneri del personale in posizione di comando sono assunti dalle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A., che non possono procedere ad assunzione di personale, ove non siano state preventivamente esperite le procedure di utilizzazione del personale transitato nel ruolo previsto dal comma 1, fino a quando la maggioranza del capitale sociale non sarà privatizzata [65].
Art. 120. Messa in sicurezza e riuso dello stabilimento Fornace-Penna.
1. Al fine di contribuire alla messa in sicurezza ed al recupero strutturale e riuso dello stabilimento Fornace-Penna, in contrada Pisciotto del comune di Scicli, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 un contributo straordinario di 500 mila euro cui si provvede con parte delle disponibilità del fondo globale di parte corrente capitolo 215704.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 122. Esperti programmazione.
1. Il quarto comma dell'articolo 11 della
2. La spesa relativa alle finalità di cui al quarto comma dell'articolo 11 della
Art. 123. Consiglieri di parità.
1. Le funzioni e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità sono ridefinite e potenziate nella Regione come previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del
2. Relativamente alle procedure di nomina di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ferme restando le competenze previste dalla vigente legislazione regionale, dopo il compimento dell'attuale periodo di carica si provvede con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
Art. 124. Comitato regionale per le comunicazioni.
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della
2. I componenti del comitato regionale per le comunicazioni in carica alla data di entrata in vigore della
Art. 125. Modifiche e integrazioni alla
1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39 della
2. L'articolo 156 della
"Art. 156. Uffici periferici della pesca.
1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le marinerie siciliane e le associazioni di categoria, istituisce con proprio decreto, nel territorio della Regione, uffici decentrati del dipartimento della pesca, determinandone i compiti e le rispettive dotazioni organiche.
2. Gli uffici decentrati del dipartimento della pesca hanno sede nei locali che i comuni e/o le province regionali territorialmente competenti rendono disponibili.
3. Al funzionamento degli uffici di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzazione di personale già in servizio presso l'Amministrazione regionale.".
3. Al comma 5 dell'articolo 172 della
4. Il comma 6 dell'articolo 172 della
"6. Per il funzionamento degli enti di cui al comma 1 viene quantificato annualmente, come previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera h, della
Art. 126. Modifiche ed integrazioni alla
1. [Al comma 4 dell'articolo 7 ter della
2. [La lettera a) del comma 9 dell'articolo 7 ter della
"a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;" ] [68].
3. [Al comma 13 dell'articolo 7 ter della
4. [Al comma 1, sub articolo 7 bis, dell'articolo 5 della
a) al secondo capoverso, dopo le parole "dall'ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio" e sono soppresse le parole "della provincia in cui ricade l'opera.";
b) al secondo capoverso, dopo il primo periodo, è introdotto il periodo: "Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.";
c) alla lettera a) del quinto capoverso dopo le parole "ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio,";
d) al decimo capoverso sono soppresse le parole "nonché sui progetti di interesse ultra provinciale"] [70].
5. [Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 5, sub articolo 7 ter, della
6. [Agli articoli 23 e 35 della
7. All'articolo 29 della
"1 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 quater della
8. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della
"3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.".
Art. 127. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. All'articolo 1 della
a) al comma 1 dopo la parola "Sicilia" è aggiunto il periodo "e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area Euromediterranea ed, in particolar modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo";
b) al comma 2 sono soppresse le parole "ed operanti";
c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e per l'esecuzione della propria attività utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari".
2. All'articolo 5 della
"l) un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali.".
3. Il primo comma dell'articolo 3 della
"Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.".
4. [Al primo comma dell'articolo 1 della
5. Al comma secondo dell'articolo 6 della
6. Dopo il primo comma dell'articolo 21 della
"L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione può procedere, altresì, all'acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri al fine di incrementare il patrimonio regionale di arte contemporanea.".
7. Al secondo comma dell'articolo 13 della
8. Al terzo comma dell'articolo 14 della
9. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della
10. Alla fine della lettera c) del quarto comma dell'articolo 78 della
11. Il secondo comma dell'articolo 55 della
12. All'inizio della lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della
13. Al primo comma dell'articolo 1 della
14. Al primo comma dell'articolo 72 della
15. Al settimo comma dell'articolo 1 della
16. L'articolo 10 della
17. Dopo l'articolo 5 della
"Art. 5 bis. Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo 30 del
18. Al comma 3 dell'articolo 2 della
19. Al comma 2 dell'articolo 14 della
"d) quanto a 150 migliaia di euro per la formazione linguistica dei borsisti nell'ambito del progetto euromediterraneo.".
20. Il comma 1 dell'articolo 4 della
21. Al comma 1 dell'articolo 11 della
22. Al comma 1 dell'articolo 17 della
23. Al comma 5 dell'articolo 6 della
24. L'articolo 75 della
25. All'articolo 1 della
a) al comma 3 dopo le parole "della somma mutuata" sono aggiunte le parole "e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo.";
b) è aggiunto il seguente comma: "3 bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriori garanzie delle società beneficiarie.".
26. Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della
27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705.".
30. All'articolo 35 della
31. [All'articolo 44 della
"5 bis. L'applicazione del presente articolo è competenza delle province regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano l'utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste."] [75].
32. Al comma 1 dell'articolo 7 della
33. Al comma 1 dell'articolo 23 della
34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35. Al comma 4 dell'articolo 7 della
36. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della
37. La lettera d) dell'articolo 9 della
38. Dopo l'articolo 19 della
"Art. 19 bis. Applicazione di disposizioni.
1. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento le norme contenute nel Titolo II della presente legge.".
39. Al comma 9 dell'articolo 21 della
40. Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della
"1 bis. Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
41. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 della
42. All'articolo 11 della
a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Le somme iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione vincolata a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.";
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Al Rendiconto generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati gli interventi regionali con vincolo di specifica destinazione.".
43. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della
"2 bis. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di cui al comma 2.".
44. All'articolo 78 della
a) dopo le parole "si avvale di un'apposita struttura societaria" sono aggiunte le parole "anche in forma di gruppo societario";
b) le parole "è individuato o" sono sostituite con le parole ",definito nel QRS in materia di SI, è", e la parola "società" è sostituita con le parole "struttura societaria".
45. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
"1 bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'Ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
46. Al comma 2 dell'articolo 39 della
47. Al comma 4 dell'articolo 76 della
48. Al comma 3 dell'articolo 88 della
"d) costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.".
49. Al comma 7 dell'articolo 91 della
50. Al comma 1 dell'articolo 94 della
51. Al comma 1 dell'articolo 126 della
52. All'articolo 6 della
"4 bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni".
53. Al comma 1 dell'articolo 3 della
54. Al comma 4 dell'articolo 6 della
55. All'articolo 21, comma 3, della
56. All'articolo 24 della
"4 quater. Non sono, altresì, computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto, le spese finanziate da entrate ad obbligatoria, specifica destinazione." [76].
57. Al comma 12 dell'articolo 26 della
58. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della
"3 bis. In sede di prima utilizzazione nei locali ubicati nella città di Catania nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, è allocata una unità operativa dell'Ufficio stampa alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale è preposto uno dei giornalisti in servizio presso lo stesso ufficio.".
59. All'articolo 55 della
a) al comma 1 dopo le parole "attualizzazione del relativo credito" sono aggiunte le parole ", nonché del connesso cofinanziamento regionale";
b) il comma 2 è soppresso.
60. Il comma 6 dell'articolo 76 della
"6. Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali oneri gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili, le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo il vincolo assoluto di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della fondazione, per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale degli enti che li hanno conferiti".
61. All'articolo 78 della
[62. All'articolo 114 della
a) nella rubrica le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "Organi collegiali";
b) alla fine del comma 1 le parole "del consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "degli organi collegiali".] [77]
63. L'articolo 136 della
"Art. 136. Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina.
1. Una quota del 20 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale teatro di Messina è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, alla stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina".
64. L'articolo 137 della
65. Al comma 4 dell'articolo 20 della
66. Al comma 1 dell'articolo 4 della
67. All'articolo 10 della
68. All'articolo 23 della
"8 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della
69. All'articolo 24 della
70. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della
71. All'articolo 1 della
"5 bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione". Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.".
72. All'articolo 12 della
"2 bis. Qualora all'istanza dei soggetti aventi diritto di cui all'articolo 13 della
73. Il comma 7 dell'articolo 1 della
74. All'articolo 1, comma 10, della
75. Al comma 10 dell'articolo 1 della
76. All'articolo 26 della
77. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
78. Alla fine del comma 1 dell'articolo 45 della
79. Al comma 2 dell'articolo 51 della
80. Il comma 10 dell'articolo 62 della
81. Al comma 22 dell'articolo 62 della
82. Nella Regione siciliana la commercializzazione al dettaglio e l'impiego di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e concimi tossici e molto tossici, come regolamentati dalla legislazione vigente, è consentita esclusivamente previo rilascio di prescrizione da parte di dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti in apposito elenco, istituito presso le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. L'istituzione e la tenuta dell'elenco è disciplinata da apposito decreto del Presidente della Regione adottato di concerto con l'Assessore regionale per la sanità e con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con i dottori agronomi iscritti nell'elenco di cui al presente comma per l'espletamento delle attività connesse al rilascio della prescrizione dei prodotti di cui trattasi. Ciascuna prescrizione è soggetta al pagamento di un ticket di euro 2,00 secondo quanto stabilito dal decreto di cui al presente comma, il quale prevede, altresì le modalità per il rilascio delle prescrizioni, nonché lo schema delle convenzioni, ivi compreso l'importo dovuto dall'AUSL per il servizio reso in convenzione" [78].
Art. 128. Fondi globali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della
Art. 129. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2005.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO 1 [79]
Allegato 1 all'articolo 40 |
|
Assessorato lavori pubblici |
1) Commissioni assegnazioni alloggi popolari della Sicilia (istituite presso gli Istituti autonomi case popolari) |
Assessorato lavoro
|
1) Commissioni circoscrizionali manodopera agricola |
2) Commissioni circoscrizionali impiego |
TABELLE A – L [80]
(Omissis)
Prospetto allegato [81]
(Omissis)
[1] Articolo già rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 21 luglio 2006, n. 35 e così ulteriormente rettificato con avviso pubblicato nella G.U.R. 4 agosto 2006, n. 37.
[2] Numero così modificato dall’art. 12 della
[3] Numero così modificato dall’art. 18 della
[4] Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'art. 39 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[6] Comma inserito dall'art. 1 della
[7] Comma inserito dall'art. 11 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[9] Comma così modificato dall'art. 1 della
[10] Comma già modificato dall'art. 5 della
[11] Comma inserito dall'art. 1 della
[12] Comma così modificato dall'art. 1 della
[13] Periodo soppresso dall'art. 1 della
[14] Comma così modificato dall’art. 18 della
[15] Comma così modificato dall’art. 18 della
[16] Comma già modificato dall’art. 8 della
[17] Comma già modificato dall'art. 21 della
[18] Comma inserito dall'art. 4 della
[19] Comma inserito dall'art. 4 della
[20] Comma inserito dall'art. 4 della
[21] Comma inserito dall'art. 4 della
[22] Comma sostituito dall'art. 25 della
[23] Comma abrogato dall'art. 25 della
[24] Comma già modificato dall'art. 46 della
[25] Articolo così modificato dall’art. 21 della
[26] Comma così modificato dall'art. 6 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[28] Lettera aggiunta dall’art. 20 della
[29] L’assegnazione di cui al presente comma è incrementata ai sensi dell’art. 5 della
[30] Comma così modificato dall’art. 5 della
[31] Comma abrogato dall'art. 15 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[33] Comma così modificato dall'art. 81 della
[34] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[35] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[36] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[37] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[38] Comma abrogato dall’art. 23 della
[39] Comma abrogato dall’art. 23 della
[40] Comma abrogato dall’art. 23 della
[41] Comma abrogato dall’art. 23 della
[42] L’originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7 e 7 bis per effetto dell’art. 21 della
[43] L’originario comma 7 è stato così sostituito dagli attuali commi 7 e 7 bis per effetto dell’art. 21 della
[44] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[45] Comma così modificato dall’art. 36 della
[46] Comma così modificato dall’art. 36 della
[47] Comma così modificato dall’art. 20 della
[48] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 65 della
[49] Comma sostituito dall'art. 4 della
[50] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[51] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[52] Articolo così modificato dall’art. 6 della
[53] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[54] Comma così modificato dall'art. 11 della
[55] Comma così modificato dall'art. 17 della
[56] Comma così modificato dall’art. 16 della
[57] Comma così modificato dall’art. 16 della
[58] Comma così modificato dall'art. 76 della
[59] Comma abrogato dall'art. 76 della
[60] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[61] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 della
[62] Articolo così sostituito dall’art. 13 della
[63] Comma così modificato dall'art. 1 della
[64] Comma così modificato dall'art. 4 della
[65] Comma così modificato dall'art. 1 della
[66] Comma così modificato dall'art. 10 della
[67] Comma abrogato dall'art. 32 della
[68] Comma abrogato dall'art. 32 della
[69] Comma abrogato dall'art. 32 della
[70] Comma abrogato dall'art. 32 della
[71] Comma abrogato dall'art. 32 della
[72] Comma abrogato dall'art. 32 della
[73] Comma modificato dall’art. 10 della
[74] Comma così modificato dall’art. 40 della
[75] Comma soppresso dall’art. 32 della
[76] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 14 gennaio 2005, n. 2.
[77] Comma abrogato dall’art. 12 della
[78] Comma così modificato dall’art. 26 della
[79] Allegato annesso con errata corrige pubblicato nel B.U. 14 gennaio 2005, n. 2.
[80] Tabella H modificata dall’art. 17 della
[81] Stato di previsione della spesa del bilancio della Regione e bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 2005, modificati rispettivamente dall’art. 9 e 10 della