Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 23/01/1998 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili. |
Art. 2. Formazione all'autoimpiego. |
Art. 3. Rimborso all'INPS. |
Art. 4. Interventi per l'occupazione affidati agli Enti Locali. |
Art. 5. Modifica di norme in materia di sicurezza sul lavoro. |
Art. 6. Concorsi pubblici. Limiti d'età. |
Art. 7. Nuclei speciali di vigilanza. |
Art. 8. Norma finanziaria. |
Art. 9. Termine per l'assunzione di impegni di spesa. |
Art. 10. Proroga del termine per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale. |
Art. 11. Proroga di termini in materia di lavori pubblici. |
Art. 12. Proroga termine in materia di agricoltura. |
Art. 13. Proroga termine in materia sanitaria. |
Art. 14. Ulteriore proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali. |
Art. 15. Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali. |
Art. 16. Revisione commissioni e compensi per la riscossione dei tributi. |
Art. 17. Proroga del Comitato organizzatore Universiade 1997. |
Art. 18. Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri. |
Art. 19. Norma di salvaguardia CE. |
Art. 20. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione |
§ 3.16.233 - L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.
Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.
(G.U.R. 28 gennaio 1998, n. 5).
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, FORMAZIONE
ALL'AUTOIMPIEGO ED INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE
Art. 1. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della
2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della
3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla commissione regionale per l'impiego.
4. I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del
5. Alle attività di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati con risorse statali si applica l'articolo 24 della
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della
7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della
8. I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della
Art. 2. Formazione all'autoimpiego.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della
3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727.
Art. 3. Rimborso all'INPS.
1. [3].
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, alla quale si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 33728 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
Art. 4. Interventi per l'occupazione affidati agli Enti Locali. [4]
[1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle Province ed ai comuni dell'Isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.
2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiscano le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.
3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'articolo 45, comma 1, della
4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:
a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della
b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a) e b) della
c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della
5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 7.500 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lettere a) e c) [5].
6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche [6]]
Art. 5. Modifica di norme in materia di sicurezza sul lavoro. [7]
Art. 6. Concorsi pubblici. Limiti d'età.
1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici banditi dalla Regione siciliana nonché dalle pubbliche Amministrazioni, nel territorio della Regione siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della
Art. 7. Nuclei speciali di vigilanza.
1. Nelle more dell'adozione di provvedimenti legislativi organici concernenti il riordino degli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in relazione alle esigenze presenti sul territorio, è autorizzato ad istituire presso le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego, di cui all'articolo 2 della
Art. 8. Norma finanziaria.
1. Il capitolo 33720 è incrementato per l'esercizio finanziario 1997 della disponibilità di lire 27.900 milioni cui si provvede con la riduzione dei seguenti capitoli per gli importi qui di seguito indicati:
- capitolo 33708 - lire 3.000 milioni;
- capitolo 33725 - lire 2.700 milioni;
- capitolo 33726 - lire 3.000 milioni;
- capitolo 33727 - lire 6.000 milioni;
- capitolo 33728 - lire 6.000 milioni;
- capitolo 33729 - lire 1.500 milioni;
- capitolo 33730 - lire 2.700 milioni;
- capitolo 34076 - lire 3.000 milioni.
Art. 9. Termine per l'assunzione di impegni di spesa.
1. Sugli stanziamenti autorizzati con le norme di cui al Titolo I della presente legge le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 20 gennaio 1998.
Titolo II
NORME DI PROROGA E PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTINGENTE DEI CARABINIERI
OPERANTI IN SICILIA
Art. 10. Proroga del termine per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale.
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
Art. 11. Proroga di termini in materia di lavori pubblici.
1. Il termine di cui all'articolo 1 della
2. In deroga al disposto del primo comma, dell'articolo 3, della
3. Il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 5, della
4. Il termine previsto dall'articolo 1 della
5. Il termine di cui all'articolo 9 della
6. [9]
Art. 12. Proroga termine in materia di agricoltura.
1. Il termine del 30 giugno 1996, indicato all'articolo 7 della
Art. 13. Proroga termine in materia sanitaria.
1. Il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 38 della
Art. 14. Ulteriore proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.
1. Il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 2 della
2. I poteri del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, dell'articolo 35, della
Art. 15. Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali.
1. Il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 16. Revisione commissioni e compensi per la riscossione dei tributi.
1. La revisione di cui al comma 5 dell'articolo 23 della
Art. 17. Proroga del Comitato organizzatore Universiade 1997.
1. Al fine di consentire la definizione degli adempimenti amministrativo-contabili e tecnici concernenti l'Universiade 1997 ed i relativi impianti sportivi in corso di realizzazione, la durata in carica del Comitato organizzatore Universiade 1997, nella composizione prevista dall'articolo 2 della
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato al pagamento dei relativi oneri nonché al pagamento dei compensi e dei rimborsi ai componenti del Comitato organizzatore spettanti per il biennio 1996-1997 e delle ore di lavoro straordinario eccedenti il limite mensile prescritto dall'articolo 5 della
Art. 18. Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri.
1. Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell'articolo 16 del
Art. 19. Norma di salvaguardia CE.
1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della
[3] Aggiunge il comma 4 all'art. 15,
[4] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 43 della
[6] Comma aggiunto dall’art. 43 della
[7] Sostituisce il comma 3 dell'art. 35,
[8] Termine prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 35 della
[9] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[10] Comma così modificato dall'art. 4 della