§ 5.3.326 - L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.
Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:04/01/2000
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Mutui e prestiti per l'anno 1999.
Art. 2.  Riproduzione di somme eliminate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.
Art. 3.  Riduzioni autorizzazioni di spesa.
Art. 4.  Utilizzo del fondo efficienza servizi.
Art. 5.  Europartenariato 2000.
Art. 6.  Partecipazione della Regione all'aumento di capitale della società per azioni "Stretto di Messina".
Art. 7.  Spesa per il versamento della quota associativa all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.
Art. 8.  CERISDI.
Art. 9.  Impianto faunistico di Parco d'Orleans.
Art. 10.  Cofinanziamento interventi comunitari - Agricoltura.
Art. 11.  Aggiornamento personale del Corpo forestale.
Art. 12.  Contributo all'Istituto regionale della vite e del vino.
Art. 13.  Contributi in favore di cooperative agricole e loro consorzi.
Art. 14.  Fondo per i comuni.
Art. 15.  Vigilanza siti minerari.
Art. 16.  Interventi per la costituzione di società a partecipazione pubblica.
Art. 17.  Soppressione e liquidazione di enti economici regionali.
Art. 18.  Realizzazione, collaudo e manutenzione di invasi idrici.
Art. 19.  Danni per eventi alluvionali.
Art. 20.  Provvidenze in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994.
Art. 21.  Utilizzo finanziamenti per la costruzione di alloggi. Proroga termini.
Art. 22.  Interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali.
Art. 23.  Variazioni stanziamenti.
Art. 24.  Interventi a favore dell'occupazione.
Art. 25.  Scuole e corsi di assistenti sociali.
Art. 26.  Trattamento integrativo di indennità.
Art. 27.  Anticipazione dell'indennizzo per la cessazione di attività commerciali.
Art. 28.  Partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese.
Art. 29.  ASSOCIMER.
Art. 30.  Oneri derivanti da pronunce giurisdizionali o amministrative in materia di pubblicità di prodotti siciliani.
Art. 31.  Motopesca "Orchidea".
Art. 32.  Vigilanza della pesca.
Art. 33.  Istituto per sordi di Sicilia.
Art. 34.  Interventi a favore del Teatro stabile di Catania.
Art. 35.  Scuola di fisica "Ettore Majorana".
Art. 36.  Recupero e conservazione di beni architettonici nei centri storici.
Art. 37.  Archivio storico-culturale "Salvatore Quasimodo".
Art. 38.  Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza.
Art. 39.  Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.
Art. 40.  Retribuzione ai dipendenti dell'Elisoccorso.
Art. 41.  Conti consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali.
Art. 42.  Attività formativa nel settore sanitario.
Art. 43.  Recupero patrimonio idrotermale.
Art. 44.  Impianti e sistemi fognari.
Art. 45.  Cofinanziamento interventi comunitari - Territorio.
Art. 46.  Manifestazioni turistiche anno 1994.
Art. 47.  Mondiali di ciclismo 1994.
Art. 48.  Scuola regionale di sport
Art. 49.  Iniziative turistico-alberghiere.
Art. 50.  Contributi per la Scuola convitto-albergo e per il Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina.
Art. 51.  Fondo trasporti.
Art. 52.  Regimi di aiuto a finalità regionale.
Art. 53.  Proroga convenzione SIAE.
Art. 54.  Integrazione della disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 55.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 56.  Utilizzo spese riservate.
Art. 57.  Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione.
Art. 58.  Variazioni al quadro sintetico di cassa.
Art. 59.  Termini per l'assunzione degli impegni di spesa.
Art. 60.  Autorizzazione alle variazioni dei bilanci degli enti destinatari di finanziamenti o contributi.
Art. 61.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.326 - L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio.

(G.U.R. 7 gennaio 2000, n. 1).

Titolo I

RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO PER L'ANNO 1999

 

Art. 1. Mutui e prestiti per l'anno 1999.

     1. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 1999 dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 11, possono essere perfezionate, anche per importi parziali, entro il termine del 15 maggio 2000.

     2. Le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui o dall'emissione dei prestiti di cui al presente articolo sono accertate con riferimento all'esercizio finanziario 1999.

     3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti di cui al presente articolo, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio della Regione siciliana per gli esercizi 2000 e successivi, in relazione all'ammontare risultante dai rispettivi piani di ammortamento.

     4. Dopo il quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione".

Titolo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 2. Riproduzione di somme eliminate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

     1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dal conto del patrimonio della Regione siciliana a chiusura dell'esercizio finanziario 1998:

     (Omissis).

     2. All'onere di lire 5.894 milioni si provvede quanto a lire 146 milioni con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 5.748 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità dei capitoli di seguito elencati, per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Riduzioni autorizzazioni di spesa.

     1. Per l'esercizio finanziario 1999 le spese autorizzate dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco di ciascuna legge:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Utilizzo del fondo efficienza servizi.

 

     1. I piani di lavoro di cui all'articolo 18 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche, già definiti a livello di contrattazione decentrata ed i cui impegni di spesa sono assunti nell'esercizio finanziario 1999, possono essere portati a termine entro il 31 maggio dell'esercizio finanziario successivo.

 

     Art. 5. Europartenariato 2000.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la ulteriore spesa di lire 4.000 milioni (capitolo 10158), al cui onere si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21262 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 6. Partecipazione della Regione all'aumento di capitale della società per azioni "Stretto di Messina".

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società per azioni "Stretto di Messina".

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 5.153 milioni (capitolo 50505), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 7. Spesa per il versamento della quota associativa all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (O.I.C.S.) la somma di lire 105 milioni (capitolo 10511) per la quota di partecipazione associativa relativa agli anni 1997, 1998 e 1999.

     2. All'onere di lire 105 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 8. CERISDI.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come modificato ed integrato dalla legge regionale 25 maggio 1995, n. 47, e per la riorganizzazione e lo sviluppo delle attività del Centro, fra le quali quelle relative alle tematiche Euromediterranee, è concesso per l'esercizio finanziario 1999 al CERISDI - Centro di ricerche e studi direzionali un contributo integrativo di lire 1.000 milioni (capitolo 10782).

     2. All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1014, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 9. Impianto faunistico di Parco d'Orleans.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1996, n. 21 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.126 milioni (capitolo 10728).

     2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla continuazione della gestione del Parco fino al 31 dicembre 1999 ed al totale ripianamento delle spese per attività pregresse.

     3. All'onere di lire 1.126 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 10. Cofinanziamento interventi comunitari - Agricoltura.

     1. Per le finalità del Regolamento CE 20 maggio 1997, n. 951, misura 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.152 milioni (capitolo 54620) quale quota di cofinanziamento regionale.

     2. All'onere di lire 1.152 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 11. Aggiornamento personale del Corpo forestale.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 68 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 150 milioni (capitolo 14246).

     2. All'onere di lire 150 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1013, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 12. Contributo all'Istituto regionale della vite e del vino.

     1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo straordinario di lire 5.000 milioni, così ripartito:

     - lire 3.000 milioni per l'attuazione dei compiti istituzionali nonché per gli altri interventi demandati per legge (capitolo 15004);

     - lire 2.000 milioni per le attività volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine ed alla pubblicità dei vini siciliani prodotti, imbottigliati e commercializzati da aziende o loro consorzi aventi sede in Sicilia, nonché dell'uva da tavola Italia di Canicattì e dei prodotti della relativa trasformazione (capitolo 15005).

     2. All'onere di lire 5.000 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 (accantonamento codice 1015 per lire 2.000 milioni, codice 1023 per lire 1.500 milioni, codice 1027 per lire 1.000 milioni e codice 1029 per lire 500 milioni) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 13. Contributi in favore di cooperative agricole e loro consorzi.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1999, un ulteriore contributo di lire 350 milioni (capitolo 55630).

     2. All'onere di lire 350 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

 

     Art. 14. Fondo per i comuni.

     1. Il fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo (capitolo 18712) è incrementato per l'esercizio finanziario 1999 di lire 90.000 milioni, cui si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

     2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

 

     Art. 15. Vigilanza siti minerari.

     1. La Resais S.p.A. può anticipare per conto della Regione siciliana, che provvederà al relativo rimborso, previa rendicontazione, le spese per effettuare i lavori indispensabili per assicurare le condizioni lavorative del personale addetto alla vigilanza dei siti minerari di proprietà della Regione, nonché le spese per proseguire l'attuale servizio di guardiania mediante guardie giurate per il tempo strettamente necessario all'avvio del servizio diretto.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 300 milioni (capitolo 25306), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 16. Interventi per la costituzione di società a partecipazione pubblica.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 524 milioni (capitolo 64999), cui si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2011, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 17. Soppressione e liquidazione di enti economici regionali.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, l'ulteriore spesa di lire 21.000 milioni (capitolo 25014).

     2. All'onere di lire 21.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 18. Realizzazione, collaudo e manutenzione di invasi idrici.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, per far fronte agli oneri derivanti da obbligazioni in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge per spese concernenti la realizzazione, il collaudo e la manutenzione degli invasi idrici ivi menzionati, comprese quelle di assistenza tecnica e legale all'ente appaltatore, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo 25014).

     2. All'onere di lire 1.500 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1021, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 19. Danni per eventi alluvionali.

     1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 3.000 milioni (capitolo 29909).

     2. All'onere di lire 3.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 20. Provvidenze in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 70471).

     2. All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 21. Utilizzo finanziamenti per la costruzione di alloggi. Proroga termini.

     1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo all'utilizzazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari dell'Isola, dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, già prorogato al 30 giugno 1999 dall'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000 facendo salvi gli atti dei procedimenti attivati dagli Istituti per provvedere all'affidamento dei lavori.

 

     Art. 22. Interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 687 milioni (capitolo 29553).

     2. All'onere di lire 687 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 23. Variazioni stanziamenti.

     1. Per l'esercizio finanziario 1999 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di seguito elencati sono variati degli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

     (Omissis).

     2. All'onere di lire 16.587 milioni di cui al comma 1, si fa fronte quanto a lire 10.740 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 (accantonamento codice 2004 per lire 3.000 milioni, codice 2005 per lire 2.000 milioni e codice 2007 per lire 5.740 milioni), quanto a lire 2.797 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60753 (accantonamento codice 3001) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 3.050 milioni con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 24. Interventi a favore dell'occupazione.

     1. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 33735), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 35664 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 10.000 milioni (capitolo 33738), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 50502 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 11.300 milioni (capitolo 33732), cui si provvede quanto a lire 2.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1012, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, quanto a lire 1.300 milioni mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 (capitolo 33719) e quanto a lire 8.000 milioni con parte delle disponibilità dei capitoli di seguito elencati, per gli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:

     (Omissis).

     4. Le risorse finanziarie accreditate agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, possono essere utilizzate per programmi che trovino attuazione nell'esercizio di competenza e nei due esercizi successivi.

 

     Art. 25. Scuole e corsi di assistenti sociali.

 

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere impegni di spesa per lire 1.270 milioni a valere sul capitolo 34101 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999, al fine di consentire l'erogazione del contributo previsto dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 per l'anno accademico 1997/98 in favore dei patronati e degli enti giuridicamente riconosciuti per l'organizzazione ed il funzionamento di scuole e corsi di assistenti sociali.

 

     Art. 26. Trattamento integrativo di indennità.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 1.400 milioni (capitolo 33715), cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 33733 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 27. Anticipazione dell'indennizzo per la cessazione di attività commerciali.

     1. Per consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze di indennizzo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prodotte oltre i termini resi noti ai sensi del regolamento emanato in forza delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 8, sopracitato e, per tale motivo, restituite dalle competenti camere di commercio, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1999, ad anticipare le somme necessarie, sino ad un importo di lire 5.000 milioni (capitolo 35374).

     2. L'anticipazione dell'indennizzo avrà luogo secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.

     3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 28. Partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese.

     1. Al fine di promuovere la crescita del partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad assumere una partecipazione azionaria, fino all'importo di lire 200 milioni (capitolo 75452), nella società consortile per azioni denominata "Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo" (C.I.E.M. S.p.A.).

     2. All'onere di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 29. ASSOCIMER.

     1. Al fine di promuovere la crescita della cultura d'impresa, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, all'Associazione categorie imprenditoriali meridionali (ASSOCIMER), con sede in Messina, un contributo di lire 200 milioni (capitolo 35375).

     2. All'onere di lire 200 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

 

     Art. 30. Oneri derivanti da pronunce giurisdizionali o amministrative in materia di pubblicità di prodotti siciliani.

     1. Per consentire il pagamento dei servizi pubblicitari resi ai sensi del titolo I della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14 e dell'articolo 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, cui l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è tenuto in forza di pronunce in sede giurisdizionale o amministrativa, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 85 milioni (capitolo 35313), cui si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 75415 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 31. Motopesca "Orchidea".

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 300 milioni (capitolo 75836).

     2. All'onere di lire 300 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 32. Vigilanza della pesca.

     1. Per la manutenzione straordinaria e l'ammodernamento tecnologico dei natanti di proprietà dell'Amministrazione regionale, destinati alla vigilanza della pesca, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 380 milioni (capitolo 75781).

     2. All'onere di lire 380 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 33. Istituto per sordi di Sicilia.

     1. Per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto per sordi di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 300 milioni (capitolo 36957).

     2. All'onere di lire 300 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 34. Interventi a favore del Teatro stabile di Catania.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 3, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo integrativo di lire 1.200 milioni per il Teatro stabile di Catania (capitolo 38126).

     2. All'onere di lire 1.200 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1008, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 35. Scuola di fisica "Ettore Majorana".

     1. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo straordinario di lire 400 milioni (capitolo 37662) alla scuola di fisica "Ettore Majorana".

     2. All'onere di lire 400 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 36. Recupero e conservazione di beni architettonici nei centri storici.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il "Progetto zone interne", è autorizzata la spesa di lire 3.775 milioni per l'esercizio finanziario 1999, da iscrivere al capitolo 78128 del bilancio della Regione.

     2. All'onere di lire 3.775 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 37. Archivio storico-culturale "Salvatore Quasimodo".

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 500 milioni (capitolo 37996).

     2. All'onere di lire 500 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 38. Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a versare al consorzio "Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza", per l'esercizio finanziario 1999, un contributo di lire 150 milioni (capitolo 38150).

     2. All'onere di lire 150 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 39. Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 455 milioni (capitolo 42484).

     2. All'onere di lire 455 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1011, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 40. Retribuzione ai dipendenti dell'Elisoccorso.

     1. Il limite di lire 1.000 di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, è elevato di lire 431 milioni.

 

     Art. 41. Conti consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali. [1]

 

     Art. 42. Attività formativa nel settore sanitario.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 456 milioni (capitolo 42822).

     2. All'onere di lire 456 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

 

     Art. 43. Recupero patrimonio idrotermale.

     1. Per le finalità di cui all'art. 157 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è autorizzata per l'anno finanziario 1999 la spesa di lire 5.000 milioni (capitolo 85219), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2002, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 44. Impianti e sistemi fognari.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 2.500 milioni (capitolo 85373), cui si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 45. Cofinanziamento interventi comunitari - Territorio.

     1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi inseriti nella misura 4.1 del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994/1999, le cui obbligazioni, giuridicamente vincolanti, devono essere assunte entro il 31 dicembre 1999 ed i pagamenti relativi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 36.789 milioni, che si iscrive al capitolo 85377 del bilancio della Regione.

     2. All'onere di lire 36.789 milioni di cui al comma 1, si fa fronte quanto a lire 20.000 milioni con le maggiori entrate derivanti dall'incremento di pari importo del capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1999 e quanto a lire 16.789 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli di seguito elencati, per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi:

     (Omissis).

 

     Art. 46. Manifestazioni turistiche anno 1994.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 1.000 milioni (capitolo 47724), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 47. Mondiali di ciclismo 1994. [1]a

 

     Art. 48. Scuola regionale di sport [1]b.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo di lire 100 milioni (capitolo 48310) alla Scuola regionale di sport per la Sicilia, con sede in Ragusa, per i propri fini istituzionali.

     2. All'onere di lire 100 milioni di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 49. Iniziative turistico-alberghiere.

     1. Per le finalità di cui alla legge regionale 1 luglio 1972, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1999, il limite ventennale di impegno di lire 2.500 milioni (capitolo 87503).

     2. All'onere di lire 2.500 milioni di cui al comma 1, si provvede quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 87372 e quanto a lire 1.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere di lire 2.500 milioni a carico di ciascuno degli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

 

     Art. 50. Contributi per la Scuola convitto-albergo e per il Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina.

     1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1999,

 

un contributo di lire 700 milioni (capitolo 87532) al comune di Taormina da

destinare a lavori di completamento e all'arredamento della Scuola

convitto-albergo e un contributo di lire 300 milioni (capitolo 47728) al

Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale, con

sede in Taormina, per il perseguimento delle proprie finalità

istituzionali.

     2. All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2006, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 51. Fondo trasporti.

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 15.000 milioni (capitolo 48629), da destinare al pagamento dei contributi afferenti l'esercizio 1999.

     2. All'onere di lire 15.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (capitolo 5664).

 

     Art. 52. Regimi di aiuto a finalità regionale.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" pubblicati nella G.U.C.E. n. C 74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.

     3. Fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della carta degli aiuti a finalità regionale, prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della regola "de minimis".

 

     Art. 53. Proroga convenzione SIAE.

     1. La convenzione stipulata il 4 luglio 1988 tra l'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione siciliana e la Società italiana autori ed editori, approvata con decreto assessoriale del 5 luglio 1988, n. 216, già prorogata al 31 dicembre 1998 con la legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1999, mantenendo le percentuali di aggio fissate per l'anno 1997 ed escludendo qualunque procedura di adeguamento delle medesime.

 

     Art. 54. Integrazione della disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     1. [2].

     2. I termini previsti dall'articolo 2, commi 10 e 11, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, dovuto per l'anno 1996, sono prorogati di un anno.

 

     Art. 55. Abrogazioni e modifiche di norme.

     1. E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. [3].

     3. [4].

     4. [5].

 

     Art. 56. Utilizzo spese riservate.

     1. Il Presidente della Regione utilizza le somme di cui al capitolo 10005 del bilancio della Regione applicando le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

     Art. 57. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione.

     1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B", ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.

 

     Art. 58. Variazioni al quadro sintetico di cassa.

     1. Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 59. Termini per l'assunzione degli impegni di spesa.

     1. Le Amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa sugli stanziamenti disposti ai sensi della presente legge entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

     2. Il disposto dell'articolo 4, primo comma, punto 4), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 1999 non si applica ai capitoli di spesa in conto capitale che per effetto della presente legge subiscono variazioni incrementative ed entro i limiti dell'ammontare delle medesime.

 

     Art. 60. Autorizzazione alle variazioni dei bilanci degli enti destinatari di finanziamenti o contributi.

     1. Gli enti destinatari dei finanziamenti o dei contributi disposti ai sensi della presente legge sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1999 entro quindici giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento di concessione del relativo finanziamento o contributo, nonché ad assumere impegni per l'utilizzo dei medesimi.

     2. L'erogazione a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi di cui al presente articolo può essere effettuata nell'anno 2000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

 

     Art. 61.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)

 

 


[1] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 40 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[1]1a Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[1]1b Per l'interpretazione autentica dell'art. 48 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4, vedi l'art. 25 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[2] Aggiunge il comma 24 all'art. 2 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[3] Modifica la lettera e), comma 6, art. 4 della L.R. 18 maggio 1999, n. 11.

[4] Comma modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6. Modifica il comma 3, art. 30 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[5] Modifica il comma 3, art. 63 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.