Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 09/05/2017 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni. |
Art. 2. Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane. |
Art. 3. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie. |
Art. 4. Disposizioni in materia di enti in liquidazione. |
Art. 5. Disposizioni in materia di società partecipate. |
Art. 6. Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio. |
Art. 7. Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana. |
Art. 8. Disposizioni relative al patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. e regolazioni contabili. |
Art. 9. Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza. |
Art. 10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e) dell'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011. |
Art. 11. Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili. |
Art. 12. Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato. |
Art. 13. Potenziamento Centri per l'impiego. |
Art. 14. Pubblicità e trasparenza in materia di appalti. |
Art. 15. Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale. |
Art. 16. Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013. |
Art. 17. Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori. |
Art. 18. Esenzione ticket inoccupati. |
Art. 19. Abrogazioni e modifiche di norme. |
Art. 20. Provvedimenti in favore dei lavoratori lsu Almaviva. |
Art. 21. Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria. |
Art. 22. Fondo ex articolo 128 legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. |
Art. 23. Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. |
Art. 24. Fondi speciali e tabelle. |
Art. 25. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 26. Entrata in vigore. |
§ 5.3.462 - L.R. 9 maggio 2017, n. 8.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.
(G.U.R. 12 maggio 2017, n. 20 - S.O. n. 1)
TITOLO I
Disposizioni finanziarie e contabili
Art. 1. Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni.
1. All'articolo 6 della
a) al comma 1 le parole da "In attuazione delle" fino a "addizionale comunale all'IRPEF" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2017-2019 la Regione assicura ai Comuni il trasferimento di risorse di parte corrente pari a 340.000 migliaia di euro per l'anno 2017, e a 212.150 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.";
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, le parole da "sono stabilite entro il 31 maggio" fino a "dell'articolo 2 della
2. Per effetto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 della
3. All'articolo 7, comma 2, della
4. All'articolo 1 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Per l'esercizio finanziario 2017 a valere sul Fondo perequativo di cui al comma 2 dell'articolo 6 della
5. Al comma 8 dell'articolo 4 della
6. All'articolo 5, comma 1, della
7. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 cessano gli effetti prodotti dall'articolo 27, comma 6, della
8. Al comma 10 dell'articolo 3 della
"d-bis) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della
9. Per assicurare assistenza ai disabili gravi i comuni destinano, per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, il 10 per cento dei trasferimenti di cui al comma 1, lettera a), sulla base degli atti di indirizzo da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana "Servizi sociali e sanitari".
10. Per le finalità di cui alla
11. Al fine di provvedere al ripristino e alla messa in sicurezza dei luoghi a seguito di eventi calamitosi straordinari, verificatisi nell'anno 2016, quali terremoti, incendi, caduta di cenere lavica o eventi atmosferici di carattere eccezionale e di rilevante portata che hanno cagionato smottamenti, frane, esondazioni o allagamenti, è istituito un "Fondo unico per gli interventi straordinari di Protezione civile" le cui risorse sono erogate dal Dipartimento regionale della Protezione civile, a titolo di contributo alle spese sostenute dai privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi, a seguito di specifici sopralluoghi e rendicontazione delle spese sostenute.
12. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative per la concessione del contributo straordinario di cui al comma 11, per il quale è autorizzata la spesa di 1.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2017, a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della
13. All'articolo 1 della
"7-ter. Per l'esercizio finanziario 2017 la somma di 500 migliaia di euro, a valere sulla somma complessivamente prevista al comma 7, è sottoposta a vincolo di destinazione per attività di protezione civile e realizzazione di interventi urgenti e di prevenzione dei rischi in favore dei comuni richiedenti ed individuati secondo apposita graduatoria che tenga conto del livello di criticità potenziale per singolo comune.".
14. Per l'esercizio finanziario 2017, esclusivamente per le finalità di cui alla
15. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del
Art. 2. Disposizioni in materia di assegnazioni ai liberi Consorzi comunali e alle Città metropolitane.
1. Al fine di garantire il funzionamento dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, è autorizzato un contributo di parte corrente, da utilizzarsi prioritariamente per il pagamento degli stipendi al personale, di 91.050 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2017 e di 91.050 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019 [1].
2. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, sono stabiliti entro il 31 maggio di ogni anno i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1.
3. Nelle more del riparto delle assegnazioni di cui al comma 1, al fine di fronteggiare eventuali situazioni emergenziali, su richiesta motivata dei liberi Consorzi comunali, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 30 per cento del corrispondente trasferimento dell'anno precedente.
3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:
a) entrate;
b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
d) mutui;
e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera [2].
Art. 3. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.
1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.
2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, negli importi dalla stessa indicati.
3. Gli interventi finanziari in favore di soggetti di cui la Regione si avvale, sulla base di disposizioni legislative regionali, per attività promosse o sostenute dalla stessa, inseriti negli allegati di cui ai commi 1 e 2, sono erogati con le modalità previste dall'articolo 32, comma 6, della
4. Le risorse finanziarie di cui all'Allegato 1 - parte A nonché quelle destinate ai Consorzi di bonifica sono utilizzate, per una quota non inferiore all'uno per cento da iscrivere in un apposito capitolo del dipartimento bilancio e tesoro, per azioni, coordinate dall'Assessorato regionale dell'economia, finalizzate a migliorare le competenze amministrative con particolare riferimento ai controlli interni, anche al fine di consentire l'attuazione della riforma contabile prevista dal
5. Al comma 7 dell'articolo 16 delle
a) dopo le parole "Assessorato del bilancio e delle finanze" sono aggiunte le parole "nonché dell'Assessorato regionale della salute";
b) le parole "al personale dell'Assessorato medesimo" sono sostituite dalle parole "al personale degli Assessorati medesimi";
c) dopo le parole "incardinati presso il medesimo" sono aggiunte le parole "nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica";
d) è aggiunto il seguente periodo: "La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.".
6. All'articolo 20, comma 4, della
7. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della
8. All'articolo 1 della
"1-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 la quota di disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, come determinata ai sensi dei commi 692 e seguenti della
9. Nelle more della definizione dei processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti, la somma di 162.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, è accantonata in un apposito fondo in cui sono iscritte le risorse derivanti dalle riduzioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'Allegato 2, per gli importi indicati per ciascuna autorizzazione di spesa.
10. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra lo Stato e la Regione del 12 luglio 2017 per l'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2 [4].
11. Ad integrazione di quanto previsto per l'esercizio finanziario 2017 dall'articolo 5 della
12. Il comma 2 dell'articolo 59 della
"2. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in appositi capitoli dell'Assessorato regionale dell'economia, Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Missione 13, Programma 7.".
13. L'articolo 11, comma 8, lettera d), della
14. Per la restituzione delle somme, comprensive di interessi, dovute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle pari opportunità, a causa della mancata attuazione del progetto "Conciliazione Tempi di Vita e di Lavoro", di cui alla convenzione sottoscritta in data 17 dicembre 2010, affidato per la realizzazione alla Società Lavoro Sicilia S.p.A., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo numero 78 del 13 maggio 2015, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa complessiva di 372 migliaia di euro (Missione 12, Programma 7, Capitolo 185202).
15. All'articolo 7 della L.R. 11 agosto 2015, n. 16 il periodo "con le maggiori entrate di cui all'U.P.B. 4.3.1.1.6. - capitolo 1218 discendenti dalle disposizioni della presente legge" è sostituito dal seguente: "a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 4, Capitolo 216518 del bilancio della Regione per il triennio 2017-2019".
16. A decorrere dall'anno 2018 è confermato l'azzeramento della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive. Sempre a decorrere dall'anno 2018 la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è ridotta dallo 0,5 per cento allo 0,27 per cento.
17. L'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 1, Programma 3, Capitolo 215724 dello stato di previsione della spesa per il triennio 2017-2019 è destinata alle spese per le procedure di liquidazione di enti ed aziende regionali e società partecipate la cui definizione è affidata all'Assessorato regionale dell'economia - Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni nonché per le procedure di liquidazione coatta amministrativa.
18. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4, della
19. L'articolo 13 della
20. Per le finalità dell'articolo 88 della
21. [Per il rimborso ai pazienti siciliani affetti da grave sindrome di Arnold Chiari e da craniostenosi grave delle spese sostenute per le cure effettuate fuori dal territorio regionale, non finanziabili nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza, secondo modalità da definire con decreto dell'Assessore regionale per la salute, tenendo conto del livello di gravità e della situazione economica equivalente (ISEE), è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro] [6].
22. Per le finalità del comma 3-bis dell'articolo 91 della
23. Il contributo di cui al comma 4 dell'articolo 28 della
24. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2017, un contributo di 200 migliaia di euro.
25. Al fine di assicurare le funzioni previste dal Capo I e al Capo II della
26. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 11, della
Art. 4. Disposizioni in materia di enti in liquidazione.
1. In armonia con i principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del
1-bis. Il decreto del Presidente della Regione che dà luogo alla liquidazione coatta amministrativa in armonia con le previsioni di cui al comma 1 può prevedere facoltà di delega all'Assessore regionale per l'economia ed eventualmente anche all'Assessore regionale al ramo per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della procedura e per la concessione delle relative autorizzazioni al commissario liquidatore [9].
2. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, è versato al bilancio della Regione.
3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso.
4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca ai sensi dell'articolo 1 della
5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni redige una relazione che illustra il lavoro svolto avendo cura di specificare le problematicità emerse nella chiusura delle procedure di liquidazione di enti, società e aziende ed include un'analisi dettagliata dello stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, società e azienda. La relazione è inviata ed illustrata alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia.
Art. 5. Disposizioni in materia di società partecipate.
1. All'articolo 64, comma 4, della
a) dopo le parole "l'IRFIS FinSicilia S.p.A." sono aggiunte le parole "e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale";
b) le parole "dovranno attingere" sono sostituite dalle parole "non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo";
c) alla fine, sono aggiunte le parole "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della
2. All'articolo 61 della
a) al comma 2 dopo le parole "Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a." sono aggiunte le parole "o alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale";
b) è aggiunto il seguente comma:
"2-ter. Al personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) di cui all'articolo 48 della
3. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della
4. L'articolo 32, comma 3, della
Art. 6. Interventi per i Consorzi di Bonifica. Garanzie occupazionali per i settori della forestazione e della manutenzione del territorio.
1. I commi da 1-bis a 1-quinquies dell'articolo 2 della
2. I Consorzi di bonifica sono autorizzati a disporre lo sgravio parziale dei ruoli già sospesi ai sensi dell'articolo 10, comma 28, della
3. In relazione alle disposizioni del comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, comma 12, della
4. Per l'esercizio finanziario 2017 il finanziamento ordinario determinato ai sensi del comma 3 è integrato da un'assegnazione straordinaria pari a 5.000 migliaia di euro, destinata al pagamento degli oneri e delle retribuzioni non corrisposti e/o non versati per gli anni 2015 e 2016 per il personale a tempo indeterminato. Le eventuali disponibilità residue sono ripartite con le medesime modalità previste dall'articolo 2, comma 1, della
5. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 27, della
6. Nel rispetto dei criteri sanciti dall'intesa Stato-Regioni in materia di riordino dei Consorzi di bonifica, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della
7. Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 21 della
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della
9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della
Art. 7. Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana.
1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 della
2. Il trasferimento di cui al comma 1 compensa integralmente le quote relative al biennio 2019-2020 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
3. Il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana è autorizzato all'acquisto entro il 31 ottobre 2020 del cento per cento delle quote del Fondo di cui all'articolo 9 della
4. Per effetto del comma 3 è iscritta in entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno 2020, quale corrispettivo della cessione, la somma di 50.411.177,00 euro pari al trentacinque per cento del capitale netto del FIPRS. Nelle more della definizione della cessione, tale somma, da iscrivere in un apposito fondo, è portata in riduzione delle assegnazioni finanziarie ai comuni di cui all'articolo 6 della
5. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento delle finanze, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le necessarie variazioni di bilancio alla Missione 1, Programma 5, Capitolo 108521.
6. La quota relativa all'anno 2016 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
7. Le quote relative al biennio 2019-2020 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
7-bis. La quota relativa all'anno 2017 del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
Art. 8. Disposizioni relative al patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A. e regolazioni contabili.
1. [Il Fondo unico di cui all'articolo 61 della
2. [Per l'incremento del patrimonio di Irfis Finsicilia S.p.A in misura pari a 53.000 migliaia di euro è autorizzata, per l'anno 2019 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2021 la spesa di 23.000 migliaia di euro] [19].
2-bis. [La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con applicazione, in ragione dell'effettivo utilizzo, di un tasso di interesse annuo pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale comunque non superiore allo 0,10 per cento] [20].
3. Quota parte delle regolazioni contabili relative ai rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 1, comma 235 e 322 della
TITOLO II
Ulteriori disposizioni finanziarie
Art. 9. Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.
1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla
2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti risorse:
a) fondo regionale per la disabilità istituito con la
b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;
c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;
d) risorse statali finalizzate;
e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.
3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni [21]:
a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della
b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della
c) operatori OSA e OSS;
d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio che si prende effettivamente cura della persona con disabilità [23].
4. Per l’esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel decreto del Presidente della Regione n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana [25].
5-bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della
5-ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021 [27].
6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un "patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.
7. All'articolo 6, comma 1, della
8. La programmazione, la gestione ed il controllo del "Fondo" di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del "Fondo".
9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della
10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede:
a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale;
b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della
c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della
11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato l - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.
12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo. Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell'ambito dei risparmi di cui al presente comma dell'esercizio finanziario 2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore [28].
13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della
14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.
15. All'articolo 7, comma 7, della
16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della
17. All'articolo 29 della
18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal
Art. 10. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi delle lettere a) ed e) dell'articolo 73, comma 1, del
1. Per far fronte agli oneri derivanti dai rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa ai sensi dell'articolo 23 della
2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) e lettera e) del
3. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con il presente articolo provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle rispettive specifiche dotazioni finanziarie.
Art. 11. Disposizioni in materia di soggetti utilizzati in attività e lavori socialmente utili.
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della
3. I soggetti che alla data del 31 dicembre 2016, risultano impegnati nelle attività di lavori socialmente utili finanziati con fondi a carico del Fondo sociale occupazione formazione di cui all'articolo 78 della
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della
5. All'articolo 4, comma 2, della
6. È istituita la sezione esuberi - ASU - all'interno dell'Elenco unico regionale, di cui all'articolo 4, comma 8, del
7. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli enti utilizzatori, pubblici e privati, del personale ASU devono provvedere ad adottare il programma di fuoriuscita o avviare le procedure per il conseguente aggiornamento, con delibera dell'organo esecutivo, nonché ad avviare, per gli esuberi, le procedure di mobilità ai sensi degli articoli 1 e 5 del
8. Per gli enti utilizzatori che non provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede ad individuare il nuovo ente utilizzatore e ad avviare le procedure consequenziali anche per quei soggetti Asu di cui all'elenco previsto al comma 6, che comunque alla data di entrata in vigore della presente legge non è utilizzato presso alcun ente utilizzatore.
9. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 presentano l'istanza agli uffici del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.
10. Al comma 1 dell'articolo 4 della
Art. 12. Ricontrattualizzazione rapporti di lavoro a tempo determinato.
1. Al fine di tutelare la posizione giuridica dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del
2. La ricontrattualizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato operata ai sensi del comma 1 produce effetti economici dalla data di adozione dell'atto formale di deliberazione e solo decorrenza giuridica dal giorno successivo alla data di scadenza contrattuale ultima deliberata, al ricorrere dell'ipotesi in cui nei confronti del lavoratore interessato non siano stati definiti da parte del sostituto tutti gli obblighi di legge.
3. Per le finalità del presente articolo la dotazione del fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della
Art. 13. Potenziamento Centri per l'impiego.
1. Al fine di assicurare il potenziamento dei Centri per l'impiego in materia di servizi, politiche attive del lavoro ed altri servizi specialistici anche nei confronti di target di soggetti svantaggiati, l'Assessorato regionale del lavoro, della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del CIAPI di Priolo, ente in house della Regione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il CIAPI di Priolo è autorizzato, per il tramite di procedure selettive, che valorizzano l'esperienza professionale, ad avvalersi dei soggetti appartenenti agli ex sportelli multifunzionali di cui all'elenco unico istituito con la
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 6.000 migliaia di euro, oltre alle risorse nazionali e comunitarie.
Art. 14. Pubblicità e trasparenza in materia di appalti.
1. Il comma 6 dell'articolo 4 della
"6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 73, comma 4, del
Art. 15. Proroga contratti servizi di trasporto pubblico locale.
1. Al fine di completare le attività propedeutiche necessarie per l'indizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei servizi minimi, coincidenti con l'attuale rete dei servizi in termini quantitativi e qualitativi, salvo eventuali adeguamenti in conformità ai criteri previsti all'articolo 16 del
Art. 16. Accordo transattivo relativo alla misura 214/1 PSR Sicilia 2007-2013.
1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a procedere alla stipula di apposito accordo transattivo finalizzato alla risoluzione della controversia inerente al bando relativo alla misura 214/1 del PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012, e dei provvedimenti successivi ad esso connessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa quantificata nel limite massimo di 370 migliaia di euro, da iscrivere in apposito capitolo nell'ambito della Missione 16, Programma 1.
Art. 17. Disposizioni in materia di associazioni regionali degli allevatori.
1. All'articolo 6 della
a) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. L'Istituto sperimentale zootecnico, nelle more della stipula delle convenzioni di cui al comma 8, è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di divieti assunzionali, alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori licenziati dagli enti di cui al comma 1, che si trovino nelle condizioni eccezionali di non potere svolgere il servizio. Per le finalità di cui al presente comma, i medesimi lavoratori accedono ad un albo appositamente costituito presso l'Istituto sperimentale zootecnico, che è autorizzato ad attingere dall'albo per le assunzioni necessarie a scongiurare l'interruzione dei servizi di selezione del bestiame per i libri genealogici, dei controlli funzionali e dei servizi di assistenza tecnica agronomica/veterinaria di cui al comma 7.";
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Alla spesa per le azioni di cui ai commi precedenti da parte degli organismi interessati si fa fronte con le disponibilità del bilancio regionale previste nei capitoli 144111 e 143707, oltre che con il finanziamento del MIPAAF destinato alle predette iniziative.".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 44 della
3. Le spese per le finalità di cui al comma 2 trovano copertura per il triennio 2017-2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della
4. All'articolo 14, comma 4, della
Art. 18. Esenzione ticket inoccupati.
1. La partecipazione alla spesa sanitaria è stabilita in misura ridotta, nei limiti e con le modalità di cui al comma 2, per i soggetti residenti nel territorio regionale per i quali risulti attestato lo stato di inoccupazione, in quanto iscritti ai Centri per l'impiego (ex Uffici di collocamento) già alla data del 31 dicembre 2016 e all'atto della prescrizione delle prestazioni, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo relativo all'anno di riferimento non superiore ad euro 8.263,31, aumentato ad euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di euro 516,46 per ogni familiare a carico del titolare.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 3.000 migliaia di euro, da utilizzare sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19. Abrogazioni e modifiche di norme.
1. Dopo l'articolo 8-bis della
"Art. 8 ter. Rimborso spese per contratti di lavoro
1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso, sono ammesse a rimborso le spese sostenute da ciascun deputato per contratti di lavoro stipulati, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, secondo le previsioni fissate dalle disposizioni interne dell'Assemblea regionale siciliana e fino a concorrenza del limite di spesa ai sensi e secondo le modalità dell'articolo 8, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione.".
2. All'articolo 51 della
"2-bis. Nei casi di aspettativa ex articolo 34, comma 7, del CCRL della dirigenza, e dell'articolo 52, comma 9, del CCRL del comparto, la media dell'ultimo quinquennio va riferita altresì alle retribuzioni percepite presso altra pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato, previa ricongiunzione contributiva presso il Fondo pensioni regionale.".
3. Al comma 11 dell'articolo 3 della
a) le parole da "Per tali proroghe" fino a "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014,";
b) alla fine sono aggiunte le parole "Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del
4. Agli oneri di cui al comma 3, quantificati in 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
5. Al comma 8-bis dell'articolo 6 della
Art. 20. Provvedimenti in favore dei lavoratori lsu Almaviva.
1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.200 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.
Art. 21. Disposizioni in materia di finanziamenti a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione comunitaria.
1. All'articolo 15 della
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
"9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione dei cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 (FESR, FSE, FSC e PAC), inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse del FESR e del FSE della programmazione comunitaria 2014-2020 finché persiste l'inadempimento ai predetti obblighi.";
b) il comma 10 è abrogato.
2. Le somme accertate in entrata del bilancio della Regione per rimborsi, recuperi e/o trasferimenti, provenienti dagli strumenti di ingegneria finanziaria del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013, restituite dai rispettivi gestori degli strumenti di ingegneria finanziaria, confluiscono in un apposito Fondo.
3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento Jessica Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento Jeremie FESR e FSE e dal fondo Centrale di garanzia, all'erogazione di misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile, con i correlati oneri di gestione, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia [32].
4. L'articolo 14 della
5. All'articolo 13 della
6. Al comma 1 dell'articolo 31 della
7. Lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 22, della
Art. 22. Fondo ex articolo 128
1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate ai sensi del decreto presidenziale 23 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana Parte I n. 14 del 1° aprile 2016, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2017.
Art. 23. Modifica dell'articolo 68 della
1. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 68 della
TITOLO III
Effetti della manovra e copertura finanziaria
Art. 24. Fondi speciali e tabelle. [33]
1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49, del
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
Art. 25. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Art. 26. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 9 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[3] Comma così modificato dall'art. 6 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[6] Comma abrogato dall'art. 20 della
[7] Comma così modificato dall'art. 92 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 2022, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «[p]er le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa».
[9] Comma inserito dall'art. 109 della
[10] Comma così modificato dall'art. 6 della
[11] Comma così modificato dall'art. 7 della
[12] Comma così modificato dall'art. 7 della
[13] Comma già modificato dall'art. 7 della
[14] Comma già modificato dall'art. 6 della
[15] Comma così modificato dall'art. 7 della
[16] Comma così modificato dall'art. 7 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[18] Comma modificato dall'art. 27 della
[19] Comma modificato dall'art. 27 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 33 della
[21] Alinea così modificato dall'art. 6 della
[22] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[23] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[24] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 30 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 23 della
[28] Comma così modificato dall'art. 2 della
[29] Comma già modificato dall'art. 88 della
[30] Comma così modificato dall'art. 20 della
[31] Comma così modificato dall'art. 13 della
[32] Comma così sostituito dall'art. 93 della
[33] Articolo così modificato dall'art. 6 della