Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 04/01/2000 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Mutui e prestiti per l'anno 1999. |
Art. 2. Riproduzione di somme eliminate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. |
Art. 3. Riduzioni autorizzazioni di spesa. |
Art. 4. Utilizzo del fondo efficienza servizi. |
Art. 5. Europartenariato 2000. |
Art. 6. Partecipazione della Regione all'aumento di capitale della società per azioni "Stretto di Messina". |
Art. 7. Spesa per il versamento della quota associativa all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. |
Art. 8. CERISDI. |
Art. 9. Impianto faunistico di Parco d'Orleans. |
Art. 10. Cofinanziamento interventi comunitari - Agricoltura. |
Art. 11. Aggiornamento personale del Corpo forestale. |
Art. 12. Contributo all'Istituto regionale della vite e del vino. |
Art. 13. Contributi in favore di cooperative agricole e loro consorzi. |
Art. 14. Fondo per i comuni. |
Art. 15. Vigilanza siti minerari. |
Art. 16. Interventi per la costituzione di società a partecipazione pubblica. |
Art. 17. Soppressione e liquidazione di enti economici regionali. |
Art. 18. Realizzazione, collaudo e manutenzione di invasi idrici. |
Art. 19. Danni per eventi alluvionali. |
Art. 20. Provvidenze in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994. |
Art. 21. Utilizzo finanziamenti per la costruzione di alloggi. Proroga termini. |
Art. 22. Interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali. |
Art. 23. Variazioni stanziamenti. |
Art. 24. Interventi a favore dell'occupazione. |
Art. 25. Scuole e corsi di assistenti sociali. |
Art. 26. Trattamento integrativo di indennità. |
Art. 27. Anticipazione dell'indennizzo per la cessazione di attività commerciali. |
Art. 28. Partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese. |
Art. 29. ASSOCIMER. |
Art. 30. Oneri derivanti da pronunce giurisdizionali o amministrative in materia di pubblicità di prodotti siciliani. |
Art. 31. Motopesca "Orchidea". |
Art. 32. Vigilanza della pesca. |
Art. 33. Istituto per sordi di Sicilia. |
Art. 34. Interventi a favore del Teatro stabile di Catania. |
Art. 35. Scuola di fisica "Ettore Majorana". |
Art. 36. Recupero e conservazione di beni architettonici nei centri storici. |
Art. 37. Archivio storico-culturale "Salvatore Quasimodo". |
Art. 38. Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza. |
Art. 39. Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori. |
Art. 40. Retribuzione ai dipendenti dell'Elisoccorso. |
Art. 41. Conti consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali. |
Art. 42. Attività formativa nel settore sanitario. |
Art. 43. Recupero patrimonio idrotermale. |
Art. 44. Impianti e sistemi fognari. |
Art. 45. Cofinanziamento interventi comunitari - Territorio. |
Art. 46. Manifestazioni turistiche anno 1994. |
Art. 47. Mondiali di ciclismo 1994. |
Art. 48. Scuola regionale di sport |
Art. 49. Iniziative turistico-alberghiere. |
Art. 50. Contributi per la Scuola convitto-albergo e per il Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina. |
Art. 51. Fondo trasporti. |
Art. 52. Regimi di aiuto a finalità regionale. |
Art. 53. Proroga convenzione SIAE. |
Art. 54. Integrazione della disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. |
Art. 55. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 56. Utilizzo spese riservate. |
Art. 57. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 58. Variazioni al quadro sintetico di cassa. |
Art. 59. Termini per l'assunzione degli impegni di spesa. |
Art. 60. Autorizzazione alle variazioni dei bilanci degli enti destinatari di finanziamenti o contributi. |
Art. 61. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 5.3.326 - L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.
Norme finanziarie urgenti per l'anno 1999 e variazioni di bilancio.
(G.U.R. 7 gennaio 2000, n. 1).
Titolo I
RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO PER L'ANNO 1999
Art. 1. Mutui e prestiti per l'anno 1999.
1. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 1999 dall'articolo 13, comma 1, della
2. Le entrate derivanti dalla contrazione dei mutui o dall'emissione dei prestiti di cui al presente articolo sono accertate con riferimento all'esercizio finanziario 1999.
3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui o dei prestiti di cui al presente articolo, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio della Regione siciliana per gli esercizi 2000 e successivi, in relazione all'ammontare risultante dai rispettivi piani di ammortamento.
4. Dopo il quarto comma dell'articolo 18 della
"L'ammortamento dei prestiti obbligazionari non può avere durata inferiore ad anni cinque e la relativa decorrenza è fissata dal giorno di erogazione del prestito. La rata di ammortamento deve essere comprensiva della quota capitale e della quota interessi. I prestiti obbligazionari possono essere rimborsati in unica soluzione".
Titolo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 2. Riproduzione di somme eliminate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della
1. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la reiscrizione delle somme di seguito elencate a fianco di ciascun capitolo, per provvedere al pagamento delle obbligazioni non soddisfatte a causa della loro eliminazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della
(Omissis).
2. All'onere di lire 5.894 milioni si provvede quanto a lire 146 milioni con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e quanto a lire 5.748 milioni mediante riduzione di parte delle disponibilità dei capitoli di seguito elencati, per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi:
(Omissis).
Art. 3. Riduzioni autorizzazioni di spesa.
1. Per l'esercizio finanziario 1999 le spese autorizzate dalle leggi sottoelencate sono ridotte degli importi indicati a fianco di ciascuna legge:
(Omissis).
Art. 4. Utilizzo del fondo efficienza servizi.
1. I piani di lavoro di cui all'articolo 18 del D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche, già definiti a livello di contrattazione decentrata ed i cui impegni di spesa sono assunti nell'esercizio finanziario 1999, possono essere portati a termine entro il 31 maggio dell'esercizio finanziario successivo.
Art. 5. Europartenariato 2000.
1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
Art. 6. Partecipazione della Regione all'aumento di capitale della società per azioni "Stretto di Messina".
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società per azioni "Stretto di Messina".
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 5.153 milioni (capitolo 50505), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 7. Spesa per il versamento della quota associativa all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere all'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo (O.I.C.S.) la somma di lire 105 milioni (capitolo 10511) per la quota di partecipazione associativa relativa agli anni 1997, 1998 e 1999.
2. All'onere di lire 105 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 8. CERISDI.
1. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 2, lettera c), della
2. All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1014, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 9. Impianto faunistico di Parco d'Orleans.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla continuazione della gestione del Parco fino al 31 dicembre 1999 ed al totale ripianamento delle spese per attività pregresse.
3. All'onere di lire 1.126 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 10. Cofinanziamento interventi comunitari - Agricoltura.
1. Per le finalità del
2. All'onere di lire 1.152 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 11. Aggiornamento personale del Corpo forestale.
1. Per le finalità previste dall'articolo 68 della
2. All'onere di lire 150 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1013, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 12. Contributo all'Istituto regionale della vite e del vino.
1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo straordinario di lire 5.000 milioni, così ripartito:
- lire 3.000 milioni per l'attuazione dei compiti istituzionali nonché per gli altri interventi demandati per legge (capitolo 15004);
- lire 2.000 milioni per le attività volte alla promozione, alla diffusione dell'immagine ed alla pubblicità dei vini siciliani prodotti, imbottigliati e commercializzati da aziende o loro consorzi aventi sede in Sicilia, nonché dell'uva da tavola Italia di Canicattì e dei prodotti della relativa trasformazione (capitolo 15005).
2. All'onere di lire 5.000 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 (accantonamento codice 1015 per lire 2.000 milioni, codice 1023 per lire 1.500 milioni, codice 1027 per lire 1.000 milioni e codice 1029 per lire 500 milioni) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 13. Contributi in favore di cooperative agricole e loro consorzi.
1. Per le finalità previste dall'articolo 31 della
2. All'onere di lire 350 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della
Art. 14. Fondo per i comuni.
1. Il fondo per garantire ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo (capitolo 18712) è incrementato per l'esercizio finanziario 1999 di lire 90.000 milioni, cui si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della
2. L'incremento di cui al comma 1 è destinato ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Art. 15. Vigilanza siti minerari.
1. La Resais S.p.A. può anticipare per conto della Regione siciliana, che provvederà al relativo rimborso, previa rendicontazione, le spese per effettuare i lavori indispensabili per assicurare le condizioni lavorative del personale addetto alla vigilanza dei siti minerari di proprietà della Regione, nonché le spese per proseguire l'attuale servizio di guardiania mediante guardie giurate per il tempo strettamente necessario all'avvio del servizio diretto.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 300 milioni (capitolo 25306), cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 16. Interventi per la costituzione di società a partecipazione pubblica.
1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 6, della
Art. 17. Soppressione e liquidazione di enti economici regionali.
1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, della
2. All'onere di lire 21.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 18. Realizzazione, collaudo e manutenzione di invasi idrici.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, della
2. All'onere di lire 1.500 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1021, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 19. Danni per eventi alluvionali.
1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 9 della
2. All'onere di lire 3.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
Art. 20. Provvidenze in favore dei proprietari di immobili danneggiati da eventi franosi verificatisi nel primo quadrimestre del 1994.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2005, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 21. Utilizzo finanziamenti per la costruzione di alloggi. Proroga termini.
1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della
Art. 22. Interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali.
1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
2. All'onere di lire 687 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 23. Variazioni stanziamenti.
1. Per l'esercizio finanziario 1999 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di seguito elencati sono variati degli importi indicati a fianco di ciascuno di essi:
(Omissis).
2. All'onere di lire 16.587 milioni di cui al comma 1, si fa fronte quanto a lire 10.740 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60751 (accantonamento codice 2004 per lire 3.000 milioni, codice 2005 per lire 2.000 milioni e codice 2007 per lire 5.740 milioni), quanto a lire 2.797 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60753 (accantonamento codice 3001) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo e quanto a lire 3.050 milioni con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 24. Interventi a favore dell'occupazione.
1. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
2. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 della
(Omissis).
4. Le risorse finanziarie accreditate agli enti locali per le finalità di cui all'articolo 4 della
Art. 25. Scuole e corsi di assistenti sociali.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere impegni di spesa per lire 1.270 milioni a valere sul capitolo 34101 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1999, al fine di consentire l'erogazione del contributo previsto dalla
Art. 26. Trattamento integrativo di indennità.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della
Art. 27. Anticipazione dell'indennizzo per la cessazione di attività commerciali.
1. Per consentire l'integrale soddisfacimento delle istanze di indennizzo di cui all'articolo 25 del
2. L'anticipazione dell'indennizzo avrà luogo secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1.
3. All'onere di lire 5.000 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 28. Partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese.
1. Al fine di promuovere la crescita del partenariato euromediterraneo tra piccole e medie imprese, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad assumere una partecipazione azionaria, fino all'importo di lire 200 milioni (capitolo 75452), nella società consortile per azioni denominata "Centro per l'internazionalizzazione dell'impresa e la promozione della piccola e media impresa nello spazio euro-mediterraneo" (C.I.E.M. S.p.A.).
2. All'onere di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 29. ASSOCIMER.
1. Al fine di promuovere la crescita della cultura d'impresa, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, all'Associazione categorie imprenditoriali meridionali (ASSOCIMER), con sede in Messina, un contributo di lire 200 milioni (capitolo 35375).
2. All'onere di lire 200 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della
Art. 30. Oneri derivanti da pronunce giurisdizionali o amministrative in materia di pubblicità di prodotti siciliani.
1. Per consentire il pagamento dei servizi pubblicitari resi ai sensi del titolo I della
Art. 31. Motopesca "Orchidea".
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
2. All'onere di lire 300 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 32. Vigilanza della pesca.
1. Per la manutenzione straordinaria e l'ammodernamento tecnologico dei natanti di proprietà dell'Amministrazione regionale, destinati alla vigilanza della pesca, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la spesa di lire 380 milioni (capitolo 75781).
2. All'onere di lire 380 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 33. Istituto per sordi di Sicilia.
1. Per far fronte alle esigenze finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Istituto per sordi di Sicilia, con sede in Palermo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1999, la ulteriore spesa di lire 300 milioni (capitolo 36957).
2. All'onere di lire 300 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 34. Interventi a favore del Teatro stabile di Catania.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, della
2. All'onere di lire 1.200 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1008, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 35. Scuola di fisica "Ettore Majorana".
1. L'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo straordinario di lire 400 milioni (capitolo 37662) alla scuola di fisica "Ettore Majorana".
2. All'onere di lire 400 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 36. Recupero e conservazione di beni architettonici nei centri storici.
1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla
2. All'onere di lire 3.775 milioni per l'esercizio finanziario 1999 si provvede con parte delle disponibilità di fondi non vincolati relative ad assegnazioni extraregionali affluite al capitolo 4233 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 37. Archivio storico-culturale "Salvatore Quasimodo".
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
2. All'onere di lire 500 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 38. Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza.
1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a versare al consorzio "Istituto superiore di Catania per la formazione di eccellenza", per l'esercizio finanziario 1999, un contributo di lire 150 milioni (capitolo 38150).
2. All'onere di lire 150 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 39. Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.
1. Per le finalità previste dall'articolo 27 della
2. All'onere di lire 455 milioni di cui al comma 1, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento codice 1011, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 40. Retribuzione ai dipendenti dell'Elisoccorso.
1. Il limite di lire 1.000 di cui all'articolo 40, comma 2, della
Art. 41. Conti consuntivi delle soppresse unità sanitarie locali. [1]
Art. 42. Attività formativa nel settore sanitario.
1. Per le finalità previste dall'articolo 24 della
2. All'onere di lire 456 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della
Art. 43. Recupero patrimonio idrotermale.
1. Per le finalità di cui all'art. 157 della
Art. 44. Impianti e sistemi fognari.
1. Per le finalità previste dall'articolo 12 della
Art. 45. Cofinanziamento interventi comunitari - Territorio.
1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi inseriti nella misura 4.1 del programma operativo plurifondo della Sicilia 1994/1999, le cui obbligazioni, giuridicamente vincolanti, devono essere assunte entro il 31 dicembre 1999 ed i pagamenti relativi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1999 la spesa di lire 36.789 milioni, che si iscrive al capitolo 85377 del bilancio della Regione.
2. All'onere di lire 36.789 milioni di cui al comma 1, si fa fronte quanto a lire 20.000 milioni con le maggiori entrate derivanti dall'incremento di pari importo del capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1999 e quanto a lire 16.789 milioni mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli di seguito elencati, per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi:
(Omissis).
Art. 46. Manifestazioni turistiche anno 1994.
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 7, della
Art. 47. Mondiali di ciclismo 1994. [1]a
Art. 48. Scuola regionale di sport [1]b.
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1999, un contributo di lire 100 milioni (capitolo 48310) alla Scuola regionale di sport per la Sicilia, con sede in Ragusa, per i propri fini istituzionali.
2. All'onere di lire 100 milioni di cui al comma 1, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 49. Iniziative turistico-alberghiere.
1. Per le finalità di cui alla
2. All'onere di lire 2.500 milioni di cui al comma 1, si provvede quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 87372 e quanto a lire 1.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 60783 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. L'onere di lire 2.500 milioni a carico di ciascuno degli anni 2000 e 2001 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.
Art. 50. Contributi per la Scuola convitto-albergo e per il Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale di Taormina.
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1999,
un contributo di lire 700 milioni (capitolo 87532) al comune di Taormina da
destinare a lavori di completamento e all'arredamento della Scuola
convitto-albergo e un contributo di lire 300 milioni (capitolo 47728) al
Consorzio universitario per la formazione turistica internazionale, con
sede in Taormina, per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali.
2. All'onere di lire 1.000 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751, accantonamento codice 2006, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 51. Fondo trasporti.
1. Per le finalità previste dalla
2. All'onere di lire 15.000 milioni di cui al comma 1, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 7 della
Art. 52. Regimi di aiuto a finalità regionale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i regimi di aiuto a finalità regionale, già autorizzati dalla Commissione europea, sono uniformati ai criteri ed ai parametri fissati dalla stessa Commissione negli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale" pubblicati nella G.U.C.E. n. C 74 del 10 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 ed i settori interessati sono quelli definiti nel suindicato atto comunitario.
3. Fino all'approvazione, da parte della Commissione europea, della carta degli aiuti a finalità regionale, prevista al punto 5 dei suddetti Orientamenti, gli aiuti di cui al comma 1 vengono applicati nell'ambito della regola "de minimis".
Art. 53. Proroga convenzione SIAE.
1. La convenzione stipulata il 4 luglio 1988 tra l'Assessorato del bilancio e delle finanze della Regione siciliana e la Società italiana autori ed editori, approvata con decreto assessoriale del 5 luglio 1988, n. 216, già prorogata al 31 dicembre 1998 con la
Art. 54. Integrazione della disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
1. [2].
2. I termini previsti dall'articolo 2, commi 10 e 11, della
Art. 55. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. E' abrogato l'articolo 5 della
2. [3].
3. [4].
4. [5].
Art. 56. Utilizzo spese riservate.
1. Il Presidente della Regione utilizza le somme di cui al capitolo 10005 del bilancio della Regione applicando le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 2, della
Art. 57. Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione.
1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B", ivi incluse quelle derivanti dagli articoli precedenti.
Art. 58. Variazioni al quadro sintetico di cassa.
1. Al quadro sintetico delle previsioni di cassa allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno 1999 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 59. Termini per l'assunzione degli impegni di spesa.
1. Le Amministrazioni competenti sono autorizzate ad assumere impegni di spesa sugli stanziamenti disposti ai sensi della presente legge entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.
2. Il disposto dell'articolo 4, primo comma, punto 4), della
Art. 60. Autorizzazione alle variazioni dei bilanci degli enti destinatari di finanziamenti o contributi.
1. Gli enti destinatari dei finanziamenti o dei contributi disposti ai sensi della presente legge sono autorizzati ad apportare le conseguenti variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1999 entro quindici giorni dalla avvenuta notificazione del provvedimento di concessione del relativo finanziamento o contributo, nonché ad assumere impegni per l'utilizzo dei medesimi.
2. L'erogazione a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi di cui al presente articolo può essere effettuata nell'anno 2000, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 6, della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 40 della
[1]1a Articolo abrogato dall'art. 33 della
[1]1b Per l'interpretazione autentica dell'art. 48 della
[2] Aggiunge il comma 24 all'art. 2 della
[3] Modifica la lettera e), comma 6, art. 4 della
[4] Comma modificato dall'art. 56 della
[5] Modifica il comma 3, art. 63 della