Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 contabilità regionale |
Data: | 07/03/1997 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Quadro finanziario delle risorse e degli impieghi per l'anno 1997. |
Art. 2. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. |
Art. 3. Diritti di ingresso. |
Art. 4. Fondi regionali a gestione separata istituiti presso l'IRFIS. |
Art. 5. Trasferimento alla Regione dei fondi CRIAS. |
Art. 6. Trasferimento alla Regione dei fondi IRCAC. |
Art. 7. Trasferimento alla Regione del fondo a gestione separata di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15. |
Art. 8. Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche. |
Art. 9. Attuazione dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. |
Art. 10. Partecipazioni regionali. Dismissioni. |
Art. 11. Dismissione e riconversione beni demaniali e patrimoniali. |
Art. 12. Collocamento e distribuzione di valori mobiliari. |
Art. 13. Convenzione ACI. |
Art. 14. Fondi a gestione separata - fondi di rotazione. |
Art. 15. Obiettivi dell'attività amministrativa. |
Art. 16. Programmazione e gestione dei fondi extraregionali. |
Art. 17. Cabina di regia regionale. |
Art. 18. Modificazioni alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. |
Art. 19. Perenzione amministrativa. |
Art. 20. Modifica dell'articolo 8 legge regionale n. 15 del 1993. |
Art. 21. Fondi agli enti sub regionali. |
Art. 22. Monitoraggio opere pubbliche. |
Art. 23. Pareri Commissioni parlamentari. |
Art. 24. Mutui per l'anno 1996. |
Art. 25. Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione. |
Art. 26. Proroga del termine per la ricapitalizzazione degli istituti di credito siciliani. |
Art. 27. Normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi. |
Art. 28. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15. |
Art. 29. Semplificazioni amministrative. |
Art. 30. Soppressione di organi collegiali. |
Art. 31. Personale. |
Art. 32. Bilanci. |
Art. 33. Servizi informatici. |
Art. 34. Istituzione dell'Ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea. |
Art. 35. Servizi di sicurezza. |
Art. 36. Perequazione automatica delle pensioni al costo della vita. |
Art. 37. |
Art. 38. Congedo straordinario. |
Art. 39. Applicazione del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. |
Art. 40. Estensione interventi a favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati dai servizi di scorta. |
Art. 41. Nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile. |
Art. 42. Cessazione effetti delle convenzioni con società di trasporto pubblico. |
Art. 43. Conferenza Regione - Autonomie locali. |
Art. 44. Coordinamento Regione - Autonomie locali. |
Art. 45. Sostegno alle autonomie locali. |
Art. 46. Contributo a favore dell'ANMIL. |
Art. 47. Parere tecnico e contabile in base all'ordine di accreditamento agli enti locali. |
Art. 48. Numero degli incarichi conferibili ad esperti estranei all'amministrazione comunale. |
Art. 49. Autorizzazione all'Azienda foreste demaniali a rilevare quote sociali della SICILFOR S.r.l. |
Art. 50. Promozione di prodotti agricoli. |
Art. 51. Lavori in amministrazione diretta dell'Amministrazione forestale. |
Art. 52. |
Art. 53. Spese per il personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania. |
Art. 54. Gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale. |
Art. 55. Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali. |
Art. 56. Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano. |
Art. 57. Regolamentazione di aiuti agli allevatori. |
Art. 58. Autorizzazione all'ESA. |
Art. 59. Consorzi di ricerca. |
Art. 60. Garanzie regionali. |
Art. 61. Determinazione annua del contributo della Regione per l'esercizio dell'attività dell'IRCAC. |
Art. 62. Determinazione annua dell'onere per la concessione di benefici ai consorzi di garanzia fidi. |
Art. 63. Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC. |
Art. 64. Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS. |
Art. 65. Fermo temporaneo del naviglio. |
Art. 66. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 26. |
Art. 67. Deroga all'articolo 26 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, recante norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed altre norme sul commercio. |
Art. 68. Promozione della stampa in lingua italiana pubblicata all'estero. |
Art. 69. Leggi regionali n. 27 del 1991 e n. 5 del 1995 - Proroga di termini ed accelerazione della spesa. |
Art. 70. Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione. |
Art. 71. Uffici di collocamento - sedi recapito. |
Art. 72. Proroga termine in materia di edilizia abitativa. |
Art. 73. Termine per l'adozione dei programmi triennali di opere pubbliche. |
Art. 74. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani. |
Art. 75. Norme relative al demanio marittimo. |
Art. 76. Anticipazioni ad organismi che svolgono attività di riabilitazione di soggetti portatori di handicap. |
Art. 77. Universiade 1997. |
Art. 78. Modalità di formazione del contingente distrettuale antincendio. |
Art. 79. Procedura di controllo CE. |
Art. 80. Testi coordinati. |
Art. 81. |
§ 5.2.68 – L.R. 7 marzo 1997, n. 6.
Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.
(G.U.R. 10 marzo 1997, n. 12).
Titolo I
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI IMPIEGHI
Art. 1. Quadro finanziario delle risorse e degli impieghi per l'anno 1997.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno 1997 è determinato in misura non superiore a lire 2.450 miliardi.
2. Nello stato di previsione della spesa - Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - sono istituiti i seguenti nuovi fondi globali per il finanziamento di nuove iniziative legislative:
a) Fondo per il miglioramento delle politiche attive del lavoro, per lo sviluppo della solidarietà e per la riqualificazione degli strumenti regionali d'intervento nel mercato del lavoro e della formazione professionale;
b) Fondo per lo sviluppo e l'ampliamento del tessuto produttivo e per il sostegno degli interventi previsti dai patti territoriali e dai contratti d'area;
c) Fondo destinato al finanziamento di interventi integrativi in favore degli enti locali e di interventi per l'occupazione e lo sviluppo dell'economia.
3. Per l'esercizio finanziario 1997 la dotazione del fondo globale di cui alla lettera c) del comma 2, prevista in lire 2.594 miliardi, è collegata, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della
4. Il contributo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto è valutato per il quinquennio 1997-2001 in complessive lire 10.250 miliardi, di cui lire 1.950 miliardi per l'anno 1997.
5. Il contributo di cui al comma 4 è iscritto nell'apposito fondo globale di cui al capitolo 60756 come accantonamento destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi per l'esecuzione di lavori pubblici, in base ad un piano economico, come prescritto dall'articolo 38 dello Statuto regionale. L'ammontare del predetto contributo è collegato, ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, della
Art. 2. Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della
2. Il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della
3. Per le discariche ubicate nel territorio della Regione siciliana i soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con i commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della
4. I versamenti di cui al comma 3 potranno essere effettuati presso gli uffici provinciali della Cassa regionale ovvero mediante conto corrente postale intestato alla stessa Cassa regionale.
5. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare o spedire singolarmente a mezzo raccomandata, al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e alla provincia regionale nel cui territorio è ubicata la discarica, la dichiarazione di cui al comma 30 dell'articolo 3 della
6. [4].
7. Le violazioni di cui ai commi da 24 a 41 dell'articolo 3 della
8. [6].
9. La provincia regionale controlla le dichiarazioni presentate ai sensi dei commi 5 e 6, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili da esse, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta dovuta, disponendo d'ufficio l'istruttoria per l'effettuazione da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità dei rimborsi eventualmente spettanti [7].
10. La provincia regionale emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel successivo comma 11 al soggetto passivo del tributo entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione [8].
11. La provincia regionale provvede alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione inesatta o infedele o da quando la stessa avrebbe dovuto essere presentata [9].
11 bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale [10].
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento la provincia regionale può invitare i soggetti passivi del tributo, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, può inviare loro questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei loro confronti agli uffici pubblici competenti.
13. Con delibera della Giunta provinciale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone l'istruttoria per l'effettuazione dei rimborsi da parte del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità [11].
14. [12].
15. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
16. L'istanza di rimborso deve essere presentata, o spedita a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, alla provincia regionale competente per territorio, la quale, al termine dell'istruttoria, ove ne accerti la legittimità e fondatezza, provvede all'inoltro degli atti relativi al rimborso al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità per l'effettuazione del rimborso [13].
17. Sulle somme dovute al soggetto passivo spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 19.
18. [Per i rimborsi di cui al comma 9 e per quelli di cui ai commi 15, 16 e 17 l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede all'emanazione di appositi ordini di accreditamento nei confronti dei funzionari provinciali competenti, di cui al comma 13] [14].
19. Sulle somme dovute si applica la misura del saggio degli interessi fissata dalla legislazione vigente [15].
20. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi od altri accessori non dovuti, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al
21. Entro il 31 marzo di ogni anno le province regionali sono tenute a produrre al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti apposita relazione sull'applicazione nell'anno precedente del tributo che contenga fra l'altro:
a) i dati relativi agli accertamenti compiuti;
b) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
c) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale;
d) i dati relativi al contenzioso, con l'indicazione delle somme recuperate [16].
22. Il riparto della quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo riservata alle province regionali è disposta annualmente in proporzione al gettito conseguito in ciascuna provincia regionale.
23. Per l'anno 1997 nella Regione siciliana la misura del tributo è quella minima stabilita dal comma 29 dell'articolo 3 della
24. Le somme liquidate dalla provincia regionale per tributi, sanzioni ed interessi sono versate, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento. Decorso tale termine senza che si sia provveduto al pagamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, tali somme sono riscosse coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al
Art. 3. Diritti di ingresso.
1. Le somme derivanti dal diritto di ingresso ai musei, gallerie, scavi archeologici della Regione e dai servizi aggiuntivi, versate nell'apposito capitolo di entrata, previa declaratoria dei medesimi, in attuazione di quanto previsto dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 4 della
2. Le attuali tariffe di ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici della Regione saranno adeguate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Con lo stesso provvedimento saranno istituite le tariffe di ingresso ai musei, gallerie e scavi archeologici attualmente ad ingresso gratuito.
Art. 4. Fondi regionali a gestione separata istituiti presso l'IRFIS.
1. Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione a gestione separata istituiti presso l'IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.a. sono riversate in entrata del bilancio regionale senza oneri di commissione, nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:
a) fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
b) fondo di rotazione di cui all'articolo 11 della
c) fondo di rotazione di cui all'articolo 4 della
d) fondo di rotazione di cui all'articolo 23 della
e) fondo di rotazione di cui all'articolo 44 della
2. Entro il 30 settembre 1997 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria, con l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, predispone, promuovendo le occorrenti iniziative legislative, un progetto di riforma del sistema degli interventi a valere su tutti i fondi di rotazione a gestione separata istituiti nel tempo presso l'IRFIS che tenga anche conto dei nuovi compiti da assegnare allo stesso IRFIS in materia di assistenza allo sviluppo e di attuazione degli interventi comunitari.
3. Detto progetto è finalizzato alla unificazione dei fondi di rotazione in un unico fondo da destinare oltre che agli interventi preesistenti riconosciuti ancora validi, anche alla attivazione di nuovi strumenti di incentivazione finanziaria compatibili con le norme fissate dall'Unione Europea in materia di aiuti alle Regioni in ritardo di sviluppo e rivolti alle imprese appartenenti ai settori dell'industria, dei trasporti, del commercio, dei servizi, nonché al settore turistico- alberghiero.
Art. 5. Trasferimento alla Regione dei fondi CRIAS.
1. Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione istituiti presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:
- Fondo di rotazione ex art. 45
- Fondo di rotazione ex art. 46
- Fondo di rotazione ex artt. 14, 15, 16
- Fondo di rotazione ex artt. 20, 21
Art. 6. Trasferimento alla Regione dei fondi IRCAC.
1. Le disponibilità non impegnate sui fondi di rotazione istituiti presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) sono versate in entrata nel bilancio regionale senza oneri di commissione nei limiti degli importi di seguito indicati per ciascun fondo:
- Fondo di rotazione generale ex art. 3
- Fondo a gestione separata credito occupazione giovanile ex
Art. 7. Trasferimento alla Regione del fondo a gestione separata di cui alla
1. Le disponibilità non impegnate sul fondo a gestione separata di cui alla
2. I mutui finalizzati alla costruzione o all'acquisto di alloggi previsti dalla
3. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché della garanzia sussidiaria integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.
4. Per la concessione del contributo sugli interessi dei mutui previsti dal comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennale, il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
Art. 8. Adeguamento canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni relativi alla derivazione ed utilizzazione di acque pubbliche e pertinenze idrauliche di cui al
2. Il comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 18 della
a) a decorrere dal 1° gennaio 2003, il canone riguardante le concessioni di acque pubbliche per uso irriguo, di cui all'articolo 35 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche, è stabilito in relazione alla quantità di acqua assegnata, regolata mediante apparecchi di misura o all'estensione dei terreni da irrigare a bocca libera come appresso indicato:
1) da l/s. 0,01 a l/s. 1,00 o da Ha 0,01 a Ha 2.00.00 € 10,00
2) da l/s. 1,01 a l/s. 2,00 o da Ha 2.01 a Ha 4.00.00 € 20,00
3) da l/s. 2,01 a l/s. 3,00 o da Ha 4.01 a Ha 6.00.00 € 30,00
4) da l/s. 3,01 a l/s. 4,00 o da Ha 6.01 a Ha 8.00.00 € 40,00
5) da l/s. 4,01 a l/s. 5,00 o da Ha 8.01 a Ha 10.00.00 € 50,00
sull'eccedenza da l/s. 5,01, per ogni l/s. o frazione in più ovvero sull'eccedenza da Ha 10.01, per due Ha o frazione in più € 20,00" [18].
3. Il comma 1, lettera g), dell'articolo 18 della
"g) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il canone per il consumo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernenti l'utilizzo per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti dalle precedenti lettere è stabilito come appresso indicato:
1) fino a 2/10 di modulo per ogni 1/10 di modulo euro 100;
2) sull'eccedenza per ogni 1/10 di modulo euro 150 [19].
Art. 9. Attuazione dell'articolo 1, comma 148, della
1. Le assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per le quali, entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 148, della
3. Con la medesima legge di cui al comma 2 saranno altresì determinate le eventuali utilizzazioni alternative dei fondi ordinari della Regione previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1997, a sostegno di interventi il cui finanziamento venga posto, integralmente o in parte, a carico del fondo di cui al comma 1.
Art. 10. Partecipazioni regionali. Dismissioni.
1. Alla dismissione delle partecipazioni societarie della Regione siciliana e delle partecipazioni societarie degli enti pubblici sottoposti a vigilanza, tutela e controllo della Regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del
2. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, per la dismissione delle partecipazioni della Regione in società di capitali, esercita i poteri e le funzioni che sono attribuiti dalla normativa nazionale al Presidente del Consiglio o ai Ministri. Detti poteri, con riferimento alla dismissione delle partecipazioni societarie degli enti pubblici, sono esercitati dagli Assessori preposti al ramo dell'Amministrazione regionale che esercita in via principale il controllo e la vigilanza sugli enti stessi.
3. Le procedure di cui al comma 2 sono stabilite con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. I proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni azionarie della Regione e degli altri enti pubblici istituiti con legge regionale affluiscono al bilancio della Regione con le modalità determinate con decreti del Presidente della Regione.
5. E' escluso dall'applicazione del presente articolo l'Ente di sviluppo agricolo [20].
Art. 11. Dismissione e riconversione beni demaniali e patrimoniali.
1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita ricognizione, il Governo della Regione adotta un piano triennale di dismissione e riconversione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione non utilizzabili a fini istituzionali, che verrà trasmesso all'Assemblea regionale per l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione legislativa permanente nei termini e con le modalità di cui all'articolo 3 della
2. Nella cessione dei beni patrimoniali e demaniali della Regione è data facoltà di prelazione agli enti locali nel cui territorio di competenza detti beni ricadono. L'ente acquirente è tenuto a non cedere il bene acquisito per un periodo non inferiore ad anni dieci.
Art. 12. Collocamento e distribuzione di valori mobiliari.
1. Trovano applicazione nella Regione siciliana le disposizioni previste dal comma 26 dell'articolo 2 della
2. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, per le operazioni di collocamento e distribuzione di valori mobiliari emessi dalla Regione siciliana, può stipulare una convenzione apposita con l'Ente Poste italiane.
Art. 13. Convenzione ACI.
1. La convenzione stipulata il 22 gennaio 1987 tra l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e l'Automobil Club d'Italia, concernente i servizi di riscossione e di riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento dell'autoradio, approvata con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze del 23 gennaio 1987, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 8 del 21 febbraio 1987, già prorogata al 31 dicembre 1996 con D.A. n. 037 del 30 maggio 1996, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.
Art. 14. Fondi a gestione separata - fondi di rotazione. [22]
1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge finanziaria, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana la situazione dello stato di attivazione dei fondi a gestione separata e di rotazione istituiti presso gli enti, gli istituti e le banche.
Titolo II
ACCELERAZIONE DELLA SPESA
Art. 15. Obiettivi dell'attività amministrativa. [23]
Art. 16. Programmazione e gestione dei fondi extraregionali.
1. [24].
2. Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati.
3. Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non può superare il 30 per cento del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dall'Unione Europea. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonché dei comma 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.
4. I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali nonché dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione.
4 bis. I direttori regionali, relativamente all'attuazione dei programmi indicati al comma 4, esercitano i compiti ed i poteri previsti dall'articolo 16 del
5. Gli stessi direttori, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli altri organismi compartecipanti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, possono partecipare a tali organismi in rappresentanza della Regione.
6. [26].
7. Delle riunioni del Comitato di sorveglianza e degli argomenti posti all'ordine del giorno è data tempestiva comunicazione alla Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della CE, alla quale vengono inviate le relazioni illustrative di quanto trattato e deciso in quelle sedi. Alla suindicata Commissione sono, altresì, trasmesse tempestivamente le relazioni dei consulenti valutatori del Programma operativo plurifondo e delle altre iniziative e/o azioni comunitarie, se sottoposte a valutazione.
8. Il Presidente della Regione, in ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla
9. Il Presidente della Regione, sentita la Cabina di regia, convoca almeno ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di:
a) esaminare le possibilità di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti;
b) definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie;
c) definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo per l'attuazione delle politiche comunitarie;
d) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari;
e) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunità e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del Tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale;
f) verificare la conformità della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale.
10. I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti la Comunità europea.
11. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, con riguardo ai capitoli di spesa interessati al cofinanziamento dei programmi, delle iniziative e delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento conseguenti a successive modificazioni del piano finanziario previsto negli strumenti attuativi di detti programmi e cofinanziamenti cui tali capitoli si riferiscono. Di tali variazioni è data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Comunità europea.
Art. 17. Cabina di regia regionale.
1. Al fine di consentire una efficace utilizzazione sul territorio regionale dei Fondi strutturali comunitari e di tutte le risorse, comunitarie e statali, è istituita presso la Presidenza della Regione la "Cabina di regia regionale" - in prosieguo "Cabina" - con funzioni di coordinamento, stimolo, promozione, verifica e controllo delle relative azioni di intervento.
2. La "Cabina" dipende funzionalmente dal Presidente della Regione. Con decreto dello stesso, previa deliberazione della Giunta regionale, sono nominati i componenti della "Cabina" in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente, tutti con specifica esperienza professionale nelle materie di competenza della "Cabina". L'incarico dura quattro anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. Ai componenti della "Cabina" spetta una indennità non pensionabile [28].
3. Per il funzionamento e la regolamentazione delle funzioni della "Cabina" si provvede con delibera di Giunta di Governo previo parere favorevole della competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti la CE dell'Assemblea regionale siciliana.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si provvederà a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
Art. 18. Modificazioni alla
1. [29].
2. [30].
3. Le disposizioni di cui all'articolo 18, primo comma, della
4. [31].
Art. 19. Perenzione amministrativa.
1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa negli esercizi finanziari dal 1977 al 1986 non reiscritte in bilancio entro il 31 dicembre 1996 sono cancellate dal conto generale del patrimonio della Regione per l'esercizio 1996.
2. All'eventuale pagamento delle spese relative a somme eliminate per effetto del comma 1 si provvede, nei casi in cui sussista l'obbligo della Regione e sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Art. 20. Modifica dell'articolo 8
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
Art. 21. Fondi agli enti sub regionali. [32]
1. A decorrere dal 1° luglio 1997 le somme assegnate o trasferite a qualunque titolo a comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale, sono versate in appositi conti correnti di tesoreria regionale presso gli sportelli delle aziende di credito che gestiscono il servizio di cassa della Regione [33].
1 bis. Le amministrazioni regionali non possono emettere titoli di spesa di parte corrente in favore degli enti di cui al comma 1 sottoposti al regime di tesoreria unica regionale fin quando le disponibilità dei sottoconti di tesoreria unica regionale istituiti per finalità analoghe in favore dei predetti enti non risultino diminuite del 70 per cento rispetto al saldo risultante al 1° gennaio di ogni anno. Il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro su richiesta delle amministrazioni regionali interessate all'emissione di specifici titoli di spesa può autorizzare, in casi motivati ed eccezionali, deroghe al rispetto del predetto limite [34].
1 ter. Le somme relative a trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore degli enti di cui al comma 1 negli appositi sottoconti di tesoreria unica regionale, non utilizzate da almeno tre anni dalla data dell'ultimo prelevamento, sono eliminate dai pertinenti sottoconti ed i relativi finanziamenti regionali si intendono revocati. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, si provvede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale del consuntivo della Regione. Dell'eliminazione delle somme di cui al presente comma è data comunicazione agli enti interessati [35].
1 quater. Le disponibilità di cui al comma 1 ter sono destinate in parte ad incremento di un apposito Fondo da utilizzare per far fronte ad eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate prima dell'emissione del decreto di eliminazione di cui al comma 1 ter [36].
1 quinquies. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 1 ter si provvede, nel caso in cui sussista il relativo obbligo, previa istanza documentata da presentarsi non oltre i 12 mesi successivi alla notifica del decreto di cui al comma 1 ter alle amministrazioni regionali che hanno dato luogo agli originari trasferimenti, con le disponibilità dei capitoli di spesa aventi finalità analoghe a quelle su cui gravavano originariamente le spese, successivamente o, in mancanza di disponibilità, preventivamente incrementate dalle somme occorrenti, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, mediante prelevamento dall'apposito Fondo [37].
1 sexties. Trascorso il termine sopra indicato nessuna somma può essere più richiesta all'Amministrazione regionale [38].
2. Le operazioni di assegnazione o trasferimento di somme dal bilancio della Regione ai conti correnti dei soggetti di cui al comma 1 non sono computate nel movimento generale di cassa della Regione e sono effettuate senza perdita di valuta per la Regione stessa.
3. I soggetti cui si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuati con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana [39].
3 bis. Con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, si provvede alle modifiche ed integrazioni dell'elenco di enti ed aziende assoggettate alle norme sulla tesoreria unica regionale, la cui efficacia decorre dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale [40].
4. Le somme assegnate ai comuni e alle province sono iscritte nei rispettivi bilanci di previsione, a norma dell'articolo 7 del
5. I comuni e le province regionali sono tenuti a predisporre ed approvare un piano triennale di attività per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, la promozione turistica ed agro- turistica, di manifestazioni ed iniziative promozionali, di festività di interesse locale.
6. In assenza del piano le somme assegnate ai sensi del comma 4 non possono essere utilizzate per le predette finalità.
7. Il piano è approvato dai consigli comunali e provinciali entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e può essere rivisto ogni anno in ragione di sopravvenute esigenze. Per l'anno 1997 il piano dovrà essere approvato entro il 30 giugno ed il divieto di cui al precedente periodo decorre da tale data [41].
Art. 22. Monitoraggio opere pubbliche.
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti necessari per:
a) il buon funzionamento del registro regionale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 47 della
b) il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la costituzione di un Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, costituito da una struttura interassessoriale tecnico-amministrativa, composta da personale regionale, ha il compito di effettuare il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al comma 1 relativamente allo stato di avanzamento della spesa nonché allo stato di attuazione delle opere medesime procedendo all'analisi degli elementi ostativi alla realizzazione nonché alla individuazione delle soluzioni conseguenziali.
Art. 23. Pareri Commissioni parlamentari.
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono l'emanazione di pareri delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa. Restano ferme le disposizioni che prevedono pareri delle commissioni predette in ordine a criteri generali relativi alla programmazione della spesa anche settoriale e alle nomine e designazioni, rientranti nella competenza del Governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale.
2. I programmi di spesa sono trasmessi all'Assemblea regionale entro dieci giorni dalla relativa approvazione, corredati delle indicazioni relative agli interventi esclusi.
Art. 24. Mutui per l'anno 1996.
1. I mutui autorizzati per l'anno 1996 dall'articolo 17 della
2. Le entrate derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono accertate con riferimento all'esercizio 1996.
3. Gli oneri per l'ammortamento dei mutui di cui comma 1, previsti dalle relative norme di autorizzazione, sono iscritti, nel limite della spesa complessiva autorizzata, nel bilancio per gli esercizi 1997 e successivi in relazione agli ammontari risultanti dai rispettivi piani di ammortamento.
Art. 25. Garanzie per il rimborso di mutui e prestiti della Regione.
1. La Regione, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti di cui all'articolo 18 della
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato dalla Regione all'Azienda di credito che svolge il servizio di cassa e costituisce titolo esecutivo.
Art. 26. Proroga del termine per la ricapitalizzazione degli istituti di credito siciliani.
1. Il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 28 della
Art. 27. Normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi.
1. Ai fini della normalizzazione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia è consentito:
a) per i ruoli ripartiti in più rate per i quali la riscossione della prima rata scada a febbraio 1997, consegnati oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 del
b) per i ruoli posti in riscossione in un'unica rata con scadenza febbraio 1997, la proroga sino ad un mese, a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'articolo 17 del
c) per i termini di effettuazione dei versamenti diretti e di pagamento delle imposte riscosse mediante i ruoli, nonché per i termini procedurali e di riversamento pendenti o scadenti nel periodo dal 27 dicembre 1996 al 31 gennaio 1997, il differimento al primo febbraio 1997 nei confronti dei contribuenti e del commissario governativo delegato alla riscossione dei tributi e delle altre entrate in Sicilia.
Art. 28. Modifiche all'articolo 5 della
Titolo III
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 29. Semplificazioni amministrative.
1. Il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'iniziativa legislativa contenente norme di regolamentazione e snellimento dei procedimenti amministrativi e la conseguente abrogazione delle norme di disciplina.
2. I singoli rami dell'Amministrazione regionale sono tenuti ad avviare al proprio interno una completa fase ricognitoria dei procedimenti di competenza, trasmettendone il relativo elenco, corredato delle norme positive che presiedono ai vari itinerari procedimentali, alla Presidenza della Regione - Segreteria generale. Per ciascun procedimento le amministrazioni prevedono ipotesi di semplificazione e/o di trasferimento secondo le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 30. Soppressione di organi collegiali.
1. E' fatto divieto di istituire, in assenza di esplicite previsioni legislative, organi collegiali con oneri a carico del bilancio regionale.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo regionale presenterà apposita iniziativa legislativa con la quale i comitati, le commissioni, i consigli, le consulte e gli organi collegiali comunque denominati, operanti nell'ambito dell'Amministrazione regionale e costituiti in forza di legge o provvedimenti amministrativi saranno riordinati conformemente ai seguenti criteri e principi:
a) riduzione del numero dei componenti;
b) trasferimento alla struttura amministrativa dei compiti e delle funzioni che non richiedono, in relazione al loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale, e delle attribuzioni anche decisionali e delle competenze alle direzioni regionali secondo l'omogeneità della materia. Gli eventuali provvedimenti finali di competenza degli organi collegiali di cui si prevede la soppressione sono adottati dagli organi monocratici competenti.
3. Il Presidente della Regione e gli assessori regionali provvedono a convocare, anche periodicamente, conferenze dei rappresentanti degli interessi diffusi per l'esame di affari d'interesse delle categorie rappresentate.
4. Le conferenze devono comunque essere convocate quando debba provvedersi alla predisposizione di strumenti di programmazione generale e/o settoriale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ENTI REGIONALI
Art. 31. Personale.
1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale [43].
2. L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regionale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale.
4. L'applicabilità di contratti di settore e/o integrativi è subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione.
5. Nell'ambito degli enti di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, l'attuazione della mobilità volontaria per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilità si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e per qualifiche corrispondenti o equiparabili, ferme restando le riserve di legge, nonché le riserve dei posti al personale interno. La mobilità è disciplinata dal regolamento adottato con
1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi di enti, aziende e istituti regionali, devono essere trasmessi dagli organi di tutela e vigilanza, prima dell’approvazione, all’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l’acquisizione del parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l’obbligo per l’Assessorato di presentare le proprie osservazioni. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione acquisibili anche attraverso visite ispettive, che possono essere effettuate una sola volta, il termine è ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti, delle aziende e degli istituti regionali [45].
2. Il parere dell’Assessorato del bilancio e delle finanze, preventivo e obbligatorio, accerta la conformità degli atti alle norme di contabilità e valuta il contenuto delle relazioni di cui al comma 2 dell’articolo 17 della
3. Le variazioni di bilancio effettuate da enti, aziende e istituti regionali discendenti da utilizzazioni del fondo di riserva o da storni sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all’amministrazione vigilante unitamente al parere del collegio dei revisori.
4. L’istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 12 della
5. Gli enti, istituti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali.
6. I contributi per le spese di funzionamento di enti, aziende ed istituti regionali sono erogati in due semestralità anticipate. L'erogazione della seconda semestralità è condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente e deve essere effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile determinato con il predetto conto; l'avanzo di amministrazione utilizzabile non viene portato in diminuzione del contributo regionale da erogare fino alla concorrenza del 5 per cento della spesa corrente complessivamente prevista risultante dal conto consuntivo e con il limite massimo di 150 mila euro. Qualora l'importo da portare in diminuzione risulti maggiore della seconda semestralità, la parte eccedente viene conguagliata con le semestralità successive. Le somme non utilizzate per effetto del presente comma costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale [47].
7. I trasferimenti a carico del bilancio della Regione a favore degli enti di cui al comma 1 sono erogati con mandati diretti, fatte salve diverse modalità previste da specifiche disposizioni legislative.
8. [Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle Aziende unità sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, alle Aziende policlinico, all’Istituto zooprofilattico sperimentale per la Sicilia e al Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Sicilia] [48].
Titolo V
INTERVENTI NEI DIVERSI SETTORI
Art. 33. Servizi informatici.
1. [49].
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione come previsto dall'articolo 7, comma 2, del precitato decreto legislativo.
Art. 34. Istituzione dell'Ufficio regionale di collegamento con le istituzioni dell'Unione europea.
1. Ai sensi dell'articolo 58 della
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite la dotazione organica e le indennità per i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati all'Ufficio. Il predetto personale deve possedere un'ottima conoscenza di almeno una lingua straniera comunitaria. I dirigenti devono essere in possesso, inoltre, di una competenza specifica nel settore del diritto comunitario e delle politiche strutturali della Unione europea.
3. Dello stesso Ufficio di collegamento può avvalersi l'Assemblea regionale siciliana, anche mediante l'assegnazione di propri dipendenti, secondo quanto stabilito dagli organi interni, al fine di seguire, in particolare, le procedure di controllo comunitario dei disegni di legge e delle leggi regionali, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE e l'attuazione degli strumenti di programmazione connessi all'attivazione dei finanziamenti comunitari in Sicilia.
4. All'Assemblea regionale siciliana sono trasmessi dai competenti uffici dell'Amministrazione regionale le richieste di chiarimenti, le comunicazioni concernenti le diverse fasi del procedimento di controllo comunitario e le decisioni riguardanti i disegni di legge e le leggi regionali, sottoposti alla valutazione di compatibilità ex articolo 93 trattato CE.
5. Le spese autorizzate dai precedenti commi saranno determinate annualmente ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della
Art. 35. Servizi di sicurezza.
1. E' istituito presso la Presidenza della Regione e ciascun Assessorato un servizio di prevenzione e protezione per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9 del
2. Al servizio di prevenzione e protezione, con le modalità previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, del sopracitato
3. Per ciascun Assessorato regionale, i dirigenti generali assumono le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
4. In sede di prima applicazione della presente legge e per non oltre sei anni, i datori di lavoro sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con le Aziende Unità sanitarie locali, le Università, l'INAIL, l'ISPESL, l'Istituto italiano di medicina sociale e professionisti esterni che abbiano i requisiti previsti dalla legge, per l'esercizio della sorveglianza sanitaria ed in particolare per l'elaborazione, in collaborazione con i servizi di cui al comma 1, del documento di cui all'articolo 4 del
Art. 36. Perequazione automatica delle pensioni al costo della vita.
1. Il Governo della Regione nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge presenterà un disegno di legge di riordino del sistema pensionistico e previdenziale del personale dell'Amministrazione regionale, attenendosi ai principi fondamentali di riforma economico- sociale contenuti nella legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare dello Stato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1997 e fino all'entrata in vigore della legge di riordino del sistema pensionistico ai dipendenti regionali, già collocati o da collocarsi in quiescenza, che ai sensi dell'articolo 10 della
3. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione o dell'assegno vitalizio spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.
4. Con effetto dal 1° gennaio 1997 è abrogato l'articolo 13, comma 1, della
Art. 38. Congedo straordinario. [55]
Art. 39. Applicazione del
1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge si applicano nell'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 14 del
2. Entro il termine di cui al comma 1 l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze emana le relative modalità attuative.
Art. 40. Estensione interventi a favore dei familiari delle vittime di incidenti stradali causati dai servizi di scorta. [56]
Art. 41. Nucleo di valutazione per l'imprenditoria giovanile.
1. L'articolo 3 della
2. Le competenze di cui all'articolo 22, comma 4, della
3. Fino a nuova nomina la prevista attività sarà svolta dal Nucleo già costituito che continuerà l'attività avviata.
Art. 42. Cessazione effetti delle convenzioni con società di trasporto pubblico.
1. Gli effetti dei rapporti già istaurati in attuazione delle convenzioni con le Ferrovie dello Stato e con la Società di navigazione Tirrenia, ai sensi della
Art. 43. Conferenza Regione - Autonomie locali.
1. E' istituita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali per il coordinamento delle politiche locali nel territorio della Regione con compiti di informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di politica generale del Governo regionale che incidono sulle funzioni proprie o delegate dei comuni e delle province.
2. La Conferenza interviene, con propri deliberati, sulle questioni di carattere generale che abbiano incidenza in ambito comunale, provinciale o metropolitano, nonché in ogni altra ipotesi in cui il Governo regionale lo ritenga opportuno [57].
3. Le deliberazioni sono assunte dalla Conferenza entro quindici giorni. Tale termine può essere rinnovato per una sola volta, con decisione motivata, sulla base di esigenze rappresentate dalla Conferenza. In caso di decorrenza del termine senza che la Conferenza si sia espressa, la Giunta regionale procede prescindendo dalla acquisizione dello stesso.
4. Della Conferenza, nominata con decreto del Presidente della Regione, fanno parte: il Presidente della Regione o un suo delegato che la presiede, l’Assessore regionale per gli enti locali, l’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, il presidente dell’ANCI Sicilia, il presidente dell’URPS, nove sindaci e tre presidenti delle province regionali scelti rispettivamente dall’ANCI e dall’URPS nel rispetto delle varie categorie di enti. Della Conferenza fanno parte, altresì, il rappresentante della Lega delle autonomie, dell’ASACEL e dell’ASAEL. La Conferenza è di volta in volta integrata dagli Assessori regionali competenti nelle materie oggetto di discussione.
5. Alle sedute della Conferenza possono essere invitati i responsabili delle strutture regionali istituzionalmente competenti , che in ogni caso, forniscono alla Conferenza il supporto tecnico e conoscitivo.
6. Con il decreto istitutivo della Conferenza viene, altresì, costituita la segreteria tecnica ed individuati la sede ed il personale da destinare al funzionamento della stessa.
7. L’articolo 44 della
Art. 44. Coordinamento Regione - Autonomie locali. [58]
Art. 45. Sostegno alle autonomie locali.
1. Nelle more dell'attuazione del complessivo riordino del sistema delle autonomie locali e del relativo finanziamento e fino all'entrata in vigore delle norme regionali previste dall'articolo 3, comma 158, della
2. Con legge di bilancio la quota di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni e le province regionali.
3. La assegnazione dei fondi anzidetti è effettuata dall'Assessore regionale per gli enti locali alle province regionali, per il 45 per cento sulla base della popolazione, quale risulta dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello dell'ultima ripartizione, e per il 55 per cento in base alla superficie territoriale, e ai comuni sulla base dei criteri generali della ripartizione del fondo per servizi previsto ai sensi della
4. Nell'ambito dell'ammontare complessivo del fondo da assegnare ai comuni, una quota di lire 261.000 milioni è destinata allo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con priorità per quelli attualmente previsti dalle leggi di settore, e viene ripartita con le modalità di cui all'articolo 12 della
5. Con legge di bilancio la quota parte di cui al comma 4, pari a lire 246.000 milioni, è ripartita fra i comuni e le province regionali; la rimanente parte, pari a lire 15.000 milioni resta nella disponibilità dell'Assessorato regionale degli enti locali e viene dallo stesso gestita per i rapporti, anche in convenzione, con le comunità alloggio per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa. Qualora a fine anno dei 15.000 milioni residuano somme non impegnate, le medesime sono ripartite con gli stessi criteri con cui viene ripartita la somma di lire 246.000 milioni.
6. Per l'esercizio finanziario 1997 nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale degli enti locali è istituito altresì un fondo da ripartire tra i comuni e le province regionali, per la corresponsione del trattamento economico del personale già assunto, purché il relativo onere per l'esercizio finanziario 1997 non superi la somma di lire 15.500 milioni (capitolo 18714), ai sensi delle disposizioni legislative regionali concernenti l'occupazione giovanile, nonché ai sensi delle leggi regionali 5 agosto 1982, n. 93, 10 agosto 1985, n. 37, 15 maggio 1986, n. 26, 9 agosto 1988, n. 21, 6 luglio 1990, n. 11, 15 maggio 1991, n. 21, 15 maggio 1991, n. 22, 12 gennaio 1993, n. 9, 15 aprile 1993, n. 14, 11 maggio 1993, n. 15, 1 settembre 1993, n. 25, 15 marzo 1994, n. 6, 10 gennaio 1995, n. 7, 25 maggio 1995, n. 46, 21 dicembre 1995, n. 85, 25 marzo 1996, n. 7 e loro successive modifiche ed integrazioni. Per l'esercizio finanziario 1997 l'ammontare del fondo è determinato con legge di bilancio, e comunque in misura non inferiore al totale degli stanziamenti di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 corrispondenti alle leggi indicate nel presente comma[60].
6 bis. Nelle finalità del fondo di cui al comma 6, ai sensi del comma 170 dell'articolo 1 della
7. L'Assessore regionale per gli enti locali ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 6 con propri decreti in proporzione alla consistenza del personale in servizio presso le province regionali e i comuni. Per i predetti enti sussiste l'obbligo di procedere al progressivo riassorbimento nell'anno medesimo a carico dei propri bilanci ogni qual volta si rendano comunque vacanti posti in organico per qualifiche e profili professionali corrispondenti.
7 bis. Qualora il personale di cui al comma 6 venga collocato nell'organico dell'ente locale, in una qualifica o in profilo professionale diverso, l'onere relativo al trattamento economico resta a carico del fondo [62].
8. Per l'esercizio finanziario 1997 i fondi destinati alle province regionali sono comprensivi della quota di lire 4.253 milioni, corrispondenti all'aliquota del 10 per cento del gettito presunto per tributi speciali per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della
9. Le disponibilità dell'articolo 4 della
10. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 sono soppresse le disposizioni di legge che autorizzano gli interventi finanziari di cui alla Tabella allegata alla presente legge. Con la medesima decorrenza gli stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio della Regione elencati nella predetta tabella sono soppressi.
11. Al fine di concorrere agli investimenti dei comuni e delle province in opere pubbliche, la Regione contribuisce con interventi sulle quote interessi e capitale all'ammortamento di mutui contratti dai comuni e dalle province nell'anno 1997 per investimenti in opere pubbliche. Per tale finalità è autorizzato il limite di impegno decennale il cui ammontare sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
12. I predetti mutui avranno una durata non superiore a 10 anni e sono regolati dalle disposizioni statali vigenti in materia per gli enti locali [64].
13. I contributi di cui al comma 11 sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, conformemente ai criteri previamente stabiliti dalla Giunta regionale anche in base agli indici demografici, territoriali e del reddito medio pro-capite di ciascun comune, relativi all'anno 1995, come desunti dalle statistiche ufficiali.
14. Le somme di cui alle leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986, n. 9 e 9 maggio 1986, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, trasferite dalla Regione agli enti locali negli anni 1996 e precedenti non ancora impegnate e che possono essere utilizzate in forza di disposizioni di legge per l'esercizio 1997, saranno riprogrammate dagli stessi con le modalità di cui al presente articolo [65].
15. Restano salve le assegnazioni in esecuzione dell'articolo 18 della
16. Tali assegnazioni affluiranno in un unico capitolo di entrata del bilancio del comune. La misura della ripartizione tra gli interventi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 della
17. Le assegnazioni di cui all'articolo 18 della
Art. 46. Contributo a favore dell'ANMIL. [69]
Art. 47. Parere tecnico e contabile in base all'ordine di accreditamento agli enti locali.
1. L'ordine di accreditamento agli enti locali a valere sui finanziamenti regionali costituisce titolo per l'emissione del parere di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) della
Art. 48. Numero degli incarichi conferibili ad esperti estranei all'amministrazione comunale.
1. [70].
2. Gli incarichi conferiti alla data di approvazione della presente legge, anche se in numero eccedente ai limiti posti al primo comma del presente articolo, restano confermati fino alla data di scadenza prevista all'atto dell'incarico.
Art. 49. Autorizzazione all'Azienda foreste demaniali a rilevare quote sociali della SICILFOR S.r.l. [71]
2. L'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana è autorizzata a rilevare, senza oneri per l'azienda medesima, le quote sociali della SICILFOR s.r.l. detenute dal Ministero del tesoro.
Art. 50. Promozione di prodotti agricoli.
1. Al fine di valorizzare i prodotti agricoli e di prima trasformazione agricola siciliani è assegnata all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste la gestione della promozione e dell'immagine di tali produzioni siciliane sui mercati di consumo in Italia ed all'estero.
2. A tal fine l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a predisporre un programma che preveda ed indichi le azioni da attuarsi e le risorse finanziarie all'uopo necessarie.
Art. 51. Lavori in amministrazione diretta dell'Amministrazione forestale.
1. Il limite di spesa previsto al comma 4 dell'articolo 64 della
Art. 53. Spese per il personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania.
1. Le spese relative al personale dell'Istituto dell'incremento ippico di Catania, così come determinate dalla
Art. 54. Gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale.
1. La gestione delle opere realizzate dai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi delle leggi regionali 6 giugno 1975, n. 42 e 14 maggio 1976, n. 75 «Progetto - Obiettivo» è affidata ai rispettivi consorzi competenti per territorio.
2. Gli eventuali finanziamenti per il completamento delle opere di cui al comma 1 e/o per la manutenzione straordinaria possono essere effettuati ai sensi degli articoli 27 e 28 della
3. I consorzi per le aree di sviluppo industriale possono, mediante convenzione, affidare la gestione delle opere di Progetto - Obiettivo, di cui al comma 1, ai comuni ricadenti nel territorio dei rispettivi bacini.
Art. 55. Personale del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali. [73]
Art. 56. Interventi per la catalogazione del patrimonio artistico siciliano.
1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della spesa prevista dall'articolo 111, comma 1, lettere a) e b) della
2. L'ammontare degli oneri di cui al comma 1 sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della
Art. 57. Regolamentazione di aiuti agli allevatori. [74]
Art. 58. Autorizzazione all'ESA.
1. L'Ente di sviluppo agricolo (ESA) è autorizzato a trasferire a titolo gratuito ai comuni di Corleone e di Contessa Entellina le strutture, le aree di pertinenza, i macchinari e le attrezzature facenti parte del complesso lattiero-caseario realizzato dall'ESA stesso nel territorio dei comuni predetti.
2. Le amministrazioni comunali interessate, destinatarie del trasferimento degli immobili ed attrezzature rispettivamente ricadenti nel proprio territorio, utilizzeranno i beni loro ceduti secondo le finalità originarie o per altre finalità agricole o istituzionali.
Art. 59. Consorzi di ricerca.
1. Gli stanziamenti per il funzionamento dei consorzi di ricerca già costituiti ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 60. Garanzie regionali.
1. La fidejussione a titolo sussidiario prevista dall'articolo 22, comma 3, della
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non saranno più prestate garanzie creditizie all'IRCAC per i prestiti concessi dall'istituto, in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi allo stesso assegnati dalla Regione.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica per eventuale ricontrattazione di piani finanziari e/o piani di smobilizzo contratti sulla base delle norme vigenti in materia di cooperazione giovanile, previa la verifica delle condizioni di economicità e di ripresa della produttività da parte dell'Istituto.
4. Sono, comunque, fatte salve le pratiche già regolarmente istruite ed approvate con relativa deliberazione dell'ente.
Art. 61. Determinazione annua del contributo della Regione per l'esercizio dell'attività dell'IRCAC.
1. Il contributo annuo previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 5, lettera b) della
Art. 62. Determinazione annua dell'onere per la concessione di benefici ai consorzi di garanzia fidi.
1. La spesa autorizzata dall'articolo 2, lettera b), della
Art. 63. Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso l'IRCAC.
1. I fondi a gestione separata, istituiti presso l'IRCAC per la concessione di garanzie con l'articolo 1 della
2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 3 della
3. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1 confluiscono, con le correlative attività, altresì i fondi di cui all'articolo 3 della
Art. 64. Trasformazione dei fondi a gestione separata istituiti presso la CRIAS.
1. I fondi a gestione separata, istituiti presso la CRIAS con l'articolo 5 della
2. Nel fondo costituito in virtù delle disposizioni di cui al comma 1, confluiscono altresì i fondi di cui all'articolo 18 della
3. [79].
4. [80].
5. La CRIAS è autorizzata a far gravare le eventuali perdite conseguenti ai finanziamenti accordati sul fondo stesso [81].
Art. 65. Fermo temporaneo del naviglio.
1. I benefici richiamati dagli articoli 1 e 2 della
2. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino in materia di pesca e di attività marinare, le disposizioni di cui all'articolo 14 della
3. I premi da corrispondere alle imprese di pesca che osservino i periodi di fermo di cui al terzo comma del sopracitato articolo 14 non possono comunque superare i limiti stabiliti nei regolamenti dell'Unione europea.
4. Le somme occorrenti per le finalità del presente articolo saranno determinate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della
Art. 66. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 14 della
1. Il requisito dell'attività di pesca nell'anno in corso prescritto dal terzo comma dell'articolo 14 della
Art. 67. Deroga all'articolo 26 della
1. I contributi in favore delle imprese artigiane, a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti fino al 31 dicembre 1996, dalle imprese artigiane stesse, singole o associate, per l'assunzione di lavoratori apprendisti, ex articolo 27 della
2. Le somme di cui al comma 1 sono decurtate dell'importo pari al tributo camerale dovuto.
3. La deroga si applica anche agli agricoltori limitatamente all'accesso ai benefici per il carburante agricolo.
Art. 68. Promozione della stampa in lingua italiana pubblicata all'estero. [82]
Art. 69. Leggi regionali n. 27 del 1991 e n. 5 del 1995 - Proroga di termini ed accelerazione della spesa.
1. Il termine previsto dall'articolo 4 della
2. Lo stesso termine di cui al comma 1 si applica per gli interventi previsti dall'articolo 11 della
3. Ai fini dell'accelerazione della spesa, nelle more delle verifiche degli Ispettorati provinciali del lavoro, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione autorizza l'erogazione immediata dei contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della
4. Le istanze presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere integrate ai sensi del comma 3.
Art. 70. Razionalizzazione ed accelerazione della spesa in materia di interventi per l'occupazione e l'emigrazione.
1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione il Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili, che si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o presso l'Agenzia regionale per l'impiego.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1 della
Art. 71. Uffici di collocamento - sedi recapito.
1. Nelle more della riforma del settore, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, nell'ambito della attuazione dell'articolo 2 della
Art. 72. Proroga termine in materia di edilizia abitativa.
1. Il termine di cui all'articolo 9 della
Art. 73. Termine per l'adozione dei programmi triennali di opere pubbliche. [84]
Art. 74. Disposizioni per l'Ente acquedotti siciliani.
1. L'Ente acquedotti siciliani (EAS) è autorizzato a contrarre il mutuo previsto dall'articolo 2 della
2. In alternativa alla contrazione del mutuo predetto, l'EAS è autorizzato a concordare con i propri creditori il differimento o la dilazione in più rate dell'ammontare dei relativi debiti, con onere per eventuali interessi a carico della Regione nel limite finanziario e temporale previsto dagli articoli 2 e 6 della
3. Entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'EAS è autorizzato a definire in via transattiva i contenziosi, pendenti dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, nei confronti di comuni e consorzi per importi pari al 50 per cento dei crediti risultanti dalle scritture contabili a condizione che detti comuni e consorzi corrispondano i relativi importi entro e non oltre il 31 dicembre 1997.
Art. 75. Norme relative al demanio marittimo.
1. Le somme da corrispondere a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di beni del demanio marittimo, di zone di mare territoriale, delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio sono determinate secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 1994 e dall'articolo 8 del
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del
3. Per il conseguimento dei predetti fini gli Uffici marittimi si avvalgono, ove necessario, della consulenza tecnica degli uffici del Genio civile competenti per territorio ovvero delle Agenzie del demanio [87].
4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme è costituito all'interno dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un apposito ufficio dotato di adeguato personale provvisto del titolo di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.
Art. 76. Anticipazioni ad organismi che svolgono attività di riabilitazione di soggetti portatori di handicap.
1. A decorrere dall'1 gennaio 1997 le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a corrispondere agli enti, associazioni ed istituzioni convenzionati che svolgono attività di riabilitazione in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 della
Art. 77. Universiade 1997.
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
2.
Art. 78. Modalità di formazione del contingente distrettuale antincendio. [88]
Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 79. Procedura di controllo CE.
1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 80. Testi coordinati.
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge testi coordinati delle leggi regionali.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1997.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Tabella
Interventi che confluiscono nel fondo da devolvere agli enti locali (art. 45, comma 10)
(Omissis)
[1] Vedi quanto previsto dal comma 2, art. 8, della
[2] Comma così sostituito dall'art. 34 della
[3] Comma sostituito dall’art. 8 della
[4] Comma abrogato dall’art. 8 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[6] Comma abrogato dall'art. 28 della
[7] Comma così modificato dall'art. 6 della
[8] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 54 della
[9] Comma già modificato dall'art. 57 della
[10] Comma aggiunto dall’art. 11 della
[11] Comma così modificato dall'art. 6 della
[12] Comma abrogato dall'art. 28 della
[13] Comma così modificato dall'art. 6 della
[14] Comma abrogato dall'art. 6 della
[15] Comma così modificato dall'art. 28 della
[16] Comma già modificato dall'art. 34 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 54 della
[18] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[19] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[21] Comma così modificato dall'art. 18 della
[22] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa
[23] Articolo abrogato dall’art. 24 della
[24] Il testo è riportato nel Decreto P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 «Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana».
[25] Comma aggiunto dall'art. 49 della
[26] Comma abrogato dall'art. 56 della
[27] Comma così modificato dall'art. 56 della
[28] Comma così modificato dall'art. 56 della
[29] Sostituisce con 3 commi l'originario secondo comma, art. 11, della
[30] Sostituisce l'art. 18 della
[31] Modifica l'art. 12 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 21 della
[33] Comma così modificato dall'art. 5 della
[34] Comma aggiunto dall’art. 93 della
[35] Comma aggiunto dall’art. 93 della
[36] Comma aggiunto dall’art. 93 della
[37] Comma aggiunto dall’art. 93 della
[38] Comma aggiunto dall’art. 93 della
[39] Comma già sostituito dall'art. 5 della
[40] L’originario comma 3 è così sostituito dagli attuali commi 3 e 3 bis per effetto dell’art. 93 della
[41] Il termine di cui al presente comma è prorogato al 30 novembre 1997 per effetto dell'art. 4 della
[42] Sostituisce con due commi l'originario comma 2, art. 5, della
[43] Comma così modificato dall'art. 57 della
[44] Articolo modificato dall'art. 6 della
[45] Comma così modificato dall’art. 53 della
[46] Comma già modificato dall’art. 26 della
[47] Comma così sostituito dall’art. 26 della
[48] Comma abrogato dall'art. 24 della
[49] Comma abrogato dall'art. 56 della
[50] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 7 della
[51] Comma così modificato dall’art. 129 della
[52] Comma sostituito dall'art. 5 della
[53] Comma così modificato dall'art. 11 della
[54] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[55] Sostituisce con 6 commi gli originari commi 3° e 4°, art. 44, della
[56] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[57] L’originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per effetto dell’art. 100 della
[58] Articolo abrogato dall’art. 43 della
[59] Comma così modificato dall'art. 4 della
[60] Comma già modificato dall'art. 7 della
[61] Comma aggiunto dall'art. 6 della
[62] Comma aggiunto dall’art. 30 della
[63] Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della
[64] Comma abrogato dall'art. 17, comma 2, della
[65] Comma così integrato dall'art. 17 della
[66] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 15 della
[67] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[68] Comma aggiunto dall'art. 19 della
[69] Modifica l'art. 19 della
[70] Modifica il comma 2, art. 14, della
[71] Integra l'art. 3, comma 1, della
[72] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[73] Integra l'art. 72 della
[74] Proroga il termine di cui all'art. 5, comma 1, della
[75] Comma così modificato dall’art. 40 della
[76] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[77] Comma aggiunto dall'art. 55 della
[78] Comma aggiunto dall'art. 55 della
[79] Comma abrogato dall’art. 129 della
[80] Comma abrogato dall’art. 129 della
[81] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 17 marzo 2000, n. 8, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, come stabilito dall'art. 41 della stessa
[82] Integra l'art. 25 della
[83] Il riferimento è al termine riportato nel testo vigente dell'art. 9,
[84] Modifica il termine di cui all'art. 9 della
[85] Comma così sostituito dall’art. 5 della
[86] Comma così sostituito dall’art. 5 della
[87] Comma così modificato dall’art. 5 della
[88] Modifica l'art. 57, comma 1, della