Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 10/12/2001 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Ordinamento della Presidenza. |
Art. 2. Uffici di diretta collaborazione. |
Art. 3. Personale addetto alla guida delle vetture di servizio. |
Art. 4. Controlli interni. |
Art. 4 bis. Strumenti del controllo interno. |
Art. 4 ter. Osservatorio delle politiche pubbliche. |
Art. 5. Comitato di coordinamento dei dipartimenti. |
Art. 6. Contrattazione collettiva. |
Art. 7. Interpretazione autentica dell'articolo 35 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 1.4.156 - L.R. 10 dicembre 2001, n. 20.
Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.
(G.U.R. 11 dicembre 2001, n. 59).
Art. 1. Ordinamento della Presidenza.
1. Il Presidente della Regione istituisce con proprio decreto, che ne individua compiti, funzioni e dotazioni, l'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali con esclusione di quelli ricadenti nel Palazzo dei Normanni.
1 bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'Ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze [1].
2. L'Ufficio del Sovrintendente del Palazzo d'Orléans e dei siti presidenziali e l'Ufficio di Bruxelles si aggiungono agli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'articolo 58 della
Art. 2. Uffici di diretta collaborazione.
1. Agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori di cui al comma 6 dell'articolo 4, della
1-bis. Nel caso di preposizione di un dirigente dell'amministrazione regionale in quiescenza, nel rispetto della vigente normativa nazionale, il preposto non è computato nel limite di cui al comma 1 dell'articolo 6 del
Art. 3. Personale addetto alla guida delle vetture di servizio.
1. Con il provvedimento di costituzione degli uffici di cui all'articolo 4, comma 6, della
2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del Segretario generale, vengono, altresì, individuate le unità di personale, addette alla guida delle vetture di servizio di ciascuno degli ex presidenti della Regione che siano deputati regionali in carica, alle quali si applica la medesima retribuzione annua onnicomprensiva prevista per il personale di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono individuate le particolari modalità di svolgimento del servizio e il Dipartimento regionale deputato alla conseguente attività di gestione [4].
Art. 4. Controlli interni.
1. Il comma 3, dell'articolo 3 della
(Omissis).
2. Il comma 4, dell'articolo 3, della
(Omissis).
[2 bis. Il servizio di valutazione e controllo strategico operante nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione è diretto da un unico soggetto o da un collegio di tre esperti, anche estranei all'Amministrazione regionale, ed è composto da sei soggetti, di cui due con qualifica dirigenziale.] [5]
3. [L'Ufficio di diretta collaborazione con il vertice politico, previsto dall'articolo 6 del
3 bis. [I servizi di pianificazione e controllo strategico degli Assessori regionali sono diretti da un dirigente, anche esterno all'Amministrazione regionale, si avvalgono della collaborazione di un consulente e sono composti da tre dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali un dirigente. Il servizio di pianificazione e controllo strategico del Presidente della Regione è diretto da un collegio formato da due componenti e un presidente, anche esterni all'Amministrazione regionale. Il collegio può avvalersi di non più di due consulenti esterni ed è composto da otto dipendenti dell'Amministrazione regionale, tra i quali due dirigenti. I membri del Governo regionale adottano ogni misura consentita in materia di assegnazione e utilizzazione del personale al fine di garantire ragionevole continuità all'operato delle predette strutture di supporto, che, con esclusione dei vertici, proseguono la loro attività nella attuale composizione, fino alla costituzione dei nuovi servizi secondo le norme che precedono] [7].
3 ter. [I soggetti esterni eventualmente chiamati a dirigere i servizi di pianificazione e controllo strategico devono essere in possesso di documentata conoscenza e/o esperienza in materia di gestione e/o valutazione di personale e/o scienza della organizzazione e/o della programmazione. I consulenti di cui al comma 3 bis devono essere in possesso di documentata esperienza nelle discipline giuridiche, economiche, statistiche, nella metodologia della valutazione, nell'ingegneria gestionale, nella strategia della programmazione; la loro retribuzione è quella spettante ai consulenti del Presidente e degli Assessori regionali] [8].
3 quater. [Oltre ad espletare le attività previste dal comma 3 dell'articolo 6 del
3 quinquies. La direttiva di cui al comma 2 dell'articolo 4 del
3 sexies. Il controllo di gestione si avvale di un sistema informativo statistico idoneo alla rilevazione di grandezze quantitative [11].
3 septies. Il sistema informativo, realizzato dalla struttura prevista dall'articolo 78 della
4. Al comma 3, dell'articolo 10, della
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2001, la spesa di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di parte delle disponibilità del capitolo 215701 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.
6. Per gli esercizi finanziari 2002 e 2003 la spesa, valutata in lire 4.000 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 12.02.01.
Art. 4 bis. Strumenti del controllo interno. [13]
1. Presso la Presidenza della Regione è costituita una banca dati, accessibile in via telematica e pienamente integrata nella rete unitaria della pubblica amministrazione, alimentata dalle amministrazioni regionali alla quale affluiscono, in ogni caso, le direttive annuali del Presidente della Regione e degli Assessori regionali e gli indicatori di efficacia, efficienza, economicità relativi ai centri di responsabilità e alle funzioni obiettivo del bilancio della Regione.
Art. 4 ter. Osservatorio delle politiche pubbliche. [14]
[1. Per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni della Regione, la Presidenza della Regione si avvale dell'Osservatorio delle politiche pubbliche. L'Osservatorio è istituito nell'ambito della Presidenza della Regione ed è organizzato con decreto del Presidente della Regione. L'Osservatorio opera in posizione di assoluta autonomia ed è posto alle dirette dipendenze del Presidente della Regione. L'Osservatorio fornisce indicazioni e suggerimenti per l'aggiornamento e la standardizzazione dei sistemi di controllo interno. L'Osservatorio può avvalersi di non più di 2 esperti esterni di comprovata esperienza in materia di metodologia della ricerca valutativa, in materia di ingegneria gestionale, nelle discipline economiche, giuridiche, politologiche, sociologiche e statistiche, anche appartenenti ad amministrazioni dello Stato operanti nel settore dei controlli. L'Osservatorio formula, anche a richiesta del Presidente della Regione, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.]
Art. 5. Comitato di coordinamento dei dipartimenti.
1. E' istituito presso la Presidenza della Regione il Comitato di coordinamento dei dipartimenti, (di seguito denominato CODIPA), con il compito di assicurare la piena rispondenza dell'attività gestionale agli indirizzi politico-programmatici regionali, di accrescere l'integrazione e il coordinamento tra le strutture operative dell'Amministrazione e di favorire la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. Il CODIPA è formato dai dirigenti preposti ai dipartimenti dell'Amministrazione regionale ed agli uffici ad essi equiparati; ai lavori del medesimo comitato partecipa, altresì, il capo di Gabinetto del Presidente della Regione [15].
3. [Ai lavori del CODIPA partecipa il dirigente che coordina gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione di cui all'articolo 4, comma 6, della
4. Ai fini del coordinato esercizio delle competenze gestionali attribuite alla dirigenza, il CODIPA adotta direttive, formula indirizzi ed articola proposte operative per quanto riguarda [17]:
a) la definizione di procedimenti intersettoriali che richiedano integrazione tra le strutture ed apporti interdisciplinari;
b) l'attribuzione di nuove competenze derivanti da normativa regionale o statale;
c) il fabbisogno di risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento dei dipartimenti.
4 bis. Per lo svolgimento degli approfondimenti tecnici e degli altri adempimenti propedeutici all'esercizio delle funzioni proprie del CODIPA, nel suo ambito opera un esecutivo tecnico coordinato dal Segretario generale della Presidenza della Regione. Ltecnico è composto dai dirigenti generali preposti ai dipartimenti o uffici equiparati con competenze di carattere trasversale ovvero dotati di rilevanti articolazioni territoriali periferiche, come individuati con decreto del Presidente della Regione che ne determina, altresì, le modalità di funzionamento [18].
5. Il CODIPA è convocato con cadenza trimestrale dal segretario generale che ne coordina i lavori e ne forma l'ordine del giorno, sentite le indicazioni del Presidente della Regione [19].
Art. 6. Contrattazione collettiva.
1. Il comma 1, dell'articolo 57, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, si interpreta nel senso che sino al 1° gennaio 2002 continuano ad applicarsi per la contrattazione collettiva le disposizioni di cui alla
Art. 7. Interpretazione autentica dell'articolo 35 della
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 35 della
1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma aggiunto dall’art. 127 della
[2] Comma già modificato dall’art. 76 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[4] Comma così modificato dall’art. 13 della
[5] Comma inserito dall’art. 13 della
[6] Comma modificato dall’art. 13 della
[7] Comma inserito dall’art. 3 della
[8] Comma inserito dall’art. 3 della
[9] Comma inserito dall’art. 3 della
[10] Comma inserito dall’art. 3 della
[11] Comma inserito dall’art. 3 della
[12] Comma inserito dall’art. 3 della
[13] Articolo aggiunto dall’art. 13 della
[14] Articolo aggiunto dall’art. 13 della
[15] Comma così sostituito dall'art. 15 della
[16] Comma abrogato dall'art. 15 della
[17] Alinea così sostituito dall'art. 15 della
[18] Comma inserito dall'art. 15 della
[19] Comma così modificato dall'art. 15 della
[20] Articolo già modificato dall’art. 16 della