§ 5.3.515 - L.R. 27 luglio 2023, n. 9.
Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:27/07/2023
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Modifica di autorizzazione di spesa per la valorizzazione e la fruizione sociale dei parchi e delle riserve.
Art. 2.  Disposizioni per il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS.
Art. 3.  Modifiche della codificazione di capitoli di bilancio.
Art. 4.  Utilizzo del fondo perequativo degli enti locali.
Art. 5.  Partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO).
Art. 6.  Incremento delle misure gestite dall'IRCA.
Art. 7.  Spese per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI.
Art. 8.  Contributi per interventi di restauro del Villino Ida Basile.
Art. 9.  Interventi presso il tratto stradale sito in Castelvetrano contrada Belice Mare.
Art. 10.  Contributo per sistemi di videosorveglianza nel comune di Chiaramonte Gulfi.
Art. 11.  Assegnazione alloggi di edilizia economica e popolare.
Art. 12.  Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione degli autoveicoli in dotazione al Dipartimento regionale tecnico.
Art. 13.  Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 14.  Contributo alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo per la transizione ecologica.
Art. 15.  Modifiche e abrogazioni di norme.
Art. 16.  Contributi straordinari per interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere.
Art. 17.  Contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale.
Art. 18.  Incarichi per la caratterizzazione e la bonifica di siti inquinati.
Art. 19.  Incentivi per la diffusione della produzione energetica da fonti rinnovabili su immobili residenziali.
Art. 20.  Istituzione del Garante regionale per i diritti e i doveri culturali.
Art. 21.  Albo regionale delle guide vulcanologiche.
Art. 22.  Procedure di cui al decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022.
Art. 23.  Volontariato antincendio.
Art. 24.  Potenziamento risorse umane dell'Assessorato regionale della salute per l'attuazione delle misure PNRR.
Art. 25.  Rafforzamento servizi di pubblica utilità.
Art. 26.  Interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n. 9/2010.
Art. 27.  Disposizioni per il completamento delle liquidazioni delle società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a.
Art. 28.  Spese per le gestioni liquidatorie di enti regionali.
Art. 29.  Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.
Art. 30.  Anticipazione per l'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale.
Art. 31.  Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.
Art. 33.  Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Agrigento.
Art. 34.  Adeguamento alla normativa dell'Unione europea.
Art. 35.  Cofinanziamento intervento serbatoio Lentini.
Art. 36.  Disposizioni finanziarie varie.
Art. 37.  Integrazioni all'allegato 13 alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.
Art. 38.  Adeguamento gettoni di presenza dei consiglieri comunali.
Art. 39.  Contributo autotrasportatori isole minori.
Art. 40.  Termine ultimazione programmi di investimento PO FESR Sicilia 2014-2020.
Art. 41.  Finanziamento attività istituzioni scolastiche pubbliche.
Art. 42.  Autorizzazione di spesa Fondo pensioni.
Art. 43.  Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "exPIP emergenza Palermo".
Art. 44.  Modifica termine richiesta assegnazione ASU agli enti utilizzatori.
Art. 45.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 46.  Entrata in vigore.


§ 5.3.515 - L.R. 27 luglio 2023, n. 9.

Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.

(G.U.R. 29 luglio 2023, n. 32)

 

Art. 1. Modifica di autorizzazione di spesa per la valorizzazione e la fruizione sociale dei parchi e delle riserve.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è rideterminata, per il triennio 2023-2025, in 150 migliaia di euro annui (Missione 9, Programma 5, capitolo 842009). Ai maggiori oneri discendenti dal presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 2. Disposizioni per il Consorzio per le autostrade siciliane (CAS.

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione alle opere di investimento in corso e al fine di consentire la prosecuzione dei cantieri di lavoro, in relazione alle somme richieste sino all'anno 2022 dal Consorzio per le autostrade siciliane allo Stato ai sensi dell'articolo 1-septies del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e successive modificazioni e dell'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad erogare al medesimo Consorzio un'anticipazione nel limite di euro 14.444.748,24 (Missione 10, Programma 5), previa acquisizione dei relativi decreti di impegno da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è restituita entro il 31 dicembre 2023 con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno corrente per l'importo pari alle corrispondenti somme di cui al comma 1 (Titolo 5, Tipologia 200).

 

     Art. 3. Modifiche della codificazione di capitoli di bilancio.

1. I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione di pertinenza dell'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione di seguito indicati ed inclusi nelle Missioni-Programmi a fianco specificate sono trasferiti alla Missione 1, Programma 3:

a) capitoli 242523, 242524, 242525 e 344127 Missione 1, Programma 11;

b) capitolo 342534 Missione 14, Programma 2;

c) capitolo 314142 Missione 18, Programma 1.

2. Al comma 90 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, le parole "(Missione 12, Programma 4)" sono sostituite dalle parole "(Missione 16, Programma 1)".

 

     Art. 4. Utilizzo del fondo perequativo degli enti locali.

1. Considerati gli effetti negativi sull'economia scaturenti dalla crisi ucraina e per fare fronte al consequenziale aumento dei costi delle utenze, i comuni, per l'anno 2023, possono utilizzare per le stesse finalità le risorse residue, relative all'articolo 11 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 già impegnate dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con DDG n. 492 del 31 dicembre 2020 e con DDG n. 554 del 17 dicembre 2021.

 

     Art. 5. Partecipazione della Regione siciliana al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO).

1. Per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di euro 9.157,23 (Missione 1, Programma 2, capitolo 105701). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, l'onere per le finalità di cui all'articolo 24 della legge regionale n. 57/1985 è quantificato annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

 

     Art. 6. Incremento delle misure gestite dall'IRCA.

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato ad incrementare la soglia di finanziamento massimo per il credito di esercizio IRCA fino a 50 migliaia di euro senza ricorso a garanzie reali e ad incrementare la soglia minima di finanziamento per start-up da 5 migliaia di euro a 10 migliaia di euro per le imprese individuali artigiane e a 20 migliaia di euro per le società.

 

     Art. 7. Spese per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI.

1. All'articolo 32 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "la spesa di 250 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "la spesa di 500 migliaia di euro" (Missione 14, Programma 1, capitolo 343321). Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno i commissari liquidatori forniscono alla commissione "Bilanci" dell'Assemblea regionale siciliana una relazione dettagliata sullo stato delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI.

 

     Art. 8. Contributi per interventi di restauro del Villino Ida Basile.

1. Al fine di recuperare e valorizzare il Villino Ida Basile sito a Palermo, appartenente al patrimonio storico-artistico del liberty siciliano, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 9. Interventi presso il tratto stradale sito in Castelvetrano contrada Belice Mare.

1. Al fine di eliminare il potenziale contenzioso in atto e per effettuare i necessari e indifferibili lavori di manutenzione e messa in sicurezza nel tratto stradale sito in Castelvetrano, contrada Belice Mare, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro da destinare al Genio Civile di Trapani. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

     Art. 10. Contributo per sistemi di videosorveglianza nel comune di Chiaramonte Gulfi.

1. Al fine di incrementare la sicurezza nel territorio del comune di Chiaramonte Gulfi mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 11. Assegnazione alloggi di edilizia economica e popolare.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 si estendono ai detentori di alloggi siti in largo Martiri di via Fani di Ribera (AG) che erano tali alla data della stipula della convenzione tra la Regione Siciliana - Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il Comune di Ribera e l'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, stipulata il 24 luglio 2013, dichiarati inagibili con le ordinanze sindacali n. 23/2012, n. 33/2012, n. 14/2013, n. 16/2013, n. 25/2013 e n. 30/2013 e demoliti e ricostruiti come previsto nella citata convenzione.

 

     Art. 12. Spese per l'acquisto di beni di consumo per la gestione degli autoveicoli in dotazione al Dipartimento regionale tecnico.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per le finalità del comma 20 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è incrementata di euro 26.965,88 per l'esercizio finanziario 2023, di euro 45.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 e di euro 45.000,00 per l'esercizio 2025 (Missione 1, Programma 6, capitolo 272545). Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, mediante riduzione di pari importo della Missione 20, programma 3, capitolo 212525.

 

     Art. 13. Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura.

1. Per le finalità di cui all'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 2, capitolo 348123). Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo, per il medesimo esercizio finanziario, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 14. Contributo alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo per la transizione ecologica.

1. Al comma 88 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "90 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "300 migliaia di euro" (Missione 16, programma 1, capitolo 417381). Ai maggiori oneri, pari a 210 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023, si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 15. Modifiche e abrogazioni di norme.

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni le parole "triennio 2021-2023" sono sostituite dalle parole "sessennio 2021-2026".

2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 77 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 non si applicano ai regimi di aiuto di cui alla D.G.R. n. 129 del 23 marzo 2022 e successive modificazioni.

3. [Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "Il limite di cui al presente comma si applica, altresì, ai nuovi impianti e discariche per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti urbani o speciali, a prescindere dalla classificazione urbanistica delle aree in cui sono ubicati.". Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9/2010, come modificato dal presente comma, non si applicano alle modifiche dimensionali degli impianti e discariche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge] [1].

4. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni le parole "è autorizzato a concedere una speciale elargizione di lire 150 milioni" sono sostituite dalle parole "è autorizzato a concedere un contributo di 150 migliaia di euro".

5. Il Comando del Corpo forestale della Regione è autorizzato, per il triennio 2023-2025, alla prosecuzione di quanto disposto dal comma 60 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

6. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al PRA. Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno professionalmente regolare commercio, secondo le modalità in tema di regime speciale per i rivenditori di beni usati indicate dal comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 e successive modificazioni.

1-ter. A far data dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai veicoli acquistati per la rivendita nei quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, l'avvenuta trascrizione al PRA del titolo di proprietà del veicolo, ai sensi del comma 1-bis, si perfeziona entro il mese successivo alla chiusura dei quadrimestri di cui al quarantacinquesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni, affinché risultino anche pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui al quarantacinquesimo ed al quarantaseiesimo comma del suddetto articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni e non dovranno essere più spediti gli elenchi di cui ai medesimi commi. È comunque dovuto il diritto fisso per ogni veicolo acquisito per la rivendita, come previsto dal quarantottesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni. Il mancato pagamento del diritto fisso comporta la cessazione del regime di interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, il ripristino di tale obbligo in capo all'impresa autorizzata al commercio di veicoli che ha proceduto alla trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 10 dell'articolo 36 del decreto legge n. 41/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/1995 e successive modificazioni. Nel caso di mancato pagamento del diritto fisso, con la trascrizione al PRA del titolo di proprietà verrà automaticamente aggiornato lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

1-quater. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter, al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro i quali, al momento della costituzione del presupposto d'imposizione, risultano essere obbligati al pagamento ai sensi del trentaduesimo comma dell'articolo 5 del decreto legge n. 953/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 53/1983 e successive modificazioni, o a seguito dell'iscrizione nei registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli nonché i soggetti che immettono sulla pubblica strada i ciclomotori di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Ai soggetti autorizzati o comunque abilitati al commercio di veicoli per la successiva rivendita è consentita la messa in esenzione dei veicoli loro consegnati senza l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non essendo sorta in capo a loro l'obbligazione tributaria e non essendo, di conseguenza, soggetti legittimati passivi al pagamento. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.".

7. Al comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 4, le parole "30 aprile 2023" sono sostituite dalle parole "31 ottobre 2023".

8. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, il Dipartimento regionale della Protezione civile provvede al riparto delle somme sulla base delle richieste inoltrate dai comuni interessati, trasferendoli agli stessi che provvedono all'istruttoria ed all'erogazione dei ristori in favore dei soggetti danneggiati, sulla base delle direttive del medesimo Dipartimento che fissano criteri e modalità [2].

9. Il comma 1-quater dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modificazioni è soppresso.

10. Al comma 2 dell'articolo 8-bis della legge regionale n. 1/2014, come modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera c), n. 2) della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, le parole "XVII legislatura", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "XVIII legislatura".

11. All'articolo 14 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano agli incarichi a titolo gratuito conferiti dal sindaco.";

b) al comma 5 le parole "nei limiti di cui al comma 2" sono soppresse.

12. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 le parole "a valere sulle" sono sostituite dalle parole "in sede di riparto delle".

13. Il compenso annuale di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modificazioni, da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rivalutando gli importi rispettivamente di 1.810,00 euro e di 1.550,00 euro, con applicazione dei coefficienti ISTAT per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e quella di entrata in vigore della presente legge. I compensi, come rivalutati, sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente.

14. L'articolo 38 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è abrogato.

 

     Art. 16. Contributi straordinari per interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere.

1. Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento di opere ed infrastrutture pubbliche è autorizzata, per l'esercizio 2023, la spesa complessiva di 4.660 migliaia di euro e, per l'esercizio 2024, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Calatabiano, per la riqualificazione del campo sportivo "Giuseppe Calanna", per l'importo di 100 migliaia di euro;

b) al fine di realizzare interventi di nuova rete di illuminazione e di manutenzione straordinaria degli impianti esistenti, al Comune di Noto per l'importo di 100 migliaia di euro, al comune di Rosolini per l'importo di 150 migliaia di euro e al Comune di Pachino per l'importo di 50 migliaia di euro;

c) al comune di Capri Leone, per interventi di rigenerazione urbana dell'area centrale, per l'importo di 120 migliaia di euro;

d) al comune di Milena, per il rifacimento della sede stradale in conglomerato bituminoso di via Grotte, via Luigi Sturzo e corso dei Mille, per l'importo di 120 migliaia di euro;

e) al comune di Monreale, per interventi di manutenzione straordinaria sugli assi viari in condizioni di dissesto, per l'importo di 300 migliaia di euro;

f) al conservatorio ISSM "Arturo Toscanini" di Ribera, a titolo di compartecipazione al progetto per la realizzazione di un auditorium con aule, per l'importo di 100 migliaia di euro;

g) al comune di Montevago, per la ristrutturazione della casa di riposo "La grande Quercia", per l'importo di 50 migliaia di euro;

h) all'Ente Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, per interventi di rimozione delle barriere fisiche, cognitive ed architettoniche, attraverso il supporto di dispositivi per non vedenti, ipovedenti e soggetti con ridotte capacità uditive, per l'importo di 120 migliaia di euro;

i) al comune di Pantelleria, per interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed all'abbattimento delle barriere architettoniche delle vie di accesso al mare, per l'importo di 100 migliaia di euro;

l) al comune di Borgetto, per la rigenerazione e riqualificazione urbana, sociale, culturale e per il decoro urbano delle aree adiacenti al largo Migliore, ricadenti all'interno del quartiere San Nicolò e della Chiesa Madre, via Orologio, per l'importo di 500 migliaia di euro;

m) al comune di Floridia, per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della Tenenza dei Carabinieri, per l'importo di 130 migliaia di euro;

n) al comune di Cassaro, per interventi di riqualificazione ed adeguamento dei locali della stazione dei Carabinieri, per l'importo di 120 migliaia di euro;

o) al comune di Vittoria, per il completamento ed il restauro di Palazzo Iacono, per l'importo di 250 migliaia di euro;

p) al comune di Trapani, per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei pozzi di Bresciana, per l'importo di 250 migliaia di euro;

q) al comune di Leonforte, per la sistemazione e l'adeguamento dei locali comunali da adibire a sede del commissariato di pubblica sicurezza, per l'importo di 250 migliaia di euro;

r) al comune di Misterbianco, per gli interventi di messa in sicurezza e restauro della Chiesa di San Nicolò, per l'importo di 400 migliaia di euro;

s) ai comuni promotori di Gruppo di Azione Locale (PSR 2007-2013) di cui al decreto dei dirigenti generali del 16 giugno 2010 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari ed utilmente ammessi nella graduatoria di finanziamento "contributo di quartiere II", sulla base del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. P/71/05 del 2 marzo 2005, per la realizzazione delle opere previste nell'ambito delle dette programmazioni, per l'importo complessivo di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023 e 2024;

t) al comune di Siracusa, per il completamento del parco giochi inclusivo già in fase di progettazione, per l'importo di 100 migliaia di euro;

u) al comune di Mineo, per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dagli eventi calamitosi del 9 e 10 febbraio 2023, per l'importo di 80 migliaia di euro;

v) al comune di Trabia, per il completamento e l'acquisto degli arredi della biblioteca comunale "Ignazio Buttitta", per l'importo di 50 migliaia di euro;

z) al comune di Termini Imerese, per la ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale sito in contrada Barratina, per l'importo di 70 migliaia di euro;

aa) all'associazione sportiva dilettantistica Palermo Calcio popolare, per il perseguimento delle finalità statutarie, ivi incluse lo svolgimento di attività didattiche, sportive con finalità di inclusione sociale ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, per l'importo di 50 migliaia di euro;

bb) al comune di Ragusa, per interventi di edilizia pubblica destinati all'emergenza abitativa, per l'importo di 100 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 4.660 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 ed a 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2023, per l'importo di 4.510 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203 e per l'importo di 150 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [3];

b) per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo di 1.000 migliaia di euro con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

 

     Art. 17. Contributi straordinari per interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale.

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale è autorizzata per l'anno 2023 la spesa complessiva di 1.830 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) per interventi di promozione turistica al comune di Acireale, per l'importo di 90 migliaia di euro, ed al comune di Acicatena, per l'importo di 30 migliaia di euro;

b) per la realizzazione di attività culturali, di promozione turistica e delle eccellenze del territorio, alla Fondazione "Teatro Garibaldi" di Modica per l'importo di 100 migliaia di euro;

c) per l'organizzazione, la promozione e la realizzazione del programma artistico denominato "Il Mito", alla Fondazione "Teatro Valle dei Templi" per l'importo di 50 migliaia di euro;

d) per lo svolgimento del Palio dei Normanni, al comune di Piazza Armerina per l'importo di 300 migliaia di euro, di cui 90 migliaia per l'allestimento ed adeguamento dell'arena, 30 migliaia per gli addobbi dei quartieri storici e 30 migliaia per i festeggiamenti in onore della patrona Maria SS. delle Vittorie;

e) per la realizzazione della rassegna cinematografica "Cinema City", all'associazione culturale "Wilder" di Palermo, per l'importo di 30 migliaia di euro

f) per l'organizzazione di eventi culturali legati alle celebrazioni del centenario della fondazione, al Comune di Torregrotta per l'importo di 50 migliaia di euro;

g) per la realizzazione di iniziative culturali, artistiche e musicali legate alla memoria di Norman Zarcone, all'associazione "Norman Zarcone Rock Orchestra" ("Ennezeta") per l'importo di 50 migliaia di euro;

h) per l'acquisto di un ecografo multifunzionale e la realizzazione di un corso di formazione di primo soccorso, alla Casa della salute "Danilo Dolci" Onlus di Santa Margherita di Belice, per l'importo di 50 migliaia di euro;

i) per l'acquisto di un automezzo per il trasporto di pazienti oncologici, all'associazione "Solide Ali" Onlus di Cammarata, per l'importo di 30 migliaia di euro;

l) per la realizzazione di interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, al consorzio "Arancia di Ribera DOP", per l'importo di 100 migliaia di euro;

m) per il perseguimento delle finalità statutarie ed a titolo di concorso alle spese di funzionamento, alla Fondazione "Gal Hassin - Centro internazionale per scienze astronomiche di Isnello", per l'importo di 250 migliaia di euro;

n) al comune di Misterbianco per la realizzazione dell'evento "Didacta", per l'importo di 130 migliaia di euro [4];

o) al comune di Palermo per la realizzazione dell'evento "Dominate The Water", per l'importo di 150 migliaia di euro;

p) al centro studi "Paolo e Rita Borsellino" di Palermo, per il perseguimento delle finalità istitutive, per l'importo di 50 migliaia di euro;

q) al comune di Licata, un contributo di 70 migliaia di euro di cui 20 migliaia di euro da destinare alla costituzione della Fondazione "Rosa Balistreri" e 50 migliaia di euro da destinare all'organizzazione del grande evento della canzone folk siciliana;

r) al Museo regionale interdisciplinare di Messina un contributo di 100 migliaia di euro per interventi di manutenzione straordinaria della Villa De Pasquale sito nel comune di Messina;

s) all'Associazione USEF un contributo di 100 migliaia di euro per le attività istituzionali;

t) al comune di Militello Val di Catania un contributo di 100 migliaia di euro per la realizzazione di un progetto sperimentale teso a contrastare il disturbo dello spettro autistico dei soggetti fragili e migliorare la loro qualità della vita e delle loro famiglie.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [5].

 

     Art. 18. Incarichi per la caratterizzazione e la bonifica di siti inquinati.

1. Per finalità di studio, ricerca, consulenza e per il conferimento di incarichi professionali, a supporto delle attività del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 9, Programma 2).

2. La spesa di cui al comma 1 è prioritariamente impegnata al fine di predisporre i piani di caratterizzazione di siti da bonificare o mettere in sicurezza, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per conto degli enti locali dell'Isola, dietro formale richiesta.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [6].

 

     Art. 19. Incentivi per la diffusione della produzione energetica da fonti rinnovabili su immobili residenziali.

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle comunità energetiche è autorizzato un progetto pilota di comunità energetica rinnovabile (CER) di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modificazioni. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali saranno realizzati in via sperimentale nel quartiere Nesima di Catania.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione del comma 1.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 650 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [7].

 

     Art. 20. Istituzione del Garante regionale per i diritti e i doveri culturali.

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Garante regionale per i diritti e i doveri culturali.

2. Il Garante è nominato con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

3. Il Garante è scelto tra esperti e professionisti di chiara fama, docenti, professori universitari, rappresentanti del mondo accademico o comunque personalità che dispongano di specifiche competenze in ambito culturale.

4. Non possono essere nominati alla carica di Garante i dipendenti in servizio, dirigenti e non, della Regione e di enti, aziende e società partecipate da essa vigilati e controllati. Non possono, altresì, essere nominati i parlamentari in carica del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, dell'Assemblea regionale siciliana. Il divieto è esteso ai candidati non eletti alle elezioni regionali immediatamente precedenti alla nomina, agli assessori regionali, ai sindaci, agli assessori e consiglieri in carica dei comuni siciliani e dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

5. Il Garante per i diritti e doveri culturali svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sullo stato di tutela dei diritti culturali nel territorio siciliano ovvero sulla garanzia di accesso al patrimonio culturale e del suo godimento, sul diritto di partecipare alla vita culturale, sul diritto all'istruzione e sugli altri diritti culturali costituzionalmente garantiti;

b) esprime pareri e formula proposte, su richiesta degli organi regionali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi, legislativi, regolamentari o di adozione delle buone prassi riguardanti i diritti e doveri culturali, per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, l'esercizio il godimento;

c) riceve segnalazioni e formula proposte su impulso delle realtà territoriali, organi e rappresentanze sindacali che operano nei settori dell'istruzione, della formazione, dello spettacolo, della musica, dei beni culturali e di tutti gli ambiti connessi ai diritti culturali;

d) contribuisce alla diffusione dei diritti e doveri culturali e promuove iniziative volte alla loro affermazione.

6. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere rinominato una sola volta, esercita il proprio incarico a titolo onorifico e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 si avvale degli uffici e del personale della Segreteria generale della Presidenza della Regione, nell'ambito delle dotazioni organiche e strumentali esistenti e senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 21. Albo regionale delle guide vulcanologiche.

1. Al fine di assicurare l'offerta turistica e la sicurezza dei percorsi vulcanologici, nelle more della definizione delle procedure di formazione delle guide vulcanologiche il cui termine è previsto nel mese di ottobre 2023, i soggetti che hanno superato le selezioni di cui al decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità n. 14/Gab del 9 giugno 2017 risultati idonei al superamento delle prove sono iscritti, temporaneamente, nell'albo regionale delle guide vulcanologiche sulla base dell'abilitazione già conseguita nel settembre 2018 e possono svolgere la loro attività sino al 30 novembre 2023.

 

     Art. 22. Procedure di cui al decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022.

1. In considerazione delle contestazioni avanzate da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici rispetto ai decreti ministeriali e decreti legge che hanno disposto l'attivazione della procedura di ripiano, che si sono realizzate tramite la promozione di ricorsi al TAR del Lazio e di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica che, impugnando la normativa statale, ne contestano i profili di legittimità e costituzionalità diretti all'annullamento, le procedure del decreto dell'Assessorato regionale della salute n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, sono sospese sino al 31 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 23. Volontariato antincendio.

1. Al comma 3 dell'articolo 34-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 36 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c bis) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco.".

2. Il Dipartimento regionale della protezione civile promuove, finanzia e coordina il volontariato AIB, contribuendo alla formazione, alle attrezzature, ai mezzi e ai DPI, determina le modalità operative, gli standard formativi ed i requisiti fisico attitudinali necessari e stipula accordi di collaborazione con il Corpo forestale della Regione siciliana, con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con i comuni.

 

     Art. 24. Potenziamento risorse umane dell'Assessorato regionale della salute per l'attuazione delle misure PNRR.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'Assessorato regionale della salute, al fine di assicurare il costante raccordo con le Aziende sanitarie e ospedaliere e con i Policlinici universitari soggetti attuatori degli interventi, può avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, di 20 unità di personale appartenente ai ruoli delle Aziende del Servizio sanitario regionale in posizione di comando [8].

1 bis. Le Aziende di cui al comma 1, nel periodo di vigenza del comando, non possono procedere al turn over delle unità di personale di cui al comma 1 e provvedono al congelamento dei relativi posti nel piano triennale dei fabbisogni [9].

2. Le unità aggiuntive di personale comandato, anche appartenenti alla qualifica di collaboratore amministrativo, provenienti esclusivamente dalle aziende sanitarie provinciali, dalle aziende ospedaliere e dai policlinici universitari, individuate previo espletamento di atto di interpello interno, non potranno assumere incarichi di direzione di struttura complessa per tutta la durata del comando [10].

3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 294.993,66 e, per ciascuno degli esercizi finanziari 20242025, la spesa di euro 884.981,00, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale (Missione 13, Programma 1, capitolo 412020).

 

     Art. 25. Rafforzamento servizi di pubblica utilità.

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire la somma di 280.500,00 euro alla società Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.a., al fine di rafforzare l'erogazione di servizi di pubblica utilità mediante l'utilizzo del personale individuato a seguito di specifico avviso pubblico di selezione fra i soggetti di cui all'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 11).

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 26. Interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n. 9/2010.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, comma 3, e 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni si interpretano nel senso di seguito indicato:

a) la disposizione di cui all'articolo 2 si interpreta nel senso che alla Regione competono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, restando le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ed alle S.R.R.;

b) il comma 3 dell'articolo 8, laddove dispone che "la S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste", si interpreta nel senso di attribuire a detto adempimento solo finalità di aggiornamento, a fini statistici e di compliance agli obblighi imposti dallo Stato e dall'Unione europea, dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, senza che ciò possa essere inteso quale interferenza della Regione o della Provincia nella governance delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti;

c) l'articolo 14 si interpreta nel senso che l'ottemperanza agli obblighi e ai compiti assegnati dall'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la cui inadempienza giustifica l'esercizio del potere sostitutivo, grava unicamente in capo agli enti locali che compongono le S.R.R., senza che detto potere di commissariamento comporti ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo alcuno, immediato o mediato, della Regione sulle predette società consortili, le quali non costituiscono enti strumentali della Regione.

 

     Art. 27. Disposizioni per il completamento delle liquidazioni delle società Terme di Sciacca S.p.a. e Terme di Acireale S.p.a. [11]

1. Al fine di definire le procedure di liquidazione della società Terme di Sciacca S.p.a. in liquidazione e della società Terme di Acireale S.p.a. in liquidazione è istituito, per l'esercizio finanziario 2023, presso il dipartimento regionale delle finanze e del credito, un fondo con una dotazione di 4.300 migliaia di euro da utilizzare esclusivamente per il ripianamento di debiti fiscali e tributari o per il superamento dei contenziosi da questi derivanti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1023 per l'importo di euro 1.200 migliaia di euro e con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218 per l'importo di euro 3.100 migliaia di euro.

 

     Art. 28. Spese per le gestioni liquidatorie di enti regionali.

1. Al fine di definire le procedure di chiusura degli enti regionali posti in liquidazione, Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale è autorizzato a provvedere all'erogazione delle somme utili alla copertura delle spese documentate [12].

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 250 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3), cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 29. Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

1. È istituito, nella rubrica del dipartimento regionale Autorità di bacino, il "Fondo per la progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria contro il dissesto idrogeologico", con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2023, di 200 migliaia di euro, per favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico sul demanio idrico fluviale ed al fine di intensificare gli interventi di messa in sicurezza del territorio, mediante la disponibilità di un parco progetti immediatamente cantierabili (Missione 9, Programma 6).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

 

     Art. 30. Anticipazione per l'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale.

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a ricorrere all'anticipazione, anche integrale, del prezzo di acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale suburbano ed extraurbano agli operatori economici, aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano operanti in Sicilia, beneficiari del contributo erogato a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014/2020, asse VI "Potenziamento della mobilità regionale per la ripresa verde, digitale e resiliente".

2. L'anticipazione di cui al comma 1 può essere erogata solo a seguito di sottoscrizione di apposita garanzia fideiussoria da parte degli operatori economici e di specifico impegno a rispettare i termini imposti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile per la messa in esercizio dei mezzi.

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13.

1. Al comma 21 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole "in favore delle edicole" sono aggiunte le parole "e delle agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 89.99.20)".

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9.

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole "e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa" sono sostituite dalle parole "e fino a 800 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 82.99.20)" e le parole "e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole" sono sostituite dalle parole "e per l'importo di 4.200 migliaia di euro per le edicole (codice ATECO 47.62.10)".

2. La lettera b) del comma 4-bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 9/2020 è sostituita dalla seguente:

"b) per le edicole, aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario, si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro. Le eventuali somme disponibili residue sono suddivise in parti uguali, entro il limite massimo di 5 migliaia di euro, tra i soggetti aventi sede legale o operativa sul territorio regionale, con codice di classificazione ATECO 47.62.10 rientrante tra le attività secondarie. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti "de minimis"";

 

     Art. 33. Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Agrigento.

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire l'erogazione degli emolumenti al personale del consorzio di bonifica di Agrigento, sospesa in forza della procedura di pignoramento presso terzi azionata in esecuzione della sentenza della Corte di Cassazione n. 4454/2018, inerente al contenzioso tra la società Findema e il consorzio di bonifica di Agrigento, è concesso al medesimo consorzio un contributo straordinario di 3.400 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 16, Programma 1). Il contributo di cui al presente comma è vincolato esclusivamente alla copertura delle spese per il personale dipendente a tempo indeterminato.".

 

     Art. 34. Adeguamento alla normativa dell'Unione europea.

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Capo I ed al Capo III del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato nella GUUE L 327 del 21 dicembre 2022.".

 

     Art. 35. Cofinanziamento intervento serbatoio Lentini.

1. Per il cofinanziamento dell'intervento di riefficientamento e riqualificazione energetica della centrale di sollevamento del serbatoio Lentini, in località Sigona Grande presso il comune di Lentini, di cui alla delibera CIPESS 15 febbraio 2022, n. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 621.050,22 euro (Missione 16, Programma 1).

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [13].

 

     Art. 36. Disposizioni finanziarie varie.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, degli importi di seguito indicati:

(Omissis)

2. Per la realizzazione di un intervento di somma urgenza di messa in sicurezza degli stucchi delle volte della navata centrale, dei transetti e dell'abside del duomo di San Giorgio del comune di Modica è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 5, Programma 1, capitolo 776016).

3. Per le finalità di cui al comma 39 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143308).

4. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo straordinario in favore della istituzione pubblica di assistenza e beneficienza "Residence Salvatore Bellia - San Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore" del comune di Paternò, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità dell'ente (Missione 12, Programma 7).

5. Agli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a complessivi 6.600,00 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [14].

6. Al fine di ristorare i cittadini e gli esercenti attività d'impresa dei danni subiti a seguito degli eventi metereologici avversi dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 nelle province di Trapani, Siracusa e Messina, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2). Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per l'erogazione delle somme. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200 [15].

7. Per le finalità di cui al comma 66 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2/2023 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 670 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191345). Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8200.

8. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 (allegato 1 - parte B), per le finalità di cui alle leggi sotto indicate, sono incrementate degli importi di seguito indicati per il pagamento degli emolumenti del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge:

a) articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 (Missione 1, Programma 11, capitolo 212533): 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 475 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025;

b) articolo 61 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 1, Programma 11, capitolo 216529): 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, 75 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

9. Agli oneri di cui al comma 8, pari a 600 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, a 550 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e a 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, si provvede, per gli esercizi finanziari medesimi, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1023.

10. Per le finalità di cui all'articolo 78 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 400 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 146518). Le suddette risorse sono destinate al pagamento degli emolumenti, e adempimenti connessi, del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [16].

11. Al fine di consentire il proseguimento dei servizi strumentali resi dall'azienda speciale Servizi Città metropolitana Catania e le garanzie occupazionali, è concesso un contributo straordinario alla Città metropolitana di Catania, per l'esercizio finanziario 2023, di 1.000 migliaia di euro. Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203 [17].

12. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale n. 2/2023 di cui alla Missione 12, Programma 8, capitolo 183796 è ridotta dell'importo di 90.170,60 euro per ciascun anno del triennio 2023-2025.

 

     Art. 37. Integrazioni all'allegato 13 alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3.

1. All'allegato n. 13, di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 3, sono aggiunti i seguenti capitoli:

(Omissis)

 

     Art. 38. Adeguamento gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

1. I comuni della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere, con oneri a loro carico, all'adeguamento degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri di cui alla tabella A del decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, nel rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio, nei limiti della variazioni percentuali previste dai singoli enti locali in attuazione del comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, in applicazione dei commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le indennità di funzione dei sindaci.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 39. Contributo autotrasportatori isole minori.

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, ad attivare nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo agli autotrasportatori calcolato sul differenziale tra il costo effettivamente sostenuto e quello previsto nei listini dei bandi regionali affidati dalla Regione siciliana per il trasporto di ADR infiammabili e merci pericolose (Missione 10, Programma 3) [18].

2. Il contributo di cui al comma 1 si applica alle rotte da e per le isole Eolie, Egadi e Ustica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 di cui alla Missione 10, Programma 3, capitolo 476520.

 

     Art. 40. Termine ultimazione programmi di investimento PO FESR Sicilia 2014-2020.

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 è sostituito dal seguente:

"1. Il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento destinatari di agevolazioni finanziarie pubbliche concesse dall'Amministrazione regionale a favore di imprese ed enti di ricerca pubblici e privati, anche in partenariato, con oneri a carico del Programma operativo FESR SICILIA 2014-2020, è prorogabile, ad istanza di parte, sino alla data del 30 settembre 2023 ove lo stesso termine, ancorché già prorogato, risulti antecedente alla suddetta data, fermo restando che sono escluse, successivamente a tale data, ulteriori eventuali proroghe previste dai singoli avvisi di riferimento.".

 

     Art. 41. Finanziamento attività istituzioni scolastiche pubbliche.

1. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 4, Programma 6, capitolo 373361), cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 (allegato 1 -Parte B) Missione 4, Programma 6, capitolo 373354.

 

     Art. 42. Autorizzazione di spesa Fondo pensioni.

1. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 118.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 59.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

 

     Art. 43. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "exPIP emergenza Palermo".

1. All'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La selezione di cui al comma 1 è svolta dai competenti servizi per l'impiego della Regione, così come previsto dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni. Per lo svolgimento di detta selezione costituisce, a parità di condizioni, titolo di precedenza avere prestato attività presso l'Amministrazione regionale.

1-ter. L'elenco del personale selezionato ai sensi del comma 1-bis è trasmesso dall'ufficio speciale per le liquidazioni presso il dipartimento regionale del bilancio e tesoro alla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), con le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modificazioni.

1-quater. La società SAS provvede all'assunzione dei nominativi indicati nell'elenco di cui al comma 1-ter con contratto di lavoro a tempo parziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti per i rapporti a tempo parziale e, comunque, fino ad esaurimento dei soggetti inseriti nell'elenco.".

 

     Art. 44. Modifica termine richiesta assegnazione ASU agli enti utilizzatori.

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole "è prorogato al 31 ottobre 2020" sono sostituite dalle parole "è prorogato al 31 dicembre 2024".

 

     Art. 45. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 46. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[3] Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[4] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.R. 16 gennaio 2024, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[6] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[7] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[8] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25. Il testo previgente reca: "1. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modificazioni, dopo le parole "per la piena attuazione delle misure per il contenimento della spesa sanitaria" sono aggiunte le parole ", nonché per lo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), fino al 31 dicembre 2025" e le parole "numero massimo di 20 unità" sono sostituite dalle parole "numero massimo di 40 unità"."

[9] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[10] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[12] Comma così modificato dagli artt. 12 e 28 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[13] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[14] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[15] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 12 ottobre 2023, n. 12.

[16] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[17] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.

[18] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 21 novembre 2023, n. 25.