§ 5.3.328 - L.R. 17 marzo 2000, n. 8.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:17/03/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali.
Art. 2.  Fondi globali e tabelle.
Art. 3.  Cartolarizzazione di crediti.
Art. 4.  Recupero fondi.
Art. 5.  Disposizioni in materia di residui attivi.
Art. 6.  Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
Art. 7.  Reiscrizione di somme perente.
Art. 8.  Rinegoziazione mutui.
Art. 9.  Personale dell'occupazione giovanile.
Art. 10.  Missioni per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 11.  Rinnovi contrattuali.
Art. 12.  Affitti e fitti figurativi.
Art. 13.  Interventi a sostegno delle autonomie locali.
Art. 14.  Enti locali. Personale in mobilità.
Art. 15.  Enti locali. Partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali.
Art. 16.  Enti locali. Uffici stampa.
Art. 17.  Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione.
Art. 18.  Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.
Art. 19.  Disposizioni per l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura.
Art. 20.  Importi da corrispondere all'agente della riscossione.
Art. 21.  Somme da corrispondere al concessionario della riscossione.
Art. 22.  Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale.
Art. 23.  Programmi triennali delle opere pubbliche - proroga termini.
Art. 24.  Interventi relativi alle reti idriche. Progetto zone interne.
Art. 25.  Alloggi di edilizia residenziale pubblica - proroga termini.
Art. 26.  Interventi a favore dell'artigianato.
Art. 27.  Disposizioni per la CRIAS.
Art. 28.  Recupero beni architettonici fuori dai centri urbani. Progetto zone interne.
Art. 29.  Autonomia scolastica. Interventi finanziari.
Art. 30.  Consultori familiari.
Art. 31.  Contabilità e controllo di gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
Art. 32.  Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali.
Art. 33.  Abrogazioni e modifiche di norme.
Art. 34.  Quadro sintetico di cassa.
Art. 35.  Fondi a gestione separata e fondi di rotazione.
Art. 36.  Variazioni di bilancio.
Art. 37.  Disciplina dei pagamenti per concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato.
Art. 38.  Reiscrizione nell'esercizio 1999 di somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio 1998.
Art. 39. 
Art. 40.  Fondi strutturali comunitari.
Art. 41.  Effetti della manovra finanziaria.
Art. 42. 


§ 5.3.328 - L.R. 17 marzo 2000, n. 8.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2000.

(G.U.R. 20 marzo 2000, n. 13).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Risultati differenziali.

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2000 è determinato in termini di competenza in lire 1.350 miliardi e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo è fissato, in termini di competenza, in lire 1.900 miliardi.

     2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2001 il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in lire 241 miliardi e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è determinato in lire 1.000 miliardi; per l'anno 2002 è determinato un saldo netto da impiegare pari a lire 63 miliardi ed un livello massimo del ricorso al mercato finanziario pari a lire 800 miliardi.

     3. In relazione all'assegnazione del contributo di solidarietà nazionale ex articolo 38 dello Statuto della Regione, disposta dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da corrispondere in quindici annualità costanti di lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2001 ed in quindici annualità costanti di lire 94 miliardi a decorrere dall'anno 2002, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, ad effettuare operazioni finanziarie per l'attualizzazione dei relativi crediti. La Regione destina annualmente a spese di investimento risorse pari alle quote annuali assegnate dallo Stato [1].

     4. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui ai precedenti commi nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

 

     Art. 2. Fondi globali e tabelle.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

     2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella tabella C allegata alla presente legge.

     3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nella tabella medesima.

     4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella tabella E allegata alla presente legge.

     5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa che si abrogano in quanto i relativi effetti sono esauriti o non sono più idonee alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico- finanziaria, sono quelle indicate nella tabella F allegata alla presente legge.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

     Art. 3. Cartolarizzazione di crediti.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati e maturandi, ivi compresi gli interessi, vantati dalla Regione nei confronti di terzi.

     2. Per le operazioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130 e le altre disposizioni statali in materia.

 

     Art. 4. Recupero fondi.

     1. Il fondo costituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto dell'ammontare di lire 200.000 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissioni in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Il fondo di rotazione istituito presso l'Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia (IRFIS) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è ridotto della somma di lire 58.900 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissione in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il fondo di rotazione presso l'IRFIS di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108, confluito nella gestione separata presso l'IRFIS di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, per la parte destinata alle agevolazioni previste dall'articolo 3 della medesima legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di lire 11.100 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissioni in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione per la concessione di contributi in conto interessi sui prestiti erogati in favore di operatori del settore commerciale residenti in Sicilia, previsto dall'articolo 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di lire 30.000 milioni e le relative disponibilità sono versate senza oneri di commissione in entrata del bilancio della Regione entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di residui attivi.

     1. Le entrate del bilancio della Regione accertate contabilmente fino all'esercizio 1998 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono alla determinazione del risultato finanziario di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.

     2. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

     3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.

     1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa fino all'esercizio 1991 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1999 sono eliminate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1999. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     2. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 1998 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 1997, ad eccezione degli interventi disposti dalla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, o, qualora trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, fino all'esercizio 1994, cui, alla chiusura dell'esercizio 1999, non corrispondono obbligazioni da pagare, sono eliminati dalle scritture contabili e i relativi importi contribuiscono al miglioramento del risultato di gestione dell'esercizio 1999 medesimo.

     3. Con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sentite le competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi dei commi 1 e 2; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale consuntivo della Regione per l'esercizio 1999.

     4. Limitatamente agli impegni di parte corrente assunti nell'esercizio 1998 e agli impegni di conto capitale assunti nell'esercizio 1997 ovvero, se trattasi di opere di cui alla categoria 9 del bilancio o alla categoria 11 dell'amministrazione Assessorato territorio e ambiente, nell'esercizio 1994, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, inserito con l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1999, n. 15, riferite alla data di entrata in vigore della presente legge [2].

     5. I commi terzo e quarto dell'articolo 5 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogati.

     6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

 

     Art. 7. Reiscrizione di somme perente.

     1. Le somme perente di cui all'articolo 11 della legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 (capitolo 85368), escluse quelle per la concessione di contributi relativi ad opere già aggiudicate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono reiscritte con provvedimento dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, nel capitolo di competenza per le finalità previste dall'ordinanza del Ministero dell'interno n. 2983 del 31 maggio 1999.

     2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente impegna, anche in deroga al disposto dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le somme di cui al comma 1 e successivamente le trasferisce, in base alle effettive esigenze, alla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione, nella qualità di Commissario delegato dal Ministro dell'interno per gli interventi previsti dalla citata ordinanza ministeriale.

 

     Art. 8. Rinegoziazione mutui.

     1. Le amministrazioni regionali procedono alla rinegoziazione dei mutui per i quali è stato concesso il contributo regionale sugli interessi, con le modalità di cui all'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e relative disposizioni attuative.

 

     Art. 9. Personale dell'occupazione giovanile.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 cessa il rimborso da parte della Regione delle somme occorrenti per il trattamento economico del personale assunto da enti, aziende ed istituti pubblici ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, relativamente alle somme che gravano sul capitolo 10749.

     2. Per l'esercizio finanziario 2000 il rimborso è ridotto del 50 per cento rispetto alle somme erogate nell'anno 1999 a tale fine.

 

     Art. 10. Missioni per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

     1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5 non si applicano alle spese per missioni effettuate per conto della Regione dal personale dello Stato per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

     Art. 11. Rinnovi contrattuali.

     1. Il fondo destinato ai rinnovi contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, è determinato in lire 20.000 milioni, in lire 22.000 milioni e in lire 24.000 milioni, rispettivamente per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

 

     Art. 12. Affitti e fitti figurativi.

     1. Il Presidente della Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio decreto misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione.

     2. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.

     3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni di cui al comma 1 valutano i costi di uso degli immobili appartenenti al demanio o comunque di proprietà pubblica ad uso gratuito.

 

     Art. 13. Interventi a sostegno delle autonomie locali.

     1. Per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, al fine di garantire alle province regionali ed ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione e a titolo di sostegno allo sviluppo, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna, con propri decreti, alle province regionali ed ai comuni medesimi una quota non superiore al 20 per cento delle entrate tributarie della Regione accertate con il rendiconto generale consuntivo relativo al secondo esercizio antecedente quello di riferimento, al netto delle devoluzioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, previste per ciascuno degli anni stessi.

     2. [3].

     3. [4].

     4. [5].

     5. Le assegnazioni alle province regionali ed ai comuni sono destinate prioritariamente al trattamento economico del personale di cui all'articolo 45, comma 6, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, ed allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.

     6. [6].

     7. [7].

     8. [8].

     9. [9].

     10. Per il triennio 2000-2002 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

 

     Art. 14. Enti locali. Personale in mobilità. [10]

 

     Art. 15. Enti locali. Partecipazioni in società di gestione di servizi aeroportuali. [11]

 

     Art. 16. Enti locali. Uffici stampa.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 58 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, così come modificato ed integrato dall'articolo 28 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, si applicano anche ai comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e ai comuni con popolazione inferiore se consorziati fra loro per la creazione di un ufficio stampa consortile.

     2. Ai componenti degli uffici stampa si attribuisce la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio. Il capo dell'amministrazione affida, di volta in volta, e senza ulteriori oneri o compensi, ad uno dei componenti dell'ufficio stampa, le funzioni di coordinamento del medesimo [12].

 

     Art. 17. Contributi e trasferimenti a carico del bilancio della Regione.

     1. I contributi e i trasferimenti a carico del bilancio della Regione, previsti dalla vigente legislazione in favore degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, vengono erogati sulla base di criteri che tengano conto dei risultati conseguiti dagli stessi enti nel perseguimento delle finalità proprie, della riduzione dei costi di gestione e della capacità di autofinanziamento.

     2. Gli enti di cui al comma 1 allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica relativa all’esercizio finanziario che illustri le caratteristiche dell’ente, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi resi dall’ente, e che precisi risorse umane e strumenti. La relazione comprende, per la parte entrate, una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento e che evidenzi l’andamento storico degli stessi. Per la parte spesa, la relazione individua l’entità e l’incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo e per investimenti. La relazione indica altresì i risultati conseguibili nel perseguimento dei fini istituzionali con le risorse disponibili. Al conto consuntivo deve essere allegata una relazione illustrativa che spieghi in quale misura siano state raggiunte le finalità indicate nella relazione previsionale e programmatica e i motivi degli eventuali scostamenti [13].

     2 bis. La relazione previsionale e programmatica individua altresì per un arco temporale compreso fra tre e cinque anni l'evoluzione prevista per le principali grandezze economiche e finanziarie dei bilanci dell'ente, insieme alle azioni che l'ente intraprende per il miglioramento dei livelli di autosufficienza economica e finanziaria, con l'esplicitazione in termini quantitativi degli effetti di tali azioni sulle variabili economiche e finanziarie [14].

     2 ter. [Contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'organo regionale di vigilanza fissa, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per gli enti, aziende ed istituti vigilati, specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria, indicando la cadenza delle verifiche periodiche] [15].

     2 quater. [Entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti generali o figure apicali vengono modificati o integrati sulla scorta della relazione programmatica e degli obiettivi assegnati ai sensi del comma 2 ter, al fine dell'effettiva realizzazione dei risultati ivi indicati come conseguibili] [16].

     2 quinquies. [Accertato il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ente, l'Assessore competente, previa delibera di Giunta, procede allo scioglimento o alla rimozione degli organi di amministrazione responsabili dell' inadempimento] [17].

     2 sexies. [Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere disattesi soltanto in presenza di eventi straordinari, la cui valenza viene attestata dal collegio sindacale] [18].

     3. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 riducono le spese per acquisto di beni e servizi in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 3 per cento delle medesime spese sostenute nell’esercizio 2000, come accertate dal relativo conto consuntivo. Per gli enti che non realizzano il contenimento dei costi nella misura indicata, i contributi regionali per le spese di funzionamento assegnati per l’esercizio successivo sono ridotti in misura percentuale pari alla mancata riduzione [19].

     4. Per il biennio 2002-2003 gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome in misura, per ciascun esercizio, non inferiore al 5 per cento delle medesime entrate accertate per l’esercizio 2000 con il relativo conto consuntivo. Il mancato incremento delle entrate autonome nella misura indicata determina la riduzione dei contributi e dei trasferimenti di parte corrente senza vincolo di specifica destinazione, a carico del bilancio della Regione, nella misura percentuale pari al mancato incremento [20].

     5. Gli enti di cui al comma 1 incrementano le entrate autonome ricorrendo anche a contributi di soggetti privati per specifiche iniziative; ad accordi di collaborazioni e sponsorizzazioni di soggetti pubblici e privati, secondo le norme di cui all’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all’applicazione della normativa vigente sulla copertura dei costi per la prestazione di servizi a domanda individuale [21].

     6. All’avanzo di amministrazione utilizzabile non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 fino alla concorrenza della somma delle riduzioni di spesa di cui al comma 3 e degli incrementi di entrata di cui al comma 4 [22].

 

     Art. 18. Collocamenti in aspettativa, indennità di carica e permessi per i presidenti di enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come applicate per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, si applicano, a decorrere dal loro insediamento e nella misura economica deliberata dalla Giunta regionale, ai presidenti degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del bilancio di ogni rispettivo ente, azienda o istituto.

 

     Art. 19. Disposizioni per l'esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura.

     1. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, per l'esecuzione delle operazioni censuarie relative al "quinto censimento generale dell'agricoltura", previsto dall'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, a provvedere alle spese di carattere generale connesse alle predette operazioni, compresi gli oneri derivanti dalla rilevazione, dall'analisi e dall'elaborazione dei dati statistici di interesse regionale nonché quelli relativi ai compensi dovuti ai soggetti che eseguono o collaborano allo svolgimento delle attività censuarie o che comunque curano il coordinamento tecnico delle relative attività, ivi compresi quelli inerenti al funzionamento della Commissione tecnica di censimento.

     2. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato, altresì, ad erogare parte delle somme trasferite dall'ISTAT o da altri enti per specifici compensi al personale regionale impiegato per prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore, rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

 

     Art. 20. Importi da corrispondere all'agente della riscossione.

     1. L'importo globale da corrispondere all'agente della riscossione per il rimborso delle anticipazioni relative a domande di inesigibilità oggetto di definizione automatica, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non può essere superiore a lire 213.640 milioni.

     2. L'importo annuo da corrispondere ai sensi del comma 1 non può essere superiore a lire 30.520 milioni, a decorrere dall'anno 2000. L'erogazione per ciascun anno deve avvenire entro il 31 dicembre per la quota massima stabilita dal presente comma (capitolo 21657).

     3. Al pagamento delle somme derivanti dalla definizione automatica delle domande di rimborso si provvede mediante emissione di ordine di accreditamento a favore della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, che emette apposito ordinativo di pagamento a favore dell'agente della riscossione.

 

     Art. 21. Somme da corrispondere al concessionario della riscossione.

     1. Per il periodo tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti del capitolo 21657 del bilancio della Regione, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni spettanti per gli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 e quelle spettanti in applicazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

     2. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

 

     Art. 22. Contributi ai consorzi per le aree di sviluppo industriale.

     1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI, il limite percentuale previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, relativamente agli anni 1999 e 2000, è determinato nella misura dell'80 per cento.

 

     Art. 23. Programmi triennali delle opere pubbliche - proroga termini.

     1. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 2000 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 maggio 2000.

 

     Art. 24. Interventi relativi alle reti idriche. Progetto zone interne.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il "Progetto zone interne - Interventi relativi alle reti idriche", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 7.533 milioni, da iscrivere al capitolo 69929 del bilancio della Regione.

 

     Art. 25. Alloggi di edilizia residenziale pubblica - proroga termini.

     1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, già prorogato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, dall'articolo 24 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, dall'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, dall'articolo 10 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, e dall'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 2000.

     2. [23].

 

     Art. 26. Interventi a favore dell'artigianato. [24]

     [1. La documentazione a corredo delle domande di ammissione al contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 e all'articolo 28 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, deve essere presentata, a pena di decadenza dal beneficio, ove già prevista dalle disposizioni attuative, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza, e nel caso di specifica richiesta, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di tale richiesta.]

 

     Art. 27. Disposizioni per la CRIAS. [25]

 

     Art. 28. Recupero beni architettonici fuori dai centri urbani. Progetto zone interne.

     1. Per soddisfare le obbligazioni relative agli interventi di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti il "Progetto zone interne", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 2.714 milioni da iscrivere al capitolo 78129 del bilancio della Regione.

 

     Art. 29. Autonomia scolastica. Interventi finanziari. [26]

 

     Art. 30. Consultori familiari.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, gli oneri previsti per far fronte alle spese di funzionamento dei consultori familiari, istituiti ai sensi della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, sono posti a carico delle assegnazioni del fondo sanitario nazionale di parte corrente.

     2. Per l'esercizio finanziario 2000, il relativo onere è determinato in lire 11.370 milioni.

 

     Art. 31. Contabilità e controllo di gestione delle aziende sanitarie ed ospedaliere. [27]

     1. Le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende policlinico delle università, l'istituto zooprofilattico sperimentale ed il centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario adottano, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2001, la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica per centri di costo ed il controllo di gestione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, mantenendo in parallelo e fino al 31 dicembre 2001 l'attuale contabilità finanziaria.

     2. L'Assessore regionale per la sanità, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, emana le direttive necessarie per l'attuazione del comma 1.

     3. La contabilità di cui al comma 1 è introdotta definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2002. Quelle aziende che alla data della presente legge abbiano già adottato la contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come sostituito integralmente dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono autorizzate al mantenimento di essa in via definitiva ed esclusiva [28].

 

     Art. 32. Contributi agli esercenti autoservizi pubblici locali.

     1. Per le finalità previste dalla legge regionale 19 agosto 1999, n. 19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, la spesa di lire 200.000 milioni (capitolo 48629), per provvedere alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le modalità determinate dall'articolo 10 della citata legge regionale n. 68 del 1983.

     2. Una quota di lire 170.000 milioni dello stanziamento di cui al comma 1 è destinata al saldo dei contributi relativi all'esercizio 1999. La rimanente quota di lire 30.000 milioni è destinata ad acconto dei contributi afferenti l'esercizio 2000.

     3. I costi economici standardizzati determinati per l'anno 1997 sono confermati per l'anno 2000.

 

     Art. 33. Abrogazioni e modifiche di norme.

     1. L'articolo 47 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 4 è abrogato.

     2. [29].

     3. [30].

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 13, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5, non si applicano alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI BILANCIO E CONTABILITA'

 

     Art. 34. Quadro sintetico di cassa.

     1. Al bilancio della Regione per l'anno 2000 è allegato un quadro sintetico delle previsioni di cassa per l'anno medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, con le modifiche di cui al comma 2.

     2. [31].

 

     Art. 35. Fondi a gestione separata e fondi di rotazione. [32]

 

     Art. 36. Variazioni di bilancio.

     1. Il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad effettuare al bilancio della Regione siciliana nonché al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, con propri decreti, le seguenti variazioni di bilancio in aggiunta a quelle previste dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 [33]:

     a) per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale [34];

     b) per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlativi accertamenti di entrata;

     c) compensative fra i capitoli relativi al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, al fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale e al fondo per l’integrazione degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi a limiti poliennali di impegno istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, in relazione ad accertate inderogabili necessità. Le disposizioni dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì per l'integrazione della dotazione del capitolo relativo al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi perenti di parte corrente, qualora non sia possibile provvedere mediante variazione compensativa con l'analogo fondo di conto capitale [35];

     d) [compensative fra i capitoli di spesa concernenti retribuzioni ed altri assegni al personale, in servizio con contratto a tempo determinato o indeterminato, o in quiescenza, della Regione siciliana, nonché per l'attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 1999, n. 26] [36];

     e) [37];

     f) compensative fra capitoli di entrata concernenti accensione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari e fra capitoli di spesa concernenti rimborso di mutui e rimborso di prestiti obbligazionari, con relativi oneri per interessi e spese;

     g) per il recupero di somme anticipate dalla Regione per conto dello Stato e dell'Unione europea e, su documentata richiesta delle competenti amministrazioni, per la riassegnazione ai capitoli di spesa sui quali sono state imputate le anticipazioni o, previa deliberazione della Giunta regionale, per il finanziamento di interventi analoghi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di sviluppo individuati dalla programmazione regionale in modo da rispettare i principi stabiliti dall'articolo 11 del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;

     h) per l'attuazione dell'articolo 28, comma 8, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

     i) per consentire la regolazione contabile dei tributi di spettanza regionale riscossi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di altri tributi riscossi al netto di compensi, rimborsi, compensazioni ed altre partite negative, nonché delle compensazioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Dette variazioni e le conseguenti scritturazioni contabili sono effettuate, anche nell'anno successivo a quello in cui i tributi sono riscossi o le compensazioni operate, entro trenta giorni dal ricevimento dei dati dalle pertinenti amministrazioni statali e, comunque, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza [38];

     i bis) compensative tra il capitolo relativo al fondo di riserva 1603 del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali e i pertinenti capitoli di spesa di parte corrente [39].

     2. Le disponibilità del fondo per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 delle province di Siracusa, Catania e Ragusa sono utilizzate mediante iscrizione in appositi capitoli di spesa, con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, in relazione alle necessità di erogazione in attuazione della legge 31 dicembre 1991, n. 433. Con le medesime modalità sono utilizzate le ulteriori assegnazioni effettuate nel corso dell'esercizio in attuazione della predetta legge.

     3. Sono abrogati l'articolo 38 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 10; il comma 22 dell'articolo 1, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27; il comma 5 dell'articolo 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Le disposizioni di cui alla lettera i) del comma 1 si applicano con decorrenza dall'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 37. Disciplina dei pagamenti per concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato.

     1. I titoli di spesa relativi al concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione, emessi in favore di istituti ed aziende di credito, sono operati con valuta obbligatoria corrispondente alla data di scadenza delle singole rate, sempreché la data di effettivo pagamento non si discosti di oltre 180 giorni da quella di scadenza delle rate medesime.

     2. Nel caso in cui la data di effettivo pagamento si discosti di oltre 180 giorni da quella di scadenza delle relative rate, i titoli di spesa sono operati con valuta corrispondente alla data di effettivo pagamento; in tal caso agli istituti ed aziende di credito interessati sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 1284 del Codice civile, previa comunicazione, anche per via telematica o fax, dell'istituto cassiere della Regione all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze da cui risulti la data certa di presa in carico dei titoli di spesa; detti interessi non sono capitalizzabili.

     3. Alla corresponsione degli interessi agli istituti ed aziende di credito interessati provvede l'istituto cassiere con anticipazioni di cassa, previo nulla osta dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, trasmesso anche per via telematica o fax, da regolarizzare con mandati di pagamento emessi a carico di apposito capitolo di spesa della rubrica bilancio e finanze del bilancio della Regione.

     4. Le operazioni di pagamento del presente articolo, effettuate oltre la data di scadenza delle singole rate, sono comunicate dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze alle competenti amministrazioni regionali per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

     5. I pagamenti relativi alle operazioni di concorso interessi sulle operazioni di credito agevolato effettuate in Sicilia ed assistite dalla Regione sono disposti esclusivamente mediante ruoli di spesa, salvo quelli riguardanti rate di pre-ammortamento, rate di prestiti a tasso variabile e rate scadute che possono disporsi con mandati diretti.

     6. [40].

     7. L'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, l'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 30 e l'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, modificato dall'articolo 28 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, sono abrogati.

 

     Art. 38. Reiscrizione nell'esercizio 1999 di somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio 1998.

     1. Le variazioni di bilancio disposte nell'esercizio finanziario 1999 con i decreti e per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei capitoli elencati nella seguente tabella, per reiscrizioni effettuate a fronte di corrispondenti somme eliminate dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998 ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, cui corrispondevano obbligazioni nei confronti di terzi, sono da considerare in aumento delle dotazioni di competenza dei capitoli medesimi:

 

Amministrazione

Capitolo

Importo

Decreto

Presidenza

10629

38.015.740

10070/1999

Bilancio e finanze

60655

355.820.845

20001/1999

 

60655

13.438.708

20002/1999

Lavori pubblici

68933

4.216.972

33177/1999

 

70790

1.413.135

33267/1999

 

28501

2.260.035

33288/1999

 

29051

15.564.252

33310/1999

Lavoro

34104

22.359.700

36131/1999

Beni culturali

38077

5.000.000

42772/1999

 

     Art. 39. [41]

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica bilancio e tesoro, è istituito un fondo cui fare confluire i finanziamenti della Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali relativi al P.O.R. 2000-2006.

     2. Le somme previste nel complemento di programmazione vengono iscritte con legge di bilancio o con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze in appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, tenendo distinte le assegnazioni dello Stato e dell'Unione europea, ed in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa distinti per misure, sottomisure e, ove necessario, azioni, se attribuibili a dipartimenti diversi da quello del responsabile di misura.

     3. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su richiesta del responsabile di misura, può iscrivere in un esercizio somme eccedenti quelle inserite nella previsione indicativa della spesa pubblica per anno del quadro finanziario delle misure contenute nel complemento di programmazione, compensando tali maggiori spese con minori stanziamenti nelle singole misure per gli esercizi successivi.

     4. Le economie di spesa realizzate sul fondo di cui al comma 1 o sugli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2 possono essere riprodotte con le modalità previste dagli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

     5. Con le stesse modalità di cui al comma 2 vengono iscritte o riprodotte le somme derivanti da modifiche del complemento di programmazione.

     6. Ai fini del monitoraggio finanziario dello stato di attuazione del P.O.R., la Presidenza della Regione e l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze realizzano un apposito sistema di codificazione ad integrazione di quello già presente nel bilancio della Regione.

     7. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento bilancio e tesoro, partecipa al monitoraggio finanziario durante l'attuazione del P.O.R., fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

     8. Al fine di consentire la piena realizzazione del Programma operativo regionale della Sicilia 2000-2006, a decorrere dall'anno 2001, lo stanziamento dei capitoli relativi alle singole misure può contenere somme relative ad interventi coerenti finanziati con fondi regionali e statali.

     9. Delle variazioni di bilancio di cui al presente articolo è data tempestiva comunicazione alla Commissione bilancio e finanze ed alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea dell'Assemblea regionale siciliana.

     10. Per la misura 7.01 "Assistenza tecnica", al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alla misura, in ragione delle specifiche esigenze dei responsabili di misura, vengono iscritte, su richiesta dell'autorità di gestione, in capitoli di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei dipartimenti che attuano le singole attività a valere sulle misure, sottomisure e, ove necessario, azioni e linee di intervento interessate.

 

     Art. 40. Fondi strutturali comunitari.

     1. I contributi relativi al periodo 1994-1999, concessi dall'Unione europea e dallo Stato per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993, vengono iscritti nel bilancio con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta della Presidenza della Regione, in relazione alla necessità di realizzazione degli interventi previsti e per i quali sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti entro e non oltre il 31 dicembre 1999. Al relativo cofinanziamento regionale si provvede con le disponibilità iscritte al capitolo di spesa 60786.

     2. Con le disponibilità di cui al medesimo capitolo di spesa 60786 si provvede a cofinanziare le azioni e gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, nei limiti ed alle condizioni previste ai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

     3. Il termine per il completamento degli interventi del Programma operativo plurifondo 1990-1993 di cui all'articolo 1, comma 21, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2000.

     4. Gli enti responsabili della realizzazione di tali interventi sono obbligati a trasmettere, all'amministrazione regionale competente per misura, i dati di monitoraggio secondo le modalità e le scadenze stabilite dalla Presidenza della Regione. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta, previa diffida ad adempiere entro dieci giorni da parte dell'amministrazione regionale responsabile della misura, una valutazione negativa sull'affidabilità dello stesso ente, in base alla quale, per un anno, a parità di condizioni nel confronto con altri progetti nella fase di valutazione e selezione, l'ente viene escluso dal finanziamento degli interventi imputati al Programma operativo regionale (P.O.R.) 2000-2006.

 

     Art. 41. Effetti della manovra finanziaria.

     1. Gli effetti della manovra finanziaria derivanti dalla presente legge sono indicati nell'allegato prospetto.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2000.

 

     Art. 42.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Prospetto allegato

(articolo 41 legge finanziaria)

(Omissis)

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6 e così modificato dall’art. 3 della L.R. 8 settembre 2003, n. 13.

[2] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 31 ottobre 2001 dal comma 27, art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[3] Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[4] Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[5] Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[6] Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[7] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26.

[8] Comma abrogato dall’art. 76 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[9] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26.

[10] Modifica l'art. 46 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[11] Articolo abrogato dall’art. 76 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[12] La Corte costituzionale, con sentenza 14 giugno 2007, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede che la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo servizio si applica anche ai componenti degli uffici stampa degli enti locali.

[13] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[14] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[15] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e abrogato dall'art. 32 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[16] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e abrogato dall'art. 32 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[17] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e abrogato dall'art. 32 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[18] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e abrogato dall'art. 32 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[19] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[20] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[21] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[22] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[23] Comma abrogato dall'art. 94 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[24] Articolo abrogato dall’art. 27 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[25] Aggiunge i commi 3, 4 e 5 all'art. 64 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[26] Aggiunge i commi 6, 7 e 8 all'art. 7 e il comma 2 bis all'art. 17 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.

[27] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26.

[28] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[29] Modifica il comma 3, art. 21 della L.R. 23 maggio 1991, n. 36.

[30] Sostituisce il secondo comma, art. 36 della L.R. 18 aprile 1981, n. 69.

[31] Modifica il comma 4, art. 32 della L.R. 5 gennaio 1999, n. 4.

[32] Sostituisce l'art. 14 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[33] Alinea già modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1, dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 127 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[34] Lettera così modificata dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[35] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 21.

[36] Lettera così sostituita dall’art. 24 della L.R. 23 gennaio 2002, n. 23 e abrogata dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[37] Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 29 dicembre 2001, n. 22.

[38] Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[39] Lettera aggiunta dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[40] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[41] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 2000, n. 34, modificato dall'art. 102 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6, sostituito dall’art. 4 della L.R. 29 dicembre 2001, n. 22, modificato dall’art. 87 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e così sostituito dall’art. 26 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.