§ 3.16.233 - L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.
Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:23/01/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.
Art. 2.  Formazione all'autoimpiego.
Art. 3.  Rimborso all'INPS.
Art. 4.  Interventi per l'occupazione affidati agli Enti Locali.
Art. 5.  Modifica di norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Art. 6.  Concorsi pubblici. Limiti d'età.
Art. 7.  Nuclei speciali di vigilanza.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Termine per l'assunzione di impegni di spesa.
Art. 10.  Proroga del termine per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale.
Art. 11.  Proroga di termini in materia di lavori pubblici.
Art. 12.  Proroga termine in materia di agricoltura.
Art. 13.  Proroga termine in materia sanitaria.
Art. 14.  Ulteriore proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.
Art. 15.  Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali.
Art. 16.  Revisione commissioni e compensi per la riscossione dei tributi.
Art. 17.  Proroga del Comitato organizzatore Universiade 1997.
Art. 18.  Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri.
Art. 19.  Norma di salvaguardia CE.
Art. 20.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.16.233 - L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.

Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia.

(G.U.R. 28 gennaio 1998, n. 5).

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, FORMAZIONE

ALL'AUTOIMPIEGO ED INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE

 

Art. 1. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili.

     1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo.

     2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori.

     3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle priorità stabilite dalla commissione regionale per l'impiego.

     4. I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [1].

     5. Alle attività di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati con risorse statali si applica l'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con i fondi regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti.

     6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

     7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati successivamente al 28 febbraio 1998.

     8. I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere proposti e realizzati dagli enti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

 

     Art. 2. Formazione all'autoimpiego.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto [2].

     2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

     3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727.

 

     Art. 3. Rimborso all'INPS.

     1. [3].

     2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, alla quale si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 33728 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

 

     Art. 4. Interventi per l'occupazione affidati agli Enti Locali. [4]

     [1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a ripartire annualmente alle Province ed ai comuni dell'Isola una somma prelevata dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, da destinare ad interventi per l'occupazione. La ripartizione sostituisce il finanziamento di cantieri di lavoro regionali in favore degli enti locali.

     2. Le province ed i comuni istituiscono a tal fine un "Fondo per l'occupazione" nel quale confluiscano le somme di cui al comma 1. Gli enti di cui al presente articolo potranno fruire della ripartizione annuale qualora il proprio "Fondo per l'occupazione" sia cofinanziato con risorse finanziarie dalle amministrazioni interessate.

     3. Il cofinanziamento dovrà essere di almeno il 5 per cento per i comuni fino a 10.000 abitanti, di almeno il 20 per cento per i comuni dai 10.000 fino a 50.000 abitanti, di almeno il 30 per cento per tutti gli altri comuni e per le province. Ai fini del cofinanziamento gli enti possono utilizzare anche i fondi di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     4. Le province ed i comuni possono utilizzare i fondi di cui al comma 1 per finanziare:

     a) interventi di incentivazione e di sostegno a nuove attività imprenditoriali, a tutte le forme di lavoro autonomo nonché ad attività che comportano l'esercizio di arti e professioni. I limiti delle agevolazioni, sotto forma di contributi in conto capitale, mutui agevolati e contributi di esercizio non potranno essere superiori a quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Deve essere data precedenza all'approvazione di progetti presentati dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

     b) l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di lavoro. I cantieri potranno essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia di cantieri regionali, per quanto attiene all'incidenza della manodopera, mentre per l'acquisto e la fornitura dei materiali e dei noli gli enti vi provvedono con riferimento ai prezzi ricorrenti nel mercato locale, che non possono in ogni caso superare quelli ricompresi nel prezzario regionale vigente per le opere pubbliche. Gli enti possono altresì affidare la gestione totale o parziale dei cantieri di lavoro, secondo la normativa vigente in materia di appalti, a società cooperative composte per almeno 2/3 da soggetti di cui all'articolo 25, comma 5, lettere a) e b) della legge 23 luglio 1991, n. 223;

     c) il cofinanziamento dei contratti di diritto privato ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare, nel 2002 e nel 2003, interventi straordinari per l'occupazione, a seguito di declaratoria della Giunta regionale che individua gli enti beneficiari e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per un importo sino a 7.500 migliaia di euro, agli enti locali colpiti da calamità naturali a seguito di eventi sismici, vulcanici o idrogeologici, in deroga alle procedure di riparto di cui al comma 1. Per gli interventi di cui al presente comma non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, lettere a) e c) [5].

     6. Gli interventi di cui al comma 5 devono riguardare il ripristino dello status quo ante delle strutture e dei siti colpiti e la realizzazione di opere miranti all'abbattimento delle barriere architettoniche [6]]

 

     Art. 5. Modifica di norme in materia di sicurezza sul lavoro. [7]

 

     Art. 6. Concorsi pubblici. Limiti d'età.

     1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici banditi dalla Regione siciliana nonché dalle pubbliche Amministrazioni, nel territorio della Regione siciliana si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

     Art. 7. Nuclei speciali di vigilanza.

     1. Nelle more dell'adozione di provvedimenti legislativi organici concernenti il riordino degli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in relazione alle esigenze presenti sul territorio, è autorizzato ad istituire presso le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego, di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, alle dipendenze funzionali degli Ispettorati provinciali del lavoro territorialmente competenti, i nuclei speciali di vigilanza previsti dal comma 8 dell'articolo 9 bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

     1. Il capitolo 33720 è incrementato per l'esercizio finanziario 1997 della disponibilità di lire 27.900 milioni cui si provvede con la riduzione dei seguenti capitoli per gli importi qui di seguito indicati:

     - capitolo 33708 - lire 3.000 milioni;

     - capitolo 33725 - lire 2.700 milioni;

     - capitolo 33726 - lire 3.000 milioni;

     - capitolo 33727 - lire 6.000 milioni;

     - capitolo 33728 - lire 6.000 milioni;

     - capitolo 33729 - lire 1.500 milioni;

     - capitolo 33730 - lire 2.700 milioni;

     - capitolo 34076 - lire 3.000 milioni.

 

     Art. 9. Termine per l'assunzione di impegni di spesa.

     1. Sugli stanziamenti autorizzati con le norme di cui al Titolo I della presente legge le amministrazioni regionali competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa entro e non oltre il 20 gennaio 1998.

Titolo II

  NORME DI PROROGA E PER IL FINANZIAMENTO DEL CONTINGENTE DEI CARABINIERI

OPERANTI IN SICILIA

 

     Art. 10. Proroga del termine per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale.

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo d'acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dal comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 11. Proroga di termini in materia di lavori pubblici.

     1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10 già prorogato con l'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

     2. In deroga al disposto del primo comma, dell'articolo 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1998 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 marzo 1998.

     3. Il termine previsto dal comma 1, dell'articolo 5, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, già prorogato con l'articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

     4. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, già prorogato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1997, n. 14, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

     5. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, già prorogato dal comma 1, dell'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dall'articolo 72 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 [8].

     6. [9]

 

     Art. 12. Proroga termine in materia di agricoltura.

     1. Il termine del 30 giugno 1996, indicato all'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, che modifica ed integra l'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, è prorogato al 30 giugno 1998.

 

     Art. 13. Proroga termine in materia sanitaria.

     1. Il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 14. Ulteriore proroga della gestione straordinaria degli enti economici regionali.

     1. Il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1997, n. 24, è prorogato al 31 marzo 1998.

     2. I poteri del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 1, dell'articolo 35, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, per l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliani (AZASI) sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della normativa che regolerà la soppressione dei predetti enti economici regionali e comunque non oltre il 31 marzo 1998.

 

     Art. 15. Commissione speciale per la riforma dello Statuto e le riforme istituzionali.

     1. Il termine stabilito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 12, è prorogato fino al 31 dicembre 1998.

 

     Art. 16. Revisione commissioni e compensi per la riscossione dei tributi.

     1. La revisione di cui al comma 5 dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 35, non trova applicazione per il biennio 1998-1999.

 

     Art. 17. Proroga del Comitato organizzatore Universiade 1997.

     1. Al fine di consentire la definizione degli adempimenti amministrativo-contabili e tecnici concernenti l'Universiade 1997 ed i relativi impianti sportivi in corso di realizzazione, la durata in carica del Comitato organizzatore Universiade 1997, nella composizione prevista dall'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38 e dell'Ufficio speciale, previsto dall'articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, è prorogata fino al 30 giugno 1998.

     2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato al pagamento dei relativi oneri nonché al pagamento dei compensi e dei rimborsi ai componenti del Comitato organizzatore spettanti per il biennio 1996-1997 e delle ore di lavoro straordinario eccedenti il limite mensile prescritto dall'articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, prestate dai componenti dell'Ufficio speciale nel periodo giugno-novembre 1997, al cui onere quantificato in lire 520 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 87521 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

 

     Art. 18. Oneri di funzionamento del contingente dei Carabinieri.

     1. Per far fronte agli oneri occorrenti al funzionamento del contingente dell'Arma dei carabinieri da impiegare nella Regione ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 e dell'articolo 9 bis, comma 14, ultimo periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, riguardanti le retribuzioni, gli altri assegni fissi, le prestazioni di lavoro straordinario entro il limite massimo di 300 ore annue, con annessi gli oneri previdenziali, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di trasporto spettanti ai militari componenti il contingente stesso, nonché la collocazione dei reparti nei vari uffici, gli arredi d'ufficio e le altre connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi forniti dall'Arma, è autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 2.250 milioni, che potrà essere utilizzata anche per fare fronte agli oneri afferenti al 1996. All'onere di lire 2.250 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con pari riduzione delle disponibilità esistenti sul capitolo 73752 del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 [10].

 

     Art. 19. Norma di salvaguardia CE.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 20.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 gennaio 1999, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 agosto 1999, n. 18.

[3] Aggiunge il comma 4 all'art. 15, L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[4] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23 e così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall’art. 43 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[7] Sostituisce il comma 3 dell'art. 35, L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[8] Termine prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 35 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[9] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 agosto 1999, n. 18.