Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 06/02/2008 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali e ricorso al mercato |
Art. 2. Disposizioni in materia di residui attivi |
Art. 3. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti |
Art. 4. Accantonamento negativo |
Art. 5. Norme in materia di spesa sanitaria e di assegnazioni in favore delle autonomie locali |
Art. 6. Assegnazioni in favore delle autonomie locali |
Art. 7. Compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF |
Art. 8. Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia |
Art. 9. Trattamento economico accessorio dei dirigenti regionali |
Art. 10. Oneri salario accessorio |
Art. 11. Cittadini disabili |
Art. 12. Consigli di amministrazione Centro regionale Helen Keller e Stamperia Braille |
Art. 13. Agenzia regionale per i rifiuti e le acque |
Art. 14. Programmazione fondi europei 2007-2013 |
Art. 15. Associazionismo di impresa |
Art. 16. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti |
Art. 17. Revoca contributi |
Art. 18. Costituzione parte civile |
Art. 19. Riscossione agevolata dei crediti della Regione |
Art. 20. Modifica scadenza - limite di impegno |
Art. 21. Tabella H – Modifica denominazione |
Art. 22. Enoteca regionale della Sicilia |
Art. 23. Programmazione di opere pubbliche |
Art. 24. Piano regionale dell’offerta formativa |
Art. 25. Recupero degli edifici situati nei centri storici |
Art. 26. Riscatto di alloggi popolari |
Art. 27. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 37 |
Art. 28. Reiscrizione di economie in materia di artigianato |
Art. 29. Trasferimento immobili al comune di Altofonte |
Art. 30. Contributo al centro studi "Pio La Torre" |
Art. 31. Trasporto pubblico locale |
Art. 32. Abrogazione di norme |
Art. 33. Assicurazione infortuni correlati all’attività venatoria |
Art. 34. Fondi globali e tabelle |
Art. 35. Effetti della manovra e copertura finanziaria |
Art. 36. Entrata in vigore |
§ 5.3.391 - L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2008
(G.U.R. 8 febbraio 2008, n. 7)
Art. 1. Risultati differenziali e ricorso al mercato
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), della
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l’anno 2009 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 26.776 migliaia di euro, mentre per l’anno 2010 è determinato un saldo netto da finanziare pari a 63.893 migliaia di euro.
3. L’Assessorato regionale del bilancio e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l’articolo 3, comma 18, della
4. Per l’esercizio finanziario 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 2 della
Art. 2. Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate accertate contabilmente fino all’esercizio 2006 a fronte delle quali, alla chiusura dell’esercizio 2007, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2007.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del comma 1, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all’atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 3. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
1. Le somme perente agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all’esercizio finanziario 1997, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell’esercizio finanziario 2007, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
2. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2007.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all’esercizio 2006 e quelli di conto capitale assunti fino all’esercizio 2005, per i quali alla chiusura dell’esercizio 2007 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell’esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell’opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all’individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2007.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei commi 1 e 3, sussista ancora l’obbligazione della Regione e, nel caso di somme eliminate ai sensi del comma 1, sia documentata l’interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi degli articoli 7 e 8 della
7. Le disposizioni contenute nell’articolo 2 e nel presente articolo si applicano anche all’Azienda delle foreste demaniali della Regione.
Art. 4. Accantonamento negativo
1. In relazione all’accertamento delle entrate destinate al finanziamento del servizio per il trattamento ed utilizzo, mediante termovalorizzatori, della frazione dei rifiuti urbani al netto della raccolta differenziata prodotta nei comuni della Regione, è disposto uno specifico accantonamento negativo previsto nella Tabella A allegata alla presente legge. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.
Art. 5. Norme in materia di spesa sanitaria e di assegnazioni in favore delle autonomie locali
1. Le entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, comma 832, della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della
"3. Con parte delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 76 della
Art. 6. Assegnazioni in favore delle autonomie locali
1. Nelle more della definizione della compartecipazione dei comuni al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscossa nel territorio della Regione, da attuare ai sensi dell’articolo 1, commi da 189 a 193, della
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata ai sensi dell’articolo 76, comma 1, della
3. L’iscrizione in bilancio e la relativa erogazione, al netto delle quote destinate a spese di investimento e di quelle destinate a specifiche finalità in base alla legislazione vigente, è effettuata tenendo conto delle disposizioni previste dall’articolo 18 della
4. Per il triennio 2008-2010, le assegnazioni annuali in favore delle province, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate detraendo dallo stanziamento previsto nel bilancio regionale per l’anno 2001 la somma corrispondente al trattamento economico fondamentale, accessorio ed oneri riflessi del personale delle soppresse aziende autonome provinciali per l’incremento turistico di cui agli articoli 5 e 10 della
5. La ripartizione delle risorse di cui al comma 4 è effettuata, secondo le modalità previste dall’articolo 76, comma 1, della
6. Dopo il comma 11 dell’articolo 76 della
"12. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, a valere sulle risorse di cui al presente articolo, è costituito un apposito fondo con vincolo di specifica destinazione, cui confluisce una quota non inferiore al 25% delle predette risorse, ad esclusione di quelle destinate ai comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, da ripartire con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a favore dei comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti per gli interventi in materia di diritto allo studio ed assistenza scolastica, nonché per interventi in favore dei soggetti di cui alla
7. [L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, con proprio decreto da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, determina le modalità di funzionamento ed i componenti della segreteria di cui all’articolo 43, comma 6, della
8. [Agli oneri di cui al comma 7 e a quelli necessari per il funzionamento della Conferenza Regione-Autonomie locali si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 183303 relativo alle assegnazioni in favore degli enti locali di cui all’articolo 76 della
8-bis. Il trattamento economico determinato secondo il comma 7 spetta, altresì, ai componenti dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Regione – Autonomie locali nominati per un triennio con il decreto del Presidente della Regione 1° marzo 2005, n. 42. Il relativo onere grava sugli specifici impegni già assunti negli esercizi finanziari di riferimento [3].
9. Una quota pari al 30% dei fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della
10. A valere sulle assegnazioni degli enti locali per l’esercizio 2008 una quota fino a 2 milioni di euro è destinata agli enti locali che hanno avuto o hanno contenziosi relativi alle modalità di inquadramento con il personale di cui agli articoli 1, 2 e 5 della
11. Dopo il comma 2 dell’articolo 98 della
"3. Per i rapporti definiti alla data di entrata in vigore della presente legge è riservata una quota pari a 2.000 migliaia di euro da ripartire in proporzione al debito accertato, a valere sui fondi delle autonomie locali".
12. Per gli interventi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 440 del 13 novembre 2007, al fine di garantire la copertura finanziaria per gli interventi di somma urgenza già effettuati con ordinanze dei sindaci ed accertati dal dipartimento regionale della protezione civile, è autorizzata l’assegnazione di 3.000 migliaia di euro a valere sui fondi previsti dall’articolo 76, comma 4, della
13. Al comma 1 dell’articolo 17 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, è autorizzata la spesa di 1.650 migliaia di euro".
14. Nell’ambito delle disponibilità dei fondi di cui all’articolo 76, comma 1, della
Art. 7. Compartecipazione dei comuni al gettito IRPEF
1. In attuazione delle prerogative statutarie in materia finanziaria è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione del 10% al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione sull’imposta è efficace a decorrere dall’1 gennaio 2009 con corrispondente riduzione annua di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti a favore degli stessi comuni a carico del bilancio regionale. L’aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo anno precedente l’esercizio di riferimento.
2. A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, per ciascun comune sul fondo ordinario è operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla riduzione complessiva di cui al comma 1 ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2009, derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, di concerto con l’Assessore per il bilancio e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. I criteri di riparto devono tenere primariamente conto di finalità perequative tali da garantire, comunque, la dotazione ordinaria relativa ai singoli Enti e dell’esigenza di promuovere lo sviluppo economico.
Art. 8. Differimento del termine per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia
1. Al comma 4 dell’articolo 12 della
Art. 9. Trattamento economico accessorio dei dirigenti regionali
1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge il trattamento economico accessorio dei contratti in essere stipulati dai dirigenti regionali con i responsabili delle strutture di massima dimensione della Regione deve essere rinegoziato, tenendo conto degli importi assegnati a ciascun dipartimento, ufficio di diretta collaborazione del Presidente o dell’Assessore ed ufficio speciale, a seguito del riparto effettuato ai sensi dell’articolo 66 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione e degli enti di cui all’articolo 1 della
Art. 10. Oneri salario accessorio
1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della
Art. 11. Cittadini disabili [4]
1. La Regione, i comuni, le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali, le aziende e gli enti vigilati o controllati o partecipati dagli stessi, assicurano, a loro carico, locali, personale, ausili tecnici e mezzi indispensabili per l'esercizio delle rispettive funzioni ai cittadini disabili di cui all'articolo 3, comma 3, della
2. Con apposito regolamento gli enti di cui al comma 1 provvedono a definire le modalità di applicazione del presente articolo.
Art. 12. Consigli di amministrazione Centro regionale Helen Keller e Stamperia Braille
1. All’articolo 2, comma 4, e all’articolo 6, comma 2, della
Art. 13. Agenzia regionale per i rifiuti e le acque
1. All’articolo 7 della
a) al comma 1 sono soppresse le parole "ente strumentale della Regione e";
b) al comma 2 le parole da "ed è posta" sino a "indirizzi programmatici" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente della Regione fissa con proprie direttive gli indirizzi programmatici dell’attività dell’Agenzia avvalendosi del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, Ragioneria generale della Regione, che verifica in via successiva il rispetto di detti indirizzi da parte dell’Agenzia nell’esercizio della propria attività.";
c) al comma 9, lettera b), dopo le parole "del
d) al comma 11 le parole ", salve le disposizioni di cui al presente articolo," sono sostituite dalle parole "ed alle competenze dei suoi organi collegiali";
e) alla fine del comma 11 è aggiunto il seguente periodo "A tal fine il Presidente della Regione si avvale del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, Ragioneria generale della Regione.".
Art. 14. Programmazione fondi europei 2007-2013
1. Per ciascun obiettivo e per ciascun asse degli interventi previsti nel Programma operativo-Sicilia 2007-2013, il Governo regionale annualmente pubblica e relaziona all’Assemblea regionale siciliana, congiuntamente all’esame del Documento di programmazione economica e finanziaria, in ordine allo stato degli impegni di spesa pubblica e dei corrispondenti pagamenti avvenuti rispetto ai livelli previsti, ai beneficiari dei fondi erogati e alla tipologia degli interventi attivati, nonché in merito ad ogni altro elemento di conoscenza e valutazione sia quantitativo che qualitativo del programma.
Art. 15. Associazionismo di impresa
1. Al comma 1 dell’articolo 35 della
Art. 16. Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti [5]
1. All’articolo 33 della
a) alla fine della lettera a) del comma 3, aggiungere le seguenti: "la sua attività è rivolta anche ai detenuti siciliani che scontano la pena al di fuori del territorio regionale nel caso in cui essi abbiano richiesto l’intervento del Garante durante la loro detenzione in Sicilia e nella località di destinazione non sia presente la figura del Garante regionale dei diritti dei detenuti";
b) al comma 6 dopo le parole "funzionamento dell’ufficio" aggiungere le seguenti "e per ogni altra iniziativa di pertinenza promossa dal Garante, ivi comprese le attività di assistenza e comunicazione istituzionalmente previste,".
2. L’Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca, relativamente alla presentazione delle istanze e delle istruttorie di cui alla
3. Per le finalità di cui alla
4. Al personale regionale con qualifica non dirigenziale in servizio presso l’ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, si applica, per il trattamento accessorio, l’articolo 88, comma 6, del contratto collettivo regionale di lavoro, quadriennio giuridico 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.
Art. 17. Revoca contributi [6]
[1. I contributi concessi, a qualsiasi titolo, dalla Regione sono revocati qualora sia accertata, a carico dei soggetti beneficiari, evasione fiscale o contributiva.]
Art. 18. Costituzione parte civile
1. Fermo restando il diritto della Regione e degli enti di cui all’articolo 1 della
Art. 19. Riscossione agevolata dei crediti della Regione
1. Il termine per la presentazione delle istanze per accedere alla definizione agevolata dei crediti vantati dalla Regione in materia di beni demaniali e patrimoniali, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato al 30 giugno 2008.
Art. 20. Modifica scadenza - limite di impegno
1. Alla Tabella L allegata alla
Art. 21. Tabella H – Modifica denominazione
1. All’U.P.B. 2.3.1.3.2, capitolo 148102, dopo le parole "Contributo per le spese di funzionamento ai consorzi agrari funzionanti in regime ordinario" aggiungere le parole "e specificatamente per il Consorzio agrario di Palermo per le finalità dell’articolo 29 del
Art. 22. Enoteca regionale della Sicilia
1. Nell’ambito del programma annuale di attività istituzionale, l’Istituto regionale della vite e del vino è autorizzato ad erogare un contributo annuo da destinare alle sedi Enoteca regionale della Sicilia occidentale e della Sicilia orientale, a valere sulla disposizione finanziaria assegnata all’Istituto per le finalità di cui all’articolo 5, comma 4, della
Art. 23. Programmazione di opere pubbliche
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 14 della
Art. 24. Piano regionale dell’offerta formativa
1. Per il finanziamento del "Piano regionale dell’offerta formativa" di cui alla
Art. 25. Recupero degli edifici situati nei centri storici [7]
[1. L’Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito apposite convenzioni finalizzate alla concessione di mutui ventennali contratti dai proprietari di unità immobiliari da adibire a residenza principale o secondaria del richiedente ubicati nei centri storici e nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni della Sicilia, finalizzati alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 20 della
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessore regionale per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, sentito il parere della competente commissione legislativa, i criteri e le modalità di accesso ai benefici di cui al comma 1.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, un limite d’impegno ventennale dell’importo di 1000 migliaia di euro, cui si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della
Art. 26. Riscatto di alloggi popolari
1. Il comma 3 dell’articolo 19 della
"3. Gli alloggi popolari di proprietà o facenti parte del patrimonio della Regione o gestiti dalla stessa o costruiti con il concorso o con il contributo della Regione, sono ceduti agli assegnatari, ovvero agli aventi diritto o ai soggetti che hanno presentato o presentano istanza di riscatto. La determinazione del prezzo di cessione degli immobili di cui al presente articolo è fatta con espresso riferimento all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43.".
Art. 27. Modifiche all’articolo 2 della
1. Al fine di armonizzare le disposizioni di cui all’articolo 2 della
2. Relativamente alle garanzie assunte a carico del bilancio della Regione, ai sensi dell’articolo 2 della
2 bis. Al fine di consentire l’accelerazione dei provvedimenti di concessione dei benefici di cui all’articolo 2 della
3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si procede con decreto assessoriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 28. Reiscrizione di economie in materia di artigianato
1. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della
Art. 29. Trasferimento immobili al comune di Altofonte
1. Al fine di consentire la ristrutturazione e il ripristino degli immobili in stato di abbandono del "collegio di Maria" ricadenti nel territorio del comune di Altofonte, l’Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione assume idonee iniziative finalizzate a trasferire gli immobili al patrimonio dello stesso comune.
Art. 30. Contributo al centro studi "Pio La Torre"
1. A decorrere dall’anno 2008, è concesso al centro studi "Pio La Torre" un contributo di 180 migliaia di euro.
Art. 31. Trasporto pubblico locale
1. Dopo il comma 6-bis dell’articolo 27 della
"6 ter. La spesa autorizzata per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 per le finalità del comma 6 è comprensiva di tutti gli oneri relativi ai corrispettivi previsti dal medesimo comma 6.".
2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
3. Al numero 2 del primo comma dell’articolo 5 della
Art. 32. Abrogazione di norme
1. L’articolo 16 della
2. L’articolo 3 della
Art. 33. Assicurazione infortuni correlati all’attività venatoria
1. Il comma 7-bis dell’articolo 17 della
"7 bis. Il pagamento del premio assicurativo di cui al comma 7 deve essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato.".
Art. 34. Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 10 della
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), della
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e), della
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera f), della
6. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera g), della
7. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera h), della
8. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della
9. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera l), della
Art. 35. Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall’1 gennaio 2008.
Art. 36. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ATTI ALLEGATI Prospetto allegato – Effetti della manovra finanziaria per il triennio 2008-2010
Allegato 1 Tabella A - Importi da iscrivere nel fondo globale di parte corrente
Tabella B - Importi da iscrivere nei fondi globali di conto capitale
Tabella C - Importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa
Tabella D - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa
Tabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della rimodulazione di autorizzazioni legislative di spesa
Tabella F – Leggi di spesa che si abrogano ed effetti finanziari nel triennio 2008-2010
Tabella G – Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
Tabella H – Determinazione contributi ad enti ed associazioni derivanti da precedenti autorizzazioni legislative di spesa
Tabella I – Oneri discendenti dall’applicazione della
Tabella L – Nuovi limiti di impegno autorizzati nel triennio 2008-2010
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 15 della
[2] Comma abrogato dall'art. 15 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 56 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 49 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della