§ 4.6.1 - L.R. 6 maggio 1981, n. 98.
Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.6 parchi e riserve
Data:06/05/1981
Numero:98


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Nozioni di parco e riserva naturale).
Art. 3.  (Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione).
Art. 4.  (Compiti del Consiglio regionale).
Art. 5.  (Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali).
Art. 6.  (Istituzione e gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali).
Art. 6 bis.  (Tabellazioni).
Art. 7.  (Tipologia dei territori sottoposti a tutela).
Art. 8.  (Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali).
Art. 9.  (Norme sulla gestione dei parchi regionali).
Art. 9 bis.  (Organi dell'Ente parco).
Art. 10.  (Regolamento del parco).
Art. 11.  (Comitato tecnico-scientifico).
Art. 11 bis.  Comitato tecnico scientifico dei Parchi
Art. 12.  (Funzioni e compiti del direttore del parco regionale).
Art. 13.  (Norme sul personale dell'ente parco).
Art. 14.  (Compiti del consiglio del parco).
Art. 15.  (Compiti del comitato esecutivo dell'ente parco).
Art. 16.  (Compiti del comitato tecnico-scientifico).
Art. 17.  (Divieti di attività nei parchi regionali).
Art. 18.  (Piano di coordinamento del parco regionale).
Art. 19.  (Programma pluriennale economico-sociale dell'ente parco).
Art. 20.  (Norme per la gestione delle riserve naturali).
Art. 21.  (Norme per l'acquisizione dei terreni e dei beni nelle zone comprese nei parchi e nelle riserve).
Art. 21 bis.  Servizi per il pubblico nelle riserve
Art. 21 ter.  Servizi per il pubblico nei parchi
Art. 22.  (Norme sui raccordi tra pianificazione del parco e pianificazione comunale e sulle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'interno dei parchi e delle riserve).
Art. 22 bis.  (Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe).
Art. 23.  (Sospensione dei lavori e sanzioni amministrative).
Art. 24.  (Programmi di intervento).
Art. 24 bis.  (Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso).
Art. 24 ter.  (Tecniche agricole e colturali tradizionali).
Art. 24 quater.  (Patrimonio faunistico domestico).
Art. 25.  (Approvazione del programma degli Enti parco).
Art. 25 bis.  (Priorità di finanziamenti).
Art. 26.  (Comitati di proposta).
Art. 27.  (Termini per la proposta).
Art. 27 bis.  (Gestore dell'Ente parco).
Art. 28.  (Pubblicità degli atti).
Art. 29.  (Composizione dei comitati).
Art. 30.  (Parco dell'Etna).
Art. 31.  (Istituzione di riserve naturali).
Art. 31 bis.  (Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici delle riserve e del patrimonio naturale).
Art. 32.  (Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni).
Art. 33.  (Riserva dello Zingaro).
Art. 34.  (Gestione della riserva).
Art. 35.  (Limiti e divieti di attività).
Art. 36.  (Regolamento della riserva).
Art. 37.  (Vigilanza).
Art. 37 bis.  (Esercizio della vigilanza).
Art. 38.  (Norme comuni alla riserva).
Art. 39.  (Funzioni del personale di vigilanza).
Art. 39 bis.  (Reclutamento del personale per la gestione delle riserve).
Art. 40.  (Personale tecnico).
Art. 41.  (Norme finanziarie).


§ 4.6.1 - L.R. 6 maggio 1981, n. 98.

Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.

(G.U.R. 9 maggio 1981, n. 23, s.o.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     Nell'attesa dell'emanazione di una organica disciplina urbanistica generale e dell'approvazione del piano urbanistico regionale, nonché dell'approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la Regione istituisce, nell'ambito di una politica diretta al riequilibrio territoriale, parchi e riserve naturali, per concorrere, nel rispetto dell'interesse nazionale e delle convenzioni e degli accordi internazionali, alla salvaguardia, gestione, conservazione e difesa del paesaggio e dell'ambiente naturale, per consentire migliori condizioni di abitabilità nell'ambito dello sviluppo dell'economia e di un corretto assetto dei territori interessati, per la ricreazione e la cultura dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dei beni stessi nonché per scopi scientifici.

     L'istituzione dei parchi e delle riserve deve essere sostenuta da adeguati interventi finanziari e dovrà salvaguardare le attività produttive e lavorative tradizionali.

 

     Art. 2. (Nozioni di parco e riserva naturale).

     Ai fini della presente legge costituiscono patrimonio naturale e ambientale le formazioni fisiche, geologiche, biologiche o gruppi di esse, che hanno rilevante valore ambientale, scientifico, estetico e sociale.

     In particolare possono essere istituiti in parchi naturali quelle aree territoriali o marine di vaste dimensioni, che presentano rilevante interesse generale a motivo delle loro caratteristiche morfologiche, paleontologiche, biologiche ed estetiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna, per provvedere alla conservazione delle caratteristiche stesse ai fini scientifici, culturali, economico-sociale e dell'educazione e ricreazione dei cittadini.

     Possono essere istituiti in riserve naturali quei territori e luoghi, sia in superficie sia in profondità, nel suolo e nelle acque, che per ragioni di interesse generale specialmente d'ordine scientifico, estetico ed educativo vengono sottratti all'incontrollato intervento dell'uomo e posti sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.

 

     Art. 3. (Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. Istituzione e composizione). [1]

     E' istituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, in seguito indicato con l'espressione «Consiglio regionale», presieduto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal direttore per il territorio e l'ambiente, e composto:

     a) dal direttore regionale (o suo delegato) per il territorio e l'ambiente e dal direttore regionale (o suo delegato) per l'urbanistica dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dal direttore regionale (o suo delegato) per le foreste dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, dal direttore regionale (o suo delegato) per i beni culturali ed ambientali e l'educazione permanente dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

     b) da sette docenti universitari nelle seguenti discipline o facoltà: botanica, zoologia, ecologia e geologia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, giurisprudenza, economia e commercio e scienze agrarie, scelti su terne proposte per ciascuna professionalità dalle università dell'isola:

     c) da nove esperti designati rispettivamente dalle sezioni regionali di Italia nostra, dall'Associazione italiana del World wildlife fund (WWF), dal Club alpino italiano (CAI), dalla Lega per l'ambiente, dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (LIPU), dai Gruppi di ricerca ecologica (GRE), dagli amici della terra, dall'Associazione Ambiente e/è vita e dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons) [2];

     d) da due esperti: un urbanista e un vulcanologo, scelti su terne proposte rispettivamente dalla sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica e dall'Istituto internazionale di vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);

     e) da tre esperti designati dalle tre principali associazioni dei comuni;

     f) da un esperto designato dall'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.).

     I componenti di cui alle lettere b, c e d ed f sono scelti tra persone di alta e sperimentata competenza nel campo della salvaguardia della natura e dell'ambiente.

     Le designazioni di cui alle lettere b, c e d devono pervenire entro sessanta giorni dalla richiesta. In mancanza, provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Il Consiglio regionale può essere costituito con i membri designati, purché in numero non inferiore a otto.

     I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e, ad eccezione dei membri di cui alla lettera a, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

     I membri nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

     L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio regionale sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

     La segreteria è assicurata da un gruppo di lavoro apposito costituito presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Il Consiglio regionale può articolarsi al suo interno in commissioni di lavoro, le cui relazioni sono sottoposte all'approvazione del Consiglio medesimo.

     Il presidente può chiamare a partecipare alle adunanze, senza diritto di voto, esperti, in numero non superiore a tre, particolarmente qualificati sulle questioni all'ordine del giorno.

     Ai componenti il Consiglio regionale spetta, per ogni seduta del Consiglio o delle commissioni nelle quali si articola, il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1988. Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n 47.

 

     Art. 4. (Compiti del Consiglio regionale).

     Sono compiti del Consiglio regionale:

     a) predisporre il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi del piano urbanistico regionale, di cui esso costituisce specificazione, e in correlazione con gli indirizzi generali del piano nazionale di coordinamento per la protezione del patrimonio naturale;

     b) esprimere pareri sui piani di coordinamento degli enti parco di cui all'art. 18;

     c) esprimere pareri sulle proposte di istituzione di nuovi parchi regionali, di riserve naturali e di riserve e parchi marini, nonché sull'ampliamento di quelli esistenti;

     d) controllare per ciascuna area protetta regionale (parchi e riserve) il raggiungimento delle finalità istituzionali e l'osservanza delle norme di legge e di regolamento;

     e) promuovere la formazione del personale tecnico, scientifico e amministrativo da impiegare nella gestione delle aree protette;

     f) svolgere attività di promozione e di indirizzo della politica di gestione delle aree protette, in armonia con le prescrizioni e gli indirizzi del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali;

     g) tenere la lista ufficiale delle aree protette, indicandone e controllandone i criteri e le condizioni di iscrizione e di cancellazione;

     h) assolvere tutti gli altri compiti ad esso assegnati dalla presente legge ed esprimere pareri su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     i) predisporre direttive vincolanti relative alla valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e di manufatti da realizzarsi nei parchi e nelle riserve [3].

     I poteri di vigilanza e di controllo del Consiglio vengono esercitati a mezzo di osservazioni e rilievi sui programmi di gestione delle aree protette regionali.

     Nell'ipotesi di inosservanza delle raccomandazioni del Consiglio l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può intervenire con propri provvedimenti fino allo scioglimento degli organi amministrativi delle suddette aree, previo parere del Consiglio stesso.

     Il Consiglio presenterà annualmente, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per il tramite dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, una relazione all'Assemblea regionale sull'attività degli enti parco.

 

     Art. 5. (Norme per la predisposizione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali). [4]

     Il piano regionale dei parchi e delle riserve naturali [5] attribuisce ciascuna area da proteggere a una delle categorie della classificazione di cui alla presente legge, con l'indicazione per ciascuna area protetta della delimitazione di massima e del regime di protezione da adottare anche nelle aree adiacenti.

     Il piano è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia della Assemblea regionale siciliana.

     Il piano è sottoposto a revisione ogni cinque anni.

     Eventuali varianti possono essere predisposte ed approvate in osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 6. (Istituzione e gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali). [6]

     In attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 5 si provvede alla istituzione dei parchi e delle riserve naturali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale. Al procedimento di istituzione del parco e/o della riserva naturale partecipano gli enti locali, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane interessati nonché i portatori di interesse qualificato. La partecipazione degli enti locali, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane interessati nonché dei portatori di interesse qualificato si realizza attraverso conferenze finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo, predisposto dal dipartimento regionale dell'ambiente, relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, sulla scorta delle proposte e delle valutazioni espresse in sede di conferenza. La proposta di parco e/o riserva naturale, elaborata a seguito della conferenza e conforme ai contenuti del documento di indirizzo, è sottoposta alle procedure di pubblicità di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 [7].

     I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'articolo 5.

     I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.

     Il decreto di istituzione del parco è emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.

     Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazioni previste dall'articolo 8, alla disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione.

     Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 5, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale».

     2. I vincoli biennali già apposti, ancorché scaduti, sono prorogati per un biennio a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Nelle aree sottoposte al vincolo di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, così come sostituito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al nono capoverso dell'articolo 23 della presente legge.

     4. Le aree già destinate a riserva naturale con decreti assessoriali emanati ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, qualora siano comprese entro i territori delimitati a parco naturale, sono classificate nel decreto istitutivo del parco, emanato secondo quanto previsto dalla presente legge, come zone di riserva integrale (zona A) o di riserva generale (zona B).

     5. I decreti di costituzione, affidamento e regolamentazione delle riserve ricadenti entro i territori dei parchi cessano di avere efficacia con la pubblicazione del decreto istitutivo del parco.

 

          Art. 6 bis. (Tabellazioni). [8]

     L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente predispone la tipologia delle tabellazioni, comprensiva dell'indicazione dei divieti da adottare in tutte le aree del territorio della regione sottoposte al vincolo di cui al precedente articolo, nonché in quelle individuate nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

     Alla tabellazione delle aree di cui al comma precedente provvede l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Dopo l'emanazione dei decreti di istituzione dei parchi e delle riserve provvedono rispettivamente l'ente parco e l'ente gestore della riserva.

 

     Art. 7. (Tipologia dei territori sottoposti a tutela). [9]

     In via generale i territori sottoposti a tutela sono così tipologicamente distinti:

     a) parco naturale, per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e culturale;

     b) riserva naturale, per la protezione di uno o più valori ambientali.

     Le riserve naturali vanno distinte in:

     1) riserva naturale integrale, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, con l'ammissione di soli interventi a carattere scientifico;

     2) riserva naturale orientata, per la conservazione dell'ambiente naturale, nella quale sono consentiti interventi colturali, agricoli e silvo-pastorali, purché non in contrasto con la conservazione dell'ambiente naturale;

     3) riserva naturale speciale, per particolari e delimitati compiti di conservazione biologica, biologico-forestale, geologica, etno- antropologica;

     4) riserva naturale genetica, per la conservazione del patrimonio genetico delle popolazioni animali e vegetali della regione.

     Al contorno delle zone delimitate come parco o riserva sono individuate adeguate aree di protezione, preparco o preriserva, a sviluppo controllato allo scopo di integrare il territorio circostante nel sistema di tutela ambientale.

     In tali aree possono essere previste iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali, con particolare riguardo alle attività artigianali, silvo-pastorali, zootecniche e alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative, turistiche e sportive.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUI PARCHI REGIONALI

 

     Art. 8. (Norme sull'articolazione zonale dei parchi regionali). [10]

     Il decreto istitutivo del parco regionale deve tener conto della seguente articolazione zonale del parco stesso:

     a) zona di riserva integrale (zona A), nella quale l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità e cioè nella totalità dei suoi attributi naturali, tanto nell'individualità dei popolamenti biologici che nella loro interdipendenza.

     In tali zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di grande interesse naturalistico e paesaggistico, presentanti una relativamente minima antropizzazione.

     Per tali zone l'Ente parco procederà gradualmente all'acquisizione delle relative aree;

     b) zona di riserva generale (zona B), nella quale è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. In dette zone possono essere consentite dall'ente gestore del parco le utilizzazioni agro-silvo-pastorali e le infrastrutture strettamente necessarie quali strade di accesso, opere di miglioria e di ricostruzione di ambienti naturali.

     Nelle predette zone si identificano, di massima, ecosistemi od ecotoni (o loro parti) di elevato pregio naturalistico e paesaggistico con maggiore grado di antropizzazione rispetto alle zone A;

     c) zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco quali strutture turistico-ricettive culturali, aree di parcheggio;

     d) zone di controllo (zona D), nelle quali tutte le attività di cui al successivo articolo 10 sono consentite, purché compatibili con le finalità del parco.

 

     Art. 9. (Norme sulla gestione dei parchi regionali). [11]

     In ciascuno dei territori, delimitati come parco ai sensi degli articoli 6 e 27, è costituito, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, l'Ente parco, ente di diritto pubblico, sottoposto a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma precedente l'Ente parco adotta il proprio statuto contenente le norme per l'amministrazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici dell'Ente stesso.

     Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni concernenti:

     a) lo statuto dell'Ente;

     b) il bilancio preventivo, da adottarsi entro il 31 ottobre, contestualmente al programma di intervento di cui all'articolo 24;

     c) l'acquisizione e l'alienazione dei beni immobili;

     d) l'organizzazione degli uffici e servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato giuridico e il trattamento economico del personale che, per le qualifiche assimilabili, non può essere superiore a quello del personale della Regione siciliana;

     e) il piano territoriale del parco;

     f) il regolamento del parco;

     g) il programma di intervento;

     h) il programma pluriennale economico-sociale;

     i) i concorsi per il personale;

     l) l'elezione del comitato esecutivo e la costituzione della comunità del parco [12].

     Le deliberazioni sono comunicate all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e diventano esecutive se entro trenta giorni dalla ricezione degli atti non intervenga motivato provvedimento di annullamento [13].

     Nel caso di richiesta di chiarimenti od integrazioni le deliberazioni divengono esecutive trascorsi quindici giorni dalla ricezione degli atti integrativi [14].

     Tutte le altre deliberazioni sono immediatamente esecutive e sono inviate, dopo la pubblicazione, all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai fini dell'esercizio della vigilanza [15].

     Qualora gli organi dell'Ente parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere, atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente a mezzo di commissari ad acta.

     Non si fa luogo alla diffida di cui al precedente comma nei casi di inosservanza dei termini previsti espressamente dalla presente legge.

     Il patrimonio dell'Ente parco è costituito:

     a) dagli immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli derivanti da lasciti o donazioni;

     b) dagli immobili derivanti da realizzazioni dell'Ente;

     c) dai mobili, materiali, attrezzature fisse e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.

     Le entrate dell'Ente parco sono costituite da:

     a) redditi di beni costituenti il patrimonio dell'Ente;

     b) proventi dell'esercizio di attività ordinaria dell'Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;

     c) dotazioni finanziarie che annualmente l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;

     d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici e soggetti privati.

     L'Ente è tenuto, altresì, alla compilazione ed aggiornamento dell'inventario di tutti i beni mobili ed immobili nonché di tutti i titoli, atti a scritture relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

     Nelle more della predisposizione del bilancio di previsione relativo al primo esercizio finanziario dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita all'Ente le somme previste dal bilancio della Regione siciliana per le finalità istitutive dei parchi regionali, nonché le somme assegnate al comitato di proposta e non utilizzate alla data di costituzione degli organi del parco.

     L'Ente parco provvederà alla rendicontazione delle somme predette secondo le norme vigenti.

     [L'Ente parco può gestire direttamente o dare in concessione attività economico-produttive e servizi che siano direttamente connessi al raggiungimento dei suoi fini istituzionali] [16].

     L'Ente parco agevola e promuove, con proprio contributo da erogare ad enti nonché ad associazioni e privati, attività ed iniziative, anche in forma cooperativa, atte a favorire, nel rispetto delle finalità del parco, lo sviluppo delle attività locali compatibili.

     L'Ente parco può altresì dare in concessione l'uso di beni del suo patrimonio per finalità di fruizione culturale, turistica e sportiva.

     E' in ogni caso soggetto ad autorizzazione dell'Ente parco lo svolgimento di attività relative alla fruizione turistica e sportiva da esercitarsi nell'ambito delle zone A, B e C del parco.

 

     Art. 9 bis. (Organi dell'Ente parco). [17]

     Sono organi dell'Ente parco: il presidente, il consiglio del parco, il comitato esecutivo, il collegio dei revisori.

     Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ed è scelto tra persone che si siano particolarmente distinte nella salvaguardia dell'ambiente e che siano in possesso di titoli culturali o professionali adeguati.

     Al presidente competono la legale rappresentanza dell'Ente, I'indirizzo ed il coordinamento dell'attività e tutto quanto non rientra nelle competenze del consiglio e del comitato esecutivo.

     Al presidente compete una indennità di carica stabilita con delibera della Giunta di governo.

     Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco [18].

     I componenti del consiglio possono nominare delegati per singole sedute, per periodi di tempo determinati od anche a tempo indeterminato [19].

     Il consiglio del parco elegge nel proprio seno un vicepresidente ed i membri del comitato esecutivo di cui al comma successivo.

     Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico-scientifico, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco e da quattro componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente.

     Con il medesimo decreto di nomina del consiglio del parco l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alla nomina del collegio dei revisori.

     Esso è composto di tre membri: uno designato dal medesimo Assessore; uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze; uno scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

     Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco.

     Gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

     I componenti degli organi nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

     Ai componenti degli organi previsti nel presente articolo competono indennità stabilite con delibera della Giunta di governo.

 

     Art. 10. (Regolamento del parco). [20]

     Il consiglio del parco, contestualmente al piano territoriale di cui all'articolo 18, adotta il regolamento dell'Ente stesso che, nel rispetto delle prescrizioni del piano, disciplina le attività all'interno del parco e in particolare:

     a) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;

     b) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali e agro- silvo-pastorali;

     c) l'ammissione e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;

     d) il soggiorno del pubblico;

     e) le attività di ricerca scientifica, sportive, ricreative ed educative;

     f) la tutela delle caratteristiche naturali, forestali, botaniche e faunistiche;

     f bis) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative dichiarate patrimonio storico-culturale con legge della Regione [21].

     Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione e le procedure decisionali della valutazione di impatto ambientale che deve accompagnare tutti i progetti di opere e manufatti da realizzarsi nell'ambito del parco.

     Inoltre il regolamento dispone quanto necessario per la migliore tutela dell'ambiente, della quiete, del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

     Il regolamento è adottato dal consiglio del parco e approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente dopo avere acquisito il parere del Consiglio regionale.

 

     Art. 11. (Comitato tecnico-scientifico). [22]

     Il consiglio del parco si avvale di un comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

     a) un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un ecologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un economista, un urbanista esperto in pianificazione territoriale, un agronomo esperto in materie agrarie e forestali, designati dai singoli consigli delle facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle Università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale rientra il parco;

     b) da sei esperti nelle materie di cui alla lettera a, rispettivamente designati da: Italia nostra, W.W.F. Fondo mondiale per la natura, Club alpino italiano (C.A.I.), Lega per l'ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) e Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.);

     c) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio,;

     d) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, o suo delegato.

     Con il decreto di cui al precedente comma viene altresì designato, tra i componenti lo stesso, il presidente del comitato.

     I predetti componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del parco.

 

     Art. 11 bis. Comitato tecnico scientifico dei Parchi [23]

     1. L'Ente Parco si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

     a) uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un pianificatore in materia paesaggistica, un agronomo/forestale, un botanico designati dai singoli consigli della facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle Università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti Atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale rientra il Parco;

     b) un esperto in materia ambientale designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 34 e successive modificazioni e maggiormente rappresentative nei territori;

     c) dal dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio o suo delegato;

     d) dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio o suo delegato.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 viene altresì nominato, tra i componenti del Comitato, il Presidente.

     3. I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

     4. I componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del Parco.

     5. Ai componenti spetta, per ogni seduta del Comitato, il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni.

     6. Il comma 30 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è abrogato.

 

     Art. 12. (Funzioni e compiti del direttore del parco regionale).

     La direzione del parco è affidata ad un direttore, nominato dal consiglio del parco previo concorso pubblico per titoli e secondo le modalità stabilite nel regolamento del parco.

     Il direttore è responsabile della conservazione del parco ed esercita la vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco. Egli partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio del parco ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni degli organi del parco.

     Nell'esercizio delle funzioni connesse alla conservazione del parco e alla vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del parco, il direttore può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere relative per le quali, in tal caso, è richiesto il parere obbligatorio del comitato tecnico-scientifico. Detto riesame dovrà essere espletato entro 45 giorni dalla richiesta.

 

     Art. 13. (Norme sul personale dell'ente parco). [24]

     L'Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della Regione siciliana.

     Al personale di vigilanza del parco, reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della Regione siciliana.

 

     Art. 14. (Compiti del consiglio del parco). [25]

     Il consiglio del parco delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente:

     a) statuto dell'Ente;

     b) regolamento interno di funzionamento;

     c) bilancio preventivo e consuntivo;

     d) piano territoriale del parco di cui all'articolo 18;

     e) programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 19;

     f) programma triennale di intervento [26];

     g) regolamento del parco di cui all'articolo 10;

     h) organizzazione degli uffici e servizi;

     i) acquisizione e alienazione di beni immobili.

     Il consiglio del parco si riunisce almeno due volte l'anno.

     Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

     Art. 15. (Compiti del comitato esecutivo dell'ente parco). [27]

     Il comitato esecutivo del parco:

     a) adotta i provvedimenti di competenza del consiglio del parco nei casi di comprovata urgenza, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione successiva alla data di adozione del provvedimento;

     b) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio del parco;

     c) esegue le deliberazioni del consiglio del parco;

     d) cura i rapporti con enti ed associazioni ai fini della salvaguardia del parco;

     e) bandisce i concorsi per i posti in organico, approva le graduatorie e provvede alla immissione in ruolo dei vincitori;

     f) rilascia le autorizzazioni e le concessioni relative all'esercizio di attività funzionali alla fruizione culturale, turistica e sportiva nell'ambito del parco;

     g) esercita ogni altra competenza non attribuita al consiglio del parco.

     Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente dell'Ente parco.

 

     Art. 16. (Compiti del comitato tecnico-scientifico). [28]

     1. Il comitato tecnico-scientifico esprime parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, su ogni questione riguardante i valori ambientali e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

     2. Il parere è obbligatorio sulle materie oggetto del regolamento del parco di cui all'articolo 10 ed in particolare sulle materie riguardanti:

     a) assetto geomorfologico;

     b) conservazione di ecosistemi;

     c) introduzione di specie vegetali e animali estranee e programmi di ripopolamento animale;

     d) cattura e raccolta di animali, vegetali e minerali e sui piani di abbattimento controllato di specie selvatiche [29];

     e) accesso e transito con veicoli a motore;

     f) interventi di sistemazione forestale compresi gli interventi antiparassitari e quelli per la prevenzione degli incendi;

     g) viabilità interna del parco;

     h) ristrutturazione e restauro dei fabbricati esistenti di valore storico-architettonico-ambientale;

     i) programmi di restauro ambientale.

     3. Le deliberazioni relative alle materie di cui al precedente comma, adottate in difformità del parere espresso dal comitato tecnico- scientifico, sono sospese e sottoposte al controllo di merito dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che lo esercita sentito il parere del Consiglio regionale, il quale dovrà pronunciarsi entro il termine di novanta giorni.

     3 bis. Quando il Comitato tecnico scientifico si riunisce per esprimere il parere sul piano di cattura o abbattimento predisposto dall’ente, alle sedute partecipa con diritto di voto un rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria della Regione, competente per il territorio ove ricade l’area naturale protetta [30].

     3 ter. Il Comitato tecnico scientifico, prima di deliberare, acquisisce in ogni caso il parere del rappresentante della ripartizione faunistico-venatoria territorialmente competente [31].

     3 quater. Nel caso in cui il piano è predisposto dall’ente gestore della riserva, il parere obbligatorio è espresso dalla ripartizione faunistico-venatoria competente territorialmente [32].

 

     Art. 17. (Divieti di attività nei parchi regionali). [33]

     Nei parchi regionali e nelle riserve sono vietate le attività che possono compromettere la protezione del paesaggio, degli ambienti naturali, della vegetazione, con particolare riguardo alla flora e alla fauna.

     In particolare i divieti riguardano:

     a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento o il disturbo delle specie animali, la raccolta e il danneggiamento di quelle vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;

     b) la modificazione del regime delle acque [34];

     c) lo svolgimento all'interno del parco e della riserva di attività pubblicitarie non autorizzate dall'Ente parco o dall'ente gestore della riserva;

     d) la coltivazione delle cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole;

     e) l'introduzione, da parte di privati, di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

     f) l'accensione di fuochi all'aperto.

     Eventuali deroghe ai suddetti divieti sono introdotte con il decreto istitutivo del parco e della riserva e con il regolamento, nella misura compatibile con le finalità del parco e della riserva.

     Nei territori destinati a parchi e a riserve naturali restano salve le norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali e ambientali e i vincoli già istituiti in base ad esse.

 

     Art. 18. (Piano di coordinamento del parco regionale). [35]

     Il comitato esecutivo del parco, entro tre mesi dalla nomina dei componenti dell'organo, procede all'affidamento dell'incarico della redazione del piano territoriale del parco medesimo, che deve essere effettuata nel termine di mesi nove.

     Il piano territoriale del parco definisce:

     a) l'articolazione del relativo territorio in zone differenziate secondo i criteri di cui all'articolo 8, nel rispetto dei confini di riserva integrale e generale fissati dal decreto istitutivo del parco;

     b) la viabilità carrozzabile e pedonale e gli spazi destinati a parcheggio;

     c) le attrezzature pubbliche o di uso pubblico a servizio delle finalità del parco;

     d) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona «A» del parco;

     e) le aree destinate ad interventi di restauro ambientale;

     f) le aree a destinazione forestale od agricola, con le relative norme di utilizzazione;

     g) le infrastrutture a servizio dell'agricoltura e della zootecnia, nelle zone in cui tali attività sono consentite;

     h) nell'ambito delle zone «C», le aree attrezzate per la fruizione turistica e culturale e l'eventuale previsione di strutture ricettive, commerciali e artigianali;

     i) i divieti di attività nonché le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di competenza degli enti locali, con riferimento alle zone «D».

     Gli strumenti urbanistici generali comunali che comprendono le zone «D» del parco sono comunicati all'Ente parco il quale è tenuto ad esprimere il proprio parere entro sessanta giorni. Decorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente».

     Si applicano comunque le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 17 marzo 1987, n. 37, istitutivo dell'Ente regionale Parco dell'Etna, nelle more dell'approvazione del piano territoriale.

 

     Art. 19. (Programma pluriennale economico-sociale dell'ente parco). [36]

     Nel rispetto delle finalità del parco e dei vincoli stabiliti dal piano di coordinamento e dai regolamenti, l'Ente parco, sentito il proprio comitato tecnico-scientifico, promuove iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività residenti nel parco.

     A tal fine, entro due anni dalla costituzione dei suoi organi, tramite il proprio comitato esecutivo e sentiti i comuni interessati, predispone un programma pluriennale economico-sociale per la promozione delle attività compatibili nell'ambito del parco.

     In particolare attraverso il programma l'Ente può:

     a) concedere sovvenzioni a privati o enti locali;

     b) predisporre attrezzature, servizi e impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione con apposite convenzioni a enti locali o privati residenti;

     c) agevolare e promuovere attività agroturistiche e ogni altra iniziativa, anche in forma cooperativa, atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

     Il programma è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale da esprimersi entro novanta giorni dalla ricezione del programma stesso.

     Eventuali piani o programmi comunali o sovracomunali devono essere compatibili con il programma pluriennale economico-sociale e con le indicazioni contenute nel decreto istitutivo del parco.

     La compatibilità di detti piani o programmi con il programma pluriennale economico-sociale dell'Ente parco o, sino all'approvazione di esso, con le finalità della presente legge, è accertata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale.

 

TITOLO III

NORME SULLE RISERVE NATURALI

 

     Art. 20. (Norme per la gestione delle riserve naturali). [37]

     La gestione delle riserve naturali può essere affidata alle province regionali, all'Azienda regionale delle foreste demaniali, ad associazioni naturalistiche, alle università, ai comuni previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.

     Ai fini della gestione delle riserve l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, dopo la pubblicazione del decreto di affidamento della riserva, provvede ad accreditare agli enti gestori le somme necessarie alle spese di primo impianto e, all'inizio di ogni esercizio finanziario, quelle relative alla gestione, previa relazione dell'ente gestore sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentata richiesta per quello successivo.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI PARCHI E ALLE RISERVE NATURALI

 

     Art. 21. (Norme per l'acquisizione dei terreni e dei beni nelle zone comprese nei parchi e nelle riserve). [38]

     Per le finalità della presente legge, la Regione può acquisire terreni e manufatti ricadenti nelle aree di riserva e preriserva, mediante richiesta di vendita.

     La medesima facoltà possono esercitare gli Enti parco per l'acquisizione di terreni e manufatti ricadenti nelle aree di parco e preparco.

     Qualora i proprietari aderiscano alla richiesta di cui al comma precedente, l'acquisizione dei manufatti viene effettuata sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale; quella dei terreni, sui valori unitari per ettaro fissati dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali. [39]

     [Per i terreni classificati "incolto sterile" il valore unitario per ettaro è fissato in lire 600.000.] [40]

     I valori, così come determinati dai precedenti commi, sono aumentati, nel caso di manufatti, del 30 per cento e, nel caso di terreni, del 50 per cento.

     Sui valori rivalutati ai sensi del precedente comma saranno corrisposti gli interessi, nella misura pari al saggio legale annuo, per il periodo intercorrente tra la data dell'atto di vendita e quella della corresponsione della somma.

     All'acquisizione dei beni di cui al primo comma può provvedersi anche mediante espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, con le modalità previste dalla legge citata e successive modificazioni.

     In tale ipotesi i poteri spettanti alla Regione sono esercitati dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; quelli spettanti agli organi amministrativi degli enti locali sono esercitati dal presidente del parco previa delibera del comitato esecutivo ai sensi della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

     Gli immobili acquisiti, ove ricadano entro le aree di parco o di preparco, saranno destinati alla costituzione del patrimonio dell'Ente parco; ove ricadano nelle aree di riserva o preriserva saranno affidati all'ente gestore che li destinerà ad usi pubblici finalizzati alla fruizione della riserva.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente per le aree vincolate ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 22, comma settimo, può, con decreto, disporne l'occupazione temporanea e contestualmente fissare l'ammontare della relativa indennità sulla base della valutazione dell'Ufficio tecnico erariale.

     Qualora le misure di salvaguardia comportino nelle aree protette la sospensione o la limitazione di attività economiche nelle stesse presenti, saranno previsti adeguati interventi a favore dei soggetti interessati dalla riduzione delle predette attività.

     Per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Ente parco e l'ente gestore della riserva possono disporre dei beni costituenti patrimonio o demanio pubblico, e ricadenti nelle aree protette.

     Gli enti titolari o gestori dei beni di cui al precedente comma continuano ad esercitare le proprie competenze nel rispetto delle regolamentazioni delle aree protette.

     Quando per il perseguimento delle finalità istituzionali del parco o della riserva si verifichino riduzioni dei redditi agro-silvo-pastorali, l'Ente parco o l'ente gestore della riserva provvederanno al conseguente indennizzo.

     L'Ente parco o l'ente gestore della riserva provvederanno altresì all'indennizzo dei danni provocati, all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica. Gli stessi enti determinano l'ammontare del danno e del relativo indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia e provvedono alla liquidazione dello stesso entro i successivi centoventi giorni.

     Le somme liquidate oltre il termine predetto sono aumentate dell'importo relativo agli interessi maturati per il periodo di ritardo registrato, calcolati nella misura pari al saggio legale annuo.

 

     Art. 21 bis. Servizi per il pubblico nelle riserve [41]

      1. Nelle riserve possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati:

a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo;

b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper;

c) aree attrezzate per il campeggio;

d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;

e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica;

f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;

g) manifestazioni culturali nonché iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari).

      2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici.

      3. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i gestori delle Riserve, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonché le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

      4. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato ad emanare uno o più bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio delle riserve naturali, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti. Nel bando sono previsti i servizi minimi da assicurare per la fruizione delle riserve naturali.

      5. Le somme derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata del bilancio regionale.

      6. In ogni area naturale protetta facente parte del sistema regionale deve essere prevista una zona ad esclusiva finalità di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione.

 

     Art. 21 ter. Servizi per il pubblico nei parchi [42]

      1. Nei parchi possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati:

a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo;

b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper;

c) aree attrezzate per il campeggio;

d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;

e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica nei centri di incontro;

f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;

g) manifestazioni culturali nonché iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari).

      2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici.

      3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentiti i gestori dei parchi, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonché le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

      4. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad emanare uno o più bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio dei parchi, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti.

      5. Le somme derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata del bilancio regionale.

 

     Art. 22. (Norme sui raccordi tra pianificazione del parco e pianificazione comunale e sulle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'interno dei parchi e delle riserve). [43]

     Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e preriserva diventano inefficaci.

     Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6, terzo comma.

     Per le aree di preriserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma.

     I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.

     L'emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

     Dopo la istituzione delle riserve i provvedimenti di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e preriserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'amministrazione pubblica competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nullaosta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale.

     Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 6, nonché nelle aree destinate a riserva [44] comprese nel piano di cui all'articolo 5 della presente legge, dalla data di notifica ai comuni del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente comma.

     Nelle aree di cui al settimo comma è vietato:

     a) l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;

     b) la modificazione del regime delle acque;

     c) l'accensione di fuochi all'aperto;

     d) la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.

     In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro- silvo-pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 20, lettere a, b, c della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

 

     Art. 22 bis. (Esecuzione di opere connesse alla diretta fruizione dei parchi. Deroghe). [45]

     Per la esecuzione di opere ed impianti necessari alla diretta fruizione del parco e ricadenti nelle zone C di cui all'articolo 8, possono essere ammesse singole deroghe alle prescrizioni di cui all'articolo 15, lettera e, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale.

 

     Art. 23. (Sospensione dei lavori e sanzioni amministrative). [46]

     1. Ferme restando le eventuali altre sanzioni di settore per la violazione dei divieti in materia di edilizia, modifica del regime delle acque e alterazione del patrimonio geo-pedologico, depauperamento della fauna e della flora, introduzione di armi, esplosivi, o altri mezzi distruttivi, abbandono di rifiuti e conservazione della biodiversità, nelle zone protette o per cui sia stato emanato un decreto di vincolo biennale, all'interno delle aree delimitate dai regolamenti, si applicano nei confronti dei trasgressori le sanzioni di cui all'allegata tabella 1.

     2. In materia edilizia, all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1 e fuori dai perimetri urbani, prevalgono le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo, rispetto a quelle previste nei regolamenti comunali.

     3. Per la violazione di divieti stabiliti nei decreti istitutivi del Parco, nei regolamenti dei parchi e delle riserve, nonché dei decreti di vincolo biennale e delle prescrizioni per le aree inserite nel Piano regionale dei parchi e delle riserve, non ricomprese nella Tabella di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 2.000.000.

     4. I trasgressori sono in ogni caso tenuti, a loro spese, alla riduzione in pristino dei luoghi nonché alla restituzione di quanto eventualmente asportato nelle zone protette.

     5. Si applicano, altresì, in quanto non derogate dalla presente legge, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ivi comprese quelle relative a misure cautelari e sanzioni accessorie.

     6. Alla irrogazione delle sanzioni per le violazioni commesse nell'ambito dei territori destinati a parco provvede il presidente dello stesso, su proposta degli agenti addetti alla vigilanza, quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 6, nonché quelli derivanti dalle azioni di rivalsa ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, costituiscono entrata per l'ente parco.

     8. Nel caso delle riserve naturali e delle aree sottoposte a vincolo, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative, ferma restando la quota assegnata alla Provincia regionale quale soggetto competente a ricevere il rapporto ai sensi della legge 24 novembre 1989, n. 689, affluiscono in apposito capitolo del bilancio della Regione rubrica "Assessorato del territorio e dell'ambiente" sono destinati al finanziamento di interventi di manutenzione e di ripristino ambientale delle riserve, in relazione alle somme accertate con il rendiconto generale consuntivo della Regione del secondo esercizio antecedente quello di competenza.

     9. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, determina con proprio regolamento gli importi da corrispondere forfettariamente a titolo di risarcimento del danno ambientale provocato dai trasgressori.

     10. Sono abrogati l'articolo 26 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e l'articolo 15 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71.

 

     Art. 24. (Programmi di intervento). [47]

     Per la promozione ed il sostegno delle attività agricole, zootecniche, silvo-pastorali, artigianali, turistiche e culturali, l'Ente parco adotta programmi di intervento.

     Per il raggiungimento delle finalità istitutive delle riserve gli enti gestori delle stesse possono proporre all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente misure di intervento tra quelle di cui al sesto comma del presente articolo.

     Sino all'istituzione dell'Ente parco, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente formula programmi di intervento relativi alle aree di cui all'articolo 30, nei territori destinati agli istituendi parchi dei Nebrodi e delle Madonie.

     Conservano validità ed efficacia i programmi di intervento già predisposti dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente relativi al territorio del Parco dell'Etna.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può altresì formulare programmi di intervento per le aree indicate nello schema di piano regionale dei parchi e delle riserve.

     I programmi di cui al presente articolo dovranno di norma prevedere:

     a) opere pubbliche, acquisizione di immobili, servizi e attrezzature finalizzati alla valorizzazione e fruizione sociale del territorio del parco;

     b) indennizzi a proprietari e imprenditori per eventuali e comprovate diminuzioni o cessazioni di reddito conseguenti al rispetto delle norme di cui all'articolo 17 e delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del parco o nel regolamento della riserva;

     c) contributi a favore di soggetti singoli o associati o di cooperative che intraprendano o svolgano attività produttiva nei settori di cui al primo comma.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente emana un decreto contenente lo schema di programma di intervento, articolato per settori di interventi e con l'indicazione degli elaborati di corredo, sul quale gli enti parco devono modellare il proprio programma [48].

 

     Art. 24 bis. (Recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso). [49]

     Il consiglio dell'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove, sentiti rispettivamente il comitato tecnico-scientifico e il consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale di cui all'articolo 31 bis, la tutela ed il recupero del patrimonio sociale tradizionale fisso esistente in qualunque zona del parco o della riserva e ne regola la fruizione.

     A tal fine i predetti enti dispongono, entro novanta giorni dalla loro costituzione, un censimento del patrimonio tradizionale esistente.

     Rientrano nel patrimonio sociale tradizionale fisso, oltre ai casali ed alle abitazioni montane, anche i sentieri, i manufatti e le strutture tradizionali di ogni tipo.

     Per il recupero di manufatti in precario stato di conservazione i rispettivi proprietari, i quali dovranno attenersi alle direttive dell'Ente parco o dell'ente gestore della riserva, potranno ottenere contributi finalizzati al mantenimento delle caratteristiche tradizionali.

     Al fine di consentire la pubblica fruizione di edifici di particolare interesse l'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, potrà stipulare convenzioni con i relativi proprietari.

     I predetti enti potranno provvedere all'acquisizione, secondo le modalità di cui all'articolo 21, ed al recupero di quegli immobili o di quei manufatti non utilizzati, per i quali i proprietari non intendano essi stessi procedere al recupero. Gli enti medesimi provvederanno altresì all'acquisizione degli immobili e dei manufatti di interesse storico, artistico ed etno-antropologico esistente all'interno del rispettivo territorio.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 8.500 milioni.

     Limitatamente agli anni 1989 e 1990, la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 24 ter. (Tecniche agricole e colturali tradizionali). [50]

     Il consiglio dell'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, cura, d'intesa con i comuni, la trasmissione e l'utilizzo delle conoscenze delle tecniche agricole, agricolo-biologiche e colturali tradizionali specifiche nelle diverse zone del parco o della riserva, e che costituiscono elemento caratteristico del paesaggio e della storia dei luoghi.

     A tal fine i predetti enti promuovono, di intesa con i comuni singoli o associati, appositi corsi formativi per tutti coloro che intendano avvalersene.

     Lavoratori esperti o personale specializzato nella esecuzione delle opere colturali tradizionali e agricolo-biologiche potranno stipulare convenzioni con detti enti allo scopo di intervenire nelle aree rientranti nel territorio del parco o della riserva.

     In applicazione del Regolamento CEE n. 1760 del 15 giugno 1987, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve promuoveranno tutte le iniziative atte a favorire la conversione delle tecniche agricole e colturali in uso nei territori dei parchi e delle riserve in tecniche agricole e colturali biologiche e biodinamiche.

     Ai proprietari di terreni, ricadenti entro i territori dei parchi e delle riserve naturali, che mantengono colture tradizionali o che utilizzano tecniche biologiche, gli enti gestori potranno erogare contributi, previa presentazione di apposita documentazione, nella misura e con le modalità fissate con il decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 1.000 milioni.

     Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 24 quater. (Patrimonio faunistico domestico). [51]

     L'Ente parco, o l'ente gestore della riserva, promuove iniziative atte a salvaguardare quelle specie o razze animali domestiche, presenti nell'area protetta, che corrono il rischio di estinzione e che hanno rilevanza storica e culturale.

     A tale scopo i predetti enti potranno concedere ai residenti nei comuni interessati, che documentino il possesso di esemplari di tali specie, contributi per il loro mantenimento.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel decreto di approvazione del regolamento del parco o della riserva, stabilirà l'ammontare annuo e le modalità di erogazione dei contributi suddetti da parte degli enti gestori.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di lire 500 milioni.

     Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 25. (Approvazione del programma degli Enti parco). [52]

     Il programma di cui all'articolo 24 è approvato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

     Le iniziative di cui all'articolo 24 bis, 24 ter e 24 quater sono inserite nel programma di cui al precedente articolo 24.

     Il programma di intervento ha validità triennale e sostituisce il piano triennale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dell'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

 

     Art. 25 bis. (Priorità di finanziamenti). [53]

     1. Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco, è riservata la priorità sui finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione dei seguenti interventi, impianti ed opere:

     a) recupero dei centri storici e dei nuclei abitati anche al di fuori di essi, nonché di edifici di particolare valore storico-culturale;

     b) recupero di edilizia rurale tradizionale;

     c) opere igieniche ed idropotabili;

     d) viabilità rurale e connessa alle attività economiche tradizionali;

     e) agriturismo ed escursionismo naturalistico;

     f) strutture turistico-ricettive, ricreative, sportive, culturali.

     2. Il programma pluriennale economico-sociale e i programmi annuali di intervento possono prevedere la realizzazione di opere ed interventi, finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, nei territori dei comuni interessati al parco, anche al di fuori del perimetro del parco stesso.

     2 bis. All’ente gestore dell’area naturale protetta che ha predisposto e approvato il piano di cattura o di abbattimento delle specie selvatiche o inselvatichite presenti nel proprio territorio, è assicurata priorità di finanziamenti da parte dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente o da parte delle altre amministrazioni regionali competenti in materia di salvaguardia della fauna selvatica, per l’attuazione del piano stesso [54].

 

     Art. 26. (Comitati di proposta).

     Al fine di pervenire all'istituzione dei parchi naturali dell'Etna, dei Nebrodi e delle Madonie, con la partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessati presenti nel territorio, si costituisce, per ciascuna delle aree sopra indicate, un comitato avente il compito di sottoporre alla Regione una proposta che contenga:

     a) la descrizione analitica dei luoghi, con particolare riguardo ai valori naturalistici, nonché ai valori espressi dalle trasformazioni del territorio conseguenti all'esercizio delle attività umane tradizionali della zona;

     b) la precisa individuazione del territorio da destinare a parco, con le zonizzazioni previste dall'art. 8;

     c) l'indicazione e la disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna parte del territorio così delimitato, in funzione degli obiettivi che si intendono perseguire;

     d) indicazioni tecniche e finanziarie riguardanti la conservazione e il restauro ambientale;

     e) la previsione delle attività e delle iniziative agricole, silvo- colturali, zootecniche, artigianali, industriali, turistiche da promuovere o incentivare.

     I comitati di proposta hanno altresì la facoltà di assumere iniziative tendenti a diffondere la conoscenza dei valori ambientali dei territori degli istituendi parchi e a promuovere il turismo naturalistico e l'agriturismo.

     Ogni comitato istituisce un apposito servizio per fornire agli interessati le informazioni relative alle finalità del parco e all'andamento dei lavori del comitato stesso.

     Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione fornisce la documentazione in suo possesso e concede a ciascun comitato un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi affidati.

 

     Art. 27. (Termini per la proposta). [55]

     La proposta di cui al precedente articolo è presentata dai rispettivi comitati all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente entro diciotto mesi dalla loro costituzione.

     Trascorso detto termine, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel caso di mancato invio della proposta, nomina un commissario ad acta per l'esercizio, in via sostitutiva, delle funzioni attribuite ai comitati di proposta.

     L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i comuni interessati, previo parere del Consiglio regionale sulla proposta di cui al presente articolo e sulla accoglibilità delle osservazioni presentate, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana, emana il decreto di istituzione del parco secondo le modalità di cui all'articolo 6.

 

     Art. 27 bis. (Gestore dell'Ente parco). [56]

     La gestione dell'Ente parco è assicurata dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e i dirigenti dell'Amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

     Il presidente, nominato ai sensi dell'articolo 9 bis, assume le funzioni di commissario straordinario sino all'insediamento del consiglio del parco nonché nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio stesso.

     2-bis. Le funzioni di direttore del parco possono essere ricoperte da dirigenti o dirigenti superiori dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ovvero ricorrendo, previo esperimento di apposita procedura di selezione pubblica volta alla formazione di un elenco di idonei, a professionalità esterne all'amministrazione regionale [57].

     Le funzioni del direttore del parco, fino alla nomina dello stesso, sono esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i dirigenti o dirigenti superiori dell'Amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Al commissario straordinario di cui al primo comma ed al commissario di cui all'articolo 27 compete dalla data della nomina, in aggiunta al trattamento di missione, il trattamento previsto dall'articolo 9 bis, quarto comma.

     Al direttore del parco reggente compete, oltre al trattamento di missione, una indennità la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1988.

     Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 28. (Pubblicità degli atti). [58]

     Le proposte di cui all'articolo 4, lettera a, quelle relative agli articoli 26 e 27 e il programma pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 19 debbono essere resi di pubblica ragione mediante pubblicazione degli atti presso i comuni interessati [59].

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione, privati, enti, organizzazioni sindacali, cooperativistiche, sociali potranno presentare osservazioni su cui motivatamente dovrà dedurre l'ente o l'ufficio proponente e che dovranno formare oggetto di motivata deliberazione da parte dell'ente preposto all'approvazione degli strumenti suddetti contestualmente alla stessa approvazione [60].

     Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge in materia di pubblicità e di accesso agli atti, si applicano le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana.

 

     Art. 29. (Composizione dei comitati).

     I comitati di proposta sono nominati entro il 30 dicembre 1981 con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente che ne fissa la sede e sono composti da:

     a) tre rappresentanti per ciascuno dei comuni interessati, eletti dai rispettivi consigli comunali di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

     b) tre esperti designati dall'Università di Catania per il parco dell'Etna, dall'Università di Palermo per il parco delle Madonie, dall'Università di Messina per il parco dei Nebrodi;

     c) quattro esperti designati dall'associazione «Italia nostra», dall'Associazione italiana per il World Wildlife Fundation, dal Club Alpino Italiano e dalla Lega dell'ambiente;

     d) un rappresentante dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;

     e) un rappresentante delle associazioni naturalistiche presenti nel territorio, ove esistano;

     f) un rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

     g) un rappresentante dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

     Ogni comitato elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario.

     In caso di mancanza di designazioni dei membri entro tre mesi dalla richiesta, il comitato è costituito con quelli designati purché in numero non inferiore a sei.

 

     Art. 30. (Parco dell'Etna).

     Fermo restando quanto previsto dagli artt. 26 e 27 e fino alla costituzione del parco nel territorio destinato all'istituendo parco dell'Etna i divieti di attività di cui all'art. 17 sono immediatamente operanti per le zone indicate con i numeri «1» e «2» nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente legge.

     Ai fini del rispetto dei suddetti divieti, la vigilanza è esercitata dall'Azienda regionale delle foreste demaniali.

     Le autorizzazioni previste per le attività consentite nella zona «B» alla stregua della previsione dell'art. 8, comma primo, n. 2, della presente legge, sono date per la zona n. 2 di cui al primo comma del presente articolo, fino alla costituzione degli organi del parco, dall'ispettorato ripartimentale delle foreste demaniali di Catania.

     Nella prima attuazione della presente legge possono essere ammesse singole deroghe alle norme di cui al precedente art. 8, comma primo, n. 2, con riferimenti alla realizzazione di opere funzionali e necessarie per l'utilizzazione sportiva degli impianti esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

     L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede alle deroghe con proprio decreto, previo parere del Consiglio regionale.

 

     Art. 31. (Istituzione di riserve naturali).

     Nelle more dell'elaborazione del piano regionale di cui al precedente art. 4 sono istituite nel territorio regionale con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente le seguenti riserve:

     Provincia di Palermo: Faggeta Madonia, comune di Isnello; Monte Quacella, comune di Polizzi Generosa.

     Provincia di Trapani: Isole dello Stagnone di Marsala, comune di Marsala; Foce del fiume Belice e dune limitrofe, comune di Castelvetrano; Bosco di Alcamo, comune di Alcamo.

     Provincia di Agrigento: Isola di Lampedusa, zona di ovodeposizione tartarughe, comune di Lampedusa; Foce del fiume Platani.

     Provincia di Messina: zona Monte Soro (Monti Nebrodi), comuni di Cesarò e Alcara Li Fusi; le montagne delle Felci e dei Porri dell'isola Salina, dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

     Provincia di Catania: Lago Trearie (Monti Nebrodi), comune di Randazzo; Oasi del Simeto; Fiume «Fiumefreddo», comuni di Fiumefreddo e di Calatabiano; La Timpa, comune di Acireale.

     Provincia di Siracusa: Fiume Ciane, comune di Siracusa; Oasi Faunistica di Vendicari, comune di Noto; Saline di Siracusa, comune di Siracusa; Cavagrande del Cassibile, comune di Avola.

     Provincia di Ragusa: Pino d'Aleppo; Macchia foresta del fiume Irminio.

     Ai decreti di costituzione delle predette riserve sono allegate le planimetrie con le relative delimitazioni.

     Negli stessi decreti sono indicati i soggetti cui è affidata la gestione [61].

 

     Art. 31 bis. (Istituzione e compiti dei consigli provinciali scientifici delle riserve e del patrimonio naturale). [62]

     Presso ogni provincia regionale è costituito un consiglio provinciale scientifico delle riserve e del patrimonio naturale, in seguito indicato "Consiglio provinciale scientifico".

     Esso è composto:

     a) dal presidente dell'Amministrazione provinciale, o suo delegato, che lo presiede;

     b) dall'assessore provinciale per l'ambiente ovvero dall'assessore provinciale competente in materia;

     c) dal soprintendente per i beni culturali ed ambientali, o suo delegato;

     d) dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, o suo delegato;

     e) da sei docenti universitari esperti in materia di gestione degli ambienti naturali: un botanico, uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dalle università dell'Isola;

     f) da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia nostra, W.W.F. Fondo mondiale per la natura; Club alpino italiano (C.A.I.), Lega per l'ambiente, Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.), Gruppi di ricerca ecologica (G.R.E.) ed Ente fauna siciliana.

     Partecipano ai lavori del consiglio provinciale scientifico i direttori delle riserve.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo del ruolo organico della provincia.

     I componenti sono nominati con delibera del consiglio provinciale, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

     I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

     Ai componenti il consiglio provinciale scientifico spetta per ogni seduta del consiglio stesso, in quanto dovuto, il trattamento di missione previsto dalle disposizioni vigenti, nonché la corresponsione di gettoni di presenza.

     Qualora entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli provinciali scientifici non siano stati costituiti, vi provvede, in via sostitutiva, I'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Il consiglio provinciale scientifico fornisce alle strutture di gestione delle riserve ogni indicazione tecnica utile a conseguire i fini istituzionali delle aree medesime e ad assicurare le conoscenze scientifiche dei valori fondamentali delle aree protette.

     In particolare, il consiglio provinciale scientifico:

     a) elabora il piano di sistemazione di ciascuna riserva, che dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nel decreto istitutivo, nonché nel regolamento della medesima, ed a rispettare gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale;

     b) svolge, oltre ai compiti ad esso attribuiti dai decreti istitutivi delle riserve, qualsiasi altro compito ad esso affidato dal Consiglio regionale;

     c) predispone la relazione annuale sui problemi di tutela ambientale connessi alla gestione delle singole riserve;

     d) promuove, d'intesa con gli enti locali e le istituzioni scolastiche, iniziative dirette ad una più larga conoscenza dei valori naturalistici presenti nelle riserve, o in altre aree ricadenti nell'ambito provinciale;

     e) esprime, se richiesto, pareri su argomenti o proposte dell'amministrazione provinciale.

 

     Art. 32. (Contributi ai comuni per l'acquisizione dei terreni). [63]

     La Regione, al fine di favorire l'acquisizione da parte delle province regionali e dei comuni di terreni destinati alla formazione di parchi urbani e suburbani, anche attrezzati, può concedere contributi per le spese di acquisizione, di impianto e di gestione.

 

TITOLO V

NORME PARTICOLARI PER L'ISTITUZIONE DELLA RISERVA ORIENTATA DELLO «ZINGARO»

 

     Art. 33. (Riserva dello Zingaro).

     Al fine di consentire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico è istituita nel territorio dei comuni di San Vito Lo Capo e Castellammare del Golfo la riserva naturale orientata dello «Zingaro».

     L'istituzione della riserva è finalizzata, altresì, alla promozione della ricerca scientifica e della didattica naturalistica, nonché alla ricreazione, alla cultura dei cittadini e all'uso sociale e pubblico dei beni ambientali compresi nell'ambito della riserva, riguardati anche quali beni culturali.

     Il territorio della riserva è quello compreso all'interno del perimetro indicato nella carta topografica I.G.M. allegata alla presente legge e della quale costituisce parte integrante.

     Per l'acquisizione al demanio della Regione dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro della riserva, ad eccezione dei coltivi e degli immobili indicati nella carta topografica allegata alla presente legge, l'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana opera gli interventi di cui al secondo alinea del primo comma dell'art. 11 della L.R. 12 agosto 1980, n. 84, in attuazione del programma previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della stessa legge regionale.

 

     Art. 34. (Gestione della riserva).

     Alla gestione ed amministrazione della riserva provvede l'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana. L Azienda si avvale del personale del Corpo forestale della Regione.

     L'Azienda delle foreste demaniali può affidare la gestione di alcuni manufatti ad associazioni naturalistiche di riconosciuto valore e ad istituti universitari e di ricerche, previo parere vincolante del Consiglio regionale dei parchi.

 

     Art. 35. (Limiti e divieti di attività).

     Nei territori compresi entro il perimetro della riserva, le previsioni degli strumenti urbanistici, adottati o approvati, diventano inefficaci dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nessuna attività comportante trasformazioni urbanistiche o attività edilizie vi è consentita fino a quando non siano state definite la zonizzazione e le destinazioni d'uso e non sia stato approvato il regolamento di cui al successivo art. 36.

     Nelle more sono ammesse esclusivamente le opere di ordinaria manutenzione degli immobili preesistenti, purché munite di autorizzazione rilasciata dai sindaci dei comuni interessati e dall'Azienda foreste demaniali.

     L'entrata in vigore della presente legge comporta la decadenza delle licenze di costruzione o delle concessioni edilizie e dei provvedimenti approvati di progetti di opere pubbliche che non rivestano carattere di interesse prevalentemente nazionale, ove non iniziate, nonché delle concessioni o autorizzazioni di varia natura.

     Le autorizzazioni relative ad opere già iniziate in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge sono soggette al riesame dell'autorità competente, che potrà rinnovarle o modificarle, in relazione alle finalità della presente legge.

     Chiunque può prendere visione, presso gli uffici competenti, delle autorizzazioni e dei relativi atti di progetto per opere da realizzare all'interno della riserva e può ricorrere contro il rilascio delle autorizzazioni in quanto in contrasto con le destinazioni di uso e con le prescrizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 36. (Regolamento della riserva).

     La zonizzazione e il regolamento della riserva sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Azienda foreste demaniali entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono adottati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

     Il regolamento della riserva deve essere finalizzato alla migliore tutela dell'ambiente, dell'aspetto dei luoghi, della quiete, del silenzio.

     Detto regolamento deve essere sottoposto al preventivo parere del Consiglio regionale dei parchi.

 

          Art. 37. (Vigilanza). [64]

 

     Art. 37 bis. (Esercizio della vigilanza). [65]

     Le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 21 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, si esercitano anche nelle aree vincolate ai sensi dell'articolo 6, settimo comma, nonché nelle aree protette.

 

     Art. 38. (Norme comuni alla riserva).

     Per la gestione della riserva si applicano anche le norme relative alle sanzioni ed ai vincoli contenuti nella presente legge.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 39. (Funzioni del personale di vigilanza). [66]

     Al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute, per le finalità della presente legge e nei limiti del servizio cui esso è destinato, le funzioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

     Al medesimo personale si applicano le disposizioni dell'articolo 42, primo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 400 milioni.

     Per gli anni successivi la spesa predetta sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 39 bis. (Reclutamento del personale per la gestione delle riserve). [67]

     Ferma restando l'utilizzazione del personale del Corpo forestale della Regione, la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l'allegata tabella "B"

     Le province regionali, per l'espletamento dei compiti connessi alla gestione delle riserve, sono autorizzate a modificare le proprie dotazioni organiche.

     Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, il personale assegnato alle province regionali secondo l'allegata tabella "B" sarà ripartito tra le singole province regionali sulla base del numero delle riserve ricadenti in ciascuna provincia e della superficie delle riserve stesse e secondo le qualifiche previste nell'allegata tabella "A".

 

     Art. 40. (Personale tecnico).

     Il personale di cui al ruolo tecnico della L.R. 4 agosto 1980, n. 78, può essere utilizzato altresì per le finalità della presente legge.

     La tabella annessa alla citata legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, modificata dalla tabella H annessa alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è integrata con le seguenti unità:

     - n. 2 dirigenti tecnici botanici:

     - n. 2 dirigenti tecnici zoologi;

     - n. 2 dirigenti tecnici forestali;

     - n. 2 dirigenti tecnici agrari;

     - n. 1 dirigente tecnico ingegnere idraulico;

     - n. 1 dirigente tecnico chimico.

     Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 200 milioni.

     Per gli anni successivi la spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 [68].

 

     Art. 41. (Norme finanziarie).

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 100 milioni per le finalità dell'art. 26, lire 100 milioni per le finalità dell'art. 32 e lire 400 milioni per le finalità dell'art. 33.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60753 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

     (Si omettono le planimetrie allegate).

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 10 agosto 2022, n. 16.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[5] Si veda l'art. 9 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71, di interpretazione del presente articolo.

[6] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[7] Comma così sostituito dall'art. 73 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 5 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[12] Gli originari commi 3°, 4°, 5°, 6° e 7° sono stati così sostituiti dall'art. 10 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

[13] Gli originari commi 3°, 4°, 5°, 6° e 7° sono stati così sostituiti dall'art. 10 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

[14] Gli originari commi 3°, 4°, 5°, 6° e 7° sono stati così sostituiti dall'art. 10 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

[15] Gli originari commi 3°, 4°, 5°, 6° e 7° sono stati così sostituiti dall'art. 10 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

[16] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[17] Articolo aggiunto dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[18] Gli originari commi 5°, 6° e 7° sono stati così sostituiti dall'art. 8 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

[19] Gli originari commi 5°, 6° e 7° sono stati così sostituiti dall'art. 8 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 24 marzo 2011, n. 4.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[23] Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[26] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[29] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2008, n. 12.

[30] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2008, n. 12.

[31] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2008, n. 12.

[32] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2008, n. 12.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[34] Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'art. 71 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[35] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[37] Articolo sostituito dall'art. 20 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[39] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[40] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[41] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[42] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[43] Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[44] Si veda l'art. 9 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71, di interpretazione del presente articolo.

[45] Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[46] Articolo già sostituito dall'art. 26 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[47] Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[48] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71.

[49] Articolo aggiunto dall'art. 28 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 29 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 30 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[52] Articolo già modificato dall'art. 31 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14, successivamente così sostituito dall'art. 12 della L.R. 3 ottobre 1995, n. 71 e così integrato dall'art. 5 della L.R. 18 maggio 1996, n. 34.

[53] Articolo aggiunto dall'art. 32 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[54] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 14 novembre 2008, n. 12.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[56] Articolo aggiunto dall'art. 34 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[57] Comma aggiunto dall'art. 73 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[59] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2014, n.  212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

[60] La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 2014, n.  212, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce forme di partecipazione degli enti locali nel procedimento istitutivo delle aree naturali protette regionali diverse da quelle previste dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

[61] Articolo così modificato dall'art. 36 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[62] Articolo aggiunto dall'art. 37 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[63] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[64] Articolo abrogato dall'art. 69 della L.R. 6 aprile 1996, n. 16.

[65] Articolo aggiunto dall'art. 39 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[66] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[67] Articolo aggiunto dall'art. 41 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.

[68] Articolo così modificato dall'art. 42 della L.R. 9 agosto 1988, n. 14.