Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 demanio e patrimonio |
Data: | 29/11/2005 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi |
Art. 2. Periodo di gestione degli stabilimenti balneari. |
Art. 3. Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali |
Art. 4. Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime. |
Art. 4 bis. [19] |
Art. 5. Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica. |
Art. 6. Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto. |
Art. 7. Determinazione dei diritti fissi. |
Art. 8. Proroga di termini di cui all'art. 6 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. |
Art. 9. Interventi ammessi ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. |
Art. 10. Norma finanziaria. |
Art. 11. |
§ 5.4.35 – L.R. 29 novembre 2005, n. 15.
Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo.
(G.U.R. 2 dicembre 2005, n. 52).
Art. 1. Esercizio di attività nei beni demaniali marittimi
1. La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
a) gestione di stabilimenti balneari e di strutture relative ad attività sportive e ricreative;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) costruzione, assemblaggio, riparazione, rimessaggio anche multipiano, stazionamento, noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, nonché l'esercizio di attività di porto a secco, cantieri nautici che possono svolgere le attività correlate alla nautica ed al diporto, comprese le attività di commercio di beni, servizi e pezzi di ricambio per imbarcazioni;
d) esercizi diretti alla promozione e al commercio nel settore del turismo, dell'artigianato, dello sport e delle attrezzature nautiche e marittime;
e) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto);
f) porti turistici, ormeggi, ripari, darsene in acqua o a secco, ovvero ricoveri per le imbarcazioni e natanti da diporto;
f bis) eventi e cerimonie, anche a carattere religioso, con possibilità di svolgimento o durante o dopo l'orario dedicato alla balneazione [1];
f ter) ricettività diffusa e ricettività "open air'' [2];
f quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori [3].
1-bis. Al fine di promuovere un uso sostenibile delle aree del demanio marittimo concesse per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera a), l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato, previo accertamento del rispetto dei requisiti concessori, a provvedere con proprio decreto alla classificazione degli stabilimenti balneari in relazione alle specifiche caratteristiche ed ai requisiti posseduti, fissando, in particolare, i criteri ed i requisiti minimi funzionali e strutturali per l'attribuzione dei diversi livelli di classificazione ed i relativi segni distintivi ed istituendo apposito registro [4].
1-ter. [Fino al completamento della procedura di cui all'articolo 4, comma 3, e nelle more del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 675 a 684, della
1-quater. Compatibilmente con le esigenze di pubblico uso, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo di cui al comma 3 dell'articolo 4, è altresì consentito il rilascio di autorizzazioni di durata breve, attraverso procedure amministrative semplificate, per l'occupazione e l'uso di limitate porzioni di aree demaniali marittime e di specchi acquei, comunque non superiori a complessivi metri quadrati mille, e per un periodo massimo di novanta giorni, non prorogabili e non riproponibili nello stesso anno solare, allo scopo di svolgere attività turistico ricreative, commerciali o sportive, anche attraverso la collocazione di manufatti, purché precari e facilmente amovibili [6].
1 quinquies. Per la realizzazione dei corridoi di lancio, il limite di mille metri quadrati di specchio acqueo può essere incrementato fino alla misura prevista dalle specifiche ordinanze emanate dalla competente autorità marittima [7].
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate con licenza, hanno durata di sei anni [8].
3. Il mancato pagamento del canone annuo entro il 15 settembre di ciascun anno comporta l'automatica decadenza dalla concessione. Nel caso di mancato pagamento entro i termini previsti l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare l'inadempienza [9].
4. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, lettera a), della
5. Le concessioni di cui al comma 1 sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:
a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;
b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.
Art. 2. Periodo di gestione degli stabilimenti balneari. [11]
1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati.
2. Relativamente alle concessioni in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'uso ampliato ai sensi del comma 1 è riconosciuto su richiesta del concessionario e subordinatamente al pagamento del conguaglio del canone.
3. In sede di prima applicazione della presente legge o in caso di procedura di decadenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere quindici giorni di tempo per sanare eventuali inadempienze anche alle concessioni in essere alla data dell'1 gennaio 2003.
Art. 3. Suddivisione delle zone costiere e determinazione dei canoni demaniali
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sono individuate le zone costiere di alta, media e bassa valenza turistica del territorio della Regione, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 del
2. Nei successivi sessanta giorni, sono determinati nuovi canoni demaniali marittimi con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze [12].
3. I nuovi canoni non possono superare del 10 per cento gli attuali [13].
Art. 4. Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime.
1. Le attività e le opere consentite sul demanio marittimo, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, possono essere esercitate e autorizzate solo in conformità alle previsioni di appositi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente su proposta dei comuni costieri. Detti piani devono prevedere appositi spazi per l'accesso di animali di affezione. I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalità lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi [14].
2. I comuni presentano la proposta di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla emanazione di un apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore può nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva.
2 bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge [15].
3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente approva i Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime adottati dai comuni, ai quali spetta la predisposizione della documentazione necessaria per la valutazione ambientale strategica secondo le procedure di cui all'articolo 12 del
3-bis. [Fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della
3-ter. Nei confronti dei comuni inadempienti, che entro il 30 giugno 2021 non abbiano adottato il piano di utilizzo delle aree demaniali marittime, i commissari ad acta, nominati ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della
1. Nel territorio della Regione siciliana si applica quanto previsto dal articolo 01 del
Art. 5. Piani spiaggia e quota di fruizione pubblica.
1. I comuni nella redazione dei piani spiaggia prevedono una quota non inferiore al 50 per cento dell'intero litorale di pertinenza da destinare alla fruizione pubblica, fatte salve le concessioni già rilasciate.
Art. 6. Uffici periferici del demanio marittimo regionale e accordi con il Corpo delle capitanerie di porto.
1. Nelle more della predisposizione di una legge organica che disciplini l'esercizio delle funzioni relative alla gestione diretta dei beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 6, comma 7, della
2. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, provvede al loro funzionamento anche stipulando appositi accordi o intese con il Corpo delle capitanerie di porto appositamente autorizzato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 7. Determinazione dei diritti fissi.
1. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con proprio decreto, istituisce e determina la misura dei diritti fissi per le attività di istituto che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente espleta per la gestione del demanio marittimo regionale.
2. Le relative somme sono versate in entrata in apposito capitolo del bilancio regionale; con successivo provvedimento dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze sono impartite le disposizioni e le modalità per il versamento delle stesse.
Art. 8. Proroga di termini di cui all'art. 6 della
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 12, della
2. All'articolo 6, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "30 giugno 2004" sono sostituite con le parole "30 dicembre 2004".
Art. 9. Interventi ammessi ai sensi dell'articolo 35 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 della
Art. 10. Norma finanziaria.
1. Per le finalità di cui all'articolo 6, gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2006-2007, quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001.
2. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di cui al comma 1 sono quantificati ai sensi dell'articolo 3, lettera g), della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[2] Lettera aggiunta dall'art. 6 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 37 della
[4] Comma inserito dall'art. 20 della
[5] Comma inserito dall'art. 20 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[8] Comma così modificato dall'art. 6 della
[9] Comma già modificato dall'art. 56 della
[10] Comma così modificato dall'art. 13 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[12] Comma abrogato dall'art. 11 della
[13] Comma abrogato dall'art. 11 della
[14] Comma così modificato dall'art. 37 della
[15] Comma inserito dall'art. 56 della
[16] Comma così sostituito dall'art. 39 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 39 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 39 della
[19] Articolo inserito dall'art. 11 della