Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/08/2017 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento per l'Irsap. |
Art. 2. Trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi. |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 in materia di consorzi universitari. |
Art. 4. Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. [...] |
Art. 5. Disposizioni in materia di società partecipate. |
Art. 6. Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti. |
Art. 7. Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi. |
Art. 8. Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica. |
Art. 9. Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale. |
Art. 10. Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie. |
Art. 11. Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI. |
Art. 12. Ufficio stampa e documentazione della Regione. |
Art. 13. Implementazione dei canali di comunicazione multimediale. |
Art. 14. Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada. |
Art. 15. Trasporto ferroviario regionale. |
Art. 16. Borse di studio per area non medica. |
Art. 17. Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria. |
Art. 18. Biobanca del Mediterraneo. |
Art. 19. Norme in materia di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate. |
Art. 20. Disposizioni in materia di demanio. |
Art. 21. Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici. |
Art. 22. Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche. |
Art. 23. Contributi ai comuni per la redazione del Piano amianto. |
Art. 24. Norme in materia di Confidi. |
Art. 25. Albo regionale delle Cooperative sociali. |
Art. 26. Fondo di sostegno alle imprese. |
Art. 27. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di teleticketing. |
Art. 28. Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. |
Art. 29. Norma di contenimento della spesa sugli affitti d'oro. |
Art. 30. Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici. |
Art. 31. Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. |
Art. 32. Controlli sugli enti regionali. |
Art. 33. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7. |
Art. 34. Modifica all'articolo 19 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24. |
Art. 35. Programmazione triennale di dismissione beni immobili della Regione. |
Art. 36. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. |
Art. 37. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. |
Art. 38. Interpretazione autentica del comma 22 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di diritti sindacali. |
Art. 39. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali. |
Art. 40. Modifica all'articolo 100 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. |
Art. 41. Agricoltura sociale. |
Art. 42. Modifiche alla Tabella G allegata alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. |
Art. 43. Vie del Vento. |
Art. 44. Farmacie piccoli centri. |
Art. 45. Borse di studio Medicina generale. |
Art. 46. Medicina veterinaria. |
Art. 47. Nuove forme di pagamento del ticket sanitario. |
Art. 48. Piani Paesaggistici Territoriali. |
Art. 49. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. |
Art. 50. Demanio marittimo. |
Art. 51. Stabilimenti balneari. |
Art. 52. Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale. |
Art. 53. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. |
Art. 54. Qualificazione A.R.P.A. |
Art. 55. Personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente. |
Art. 56. Attività motorie. |
Art. 57. Linee elettriche in bassa tensione e media tensione in area privata |
Art. 58. Acquisizione materiale rotabile. |
Art. 59. Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. |
Art. 60. Regolarizzazione istanza di pensione personale regionale. |
Art. 61. Entrata in vigore. |
§ 5.3.466 - L.R. 11 agosto 2017, n. 16.
Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I.
(G.U.R. 25 agosto 2017, n. 35 - S.O. n. 29)
Art. 1. Finanziamento per l'Irsap.
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità degli articoli 2 e 4 della
Art. 2. Trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi.
1. Presso il Fondo pensioni Sicilia è costituito il "Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dei Consorzi Asi in liquidazione" destinato al pagamento, con oneri a carico della Regione, per il solo periodo di tempo strettamente necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico dell'INPS ed in misura equivalente, del trattamento pensionistico sostitutivo agli ex dipendenti dei Consorzi Asi in liquidazione e dei relativi trattamenti di reversibilità, riconosciuti con provvedimenti amministrativi i cui effetti siano antecedenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della
Art. 3. Modifiche alla
1. Il comma 4 dell'articolo 66 della
Art. 4. Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera b), del
1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione provvede alla consegna degli impianti e delle reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti siano a servizio di un solo comune o di più comuni, che ne assumono la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), della
2. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 1, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previa diffida al comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, nomina un commissario ad acta per la presa in consegna degli impianti di cui al comma 1 nel termine dei successivi trenta giorni [2].
3. Scaduti i termini di cui al comma 2, cessa la residua gestione rimasta a carico dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo dell'Ente Acquedotti Siciliani (EAS) in liquidazione, assunto a tempo indeterminato ed ancora in servizio presso l'ente, è trasferito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2-quinquies, della
5. L'articolo 2 della
6. Al fine di scongiurare interruzioni di pubblico servizio, per l'avvio della gestione da parte dei comuni di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità concede agli stessi comuni, che ne fanno richiesta, un'anticipazione da restituire in dieci anni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della
7. All'articolo 15 della
8. Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione, in forza del comma 2 dell'articolo 23 della
a) mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001) per l'importo di euro 796.463,00 per l'anno 2017 e di euro 8.796.463,00 annui per gli anni 2018 e 2019;
b) mediante riduzione dell'importo di 2.000 migliaia di euro annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della
c) mediante riduzione dell'importo di 2.000 migliaia di euro annui per gli anni 2018 e 2019 delle assegnazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della
9. A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai dipendenti degli enti regionali in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge, già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore dell'articolo 8 della
10. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 9 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2018, la spesa annua nella misura massima di 830 migliaia di euro cui si provvede, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione della Missione 20, Programma l, capitolo 215744. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della
11. Per le finalità dell'articolo 13 della
Art. 5. Disposizioni in materia di società partecipate.
1. La Regione e gli enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della stessa applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11 del
2. All'articolo 33, comma 1, lettera b), della
Art. 6. Riforma del sistema dei controlli degli enti regionali. Norme per la razionalizzazione della spesa degli enti.
1. Ferme restando le prerogative della Corte dei Conti, stabilite con la
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione si adegua alle disposizioni dei Titoli IV e V del
3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non approvano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo decadono e non hanno diritto al compenso previsto per l'esercizio delle funzioni nell'anno in cui è rilevata la sanzione. L'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina entro trenta giorni uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto. Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, mediante nomina di dipendenti regionali, in servizio ed in quiescenza. L'eventuale inerzia sull'adozione del provvedimento di decadenza degli organi di amministrazione degli enti inadempienti determina il mancato raggiungimento degli obiettivi di risultato da parte del dirigente dell'amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa [3].
4. All'articolo 17, comma 1, della
5. Al comma 4 dell'articolo 39 della
Art. 7. Disposizioni relative alla Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi.
1. Per le finalità di cui all'articolo 55 della
Art. 8. Provvedimenti per i lavoratori dei Consorzi di bonifica.
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi, i dipendenti titolari di garanzie occupazionali stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. In deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti e comunque nell'ambito delle disponibilità finanziarie sull'apposito capitolo di spesa destinato alle garanzie occupazionali, i consorzi di bonifica sono autorizzati ad utilizzare, fino ad un massimo di 78 giornate lavorative pro capite, i soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della
3. Ai fini della realizzazione dei progetti che prevedano l'utilizzo dei soggetti destinatari delle garanzie occupazionali di cui all'articolo 1, comma 2, della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della
5. Al fine della definizione delle procedure di cui all'articolo 13 della
6. La disciplina del procedimento per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione dei Consorzi di cui all'articolo 13 della
7. Per i lavoratori titolari di garanzie occupazionali che, a seguito di provvedimento giudiziario, transitano nei ruoli a tempo indeterminato, è riconosciuta ai Consorzi di bonifica la stessa quota di contributo precedentemente trasferita dal fondo per lavoratori stagionali al Consorzio secondo la disciplina delle giornate lavorative in godimento allo stesso lavoratore. L'applicazione del presente comma non comporta nuovi oneri per il bilancio della Regione.
8. Nell'ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato, per effetto di provvedimenti giudiziari, di un precedente rapporto di lavoro cui si applicano le garanzie occupazionali, è autorizzato il trasferimento ai Consorzi di bonifica, in aggiunta al contributo di cui all'articolo 2 della
Art. 9. Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale.
1. All'articolo 18 della
"4-bis. In nessun caso le concessioni edilizie, le variazioni in corso d'opera, le autorizzazioni per il completamento delle opere ed ogni altro titolo edilizio comunque denominato, rilasciato dal comune, possono essere subordinate ad ulteriori preventivi pareri, nulla osta o altri provvedimenti autorizzativi adottati dall'IRSAP.".
2. All'articolo 19 della
"9-bis. Al fine di assicurare la continuità funzionale nelle aree industriali, l'incremento della produttività delle stesse per l'attrazione di investimenti, l'ottimale stabilità degli indici occupazionali nel territorio di riferimento, nonché il celere completamento delle liquidazioni, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo, previa ricognizione da parte dei soggetti liquidatori delle ASI che verifichino l'effettiva funzionalità dei capannoni assegnati o da assegnare, ad eccezione di quelli strumentali espressamente declinati al comma 2, lettera f), secondo periodo, devono essere venduti secondo modalità e criteri stabiliti dall'IRSAP, in ogni caso ricorrendo a procedure di evidenza pubblica ordinate a valutare la qualità tecnica ed imprenditoriale del progetto di insediamento.
9-ter. Nel caso di vendita dei rustici a soggetti già locatari del bene, il prezzo di vendita è decurtato del 50 per cento del canone già versato, anche se non previsto nel contratto di locazione.".
Art. 10. Contributi per lo sviluppo e l'occupazione nei settori strategici della microelettronica e delle biotecnologie.
1. Al fine di sostenere la competitività e la capacità d'innovazione del sistema produttivo regionale, nonché di sostenere l'occupazione e lo sviluppo, la Regione, in armonia con gli obiettivi della strategia regionale per l'innovazione intelligente adottata con
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono erogati alle imprese regolarmente costituite in qualsiasi forma giuridica, che abbiano sede e/o almeno un'unità locale e/o procedano al nuovo insediamento o al trasferimento delle stesse presso qualsiasi comune della Regione:
a) contributi per le attività di ricerca e sviluppo;
b) contributi per l'assunzione di personale qualificato da impiegare presso l'attività produttiva nei settori strategici individuati.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014 a mezzo di procedure di evidenza pubblica e con decorrenza triennale.
4. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono erogati in ragione dell'ampliamento della base occupazionale per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno di lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, punto 4), lettera a), e punto 99), lettera a), del regolamento (CE) n. 651/2014/UE, in possesso di laurea magistrale o specialistica o titolo equipollente rilasciato presso altri Stati membri dell'Unione europea, che venga destinato alle unità produttive e/o di ricerca e sviluppo attivate e/o di nuova attivazione presso qualsiasi comune della Regione.
5. Il contributo di cui al comma 4 è riconosciuto nella misura fissa di 800 euro mensili per ciascuna unità di lavoro assunta a tempo pieno a copertura parziale dei costi salariali sostenuti dall'impresa. Nel caso di rapporti a tempo parziale il contributo è ridotto in misura proporzionale al minore orario contrattuale previsto rispetto all'orario a tempo pieno indicato dal contratto collettivo applicato.
6. I benefici di cui al comma 2, lettera b), sono assegnati ai sensi ed entro i limiti di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE a mezzo di procedure di evidenza pubblica.
7. In caso di rescissione dei rapporti di lavoro o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento comunitario, nazionale e regionale, le imprese beneficiarie decadono dai benefici di cui al presente articolo con l'obbligo di procedere all'integrale restituzione delle somme ricevute.
8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
9. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.
10. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 4.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019.
11. Ai maggiori oneri di cui ai commi 9 e 10 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 - accantonamento 1001).
Art. 11. Iniziative per la diffusione delle tecnologie digitali nelle aree SNAI.
1. Al fine di favorire la diffusione delle tecnologie digitali negli istituti scolastici, con priorità nelle cinque aree interne della Sicilia appartenenti al sistema SNAI, l'Assessorato regionale per l'economia, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali finanzia interventi finalizzati all'attivazione di progetti di formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).
Art. 12. Ufficio stampa e documentazione della Regione.
1. L'Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della Regione è un Ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed è disciplinato dalle disposizioni di cui alla
2. L'Ufficio è composto da non più di 20 giornalisti iscritti all'Albo nazionale, professionisti da almeno 10 anni, scelti, nel rispetto delle vigenti normative per l'accesso nella pubblica amministrazione, tramite pubblico concorso. Il 50 per cento dei posti, in conformità al testo unico di riforma del pubblico impiego, è riservato a favore di quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui al presente articolo per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata in vigore della presente legge.
3. [I criteri per la selezione del personale, i profili professionali e relativi trattamenti economici sono predeterminati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta Regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della Stampa Italiana firmataria del CCNL dei giornalisti] [5].
4. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, l'Ufficio di cui al presente articolo dovrà assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione, attraverso il portale internet della Regione e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, la spesa di 350 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, la spesa annua di 650 migliaia di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).
6. Sono abrogati l'articolo 82 della
Art. 13. Implementazione dei canali di comunicazione multimediale.
1. Al fine di garantire, in coerenza con i principi indicati dal Piano di azione dell'Unione europea per l'e-Government 2016-2020, una efficace azione di comunicazione delle iniziative volte allo sviluppo del turismo e dell'occupazione nel settore turistico, attraverso il portale internet della Regione siciliana e l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione multimediale, presso l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l'attività informativa della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali, è costituita apposita struttura intermedia con le funzioni di assicurare una specifica e adeguata attività redazionale e di comunicazione.
2. Per lo svolgimento dei servizi redazionali e di comunicazione multimediale di cui al comma 1, da affidarsi anche mediante contratti di servizio ad organismo di diritto pubblico o persona giuridica controllata dalla Regione ai sensi dell'articolo 5 del
3. Entro il 30 ottobre di ciascun anno la struttura intermedia di cui ai precedenti commi redige una relazione, illustrata alla I Commissione Legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, nella quale descrive analiticamente i costi sostenuti, i risultati raggiunti in rapporto ai risultati attesi, le strategie di comunicazione adottate e le criticità riscontrate.
Art. 14. Continuità servizi di Trasporto Pubblico Locale passeggeri su strada.
1. Ai fini dell'attivazione delle procedure previste dal
2. I servizi minimi di cui al comma 1 possono essere articolati in più lotti ai fini di economicità ed efficienza di gestione, da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale o modalità differenziate di trasporto o integrazione di servizi, in coerenza agli atti di indirizzo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti ed alle indicazioni programmatiche contenute nel vigente Piano regionale dei Trasporti, adottato ai sensi della
3. L'Amministrazione regionale, in considerazione del mantenimento della partecipazione societaria regionale nell'Azienda Siciliana Trasporti S.p.A. in virtù di quanto previsto all'articolo 20, comma 1, lettera a), della
4. I contributi regionali concessi ai comuni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 della
5. Per l'espletamento delle attività propedeutiche all'attuazione del
Art. 15. Trasporto ferroviario regionale.
1. Per le finalità dell'articolo 9 del
- 1.870 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020;
- 6.580 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2021;
- 5.626.587,62 euro, per l'esercizio finanziario 2022;
- 13.413.630.48 euro, per l'esercizio finanziario 2023;
- 14.520 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2024;
- 16.610 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2025;
- 18.700 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026 [6].
2. Agli oneri annui previsti a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della
Art. 16. Borse di studio per area non medica.
1. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad erogare alle tre università siciliane per la istituzione di nuove borse di studio per l'area "non medica": biologi, farmacisti e fisico-chimici, un contributo annuo pari a 200 migliaia di euro complessivi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2018, in 339.767,59 euro per consentire l'erogazione della seconda annualità, per l'esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità [7].
Art. 17. Esenzione ticket per minori affidati dall'autorità giudiziaria.
1. All'articolo 30, comma 2, della
a) dopo la parola "alloggio" sono aggiunte le parole "e a famiglie ospitanti";
b) dopo la parola "ticket." è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso esonero si applica ai minori in adozione per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due.".
Art. 18. Biobanca del Mediterraneo.
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 22, è assegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia un contributo di 200 migliaia di euro finalizzato all'istituzione della "Biobanca del Mediterraneo". (Missione 13, Programma 1, Capitolo 413316). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).
Art. 19. Norme in materia di acquisizione di beni confiscati alle criminalità organizzate.
1. Al fine di non disperdere il patrimonio delle prestazioni sanitarie in Sicilia e per consentire la programmazione e l'attuazione di interventi speciali di sviluppo del settore sanitario finalizzati anche alla promozione economica e alla coesione sociale e territoriale, la Regione, per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Ragioniere generale della Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62 del
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 754.021,00 per l'esercizio finanziario 2017 ed in euro 1.508.041,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 e 2019, così come specificati nella tabella sottostante, si provvede a valere sulle entrate derivanti dalla locazione degli stessi immobili.
Anno |
Interessi |
Capitale |
2017 |
euro 478.352,00 |
euro 275.669,00 |
2018 |
euro 942.147,00 |
euro 565.894,00 |
2019 |
euro 922.168,00 |
euro 585.873,00 |
Art. 20. Disposizioni in materia di demanio.
1. All'articolo 1 della
"1-bis. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del demanio marittimo concesse per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera a), l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti concessori, a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro.
1-ter. Fino al completamento della procedura di cui al comma 3 dell'articolo 4 è consentito all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime coerente alle previsioni contenute nel piano di utilizzo (PUDM) in corso di adozione ed approvazione.".
Art. 21. Contributi per la rielaborazione degli strumenti urbanistici.
1. Per le finalità di cui all'articolo 25 della
Art. 22. Iniziative a sostegno della destagionalizzazione e la valorizzazione delle eccellenze artistiche. [8]
1. Al fine di incrementare l'offerta culturale di qualità, la valorizzazione dei siti di interesse culturale e ampliare la destagionalizzazione della programmazione artistica anche nel periodo estivo, la Regione, attraverso l'Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo e l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, promuove e sostiene la produzione integrata e condivisa di eventi artistici e musicali proposti da fondazioni, teatri stabili, teatri comunali ed altri soggetti che operano nell'ambito del settore [9].
2. I progetti finanziabili, tenuto conto del relativo piano economico dei costi e dei ricavi, devono conseguire l'abbattimento dei costi di produzione e di allestimento mediante specifiche coproduzioni e la condivisione dei servizi comuni, da parte dei soggetti coinvolti [10].
3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, di concerto con l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, con proprio decreto, definisce le modalità di elaborazione e i contenuti minimi richiesti e, sulla base del progetto elaborato dai soggetti di cui al comma 1, approva il calendario unico delle attività e il piano di riparto del finanziamento [11].
4. [Le iniziative di cui al presente articolo costituiscono oggetto dell'attività di promozione di competenza dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo] [12].
5. Per le produzioni artistiche e musicali dei teatri con almeno 500 posti, è istituito un fondo di 1.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Alla copertura si provvede con parte delle risorse previste nella autorizzazione di spesa del presente articolo [13].
6. Per la finalità del presente articolo, è autorizzata la spesa annua di 5.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per far Fonte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704, accantonamento 1001).
Art. 23. Contributi ai comuni per la redazione del Piano amianto. [14]
1. L'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, entro 30 giorni dalla data della delibera CIPE che autorizza la spesa di cui al comma 2, emana un bando per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per le finalità di cui all'articolo 1 della
2. Per le finalità del presente articolo, per l'esercizio finanziario 2017, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.
Art. 24. Norme in materia di Confidi.
1. Ai Confidi privi di iscrizione ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del riconoscimento degli statuti secondo le prescrizioni di cui al comma 5-ter dell'articolo 3 della
Art. 25. Albo regionale delle Cooperative sociali.
1. È istituito, ai fini dell'applicazione in Sicilia, a norma dell'articolo 5 della
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le attività produttive emana un decreto contenente le procedure per l'istituzione dell'Albo di cui al comma 1.
Art. 26. Fondo di sostegno alle imprese. [15]
1. È istituito un fondo a sostegno delle imprese danneggiate dalla presenza di cantieri per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, destinato al finanziamento di forme di sostegno o di defiscalizzazione in favore delle suddette imprese.
2. Per le finalità del presente articolo, per il triennio 2017-2019, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro cui si provvede con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020.
3. La gestione del Fondo di cui al comma l è affidata all'Assessorato regionale dell'economia il quale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con decreto i parametri ed i criteri di accesso al Fondo.
Art. 27. Modifiche alla
1. Il comma 22 dell'articolo 24 della
"22. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con
Art. 28. Liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. [16]
1. Il Governo della Regione è autorizzato ad avviare le procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia S.p.A. in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società Riscossione Sicilia S.p.A. è gestita da un Consiglio di amministrazione di tre componenti nominati dal Governo regionale previo parere della Commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana.
3. L'incarico di componente del Consiglio di amministrazione non può essere conferito a coloro i quali abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti, funzioni e compiti di amministratore nella società di cui al comma l.
Art. 29. Norma di contenimento della spesa sugli affitti d'oro.
1. L'Amministrazione regionale, gli enti e gli organismi di cui all'articolo 1 della
2. Il termine previsto dall'articolo 2-bis del
3. L'omesso rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta responsabilità per danno erariale e la decadenza dalla carica per gli organi amministrativi che hanno posto in essere atti in violazione del presente articolo. I predetti atti sono altresì nulli.
Art. 30. Pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici.
1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 14 della
2. All'articolo 48 della
"4-bis. L'articolo 8 della
Art. 31. Modifiche alla
1. L'articolo 4 della
"Art. 4. Previsione e situazione di cassa
1. Al fine di un efficace controllo sull'andamento della liquidità della cassa regionale, il Governo regionale presenta ogni quadrimestre all'Assemblea regionale siciliana la situazione e la previsione di cassa e di tesoreria della Regione, predisposta tramite il monitoraggio completo delle entrate e delle spese.".
Art. 32. Controlli sugli enti regionali.
1. I commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 17 della
Art. 33. Modifica all'articolo 1 della
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della
Art. 34. Modifica all'articolo 19 della
1. All'articolo 19, comma 1, della
Art. 35. Programmazione triennale di dismissione beni immobili della Regione.
1. La Regione è autorizzata ad adottare, con delibera di Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, il Piano triennale delle dismissioni dei beni immobili del patrimonio disponibile, compreso quello proveniente da procedure di sdemanializzazione.
2. Il programma è approvato entro il 31 dicembre 2017 ed ha durata triennale. Entro lo stesso termine annualmente può essere modificato e/o integrato con le stesse modalità dell'approvazione.
3. Le dismissioni di cui al presente articolo sono operate esclusivamente attraverso procedura di evidenza pubblica sulla base delle valutazioni effettuate in conformità ai parametri individuati dall'Agenzia delle Entrate.
Art. 36. Modifiche all'articolo 26 della
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della
"2-bis. Ai fini dell'iscrizione all'Albo è sempre acquisita la documentazione antimafia ai sensi degli articoli 83 e seguenti del
3. Il comma 3 dell'articolo 26 della
"3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, prima di provvedere all'iscrizione nell'Albo, effettua opportuni accertamenti e verifiche sulla sussistenza dei requisiti e sulla veridicità della documentazione presentata, avvalendosi anche dei comuni e delle Prefetture.".
Art. 37. Modifica all'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
"9-bis. I lavoratori dei Cantieri di servizio (RMI) di cui all'articolo 1, comma 3, della
Art. 38. Interpretazione autentica del comma 22 dell'articolo 49 della
1. Il comma 22 dell'articolo 49 della
2. Al fine di proseguire il processo di armonizzazione al CCNL quadro del comparto regioni - autonomie locali, il contingente dei permessi, ridotto per effetto del comma 1, a far data dal 1° gennaio 2016, è ulteriormente ridotto del 25 per cento.
Art. 39. Modifiche all'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole "15.000 abitanti" sono aggiunte le parole "liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";
b) al comma 3, le parole "ciascun comune" sono sostituite dalle parole "ciascun ente locale" e le parole "nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana" sono soppresse;
c) al comma 4, le parole "in una seduta del consiglio comunale" sono sostituite dalle parole "in una seduta dell'organo consiliare o assembleare";
d) al comma 7, la parola "due" è sostituita dalla parola "otto";
e) al comma 8, le parole "per tutte le fasce di comuni" sono sostituite dalle parole "per tutti gli enti locali".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 22 della
Art. 40. Modifica all'articolo 100 della
1. All'articolo 100 della
"1-bis. Per gli stabili costruiti con i contributi finanziati con i fondi statali di cui alla
Art. 41. Agricoltura sociale.
1. La Regione, in attuazione dei principi recati della
2. Per agricoltura sociale si intendono le attività svolte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e dalle cooperative sociali di cui alla
a) all'inserimento socio-lavorativo dei soggetti indicati dall'articolo 2, nn. 3 e 4 del regolamento (CE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, di persone svantaggiate come definite dall'articolo 4 della
b) ad affiancare le terapie mediche, psicologiche e riabilitative anche mediante l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
c) alla realizzazione di progetti ed iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità, di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di soggetti in stato di difficoltà sociale, fisica e psichica, di ospitalità di famiglie di extracomunitari profughi;
d) allo svolgimento di prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante la utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa e di servizi utili per la vita quotidiana.
3. Le attività esercitate dall'imprenditore agricolo di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della
4. È istituito l'elenco delle fattorie sociali presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea cui sono iscritti i soggetti che esercitano le attività di cui ai commi 1 e 2.
5. Le aree e i locali utilizzati per le attività di agricoltura sociale mantengono la destinazione ad uso agricolo e sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola ai fini urbanistici.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e con l'Assessore regionale per la salute, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo.
7. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di agricoltura sociale sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, ferma restando la competenza sui controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro prevista dalla normativa statale e regionale.
Art. 42. Modifiche alla Tabella G allegata alla
1. Alla Tabella G allegata alla
Art. 43. Vie del Vento.
1. Le "Vie del Vento" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali nell'ambito di territori marini e costieri caratterizzali da attività indotte e connesse alla vela, al turismo ed alle discipline sportive legate alle energie naturali.
2. Le "Vie del Vento", su richiesta del Comitato promotore, sono istituite e riconosciute con decreto del Presidente della Regione.
3. Il Comitato promotore è composto dai delegati del Presidente del libero Consorzio, dai Sindaci dei comuni interessati, nonché da rappresentanti della locale Camera di Commercio e delle aziende, singole o associate, le cui attività economiche si svolgono nel territorio attraversato dalle "Vie del Vento".
4. Il Comitato promotore presenta al Presidente della Regione, unitamente alla domanda, il disciplinare della "Via del Vento" contenente il nome, le caratteristiche, le finalità ed il percorso lungo il quale si sviluppa la via del vento nonché gli standard minimi per l'adesione delle aziende. Il disciplinare detta le linee guida per lo schema organizzativo e gestionale della "Via del Vento".
5. Il Presidente della Regione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.
Art. 44. Farmacie piccoli centri.
1. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del
Art. 45. Borse di studio Medicina generale.
1. I medici ammessi con riserva ed in sovrannumero e senza corresponsione di borsa di studio al corso triennale di formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014-2017 nella Regione, che hanno partecipato a tutte le attività pratiche e teoriche del corso e che hanno superato positivamente le verifiche intermedie nel biennio 2014/2016, in considerazione anche della carenza di medici di medicina generale nella Regione siciliana, sono legittimati a portare a compimento, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari di borsa di studio, le attività di frequenza utili al conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.
Art. 46. Medicina veterinaria. [18]
1. L'articolo 20 della
"Art. 20
Personale medico veterinario delle aziende sanitarie provinciali
1. Le aziende sanitarie provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a trasformare l'equivalente delle somme della prevenzione vincolate per le attività dei servizi veterinari, convertendole in ore di incarico a tempo indeterminato da destinarsi ai medici veterinari specialisti ambulatoriali operanti presso le stesse con incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 17 dicembre 2015, sulla base dei criteri adottati con apposito provvedimento assessoriale.".
Art. 47. Nuove forme di pagamento del ticket sanitario.
1. Ai fini del versamento del ticket per le prestazioni sanitarie, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la salute, alla scadenza dei contratti, emana un bando ad evidenza pubblica per la gestione dei pagamenti online e prioritariamente con quelli già accreditati con la Regione per l'erogazione di altri servizi, dandogli mandato all'incasso dei ticket inerenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle Aziende sanitarie provinciali.
2. I soggetti accreditati gestiranno il servizio di incasso informatizzato dei ticket sanitari di competenza dell'azienda, mettendo a disposizione dell'utenza la rete telematica, al fine di effettuare il pagamento dei ticket sanitari, provvedendo a ricevere tale pagamento attraverso gli esercizi commerciali convenzionati distribuiti nel comune in cui ha sede l'azienda.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 48. Piani Paesaggistici Territoriali. [19]
1. I Piani Paesaggistici Territoriali, nell'individuare le specifiche aree di tutela e predisporre le correlate prescrizioni d'uso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 143 del
2. La procedura di valutazione è avviata con istanza avanzata dal proponente l'opera all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana. La valutazione si conclude entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ed è espressa con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.
3. Le opere di cui al comma 1 nonché le attività estrattive che, prima della data di adozione dei singoli Piani Paesaggistici Territoriali, abbiano già ricevuto nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni comunque denominate da parte di una Amministrazione regionale o locale competente in materia di tutela paesaggistico territoriale ai sensi del
Art. 49. Modifiche all'articolo 5 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 della
2. Per i permessi a costruire rilasciati prima della pubblicazione della
"Art. 21-bis - 1. Limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2 della
3. Al comma 4 dell'articolo 12 della
Art. 50. Demanio marittimo.
1. I canoni per l'utilizzo del demanio marittimo, ivi compresi i canoni ricognitori, non sono dovuti per lo svolgimento di feste religiose o civili riconosciute dalla Regione ed iscritte al libro delle celebrazioni nelle feste e nelle pratiche rituali del registro delle eredità immateriali della Regione siciliana (REIS).
Art. 51. Stabilimenti balneari.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della
Art. 52. Oneri istruttori autorizzazioni ambientali e semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
1. All'articolo 91, comma 3, della
2. All'articolo 91, comma 5, della
Art. 53. Modifiche all'articolo 6 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della
"4-bis. Ove sull'area interessata non sussistano opere consolidabili al pubblico demanio, il criterio di cui al comma 4 è sostituito con quelli previsti dall'articolo 5-bis del
Art. 54. Qualificazione A.R.P.A. [21]
1. All'articolo 90 della
"2-ter. L'Agenzia è definita e qualificata quale ente del settore sanitario di cui al comma 3 dell'articolo 4 della
2-quater. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la Salute e dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentite le Commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità applicative del disposto di cui all'ultimo periodo del comma 10.".
Art. 55. Personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente. [22]
1. Al personale dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, ivi incluso il personale in posizione di comando, si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sanità.
2. Ai fini della riqualificazione professionale del personale dipendente trovano applicazione tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, ivi inclusi gli istituti di prima applicazione e le norme programmatiche che fino alla data della presente norma non abbiano trovato applicazione.
Art. 56. Attività motorie. [23]
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della
"Art. 1
Finalità
1. Al fine di valorizzare la pratica dell'attività fisica e di garantire il corretto svolgimento delle attività fisicomotorie nonché di salvaguardare la tutela della salute, la Regione riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motori o e sportivo, con particolare riguardo ai soggetti in possesso della laurea in Scienze motorie di cui al
2. La Regione, nell'ambito della diffusione della pratica e dell'esercizio delle attività fisico-motorie, promuove la tutela dei praticanti allo scopo di migliorarne la qualità della vita e il benessere.
Art. 2
Definizioni
l. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) attività motoria: l'attività fisico-motoria per la salute che riguarda il movimento umano sistematico e consapevole della complessità del gesto motorio che ne permette la realizzazione;
b) attività sportiva: l'attività agonistica e non agonistica praticata in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e da tutti i soggetti riconosciuti e affiliati al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e al Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
c) palestre: spazi conformati in modo da consentire la pratica di una o più attività motorie e sportive a scopo agonistico o dilettantistico, con o senza finalità d'impresa, nonché aventi anche finalità ludico-ricreative e di benessere fisico o attività terapeutica o riabilitativa;
d) impianti sportivi: l'insieme di uno o più spazi aperti al pubblico per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione, di formazione fisica e di attività motorie.
Art. 3
Direttore Tecnico
1. Per l'esercizio delle attività motorie e sportive nelle palestre o negli impianti sportivi, i soggetti organizzatori si avvalgono, per la gestione e il coordinamento delle attività tecniche, della direzione di soggetti in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività sportive (LM68) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Management dello sport (LM47) purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:
a) le attività di educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
b) le attività sportive svolte in ambito professionistico disciplinate dal CONI e dal CIP.
Art. 4
Tutela dei praticanti
1. Nelle palestre e negli impianti sportivi, aperti al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica sono svolti con il coordinamento del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina.
2 Sono considerati istruttori specifici per disciplina quelli in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalla Scuola regionale dello sport del CONI, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali del CONI, limitatamente alle discipline ricadenti nell'ambito di tali federazioni e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli istruttori devono essere in possesso dell'attestazione della partecipazione al corso "Basic life support defibrillation" (BLSD) in corso di validità da rinnovarsi ogni due anni.
Art. 7
Apertura ed esercizio di impianti sportivi e palestre
1. I titolari o i gestori di impianti sportivi e palestre presentano al comune, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 19 della
a) la ragione sociale, la titolarità, la sede e il periodo di apertura, nonché le tipologie delle attività che si possono svolgere, il numero e la tipologia di attrezzature utilizzate, il rapporto spazio/utente, indicando i limiti massimi di capienza della palestra o dell'impianto;
b) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, d'igiene e di pubblica sicurezza;
c) l'indicazione degli estremi della polizza assicurativa stipulata a tutela degli utenti in caso di infortuni subiti durante lo svolgimento delle attività motorie o sportive;
d) l'indicazione delle generalità e dei titoli del direttore tecnico di cui all'articolo 3 della presente legge;
e) l'indicazione degli estremi della convenzione medico sanitaria stipulata dal titolare o dal gestore con un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia, ai fini della certificazione medica.
2. La variazione dei dati di cui al comma l è comunicata dal titolare o dal gestore dell'impianto al comune competente.
Art. 7 bis. Ambito di applicazione
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione degli articoli 4 e 7:
a) gli impianti ove è svolta attività sportiva disciplinata dalle Federazioni Sportive Nazionali, organi del CONI, non gestiti da soggetti che svolgono attività di impresa;
b) gli impianti ove è svolta attività sportiva da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali o agli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, tenute a esercitare la loro attività nel rispetto degli statuti o delle norme degli enti a cui sono affiliate.".
2. All'articolo 9 della
3. All'articolo 11 della
Art. 57. Linee elettriche in bassa tensione e media tensione in area privata [24].
1. La realizzazione di linee elettriche in bassa e media tensione, sia per utenze attive sia per utenze passive, che ricadono interamente all'interno di area privata nella disponibilità giuridica del richiedente non è soggetta al procedimento autorizzativo di cui al Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio
2. I progetti di cui al comma 1 sono sottoposti al regime della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera al comune e trasmessi, per conoscenza, all'Ufficio del Genio civile competente per territorio. Tali progetti sono redatti da un tecnico qualificato che assevera le principali caratteristiche tecniche degli impianti ed attesta, sotto la propria responsabilità, la loro rispondenza alle norme vigenti in materia.
Art. 58. Acquisizione materiale rotabile.
1. Al fine di accelerare l'attuazione dei programmi di ammodernamento e potenziamento del materiale rotabile destinato al trasporto ferroviario regionale, incrementando gli standard qualitativi del servizio, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è autorizzato a subentrare, previa verifica della compatibilità tecnica ed economico-amministrativa e purché il fornitore sia stato scelto a seguito di procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, nei contratti di fornitura stipulati da altro Ente aggiudicatore, mediante stipula di convenzioni che prevedano l'acquisizione del materiale rotabile direttamente al patrimonio regionale.
Art. 59. Interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, della
1. L'articolo 18, comma 1, secondo periodo, della
Art. 60. Regolarizzazione istanza di pensione personale regionale.
1. I dipendenti dell'amministrazione regionale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 52 della
Art. 61. Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 2020, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 novembre 2020, n. 231, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato dall'art. 98 della
[5] Comma abrogato dall'art. 93 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 33 della
[8] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 20 della
[9] Comma così modificato dall'art. 20 della
[10] Comma così modificato dall'art. 20 della
[11] Comma così modificato dall'art. 20 della
[12] Comma abrogato dall'art. 20 della
[13] Comma così modificato dall'art. 20 della
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[15] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[16] Articolo abrogato dall'art. 8 della
[17] Comma così modificato dall'art. 7 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 50 della
[19] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[20] Comma già modificato dall'art. 33 della
[21] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[22] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[23] La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 2018, n. 172, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[24] Rubrica così modificata dall'art. 40 della
[25] Comma così modificato dall'art. 40 della