Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 17/03/2000 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali. |
Art. 2. Fondi globali e tabelle. |
Art. 3. Cartolarizzazione di crediti. |
Art. 4. Recupero fondi. |
Art. 5. Disposizioni in materia di residui attivi. |
Art. 6. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. |
Art. 7. Reiscrizione di somme perente. |
Art. 8. Rinegoziazione mutui. |
Art. 9. Personale dell'occupazione giovanile. |
Art. 10. Missioni per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. |
Art. 11. Rinnovi contrattuali. |
Art. 12. Affitti e fitti figurativi. |
Art. 13. Interventi a sostegno delle autonomie locali. |
Art. 14. Enti locali. Personale in mobilità. |
Art. 15. Enti locali. Partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali. |
Art. 16. Enti locali. Uffici stampa. |
Art. 17. Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione. |
Art. 18. Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. |
Art. 19. Disposizioni per l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura. |
Art. 20. Importi da corrispondere all'agente della riscossione. |
Art. 21. Somme da corrispondere al concessionario della riscossione. |
Art. 22. Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale. |
Art. 23. Programmi triennali delle opere pubbliche - proroga termini. |
Art. 24. Interventi relativi alle reti idriche. Progetto zone interne. |
Art. 25. Alloggi di edilizia residenziale pubblica - proroga termini. |
Art. 26. Interventi a favore dell'artigianato. |
Art. 27. Disposizioni per la CRIAS. |
Art. 28. Recupero beni architettonici fuori dai centri urbani. Progetto zone interne. |
Art. 29. Autonomia scolastica. Interventi finanziari. |
Art. 30. Consultori familiari. |
Art. 31. Contabilità e controllo di gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. |
Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali. |
Art. 33. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 34. Quadro sintetico di cassa. |
Art. 35. Fondi a gestione separata e fondi di rotazione. |
Art. 36. Variazioni di bilancio. |
Art. 37. Disciplina dei pagamenti per concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato. |
Art. 38. Reiscrizione nell'esercizio 1999 di somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio 1998. |
Art. 39. |
Art. 40. Fondi strutturali comunitari. |
Art. 41. Effetti della manovra finanziaria. |
Art. 42. |
§ 5.3.328 - L.R. 17 marzo 2000, n. 8.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.
(G.U.R. 20 marzo 2000, n. 13).
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Risultati differenziali.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2001 il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in lire 241 miliardi e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in lire 1.000 miliardi; per l'anno 2002 è determinato un saldo netto da impiegare pari a lire 63 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario pari a lire 800 miliardi.
3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello Statuto della Regione, disposta dall'articolo 55 della
4. Ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 2. Fondi globali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3. Cartolarizzazione di crediti.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati e maturandi, ivi compresi gli interessi, vantati dalla Regione nei confronti di terzi.
2. Per le operazioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
Art. 4. Recupero fondi.
1. Il fondo costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi dell'articolo 63 della
2. Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi dell'articolo 4 della
3. Il fondo di rotazione presso l'IRFIS di cui all'articolo 5 della
4. Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti erogati in favore di operatori del settore commerciale residenti in Sicilia, previsto dall'articolo 49 della
Art. 5. Disposizioni in materia di residui attivi.
1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1998 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.
2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1999.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE
Art. 6. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1991 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1999 sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1999. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della
2. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla
3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi dei commi 1 e 2; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1999.
4. Limitatamente agli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 1998 e agli impegni di conto capitale assunti nell'esercizio 1997 ovvero, se trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, nell'esercizio 1994, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, della
5. I commi terzo e quarto dell'articolo 5 della
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 7. Reiscrizione di somme perente.
1. Le somme perente di cui all'articolo 11 della
2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'articolo 11 della
Art. 8. Rinegoziazione mutui.
1. Le amministrazioni regionali procedono alla rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, con le modalità di cui all'articolo 29 della
Art. 9. Personale dell'occupazione giovanile.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 cessa il rimborso da parte della Regione delle somme occorrenti per il trattamento economico del personale assunto da enti, aziende ed istituti pubblici ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, relativamente alle somme che gravano sul capitolo 10749.
2. Per l'esercizio finanziario 2000 il rimborso è ridotto del 50 per cento rispetto alle somme erogate nell'anno 1999 a tale fine.
Art. 10. Missioni per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della
Art. 11. Rinnovi contrattuali.
1. Il fondo destinato ai rinnovi contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9 della
Art. 12. Affitti e fitti figurativi.
1. Il Presidente della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 valutano i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito.
Art. 13. Interventi a sostegno delle autonomie locali.
1. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del
2. [3].
3. [4].
4. [5].
5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della
6. [6].
7. [7].
8. [8].
9. [9].
10. Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della
Art. 14. Enti locali. Personale in mobilità. [10]
Art. 15. Enti locali. Partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali. [11]
Art. 16. Enti locali. Uffici stampa.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 58 della
2. Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio. Il capo dell'amministrazione affida, di volta in volta, e senza ulteriori oneri o compensi, ad uno dei componenti dell'ufficio stampa, le funzioni di coordinamento del medesimo [12].
Art. 17. Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione.
1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.
2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all’esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell’ente, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi resi dall’ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l’andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti [13].
2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie [14].
2 ter. [Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della
2 quater. [Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili] [16].
2 quinquies. [Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell' inadempimento] [17].
2 sexies. [Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale] [18].
3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell’esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l’esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione [19].
4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l’esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento [20].
5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all’articolo 43 della
6. All’avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 32 della
Art. 18. Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
Art. 19. Disposizioni per l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura.
1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'esecuzione delle operazioni censuarie relative al "quinto censimento generale dell'agricoltura", previsto dall'articolo 37 della
2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, altresì, ad erogare parte delle somme trasferite dall'ISTAT o da altri enti per specifici compensi al personale regionale impiegato per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.
Art. 20. Importi da corrispondere all'agente della riscossione.
1. L'importo globale da corrispondere all'agente della riscossione per il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione automatica, di cui all'articolo 60 del
2. L'importo annuo da corrispondere ai sensi del comma 1 non può essere superiore a lire 30.520 milioni, a decorrere dall'anno 2000. L'erogazione per ciascun anno deve avvenire entro il 31 dicembre per la quota massima stabilita dal presente comma (capitolo 21657).
3. Al pagamento delle somme derivanti dalla definizione automatica delle domande di rimborso si provvede mediante emissione di ordine di accreditamento a favore della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, che emette apposito ordinativo di pagamento a favore dell'agente della riscossione.
Art. 21. Somme da corrispondere al concessionario della riscossione.
1. Per il periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti del capitolo 21657 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del
2. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
Art. 22. Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale.
1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI, il limite percentuale previsto dall'articolo 29, comma 2, della
Art. 23. Programmi triennali delle opere pubbliche - proroga termini.
1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della
Art. 24. Interventi relativi alle reti idriche. Progetto zone interne.
1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla
Art. 25. Alloggi di edilizia residenziale pubblica - proroga termini.
1. Il termine previsto dall'articolo 5 della
2. [23].
Art. 26. Interventi a favore dell'artigianato. [24]
[1. La documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 4 della
Art. 27. Disposizioni per la CRIAS. [25]
Art. 28. Recupero beni architettonici fuori dai centri urbani. Progetto zone interne.
1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla
Art. 29. Autonomia scolastica. Interventi finanziari. [26]
Art. 30. Consultori familiari.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, gli oneri previsti per far fronte alle spese di funzionamento dei consultori familiari, istituiti ai sensi della
2. Per l'esercizio finanziario 2000, il relativo onere è determinato in lire 11.370 milioni.
Art. 31. Contabilità e controllo di gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. [27]
1. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende policlinico delle università, l'istituto zooprofilattico sperimentale ed il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario adottano, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all'articolo 5 del
2. L'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l'attuazione del comma 1.
3. La contabilità di cui al comma 1 è introdotta definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2002. Quelle aziende che alla data della presente legge abbiano già adottato la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'articolo 5 del
Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali.
1. Per le finalità previste dalla
2. Una quota di lire 170.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1999. La rimanente quota di lire 30.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2000.
3. I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per l'anno 2000.
Art. 33. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. L'articolo 47 della
2. [29].
3. [30].
4. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 13, della
Titolo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BILANCIO E CONTABILITA'
Art. 34. Quadro sintetico di cassa.
1. Al bilancio della Regione per l'anno 2000 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della
2. [31].
Art. 35. Fondi a gestione separata e fondi di rotazione. [32]
Art. 36. Variazioni di bilancio.
1. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla
a) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale [34];
b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;
c) compensative fra i capitoli relativi al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale e al fondo per l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno istituito ai sensi dell’articolo 8 della
d) [compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione siciliana, nonché per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26] [36];
e) [37];
f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;
g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'articolo 11 del
h) per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della
i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al
i bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e i pertinenti capitoli di spesa di parte corrente [39].
2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della
3. Sono abrogati l'articolo 38 della
4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.
Art. 37. Disciplina dei pagamenti per concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato.
1. I titoli di spesa relativi al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione, emessi in favore di istituti ed aziende di credito, sono operati con valuta obbligatoria corrispondente alla data di scadenza delle singole rate, sempreché la data di effettivo pagamento non si discosti di oltre 180 giorni da quella di scadenza delle rate medesime.
2. Nel caso in cui la data di effettivo pagamento si discosti di oltre 180 giorni da quella di scadenza delle relative rate, i titoli di spesa sono operati con valuta corrispondente alla data di effettivo pagamento; in tal caso agli istituti ed aziende di credito interessati sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del Codice civile, previa comunicazione, anche per via telematica o fax, dell'istituto cassiere della Regione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze da cui risulti la data certa di presa in carico dei titoli di spesa; detti interessi non sono capitalizzabili.
3. Alla corresponsione degli interessi agli istituti ed aziende di credito interessati provvede l'istituto cassiere con anticipazioni di cassa, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, trasmesso anche per via telematica o fax, da regolarizzare con mandati di pagamento emessi a carico di apposito capitolo di spesa della rubrica bilancio e finanze del bilancio della Regione.
4. Le operazioni di pagamento del presente articolo, effettuate oltre la data di scadenza delle singole rate, sono comunicate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze alle competenti amministrazioni regionali per l'accertamento delle eventuali responsabilità.
5. I pagamenti relativi alle operazioni di concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione sono disposti esclusivamente mediante ruoli di spesa, salvo quelli riguardanti rate di pre-ammortamento, rate di prestiti a tasso variabile e rate scadute che possono disporsi con mandati diretti.
6. [40].
7. L'articolo 4 della
Art. 38. Reiscrizione nell'esercizio 1999 di somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio 1998.
1. Le variazioni di bilancio disposte nell'esercizio finanziario 1999 con i decreti e per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli elencati nella seguente tabella, per reiscrizioni effettuate a fronte di corrispondenti somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998 ai sensi dell'articolo 30 della
Amministrazione |
Capitolo |
Importo |
Decreto |
Presidenza |
10629 |
38.015.740 |
10070/1999 |
Bilancio e finanze |
60655 |
355.820.845 |
20001/1999 |
|
60655 |
13.438.708 |
20002/1999 |
Lavori pubblici |
68933 |
4.216.972 |
33177/1999 |
|
70790 |
1.413.135 |
33267/1999 |
|
28501 |
2.260.035 |
33288/1999 |
|
29051 |
15.564.252 |
33310/1999 |
Lavoro |
34104 |
22.359.700 |
36131/1999 |
Beni culturali |
38077 |
5.000.000 |
42772/1999 |
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica bilancio e tesoro, è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali relativi al P.O.R. 2000-2006.
2. Le somme previste nel complemento di programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni, se attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.
3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della
4. Le economie di spesa realizzate sul fondo di cui al comma 1 o sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2 possono essere riprodotte con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della
5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 vengono iscritte o riprodotte le somme derivanti da modifiche del complemento di programmazione.
6. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R., la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzano un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.
7. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R., fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della
8. Al fine di consentire la piena realizzazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali e statali.
9. Delle variazioni di bilancio di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione alla Commissione bilancio e finanze ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana.
10. Per la misura 7.01 "Assistenza tecnica", al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, su richiesta dell'autorità di gestione, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei dipartimenti che attuano le singole attività a valere sulle misure, sottomisure e, ove necessario, azioni e linee di intervento interessate.
Art. 40. Fondi strutturali comunitari.
1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del
2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 60786 si provvede a cofinanziare le azioni e gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) della
3. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della
4. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'amministrazione regionale competente per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Presidenza della Regione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni da parte dell'amministrazione regionale responsabile della misura, una valutazione negativa sull'affidabilità dello stesso ente, in base alla quale, per un anno, a parità di condizioni nel confronto con altri progetti nella fase di valutazione e selezione, l'ente viene escluso dal finanziamento degli interventi imputati al Programma operativo regionale (P.O.R.) 2000-2006.
Art. 41. Effetti della manovra finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Prospetto allegato
(articolo 41 legge finanziaria)
(Omissis)
Tabelle
(Omissis)
[1] Comma sostituito dall'art. 3 della
[2] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 ottobre 2001 dal comma 27, art. 56 della
[3] Comma abrogato dall’art. 76 della
[4] Comma abrogato dall’art. 76 della
[5] Comma abrogato dall’art. 76 della
[6] Comma abrogato dall’art. 76 della
[7] Comma abrogato dall'art. 14 della
[8] Comma abrogato dall’art. 76 della
[9] Comma abrogato dall'art. 14 della
[10] Modifica l'art. 46 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 76 della
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 2007, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali.
[13] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[14] Comma aggiunto dall’art. 26 della
[15] Comma aggiunto dall’art. 26 della
[16] Comma aggiunto dall’art. 26 della
[17] Comma aggiunto dall’art. 26 della
[18] Comma aggiunto dall’art. 26 della
[19] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[20] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[21] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[22] Comma aggiunto dall’art. 21 della
[23] Comma abrogato dall'art. 94 della
[24] Articolo abrogato dall’art. 27 della
[25] Aggiunge i commi 3, 4 e 5 all'art. 64 della
[26] Aggiunge i commi 6, 7 e 8 all'art. 7 e il comma 2 bis all'art. 17 della
[27] Articolo così sostituito dall'art. 52 della
[28] Comma così modificato dall'art. 53 della
[29] Modifica il comma 3, art. 21 della
[30] Sostituisce il secondo comma, art. 36 della
[31] Modifica il comma 4, art. 32 della
[32] Sostituisce l'art. 14 della
[33] Alinea già modificato dall’art. 12 della
[34] Lettera così modificata dall'art. 55 della
[35] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[36] Lettera così sostituita dall’art. 24 della
[37] Lettera abrogata dall’art. 2 della
[38] Lettera così modificata dall'art. 56 della
[39] Lettera aggiunta dall'art. 55 della
[40] Comma abrogato dall'art. 56 della
[41] Articolo sostituito dall'art. 4 della