§ 1.3.57 - L.R. 28 marzo 1995, n. 22.
Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:28/03/1995
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza degli organi amministrativi.
Art. 1 bis.  (Proroga degli organi di controllo interno).
Art. 2.  Procedure per le nomine di competenza regionale.
Art. 3.  Incompatibilità.
Art. 3 bis.  Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione
Art. 3 ter.  Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione
Art. 4. 


§ 1.3.57 - L.R. 28 marzo 1995, n. 22.

Norme sulla proroga degli organi amministrativi e sulle procedure per le nomine di competenza regionale.

(G.U.R. 1 aprile 1995, n. 16).

 

Art. 1. Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza degli organi amministrativi.

     1. Le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, si applicano, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge, agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti pubblici da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo o vigilanza, e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, alla nomina dei cui organi concorrono la Regione o altri dei suddetti enti pubblici, fatta eccezione per gli organi elettivi della Regione, delle province e dei comuni e per gli organi per i quali la nomina di componenti è di competenza dell'Assemblea regionale.

     2. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza proroga e decadenza degli organi amministrativi, da comunicare alla Presidenza della Regione entro il 30 giugno di ogni anno relativamente alle nomine o designazioni da effettuare l'anno successivo.

     3. Entro il 30 settembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Regione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana l'elenco delle nomine e designazioni di cui al comma 1. L'elenco indica la denominazione di ciascun organo o ente in seno al quale la nomina deve essere effettuata, le fonti normative che prevedono la nomina o la designazione, l'organo regionale competente alla nomina, il termine di scadenza del mandato dell'organo o dell'ente, il termine entro cui lo stesso deve essere ricostituito, nonché i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico e le indennità previste per ogni incarico [1].

 

     Art. 1 bis. (Proroga degli organi di controllo interno). [2]

     1. I Collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi collegi e comunque per non oltre 45 giorni.

     2. I soggetti che, per qualsiasi causa, sono nominati ad integrazione dei collegi dei revisori dei conti o sindacali, od in sostituzione di uno o più componenti, scadono insieme agli altri membri del collegio già in carica.

 

     Art. 2. Procedure per le nomine di competenza regionale.

     1. Le competenze alle nomine o designazioni del Presidente della Regione, della Giunta e degli Assessori regionali sono espressamente attribuite dalla legge. Tali nomine e designazioni sono comunicate entro dieci giorni dall'adozione del relativo decreto di nomina alla Assemblea regionale per l'inoltro alla commissione legislativa permanente competente.

     2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene, per ciascuna nomina o designazione, l'indicazione delle condizioni di professionalità, competenza e moralità e del possesso dei requisiti eventualmente richiesti da leggi, regolamenti o convenzioni, necessari a ricoprire l'incarico.

     3. Sono fatte salve le norme che prevedono l'acquisizione di pareri delle commissioni legislative permanenti sulle nomine effettuate dal Governo della Regione.

 

     Art. 3. Incompatibilità. [3]

     1. Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, statali o regionali, non possono ricoprire incarichi di cui alla presente legge:

     a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, della Giunta e dell'Assemblea regionale siciliana;

     b) i componenti degli organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina o designazione si riferisce;

     c) i magistrati ordinari, amministrativi o contabili;

     d) gli avvocati o procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

     e) gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

     f) i dipendenti dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, i quali assolvano mansioni inerenti direttamente all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la nomina o la designazione.

     2. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi e in particolare coloro che abbiano contenziosi civili o amministrativi pendenti nei confronti dell'ente interessato alla nomina.

     3. La nomina è inefficace se al momento dell'accettazione l'eventuale incompatibilità non sia cessata con le dimissioni dalla carica ricoperta o con l'aspettativa.

     4. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

     5. Nel caso di cui al comma 4, il presidente dell'organo che ha provveduto alla nomina o designazione, accertata anche d'ufficio la sussistenza del conflitto di interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.

     6. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatta eccezione per quelli ricoperti da soggetti che non siano dipendenti di pubbliche amministrazioni e che siano nominati, sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali. Per i dipendenti di pubbliche amministrazioni non possono coesistere in capo al medesimo soggetto più di due incarichi di cui alla presente legge.

     7. [Nessuno può ricoprire lo stesso incarico per più di tre mandati consecutivi, fatta eccezione per gli incarichi ricoperti da soggetti che non siano dipendenti pubblici e che siano nominati sulla base della vigente legislazione, per designazione di associazioni rappresentative di interessi economici e sociali] [4].

 

     Art. 3 bis. Norme in materia di nomine ed incarichi di competenza del Governo della Regione [5]

     1. Nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto della Regione ovvero dopo il verificarsi di una causa di conclusione anticipata della legislatura regionale di cui agli articoli 8-bis e 10 dello Statuto della Regione, è fatto divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione, a pena di nullità, di procedere a nomine, designazioni o conferimenti di incarichi in organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione, in enti, aziende, comprese quelle di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione.

     2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione delle nomine, designazioni od incarichi nei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale della legislatura regionale ovvero dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al comma 1, il Governo della Regione nomina i commissari straordinari, individuandoli prioritariamente nei soggetti la cui nomina, designazione od incarico è cessata nei predetti centottanta giorni o dopo il verificarsi di una delle cause di conclusione anticipata di cui al predetto comma 1. I commissari straordinari permangono in carica fino alla nomina dei titolari da parte del nuovo Governo della Regione che vi provvede non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

 

     Art. 3 ter. Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione [6]

     1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali, durante il loro mandato, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e si applicherà a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 giugno 1997, n. 19.

[2] Articolo inserito dall'art. 14 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[3] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 20 giugno 1997, n. 19, nel testo stabilito dall'art. 61 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e dall’art. 7 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 21.

[4] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 22 febbraio 2023, n. 2.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2012, n. 43 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 18 marzo 2022, n. 3.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 2012, n. 43 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 marzo 2017, n. 6.