Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 26/11/2000 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Collaborazione coordinata e continuativa. |
Art. 2. Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni. |
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 4. Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili. |
Art. 5. Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili. |
Art. 6. Rifinanziamento di norme in materia di lavoro. |
Art. 7. Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato. |
Art. 8. Norme concernenti i piani di inserimento professionale. |
Art. 9. Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. |
Art. 10. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). |
Art. 11. Organi collegiali. |
Art. 12. Servizi per l'impiego. |
Art. 13. Servizi informatici. |
Art. 14. Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale. |
Art. 15. Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio. |
Art. 16. Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27. |
Art. 17. Provvedimenti inerenti la formazione professionale. |
Art. 18. Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale. |
Art. 19. Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati. |
Art. 20. Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali. |
Art. 21. Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. |
Art. 22. Comitato di gestione del Fondo. |
Art. 23. Funzioni e compiti del comitato di gestione. |
Art. 24. Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative. |
Art. 25. Organizzazione dell'attività del comitato. |
Art. 26. Norme transitorie. |
Art. 27. Collocamento lavorativo dei disabili. |
Art. 28. |
§ 3.16.250 - L.R. 26 novembre 2000, n. 24.
Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
(G.U.R. 28 novembre 2000, n. 54).
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE
UTILI E NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 1. Collaborazione coordinata e continuativa.
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili comprese le donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali e un contributo di 200 euro mensili per i compensi di almeno 800 euro mensili [1].
2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione Europea.
3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad autorizzare le spese di cui al presente articolo.
Art. 2. Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni. [2]
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo pari a 30.987,41 euro ripartito in cinque annualità in quote di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il
2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della
3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre società partecipate dallo Stato o dalla Regione ovvero da Agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 13 dell'articolo 7 del
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione sulla base di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale, ancorché i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il fondo nazionale per l'occupazione.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 3. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 4. Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili.
1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'articolo 11, comma 4, del
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 12 del
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo una tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque, non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla fuoriuscita dai lavori socialmente utili esclusivamente a quei soggetti che sia alla data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili [5].
Art. 5. Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili.
1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'Amministrazione regionale con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorché utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del
2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non oltre il 30 aprile 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione regionale per l'impiego approva entro il 31 giugno 2001 i programmi degli enti. In caso di inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'amministrazione titolare delle funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva [6].
3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 2, del
6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della
7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.
Art. 6. Rifinanziamento di norme in materia di lavoro.
1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della
2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della
3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, della
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
6. Per le finalità dell'articolo 18 della
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4, comma 2, del
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di lire 376.300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 7. Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della
Art. 8. Norme concernenti i piani di inserimento professionale.
1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all'articolo 15 del
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del
3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui all'articolo 15, comma 5, del
Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.
4. Ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione regionale per l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano applicazione gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del
Art. 9. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della
2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della
3. Le disposizioni di cui al Titolo I della
4. [9].
5. Il contributo di cui all'articolo 2 della
Art. 10. (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 11. Organi collegiali.
1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della
Art. 12. Servizi per l'impiego.
1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale, limitatamente all'attuazione di specifici progetti formativi e di politica attiva del lavoro, da realizzarsi in house providing, finanziati con risorse statali e/o comunitarie, il CIAPI di Priolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge che regolano il reclutamento di personale con le forme contrattuali flessibili di lavoro subordinato, di cui all'articolo 36 del
Art. 13. Servizi informatici.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione del servizio informativo del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 11 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 14. Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale.
1. [11].
2. [12].
3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui all'articolo 26 della
4. [13].
Art. 15. Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio.
1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri. (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 16. Interpretazione autentica dell'articolo 7 della
1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della
Art. 17. Provvedimenti inerenti la formazione professionale.
1. [14].
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31 agosto di ogni anno il calendario dell'anno formativo. Nell'ambito delle attività finanziate con il piano annuale il personale di cui al comma 1 può essere utilizzato in attività di aggiornamento, riqualificazione e di politica attiva del lavoro.
3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso il Ministero della giustizia per le società di revisione o presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e alla certificazione dei rendiconti dovrà essere prevista nell'ambito del finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e la certificazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli enti ed organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza della spesa alle attività progettuali.
Art. 18. Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale.
1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo triennio ai benefici di cui alla
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 19. Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della
Art. 20. Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali.
1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il Presidente nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli strumenti volti a favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un raccordo operativo con gli altri organi dell'Amministrazione regionale, nonché con il dipartimento della programmazione e con le strutture di cui agli articoli 17 e 22 della
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
a) tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del Comitato;
b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione, uno dall'Assessore regionale alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per l'industria, uno dall'Assessore regionale per gli enti locali, uno dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, uno dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato fra i componenti del Comitato stesso.
4. E' istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione un gruppo di supporto per lo svolgimento dell'attività del Comitato.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della
Titolo II
PRIME NORME PER L'INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI
Art. 21. Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario medesimo.
Art. 22. Comitato di gestione del Fondo.
1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante per ciascuna associazione od organizzazione.
Art. 23. Funzioni e compiti del comitato di gestione.
1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle attività del fondo; assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche per la parte da destinare alle spese di funzionamento; criteri per la concessione dei finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri finanziari; requisiti e condizioni di ammissione ai benefici, modalità e procedure per la presentazione e la valutazione delle richieste di intervento e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre coordina, avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative finanziate e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione degli accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti ed alla valutazione delle relative risultanze; propone l'adozione delle misure ritenute opportune o necessarie per il miglioramento del livello qualitativo degli interventi; verifica l'andamento amministrativo-contabile della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni anno la relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti durante l'anno precedente.
2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del
Art. 24. Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative.
1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della
Art. 25. Organizzazione dell'attività del comitato.
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai principi organizzativi contenuti nella
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.
4. I proventi di cui al comma 3 dell'articolo 14 della
Art. 26. Norme transitorie.
1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario dallo stesso delegato;
b) tre componenti designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del lavoro, in medicina legale ed in medicina fisica e riabilitazione [17];
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a livello provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa, in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali.
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.
Art. 27. Collocamento lavorativo dei disabili.
1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza di competenza degli ispettorati del lavoro.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma già modificato dall’art. 4 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[3] Comma così modificato dall'art. 10 della
[4] Comma così modificato dall'art. 3 della
[5] Comma così modificato dal comma 4, art. 1 della L.R. 31 marzo 2001, n.2.
[6] Termini così differiti dal comma 2, art. 1 della
[7] Termine differito al 31 dicembre 2004 dall’art. 2 della
[8] Termine differito al 31 dicembre 2004 dall’art. 2 della
[9] Aggiunge la lettera d) all'art. 3 della
[10] Comma così modificato dall'art. 14 della
[11] Modifica il comma 3, art. 11 della
[12] Modifica la tabella A allegata alla
[13] Modifica il comma 5, art. 11 della
[14] Aggiunge il comma 2 ter all'art. 2 della
[15] Comma così modificato dall'art. 40 della
[16] Comma così sostituito dall’art. 139 della
[17] Lettera così sostituita dall’art. 10 della