§ 3.11.109 - L.R. 6 agosto 2009, n. 9.
Norme in materia di aiuti alle imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:06/08/2009
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 2.  Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 3.  Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 4.  Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica
Art. 5.  Interventi a favore delle imprese editoriali
Art. 6.  Aiuti in favore dei distretti produttivi
Art. 7.  Aiuti nel settore dell’artigianato e del commercio
Art. 8.  Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 9.  Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e norme riguardanti i centri commerciali naturali
Art. 10.  Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione
Art. 11.  Aiuti per insediamenti produttivi
Art. 12.  Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 13.  Modifiche all’articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 14.  Aree artigianali
Art. 15.  Modifiche all’articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 16.  Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di interventi della CRIAS
Art. 17.  Modifiche all’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di finanziamenti concessi dall’Artigiancassa
Art. 18.  Modifiche all’articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di imprese turistiche
Art. 19.  Modifiche all’articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di destagionalizzazione turistica
Art. 20.  Contributi alle imprese turistico-alberghiere per il consolidamento delle passività onerose
Art. 21.  Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 22.  Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana
Art. 23.  Programma di sviluppo rurale
Art. 24.  Diversificazione verso attività non agricole
Art. 25.  Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese
Art. 26.  Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali
Art. 27.  Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale
Art. 28.  Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
Art. 29.  Indennità compensativa
Art. 30.  Formazione e informazione degli operatori economici
Art. 31.  Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato CE
Art. 32.  Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale
Art. 33.  Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
Art. 34.  Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale
Art. 35.  Norme sul deposito di carburanti agricoli
Art. 36.  Soggetti destinatari degli interventi
Art. 37.  Contributi per le assunzioni
Art. 38.  Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione
Art. 39.  Misure e decorrenze degli incentivi
Art. 40.  Condizioni di accesso ai benefici
Art. 41.  Concessione dello sgravio contributivo
Art. 42.  Modalità di erogazione del contributo
Art. 43.  Controlli e accertamenti
Art. 44.  Sanzioni
Art. 45.  Indicatore occupazionale
Art. 46.  Discipline specifiche di applicazione e norma di salvaguardia comunitaria
Art. 47.  Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2008 in materia di finanziamenti delle commesse
Art. 48.  Modifiche di norme in materia di impiego di esperti
Art. 49.  Contributi alle imprese per pagamento rate di mutuo
Art. 50.  Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria
Art. 51.  Programmi comuni fra più amministrazioni
Art. 52.  Fondi per la realizzazione degli interventi del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013
Art. 53.  Fondo per la realizzazione degli interventi del PSR 2007-2013
Art. 54.  Modifiche all’articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2
Art. 55.  Modifiche all’articolo 7 bis della legge n. 109 del 1994 introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2002 in materia di Commissione regionale dei lavori pubblici
Art. 56.  Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 15 del 2005 in materia di concessioni demaniali marittime
Art. 57.  Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 16
Art. 58.  Modifica all’articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36
Art. 59.  Modifiche agli articoli 11, 13 e 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 60.  Contratti di programma settoriali
Art. 61.  Modifiche agli articoli 185 e 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32
Art. 62.  Abrogazioni di norme
Art. 63.  Accordo di programma
Art. 64.  Decorrenza di norme
Art. 65.  Parere Commissioni di merito
Art. 66.  Norma transitoria
Art. 67.  Progetti di investimento in zone svantaggiate
Art. 68.  Comunicazione Commissione 2009/C 16/01
Art. 69.  Entrata in vigore


§ 3.11.109 - L.R. 6 agosto 2009, n. 9.

Norme in materia di aiuti alle imprese.

(G.U.R. 14 agosto 2009, n. 38)

 

Titolo I

Aiuti alle imprese operanti nel settore dei beni culturali.

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L’articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. Aiuti per la valorizzazione, la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali, nonché il potenziamento e completamento delle filiere produttive - 1. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, potenziare e completare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale, sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali, nonché sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all’arte e all’architettura contemporanea, l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi e ad attivare, anche nell’ambito del proprio obiettivo specifico 3.1 e dei propri obiettivi operativi, in coerenza con il Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le modalità in esso previste, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

2. Ai fini del presente articolo, possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, per il recupero, restauro e conservazione del patrimonio culturale di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, di proprietà pubblica oggetto di valorizzazione ai sensi e secondo le modalità dell’articolo 112 e seguenti del citato decreto legislativo, o di proprietà privata, previa verifica positiva dell’interesse culturale, ai sensi dell’articolo 12 del citato decreto legislativo, nonché per opere dell’architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15. Per i beni di proprietà pubblica regionale l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a procedere tramite accordi con gli enti interessati.

3. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività e di servizi culturali, nonché di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l’attività concerna immobili di pregio storico-artistico o contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee ovvero finalizzati alla fruizione dei beni culturali. Possono essere concessi, inoltre, contributi per le ulteriori finalità individuate con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi del successivo comma 4, nell’ambito dell’obiettivo specifico 3.1 e dei corrispondenti obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013 e del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti "de minimis".

5. L’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione fissa con proprio decreto le modalità, le procedure, anche di velocizzazione, e gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi, nonché l’individuazione dell’intensità degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all’attuazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei corrispondenti obiettivi e linee di intervento del PO FESR 2007-2013 e del citato documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione".

6. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo l’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, al fine di evitare duplicazione dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L’articolo 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - Finanza di progetto e recupero dei beni di interesse storico artistico - 1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, i soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, titolari dei beni possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l’esercizio di attività di impresa, in forma singola o associata. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti previsti dall’articolo 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione. Le amministrazioni titolari dei beni di cui al presente articolo possono attuare interventi di valorizzazione anche affidandoli in concessione per il loro recupero e gestione.

2. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere affidate a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica e comunque sulla base delle normative vigenti in materia.".

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L’articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 47. - Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale - 1. La Regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione e divulgazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali, letterari e culturali regionali compreso il patrimonio culturale contemporaneo.

2. L’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici e fondazioni, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore delle presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la ricerca, trascrizione e/o traduzione, produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere, finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1, ivi comprese le opere letterarie originali e/o inedite quali romanzi, novelle e racconti di autori siciliani che parlino della Sicilia e quivi siano ambientate nonché di ristampa, anche attraverso una specifica collana, delle opere edite di autori siciliani di chiara fama. Detto contributo nel caso di progetti promossi da grandi imprese, così come individuate dalle vigenti normative, si riduce al 30 per cento delle spese sostenute. L’aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia è concesso alle condizioni e non può comunque superare i limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" dalla normativa comunitaria.

3. Le agevolazioni sono concesse dall’Assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione previo parere di una Commissione presieduta dal Dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea o suo delegato e composta dai Dirigenti dei servizi beni bibliografici delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali regionali e dal Direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana.

La Commissione è nominata con decreto dell’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

4. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.".

 

     Art. 4. Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica

1. Dopo l’art. 30 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

"Art. 30 bis - Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica - 1. Al fine di incentivare la diffusione delle opere editoriali nell’intero territorio regionale l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore delle imprese di distribuzione della stampa, non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali, che operano in Sicilia da almeno cinque anni, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis.

2. L’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, ad erogare contributi e finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma 1, per investimenti e per l’innovazione tecnologica alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (CE) 800-2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.".

2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 30 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 5. Interventi a favore delle imprese editoriali

1. Dopo l’articolo 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

"Art. 31 bis. - Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia - 1. A valere sulle risorse comunitarie 2007-2013 al fine di perequare i costi di trasporto e deposito della carta utilizzata dalle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia da almeno cinque anni, l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore di dette imprese, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti de minimis, commisurato alla differenza tra i costi di trasposto e deposito sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia e quelli sostenuti da analoghe aziende operanti nell’area settentrionale del paese.".

2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 31 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

 

Titolo II

AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO

 

     Art. 6. Aiuti in favore dei distretti produttivi

1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

"Art. 26 bis. - Aiuti in favore dei distretti produttivi - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all’articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, in favore di piccole e medie imprese, di consorzi di imprese e di società consortili aderenti a distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Possono inoltre essere concessi, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, appartenenti ai distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti.

3. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.

5. Per la gestione degli interventi del presente articolo, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall’art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell’art. 185, comma 5, con oneri a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200 milioni di euro.".

2. All’articolo 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti di cui al comma 4 possono aderire al distretto anche successivamente all’approvazione del patto di cui al comma 3.".

 

     Art. 7. Aiuti nel settore dell’artigianato e del commercio

1. Dopo l’articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

"Art. 27 bis. - Aiuti nel settore dell’artigianato e del commercio - 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei settori produttivi dell’artigianato, del commercio e dei servizi connessi, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all’articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore dell’artigianato, del commercio e dei servizi connessi.

2. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, oltre che di enti pubblici, anche di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 500 milioni di euro.

5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.".

 

     Art. 8. Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - Aiuti a finalità regionale per l’internazionalizzazione delle imprese - 1. Allo scopo di promuovere l’ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del settore produttivo in Sicilia, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, per l’acquisizione di servizi di assistenza e consulenza specialistica a favore di piccole e medie imprese operanti in Sicilia, singole o associate, secondo la definizione comunitaria, diretti a supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi siciliani nei mercati internazionali di riferimento. Gli aiuti possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, intesi quali costi dei servizi di consulenza che esulano dagli ordinari costi di gestione dell’impresa prestati da consulenti esterni.

2. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 70 milioni di euro.

4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell’ambito di accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.".

 

     Art. 9. Modifiche all’articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e norme riguardanti i centri commerciali naturali

1. L’articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - Aiuti ai consorzi e alle PMI insediate nei centri commerciali naturali - 1. Al fine di promuovere azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni alle imprese, alla promozione di produzioni locali nell’ambito dei centri commerciali naturali, così come definiti dall’articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n.

10 e successive modificazioni, e delle strutture delle imprese commerciali, artigianali e di servizi operanti nei medesimi contesti, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti a favore di piccole e medie imprese (PMI) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di PMI commerciali insediati nei predetti centri.

2. Le imprese commerciali di cui al comma 1 sono quelle di cui al decreto assessoriale dell’11 febbraio 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997.

3. I contributi, sia a favore di consorzi di PMI commerciali insediati in centri commerciali naturali che delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali e di servizi insediate nei predetti centri, possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta e comunque alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

4. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 60 milioni di euro.".

2. All’articolo 9, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "l’insieme di attività terziarie private" sono aggiunte le parole: "e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese.".

 

     Art. 10. Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione

1. Dopo l’articolo 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

"Art. 62 bis. - Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione - 1. Al fine di promuovere azioni volte a migliorare l’offerta e la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, per finanziare progetti integrati tra piccole e medie imprese siciliane e grande distribuzione.

2. I progetti integrati di cui al comma 1 possono essere finalizzati alla diffusione dei prodotti siciliani nei circuiti commerciali interessati, con esclusione dei prodotti elencati nell’Allegato I del Trattato (CE), anche attraverso la costituzione di joint venture.

3. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 60 milioni di euro.".

 

     Art. 11. Aiuti per insediamenti produttivi

1. Dopo l’articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

"Art. 57 bis. - Aiuti per insediamenti produttivi - 1. Al fine di promuovere azioni volte a favorire il rapido sviluppo degli insediamenti artigianali e commerciali all’ingrosso, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

2. Gli aiuti possono essere concessi in favore di:

a) consorzi di imprese costituiti per la realizzazione delle opere previste dall’articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, in possesso della titolarità dell’area oggetto dell’intervento; a tali consorzi può essere concesso un apposito finanziamento;

b) piccole e medie imprese o consorzi di piccole e medie imprese per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di insediamenti abbandonati da destinare ad attività produttiva e di commercio all’ingrosso o per l’acquisto di terreni con specifica destinazione urbanistica artigianale legati all’investimento produttivo o per attività produttive su cui insediare opifici artigianali;

c) piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti che vogliono insediarsi nelle aree artigianali o provvedere alla realizzazione di servizi all’interno delle medesime aree o costituire in forma associata mercati commerciali all’ingrosso o per l’acquisto di opifici all’interno di aree artigianali di proprietà comunale anche per imprese ivi insediate.

3. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenute nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca può servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 150 milioni di euro.".

 

     Art. 12. Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L’articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 60. - Aiuti all’investimento - 1. Al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all’articolo 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l’acquisto, la costruzione, ivi compresa l’acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l’adattamento e l’ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività commerciale;

b) l’acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l’esercizio dell’attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell’investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all’innovazione tecnologica, all’acquisto di programmi gestionali per l’informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell’investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importo massimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai benefici nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall’articolo 16.

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell’ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:

a) cinque componenti designati dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca e presso l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

c) un componente designato dall’Associazione bancaria italiana;

d) due esperti in materia creditizia designati dall’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell’ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 100 milioni di euro.".

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. All’articolo 63, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) credito di avviamento e credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L’apertura di credito deve essere utilizzata per acquisti di beni non duraturi e necessari all’esercizio dell’attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L’apertura di credito deve avere un importo minimo di 10 mila euro e non può comunque superare l’importo di euro 200 mila;

b) operazioni di anticipazione effettuate da banche o società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di euro 10 mila e non superiore ad euro 200 mila;

c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di euro 30 mila e un massimo di euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interessi è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio";

b) la lettera d) è abrogata.

 

     Art. 14. Aree artigianali

1. All’articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

"7 bis. Il finanziamento può essere accordato anche per la costruzione di capannoni all’interno delle aree artigianali.".

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L’articolo 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 65. - Aiuti ai consorzi di produttori - 1. Allo scopo di favorire la vendita diretta delle produzioni regionali artigianali e agricole, nonché dei prodotti della pesca e dei loro relativi trasformati, l’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria. Gli aiuti possono essere concessi ai consorzi di produttori, appartenenti anche a settori merceologici diversi, per la costituzione di appositi spacci consortili per la vendita al dettaglio dei propri prodotti, o di uffici di rappresentanza con deposito anche in mercati extraregionali, comunitari ed extracomunitari.

2. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 30 milioni di euro.".

 

     Art. 16. Modifiche all’articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di interventi della CRIAS

1. L’articolo 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 52 - Crediti di gestione - 1. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:

a) finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata di 36 mesi;

b) finanziamento per credito d’esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69;

c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea garanzia reale per la durata massima di anni venti, per acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell’attività, per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro 15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89.

2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato.

3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.".

 

     Art. 17. Modifiche all’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di finanziamenti concessi dall’Artigiancassa

1. L’articolo 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole de minimis sono aggiunte le parole: "alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria";

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole "formazione di scorte" sono aggiunte le parole: "e per le altre destinazioni individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ovvero dalla Regione con propri provvedimenti";

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) il riconoscimento di un contributo in conto capitale pari al 15 per cento del valore dell’investimento alle imprese che effettuano le operazioni ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.";

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. L’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni e delle spese ammissibili.

2 ter. Le disposizioni, contenenti anche l’indicazione degli Organi preposti a deliberare, relative agli interventi agevolativi previsti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 - credito agevolato -, 21 maggio 1981, n. 240 - leasing agevolato -, 14 ottobre 1964, n. 1068 - fondo di garanzia -, sono emanate con decreto dell’Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l’artigianato e la pesca su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso l’Artigiancassa.".

 

Titolo III

AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO

 

     Art. 18. Modifiche all’articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di imprese turistiche

1. L’articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 75. - Contributi a favore delle imprese appartenenti alla filiera turistica - 1. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico, un regime di aiuti all’investimento iniziale conforme alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, consistente nella erogazione di contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell’importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed al 40 per cento dell’importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere altresì concessi conformemente alle condizioni e ai limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006. Gli aiuti non possono riguardare gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, attrezzature o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari o attrezzature nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.

2. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione di attività economiche appartenenti alla filiera turistica da individuarsi con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione elaborati dalla Regione per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.

3. Con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e di selezione delle stesse, la copertura geografica dei vari bandi, i settori e le tipologie di attività ammissibili per ciascun bando in conformità a quanto previsto nei corrispondenti obiettivi specifici, operativi e linee di interventi contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto dell’Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all’annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6.

4. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria, relative alle stesse opere.

5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alla condizione che l’impresa beneficiaria si impegni a gestire direttamente l’attività relativa all’investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell’investimento. La violazione di tale impegno comporta l’obbligo in capo all’amministrazione di revocare i contributi concessi e recuperare le quote materialmente erogate. La cessione, nel periodo di cinque anni successivo alla data di entrata a regime dell’investimento, dei beni agevolati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca parziale dei contributi concessi in proporzione alla spesa ammissibile riconosciuta in relazione all’acquisto dei beni ceduti, a meno che la cessione sia motivata dalla necessità di sostituzione dei beni stessi previamente autorizzata dall’amministrazione regionale.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente a condizione che il beneficiario, prima dell’avvio dell’investimento, abbia presentato istanza di contributo ed abbia ottenuto, con successiva apposita comunicazione, conferma da parte dell’amministrazione, che il progetto soddisfa, in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime, pur con riserva di una verifica particolareggiata. Ai fini del presente articolo, per data di avvio dell’investimento si intende la data di stipula del primo contratto relativo all’acquisizione di beni o alla realizzazione delle opere edilizie relative all’investimento. L’eventuale accertamento a posteriori dell’avvenuto avvio dell’investimento in data antecedente alla conferma dell’amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, comporta l’obbligo della revoca dei contributi concessi ed il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate.

7. Per la selezione e gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, comma 5, con oneri a carico dell’asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. In tale ipotesi si applicano le procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.

8. Anche successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni contenute all’articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, resta ascritta alla competenza dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l’individuazione delle aree geografiche sedi degli investimenti agevolabili con relativa priorità e la indicazione delle tipologie di attività e di investimento prioritarie.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini della comunicazione sull’ammontare degli aiuti prevista dal regolamento comunitario di esenzione, le risorse finanziarie concedibili sotto forma di aiuti in forza del presente articolo per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare complessivamente l’importo di 490 milioni di euro.".

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in materia di destagionalizzazione turistica

1. L’articolo 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente articolo:

"Art. 90. - Contributi per la promozione, commercializzazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica - 1. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica per la realizzazione di iniziative a sostegno della commercializzazione dell’offerta turistica regionale, finalizzate alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

2. Il contributo è fissato nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivi ammissibili e documentati.

3. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per le seguenti attività:

a) realizzazione di materiale pubblicitario esclusivamente riferito alla offerta siciliana commercializzata;

b) organizzazione nella Regione di eventi congressuali, nei periodi da individuarsi con il decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di cui al comma 5, al fine della destagionalizzazione;

c) la locazione, installazione e gestione di stand in occasione della partecipazione dell’impresa ad una fiera o mostra in Italia o all’estero;

d) la realizzazione nella Regione di educational tour rivolti ad operatori e giornalisti;

e) la realizzazione di progetti volti a favorire l’integrazione tra le imprese della filiera turistica, promossi da società a partecipazione pubblica o mista pubblica/privata;

f) organizzazione e offerta di pacchetti promozionali integrati per la fruizione delle risorse turistiche dell’Isola e l’accoglienza nelle strutture ricettive.

4. L’Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria e dei fondi stanziati, allo scopo di favorire la destagionalizzazione della offerta turistica, un contributo di euro 800 mensili, alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica localizzate nel territorio della Regione, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza nel periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2009. Il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, in misura proporzionale tra l’importo delle richieste che perverranno all’Assessorato e le risorse disponibili, nonché a condizione che:

a) il livello di occupazione, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, raggiunto alla data del 31 dicembre 2008, non subisca riduzione nel corso del 2009;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Con decreto dell’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e selezione delle stesse, le spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all’attuazione degli interventi.".

 

     Art. 20. Contributi alle imprese turistico-alberghiere per il consolidamento delle passività onerose

1. Le agevolazioni alle imprese concesse ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 sono estese alle imprese turistico-alberghiere, come definite dalla vigente legislazione regionale.

 

Titolo IV

AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI TERRITORIO ED AMBIENTE

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L’articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"Art. 42. - Aiuti agli investimenti - 1. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è autorizzato ad attivare, in attuazione degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, al fine di rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un’ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.

2. L’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente stabilisce con proprio decreto le tipologie di aiuti, le modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l’individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d’intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, i parametri per l’attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all’attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 3.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d’intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. L’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, per assicurare la migliore definizione delle procedure, attiva con i soggetti beneficiari interventi di comunicazione e animazione territoriale al fine di promuovere processi partecipativi, finanziati con le risorse relative all’assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".

 

     Art. 22. Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana

1. Dopo l’articolo 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

"Art. 42 bis. - Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana - 1. Al fine di incentivare la nuova imprenditorialità, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile, nei territori della Rete Ecologica Siciliana (RES), gli aiuti di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, nell’ambito delle finalità degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall’articolo 189, sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

3. Per il ciclo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200 milioni di euro.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".

 

Titolo V

PSR 2007-2013 E AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

 

     Art. 23. Programma di sviluppo rurale

1. Dopo l’articolo 141 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

"Art. 141 bis. - Programma di sviluppo rurale - 1. Per favorire e sostenere i processi di sviluppo del settore agro-alimentare e dei territori rurali, l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attivare, per il periodo di programmazione 2007-2013, gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 e al predetto regolamento CE n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, per la competitività del sistema agricolo e forestale regionale, per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, per la diversificazione economica e la crescita dell’occupazione nelle aree rurali, anche con il metodo LEADER.

2. La proposta di PSR è adottata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste. Con delibera della Giunta regionale sono, altresì, adottate le proposte di revisione e le relative modifiche del PSR approvate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni.

3. L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste determina, con proprio decreto, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina comunitaria di settore, gli indirizzi per la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure del PSR Sicilia 2007-2013.

4. L’Autorità di gestione del PSR 2007-2013 adotta, con proprio decreto, le disposizioni relative alle riduzioni, esclusioni e sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006.

5. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi all’Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dall’approvazione.".

 

     Art. 24. Diversificazione verso attività non agricole

1. Dopo l’articolo 141 bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 ter. - Diversificazione verso attività non agricole - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, al fine di consolidare e accrescere l’occupazione nelle aree rurali, anche attraverso forme di diversificazione delle attività delle aziende agricole e di sostegno allo sviluppo delle attività non agricole ad integrazione del reddito dell’impresa agricola, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché all’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 311 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 90 milioni di euro.".

 

     Art. 25. Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

1. Dopo l’articolo 141 ter della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 quater. - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste al fine di sviluppare e sostenere le iniziative volte alla creazione e al rafforzamento di microimprese nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto ii) e 54 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 312 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 33 milioni di euro.".

 

     Art. 26. Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali

1. Dopo l’articolo 141 quater della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 quinquies. - Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, allo scopo di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto iii) e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 313 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato:

a) nel caso di investimenti, conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura;

b) nel caso di servizi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 25 milioni di euro.".

 

     Art. 27. Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

1. Dopo l’articolo 141 quinquies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 sexies. - Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, allo scopo di favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e dell’attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto i) e 56 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 321 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 28 milioni di euro.".

 

     Art. 28. Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

1. Dopo l’articolo 141 sexies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 septies. - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, allo scopo di innalzare l’attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera b), punto iii) e 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 323 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 20 milioni di euro.".

 

     Art. 29. Indennità compensativa

1. Dopo l’articolo 141 septies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 octies. - Indennità compensativa - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare agli agricoltori aiuti supplementari per la parziale compensazione dei mancati redditi netti indicati nelle misure 211 e 212 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Gli aiuti supplementari di cui al comma 1 possono essere erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1783/2003 fino all’entrata in vigore degli articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito dell’entrata in vigore dei predetti articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti supplementari sono concessi conformemente a quanto previsto dai medesimi articoli del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli aiuti supplementari di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse regionali nonché sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 53 milioni di euro.

5. L’attuazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure autorizzative degli stessi.".

 

     Art. 30. Formazione e informazione degli operatori economici

1. Dopo l’articolo 141 octies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 nonies. - Formazione e informazione degli operatori economici - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di migliorare il profilo professionale degli operatori economici nelle aree rurali, e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un’efficace attuazione degli interventi previsti dalle misure del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera c) e 58 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 331 del PSR Sicilia 2007-2013.

2. Per i soggetti pubblici il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Per i soggetti privati il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis" secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 22 milioni di euro.".

 

     Art. 31. Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato CE

1. Dopo l’articolo 141 nonies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 decies. - Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori Allegato I del Trattato (CE) - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese nel settore della trasformazione e della commercializzazione, favorendo la ristrutturazione e l’ammodernamento del sistema produttivo agro-industriale ai fini di un miglioramento del rendimento economico delle attività e del riposizionamento delle imprese sui mercati, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla trasformazione di prodotti compresi nell’Allegato I del Trattato in prodotti non compresi nel medesimo Allegato I del Trattato, conformemente alla misura 123 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88 paragrafo 3 del Trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Nel settore della silvicoltura, il sostegno è limitato alle microimprese ed è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 50 milioni di euro.".

 

     Art. 32. Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

1. Dopo l’articolo 141 decies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 undecies. - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di garantire al settore agricolo, alimentare e forestale maggiori vantaggi in termini di opportunità di mercato attraverso approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, anche nell’ottica della sostenibilità ambientale, nonché per la promozione e lo scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e scientifica, previsti dalle misure del PSR Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iv) e 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 124 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 con particolare riguardo per il settore vitivinicolo, per il settore olio d’oliva e arboricoltura da legno.

2. Per gli investimenti riguardanti i prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato (CE), il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo di 46 milioni di euro.".

 

     Art. 33. Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

1. Dopo l’articolo 141 undecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 duodecies. - Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui all’articolo 52, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 322 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. I beneficiari sono l’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, gli enti locali territoriali in forma singola o associata, i soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 34 milioni di euro.".

 

     Art. 34. Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale

1. Dopo l’articolo 141 duodecies della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 141 terdecies. - Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di sviluppo locale - 1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste allo scopo di consentire la definizione e l’attuazione di strategie di sviluppo locale per la costituzione di partenariati fra soggetti pubblici e privati, attraverso l’animazione territoriale e lo sviluppo delle competenze necessarie alla valorizzazione delle opportunità degli assi III e IV del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera d) e 59 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all’articolo 36 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 341 del PSR Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 22 milioni di euro.".

 

     Art. 35. Norme sul deposito di carburanti agricoli

1. Per il deposito di carburanti utilizzati a fini agricoli trovano applicazione i commi 13 bis e 13 ter dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Titolo VI

AIUTI AL LAVORO

 

     Art. 36. Soggetti destinatari degli interventi

1. Destinatari degli interventi di cui al presente Titolo sono i soggetti di cui all’articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, e segnatamente:

a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

3) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età con una riserva di risorse finanziarie nella misura prevista dal comma 1 bis [1];

4) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;

b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia senza lavoro da almeno 24 mesi;

c) i lavoratori disabili, ossia chiunque sia:

1) riconosciuto disabile ai sensi dell’ordinamento nazionale;

2) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

1 bis. Le risorse finanziarie complessivamente destinate al finanziamento degli aiuti previsti per l’assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di cui al comma 1 sono impiegate prioritariamente, nella misura del 20 per cento, per la concessione degli incentivi in favore dei datori di lavoro che assumano, nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente legge, lavoratori che abbiano superato i cinquant’anni di età, che siano residenti nella regione da almeno un anno e che siano disoccupati da almeno sei mesi e da non più di dieci anni [2].

2. Sono altresì destinatari degli aiuti di cui al presente Titolo, in quanto categorie assimilabili ai lavoratori svantaggiati di cui al punto 1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite temporale di almeno sei mesi ivi previsto, i seguenti soggetti:

a) apprendisti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché quelli avviati in forza della disciplina previgente in materia;

b) lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali o di ammortizzatori sociali, ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) soggetti assunti con contratto di inserimento di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) soggetti di cui all’articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. I trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione.

 

     Art. 37. Contributi per le assunzioni

1. Gli interventi di cui al presente Titolo hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, a carico del datore di lavoro - nei limiti di cui all’articolo 39 - per le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 36.

 

     Art. 38. Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione

1. Ai fini dell’applicazione del presente Titolo sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni.

2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.

3. Gli incentivi di cui al presente Titolo non trovano applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

4. I benefici di cui al presente Titolo sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione.

 

     Art. 39. Misure e decorrenze degli incentivi

1. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all’articolo 38 che, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 40, comma 1, procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui all’articolo 36, commi 1 e 2, gli incentivi di cui all’articolo 37, sotto forma di sgravi contributivi, entro i limiti d’intensità d’aiuto e di ammissibilità dei costi salariali, fissati dagli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, rispettivamente per i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

2. Per costo salariale si intende l’importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e familiari e i premi assicurativi.

3. I benefici di cui al presente Titolo sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Gli incentivi di cui al presente Titolo decorrono dalla scadenza dei benefici di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato.

5. Gli incentivi di cui al presente Titolo, in caso di variazione della decorrenza o dell’entità dei benefici statali di analoga natura, sono erogati per i periodi per i quali non è più prevista o è prevista in parte la copertura statale, sino alla concorrenza del totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e, comunque, nei limiti d’intensità di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui, dopo l’entrata in vigore della presente legge, vengano introdotti regimi di aiuto statale di analoga natura, gli incentivi di cui al presente Titolo hanno decorrenza dal primo mese successivo alla scadenza del periodo coperto dall’intervento statale.

7. Per le finalità di cui al presente Titolo è autorizzata la spesa fino a mille milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo, nell’ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione.

 

     Art. 40. Condizioni di accesso ai benefici

1. Ai fini dell’accesso ai benefici di cui all’articolo 39, comma 1, le assunzioni a tempo indeterminato, riguardanti i lavoratori di cui all’articolo 36, sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che, nei casi in cui l’assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

b) che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall’impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione;

c) che, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori assunti sia garantita la continuità dell’impiego per il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro. In assenza di tale previsione i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di cinque anni o di tre anni, nel caso delle piccole e medie imprese.

2. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente Titolo, applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro del settore di appartenenza.

3. Sono esclusi dagli interventi i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni, si siano verificati incidenti sul lavoro che, a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, accertato con sentenza passata in giudicato, abbiano causato il decesso di uno o più dipendenti.

 

     Art. 41. Concessione dello sgravio contributivo

1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente Titolo, è preventivamente autorizzato a seguito di istanza all’Assessorato regionale del lavoro, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale istanza è inoltrata in via telematica, sulla scorta delle istruzioni emanate dal predetto Assessorato.

2. L’istanza di cui al comma 1 non può riguardare benefici la cui data di decorrenza sia successiva di oltre 6 mesi rispetto a quella di presentazione della stessa istanza.

3. Con la presentazione dell’istanza telematica il datore di lavoro è informato sull’ordine cronologico della stessa e sulla disponibilità delle risorse per accedere allo sgravio.

4. Le istanze sono istruite in ordine cronologico di presentazione telematica e sono ammesse a finanziamento, con provvedimento concessorio, sino alla concorrenza delle effettive disponibilità di risorse finanziarie.

5. Il datore di lavoro ammesso a godere degli sgravi richiesti, procede alle assunzioni, ove non già effettuate, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio, pena la decadenza dal beneficio.

6. Gli incentivi previsti dal presente Titolo non sono concessi con decorrenza anteriore alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 1, anche nel caso di assunzioni già effettuate.

7. Nel caso di trasferimento d’azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile, l’azienda cessionaria può continuare a fruire dell’importo residuo del beneficio già concesso all’azienda cedente per i lavoratori di cui all’articolo 36.

 

     Art. 42. Modalità di erogazione del contributo

1. L’Assessorato regionale del lavoro, previa intesa con gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro ai predetti istituti e provvede ad accreditare agli stessi istituti le somme corrispondenti al beneficio concesso.

2. I benefici di cui al presente Titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori.

3. L’Assessorato regionale del lavoro comunica agli istituti previdenziali l’elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali procedere al conguaglio.

4. L’Assessorato regionale del lavoro, in caso di mancato perfezionamento dell’intesa di cui al comma 1, può provvedere alla concessione del beneficio attraverso l’erogazione diretta semestrale al datore di lavoro, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.

5. L’Assessorato regionale del lavoro è autorizzato ad erogare, agli istituti previdenziali di cui al comma 1, il rimborso delle spese sostenute per l’erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dal presente Titolo.

 

     Art. 43. Controlli e accertamenti

1. L’Assessorato regionale del lavoro predispone un programma annuale di controlli diretto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente Titolo per l’accesso e/o per il mantenimento degli incentivi.

 

     Art. 44. Sanzioni

1. L’Assessorato regionale del lavoro revoca gli incentivi concessi ai datori di lavoro, qualora si riscontri in sede di controllo il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni previsti per l’accesso e/o per il mantenimento dei benefici di cui al presente Titolo.

2. Nell’ipotesi prevista al comma 1, il datore di lavoro che abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi di cui al presente Titolo, è tenuto a restituirli secondo modalità stabilite con decreto dell’Assessorato regionale del lavoro di concerto con l’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione.

3. In caso di indebita fruizione dei benefici di cui al presente Titolo da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall’applicazione delle suddette sanzioni sono a beneficio della Regione.

 

     Art. 45. Indicatore occupazionale

1. Per i progetti finanziati nell’ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del novanta per cento [3].

1 bis. Il comma 1 si applica a tutte le misure del POR 2000/2006 [4].

 

     Art. 46. Discipline specifiche di applicazione e norma di salvaguardia comunitaria

1. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all’articolo 36, comma 1, gli aiuti di cui al presente Titolo sono concessi in regime di esenzione dall’obbligo di notifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all’articolo 36, comma 2, la concessione degli aiuti di cui al presente Titolo è subordinata alla positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE nonché al rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea.

3. Ai fini dell’approvazione comunitaria, le risorse finanziarie complessivamente destinate agli aiuti di cui al comma 2 per il periodo 2007-2013, non possono superare l’importo di mille milioni di euro.

4. L’Assessore regionale per il lavoro emana, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l’attuazione del regime di aiuti di cui al presente Titolo.

 

Titolo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 23

IN MATERIA DI AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

 

     Art. 47. Modifiche dell’articolo 7 della legge regionale n. 23 del 2008 in materia di finanziamenti delle commesse

1. Dopo il comma 1 dell’art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:

"1 bis. I benefici di cui all’articolo 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, già estesi ai soggetti indicati all’articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono altresì applicabili ai settori previsti al comma 8 dell’articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

1 ter. Sono altresì finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all’esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purché i relativi costi siano sostenuti direttamente dall’impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto.".

 

     Art. 48. Modifiche di norme in materia di impiego di esperti

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le modifiche di seguito elencate:

a) al comma 4 dell’articolo 1 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";

b) al comma 5 dell’articolo 2 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";

c) al comma 4 dell’articolo 3 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni";

d) al comma 3 dell’articolo 4 sono soppresse le seguenti parole: "nonché di esperti ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni";

e) al comma 7 dell’articolo 6 sono soppresse le seguenti parole: "; ad avvalersi inoltre di esperti ai sensi dell’articolo 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, da individuare per i progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale con le modalità indicate all’articolo 5, comma 4".

 

     Art. 49. Contributi alle imprese per pagamento rate di mutuo

1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 come modificato dall’articolo 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente:

"4 ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell’anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale.".

 

Titolo VIII

ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA

E FONDI RELATIVI AD ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA,

DELLO STATO E DI ALTRI ENTI

 

     Art. 50. Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria

1. Il Governo della Regione provvede, per quanto di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall’Assemblea regionale siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei contenuti del Documento Unitario di Programmazione, (DUP) dei Programmi operativi regionali, degli strumenti di attuazione della politica regionale e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria definita nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). Un’apposita sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria illustra lo stato di attuazione della programmazione regionale unitaria, in particolare lo stato di attuazione e di avanzamento dei programmi regionali relativi ai fondi europei, del programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e in genere dei programmi di spesa delle risorse aggiuntive nazionali, delle politiche di sviluppo regionali finanziate con risorse ordinarie, dando conto del coordinamento fra i diversi strumenti [5].

1 bis. Ai fini dell’espressione degli atti d’indirizzo di cui al comma 1, il Governo della Regione assicura all’Assemblea regionale siciliana una qualificata e tempestiva informazione circa l’istruttoria degli atti e i relativi negoziati con gli organismi dell’Unione europea, statali e con tutti gli altri enti coinvolti nei tavoli di trattative, riferendo periodicamente alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea e alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana [6].

2. Costituiscono attuazione della programmazione regionale unitaria i Programmi operativi per l’obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, il Programma di sviluppo rurale per l’obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, il Programma operativo Fondo europeo per la pesca per l’obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, il Programma di utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante nella competenza regionale nonché gli interventi settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione.

3. Le proposte concernenti i programmi generali di attuazione della programmazione regionale unitaria sono presentate dal Governo all’Assemblea regionale siciliana, sono esaminate dalla Commissione Bilancio e dalle altre Commissioni competenti e sottoposte all'Assemblea regionale siciliana che delibera con ordine del giorno [7].

3-bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione "Bilanciò e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, da rendersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana [8].

4. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione del bilancio stesso ovvero con le modalità di cui all’articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti che approvano programmi comunitari o nazionali sempreché le relative spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti in più esercizi.

6. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono comunicati alla Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana per via telematica.

7. Il Governo riferisce annualmente alle competenti commissioni e alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività dell’Unione europea dell’Assemblea regionale siciliana sull’attuazione o modificazione dei programmi regionali relativi ai fondi europei, facendo riferimento allo stato di attuazione dei singoli programmi e dando conto, per ciascun asse e ciascun obiettivo, dello stato di avanzamento degli interventi attivati, degli impegni di spesa e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, e in generale di ogni elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo dei programmi. Le commissioni possono formulare osservazioni o esprimere atti d’indirizzo al Governo della Regione e, ove ne ravvisino l’opportunità, riferiscono all’Assemblea con apposita relazione [9].

8. Gli atti relativi agli adempimenti per l’attuazione dei programmi operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.

 

     Art. 51. Programmi comuni fra più amministrazioni

1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra i rami dell’amministrazione, tra la Regione ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l’attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente regionale, responsabile dell’attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all’accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale sono accreditate le somme e determinano la durata tassativa dell’accordo.

3. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all’accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati.

4. Ove all’accordo partecipino più rami dell’amministrazione regionale, la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 3 è effettuata dal ramo dell’amministrazione cui è affidata la gestione diretta dell’intervento.

 

     Art. 52. Fondi per la realizzazione degli interventi del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013

1. Al fine di realizzare l’obiettivo convergenza previsto nel regolamento (CE) n. 1083/2006, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale bilancio e tesoro, sono istituiti un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ed un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del Fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013.

2. Ai predetti fondi confluiscono i finanziamenti dell’Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013.

3. Per gli interventi relativi al FESR i dipartimenti interessati, prima di assumere gli impegni giuridicamente vincolanti chiedono al Dipartimento regionale bilancio e tesoro, per il tramite dell’Autorità di gestione, l’iscrizione in bilancio delle somme occorrenti.

4. L’Autorità di gestione, verificata la compatibilità con il piano finanziario del Programma e con il documento di attuazione, invia la richiesta al Dipartimento regionale bilancio e tesoro che provvede ad iscrivere le relative somme in bilancio.

5. Per gli interventi la cui attuazione è prevista tramite organismi intermedi, l’Autorità di gestione del programma, previa richiesta del centro di responsabilità delegante, verificata la compatibilità con il piano finanziario, chiede alla Ragioneria generale della Regione l’iscrizione, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, delle somme necessarie all’organismo intermedio per l’avvio delle procedure e per la conseguente assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

6. Le somme relative al FSE sono iscritte nei pertinenti capitoli con decreti del Ragioniere generale della Regione, su richiesta dell’Autorità di gestione al momento dell’ammissione a finanziamento e nella misura dell’80 per cento dell’importo complessivo di tutti i progetti ammessi, per far fronte al pagamento dell’anticipazione e dell’acconto. L’iscrizione del saldo è effettuata previa verifica dei rendiconti ad opera dell’Autorità di gestione.

7. I capitoli sono istituiti per asse, obiettivo operativo e dipartimento competente per il Programma operativo FESR e per asse, obiettivo specifico e dipartimento per il Programma operativo FSE.

8. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, con decreti del Ragioniere generale della Regione, su richiesta dell’Autorità di gestione, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione.

9. Ai fini del monitoraggio è utilizzato un apposito sistema di codificazione denominato "Caronte", sistema di gestione e monitoraggio utilizzato sia per il FESR che per il FSE, nonché per il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

10. Alla Commissione Bilancio ed alla Commissione per l’esame delle questioni concernenti l’attività della Unione europea, dell’Assemblea regionale siciliana, è fornito semestralmente dalle rispettive Autorità di gestione lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei programmi operativi.

11. Al fine del coordinamento delle attività di cui al comma 10, nonché della predisposizione e dell’aggiornamento dei documenti economici e finanziari, l’Autorità di gestione fornisce semestralmente, con evidenza informatica, alla Ragioneria generale della Regione l’aggiornamento finanziario, procedurale e fisico dei relativi programmi. L’Autorità di certificazione trasmette alla Ragioneria generale copia delle domande di pagamento inoltrate.

12. Per l’assistenza tecnica del Programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del Dipartimento regionale della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alle linee di intervento dell’asse VII in ragione delle specifiche esigenze dei dipartimenti attuatori dell’assistenza tecnica, sono iscritte, su richiesta del Dipartimento regionale della programmazione, in capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei rami dell’amministrazione regionale che richiedono l’assistenza tecnica ed attuano gli interventi.

 

     Art. 53. Fondo per la realizzazione degli interventi del PSR 2007-2013

1. Al fine di realizzare il Programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica Dipartimento regionale interventi strutturali, è istituito un fondo vincolato ove confluiscono i finanziamenti dell’Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza per essere trasferiti all’organismo pagatore.

2. Per consentire la trasparenza e meglio dettagliare l’attuazione del programma, l’Autorità di gestione e l’organismo pagatore forniscono semestralmente alle competenti commissioni dell’Assemblea regionale siciliana e alla Ragioneria generale della Regione l’aggiornamento finanziario, procedurale, fisico nonché le certificazioni di pagamento del programma.

 

     Art. 54. Modifiche all’articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

1. Al comma 1 dell’articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni le parole "relativi al periodo di programmazione 2000/2006 non compresi nel Programma operativo regionale della Sicilia," sono sostituite con le parole "non compresi nei programmi operativi dei fondi strutturali destinati alla programmazione 2007-2013".

2. Il comma 2 dell’articolo 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

 

Titolo IX

MODIFICHE DI NORME ED ABROGAZIONI

 

     Art. 55. Modifiche all’articolo 7 bis della legge n. 109 del 1994 introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2002 in materia di Commissione regionale dei lavori pubblici [10]

[1. I commi 15, 16 e 17 dell’articolo 7 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotto dall’articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:

"15. La Commissione regionale è composta dal Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal Dirigente generale dell’ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall’Avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall’Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall’Assessore regionale per i lavori pubblici.

16. L’Assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della Commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 7.

17. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici.".]

 

     Art. 56. Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 15 del 2005 in materia di concessioni demaniali marittime

1. Al primo capoverso del comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, dopo la parola "concessioni" è soppressa la parola "quadriennali" e le parole "sono alla scadenza rinnovate" sono sostituite dalle parole "sono alla scadenza tacitamente rinnovate".

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:

"2 bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.".

 

     Art. 57. Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 16

1. All’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 193 del 25 luglio 2007.".

 

     Art. 58. Modifica all’articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36

1. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, le parole "cinque anni" sono sostituite con le parole "otto anni".

 

     Art. 59. Modifiche agli articoli 11, 13 e 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi comunitari e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti e dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000/2006 e nei programmi operativi di attuazione dei regolamenti dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013.".

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:

"2. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l’ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti o macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l’acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra in questa definizione. Anche l’acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente.

3. Gli aiuti possono essere concessi qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l’autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell’avvio dei lavori del progetto.

In caso di aiuti ad hoc, l’autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell’avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l’approvazione della misura da parte della Commissione. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione, onde garantire che l’investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

4. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l’investimento sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo completamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori.

Ciascun posto di lavoro creato attraverso l’investimento deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni.

5. L’intensità degli aiuti non può superare i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria per gli aiuti a finalità regionale per le regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato CE.".

3. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da "pari al" fino a "piccole e medie imprese" sono soppresse.

 

     Art. 60. Contratti di programma settoriali

1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. - Contratti di programma settoriali - 1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo quanto previsto dall’articolo 188, anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, gli Assessori regionali sono autorizzati a stipulare contratti di programma settoriali, finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo sviluppo del territorio o aventi contenuto innovativo, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando le risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria.

3. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un’impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l’impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto.

5. Il contratto di programma settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell’articolo 181 della legge regionale n. 6/2001.

6. L’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dal proponente, l’importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

7. Il proponente, al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, presenta, già in sede di domanda, un business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e sia fornita la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico dell’impresa proponente.

8. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’Assessorato regionale competente è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell’articolo 185, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un’apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell’attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell’articolo 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

9. Con decreto dell’Assessore regionale competente sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

10. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

11. I commi 5 e 7 del presente articolo si applicano anche nel caso dei contratti di programma di cui all’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23".

 

     Art. 61. Modifiche agli articoli 185 e 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Al comma 5 dell’articolo 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante l’affidamento in house secondo i requisiti e le modalità di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni".

2. Al comma 1 dell’articolo 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "POR Sicilia 2000/2006" sono aggiunte le parole "e dei programmi operativi di attuazione dei regolamenti sui fondi strutturali per il 2007-2013, ivi compresi i regimi di aiuti de minimis".

 

     Art. 62. Abrogazioni di norme

1. Sono abrogati gli articoli 26, 35, 36, 48 e 51 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

 

Titolo X

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 63. Accordo di programma

1. Gli interventi previsti dalla presente legge che abbiano quali soggetti beneficiari enti locali ed enti pubblici, sono sottoposti all’istituto dell’Accordo di programma e dei progetti integrati ai fini della operatività degli obiettivi specifici 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1, 6.1 e 6.2.

 

     Art. 64. Decorrenza di norme

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili agli interventi i cui bandi o avvisi sono emanati dagli Assessorati regionali successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 65. Parere Commissioni di merito

1. I decreti assessoriali previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti i regimi di aiuto, sono emanati previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, da rendersi entro 10 giorni dall’assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell’Assemblea. Trascorso tale termine, l’Assessore procede all’adozione del decreto.

2. Le delibere della Giunta regionale e i decreti assessoriali che stabiliscono disposizioni di carattere generale di attuazione della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti le misure dei programmi operativi regionali sono trasmessi all’Assemblea regionale siciliana entro 15 giorni dalla loro adozione.

 

     Art. 66. Norma transitoria

1. Gli interventi relativi al Programma operativo per il 2000-2006 "POR Sicilia 2000-2006" continuano ad essere attuati in base alla normativa previgente.

 

     Art. 67. Progetti di investimento in zone svantaggiate

1. Una quota pari al 20 per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti d’investimento alle imprese, comunque denominate, ubicate in zone svantaggiate.

 

     Art. 68. Comunicazione Commissione 2009/C 16/01

1. Gli aiuti di cui alla presente legge e alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono concessi anche alle condizioni e limiti previsti nella Comunicazione della Commissione sugli aiuti di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta Comunicazione e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.

 

     Art. 69. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Numero così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2010, n. 2.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2010, n. 2.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 13 agosto 2013, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 13 agosto 2013, n. 15.

[5] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 26 aprile 2010, n. 10.

[6] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 26 aprile 2010, n. 10.

[7] Comma sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 aprile 2010, n. 10, già modificato dall'art. 15 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8, dall'art. 15 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20, sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 33 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[8] Comma inserito dall'art. 33 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 26 aprile 2010, n. 10.

[10] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12.