§ 3.12.115 – L.R. 6 agosto 1997, n. 27.
Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani. Provvedimenti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.12 commercio
Data:06/08/1997
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Soggetti destinatari.
Art. 2.  Formazione degli elenchi.
Art. 3.  Avvio dell'attività imprenditoriale.
Art. 4.  Propaganda prodotti siciliani.
Art. 5.  Personale dei consorzi di bonifica.
Art. 6.  Cooperative cantine sociali.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione


§ 3.12.115 – L.R. 6 agosto 1997, n. 27.

Norme concernenti l'accelerazione amministrativa per l'avvio di piccole imprese. Disposizioni per la propaganda dei prodotti siciliani. Provvedimenti in favore del personale dei Consorzi di bonifica e delle Cooperative cantine sociali.

(G.U.R. 7 agosto 1997, n. 41).

 

     Art. 1. Soggetti destinatari.

     1. Ai fini della presente legge si intendono per piccoli imprenditori i soggetti come definiti dall'articolo 2083 del codice civile e, fra questi, piccoli commercianti, coloro che mantengono il volume di affari annuo della propria azienda entro il limite dei ricavi fissato dalle leggi in materia fiscale per le imprese autorizzate a tenere la contabilità semplificata.

 

     Art. 2. Formazione degli elenchi.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'isola devono predisporre e aggiornare periodicamente, ove occorra, un elenco, distinto per attività imprenditoriale, arte o mestiere, secondo i codici ISTAT, delle autorizzazioni, nullaosta, licenze e di ogni altro provvedimento, di competenza di qualsiasi soggetto pubblico, di cui ciascun interessato è tenuto a munirsi prima di intraprendere un'attività imprenditoriale o di esercitare un'arte o un mestiere.

     2. Nell'elenco di cui al comma 1 devono essere indicati i provvedimenti che in quanto previsti da norme statali inderogabili devono, comunque, essere acquisiti prima dell'avvio dell'attività.

     3. Le camere di commercio trasmettono l'elenco predetto e ogni successiva modifica entro 10 giorni ai comuni dell'Isola, i quali ne danno pubblicità mediante affissione all'albo pretorio. Dell'elenco, a richiesta, deve essere rilasciata copia previo rimborso del solo costo di riproduzione.

 

     Art. 3. Avvio dell'attività imprenditoriale.

     1. I soggetti che intendano esercitare un'arte o un mestiere e coloro che, quali piccoli imprenditori secondo la nozione indicata all'articolo 1, si propongano di iniziare un'attività di impresa possono intraprenderla, previa comunicazione da inviare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al comune nel cui territorio l'attività dovrà essere svolta, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e a tutti gli enti che in relazione al tipo di attività da intraprendere risultano ricompresi nell'elenco affisso nell'albo pretorio ai sensi dell'articolo 2, comma 3. L'attività da intraprendere deve risultare compatibile con gli strumenti di programmazione commerciale, ancorché scaduti, e deve esercitarsi comunque con la utilizzazione di immobili preesistenti e nel rispetto della loro destinazione d'uso.

     2. Ove la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente non abbia provveduto alla formazione dell'elenco di cui all'articolo 2, l'interessato, salvo quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, previa diffida a provvedere entro i successivi trenta giorni, può, in caso di persistente inadempimento, intraprendere l'attività prescelta dandone comunicazione esclusivamente alla camera di commercio medesima e al comune interessato, al quale ultimo è fatto obbligo di informare tutti i soggetti competenti al rilascio di provvedimenti propedeutici allo svolgimento dell'attività.

     3. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della stessa legge, con la quale il soggetto interessato attesta di possedere i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio di un'arte, di un mestiere o di una attività di impresa e di osservare tutte le prescrizioni previste per l'esercizio di tali attività.

     4. Limitatamente all'esercizio di una attività commerciale l'effettivo inizio è subordinato al rilascio del certificato di compatibilità con gli strumenti di programmazione commerciale, di cui al comma 1. Tale certificato deve essere reso entro 90 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la certificazione si intende favorevolmente resa.

     5. Si applica al presente articolo la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

     6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività comporti l'uso di attrezzature ed impianti che necessitino di un preventivo vaglio da parte delle autorità amministrative preposte al fine di accertarne la conformità alla normativa in materia di sicurezza, i soggetti interessati devono allegare alla comunicazione di cui ai commi precedenti apposita dichiarazione rilasciata dai tecnici abilitati attestante la conformità predetta. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta ed autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     7. Si applicano, per quanto riguarda la verifica dei requisiti, decorso il termine di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, nonché, per quanto concerne le sanzioni, gli articoli 23, comma 2, e 24 della stessa legge, per le ipotesi ivi contemplate.

     8. Contestualmente all'avvio dell'attività gli interessati provvedono al pagamento dei tributi quali previsti per l'esercizio della stessa.

 

     Art. 4. Propaganda prodotti siciliani. [1]

 

     Art. 5. Personale dei consorzi di bonifica.

     1. A modifica e integrazione dell'articolo 25 della legge 25 maggio 1995, n. 45 a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1981, n. 49 è esteso a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 45 del 1995, in esecuzione di sentenze o di specifiche disposizioni legislative o accordi collettivi nazionali di categoria.

     2. All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 16004 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 6. Cooperative cantine sociali.

     1. I mutui che le cooperative cantine sociali hanno contratto con l'IRCAC, ai sensi degli articoli 33 e seguenti della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, slittano di un anno; conseguentemente i ratei aventi scadenza nel corso dell'esercizio 1997 vengono prorogati e posti in coda al piano di ammortamento.

     2. Il tasso di interesse a carico delle cooperative previsto nella percentuale del 10 per cento viene ridotto per le rate a scadere dal 1997 in avanti al 4 per cento.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di lire 500 milioni ad incremento del fondo di rotazione dell'IRCAC, di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, ricadente nell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 35203 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Sostituisce l'art. 17, commi 1 e 2, della L.R. 28 giugno 1966, n. 14.