Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.11 informazione, beni e attività culturali |
Data: | 07/05/1977 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
§ 2.11.64 - L.R. 7 maggio 1977, n. 33.
Interventi per la valorizzazione dell'arte drammatica con particolare riguardo al repertorio siciliano.
(G.U.R. 10 maggio 1977, n. 20).
Nelle more di una legge organica sul teatro, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi da destinarsi limitatamente all’anno 2005, per almeno il 50 per cento, a teatri con sede sociale nei comuni di cui all'articolo 156, lettera n), del
1 bis. I contributi di cui al primo comma sono ripartiti a livello territoriale con attribuzione proporzionale sulla base del numero degli abitanti di ciascuna delle province regionali e sono destinati, per il 70 per cento, a teatri con sede sociale in Sicilia che dispongono in esclusiva di struttura teatrale ubicata nel territorio regionale idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli e che effettuano una stabile programmazione stagionale di attività di ospitalità e produzione teatrale, rimanendo esclusi dall'applicazione i teatri destinatari di contributi determinati per legge, e per il restante 30 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani. [3]
Artt. 2. - 4.
(Omissis) [4].
[1] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[2] Articolo sostituito con art. 5
[3] Comma aggiunto dall’art. 12 della
[4] Articoli abrogati con art. 5