§ 3.11.26 - L.R. 5 agosto 1957, n. 51.
Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 industria ed energia
Data:05/08/1957
Numero:51


Sommario
Art. 1.      Al fine di promuovere nuove iniziative aventi per oggetto l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati compresi nelle categorie ed aventi le [...]
Art. 2.      Le opere e le attrezzature indicate nella lett. b del precedente articolo sono soggette al vincolo della destinazione industriale per 15 anni a partire dal decreto di concessione dei benefici [...]
Art. 3.      Le opere principali ed accessorie occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della L. 25 [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dalla lett. a dell'art. 1 è autorizzato, per l'anno finanziario 1957-58, il limite decennale di impegno di lire 300 milioni e per ciascuno degli anni finanziari dal [...]
Art. 5.      Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le [...]
Art. 6.      Sul fondo previsto dall'articolo precedente è concessa garanzia sussidiaria fino al 50 % dell'intero ammontare dei singoli prestiti ed aperture di credito che saranno effettuati dagli istituti [...]
Art. 7.      Le disponibilità del fondo di garanzia previsto dall'art. 5, sono utilizzate:
Art. 8.      Le operazioni previste dall'art. 6 possono usufruire di un contributo sugli interessi in modo che il tasso a carico dei mutuatari non risulti superiore al 4 %.
Art. 9.      Le operazioni previste ai precedenti artt. 6 e 7 possono essere effettuate per un ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto valore; non possono avere durata [...]
Art. 10.      Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo.
Art. 11.      Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) viene istituito, a norma dell'art. 7 dello statuto medesimo ed a carico del bilancio della Regione, un [...]
Art. 12.      I prestiti concessi sui fondi previsti dagli artt. 5 e 11 non possono fruire dei contributi previsti dalla lett. a dell'art. 1 della presente legge.
Art. 15.      (Omissis)
Art. 23.      Allo scopo di agevolare la costruzione di bacini di carenaggio il Governo della Regione è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 5 % sulla spesa [...]
Art. 24.      Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo può essere concesso alle dette società private regolarmente costituite ed operanti esclusivamente nel territorio della Regione [...]
Art. 25.      La concessione del contributo previsto dagli artt. 23 e 24 è subordinata all'impegno dei beneficiari di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel porto della Regione al quale è [...]
Art. 26.      I contributi previsti nel titolo primo della presente legge sono accordati con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio su istanza documentata degli interessati. Per i contributi [...]
Art. 27.      Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse a preferenza a quelle imprese che rivestono particolare importanza per l'economia regionale sotto il profilo:
Art. 28.      I contributi previsti dalla presente legge ed i finanziamenti con fondi statali e regionali ad imprese industriali saranno regolati in modo da assicurare alle imprese stesse un apporto di [...]
Art. 29.      Le imprese beneficiarie dei contributi e delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute all'osservanza dei vigenti contratti nazionali di lavoro ed alla istituzione di mense aziendali [...]
Art. 30.      I decreti di concessione o di revoca dei contributi di cui alla presente legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.      (Omissis)
Art. 34.      Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore [...]
Art. 35.      L'Assessore preposto agli affari economici è autorizzato a stipulare con l'I.R.F.I.S., su delibera del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, apposita convenzione intesa a [...]
Art. 36.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni previste nei titoli I e II della L. 20 marzo 1950, n. 29 sono accordate con le modalità previste dall'art. 31 della presente [...]
Art. 37.      Fino a quando non sarà provveduto alla costituzione della società finanziaria di cui all'art. 16 della presente legge, il fondo per le partecipazioni azionarie continuerà ad essere amministrato [...]
Art. 38.      Il titolo terzo della L.R. 20 marzo 1950, n. 29 è abrogato.
Art. 39.      (Omissis)
Art. 40.      In caso di impugnativa della presente legge essa potrà essere promulgata con le eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla sentenza dell'Alta Corte per la [...]


§ 3.11.26 - L.R. 5 agosto 1957, n. 51.

Provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.

(G.U.R. 6 agosto 1957, n. 43).

 

 

TITOLO I

AGEVOLAZIONI PER GLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

 

Art. 1.

     Al fine di promuovere nuove iniziative aventi per oggetto l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati compresi nelle categorie ed aventi le caratteristiche previste dalla L.R. 20 marzo 1950, n. 29, integrata dalla L. 7 dicembre 1953, n. 61 e dal D.P. Reg. 4 maggio 1954, n. 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata:

     a) a concedere contributi per un periodo non superiore a dieci anni ed in misura non eccedente il 2 % nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione delle iniziative industriali sopraindicate anche se per lo stesso fine siano stati deliberati a favore dell'impresa altri contributi della stessa natura statali e regionali sino a che il tasso residuo a carico dei mutuatari venga a risultare non inferiore al 4 %.

     I contributi sono liquidati direttamente all'ente finanziatore sulla base della differenza fra le rate di ammortamento dovute dall'industriale interessato e le rate corrispondenti al saggio di interesse al quale il mutuo e stato contratto, diminuito della misura percentuale del contributo.

     Per i mutui contratti al fine della realizzazione di stabilimenti industriali che siano stati attivati od ampliati in applicazione della L.R. 20 marzo 1950, n. 29, i contributi possono essere concessi solo sulle rate scadenti in data successiva all'entrata in vigore della presente legge;

     b) a concedere contributi nella misura del 50 % sul costo effettivo, calcolato sulla base delle tariffe minime, della costruzione di opere di carattere sociale, non obbligatorie per legge e per contratti di lavoro, destinate ad assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie, ricreative o d'istruzione professionale.

     Tali contributi possono essere concessi anche agli stabilimenti industriali che siano stati attivati ed ampliati in applicazione della L.R. 20 marzo 1950, n. 29.

 

     Art. 2.

     Le opere e le attrezzature indicate nella lett. b del precedente articolo sono soggette al vincolo della destinazione industriale per 15 anni a partire dal decreto di concessione dei benefici previsti.

 

     Art. 3.

     Le opere principali ed accessorie occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali previste dalla presente legge sono dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1865, n. 2359.

     L'indennità di espropriazione è però calcolata a norma dell'ultimo comma dell'art. 10 della L.R. 21 aprile 1953, n. 30.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dalla lett. a dell'art. 1 è autorizzato, per l'anno finanziario 1957-58, il limite decennale di impegno di lire 300 milioni e per ciascuno degli anni finanziari dal 1958-59 al 1966-67 il limite decennale di impegno annuo di lire 150 milioni.

     Per le finalità previste dalla lett. b dell'art. 1 è autorizzata per gli anni finanziari dal 1957-58 al 1966-67 la spesa annua di lire 200 milioni.

     Per eventuali maggiori necessità si provvede con legge di bilancio.

 

 

TITOLO II

AGEVOLAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI

 

     Art. 5.

     Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia - IRFIS - è costituito, a norma dell'art. 7 del relativo statuto, un fondo, a gestione separata, per la garanzia e le operazioni previste ai successivi artt. 6 e 7 a favore delle imprese industriali che svolgono la loro attività nel territorio della Regione ed abbiano per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle possibilità di lavoro della Sicilia [1].

     La concessione dei benefici di cui al primo comma, per le imprese che svolgono la loro attività anche fuori del territorio della Regione, è limitata alle operazioni relative alla formazione di scorte presso stabilimenti localizzati in Sicilia [1].

     L'ammontare del fondo è fissato in lire 15 miliardi [2], che saranno versati in ragione di lire 2 miliardi 400 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1961-62 e di lire 3 miliardi per l'esercizio 1962-63.

     Il fondo è formato ai sensi dei D.L.vo P. Reg. 9 maggio 1950, n. 17 convertito nella L.R. 14 dicembre 1950, n. 96 [3].

 

     Art. 6.

     Sul fondo previsto dall'articolo precedente è concessa garanzia sussidiaria fino al 50 % dell'intero ammontare dei singoli prestiti ed aperture di credito che saranno effettuati dagli istituti ed aziende di credito operanti in Sicilia in favore delle imprese indicate al precedente art. 5 e destinati alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime [4].

     Analoga garanzia è concessa alle aziende produttrici di vino marsala, distillati ed alcool che siano riunite in appositi consorzi, alle cooperative ed ai consorzi di cooperative, per il finanziamento delle scorte di prodotti destinati all'invecchiamento, ai sensi della L. nazionale 4 novembre 1950, n. 1069, e del relativo regolamento, nonché dei regolamenti sulla distillazione e produzione di alcool da vino e da materie vinose. Le domande devono essere presentate per il tramite dei consorzi, delle cooperative e dei consorzi di cooperative, i quali sono tenuti ad attestare la quantità, la qualità ed il valore commerciale delle scorte di invecchiamento, nonché la durata dell'invecchiamento stesso per ogni singola partita [5].

 

     Art. 7.

     Le disponibilità del fondo di garanzia previsto dall'art. 5, sono utilizzate:

     a) fino alla concorrenza dei quattro quinti del loro ammontare, quale fondo di rotazione per la concessione da parte dell'I.R.F.I.S. alle imprese industriali indicate all'art. 5, di prestiti e di aperture di credito aventi le finalità previste nell'articolo precedente;

     b) per la rimanente parte ad accreditamenti in appositi conti correnti presso l'I.R.F.I.S., in favore degli istituti ed aziende di credito che abbiano effettuato operazioni a norma dell'articolo precedente in misura proporzionale, in ogni caso non eccedente il 30 % dell'ammontare delle operazioni medesime in ciascun anno.

 

     Art. 8.

     Le operazioni previste dall'art. 6 possono usufruire di un contributo sugli interessi in modo che il tasso a carico dei mutuatari non risulti superiore al 4 %.

     Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio determina periodicamente la misura del contributo, tenendo conto, per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione, degli accreditamenti di cui al precedente art. 14 [6].

 

     Art. 9.

     Le operazioni previste ai precedenti artt. 6 e 7 possono essere effettuate per un ammontare pari all'intero valore delle scorte ma non debbono eccedere detto valore; non possono avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque anni [7], e non possono gravare sui prestatori per interessi e per ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 %.

     Gli utili netti che risulteranno annualmente dalla gestione sono accantonati in un fondo di riserva destinato a far fronte al pagamento del contributo previsto dal precedente articolo.

     Qualora per far fronte al pagamento dei contributi sugli interessi non sia sufficiente il fondo di riserva istituito al comma precedente, la differenza sarà provvisoriamente coperta con imputazioni al fondo previsto dall'art. 5 e verrà successivamente ripianata a carico della Regione attraverso stanziamenti che saranno stabiliti con leggi di bilancio.

 

     Art. 10.

     Alla gestione del fondo sovraintende un Comitato amministrativo.

     Il Comitato è formato:

     (Omissis) [8].

     Si applicano, per il funzionamento del Comitato, tutte le norme previste per il consiglio di amministrazione dell'I.R.F.I.S.

     Spetta inoltre al Comitato:

     a) concedere la garanzia in favore delle aziende di credito indicate all'art. 6, per le operazioni ivi previste;

     b) concedere alle aziende stesse i contributi nel pagamento degli interessi previsti all'art. 8.

     Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, determina annualmente i criteri ai quali devono uniformarsi gli istituti nella scelta delle attività industriali da ammettersi a finanziamento o per le quali concedere la garanzia ed i contributi sugli interessi ed i limiti massimi dei prestiti anche in deroga alle norme della L. 22 giugno 1950, n. 445, nonché i criteri per la determinazione del valore delle scorte ai fini dell'ammontare delle operazioni.

     Determina altresì le condizioni alle quali sono effettuati i finanziamenti previsti dal precedente articolo.

     Determina, infine, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma dei comma precedenti.

     All'uopo trimestralmente gli istituti di credito, che effettuino le operazioni previste dal presente articolo, trasmettono un elenco delle operazioni effettuate.

     Copia di detti elenchi è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici al Comitato consultivo per l'industria.

 

     Art. 11.

     Presso l'Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) viene istituito, a norma dell'art. 7 dello statuto medesimo ed a carico del bilancio della Regione, un fondo regionale, a gestione separata, di otto miliardi di lire con un versamento di un miliardo nell'esercizio 1957-58, di un miliardo e 750 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1958-59 al 1961-62, salvo gli eventuali aumenti che siano disposti con la legge del bilancio [9].

     E' altresì autorizzata, per gli esercizi successivi a quelli anzidetti, la spesa annua che sarà per ciascun esercizio determinata con la legge del bilancio.

     Il fondo è destinato a finanziamenti per l'impianto, la trasformazione e l'ampliamento di stabilimenti industriali, previsti nell'art. 1 della presente legge, nelle forme indicate all'art. 14 della L. 11 aprile 1953, n. 298, istitutiva dell'I.R.F.I.S., salvo quanto disposto dal comma seguente.

     Alla gestione del fondo provvede il Comitato previsto dall'art. 10.

     Il Comitato regionale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato consultivo per l'industria, fissa annualmente i criteri ai quali deve uniformarsi l'Istituto nella scelta delle attività industriali da ammettersi al finanziamento, i tipi di operazioni che potranno avere durata superiore a quella prevista dall'art. 16 della L. 11 aprile 1953, n. 298, ed i limiti massimi degli stessi anche in deroga alle norme della L. 22 giugno 1950, n. 445.

     Determina, altresì, le modalità necessarie per assicurare il rispetto delle delibere adottate a norma del comma precedente.

     All'uopo trimestralmente l'I.R.F.I.S. trasmette un elenco delle operazioni effettuate. Copia di tale elenco è trasmessa dall'Assessore preposto agli affari economici al Comitato consultivo per l'industria.

     I finanziamenti concessi a norma del presente articolo non devono gravare sui mutuatari per interessi ed ogni altro onere accessorio in misura superiore al 4 %.

     Il fondo previsto dal presente articolo è formato ai sensi del D.L.vo P. Reg. 9 maggio 1850, n. 17, convertito nella L.R. 14 dicembre 1950, n. 96.

 

     Art. 12.

     I prestiti concessi sui fondi previsti dagli artt. 5 e 11 non possono fruire dei contributi previsti dalla lett. a dell'art. 1 della presente legge.

     Alle operazioni effettuate sui detti fondi si applicano le norme, le disposizioni, le garanzie e le esenzioni tutte che regolano le attività dell'I.R.F.I.S. di cui alle LL. 22 giugno 1950, n. 445 e 11 aprile 1953, n. 298 ed allo statuto dell'Ente.

     Alle operazioni effettuate ai sensi degli artt. 6 e 7 della presente legge si applica il disposto degli artt. 5 e 6 della L. 16 aprile 1954, n. 135.

     Gli onorari dei notai sono liquidati a norma della L. 12 marzo 1936, n. 375.

 

     Artt. 13. - 14.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 15.

     (Omissis) [1]1.

 

 

TITOLO III

SOCIETA' FINANZIARIA DI INVESTIMENTI INDUSTRIALI

 

     Artt. 16. - 22.

     (Omissis) [1]2.

 

     Art. 23.

     Allo scopo di agevolare la costruzione di bacini di carenaggio il Governo della Regione è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 5 % sulla spesa riconosciuta necessaria a favore di enti pubblici che abbiano come finalità di favorire un maggiore sviluppo dei traffici portuali a sollievo dell'economia regionale, ovvero di società private regolarmente costituite, che si propongano la costruzione e la gestione di bacini di carenaggio, qualora al capitale delle medesime partecipi la società finanziaria di cui all'art. 16.

     Nella concessione del contributo previsto nel precedente comma debbono essere tenute presenti, in quanto compatibili, le norme degli artt. 2 e 4 della L.R. 21 dicembre 1950, n. 102.

     Per i fini previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per trentacinque esercizi consecutivi a decorrere da quello corrente 1957-58.

     E' autorizzata, altresì, l'ulteriore spesa che si renda necessaria per le effettive esigenze che sarà per ciascun esercizio determinata con legge di bilancio.

 

     Art. 24.

     Il contributo di cui al primo comma del precedente articolo può essere concesso alle dette società private regolarmente costituite ed operanti esclusivamente nel territorio della Regione siciliana a condizione che le società medesime assumano l'obbligo di investire nelle costruzioni di officine per la riparazione di navi, nel porto della Regione al quale è destinato il bacino di carenaggio, una somma pari almeno a trenta volte il contributo predetto. Sotto pena di decadenza, la costruzione delle officine dovrà essere iniziata entro un anno dal versamento da parte della Regione della prima annualità del contributo ed essere ultimata nel biennio successivo.

     La preferenza nella concessione del contributo previsto dal primo comma del precedente articolo sarà data agli enti pubblici.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle medie e piccole imprese per bacini di carenaggio destinati a naviglio di stazza non superiore a 5 mila tonnellate, sempre che siano collegate con officine di riparazione di adeguato sviluppo.

     Le disposizioni del primo comma del presente articolo non si applicano, altresì, alle società nelle quali la SO.FI.S. partecipi al capitale sociale con almeno il 50 % [1]3.

 

     Art. 25.

     La concessione del contributo previsto dagli artt. 23 e 24 è subordinata all'impegno dei beneficiari di mantenere permanentemente il bacino galleggiante nel porto della Regione al quale è destinato, e di sottoporre a tale condizione qualsiasi eventuale trasferimento della proprietà o della gestione del bacino e di concedere ipoteca sul medesimo.

 

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 26.

     I contributi previsti nel titolo primo della presente legge sono accordati con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio su istanza documentata degli interessati. Per i contributi previsti negli artt. 23 e 24 il provvedimento è adottato previa delibera della Giunta regionale.

     I progetti preventivi di spesa per le opere, impianti, servizi ed attrezzature previsti dalla lett. b dell'art. 1 della presente legge sono sottoposti al parere del genio civile.

     I provvedimenti di concessione di contributo sono adottati sentito il Comitato consultivo per l'industria.

 

     Art. 27.

     Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse a preferenza a quelle imprese che rivestono particolare importanza per l'economia regionale sotto il profilo:

     a) della massima occupazione;

     b) della utilizzazione di materie prime siciliane od approvvigionabili per la situazione geografica dell'Isola, a condizioni favorevoli;

     c) dello sviluppo di determinati settori chiave per l'economia siciliana in regime di economia di mercato, sempre che non abbiano capacità di autofinanziamento o non rivestano carattere monopolistico;

     d) del miglioramento dei redditi di lavoro con l'istituzione dei premi di produzione e la concessione di indennità varie ed integrative delle prestazioni mutualistiche ed infortunistiche.

 

     Art. 28.

     I contributi previsti dalla presente legge ed i finanziamenti con fondi statali e regionali ad imprese industriali saranno regolati in modo da assicurare alle imprese stesse un apporto di capitale privato non inferiore ad un terzo del fabbisogno previsto per il capitale d'impianto e di primo avviamento dello stabilimento industriale.

     Il comma precedente non si applica alle ipotesi in cui la società finanziaria operi in concorso con enti pubblici o con società da essi controllate.

     Allorché si tratti di piccole imprese il limite di un terzo previsto dal primo comma è ridotto ad un quarto.

 

     Art. 29.

     Le imprese beneficiarie dei contributi e delle agevolazioni di cui alla presente legge sono tenute all'osservanza dei vigenti contratti nazionali di lavoro ed alla istituzione di mense aziendali e di opere igienico-assistenziali obbligatorie per legge.

     Il mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, nonché la mancata osservanza della legislazione sociale vigente, danno luogo alla cessazione del godimento dei contributi e delle agevolazioni che viene pronunciata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio. Restano, in ogni caso, salvi i diritti dei terzi.

 

     Art. 30.

     I decreti di concessione o di revoca dei contributi di cui alla presente legge sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

 

TITOLO V

AGEVOLAZIONI FISCALI

 

     Art. 31.

     (Omissis) [1]4.

     L'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile di categoria B per non oltre il 60 % degli utili dichiarati ed accertati con le modalità all'uopo stabilite da leggi nazionali ed investiti nella costruzione o riattivazione od ampliamento di impianti industriali, aventi le caratteristiche contemplate dalla presente legge, potrà essere concessa, nei cinque esercizi che avranno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che già siano state ammesse ai benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. 20 marzo 1950, n. 29 e successive aggiunte e modificazioni, ma a partire dalla data di cessazione del godimento dei detti benefici.

 

     Art. 32.

     (Omissis) [1]5.

 

     Art. 33.

     (Omissis) [1]6.

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 34.

     Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici, l'Assessore al bilancio ed agli affari economici, le norme per la gestione delle zone industriali previste dalla L.R. 21 aprile 1953, n. 30, nonché quelle necessarie per il coordinamento con la presente legge sia delle norme statali che di quelle regionali concernenti le zone industriali.

     (Omissis) [1]7.

 

     Art. 35.

     L'Assessore preposto agli affari economici è autorizzato a stipulare con l'I.R.F.I.S., su delibera del Comitato regionale per il credito ed il risparmio, apposita convenzione intesa a disciplinare la gestione dei fondi previsti dalla presente legge, a determinare il compenso da attribuire allo stesso o le modalità da osservarsi per l'impiego o il versamento degli interessi spettanti alla Regione sia sui fondi non utilizzati, sia su quelli impiegati nelle operazioni previste dalla legge medesima.

     Nella convenzione vanno riportate le modalità previste dai commi quarto, quinto, sesto dell'art. 10 e dai commi quinto e sesto dell'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 36.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni previste nei titoli I e II della L. 20 marzo 1950, n. 29 sono accordate con le modalità previste dall'art. 31 della presente legge.

 

     Art. 37.

     Fino a quando non sarà provveduto alla costituzione della società finanziaria di cui all'art. 16 della presente legge, il fondo per le partecipazioni azionarie continuerà ad essere amministrato dal comitato tecnico amministrativo nominato con il D.P. Reg. 2 ottobre 1950, n. 61-A, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 28 ottobre 1950, con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge.

 

     Art. 38.

     Il titolo terzo della L.R. 20 marzo 1950, n. 29 è abrogato.

 

     Art. 39.

     (Omissis) [1]8.

 

     Art. 40.

     In caso di impugnativa della presente legge essa potrà essere promulgata con le eventuali conseguenti modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla sentenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana e ciò entro un mese dalla pubblicazione della sentenza stessa.

 

 


[1] Commi così modificati dall'art. 2 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[1] Commi così modificati dall'art. 2 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[2] Importo modificato da ultimo dalla L.R. 13 dicembre 1985, n. 119.

[3] Tale D.L.vo P. Reg. è stato abrogato dall'art. 1 L.R. 18 gennaio 1973, n. 2.

[4] Comma così sostituito dall'art. 18 L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

[5] Comma così sostituito dall'art. 23 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 26 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.

[7] Durata elevata a 10 anni dall'art. 21 L.R. 11 aprile 1972, n. 27.

[8] Per la composizione del Comitato, v. ora art. 45 L.R. 21 dicembre 1973, n. 50.

[9] Importo ripetutamente elevato, da ultimo con art. 1 L.R. 3 gennaio 1985, n. 10.

[1]10 Articoli abrogati dall'art. 5 L.R. 10 aprile 1962, n. 15.

[1]11 Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[1]12 Articoli abrogati dalla L.R. 7 marzo 1967, n. 18.

[1]13 Comma aggiunto dall'art. 1 L.R. 10 dicembre 1965, n. 39.

[1]14 Comma abrogato con art. 3 L.R. 4 aprile 1969, n. 6.

[1]15 Articolo abrogato dall'art. 1 L.R. 4 giugno 1970, n. 5.

[1]16 Norma finanziaria.

[1]17 Comma abrogato dall'art. 5 L.R. 5 luglio 1966, n. 16.

[1]18 Modifica art. 3 L.R. 5 giugno 1950, n. 36.