§ 5.2.68 – L.R. 7 marzo 1997, n. 6.
Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 contabilità regionale
Data:07/03/1997
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Quadro finanziario delle risorse e degli impieghi per l'anno 1997.
Art. 2.  Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 3.  Diritti di ingresso.
Art. 4.  Fondi regionali a gestione separata istituiti presso l'IRFIS.
Art. 5.  Trasferimento alla Regione dei fondi CRIAS.
Art. 6.  Trasferimento alla Regione dei fondi IRCAC.
Art. 7.  Trasferimento alla Regione del fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.
Art. 8.  Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche.
Art. 9.  Attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 10.  Partecipazioni regionali. Dismissioni.
Art. 11.  Dismissione e riconversione beni demaniali e patrimoniali.
Art. 12.  Collocamento e distribuzione di valori mobiliari.
Art. 13.  Convenzione ACI.
Art. 14.  Fondi a gestione separata - fondi di rotazione.
Art. 15.  Obiettivi dell'attività amministrativa.
Art. 16.  Programmazione e gestione dei fondi extraregionali.
Art. 17.  Cabina di regia regionale.
Art. 18.  Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.
Art. 19.  Perenzione amministrativa.
Art. 20.  Modifica dell'articolo 8 legge regionale n. 15 del 1993.
Art. 21.  Fondi agli enti sub regionali.
Art. 22.  Monitoraggio opere pubbliche.
Art. 23.  Pareri Commissioni parlamentari.
Art. 24.  Mutui per l'anno 1996.
Art. 25.  Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione.
Art. 26.  Proroga del termine per la ricapitalizzazione degli istituti di credito siciliani.
Art. 27.  Normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi.
Art. 28.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.
Art. 29.  Semplificazioni amministrative.
Art. 30.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 31.  Personale.
Art. 32.  Bilanci.
Art. 33.  Servizi informatici.
Art. 34.  Istituzione dell'Ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea.
Art. 35.  Servizi di sicurezza.
Art. 36.  Perequazione automatica delle pensioni al costo della vita.
Art. 37. 
Art. 38.  Congedo straordinario.
Art. 39.  Applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 40.  Estensione interventi a favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati dai servizi di scorta.
Art. 41.  Nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile.
Art. 42.  Cessazione effetti delle convenzioni con società di trasporto pubblico.
Art. 43.  Conferenza Regione - Autonomie locali.
Art. 44.  Coordinamento Regione - Autonomie locali.
Art. 45.  Sostegno alle autonomie locali.
Art. 46.  Contributo a favore dell'ANMIL.
Art. 47.  Parere tecnico e contabile in base all'ordine di accreditamento agli enti locali.
Art. 48.  Numero degli incarichi conferibili ad esperti estranei all'amministrazione comunale.
Art. 49.  Autorizzazione all'Azienda foreste demaniali a rilevare quote sociali della SICILFOR S.r.l.
Art. 50.  Promozione di prodotti agricoli.
Art. 51.  Lavori in amministrazione diretta dell'Amministrazione forestale.
Art. 52. 
Art. 53.  Spese per il personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania.
Art. 54.  Gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale.
Art. 55.  Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali.
Art. 56.  Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano.
Art. 57.  Regolamentazione di aiuti agli allevatori.
Art. 58.  Autorizzazione all'ESA.
Art. 59.  Consorzi di ricerca.
Art. 60.  Garanzie regionali.
Art. 61.  Determinazione annua del contributo della Regione per l'esercizio dell'attività dell'IRCAC.
Art. 62.  Determinazione annua dell'onere per la concessione di benefici ai consorzi di garanzia fidi.
Art. 63.  Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC.
Art. 64.  Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS.
Art. 65.  Fermo temporaneo del naviglio.
Art. 66.  Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26.
Art. 67.  Deroga all'articolo 26 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed altre norme sul commercio.
Art. 68.  Promozione della stampa in lingua italiana pubblicata all'estero.
Art. 69.  Leggi regionali n. 27 del 1991 e n. 5 del 1995 - Proroga di termini ed accelerazione della spesa.
Art. 70.  Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione.
Art. 71.  Uffici di collocamento - sedi recapito.
Art. 72.  Proroga termine in materia di edilizia abitativa.
Art. 73.  Termine per l'adozione dei programmi triennali di opere pubbliche.
Art. 74.  Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani.
Art. 75.  Norme relative al demanio marittimo.
Art. 76.  Anticipazioni ad organismi che svolgono attività di riabilitazione di soggetti portatori di handicap.
Art. 77.  Universiade 1997.
Art. 78.  Modalità di formazione del contingente distrettuale antincendio.
Art. 79.  Procedura di controllo CE.
Art. 80.  Testi coordinati.
Art. 81. 


§ 5.2.68 – L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

(G.U.R. 10 marzo 1997, n. 12).

 

Titolo I

PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI

 

Art. 1. Quadro finanziario delle risorse e degli impieghi per l'anno 1997.

     1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1997 è determinato in misura non superiore a lire 2.450 miliardi.

     2. Nello stato di previsione della spesa - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - sono istituiti i seguenti nuovi fondi globali per il finanziamento di nuove iniziative legislative:

     a) Fondo per il miglioramento delle politiche attive del lavoro, per lo sviluppo della solidarietà e per la riqualificazione degli strumenti regionali d'intervento nel mercato del lavoro e della formazione professionale;

     b) Fondo per lo sviluppo e l'ampliamento del tessuto produttivo e per il sostegno degli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area;

     c) Fondo destinato al finanziamento di interventi integrativi in favore degli enti locali e di interventi per l'occupazione e lo sviluppo dell'economia.

     3. Per l'esercizio finanziario 1997 la dotazione del fondo globale di cui alla lettera c) del comma 2, prevista in lire 2.594 miliardi, è collegata, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, ad apposito accantonamento di segno negativo relativo all'incremento di entrata per contributo dello Stato sulle anticipazioni effettuate dalla Regione a tutto l'esercizio 1996, nonché sulle anticipazioni effettuabili nell'esercizio 1997, a norma dell'articolo 6 del decreto legge 1 febbraio 1988, n. 19 convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1988, n. 99.

     4. Il contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto è valutato per il quinquennio 1997-2001 in complessive lire 10.250 miliardi, di cui lire 1.950 miliardi per l'anno 1997.

     5. Il contributo di cui al comma 4 è iscritto nell'apposito fondo globale di cui al capitolo 60756 come accantonamento destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi per l'esecuzione di lavori pubblici, in base ad un piano economico, come prescritto dall'articolo 38 dello Statuto regionale. L'ammontare del predetto contributo è collegato, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale n. 47 del 1977, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 1992, n. 2, al corrispondente accantonamento di segno negativo riferito alla realizzazione delle entrate che saranno assegnate dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale a norma del citato articolo 38 dello Statuto.

 

     Art. 2. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è valutato per l'anno 1997 in lire 42.527 milioni [1].

     2. Il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni [2].

     3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, devono provvedere, entro il termine stabilito dal primo periodo del comma 30 dello stesso articolo, al versamento al relativo capitolo dell'entrata del bilancio della Regione siciliana.

     4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.

     5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, su stampati conformi al modello approvato con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente [3].

     6. [4].

     7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono constatate secondo le modalità indicate al comma 33 del medesimo articolo con processo verbale dai funzionari delle province regionali competenti per territorio addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1986, n. 9 e dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni [5].

     8. [6].

     9. La provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'istruttoria per l'effettuazione da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dei rimborsi eventualmente spettanti [7].

     10. La provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione [8].

     11. La provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione inesatta o infedele o da quando la stessa avrebbe dovuto essere presentata [9].

     11 bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale [10].

     12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.

     13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone l'istruttoria per l'effettuazione dei rimborsi da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità [11].

     14. [12].

     15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

     16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, provvede all'inoltro degli atti relativi al rimborso al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità per l'effettuazione del rimborso [13].

     17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.

     18. [Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13] [14].

     19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente [15].

     20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

     21. Entro il 31 marzo di ogni anno le province regionali sono tenute a produrre al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:

     a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;

     b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;

     c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;

     d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate [16].

     22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna provincia regionale.

     23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     24. Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. Il ruolo è formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al soggetto passivo, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione [17].

 

     Art. 3. Diritti di ingresso.

     1. Le somme derivanti dal diritto di ingresso ai musei, gallerie, scavi archeologici della Regione e dai servizi aggiuntivi, versate nell'apposito capitolo di entrata, previa declaratoria dei medesimi, in attuazione di quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1993, n. 4, sono destinate alla fruizione, alla manutenzione ed al restauro dei beni monumentali.

     2. Le attuali tariffe di ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici della Regione saranno adeguate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Con lo stesso provvedimento saranno istituite le tariffe di ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici attualmente ad ingresso gratuito.

 

     Art. 4. Fondi regionali a gestione separata istituiti presso l'IRFIS.

     1. Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione a gestione separata istituiti presso l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.a. sono riversate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione, nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:

     a) fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 108: lire 85.000 milioni, di cui lire 27.000 milioni già riservati agli scopi di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e lire 18.000 milioni riservati alle finalità indicate all'articolo 5, lettera b), della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51;

     b) fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51: lire 65.000 milioni;

     c) fondo di rotazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96: lire 104.000 milioni;

     d) fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96: lire 40.000 milioni;

     e) fondo di rotazione di cui all'articolo 44 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127: lire 6.000 milioni.

     2. Entro il 30 settembre 1997 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, predispone, promuovendo le occorrenti iniziative legislative, un progetto di riforma del sistema degli interventi a valere su tutti i fondi di rotazione a gestione separata istituiti nel tempo presso l'IRFIS che tenga anche conto dei nuovi compiti da assegnare allo stesso IRFIS in materia di assistenza allo sviluppo e di attuazione degli interventi comunitari.

     3. Detto progetto è finalizzato alla unificazione dei fondi di rotazione in un unico fondo da destinare oltre che agli interventi preesistenti riconosciuti ancora validi, anche alla attivazione di nuovi strumenti di incentivazione finanziaria compatibili con le norme fissate dall'Unione Europea in materia di aiuti alle Regioni in ritardo di sviluppo e rivolti alle imprese appartenenti ai settori dell'industria, dei trasporti, del commercio, dei servizi, nonché al settore turistico- alberghiero.

 

     Art. 5. Trasferimento alla Regione dei fondi CRIAS.

     1. Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione istituiti presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:

     - Fondo di rotazione ex art. 45 legge regionale n. 3/86 - lire 3.393 milioni;

     - Fondo di rotazione ex art. 46 legge regionale n. 3/86 - lire 3.466 milioni;

     - Fondo di rotazione ex artt. 14, 15, 16 legge regionale n. 35/91 - lire 322 milioni;

     - Fondo di rotazione ex artt. 20, 21 legge regionale n. 35/91 - lire 2.322 milioni.

 

     Art. 6. Trasferimento alla Regione dei fondi IRCAC.

     1. Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:

     - Fondo di rotazione generale ex art. 3 legge regionale n. 12/63 - lire 300.000 milioni;

     - Fondo a gestione separata credito occupazione giovanile ex legge regionale n. 29/88 - lire 1.700 milioni.

 

     Art. 7. Trasferimento alla Regione del fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15.

     1. Le disponibilità non impegnate sul fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso il Banco di Sicilia e la Sicilcassa, valutate in lire 375.000 milioni sono versate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione. Tutte le somme successivamente incassate dai medesimi Istituti per interessi, rate di ammortamento ed eventuali interessi moratori o per rimborsi anticipati operati dai mutuatari o conseguite per effetto di procedure esecutive, che ai sensi dell'articolo 5 della stessa legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 devono affluire al medesimo fondo, vengono riversate, con pari valuta, dagli stessi Istituti in entrata al bilancio della Regione, costituendo parimenti disponibilità finanziaria della stessa.

     2. I mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi previsti dalla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, da concedersi ai soggetti già utilmente inseriti nella relativa graduatoria, sono erogati, con propri fondi, dagli istituti di credito aderenti ad una apposita convenzione predisposta dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. La Regione siciliana concorre nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al presente comma corrispondendo le relative somme direttamente agli Istituti di credito. I tassi di interesse a carico dei beneficiari restano disciplinati dall'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. La durata dei mutui per le lettere a) e b) del predetto articolo 4 è modificata in 15 anni.

     3. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché della garanzia sussidiaria integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

     4. Per la concessione del contributo sugli interessi dei mutui previsti dal comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennale, il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio.

 

     Art. 8. Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 sono adeguati agli importi vigenti nel resto del territorio nazionale in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

     a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:

     1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00 € 10,00

     2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00 € 20,00

     3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00 € 30,00

     4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00 € 40,00

     5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00 € 50,00

     sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10.01, per due Ha o frazione in più € 20,00" [18].

     3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

     "g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:

     1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100;

     2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150 [19].

 

     Art. 9. Attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     1. Le assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per le quali, entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

     2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. Con la medesima legge di cui al comma 2 saranno altresì determinate le eventuali utilizzazioni alternative dei fondi ordinari della Regione previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997, a sostegno di interventi il cui finanziamento venga posto, integralmente o in parte, a carico del fondo di cui al comma 1.

 

     Art. 10. Partecipazioni regionali. Dismissioni.

     1. Alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dismissione delle partecipazioni della Regione in società di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio o ai Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli Assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi.

     3. Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     4. I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalità determinate con decreti del Presidente della Regione.

     5. E' escluso dall'applicazione del presente articolo l'Ente di sviluppo agricolo [20].

 

     Art. 11. Dismissione e riconversione beni demaniali e patrimoniali.

     1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione adotta un piano triennale di dismissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione non utilizzabili a fini istituzionali, che verrà trasmesso all'Assemblea regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione legislativa permanente nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni [21].

     2. Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione è data facoltà di prelazione agli enti locali nel cui territorio di competenza detti beni ricadono. L'ente acquirente è tenuto a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci.

 

     Art. 12. Collocamento e distribuzione di valori mobiliari.

     1. Trovano applicazione nella Regione siciliana le disposizioni previste dal comma 26 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per le operazioni di collocamento e distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione siciliana, può stipulare una convenzione apposita con l'Ente Poste italiane.

 

     Art. 13. Convenzione ACI.

     1. La convenzione stipulata il 22 gennaio 1987 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobil Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e di riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento dell'autoradio, approvata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze del 23 gennaio 1987, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 21 febbraio 1987, già prorogata al 31 dicembre 1996 con D.A. n. 037 del 30 maggio 1996, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 14. Fondi a gestione separata - fondi di rotazione. [22]

     1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana la situazione dello stato di attivazione dei fondi a gestione separata e di rotazione istituiti presso gli enti, gli istituti e le banche.

 

Titolo II

ACCELERAZIONE DELLA SPESA

 

     Art. 15. Obiettivi dell'attività amministrativa. [23]

 

     Art. 16. Programmazione e gestione dei fondi extraregionali.

     1. [24].

     2. Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.

     3. Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non può superare il 30 per cento del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dall'Unione Europea. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonché dei comma 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.

     4. I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali nonché dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.

     4 bis. I direttori regionali, relativamente all'attuazione dei programmi indicati al comma 4, esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni [25].

     5. Gli stessi direttori, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli altri organismi compartecipanti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, possono partecipare a tali organismi in rappresentanza della Regione.

     6. [26].

     7. Delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli argomenti posti all'ordine del giorno è data tempestiva comunicazione alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della CE, alla quale vengono inviate le relazioni illustrative di quanto trattato e deciso in quelle sedi. Alla suindicata Commissione sono, altresì, trasmesse tempestivamente le relazioni dei consulenti valutatori del Programma operativo plurifondo e delle altre iniziative e/o azioni comunitarie, se sottoposte a valutazione.

     8. Il Presidente della Regione, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla decisione CE n. 2194 del 28 settembre 1995, istituisce sul territorio regionale lo "sportello comunitario" con funzioni di documentazione e informazione su programmi ed iniziative finanziate, a vario titolo, dall'Unione Europea nonché con funzioni di supporto per l'attivazione, da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti pubblici e privati, di tali programmi ed iniziative. Il supporto riguarda, principalmente, l'assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari e/o statali. L'attività dello "sportello" è organizzata presso la Presidenza della Regione, che coordina altresì le medesime attività svolte anche mediante apposite convenzioni che il Presidente della Regione può stipulare con enti ed istituti sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, con enti locali territoriali, associazioni di categoria non aventi fini di lucro, ordini professionali, agenzie e società di sviluppo a prevalente partecipazione pubblica [27].

     9. Il Presidente della Regione, sentita la Cabina di regia, convoca almeno ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di:

     a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti;

     b) definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;

     c) definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie;

     d) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari;

     e) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale;

     f) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale.

     10. I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti la Comunità europea.

     11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con riguardo ai capitoli di spesa interessati al cofinanziamento dei programmi, delle iniziative e delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento conseguenti a successive modificazioni del piano finanziario previsto negli strumenti attuativi di detti programmi e cofinanziamenti cui tali capitoli si riferiscono. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.

 

     Art. 17. Cabina di regia regionale.

     1. Al fine di consentire una efficace utilizzazione sul territorio regionale dei Fondi strutturali comunitari e di tutte le risorse, comunitarie e statali, è istituita presso la Presidenza della Regione la "Cabina di regia regionale" - in prosieguo "Cabina" - con funzioni di coordinamento, stimolo, promozione, verifica e controllo delle relative azioni di intervento.

     2. La "Cabina" dipende funzionalmente dal Presidente della Regione. Con decreto dello stesso, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati i componenti della "Cabina" in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente, tutti con specifica esperienza professionale nelle materie di competenza della "Cabina". L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. Ai componenti della "Cabina" spetta una indennità non pensionabile [28].

     3. Per il funzionamento e la regolamentazione delle funzioni della "Cabina" si provvede con delibera di Giunta di Governo previo parere favorevole della competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti la CE dell'Assemblea regionale siciliana.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si provvederà a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 18. Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     1. [29].

     2. [30].

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 18, primo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 come modificato dal primo alinea del punto 2 del presente articolo, trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

     4. [31].

 

     Art. 19. Perenzione amministrativa.

     1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa negli esercizi finanziari dal 1977 al 1986 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1996 sono cancellate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1996.

     2. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate per effetto del comma 1 si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

     Art. 20. Modifica dell'articolo 8 legge regionale n. 15 del 1993.

     1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 è soppresso. Pertanto trovano applicazione le previgenti disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 21. Fondi agli enti sub regionali. [32]

     1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione [33].

     1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite [34].

     1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati [35].

     1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter [36].

     1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo [37].

     1 sexties. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale [38].

     2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.

     3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana [39].

     3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale [40].

     4. Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, distintamente dalle altre fonti di finanziamento. In ogni caso non possono essere utilizzate a copertura di disavanzi di amministrazione o per ripiano di deficit strutturale.

     5. I comuni e le province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro- turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale.

     6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non possono essere utilizzate per le predette finalità.

     7. Il piano è approvato dai consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. Per l'anno 1997 il piano dovrà essere approvato entro il 30 giugno ed il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data [41].

 

     Art. 22. Monitoraggio opere pubbliche.

     1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti necessari per:

     a) il buon funzionamento del registro regionale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 47 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

     b) il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la costituzione di un Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica.

     2. L'Osservatorio di cui al comma 1, costituito da una struttura interassessoriale tecnico-amministrativa, composta da personale regionale, ha il compito di effettuare il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al comma 1 relativamente allo stato di avanzamento della spesa nonché allo stato di attuazione delle opere medesime procedendo all'analisi degli elementi ostativi alla realizzazione nonché alla individuazione delle soluzioni conseguenziali.

 

     Art. 23. Pareri Commissioni parlamentari.

     1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono l'emanazione di pareri delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa. Restano ferme le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni predette in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale e alle nomine e designazioni, rientranti nella competenza del Governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale.

     2. I programmi di spesa sono trasmessi all'Assemblea regionale entro dieci giorni dalla relativa approvazione, corredati delle indicazioni relative agli interventi esclusi.

 

     Art. 24. Mutui per l'anno 1996.

     1. I mutui autorizzati per l'anno 1996 dall'articolo 17 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5 e dall'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 37 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1996, n. 52, possono essere contratti, anche per importi parziali, entro il termine del 30 aprile 1997, alle medesime condizioni previste dalle norme stesse. Per la stipulazione dei contratti dei mutui predetti si fa riferimento ai pareri in merito già espressi dal Consiglio di giustizia amministrativa.

     2. Le entrate derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono accertate con riferimento all'esercizio 1996.

     3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui comma 1, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio per gli esercizi 1997 e successivi in relazione agli ammontari risultanti dai rispettivi piani di ammortamento.

 

     Art. 25. Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione.

     1. La Regione, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui all'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, può rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate tributarie di cui al Titolo primo del bilancio annuale.

     2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato dalla Regione all'Azienda di credito che svolge il servizio di cassa e costituisce titolo esecutivo.

 

     Art. 26. Proroga del termine per la ricapitalizzazione degli istituti di credito siciliani.

     1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, è prorogato fino al 31 luglio 1997.

 

     Art. 27. Normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi.

     1. Ai fini della normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia è consentito:

     a) per i ruoli ripartiti in più rate per i quali la riscossione della prima rata scada a febbraio 1997, consegnati oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 602, che l'esazione di detta rata sia effettuata cumulativamente alla riscossione della seconda rata alla scadenza di questa;

     b) per i ruoli posti in riscossione in un'unica rata con scadenza febbraio 1997, la proroga sino ad un mese, a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'articolo 17 del DPR 28 settembre 1973, n. 602;

     c) per i termini di effettuazione dei versamenti diretti e di pagamento delle imposte riscosse mediante i ruoli, nonché per i termini procedurali e di riversamento pendenti o scadenti nel periodo dal 27 dicembre 1996 al 31 gennaio 1997, il differimento al primo febbraio 1997 nei confronti dei contribuenti e del commissario governativo delegato alla riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia.

 

     Art. 28. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15. [42]

 

Titolo III

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 29. Semplificazioni amministrative.

     1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa contenente norme di regolamentazione e snellimento dei procedimenti amministrativi e la conseguente abrogazione delle norme di disciplina.

     2. I singoli rami dell'Amministrazione regionale sono tenuti ad avviare al proprio interno una completa fase ricognitoria dei procedimenti di competenza, trasmettendone il relativo elenco, corredato delle norme positive che presiedono ai vari itinerari procedimentali, alla Presidenza della Regione - Segreteria generale. Per ciascun procedimento le amministrazioni prevedono ipotesi di semplificazione e/o di trasferimento secondo le disposizioni di cui al comma 1.

 

     Art. 30. Soppressione di organi collegiali.

     1. E' fatto divieto di istituire, in assenza di esplicite previsioni legislative, organi collegiali con oneri a carico del bilancio regionale.

     2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo regionale presenterà apposita iniziativa legislativa con la quale i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte e gli organi collegiali comunque denominati, operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale e costituiti in forza di legge o provvedimenti amministrativi saranno riordinati conformemente ai seguenti criteri e principi:

     a) riduzione del numero dei componenti;

     b) trasferimento alla struttura amministrativa dei compiti e delle funzioni che non richiedono, in relazione al loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale, e delle attribuzioni anche decisionali e delle competenze alle direzioni regionali secondo l'omogeneità della materia. Gli eventuali provvedimenti finali di competenza degli organi collegiali di cui si prevede la soppressione sono adottati dagli organi monocratici competenti.

     3. Il Presidente della Regione e gli assessori regionali provvedono a convocare, anche periodicamente, conferenze dei rappresentanti degli interessi diffusi per l'esame di affari d'interesse delle categorie rappresentate.

     4. Le conferenze devono comunque essere convocate quando debba provvedersi alla predisposizione di strumenti di programmazione generale e/o settoriale.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTI REGIONALI

 

     Art. 31. Personale.

     1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale [43].

     2. L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.

     3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.

     4. L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione.

     5. Nell'ambito degli enti di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, l'attuazione della mobilità volontaria per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilità si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e per qualifiche corrispondenti o equiparabili, ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno. La mobilità è disciplinata dal regolamento adottato con D.P.C.M. 16 settembre 1994, n. 716 e successive modificazioni.

 

     Art. 32. Bilanci. [44]

     1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell’approvazione, all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l’acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l’obbligo per l’Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali [45].

     2. Il parere dell’Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1 [46].

     3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all’amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.

     4. L’istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti di cui al comma 1.

     5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.

     6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale [47].

     7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.

     8. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all’Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia] [48].

 

Titolo V

INTERVENTI NEI DIVERSI SETTORI

 

     Art. 33. Servizi informatici.

     1. [49].

     2. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione come previsto dall'articolo 7, comma 2, del precitato decreto legislativo.

 

     Art. 34. Istituzione dell'Ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea.

     1. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è istituito alle dirette dipendenze del Presidente della Regione un ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea, con sede a Bruxelles, avente il compito di realizzare i necessari raccordi con i servizi e gli organi comunitari e con la Rappresentanza nazionale permanente.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite la dotazione organica e le indennità per i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati all'Ufficio. Il predetto personale deve possedere un'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria. I dirigenti devono essere in possesso, inoltre, di una competenza specifica nel settore del diritto comunitario e delle politiche strutturali della Unione europea.

     3. Dello stesso Ufficio di collegamento può avvalersi l'Assemblea regionale siciliana, anche mediante l'assegnazione di propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli organi interni, al fine di seguire, in particolare, le procedure di controllo comunitario dei disegni di legge e delle leggi regionali, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e l'attuazione degli strumenti di programmazione connessi all'attivazione dei finanziamenti comunitari in Sicilia.

     4. All'Assemblea regionale siciliana sono trasmessi dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale le richieste di chiarimenti, le comunicazioni concernenti le diverse fasi del procedimento di controllo comunitario e le decisioni riguardanti i disegni di legge e le leggi regionali, sottoposti alla valutazione di compatibilità ex articolo 93 trattato CE.

     5. Le spese autorizzate dai precedenti commi saranno determinate annualmente ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 35. Servizi di sicurezza.

     1. E' istituito presso la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato un servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; il servizio provvede all'elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Il servizio istituito presso la Presidenza della Regione provvede alla elaborazione del documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, anche con riferimento ai locali demaniali assegnati all'Assemblea regionale siciliana [50].

     2. Al servizio di prevenzione e protezione, con le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, del sopracitato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, viene assegnato tramite designazione da parte del capo dell'Amministrazione, che assume le funzioni di datore di lavoro, il personale necessario allo svolgimento delle attività, ivi compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il responsabile del servizio deve essere individuato in un funzionario direttivo in possesso di attitudini e capacità adeguate; negli Assessorati aventi uffici periferici, il servizio può articolarsi in unità operative decentrate, alle quali è preposto un funzionario in possesso di attitudine e capacità adeguate [51].

     3. Per ciascun Assessorato regionale, i dirigenti generali assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. Per gli uffici periferici, dette funzioni sono attribuite ai capi degli uffici stessi. Ai dirigenti generali ed ai capi degli uffici periferici, nella qualità di datori di lavoro, sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza; nel caso in cui gli impianti, le attrezzature ed i locali siano comuni a più dipartimenti regionali o uffici periferici, i datori di lavoro interessati concordano fra loro, con formale provvedimento a firma congiunta, l'attribuzione della gestione di uno o più servizi comuni. Fino all'emanazione del predetto provvedimento tutti i datori di lavoro interessati sono responsabili solidalmente per i servizi in comune [52].

     4. In sede di prima applicazione della presente legge e per non oltre sei anni, i datori di lavoro sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le Aziende Unità sanitarie locali, le Università, l'INAIL, l'ISPESL, l'Istituto italiano di medicina sociale e professionisti esterni che abbiano i requisiti previsti dalla legge, per l'esercizio della sorveglianza sanitaria ed in particolare per l'elaborazione, in collaborazione con i servizi di cui al comma 1, del documento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche [53].

 

     Art. 36. Perequazione automatica delle pensioni al costo della vita.

     1. Il Governo della Regione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenterà un disegno di legge di riordino del sistema pensionistico e previdenziale del personale dell'Amministrazione regionale, attenendosi ai principi fondamentali di riforma economico- sociale contenuti nella legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare dello Stato.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino all'entrata in vigore della legge di riordino del sistema pensionistico ai dipendenti regionali, già collocati o da collocarsi in quiescenza, che ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3 maggio 1986, n. 21 fruiscono del trattamento di quiescenza di cui alla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche, nonché ai loro superstiti titolari di trattamento indiretto o di riversibilità, nonché ai titolari di assegno vitalizio, gli aumenti verranno corrisposti con cadenza annuale a titolo di perequazione automatica delle pensioni e degli assegni vitalizi al costo della vita e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno.

     3. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.

     4. Con effetto dal 1° gennaio 1997 è abrogato l'articolo 13, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11.

 

          Art. 37. [54]

 

     Art. 38. Congedo straordinario. [55]

 

          Art. 39. Applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

     1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge si applicano nell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 14 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 e del decreto del Ministro del Tesoro 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1995, n. 97.

     2. Entro il termine di cui al comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze emana le relative modalità attuative.

 

     Art. 40. Estensione interventi a favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati dai servizi di scorta. [56]

 

     Art. 41. Nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18 è abrogato.

     2. Le competenze di cui all'articolo 22, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 nonché quelle relative al Comitato tecnico-amministrativo di cui all'articolo 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125 sono attribuite al nucleo di valutazione composto con gli stessi criteri, la medesima durata e le stesse modalità già previste dall'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

     3. Fino a nuova nomina la prevista attività sarà svolta dal Nucleo già costituito che continuerà l'attività avviata.

 

     Art. 42. Cessazione effetti delle convenzioni con società di trasporto pubblico.

     1. Gli effetti dei rapporti già istaurati in attuazione delle convenzioni con le Ferrovie dello Stato e con la Società di navigazione Tirrenia, ai sensi della legge regionale 2 aprile 1955, n. 22, dell'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14, dell'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11 e dell'articolo 85 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, cessano alla data del 31 dicembre 1996 anziché alla data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1996, n. 41.

 

     Art. 43. Conferenza Regione - Autonomie locali.

     1. E' istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei comuni e delle province.

     2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno [57].

     3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.

     4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l’Assessore regionale per gli enti locali, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell’ANCI Sicilia, il presidente dell’URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall’ANCI e dall’URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell’ASACEL e dell’ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.

     5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti , che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.

     6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.

     7. L’articolo 44 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è abrogato.

 

     Art. 44. Coordinamento Regione - Autonomie locali. [58]

 

     Art. 45. Sostegno alle autonomie locali.

     1. Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste dall'articolo 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque per l'esercizio finanziario 1997, al fine di garantire alle province e ai comuni lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite in base alla vigente legislazione ed a titolo di sostegno allo sviluppo delle attività delle autonomie locali, l'Assessore regionale per gli enti locali assegna ai comuni e alle province regionali, con propri decreti, una quota non inferiore al 13 per cento delle entrate tributarie accertate nel penultimo anno precedente quello di competenza, come risultano determinate con il relativo rendiconto generale consuntivo.

     2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni e le province regionali.

     3. La assegnazione dei fondi anzidetti è effettuata dall'Assessore regionale per gli enti locali alle province regionali, per il 45 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello dell'ultima ripartizione, e per il 55 per cento in base alla superficie territoriale, e ai comuni sulla base dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 effettuata nell'anno precedente [59].

     4. Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai comuni, una quota di lire 261.000 milioni è destinata allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorità per quelli attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le modalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 7.

     5. Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, è ripartita fra i comuni e le province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni.

     6. Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, purché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997 non superi la somma di lire 15.500 milioni (capitolo 18714), ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi delle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 93, 10 agosto 1985, n. 37, 15 maggio 1986, n. 26, 9 agosto 1988, n. 21, 6 luglio 1990, n. 11, 15 maggio 1991, n. 21, 15 maggio 1991, n. 22, 12 gennaio 1993, n. 9, 15 aprile 1993, n. 14, 11 maggio 1993, n. 15, 1 settembre 1993, n. 25, 15 marzo 1994, n. 6, 10 gennaio 1995, n. 7, 25 maggio 1995, n. 46, 21 dicembre 1995, n. 85, 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo è determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma[60].

     6 bis. Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del comma 170 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve ritenersi incluso il personale per il quale è stata presentata richiesta di finanziamento entro il 31 dicembre 1996 in forza di concorsi già espletati, le cui graduatorie siano state approvate nel termine previsto dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. La conseguente autorizzazione e la relativa copertura finanziaria della spesa sono assicurate con apposito provvedimento da rilasciarsi da parte dell'Assessore per gli enti locali, sempreché venga accertato che, alla data di acquisizione dell'istanza da parte dell'Assessorato degli enti locali, sussisteva il rispetto delle disposizioni legislative statali vigenti a quel momento nelle materie previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 7 [61].

     7. L'Assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla consistenza del personale in servizio presso le province regionali e i comuni. Per i predetti enti sussiste l'obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell'anno medesimo a carico dei propri bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti.

     7 bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo [62].

     8. Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle province regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corrispondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     9. Le disponibilità dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni confluiscono al fondo di cui al comma 1.

     10. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui alla Tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta tabella sono soppressi.

     11. Al fine di concorrere agli investimenti dei comuni e delle province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale all'ammortamento di mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione della legge di bilancio [63].

     12. I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali [64].

     13. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.

     14. Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9  e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in forza di disposizioni di legge per l'esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalità di cui al presente articolo [65].

     15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni nella misura determinata per l'anno 1996 [66].

     16. Tali assegnazioni affluiranno in un unico capitolo di entrata del bilancio del comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, viene stabilita dal comune in sede di predisposizione del programma di spesa [67].

     17. Le assegnazioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere riprogrammate con le modalità previste dai precedenti commi [68].

 

     Art. 46. Contributo a favore dell'ANMIL. [69]

 

     Art. 47. Parere tecnico e contabile in base all'ordine di accreditamento agli enti locali.

     1. L'ordine di accreditamento agli enti locali a valere sui finanziamenti regionali costituisce titolo per l'emissione del parere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48.

 

     Art. 48. Numero degli incarichi conferibili ad esperti estranei all'amministrazione comunale.

     1. [70].

     2. Gli incarichi conferiti alla data di approvazione della presente legge, anche se in numero eccedente ai limiti posti al primo comma del presente articolo, restano confermati fino alla data di scadenza prevista all'atto dell'incarico.

 

     Art. 49. Autorizzazione all'Azienda foreste demaniali a rilevare quote sociali della SICILFOR S.r.l. [71]

 

     2. L'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata a rilevare, senza oneri per l'azienda medesima, le quote sociali della SICILFOR s.r.l. detenute dal Ministero del tesoro.

 

     Art. 50. Promozione di prodotti agricoli.

     1. Al fine di valorizzare i prodotti agricoli e di prima trasformazione agricola siciliani è assegnata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la gestione della promozione e dell'immagine di tali produzioni siciliane sui mercati di consumo in Italia ed all'estero.

     2. A tal fine l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a predisporre un programma che preveda ed indichi le azioni da attuarsi e le risorse finanziarie all'uopo necessarie.

 

     Art. 51. Lavori in amministrazione diretta dell'Amministrazione forestale.

     1. Il limite di spesa previsto al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, è elevato a lire 3.000 milioni.

 

     Art. 52. [72]

 

     Art. 53. Spese per il personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania.

     1. Le spese relative al personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania, così come determinate dalla legge 3 gennaio 1985, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, sono iscritte interamente in un apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana anziché sul capitolo 16317.

 

     Art. 54. Gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale.

     1. La gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi delle leggi regionali 6 giugno 1975, n. 42 e 14 maggio 1976, n. 75 «Progetto - Obiettivo» è affidata ai rispettivi consorzi competenti per territorio.

     2. Gli eventuali finanziamenti per il completamento delle opere di cui al comma 1 e/o per la manutenzione straordinaria possono essere effettuati ai sensi degli articoli 27 e 28 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1.

     3. I consorzi per le aree di sviluppo industriale possono, mediante convenzione, affidare la gestione delle opere di Progetto - Obiettivo, di cui al comma 1, ai comuni ricadenti nel territorio dei rispettivi bacini.

 

     Art. 55. Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali. [73]

 

     Art. 56. Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano.

     1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della spesa prevista dall'articolo 111, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata al pagamento degli oneri derivanti nell'esercizio 1997 dai contratti stipulati in forza del medesimo articolo.

     2. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, in sede di approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1997.

 

     Art. 57. Regolamentazione di aiuti agli allevatori. [74]

 

     Art. 58. Autorizzazione all'ESA.

     1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato a trasferire a titolo gratuito ai comuni di Corleone e di Contessa Entellina le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte del complesso lattiero-caseario realizzato dall'ESA stesso nel territorio dei comuni predetti.

     2. Le amministrazioni comunali interessate, destinatarie del trasferimento degli immobili ed attrezzature rispettivamente ricadenti nel proprio territorio, utilizzeranno i beni loro ceduti secondo le finalità originarie o per altre finalità agricole o istituzionali.

 

     Art. 59. Consorzi di ricerca.

     1. Gli stanziamenti per il funzionamento dei consorzi di ricerca già costituiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 88 nonché dei consorzi agrari sono disposti annualmente ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed a valere su parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.4, capitolo 143305 [75].

 

     Art. 60. Garanzie regionali.

     1. La fidejussione a titolo sussidiario prevista dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, modificato con l'articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11, è concessa fino al 75 per cento dell'ammontare dei mutui finanziati dalle aziende di credito.

     2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non saranno più prestate garanzie creditizie all'IRCAC per i prestiti concessi dall'istituto, in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi allo stesso assegnati dalla Regione.

     3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per eventuale ricontrattazione di piani finanziari e/o piani di smobilizzo contratti sulla base delle norme vigenti in materia di cooperazione giovanile, previa la verifica delle condizioni di economicità e di ripresa della produttività da parte dell'Istituto.

     4. Sono, comunque, fatte salve le pratiche già regolarmente istruite ed approvate con relativa deliberazione dell'ente.

 

     Art. 61. Determinazione annua del contributo della Regione per l'esercizio dell'attività dell'IRCAC.

     1. Il contributo annuo previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 5, lettera b) della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, a decorrere dall'esercizio 1997, è determinato annualmente a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 62. Determinazione annua dell'onere per la concessione di benefici ai consorzi di garanzia fidi.

     1. La spesa autorizzata dall'articolo 2, lettera b), della legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e quella autorizzata per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, a modifica di quanto stabilito dall'articolo 62 della medesima legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è determinata annualmente, a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

 

     Art. 63. Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC.

     1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 28, con l'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1973, n. 28, con l'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e con l'articolo 93 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 (Cooperfidi), sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore delle cooperative.

     2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, con le correlative attività, ad eccezione del fondo di dotazione [76].

     3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 29, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve ricostituite integralmente con il bilancio 1997. Le ulteriori riserve ricostituite con il bilancio 1998, sono riversate al fondo unificato con il bilancio 1999. Le disponibilità rivenienti sul fondo così unificato possono essere destinate a qualsiasi forma di intervento previsto dalla normativa vigente [77].

 

     Art. 64. Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS.

     1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 31, con la legge regionale 5 novembre 1965, n. 34, con l'articolo 16 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35, con la legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, sono soppressi e le disponibilità sono versate in un unico fondo a gestione separata da destinare agli interventi previsti dalla vigente normativa sul credito agevolato a favore degli artigiani.

     2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 35 e all'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 68 con le correlate attività, ad eccezione del fondo di dotazione e delle riserve [78].

     3. [79].

     4. [80].

     5. La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso [81].

 

     Art. 65. Fermo temporaneo del naviglio.

     1. I benefici richiamati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 36, devono intendersi riferiti anche ai periodi di fermo eventualmente osservati nel corso del 1995 prima dell'entrata in vigore della suddetta legge.

     2. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in materia di pesca e di attività marinare, le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogate fino al 31 dicembre 1997.

     3. I premi da corrispondere alle imprese di pesca che osservino i periodi di fermo di cui al terzo comma del sopracitato articolo 14 non possono comunque superare i limiti stabiliti nei regolamenti dell'Unione europea.

     4. Le somme occorrenti per le finalità del presente articolo saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47; restano salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25.

 

     Art. 66. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26.

     1. Il requisito dell'attività di pesca nell'anno in corso prescritto dal terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26, così come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25, unitamente agli altri ivi precisati e relativi all'osservanza del fermo supplementare e del fermo tecnico, deve intendersi riferito esclusivamente al natante oggetto del premio, ivi compreso il caso di sostituzione in detto articolo contemplato, e non anche ai soggetti che, nel corso del periodo di riferimento, lo abbiano utilizzato per l'esercizio dell'impresa di pesca.

 

     Art. 67. Deroga all'articolo 26 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed altre norme sul commercio.

     1. I contributi in favore delle imprese artigiane, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti fino al 31 dicembre 1996, dalle imprese artigiane stesse, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti, ex articolo 27 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni ed ex articolo 4 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, sono erogati derogando dall'obbligo di produrre la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei tributi camerali ex articolo 26 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono decurtate dell'importo pari al tributo camerale dovuto.

     3. La deroga si applica anche agli agricoltori limitatamente all'accesso ai benefici per il carburante agricolo.

 

     Art. 68. Promozione della stampa in lingua italiana pubblicata all'estero. [82]

 

     Art. 69. Leggi regionali n. 27 del 1991 e n. 5 del 1995 - Proroga di termini ed accelerazione della spesa.

     1. Il termine previsto dall'articolo 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, è differito al 31 dicembre 1999 [83].

     2. Lo stesso termine di cui al comma 1 si applica per gli interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Ai fini dell'accelerazione della spesa, nelle more delle verifiche degli Ispettorati provinciali del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza l'erogazione immediata dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, qualora le istanze siano corredate di dichiarazione di conformità, resa ai sensi di legge, da soggetto abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 ed attestante il possesso dei requisiti da parte del datore di lavoro richiedente.

     4. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere integrate ai sensi del comma 3.

 

     Art. 70. Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione.

     1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego.

     2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e piani di inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni rivolti a lavoratori di cui all'articolo 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

     Art. 71. Uffici di collocamento - sedi recapito.

     1. Nelle more della riforma del settore, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito della attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, è autorizzato a trasformare in sedi recapito tutti gli uffici di collocamento comunali e frazionali preesistenti alla data di attuazione della stessa legge.

 

     Art. 72. Proroga termine in materia di edilizia abitativa.

     1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, prorogato con il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è prorogato al 31 dicembre 1997.

 

     Art. 73. Termine per l'adozione dei programmi triennali di opere pubbliche. [84]

 

     Art. 74. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani.

     1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) è autorizzato a contrarre il mutuo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23, anche per quote parziali, entro l'esercizio 1997, con le modalità previste dall'articolo 2 medesimo.

     2. In alternativa alla contrazione del mutuo predetto, l'EAS è autorizzato a concordare con i propri creditori il differimento o la dilazione in più rate dell'ammontare dei relativi debiti, con onere per eventuali interessi a carico della Regione nel limite finanziario e temporale previsto dagli articoli 2 e 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 23.

     3. Entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'EAS è autorizzato a definire in via transattiva i contenziosi, pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, nei confronti di comuni e consorzi per importi pari al 50 per cento dei crediti risultanti dalle scritture contabili a condizione che detti comuni e consorzi corrispondano i relativi importi entro e non oltre il 31 dicembre 1997.

 

     Art. 75. Norme relative al demanio marittimo.

     1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in misura pari a quella che sarebbe dovuta, maggiorata rispettivamente del 200 per cento e del 100 per cento. In ogni caso l'ammontare di dette somme non può essere superiore, rispettivamente, a quaranta volte e a venti volte il canone [85].

     2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del D.P.R. 1 luglio 1997, n. 684, l'ammontare degli indennizzi viene determinato dai compartimenti marittimi e successivamente comunicato agli uffici finanziari competenti, i quali curano l'adozione dei relativi atti di recupero del credito [86].

     3. Per il conseguimento dei predetti fini gli Uffici marittimi si avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici del Genio civile competenti per territorio ovvero delle Agenzie del demanio [87].

     4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme è costituito all'interno dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un apposito ufficio dotato di adeguato personale provvisto del titolo di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

 

     Art. 76. Anticipazioni ad organismi che svolgono attività di riabilitazione di soggetti portatori di handicap.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1997 le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, all'inizio di ciascun trimestre, a titolo di anticipazione, l'85 per cento dell'importo della contabilità del trimestre precedente riscontrato ed ammesso a pagamento.

 

     Art. 77. Universiade 1997.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29, dall'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 35, dall'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 5, dall'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, dall'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, e dagli articoli 6 e 11 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 51 le spese per il funzionamento del Comitato d'onore, dell'Ufficio speciale dell'Universiade estiva del 1997, dell'Ufficio stampa e quelle per la redazione dei piani e per l'ospitalità delle delegazioni FISU sono poste a carico degli stanziamenti autorizzati sul capitolo 48256 dell'esercizio finanziario 1997.

     2.

 

     Art. 78. Modalità di formazione del contingente distrettuale antincendio. [88]

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 79. Procedura di controllo CE.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 80. Testi coordinati.

     1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge testi coordinati delle leggi regionali.

 

     Art. 81.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1997.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Tabella

Interventi che confluiscono nel fondo da devolvere agli enti locali (art. 45, comma 10)

(Omissis)


[1] Vedi quanto previsto dal comma 2, art. 8, della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[3] Comma sostituito dall’art. 8 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così modificato dall'art. 34 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3.

[4] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[5] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[6] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[7] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[8] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 54 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

[9] Comma già modificato dall'art. 57 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 48 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11. Gli articoli predetti sono stati abrogati dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1. Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 54 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

[10] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[12] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[14] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[15] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[16] Comma già modificato dall'art. 34 della L.R. 17 marzo 2016, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[17] Comma aggiunto dall'art. 54 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

[18] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[19] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[20] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 2 luglio 1997, n. 20.

[21] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[23] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 23 dicembre 2002, n. 23.

[24] Il testo è riportato nel Decreto P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana».

[25] Comma aggiunto dall'art. 49 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[26] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[27] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[28] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6.

[29] Sostituisce con 3 commi l'originario secondo comma, art. 11, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

[30] Sostituisce l'art. 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

[32] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[33] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[34] Comma aggiunto dall’art. 93 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[35] Comma aggiunto dall’art. 93 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[36] Comma aggiunto dall’art. 93 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[37] Comma aggiunto dall’art. 93 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[38] Comma aggiunto dall’art. 93 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[39] Comma già sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall’art. 93 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[40] L’originario comma 3 è così sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis per effetto dell’art. 93 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[41] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 30 novembre 1997 per effetto dell'art. 4 della L.R. 6 agosto 1997, n. 29.

[42] Sostituisce con due commi l'originario comma 2, art. 5, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

[43] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[44] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5 e così sostituito dall’art. 20 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[45] Comma così modificato dall’art. 53 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004. Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 12 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21.

[46] Comma già modificato dall’art. 26 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4 e così ulteriormente modificato dall’art. 29 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 21 con decorrenza dall’1 gennaio 2004 come stabilito dall’art. 32 della stessa L.R. 21/2003.

[47] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[48] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[49] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[50] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 7 della L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.

[51] Comma così modificato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[52] Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

[53] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10.

[54] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[55] Sostituisce con 6 commi gli originari commi 3° e 4°, art. 44, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

[56] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 13 settembre 1999, n. 20.

[57] L’originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per effetto dell’art. 100 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[58] Articolo abrogato dall’art. 43 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.

[59] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[60] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 27 maggio 1997, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 5 luglio 1997, n. 23.

[61] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 5 luglio 1997, n. 23.

[62] Comma aggiunto dall’art. 30 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[63] Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 16 ottobre 1997, n. 39, ora ripristinato dall'art. 11 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[64] Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della L.R. 16 ottobre 1997, n. 39, ora ripristinato dall'art. 11 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[65] Comma così integrato dall'art. 17 della L.R. 28 aprile 1997, n. 14.

[66] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 15 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26.

[67] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 27 maggio 1997, n. 16.

[68] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 27 maggio 1997, n. 16.

[70] Modifica il comma 2, art. 14, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.

[71] Integra l'art. 3, comma 1, della legge regionale 11 marzo 1950, n. 18.

[72] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[74] Proroga il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 28.

[75] Comma così modificato dall’art. 40 della L.R. 19 maggio 2005, n. 5.

[76] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 30 marzo 1998, n. 5.

[77] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10 e così modificato dall'art. 55 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 4.

[78] Comma aggiunto dall'art. 55 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[79] Comma abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[80] Comma abrogato dall’art. 129 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[81] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa L.R. 8/2000.

[83] Il riferimento è al termine riportato nel testo vigente dell'art. 9, L.R. 15 maggio 1991, n. 27.

[84] Modifica il termine di cui all'art. 9 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47.

[85] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[86] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[87] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[88] Modifica l'art. 57, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16.