§ 5.3.422 - L.R. 9 maggio 2012, n. 26.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:09/05/2012
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.
Art. 2.  Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti.
Art. 3.  Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria.
Art. 4.  Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali.
Art. 5.  Proroghe di contratti di personale a tempo determinato.
Art. 6.  Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Art. 7.  Quinto d'obbligo.
Art. 8.  Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.
Art. 9.  Aiuti alle cooperative operanti nel settore socio assistenziale.
Art. 10.  Modifiche di norme relative al rilancio produttivo dell'area industriale di Termini Imerese.
Art. 11.  Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.
Art. 12.  Fondi globali e tabelle.
Art. 13.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 14.  Norma finale.


§ 5.3.422 - L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale.

(G.U.R. 11 maggio 2012, n. 19 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili. Disposizioni in materia di entrate.

 

Capo I

Disposizioni finanziarie e contabili.

 

Art. 1. Risultati differenziali. Determinazione fondi di riserva.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2012 è determinato in termini di competenza in 332.902 migliaia di euro.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. L'ammontare complessivo dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e di ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, relativi alle risorse regionali, è determinato, nell'esercizio finanziario 2012, in 450.000 migliaia di euro.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di residui attivi, passivi e perenti.

1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2010 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2011, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

3. Le somme eliminate nei precedenti esercizi per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 2001, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2011, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

4. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2010 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2009, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2011 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non si applicano alle spese per esecuzione di opere, qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

6. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 4. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

7. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del presente articolo sussista ancora l'obbligo della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 3, sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Capo II

Finanziamento della spesa sanitaria. Assegnazioni agli enti locali. Proroghe di contratti.

 

     Art. 3. Norme in materia di finanziamento della spesa sanitaria.

1. Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale adita in materia è disposta la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario in misura corrispondente all'aliquota del 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per il biennio 2012-2013, i migliori risultati d'esercizio del servizio sanitario regionale rispetto all'equilibrio di bilancio sanitario, nella misura verificata dai competenti Tavoli tecnici di verifica dell'attuazione del Piano di rientro, sono disponibili per finalità extrasanitarie da individuare con successiva disposizione normativa.

3. Per l'esercizio finanziario 2012, le risorse di cui all'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 90, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per l'importo pari a 343.000 migliaia di euro, sono destinate alle finalità nel medesimo comma previste.

4. A valere sulle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.3, dell'U.P.B. 4.2.1.5.5, dell'U.P.B. 4.3.1.5.4, dell'U.P.B. 7.3.1.3.2., dell'U.P.B. 8.2.1.3.6. e dell'U.P.B. 13.2.1.3.5 è accantonata una quota, pari a 343.000 migliaia di euro, da utilizzare in caso di mancato raggiungimento entro il 31 luglio 2012 dell'intesa richiamata al comma 3.

5. In relazione all'accertamento delle entrate derivanti dall'attuazione del comma 3 è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, uno specifico accantonamento negativo - codice 1002 - previsto nella Tabella “A” allegata alla presente legge. Il Ragioniere Generale della Regione è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, le relative somme che sono destinate agli interventi previsti nel corrispondente accantonamento positivo codice 1002.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di assegnazioni agli enti locali.

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, il fondo destinato alle autonomie locali è quantificato per i comuni, per l'anno 2012, in 691.000 migliaia di euro, di cui 110.000 migliaia di euro destinati a spese di investimento; il fondo destinato alle province regionali, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, è quantificato, per l'anno 2012, in 45.000 migliaia di euro, di cui 10.000 migliaia di euro destinati agli investimenti finalizzati allo sviluppo del territorio. Il Fondo destinato alle province è ripartito in misura proporzionale alle somme assegnate nell'esercizio finanziario 2010. Per l'esercizio finanziario 2012, una quota pari a 4.000 migliaia di euro, a valere sui fondi assegnati alle province, è destinata alle medesime per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali in favore dei disabili, per garantire il diritto allo studio.

2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono trasferite a ciascun comune e a ciascuna provincia regionale, a valere sulle somme iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Dipartimento regionale autonomie locali - a seguito di riparto effettuato sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali. Le assegnazioni annuali previste dal comma 1 sono erogate in quattro trimestralità posticipate. L'erogazione dell'ultima quota è effettuata non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza. Le iscrizioni in bilancio dell'assegnazione in favore dei comuni, al netto della quota destinata a spese di investimento e dell'ammontare complessivo delle riserve di legge di cui al comma 3, è effettuata tenendo conto delle predette disposizioni in materia di erogazione.

3. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono prioritariamente garantite la riserva di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, la riserva di cui al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro, nonché la riserva prevista dal comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 15.000 migliaia di euro in luogo della percentuale prevista.

4. In sede di riparto previsto dal comma 2 sono, altresì, garantite, per l'anno 2012, le seguenti riserve che sono erogate in trimestralità come indicato al predetto comma 2:

a) riserva di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, quantificata in 20.000 migliaia di euro;

b) contributo al comune di Ragusa ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, nella misura di 4.000 migliaia di euro;

c) contributi in favore dei comuni di Aidone e Piazza Armerina per interventi strutturali connessi rispettivamente all'opera "Dea di Morgantina" nella misura di 1.000 migliaia di euro e alla riapertura della "Villa Romana del Casale" di Piazza Armerina nella misura di 3.000 migliaia di euro;

d) contributo ai comuni delle isole minori di cui al comma 1-bis dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di 5.000 migliaia di euro;

e) una quota pari a 17.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni ai sensi del comma 7, dell'articolo 13, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, delle spese sostenute nell'anno scolastico 2010/2011 per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori;

f) una quota pari a 100 migliaia di euro per la copertura degli oneri di cui ai commi 7 ed 8 dell'articolo 6 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1;

g) trasferimento al comune di Lipari per i progetti obiettivo di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nella misura di 800 migliaia di euro;

h) rimborso ai comuni ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, delle spese per la gestione degli asili nido nella misura di 5.000 migliaia di euro;

i) contributo ai comuni per il finanziamento del Fondo miglioramento servizi di Polizia municipale previsto dall'articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, nella misura di 11.000 migliaia di euro.

5. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lo sforzo tariffario e fiscale" sono aggiunte le seguenti: "comprovato dall'effettivo esercizio anche in sede regolamentare delle facoltà impositive conferite dalle vigenti disposizioni di legge statale e dall'attivazione o aggiornamento di tutti gli strumenti tariffari previsti dall'ordinamento".

6. Al comma 2 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "capacità di riscossione" sono aggiunte le seguenti: "documentata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.".

7. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge che prevedono riserve a valere sul fondo per i comuni diverse da quelli disciplinati dalla presente legge.

8. Le quote dei trasferimenti di cui al presente articolo da assegnare in conto capitale possono essere destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui assunti dagli enti per il finanziamento di spese di investimento.

9. L'erogazione della quarta trimestralità per l'anno 2012 in favore dei comuni, ad eccezione di quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, deve tenere conto di meccanismi di premialità, sulla base di criteri individuati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, sentito l'Assessore regionale per l'economia, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, per gli enti che dimostrino di avere adempiuto agli obblighi previsti dai precedenti commi nonché di avere adottato misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali e di aver dato attuazione, anche parziale, al piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come integrato dall'articolo 19, comma 16-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Proroghe di contratti di personale a tempo determinato.

1. Nelle more dei processi di riorganizzazione interna dell'Amministrazione regionale, previa verifica della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane da parte dei dirigenti generali e della definizione dei processi di stabilizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 e al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, del personale titolare di contratti autorizzati, ai sensi delle norme di seguito indicate, già prorogati ai sensi della legge regionale 11 aprile 2012, n. 23:

a) articolo 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) articolo 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'articolo 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) articolo 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'articolo 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) articolo 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) articolo 25 delle legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; articolo 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; articolo 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; articolo 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) articolo 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa complessiva di 19.374 migliaia di euro, di cui:

a) 736 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 9.541 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 5.373 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 2.336 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e) di cui 1.248 migliaia di euro destinati al personale a tempo determinato già utilizzato per l'elaborazione del piano di assetto idrogeologico (PAI);

e) 1.140 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 248 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. I contratti relativi al personale a tempo determinato individuato all'articolo 3 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 5 sono prorogati fino al termine massimo del 31 dicembre 2012, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo 3. A tal fine è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, l'ulteriore spesa di 952 migliaia di euro (U.P.B. 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

 

Capo III

Disposizioni in materia di entrate.

 

     Art. 6. Interventi per la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare le misure di riduzione e razionalizzazione della spesa previste dall'articolo 14 - comma 24-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nelle more della definizione dei rapporti finanziari con lo Stato negli ambiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di federalismo fiscale, gli interventi indicati dal presente articolo, sono rideterminati secondo le modalità riportate nei successivi commi.

2. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, in 284 migliaia di euro annui.

3. Nelle more della definizione del riordino della materia inerente la spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine, da effettuare entro il 31 dicembre 2012, ed al fine di garantire, nel pubblico interesse, l'erogazione dei servizi in favore della collettività nonché il pagamento di obbligazioni pregresse è autorizzata:

a) per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, la spesa di 31.162 migliaia di euro annui, per il biennio 2012/2013;

b) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

c) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)".

Per la gestione degli impianti di cui al presente comma è fatto divieto di procedere ad eventuali proroghe dei contratti in essere ed il pagamento delle situazioni debitorie pregresse è subordinato alla verifica dei presupposti giuridici da parte dei responsabili amministrativi del Dipartimento.

4. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, per l'esercizio finanziario 2012, in 1.088 migliaia di euro annui.

5. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono determinati, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nella misura massima di 307.838 migliaia di euro annui. L'erogazione della spesa viene effettuata previo monitoraggio, da parte del competente Dipartimento e comunicazione alla competente Ragioneria centrale, al fine della individuazione delle risorse da destinare ai singoli interventi previsti dalla legislazione vigente e pervenire ad un graduale contenimento della spesa.

6. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. I rinnovi contrattuali per i bienni 2006/2007 e 2008/2009 del personale dirigenziale e quello per il biennio 2008/2009 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 che ne applicano i contratti non possono determinare aumenti retributivi superiori all'indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta. Nessuna somma aggiuntiva è dovuta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria [1].

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Le spese correnti previste nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, non ricomprese nei precedenti commi, relative a consumi intermedi, trasferimenti correnti nonché ad altre spese correnti, individuate nell'Allegato 1, ad esclusione di quelle relative al settore sanitario e in favore delle Autonomie locali, sono ridotte, per ciascuno degli anni 2012-2014 del 20 per cento, fatta eccezione delle seguenti tipologie di spesa per le quali si applicano le percentuali di riduzione di seguito indicate:

a) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 10 per cento:

1) spese per la manutenzione di vivai, aree attrezzate, sentieri, impianti e boschi demaniali (U.P.B. 10.5.1.1.2 capitolo 155309, U.P.B. 10.5.1.3.2 capitoli 156604 - 156608 - 156609, U.P.B. 10.5.1.3.99 capitoli 155311 - 155313 e U.P.B. 12.4.1.3.2 capitolo 150514);

2) spese connesse ad interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio regionale;

b) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 5 per cento:

1) spese di funzionamento delle soprintendenze dei beni culturali;

2) spese per la gestione degli enti parco e delle riserve naturali;

3) contributi a strutture, organismi, soggetti ed imprese che gestiscono attività teatrali minori (U.P.B. 13.2.1.3.5 - capitoli 378110 - 378111 - 378112 - 378113 - 378114 - 378115 - 378116 - 378117);

4) spese per il servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico;

5) contributo agli istituti per ciechi "Opere riunite Florio e Salamone" di Palermo e "T. Ardizzone Gioeni" di Catania;

6) contributi a favore delle istituzioni scolastiche per far fronte alla ordinaria manutenzione degli edifici destinati ad uso della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

7) contributi alle istituzioni scolastiche primarie (quarte e quinte classi) e secondarie di primo grado, finalizzati all'attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica;

8) indennità chilometrica a favore dei cittadini affetti da forme gravi di talassemia;

9) capitolo 147315 finanziamenti al Consorzio per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia;

c) tipologie di spesa per le quali si applica la percentuale di riduzione del 2,5 per cento:

1) spese per i servizi di custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali, per servizi socio-sanitari di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 26/1995, spese per la convenzione con la società Biosphera S.p.A. e spese per la convenzione con la Multiservizi S.p.A.;

2) contributi all'I.R.S.A.P.;

3) contributo ad integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica;

4) spese per fitto o leasing di locali, oneri accessori e condominiali per immobili di proprietà privata e regionale.

12. Le riduzioni previste dal comma 11 non si applicano per le seguenti tipologie di interventi: spese per gli Organi Istituzionali, spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A), spese aventi natura obbligatoria, spese riservate e per la sicurezza del Presidente della Regione, spese per il sostegno alla lotta contro la mafia (U.P.B 6.2.1.5.3 capitoli 183717 - 183718 - 183721 - 183723 - 183724 - 183726 - 184103), spese per il contingente dell'Arma dei Carabinieri, canone annuo da corrispondere al registro italiano dighe, indennità di mensa, trasferimenti ad enti, consorzi, università ed istituti per emolumenti al personale (capitoli 105702 - 373343 - 243307 - 147320 - 443305 - 147322 - 213304 - 213305 - 321306 - 147701), Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, RESAIS, vigilanza siti minerali, oneri assicurativi, spese per il personale statale a carico della Regione, spese per gli UREGA, spese per arretrati contrattuali forestali (capitoli 155318 - 150536), spese per interventi di protezione civile (capitolo 116523), spese per quote partecipazione a SVIMEZ e CINSEDO, spese per interventi nel sociale (capitoli 183754 - 413702), spese per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado ed istituti ed accademie di belle arti e conservatori di musica statali, collegamento isole minori, limiti di impegno.

13. Il limite di impegno autorizzato con l'articolo 34, comma 9 Tabella “L” ella legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1, per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, (U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 213309), per il quale alla data del 31 dicembre 2011 non risultano assunte obbligazioni, è revocato.

14. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, qualora si accerti un rilevante scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica, di un ammontare pari o superiore al 5 per cento tra le previsioni delle entrate relative ai fondi regionali e l'andamento tendenziale delle stesse, per il triennio 2012-2014 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.

15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. In attuazione delle disposizioni contenute nel comma 15 e fino a quando non si realizzeranno le entrate di cui al predetto comma 15, le autorizzazioni di spesa, relative alle seguenti tipologie di spesa, sono ridotte per gli importi a fianco indicati:

a) fondo di cui all'articolo 71 della legge regionale n. 17/2004 e successive modifiche ed integrazioni per 15.391 migliaia di euro;

b) spese individuate dal precedente comma 10, per le quali è disposto uno specifico accantonamento per un ammontare complessivo pari a 31.187 migliaia di euro corrispondente al 10 per cento degli interventi per i quali è stata disposta la riduzione del 20 per cento, ed un ulteriore accantonamento di importo pari a 6.260 migliaia di euro corrispondente alle misure percentuali di riduzione già apportate, nel medesimo comma 11, con le lettere a), b) e c);

c) collegamenti marittimi con le isole minori per 18.918 migliaia di euro;

d) trasporto pubblico locale per 22.234 migliaia di euro;

e) parte terza trimestralità 2012 Fondo Autonomie Locali per 75.000 migliaia di euro;

f) contributi previsti dall'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, per 12.869 migliaia di euro, da ripartire in pari percentuale su tutti gli importi. In relazione alle decurtazioni operate, per effetto degli accantonamenti di cui al comma 14, la prima quota dei contributi concessi in favore dei medesimi enti, subordinata, come previsto dall'articolo 128, comma 4, lettera a), alla presentazione di un piano analitico del programma da realizzare nell'anno di richiesta del contributo, è corrisposta, per l'anno finanziario 2012, in misura pari all'80 per cento della somma iscritta in bilancio per il medesimo esercizio;

g) spesa per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, per 10.000 migliaia di euro.

17. L'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 3 è soppresso.

18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

19. Gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi ed enti regionali comunque denominati, con esclusione degli enti del settore sanitario, che usufruiscono di trasferimenti diretti provvedono, in relazione ai minori trasferimenti regionali, ad elaborare, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un dettagliato piano di riordino, asseverato dall'organo di controllo interno, finalizzato al contenimento della spesa ed al raggiungimento, entro il 2013 del pareggio di bilancio. La mancata predisposizione del piano, da trasmettere all'organo tutorio e alla ragioneria generale della Regione, comporta la decadenza degli organi di amministrazione e di controllo interno ed i relativi atti sono nulli di diritto con la conseguente responsabilità personale intestata in capo ai soggetti interessati.

20. Al fine di accelerare le procedure di valorizzazione dei beni immobili di proprietà della Regione e degli enti vigilati e finanziati dalla stessa, al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole da "e/o" fino a "per" sono soppresse.

21. Le voci dei canoni di cui all'articolo 19 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione dei canoni irrigui, che sono confermati negli importi determinati nel 2010, sono incrementate fino alla misura massima del 50 per cento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione dei canoni di cui al presente comma.

22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

23. I canoni per concessioni e locazioni di beni demaniali e patrimoniali, dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a euro 5.000,00 per anno.

24. Ai fini dell'attivazione del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) riguardante i piani e i programmi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, il proponente privato versa in entrata al bilancio regionale un contributo calcolato come segue:

a) per i piani e programmi per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni il contributo per la istruttoria è fissato in misura pari ad euro 1.000;

b) per i piani e programmi per i quali è richiesta la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni e il contributo per l'istruttoria è fissato in misura pari ad euro 2.000,00 per le proposte ricadenti nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti rilevata al 31 dicembre dell'anno trascorso, pari ad euro 3.000,00 nei comuni con popolazione compresa tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti, e pari ad euro 6.000,00 nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

25. I contributi stabiliti dal precedente comma sono inclusivi delle attività istruttorie relative alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. n. 357/97 per i piani e programmi che interferiscono con le aree di rete Natura 2000.

Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale.

26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

27. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

29. Per le aree contemporaneamente appartenenti al demanio marittimo ed a quello trazzerale di pertinenza regionale trovano applicazione le norme relative al demanio marittimo.

30. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Regione emana, su proposta degli Assessori competenti per i rispettivi rami di amministrazione, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera di Giunta, un decreto con il quale viene effettuata una ricognizione e rideterminazione di tutte le tariffe per l'accesso ai servizi resi dalle amministrazioni regionali. Gli importi delle tariffe sono determinati per un importo superiore del 30 per cento rispetto a quelli vigenti al 31 dicembre 2011.

32. Il commissario liquidatore dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) provvede a versare in entrata del bilancio della Regione siciliana - capitolo 4501 - capo 10 - a titolo di acconto sul risultato della liquidazione la somma di 15.000 migliaia di euro.

33. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni deve presentare i bilanci finali di liquidazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI) e dell'Ente minerario siciliano (EMS) entro il 31 dicembre 2012. I beni di proprietà degli enti suddetti rimasti invenduti, sono acquisiti al patrimonio della Regione con l'entrata in vigore della presente legge. Il commissario liquidatore provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al presente comma ed i verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

34. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 7. Quinto d'obbligo.

1. In considerazione degli obblighi di riduzione della spesa, scaturenti dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del consequenziale obbligo del concorso a tali obiettivi da parte dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, per il triennio 2012-2014, gli oneri per l'esecuzione dei contratti di servizio relativi ai collegamenti di cui all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelli di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere ridotti nella misura massima prevista dall'articolo 311, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 207/2010, introdotto nella Regione con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, assumendo a base di riduzione della stessa gli importi dovuti in forza dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e del loro adeguamento, prescritto ai sensi dell'articolo 44 della legge n. 724/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione dei crediti maturati alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione di cui al presente articolo opera per i contratti il cui periodo residuo sia superiore a mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il piano di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2002 è definito, dal Dipartimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti entro il termine perentorio del 30 settembre 2012.

2. Per l'anno 2012 la riduzione di cui al comma 1 è fissata in misura percentuale pari alla metà della misura massima prevista dal richiamato articolo 311 del D.P.R. n. 207/2010.

 

TITOLO II

Interventi per la crescita. Disposizione per la salvaguardia della produzione agricola e per il sostegno agli investimenti. Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.

 

     Art. 8. Salvaguardia della produzione agricola siciliana. Norme per il sostegno agli investimenti. Contrasto all'evasione fiscale e disposizioni in materia di grande distribuzione.

1. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari - dipartimento interventi infrastrutturali - di concerto con l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di assicurare la tutela dei consumatori e la trasparenza delle informazioni sull'origine e la provenienza dei prodotti e sui metodi di coltivazione o allevamento, anche avvalendosi del Corpo forestale regionale, effettua controlli periodici volti a rafforzare l'azione di contrasto alle frodi in campo agroalimentare e a garantire la difesa dei prodotti agricoli locali con la verifica della provenienza e della tracciabilità degli stessi, nonché ad assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore lungo la filiera, degli obblighi di presentazione dei prodotti e di esposizione, in maniera chiara sull'etichetta o sul cartellino unico sul punto di vendita, delle informazioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. A tal fine, segnala alle autorità competenti le violazioni della normativa in materia di contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari, di etichettatura e di presentazione dei prodotti, anche ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4 e delle relative disposizioni attuative in materia di obbligo di indicazione del luogo di origine o di provenienza e trasmette le informazioni sulle violazioni dei suddetti obblighi all'Assessorato regionale delle attività produttive per l'irrogazione della relativa sanzione.

Per potenziare le attività di controllo di cui al presente comma è istituito nel bilancio della Regione un fondo la cui dotazione per ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 è pari ad euro 300 migliaia. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è sostituito dal seguente:

"2. In materia di divieto di esercizio dell'attività commerciale si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: "Il corso deve altresì essere diretto alla formazione in materia di tutela dei prodotti agricoli locali e contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari".

4. L'Assessorato regionale delle attività produttive, nell'ambito degli accordi di cui al comma 3, lettera c) dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, favorisce la creazione di aree dedicate alla vendita dei prodotti agricoli di cui al predetto articolo 8 negli esercizi di vendita al dettaglio di generi alimentari e nelle strutture di media e grande distribuzione commerciale.

5. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - Impiego dei prodotti agricoli di qualità e a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva - 1. Al fine di potenziare la qualità dell'offerta nei servizi di ristorazione, negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti agricoli e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce punteggio aggiuntivo utile per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli biologici, tradizionali e di cui all'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, la cui provenienza è certificata in conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di etichettatura dei prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici. L'utilizzazione di prodotti agricoli regionali nei servizi di ristorazione collettiva risulta espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo".

6. L'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, al fine del controllo dell'andamento dei prezzi nel comparto agricolo, provvede alla sorveglianza dei prezzi dei prodotti agricoli e sovraintende alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "Uffici prezzi" delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute; analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento; avvia indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. Per le finalità di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 196 e 197, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni. L'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari con decreto individua modalità per il rilevamento dei dati relativi al prezzo di vendita praticato dai produttori ed al prezzo di vendita al consumatore finale di ciascun prodotto. Con il medesimo decreto sono stabilite adeguate forme di pubblicità dei predetti dati, anche attraverso la pubblicazione nel sito web della Regione.

7. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive.".

8. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

9. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. I prestiti partecipativi istituiti con l'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinati prioritariamente ai soggetti beneficiari degli interventi nel settore del piccolo fotovoltaico, in regime di contributi in conto energia, fino a 100 KW per le imprese agricole individuali e sino a 1 MW per le imprese agricole societarie nella misura massima del 20 per cento dell'ammontare degli investimenti previsti, e fino alla concorrenza delle esistenti dotazioni finanziarie del Fondo istituito presso l'IRFIS-FinSicilia, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25.

12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) 11.

13. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, si applica in Sicilia l'articolo 18, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni. Le comunicazioni relative ai dati di cui al citato decreto, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, sono rese alla Regione siciliana e le somme riversate in applicazione del presente comma sono iscritte nei pertinenti capitoli del bilancio regionale istituiti nello stato di previsione dell'entrata dell'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito - per essere riassegnate al correlato capitolo del bilancio regionale istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento delle autonomie locali che provvede all'erogazione ai comuni, a valere sulle disponibilità iscritte.

14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

17. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

18. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 9. Aiuti alle cooperative operanti nel settore socio assistenziale.

1. Per i servizi resi, ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell'articolo 17 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, dalle cooperative sociali e loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, a comuni, province e aziende sanitarie provinciali, l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato ad intervenire, in qualità di cessionario, in operazioni di cessione irrevocabile del credito, prosoluto, derivante da fatture, emesse da cooperative e consorzi per i servizi di cui sopra, scadute da almeno tre mesi previa apposita dichiarazione scritta di riconoscimento del debito da parte dei suddetti enti.

2. L'IRCAC, qualora comuni, province e aziende sanitarie provinciali, decorsi ventiquattro mesi, non abbiano ancora corrisposto le somme relative alle cessioni del credito di cui al comma 1, chiede alla Ragioneria generale della Regione la corresponsione dell'importo a valere sui fondi assegnati dal bilancio regionale a ciascuna delle amministrazioni debitrici, i cui importi saranno decurtati del relativo importo ceduto.

3. L'IRCAC può, altresì, intervenire nella concessione di contributi in conto interessi, con le modalità di cui al proprio regolamento, per le operazioni di cessione di crediti delle cooperative e loro consorzi, relativi ai servizi di cui al comma 1, a istituti di credito, comprese le società di factoring e di leasing.

4. Il regime di aiuti di cui al presente articolo è attuato in conformità al regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, serie L 379.

5. L'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Art. 10. Modifiche di norme relative al rilancio produttivo dell'area industriale di Termini Imerese.

1. Il comma 2 dell'articolo 111 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è sostituito dal seguente:

"2. Gli interventi inseriti nell'accordo di programma possono essere attuati anche secondo la modalità a regia da parte dell'Assessorato regionale per le attività produttive. Le risorse finanziarie regionali mobilitate non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alla lettera f) del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. In ottemperanza agli obiettivi previsti dal comma 1, è data priorità, ai fini della accelerazione degli ordinari tempi di indizione, alle gare per l'attuazione degli interventi di competenza delle stazioni appaltanti siciliane e devolute all'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.".

 

     Art. 11. Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 11 le parole "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nel 2011 o nel 2012" sono sostituite dalle seguenti: "le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa negli anni 2011, 2012 e 2013". Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 3.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2012 e 2013, si provvede con le disponibilità dell'UPB 4.3.1.5.4, capitolo 219212, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e per il triennio 2012/2014.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Alla legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

"Art. 1-bis. - Mobilità interna - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive.

2. Nell'ambito dell'esercizio del potere datoriale di cui all'articolo 2103 del codice civile l'Amministrazione regionale individua i criteri generali, oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per il personale dei Consorzi di bonifica per la mobilità tra gli stessi consorzi e nell'ambito dei rispettivi limiti finanziari.".

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. I commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Regione previa delibera della Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti secondo i criteri di cui al successivo comma. Il Presidente della Regione designa il presidente dell'ARAN Sicilia. Ai componenti del comitato è riconosciuto un compenso da determinarsi con decreto del Presidente della Regione.

4. I componenti del Comitato direttivo dell'Agenzia sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, diritto del lavoro e di gestione del personale anche estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del Comitato persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che ricoprono rapporti di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni o con le amministrazioni locali".

6. L'ARAN Sicilia è articolata in due strutture intermedie e si avvale esclusivamente del personale assegnato all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con oneri a carico dell'amministrazione regionale. È fatto divieto, per le attività espletate, di percepire indennità aggiuntive rispetto a quelle corrisposte al personale regionale che esercita funzioni equivalenti. Per il complessivo funzionamento dell'Agenzia è autorizzata, per il triennio 2012/2014, la spesa di 300 migliaia di euro annui.

7. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole 'dagli assessori regionali' sono aggiunte le parole 'L'ammontare dell'indennità percepita non può essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali'.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l'incarico di garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti di cui all'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 è espletato a titolo onorifico.

9. All'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1956, n. 8, dopo le parole "delegati" sono inserite le parole ", ivi compresi quelli non parlamentari, ai quali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni". La spesa discendente dall'attuazione del presente comma è determinata per l'anno 2012 in 2.556 migliaia di euro.

10. A decorrere dal 1° maggio 2012, il trattamento economico di cui al comma 9 è ridotto, per gli Assessori non parlamentari, del 10 per cento rispetto a quello applicato al 30 aprile 2012.

11. I Servizi di pianificazione e controllo strategico operanti presso gli Assessori regionali di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi e le relative funzioni sono espletate dal Servizio di valutazione e controllo strategico del Presidente della Regione sino all'insediamento dei nuovi soggetti preposti al ciclo di gestione della performance secondo quanto previsto dal regolamento attuativo adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

12. A decorrere dal 1° luglio 2012, è soppressa l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui alla Tabella “A” della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Al Dipartimento regionale lavoro presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sono trasferite le competenze svolte dall'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

13. Per gli effetti del comma 12 alla Tabella "A" di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali;

- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.

14. Con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, con effetto dal 1° luglio 2012, è disciplinato il trasferimento di funzioni e compiti di cui ai commi 12 e 13 nonché l'articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni al bilancio regionale discendenti dall'applicazione dei commi 12, 13 e del presente comma.

15. Al fine di contenere gli oneri per spese legali, il Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, Fondo pensioni Sicilia, istituito dall'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è rappresentato e difeso in giudizio, innanzi tutti gli organi giudiziari, oltre che dall'Avvocatura dello Stato, dagli avvocati, dell'area dirigenziale e dell'area non dirigenziale con qualifica non inferiore a funzionario, in servizio presso la Presidenza della Regione siciliana, Ufficio legislativo e legale.

16. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

17. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per l'effetto, la commissione edilizia comunale cessa di operare in tutti i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, nazionali e regionali.".

18. Nel rispetto del principio del contenimento dei costi degli apparati amministrativi regionali, la dotazione complessiva organica degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, comprese le segreterie tecniche nonché le segreterie particolari di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotta del trenta per cento.

19. La disposizione di cui al comma 18 si applica dalla formazione della Giunta regionale relativa alla prossima legislatura. A far data dall'applicazione di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le specifiche limitazioni organizzative in esse contenute, incompatibili con quelle di cui al comma 18.

20. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le parole "successivamente al 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti parole "successivamente al 31 dicembre 2012, data entro la quale sono altresì fatti salvi, in forza della presente legge, le variazioni, le modifiche e gli adeguamenti dei progetti relativi ad interventi per l'esecuzione di opere stradali, aeroportuali, ferroviarie, portuali, tranviarie, realizzate o in corso di realizzazione, ivi comprese quelle che prevedono l'utilizzazione di strutture mobili.".

21. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

22. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

23. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi degli apparati istituzionali, già vigenti nell'ordinamento della Regione, si applicano, altresì, le disposizioni indicate nei successivi commi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

24. Ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dagli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.

25. L'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

26. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

27. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "finanze e credito e corpo regionale delle miniere" sono soppresse.

28. Agli amministratori ed al personale dipendente della Regione, degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di aziende, agenzie, consorzi, istituti, organismi, società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed enti regionali comunque denominati sottoposti a tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale che per gli spostamenti e le missioni legate a ragioni di servizio utilizzano il mezzo di trasporto aereo, è riconosciuto un rimborso corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

29. Gli incarichi di Sovrintendente e/o di direttore degli enti teatrali e/o artistici regionali, a qualsiasi titolo, finanziati dalla Regione determinano l'esclusività degli stessi (inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) ed i relativi compensi sono da considerarsi omnicomprensivi. L'erogazione, a qualsiasi titolo, di compensi, emolumenti o assegni da parte di organismi partecipati o finanziati dalla Regione o dagli enti locali avviene previa dichiarazione del rispetto della presente disposizione, la cui violazione determina l'immediata decadenza dell'ente dalla contribuzione regionale a qualsiasi titolo erogata.

30. [I comitati tecnico-scientifici degli enti parco previsti dall'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppressi. Tutte le funzioni da questi esercitati, unitamente a quelle previste dagli articoli4 e 16 della medesima legge regionale, sono svolte dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale] [2].

31. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei consorzi di ripopolamento ittico l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari è autorizzato a procedere, con proprio decreto, alla riorganizzazione dei consorzi. I consigli di amministrazione dei consorzi di ripopolamento ittico in carica decadono all'entrata in vigore della presente legge e alla loro gestione si provvede con commissari straordinari nominati con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari. A seguito della definizione del processo di riorganizzazione i consorzi di ripopolamento ittico non riconfermati vengono posti in liquidazione con decreto dell'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, con il quale sono determinate le modalità e i termini per la definizione delle connesse operazioni di scioglimento. Le funzioni dei consorzi soppressi sono esercitate dal Dipartimento regionale degli interventi per la pesca, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.".

32. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come sostituito dal comma 31, è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

33. Il comma 5 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

34. Dopo il comma 6 dell'articolo 44 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio per l'attuazione del comma 1.".

35. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

36. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla partecipazione alla Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, non discende alcun compenso. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente comma.

37. Il termine per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata e agevolata di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è prorogato di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini previsti dall'articolo 70, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono prorogati al 31 dicembre 2014.

38. Al comma 4-quater dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: ", previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni da parte della parte interessata all'amministrazione procedente successiva alla scadenza del termine del procedimento".

39. È abrogato l'articolo 28 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

40. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

41. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.

42. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

43. All'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni le parole da "salvaguardando" a "comma 2" sono soppresse.

44. Con le modalità indicate dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni si provvede a mitigare l'impatto sulle fasce sociali più deboli delle disposizioni inerenti alla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni, recepite per effetto dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

45. Dall'attuazione del comma 44 non può derivare un minore gettito superiore ad un importo di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, cui si fa fronte con un apposito fondo, istituito presso la rubrica del Dipartimento regionale del bilancio e tesoro, avente una dotazione finanziaria di 6.000 migliaia di euro per l'anno 2012 e di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

46. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato a effettuare le variazioni di bilancio discendenti dall'applicazione delle disposizioni dei commi 43, 44 e 45.

47. [Nelle more dell'adozione di una disciplina organica del demanio marittimo regionale, sono abrogati l'art. 2 e i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15] [3].

48. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente: "Art. 4-bis - 1. Nel territorio della Regione siciliana si applica quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, con la legge 4 dicembre 1993, n. 494".

49. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, si applica quanto disposto dall'articolo 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.

50. A decorrere dall'esercizio 2012, gli ERSU della Sicilia sono autorizzati ad effettuare interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle residenze e degli alloggi degli studenti. Alla copertura finanziaria degli interventi di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede con le risorse finanziarie rinvenienti dall'avanzo non vincolato dell'ERSU accertato con l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

51. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2011, n. 24 la parola "2012" è sostituita con la parola "2013".

52. Al fine di favorire il contenimento dei costi di accesso al credito delle imprese aventi sede o unità operativa nel territorio regionale, l'IRFIS-FinSicilia è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di complessivi 10.000 migliaia di euro, le disponibilità del fondo di cui al comma 11 dell'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, per l'acquisizione di quote di partecipazione azionaria ai patrimoni dei consorzi di garanzia fidi aventi sede legale e/o amministrativa nel territorio della Regione siciliana e che abbiano già ottenuto il riconoscimento regionale dello statuto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni secondo modalità che sono definite con apposito decreto dell'Assessore regionale per l'economia da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

53. L'apporto finanziario è concesso quale sostegno in base al comma 10 dell'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e dovrà essere imputato in apposita posta patrimoniale dei Confidi quale "Quote sostegno Regione siciliana", classificabile come patrimonio di base ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulla vigilanza prudenziale.

54. L'apporto finanziario non può superare la misura massima del 5 per cento dell'ammontare delle garanzie, tenuto conto del numero delle imprese associate e delle garanzie complessive in essere desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario dei Confidi riferibili alle imprese socie.

55. L'Assessore regionale per l'economia chiede alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

56. L'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 61 - Fondo unico a gestione separata presso Irfis- FinSicilia S.p.A. - 1. Al fine di consentire alle imprese di accedere alla moratoria nei confronti dell'IRFISFinSicilia, nonché di agevolare investimenti di partenariato pubblico-privato e per garantire l'operatività e la concessione delle agevolazioni previste dai regimi di aiuto di cui all'articolo 26 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, è costituito un fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia sono ripartite le disponibilità del fondo ai regimi di aiuto di cui al presente comma. Tutte le disponibilità, nonché i successivi rientri, dei fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni degli articoli 26 e43 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'art. 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, al netto delle somme, a qualsiasi titolo spettanti, all'Irfis-FinSicilia S.p.A. per la gestione del Fondo istituito dall'art. 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, dell'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 confluiscono nel fondo unico a gestione separata istituito dal presente articolo. I compensi per la gestione del fondo unico a gestione separata, sono quelli determinati dalle vigenti convenzioni tra la Regione siciliana e l'Irfis Mediocredito della Sicilia, ora Irfis-FinSicilia Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia S.p.A., che regolano le singole operatività.".

57. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

58. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono aggiunte le seguenti parole "e del personale dirigenziale sanitario professionale tecnico amministrativo (spta)".

59. Dopo il comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è aggiunto il seguente:

"9-bis. I componenti del collegio sindacale non possono svolgere il relativo incarico per più di due volte nella stessa azienda indipendentemente dalla durata dell'incarico stesso. Fermo restando il completamento dell'eventuale incarico in corso, ai fini di ulteriore nomina, deve tenersi conto anche degli incarichi precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione.".

60. 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è inserito il seguente comma:

"14-bis. Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del direttore generale del Fondo.".

61. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

62. Per le finalità di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2012 la spesa di 3.260 migliaia di euro da trasferire agli enti gestori delle riserve naturali.

63. Al mercato agroalimentare (MAAS) con sede in Catania, durante la fase di start-up, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio della Regione.

64. All'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Ai fini di una più celere chiusura delle gestioni liquidatorie di cui al comma 2 e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti, il competente Dipartimento dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità coordina l'attività di tutti i soggetti pubblici coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti; a tal fine il Dipartimento è autorizzato ad anticipare risorse finanziarie a valere sulle disponibilità di cui all'U.P.B. 5.2.1.3.99 - capitolo 243311 e l'U.P.B. 7.3.1.3.2 - capitolo 191304 il cui rimborso avviene con le modalità di cui all'articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e al successivo comma 2-ter. Le disposizioni del presente comma si applicano a tutte le anticipazioni disposte a valere su risorse regionali per fronteggiare le emergenze in materia di rifiuti. Le gestioni cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2012. Gli amministratori e/o liquidatori delle società e dei consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per 3 esercizi consecutivi non possono ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nei nuovi soggetti gestori.

2-ter. Le anticipazioni di cui al comma 2-bis già concesse, a qualsiasi titolo, ai consorzi ed alle società d'ambito di cui al comma 1, sulla base delle certificazioni dei debiti esistenti alla data del 31 dicembre 2011, sono recuperate, in dieci annualità, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso proposto dall'Autorità d'ambito e dai comuni soci asseverato, a valere sui trasferimenti in favore degli stessi sulla base delle risorse loro attribuite ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni o con eventuali altre assegnazioni di competenza degli enti locali, ferma restando la titolarità di questi ultimi per le riscossioni di competenza sino al 31 dicembre 2011. In caso di omessa presentazione nei termini stabiliti del suddetto piano le anticipazioni sono recuperate pro quota, in tre annualità a valere sulle medesime risorse nei confronti dei singoli comuni soci. Il comma 8 dell'articolo 45 e il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono abrogati".

65. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 sono soppresse le parole: "A far data dalla pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti".

66. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 sono aggiunte le seguenti parole: "fatte salve le previsioni di cui al terzo periodo dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1, lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.".

67. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 è inserito il seguente comma:

"2-bis. I comuni possono presentare all'Amministrazione regionale, ai sensi del citato articolo 3-bis ed entro il 31 maggio 2012, la proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, purché la proposta sia motivata sulla base di criteri di differenziazione territoriale, socio economica, nonché attinenti alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana, che esprime il proprio parere entro i successivi 15 giorni, il piano di individuazione degli ambiti territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, secondo le indicazioni del suddetto articolo 3-bis, e comunque per un numero non superiore al limite dell'80 per cento della determinazione di cui al comma 1. La Giunta regionale entro i successivi 15 giorni individua nel rispetto del superiore limite gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale".

68. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. La Giunta regionale è autorizzata a definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti".

69. Al fine di favorire i processi d'integrazione tra le cooperative siciliane l'IRCAC è autorizzato a concedere finanziamenti agevolati, per una durata massima di otto anni e per un importo massimo di 10 mila euro per ogni impresa aggregata, per la capitalizzazione societaria nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006.

70. Beneficiari degli aiuti di cui al comma 69 sono i consorzi di cooperative costituiti da non oltre un anno aventi sede in Sicilia.

71. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 69 e 70, l'IRCAC utilizza le disponibilità del fondo unico costituito ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 115 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

72. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative dei commi 69, 70 e 71 compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

73. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole "modalità operative, altresì, alle" aggiungere le parole "cooperative e alle".

74. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per l'attuazione del presente articolo sono rispettivamente competenti, per le imprese singole e associate, il Dipartimento regionale per gli interventi strutturali in agricoltura e per le società cooperative l'IRCAC. Con proprio decreto l'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari può procedere alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 da destinare all'IRCAC per le società cooperative e al Dipartimento regionale per gli interventi strutturali per l'agricoltura per le altre imprese.".

75. All'articolo 31 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "imprese agricole" sono aggiunte le parole '"e della pesca" e dopo le parole "massimali previsti" sono aggiunte le parole: "dal regolamento (CE) 24 luglio 2007, n. 857/2007 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 luglio 2007 L. 193, per le cooperative operanti nel settore della pesca, ";

b) al comma 2 dopo le parole "cooperative agricole" sono aggiunte le parole "e della pesca".

76. L'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 è sostituito dal seguente:

"1. L'Istituto è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e delle società di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche e dalle società di leasing sia più elevato. Detto contributo è erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Istituto disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.".

77. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, dopo le parole "del 25 luglio 2007 n. L 193." è aggiunto il seguente periodo: "Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'IRCAC procede alle modifiche del Regolamento degli aiuti alle imprese al fine di prevedere la possibilità d'intervenire in favore delle imprese operanti nel settore della pesca non costituite sotto forma di società cooperativa, nei limiti dei fondi specificatamente assegnati al settore".

78. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a condizione che le cooperative edilizie beneficiarie comprovino il possesso dei requisiti per il mantenimento delle agevolazioni attraverso la revisione ordinaria da effettuarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [4].

79. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, ancorché scaduti, sono prorogati di 24 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge [5].

80. Le proroghe di cui ai commi 78 e 79, operano a pena di decadenza, esclusivamente e limitatamente per le cooperative edilizie e le imprese che entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunichino all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità il loro immutato interesse alla realizzazione degli interventi.

81. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2012.

82. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

83. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

84. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

85. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 23, è inserito il seguente comma:

"5-ter. Con la sottoscrizione del relativo verbale di conciliazione davanti alla Commissione di conciliazione, il rapporto già in essere con l'Amministrazione regionale si considera regolarizzato ai fini predetti e pertanto può essere rilasciata la concessione per l'utilizzo dei medesimi beni demaniali e patrimoniali ivi compresi quelli del demanio trazzerale, forestale e fluviale ove sussistenti le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio.".

86. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

87. Le operazioni di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, ivi compresi quelli concessi ai sensi della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36 e di leasing finanziario, concesse dall'IRCAC a favore delle cooperative e loro consorzi, nonché quelli concessi dalla CRIAS alle imprese agricole per la formazione di scorte ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, e dall'IRFIS a tutte le imprese del territorio siciliano, sono ammissibili alla richiesta di sospensiva per 12 mesi del pagamento delle rate a scadere. Le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Al termine del periodo di sospensione, i soggetti di cui al presente comma possono beneficiare dell'allungamento dell'ammortamento, che non è superiore ad un anno per i finanziamenti a breve termine e a tre anni per i finanziamenti a medio e lungo termine.

88. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

89. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di formare ed accrescere la cultura della salute attraverso l'alimentazione nella popolazione scolaresca, sensibilizza e favorisce l'educazione nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere la dieta mediterranea e contrastare l'obesità ed il sovrappeso giovanile.

90. Nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio della Regione, allo scopo di contrastare la crescente obesità giovanile, è promossa la somministrazione di frutta fresca e di altre produzioni ortofrutticole.

91. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con l'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, disciplina i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui ai commi 89 e 90, avuto riguardo alle seguenti azioni:

a) compattamento e valorizzazione delle filiere di prossimità di concerto con le organizzazioni dei Gruppi di azione locale (GAL) con l'obiettivo di rifornire le scuole ed altre mense pubbliche;

b) processi di affinamento nella lavorazione e confezionamento dei prodotti ortofrutticoli per le macchine vending, per le macchine spremiagrumi o dispositivi automatici per la preparazione e vendita di frutta e verdura;

c) diffusione dei principi della dieta mediterranea nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso lezioni di educazione alimentare, pubblicazioni specifiche, visite in campo e nelle aziende di trasformazione alimentare.

92. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

93. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

94. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

95. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

96. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

97. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

98. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in quanto inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano la normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica. Alle stesse, in quanto facenti parte del sistema camerale italiano, non sono applicate le analoghe normative destinate agli enti regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti dalla Regione.

99. Il personale dipendente al 31 dicembre 2010 dell'Ente Fiera del Mediterraneo, istituito con D.Lgs.P.Reg. 9 luglio 1948, n. 24, soggetto alla vigilanza della Regione, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Presidenziale 3 settembre 1997, n. 44, posto in liquidazione, il quale sia privo dei requisiti anagrafici retributivi minimi per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia e anzianità, è trasferito, nel rispetto del trattamento economico-normativo-previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2010, nell'apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A., alle cui dipendenze rimane in carico fino al verificarsi delle previsioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

100. Durante il periodo di permanenza nell'apposita area di cui al comma 99, si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7, nonché quelle di cui agli articoli 4, 5 e 10 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5.

101. Per le finalità dei commi 99 e 100 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2012, la spesa di 1.237 migliaia di euro e la spesa di 1.350 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013 e 2014. All'onere a regime, valutato in 1.350 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. Per gli effetti è ridotta l'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

102. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

103. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

104. All'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Per le operazioni finanziarie a decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo di cui al comma 1 è concesso, con procedura a sportello, successivamente alla erogazione del finanziamento sulla base degli interessi calcolati dalla banca nel complessivo piano di ammortamento, esclusivamente per operazioni rateali a medio e a lungo termine. Le agevolazioni regionali assistite da garanzie dei confidi possono essere concesse esclusivamente a condizione che il confidi sia riconosciuto ai sensi dell'articolo 5 della presente legge.

1-ter. La gestione degli interventi di cui al presente articolo, nel rispetto della normativa comunitaria, può essere affidata a società o enti, anche partecipati dalla Regione, in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.

1-quater. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, le eventuali economie derivanti dal disimpegno delle somme di cui agli interventi previsti dal presente articolo sono iscritte nel medesimo esercizio finanziario nel bilancio della Regione per essere trasferite per le medesime finalità al soggetto individuato ai sensi del comma 1-ter.".

105. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

106. Al fine di attenuare il divario economico in atto esistente tra le retribuzioni del personale regionale in servizio e i trattamenti pensionistici del personale regionale collocato in quiescenza entro la data del 30 novembre 2001, a parità di qualifiche e/o prestazioni lavorative, il Governo della Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta un disegno di legge finalizzato ad introdurre idonei correttivi ed adeguate prescrizioni a regime.

107. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 21-bis - Servizi per il pubblico nelle riserve - 1. Nelle riserve possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati:

a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo;

b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper;

c) aree attrezzate per il campeggio;

d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;

e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica;

f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;

g) manifestazioni culturali nonché iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari).

2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici.

3. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente, sentiti i gestori delle Riserve, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonché le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

4. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato ad emanare uno o più bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio delle riserve naturali, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti. Nel bando sono previsti i servizi minimi da assicurare per la fruizione delle riserve naturali.

5. Le somme derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata del bilancio regionale.

6. In ogni area naturale protetta facente parte del sistema regionale deve essere prevista una zona ad esclusiva finalità di conservazione nella quale non sono consentite forme di fruizione.

Art. 21-ter. - Servizi per il pubblico nei parchi - 1. Nei parchi possono essere istituiti i servizi di assistenza, di ricettività e di ospitalità per il pubblico di seguito specificati:

a) servizi editoriali e di vendita riguardante cataloghi, audiovisivi, cartografie e ogni altro materiale informativo;

b) servizi di parcheggio per auto, moto e camper;

c) aree attrezzate per il campeggio;

d) servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia;

e) servizi di informazione, di guida e assistenza didattica nei centri di incontro;

f) servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba;

g) manifestazioni culturali nonché iniziative promozionali (quali foto-audio-video ed utilizzo di immagini per fini commerciali o pubblicitari).

2. La Regione al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni ambientali affida la gestione dei servizi medesimi tramite concessione a terzi e nel rispetto dei vincoli normativi esistenti in materia di appalti pubblici.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sentiti i gestori dei parchi, individua con decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma e, per gli anni seguenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, le aree ed i manufatti da affidare per la gestione dei servizi suddetti, i canoni e le modalità di affidamento ed i criteri di valutazione comparativa dei progetti di cui al comma 4, nonché le eventuali forme di cofinanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari.

4. L'Assessorato regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato ad emanare uno o più bandi di gara per l'erogazione di servizi aggiuntivi al pubblico a pagamento nel territorio dei parchi, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi esistenti.

5. Le somme derivanti dalle suddette attività sono versate in entrata del bilancio regionale.".

108. Il quattordicesimo comma dell'articolo 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 è soppresso.

109. La tariffa prevista dal comma 3-bis dell'art. 33 del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni da applicare alle istruttorie afferenti i procedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte seconda dello stesso decreto o per le modifiche sostanziali alle predette autorizzazioni, nonché i controlli previsti dall'art. 29-decies, sono calcolate con riferimento al decreto ministeriale 24 aprile 2008 pubblicato nella G.U.R.I. del 22 settembre 2008, adottando i seguenti valori espressi in euro al costo istruttorio (CD).

 

Tipologie di impianti

Categoria di impresa

Cd

Impianti dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 non ricompresi nell'allegato XII alla parte seconda numeri da 1) a 4)

Grandi imprese

10.000

Medie imprese

5.000

Piccole imprese

2.500

Microimprese

2.000

 

Per l'identificazione della categoria di impresa si fa riferimento all'Allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 che classifica e definisce le dimensioni delle attività economiche in base al numero di unità di lavoro/anno (ULA) ed alle soglie finanziarie di fatturato.

Per le istanze di rinnovo ai sensi dell'art. 29-decies i valori del costo istruttorio (CD) sopra stabiliti sono ridotti nella misura del 50 per cento. In caso di modifiche non sostanziali ad impianti già autorizzati la tariffa istruttoria è fissata pari a euro 1.500 per ogni categoria di attività elencata nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

(Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Le somme relative alla tariffa sono versate in entrata del bilancio regionale.

110. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento e le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente.

111. Il comma 3 dell'articolo 74 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è abrogato.

112. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

113. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

114. All'articolo 20 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, dopo le parole "alle università" inserire le parole "ai comuni".

115. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale procede alla ripartizione dei fondi fra le scuole primarie paritarie, titolari di convenzione ai sensi del D.P.R. 9 gennaio 2008, n. 23, in maniera uniforme ed eguale secondo i criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 4 del predetto D.P.R. n. 23/2008.

116. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

117. All'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis dopo le parole "aventi sede legale" aggiungere le seguenti parole: "e/o unità locale purché avente sede in Sicilia".

b) al comma 4-ter sostituire le parole "da almeno sei mesi" con le parole "e/o unità locale";

c) aggiungere il seguente comma: "4-quinquies. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 4-bis, 4-ter e 4-quater possono essere concesse a tutte le imprese di cui ai medesimi commi a prescindere dalla tipologia di attività esercitata.".

118. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

119. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2009, n. 1, sono aggiunte le seguenti parole: "e alle cooperative che abbiano avuto in concessione beni immobili ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, anche mediante deliberazioni consiliari, tuttora utilizzati nei processi produttivi".

120. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

121. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

122. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

123. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

124. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

125. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

126. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

127. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

128. Alla fine del comma 13 dell'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono aggiunte le seguenti parole: "I predetti oneri sono versati esclusivamente all'Istituto regionale delle attività produttive, quando questo sarà formalmente costituito con l'approvazione dello statuto".

129. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

130. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole "entro ventiquattro mesi dal termine" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto mesi dal termine".

131. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

132. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

133. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

134. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

135. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

136. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

137. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

138. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

139. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

140. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

141. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

142. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

143. Il comma 10 dell'articolo 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, si interpreta nel senso che gli atti aggiuntivi stipulati ai sensi del medesimo comma devono essere collegati al contratto adeguato, anche nell'utilizzo, al nuovo periodo di riferimento.

144. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 è inserito il seguente comma:

"5-bis. Per le finalità di cui al comma 4, per interesse qualificato si intende quello riferito alle infrastrutture o alle funzioni di istituti territoriali essenziali per l'intera popolazione residente nei comuni interessati alla variazione territoriale.".

145. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 è inserito il seguente comma:

"7-ter. Nei casi di istituzione di nuovi comuni in cui all'intera popolazione residente sia riconosciuto il diritto di voto, i risultati del referendum, ai fini del quorum strutturale, sono distintamente raccolti e valutati con riguardo all'ambito della frazione di cui si chiede il distacco e con riguardo al restante ambito comunale. In tal caso, il referendum è valido se vota la metà più uno degli aventi diritto in almeno uno dei due ambiti. Nel caso in cui in entrambi gli ambiti si raggiunge il quorum strutturale, il risultato valutabile è quello complessivo.".

146. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

147. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

148. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

149. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole "al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2014".

150. Per le finalità del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29, l'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2012, a valere sulle disponibilità del Fondo a gestione separata di cui all'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, la spesa di 1.300 migliaia di euro da destinare all'erogazione dei contributi relativi all'anno 2012. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sono emanate le disposizioni applicative del presente comma.

151. Alla fine del comma 5 dell'articolo 80 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono aggiunte le parole: "e comunque entro il 30 giugno 2012".

152. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

153. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

154. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

155. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

156. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

157. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

158. La Regione siciliana riconosce il Soccorso alpino e speleologico siciliano (SASS), servizio regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso in ambiente impervio, montano ed ipogeo, dando pieno recepimento alla legge 21 marzo 2001, n. 74 e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

TITOLO III

Effetti della manovra e copertura finanziaria.

 

     Art. 12. Fondi globali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle tabelle 'A' e 'B', allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2012, nell'allegata tabella 'C'.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nell'allegata tabella 'D' sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima.

4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nell'allegata tabella 'E' sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2012, 2013 e 2014, nella tabella medesima.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le leggi di spesa indicate nella allegata tabella 'F' sono abrogate.

6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella 'G'.

7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, sono indicate nell'allegata tabella 'I' .

8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nell'allegata tabella 'L'.

9. Ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni della presente legge che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata dalle relative norme finanziarie. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data.

 

     Art. 13. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, con decorrenza 1° gennaio 2012.

 

     Art. 14. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 49 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[2] Comma abrogato dall'art. 11 bis della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, inserito dall'art. 56 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 12 della L.R. 10 agosto 2012, n. 47.

[4] Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 72 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21.

[5] Per la proroga dei termini di cui al presente comma, vedi, da ultimo, l'art. 72 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 come modificato dall'art. 16 della L.R. 29 settembre 2016, n. 20 e l'art. 70 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.