§ 3.16.250 - L.R. 26 novembre 2000, n. 24.
Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:26/11/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 2.  Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni.
Art. 3.  (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4.  Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili.
Art. 5.  Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili.
Art. 6.  Rifinanziamento di norme in materia di lavoro.
Art. 7.  Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 8.  Norme concernenti i piani di inserimento professionale.
Art. 9.  Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Art. 10.  (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 11.  Organi collegiali.
Art. 12.  Servizi per l'impiego.
Art. 13.  Servizi informatici.
Art. 14.  Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale.
Art. 15.  Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio.
Art. 16.  Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.
Art. 17.  Provvedimenti inerenti la formazione professionale.
Art. 18.  Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale.
Art. 19.  Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati.
Art. 20.  Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali.
Art. 21.  Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
Art. 22.  Comitato di gestione del Fondo.
Art. 23.  Funzioni e compiti del comitato di gestione.
Art. 24.  Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative.
Art. 25.  Organizzazione dell'attività del comitato.
Art. 26.  Norme transitorie.
Art. 27.  Collocamento lavorativo dei disabili.
Art. 28. 


§ 3.16.250 - L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

(G.U.R. 28 novembre 2000, n. 54).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE

UTILI E NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

 

Art. 1. Collaborazione coordinata e continuativa.

     1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili [1].

     2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione Europea.

     3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad autorizzare le spese di cui al presente articolo.

 

     Art. 2. Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni. [2]

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 30.987,41 euro ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a 670,39 euro. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura [3].

     2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari importo.

     3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione ovvero da Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 aventi medesime finalità di stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 [4].

     4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

     5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.

     6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.

     7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.

     8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 4. Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili.

     1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

     2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori, assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale, nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive del lavoro.

     3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre 2000, data di approvazione della presente legge.

     4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.

     5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

     6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili esclusivamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili [5].

 

     Art. 5. Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili.

     1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorché utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

     2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 30 aprile 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 giugno 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva [6].

     3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

     4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende, altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

     6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

     7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 6. Rifinanziamento di norme in materia di lavoro.

     1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.

     2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle attività e le relative misure di fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100 milioni, di cui lire 5.000 milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni destinati ai contratti di diritto privato.

     3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.120 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.

     4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 40.000 milioni.

     5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.

     6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e 2001.

     7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale.

     8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico dell'Amministrazione regionale.

     9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 7. Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 50.000 milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 8. Norme concernenti i piani di inserimento professionale.

     1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 si applicano, nell'ambito della Regione, fino al 31 dicembre 2002 [7].

     2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così come modificate ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 si applicano ai giovani residenti nel territorio della Regione fino al 31 dicembre 2002 [8].

     3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove lo stesso abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in analoghi progetti.

     Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.

     4. Ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano applicazione gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468.

 

     Art. 9. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

     2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33735 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     3. Le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge medesima.

     4. [9].

     5. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di lire 80 milioni ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa istanza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 10. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 11. Organi collegiali.

     1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in carica cinque anni ed è integrata da due componenti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani-Sicilia (ANCI) e dall'Unione regionale delle province siciliane (URPS). Alla stessa vengono, altresì, demandate le attribuzioni assegnate agli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La predetta disposizione trova applicazione anche nei riguardi della Commissione attualmente in carica.

 

     Art. 12. Servizi per l'impiego.

     1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, limitatamente all'attuazione di specifici progetti formativi e di politica attiva del lavoro, da realizzarsi in house providing, finanziati con risorse statali e/o comunitarie, il CIAPI di Priolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano il reclutamento di personale con le forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad avvalersi degli operatori degli organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della medesima legge regionale n. 24/1976 [10].

 

     Art. 13. Servizi informatici.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione del servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'ambito degli interventi concernenti l'informatizzazione dei servizi dell'impiego di cui all'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 14. Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale.

     1. [11].

     2. [12].

     3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

     4. [13].

 

     Art. 15. Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio.

     1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

     2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 16. Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

     1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, nel periodo di 180 giorni di partecipazione ai progetti di utilità collettiva devono essere computate anche le giornate in cui non vi sia stata effettiva prestazione lavorativa per gravidanza, puerperio, servizio militare, infortunio sul lavoro.

 

     Art. 17. Provvedimenti inerenti la formazione professionale.

     1. [14].

     2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31 agosto di ogni anno il calendario dell'anno formativo. Nell'ambito delle attività finanziate con il piano annuale il personale di cui al comma 1 può essere utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro.

     3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso il Ministero della giustizia per le società di revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e alla certificazione dei rendiconti dovrà essere prevista nell'ambito del finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e la certificazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti ed organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza della spesa alle attività progettuali.

 

     Art. 18. Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale.

     1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive modifiche ed integrazioni, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed operatori del comparto socio-assistenziale o del terzo settore limitatamente alle attività disciplinate dalla presente legge; è autorizzato, altresì, a finanziare le relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui servizi sociali e sul fabbisogno formativo [15].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.

     3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

 

     Art. 19. Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 200 milioni.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984, n. 38, è elevato a lire 150 milioni.

 

     Art. 20. Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali.

     1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli strumenti volti a favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un raccordo operativo con gli altri organi dell'Amministrazione regionale, nonché con il dipartimento della programmazione e con le strutture di cui agli articoli 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

     2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

     a) tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del Comitato;

     b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

     c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore regionale alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per l'industria, uno dall'Assessore regionale per gli enti locali, uno dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, uno dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato fra i componenti del Comitato stesso.

     4. E' istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione un gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività del Comitato.

     5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.

     6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Titolo II

PRIME NORME PER L'INSERIMENTO

LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI

 

     Art. 21. Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

     1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 22. Comitato di gestione del Fondo.

     1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia - Sicilia (ANCI) e tre dall'Unione regionale delle province siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del competente servizio del predetto Assessorato.

     2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

     3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.

 

     Art. 23. Funzioni e compiti del comitato di gestione.

     1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle attività del fondo; assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento; criteri per la concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici, modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di intervento e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina, avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione degli accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti ed alla valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione delle misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello qualitativo degli interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.

     2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di gestione approva i programmi di attività intesi ad ottenere l'intervento del fondo regionale di cui al presente articolo e del fondo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, autorizzando la concessione dei relativi finanziamenti, nonché la stipula delle convenzioni previste dagli articoli 11 e 12 della medesima legge.

 

     Art. 24. Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative.

     1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68; sovvenzioni a favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità istituzionali il sostegno a favore dei lavoratori disabili, per la promozione e realizzazione di specifiche iniziative volte all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie interessate; copertura degli oneri per l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

     Art. 25. Organizzazione dell'attività del comitato.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.

     2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 provvedono alla individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della propria attività.

     3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.

     4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono destinati al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili previsto dall'articolo 21 della presente legge [16].

 

     Art. 26. Norme transitorie.

     1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

     2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro composti:

     a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario dallo stesso delegato;

     b) tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione [17];

     c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;

     d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.

     3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.

 

     Art. 27. Collocamento lavorativo dei disabili.

     1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro.

 

     Art. 28.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma già modificato dall’art. 4 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 24.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 31 marzo 2001, n. 2.

[5] Comma così modificato dal comma 4, art. 1 della L.R. 31 marzo 2001, n.2.

[6] Termini così differiti dal comma 2, art. 1 della L.R. 31 marzo 2001, n. 2.

[7] Termine differito al 31 dicembre 2004 dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9 e prorogato al 31 dicembre 2006 dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[8] Termine differito al 31 dicembre 2004 dall’art. 2 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[9] Aggiunge la lettera d) all'art. 3 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30.

[10] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13.

[11] Modifica il comma 3, art. 11 della L.R. 21 settembre 1990, n. 36.

[12] Modifica la tabella A allegata alla L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

[13] Modifica il comma 5, art. 11 della L.R. 21 settembre 1990, n. 36.

[14] Aggiunge il comma 2 ter all'art. 2 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[15] Comma così modificato dall'art. 40 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[16] Comma così sostituito dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[17] Lettera così sostituita dall’art. 10 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.