Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 22/02/2019 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Accertamento somme in entrata liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa S.p.A. |
Art. 2. Agevolazioni al credito in favore delle imprese. |
Art. 3. Esenzioni in materia di tassa automobilistica regionale. |
Art. 4. Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani. |
Art. 5. Fondo rotativo per la progettualità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549. |
Art. 6. Abrogazione di norme. |
Art. 7. Modifiche di norme. |
Art. 8. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie. |
Art. 9. Fondi speciali e tabelle. |
Art. 10. Fondo accantonamento somme derivanti da riduzione di autorizzazioni di spesa. |
Art. 11. Personale ASU Assessorato Beni Culturali. |
Art. 12. Rendicontazione iniziative culturali per l'anno 2018. |
Art. 13. Recupero e valorizzazione patrimonio culturale immobiliare. |
Art. 14. Servizio antincendio boschivo. |
Art. 15. Attuazione dell'articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di conduzione impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW. |
Art. 16. Edifici di enti assistenziali destinati a servizi per anziani. |
Art. 17. Attività di ricerca relativa al servizio informativo agro-meteorologico. |
Art. 18. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di stabilizzazioni di personale precario. |
Art. 19. Contributi per le adozioni. |
Art. 20. Rendicontazione iniziative per scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari. |
Art. 21. Riserva in favore delle unioni di Comuni. |
Art. 22. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di stabilizzazione di personale precario. |
Art. 23. Disposizioni in materia di personale precario. |
Art. 24. Disposizioni in materia di demanio marittimo. |
Art. 25. Agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto. |
Art. 26. Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti. |
Art. 27. Contingentamento fuoriuscita dipendenti. |
Art. 28. Modifiche di norme in materia di Consiglio di amministrazione degli Ersu. |
Art. 29. Installazione punti di ricarica elettrica. |
Art. 30. Organo di controllo CIAPI. |
Art. 31. Stabilizzazione personale sanità penitenziaria. |
Art. 32. Modifiche di norme in materia di attività produttive. |
Art. 33. Utilizzo personale per attività di controllo patrimonio faunistico. |
Art. 34. Orchestra del Mediterraneo. |
Art. 35. Modifiche di norme in materia di cooperative e imprese agricole. |
Art. 36. Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi. |
Art. 37. Attività di turismo rurale nei parchi regionali. |
Art. 38. Interpretazione autentica dell'articolo 62 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. |
Art. 39. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 40. Entrata in vigore. |
§ 5.3.479 - L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.
(G.U.R. 26 febbraio 2019, n. 9)
TITOLO I
Disposizioni finanziarie e tributarie
Art. 1. Accertamento somme in entrata liquidazione coatta amministrativa Sicilcassa S.p.A.
1. L'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'economia provvede alla definizione delle partite creditorie con la liquidazione coatta amministrativa di Sicilcassa S.p.A., ivi comprese le azioni per l'accertamento, la riscossione e il versamento in entrata delle somme derivanti dalla predetta procedura, anche nei confronti dei soggetti subentrati a Sicilicassa S.p.A. ovvero nei confronti dei gestori dei fondi pubblici a ciò destinati.
Art. 2. Agevolazioni al credito in favore delle imprese.
1. Le risorse di cui alla
2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia blockchain, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito. I finanziamenti agevolati concessi per investimenti, ai sensi del presente comma, possono essere assistiti da contribuzione a fondo perduto [2].
2-bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia [3].
3. All'articolo 4, comma 5, della
Art. 3. Esenzioni in materia di tassa automobilistica regionale.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2024, i veicoli nuovi immatricolati nel territorio della Regione, con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi tre anni dall'immatricolazione [4].
2. Per i veicoli immatricolati nel 2019 provenienti da altra Regione o Provincia autonoma l'esenzione opera limitatamente al periodo residuo che intercorre dalla data di ingresso nella Regione siciliana ed il termine dell'ultima annualità esente.
Art. 4. Disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.
1. L'articolo 57 della
2. I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono alla rettifica delle dichiarazioni nel caso di infedeltà od inesattezza ovvero all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emettono avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi. L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nel caso di omessa presentazione, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
3. Sono fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. Fondo rotativo per la progettualità di cui alla
1. Le stazioni appaltanti del territorio regionale, per i progetti inseriti nei programmi di spesa comunitari, sono autorizzate ad accedere al fondo rotativo per la progettualità istituito con la
TITOLO II
Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 6. Abrogazione di norme.
1. L'articolo 2, comma 2, della
2. L'articolo 6 della
Art. 7. Modifiche di norme.
1. L'articolo 7 della
"Art. 7. Convenzioni con Agenzie fiscali delle Entrate, delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio - 1. L'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito, nell'ambito delle funzioni esercitate, è autorizzato a stipulare convenzioni con l'Agenzia delle Entrate, con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con l'Agenzia del Demanio.".
2. All'articolo 13, comma 8, della
3. Le riserve di cui all'articolo 15 della
4. Al comma 3 dell'articolo 9 della
5. All'articolo 28, comma 1, della
a) le parole "entro il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2019";
b) dopo le parole "società" aggiungere le parole "Se entro tale data la convenzione non dovesse essere stipulata, il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che possa essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella Regione.".
6. All'articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 7 della
7. Al comma 6 dell'articolo 7 della
TITOLO III
Ulteriori disposizioni finanziarie
Art. 8. Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie.
1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, negli importi dallo stesso indicati.
2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, negli importi dallo stesso indicati.
3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 10 della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della
5. Per le finalità di cui all'articolo 91 della
6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, della
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della
9. Per le finalità di cui all'articolo 5 della
10. All'articolo 2, comma 5, della
11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della
12. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 16 della
13. Al comma 2 dell'articolo 2 della
14. Il comma 7 dell'articolo 27 della
"7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro 1.074.198,77 per l'esercizio finanziario 2019, in euro 1.057.128,41 per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 1.037.111,38 per l'esercizio finanziario 2021, così come specificati nella tabella sottostante:
ANNO |
|
INTERESSI |
CAPITALE |
2019 |
euro |
551.636,77 |
522.562,00 |
2020 |
euro |
534.566,41 |
522.562,00 |
2021 |
euro |
514.549,38 |
522.562,00 |
Art. 9. Fondi speciali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
Art. 10. Fondo accantonamento somme derivanti da riduzione di autorizzazioni di spesa.
1. Nelle more dell'approvazione da parte dello Stato dell'autorizzazione di legge che consenta la ripartizione in trenta esercizi della copertura del disavanzo eccedente le quote di cui al comma 874 dell'articolo 1 della
2. A seguito della entrata in vigore dell'autorizzazione di legge di cui al comma 1 sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione del presente comma.
TITOLO IV
Disposizioni varie
Art. 11. Personale ASU Assessorato Beni Culturali.
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana i soggetti di cui all'articolo 1 della
Art. 12. Rendicontazione iniziative culturali per l'anno 2018.
1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della
Art. 13. Recupero e valorizzazione patrimonio culturale immobiliare.
1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nonché gli enti e gli organismi preposti alla gestione dei siti di cui all'articolo 101 del
2. Annualmente l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana presenta alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana l'elenco dei beni immobili interessati dalla procedura di cui al presente articolo.
Art. 14. Servizio antincendio boschivo. [7]
1. Al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale il personale di cui all'articolo 12 della
Art. 15. Attuazione dell'articolo 287 del
1. Il patentino per il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi del comma 1 dell'articolo 287 del
2. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore ai sensi del
3. Il registro dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto ed aggiornato presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.
4. Le modalità di formazione, il profilo ed i contenuti del percorso formativo, nonché le modalità di svolgimento degli esami per la verifica dell'apprendimento e la composizione della commissione, sono disciplinati con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e l'Assessore regionale per le attività produttive.
Art. 16. Edifici di enti assistenziali destinati a servizi per anziani.
1. Al quarto comma dell'articolo 2 della
Art. 17. Attività di ricerca relativa al servizio informativo agro-meteorologico.
1. All'articolo 6, comma 5, della
Art. 18. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 8 dell'articolo 26 della
Art. 19. Contributi per le adozioni.
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. Concorso alle spese per l'inserimento sociale e scolastico delle famiglie adottive - 1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a concedere contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute dalla famiglia adottiva nei due anni successivi all'adozione in relazione agli adottati per psicologi, logopedisti, pedagogisti e di ogni altra spesa utile all'inserimento sociale e scolastico.".
2. Con decreto da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro determina i criteri e le modalità attuativi della compartecipazione finanziaria di cui al comma 1, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, nei limiti dello stanziamento annuale.
3. Per le finalità di cui all'articolo 7-bis della
Art. 20. Rendicontazione iniziative per scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari.
1. Le iniziative a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47 della
Art. 21. Riserva in favore delle unioni di Comuni.
1. All'articolo 19 della
Art. 22. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3 della
a) al comma 6, dopo le parole "soggetti assunti" sono aggiunte le parole "Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del
b) al comma 21, dopo le parole "di cui all'articolo 6 della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della
3. Il reclutamento con le procedure di cui alla
Art. 23. Disposizioni in materia di personale precario. [10]
1. Il comma 18 dell'articolo 3 della
"18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consiliare, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31 dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della
18-bis. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti transitati." [11].
2. Alle istanze già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli stessi termini e le medesime procedure del presente articolo.
3. Le procedure di transito speciale di cui al presente articolo sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato previo espletamento delle procedure di cui al comma 6 dell'articolo 26 della
Art. 24. Disposizioni in materia di demanio marittimo.
1. All'articolo 1 della
a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
"1-ter. Fino al completamento della procedura di cui all'articolo 4, comma 3, e nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 675 a 684, della
b) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
"1-quater. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 3 dell'articolo 4, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili. Al concessionario è fatto obbligo di garantire, all'interno dell'area in concessione, idonei spazi per l'accesso degli animali di affezione.".
2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste e le relative procedure amministrative finalizzate al rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1-quater dell'articolo 1 della
Art. 25. Agevolazioni in favore di strutture marina resort e dedicate alla nautica da diporto.
1. Ai sensi dell'articolo 32 del
2. Le strutture dedicate alla nautica da diporto, che rientrano nella categoria degli imbullonati ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della
Art. 26. Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti.
1. All'articolo 49, comma 27, della
2. L'articolo 13, comma 1, della
Art. 27. Contingentamento fuoriuscita dipendenti.
1. Al comma 7 dell'articolo 52 della
Art. 28. Modifiche di norme in materia di Consiglio di amministrazione degli Ersu.
1. Alla
a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Art. 10.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun ente dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ed è composto da:
a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Rettore dell'Università di riferimento con i requisiti previsti dall'articolo 9;
b) un rappresentante eletto fra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori;
c) tre rappresentanti eletti fra gli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di elettorato passivo, i componenti che integrano il Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di vigenza dell'organo. Le elezioni, per la formazione degli organi di natura elettiva previsti dalla presente legge, competono al Rettore dell'Università di riferimento, d'intesa con l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale.";
b) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;
c) all'articolo 12, al comma 1, le parole "tre suoi componenti" sono sostituite dalle parole "un suo componente".
Art. 29. Installazione punti di ricarica elettrica.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari delle concessioni degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, ubicati nelle autostrade o nei raccordi autostradali del territorio siciliano, sono tenuti ad istallare in appositi spazi dedicati apparecchiature per la ricarica di auto elettriche a corrente continua "FAST DC" di potenza elevata con un voltaggio non inferiore a 30 KW.
Art. 30. Organo di controllo CIAPI.
1. L'articolo 5 della
"Art. 5. Organo di revisione
1. Il collegio dei revisori è sostituito da un revisore unico, scelto mediante estrazione a sorte tra i soggetti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al
2. Al fine della scelta del revisore unico, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, entro il termine di due mesi antecedenti la scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale del medesimo Assessorato nonché in quello dell'ente.".
Art. 31. Stabilizzazione personale sanità penitenziaria.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, commi 1, 2, 3 e 4, della
2. Le aziende sanitarie provinciali sono autorizzate ad avviare, entro 180 giorni precedenti la scadenza dei contratti, selezioni pubbliche per l'immissione in ruolo del personale sanitario infermieristico di cui alla
Art. 32. Modifiche di norme in materia di attività produttive.
1. All'articolo 39 della
a) al comma 3, dopo le parole "dei componenti degli organi di amministrazione" sono aggiunte le parole "degli enti pubblici non economici";
b) al comma 4, dopo le parole "il numero massimo di" è soppressa la parola "tre".
2. Il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio e del rendiconto consolidato della Regione.
3. All'articolo 19 della
a) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) trasferire in concessione d'uso, nelle more dell'individuazione dei gestori unici del Servizio Idrico Integrato da parte delle Assemblee Territoriali Idriche della Regione e per la celere attuazione dell'articolo 172, comma 6, del
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, al fine di scongiurare effetti potenzialmente pregiudizievoli per il patrimonio dei Consorzi ASI in liquidazione, il dipartimento regionale delle attività produttive è autorizzato a provvedere alla liquidazione, nei limiti dello stanziamento annuale, delle spese urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio.";
c) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
"9-quater. Nell'ambito delle procedure di liquidazione di cui al comma 9, fermo restando il ricorso a procedure ad evidenza pubblica sulla scorta dei valori di stima determinati dal competente Ufficio del Genio Civile, la stipula dei contratti di vendita dei beni immobili utilizzati, in forza di regolare contratto, per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, è subordinata alla condizione sospensiva che i conduttori non presentino, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, richiesta di acquisto alle medesime condizioni, purché garantiscano il mantenimento dei servizi medesimi agli stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo corrispondente al residuo periodo contrattuale, e che siano in regola con gli adempimenti degli oneri contrattuali.
9-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 9-quater si applicano, altresì, agli immobili appartenenti al patrimonio dei Consorzi Asi in liquidazione e non strumentali utilizzati per insediamenti di attività produttive.".
Art. 33. Utilizzo personale per attività di controllo patrimonio faunistico. [12]
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della
Art. 34. Orchestra del Mediterraneo.
1. Alla
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La Fondazione Federico II ha, altresì, la finalità di diffondere l'arte musicale dell'area del Mediterraneo, anche attraverso la valorizzazione delle relative tradizioni storiche e culturali.";
b) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) la collaborazione con enti e fondazioni musicali aventi sede nel territorio della Regione per la promozione di iniziative, manifestazioni ed eventi in ambito artistico e musicale da realizzare anche con enti ed istituzioni musicali operanti nei paesi del Mediterraneo.";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Lo statuto deve, inoltre, prevedere l'istituzione di un Comitato scientifico composto da tre membri scelti tra i rappresentanti del mondo della cultura e dell'arte aventi specifiche competenze nell'ambito dell'arte musicale. I componenti del suddetto Comitato, nominati dal Presidente della Fondazione pro-tempore, svolgono la loro attività a titolo gratuito.".
2. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 35. Modifiche di norme in materia di cooperative e imprese agricole.
1. Alla
a) l'articolo 7 è soppresso;
b) all'articolo 10, comma 4, le parole "1.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "671 migliaia di euro";
c) all'articolo 28, comma 1, le parole "3.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "2.909 migliaia di euro";
d) il comma 2 dell'articolo 28 è soppresso.
2. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 17 della
Art. 36. Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi. [13]
1. Al fine della tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, le istanze volte al rilascio di titoli endoprocedimentali sono corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico al professionista sottoscritta dal richiedente il titolo in conformità alle disposizioni del
2. L'amministrazione, al momento del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
3. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.
Art. 37. Attività di turismo rurale nei parchi regionali.
1. Ai sensi dell'articolo 10 della
Art. 38. Interpretazione autentica dell'articolo 62 della
1. Il comma 1 dell'articolo 62 della
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 39. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2019.
Art. 40. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della
[2] Comma così modificato dall'art. 110 della
[3] Comma inserito dall'art. 3 della
[4] Comma così modificato dall'art. 15 della
[5] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nella G.U.R. 8 marzo 2019, n. 11.
[6] Comma così modificato dall'art. 4 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 2 settembre 2020, n. 199, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[8] Lettera così modificata dall'art. 8 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 12 agosto 2020, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
[11] Comma così modificato dall'art. 27 della
[12] La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 2020, n. 144, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette.
[13] Articolo abrogato dall'art. 30 della