§ 3.16.195 - L.R. 15 maggio 1991, n. 27.
Interventi a favore dell'occupazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:15/05/1991
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Interventi formativi a favore di laureati e diplomati di scuole secondarie.
Art. 2.  Modalità di ammissioni ai corsi.
Art. 3.  Sostegno agli allievi.
Art. 4.  Prove finali.
Art. 5.  Corsi di formazione per la gestione di impianti pubblici.
Art. 6.  Riserve di posti per l'accesso ai corsi.
Art. 7.  Riserve di posti nei pubblici concorsi.
Art. 8.  Riserva nelle assunzioni con richiesta nominativa.
Art. 9.  Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 10.  Contratti di formazione e lavoro.
Art. 11.  Formazione in azienda.
Art. 12.  Disposizioni relative ai soggetti portatori di handicap.
Art. 13.  Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di formazione professionale.
Art. 14.  Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del «Premio Giovanni Bonsignore».
Art. 15.  Corsi di orientamento e di formazione di base.
Art. 16.  Assegno agli allievi per la frequenza ai corsi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.
Art. 17.  Procedure per l'erogazione dei contributi per la formazione professionale.
Art. 18.  Attività nel settore sanitario.
Art. 19.  Interventi integrativi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.
Art. 20.  Interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 21.  Interventi a favore dei coordinatori dei progetti di utilità collettiva.
Art. 22.  Competenze delle direzioni regionali.
Art. 23.  Personale delle soppresse scuole sussidiarie.
Art. 24.  Personale dell'Amministrazione regionale.
Art. 25.  Personale del Corpo forestale della Regione siciliana.
Art. 26.  Interventi a sostegno di lavoratori di aziende in crisi.
Art. 27.  Cantieri di lavoro riservati ai lavoratori edili disoccupati.
Art. 28.  Norme finanziarie.
Art. 29.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione


§ 3.16.195 - L.R. 15 maggio 1991, n. 27.

Interventi a favore dell'occupazione.

(G.U.R. 18 maggio 1991, n. 25).

 

CAPO I

Interventi per l'occupazione

 

Art. 1. Interventi formativi a favore di laureati e diplomati di scuole secondarie.

     1. Per il quadriennio 1992-1995 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a predisporre, approvare e finanziare con propri decreti, previo parere della Commissione regionale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della Commissione legislativa permanente per il lavoro dell'Assemblea regionale siciliana, piani di formazione riservati a soggetti privi di occupazione di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola media di secondo grado, residenti in Sicilia ed iscritti nelle liste di collocamento di un comune dell'Isola [1].

     2. Nell'ambito dei piani di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione istituisce e finanzia corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi, rivolti al conseguimento di qualificazioni o specializzazioni in settori e per profili professionali, aventi specifica rilevanza ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro, sia nel comparto pubblico che in quello privato, con particolare riferimento ai settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura specializzata, dei servizi sociali, dell'animazione socio-culturale, della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, della innovazione tecnologica.

     3. Ai fini della predisposizione dei piani formativi e della progettazione dei corsi possono essere chiamati a partecipare alle sedute della Commissione regionale per l'impiego esperti di settore appartenenti ad amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati in numero non superiore a due per ciascuna seduta, ai quali sarà corrisposto un gettone di importo pari a quello spettante ai componenti della commissione stessa e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione spettante al funzionario regionale con qualifica di dirigente superiore.

     4. La realizzazione dei corsi di formazione di cui al comma 2 sarà affidata, mediante stipula di apposite convenzioni, a dipartimenti ed istituti universitari nonché a soggetti aventi i requisiti necessari per essere ammessi a fruire dei finanziamenti del Fondo sociale europeo.

     5. Con i piani di formazione saranno individuati le qualifiche ed i profili professionali, gli indirizzi formativi, il numero dei partecipanti, la durata, le modalità per l'individuazione dei costi, i titoli di studio e professionali richiesti ai fini dell'ammissione ai corsi ed i criteri per la relativa valutazione.

     6. Con i decreti approvativi dei piani sarà disposta l'assunzione degli impegni di spesa occorrenti per la copertura degli oneri scaturenti dall'effettuazione dei corsi, con imputazione a carico dell'esercizio finanziario in corso alla data di emanazione dei decreti medesimi.

 

     Art. 2. Modalità di ammissioni ai corsi.

     1. (Omissis) [2].

     2. (Omissis) [3].

     3. (Omissis) [4].

     4. (Omissis) [5].

     5. (Omissis) [6].

     6. Gli aspiranti sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria ed in numero pari a quello dei posti previsti.

     7. I corsi, quale che sia il relativo profilo professionale, potranno essere frequentati per una volta soltanto.

     8. Gli idonei non ammessi ai corsi hanno titolo a subentrare secondo l'ordine della graduatoria, qualora si verifichi la disponibilità di posti, sempreché il numero delle ore di lezione già effettuato non abbia ancora superato il 20% delle ore di durata complessiva del corso.

 

     Art. 3. Sostegno agli allievi.

     1. Agli allievi che frequentano i corsi previsti dall'articolo 1 è corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero di importo pari a quello spettante per la frequenza ai corsi di formazione e finanziamento comunitario, i cui oneri siano posti a carico del Fondo sociale europeo [7].

 

     Art. 4. Prove finali.

     1. Al termine dei corsi gli allievi saranno ammessi a sostenere, previo giudizio favorevole del corpo docente, una prova finale d'esame davanti a commissioni nominate con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e composte da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente o equiparato, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, in qualità di presidente e da due docenti del corso, nominati dal medesimo Assessore. Le mansioni di segretario delle commissioni d'esame sono svolte da un funzionario in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, con qualifica di dirigente o equiparato.

     2. Ai fini dell'ammissione alle prove finali d'esame è richiesta una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore di insegnamento complessivamente previste.

     3. Agli allievi che abbiano superato la prova finale d'esame è rilasciato l'attestato di qualifica a norma delle vigenti disposizioni.

     4. (Omissis) [8].

 

     Art. 5. Corsi di formazione per la gestione di impianti pubblici.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione istituisce e finanzia, con le modalità di cui agli articoli da 1 a 4, anche attraverso la predisposizione di appositi piani di settore, corsi di formazione professionale di durata non superiore ad un anno, destinati all'acquisizione di specifiche professionalità occorrenti per la gestione e la manutenzione di opere ed impianti di rilevante utilità sociale, con particolare riferimento ai sistemi idrici ed acquedottistici, ai dissalatori, ai depuratori, alle discariche controllate ed all'impiantistica sportiva.

     2. Le competenti amministrazioni provvedono a fornire all'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione i dati e gli elementi riguardanti le esigenze formative, in relazione all'entità ed alle caratteristiche delle opere e degli impianti.

     3. La gestione dei corsi di cui al comma 1 sarà effettuata dai soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 1.

     4. I soggetti i quali abbiano frequentato con esito favorevole i corsi previsti dal presente articolo hanno diritto di precedenza nelle assunzioni da effettuarsi da parte degli enti o delle società, anche a capitale misto, che risultino aggiudicatarie degli appalti o concessionarie per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di cui al comma 1.

     5. Le imprese anche a capitale misto ed i consorzi che assumano la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti previsti dal comma 1, hanno facoltà di assumere con richiesta nominativa, per l'effettuazione dei lavori relativi, i lavoratori in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito della frequenza ai corsi previsti dal presente articolo.

     6. Ai fini della predisposizione degli interventi formativi previsti dall'articolo 1 e dal presente articolo, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione si avvale anche dell'agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale, nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dall'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

 

     Art. 6. Riserve di posti per l'accesso ai corsi.

     1. Ai soggetti i quali abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni, alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota pari al 50 % dei posti previsti nell'ambito dei corsi di cui agli articoli 1 e 5, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione ai corsi medesimi. La sussistenza di tali periodi è comprovata attraverso apposita certificazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro [9].

     2. Il periodo utile per accedere alla riserva della quota di cui al comma 1 è ridotto a novanta giorni nel caso di soggetti che siano subentrati come supplenti nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva.

     3. Nei corsi di cui agli articoli 1 e 5 una quota del 25 % dei posti previsti per ciascun corso è riservata ai soggetti di età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni.

 

     Art. 7. Riserve di posti nei pubblici concorsi. [10]

     1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli articoli 1 e 5, i quali abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni è riservata nell'ambito dei concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie locali di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50 per cento dei posti messi a concorso [11].

     2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, ai soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle categorie protette, è riservata una quota pari al 5 % dei posti messi a concorso dalle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2 [12].

 

     Art. 8. Riserva nelle assunzioni con richiesta nominativa.

     1. La Commissione regionale per l'impiego, nell'individuare, mediante delibera approvata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, i lavoratori aventi diritto alla riserva ai sensi del comma 5, lettera c), dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dovrà dare priorità alle seguenti categorie:

     a) soggetti portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

     b) soggetti di età non superiore ai quaranta anni, i quali, trovandosi in condizioni di tossicodipendenza o di alcolismo, abbiano portato a termine con esito favorevole terapie di riabilitazione presso centri di riabilitazione convenzionati a norma di legge o presso strutture pubbliche, purché esibiscano la relativa certificazione rilasciata dai medesimi centri o strutture pubbliche, vistata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale;

     c) soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6;

     d) lavoratori disoccupati a seguito di licenziamenti collettivi o per giustificato motivo oggettivo determinati dall'applicazione all'impresa o al titolare di essa delle misure patrimoniali di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni [13].

 

     Art. 9. Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato. [14]

     1. L'Assessore regionale per il lavoro la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere alle imprese operanti in Sicilia, le quali impieghino lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, per il periodo massimo di un triennio, contributi pari al 50 per cento, al 40 per cento ed al 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno. In caso di assunzione a tempo parziale, l'importo dei contributi sarà proporzionalmente ridotto [15].

     2. La misura dei contributi di cui al comma 1 è elevata al 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo e il terzo anno, quando le assunzioni riguardino lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 dell'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223, al comma 1, lettere a), b) e d) dell'articolo 8 della presente legge. L'elevazione è altresì concessa quando le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 8 della presente legge, sempre che agli stessi venga riservata una quota complessivamente non inferiore al 50 per cento delle predette assunzioni [16].

     3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato altresì a concedere contributi, fino alla misura dell'80% dell'onere sostenuto, in favore dei datori di lavoro che provvedano all'abbattimento delle barriere architettoniche in relazione all'assunzione dei soggetti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera d.

     4. I contributi previsti dal comma 1 possono essere concessi a favore delle imprese che nei dodici mesi precedenti alle assunzioni non abbiano proceduto a riduzione di personale e non abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazioni salariali [17].

     5. I predetti contributi possono essere concessi per le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1994. Essi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria [18].

     5 bis. I benefici di cui al comma 2 del presente articolo si intendono estesi, nelle misure ivi previste, anche ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed a decorrere dalla medesima data [19].

     5 ter. Agli oneri di cui al comma precedente si farà fronte con gli stanziamenti a carico del capitolo 33708 del bilancio della Regione, rubrica Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione [20].

     5 quater. I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni possono essere concessi alle imprese che abbiano sospensioni dal lavoro conseguenti all'attivazione di procedure per la concessione a qualsiasi titolo di interventi straordinari di integrazione salariale sino alla data di attivazione delle medesime procedure [21].

     6. La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione da parte delle imprese nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria.

     7. L'impresa è tenuta a rimborsare il contributo percepito per il singolo lavoratore, nel caso in cui quest'ultimo venga licenziato per riduzione di personale nei mesi successivi alla sua assunzione.

     8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facoltà di effettuare ispezioni presso le imprese beneficiarie dei contributi a mezzo degli ispettorati del lavoro e dispone, in caso di accertate violazioni, la revoca dei contributi stessi.

     9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone con proprio decreto l'impegno degli stanziamenti annualmente autorizzati per le finalità del presente articolo, nonché l'accreditamento delle somme occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali provvederanno all'erogazione dei contributi.

     10. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le occorrenti istruzioni attuative.

 

     Art. 10. Contratti di formazione e lavoro. [22]

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche nel quadro delle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è autorizzato a concedere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e del credito cooperativo, della piccola e media industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dell'ambiente, nonché ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, contributi sulla retribuzione pari:

     a) al 30% della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, per l'intera durata del contratto di formazione e lavoro. Tale percentuale è elevata al 50% qualora le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9;

     b) contributi pari al 50%, 40% e 25 % della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. I contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9.

     2. Le provvidenze di cui al comma 1 trovano applicazione per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1994 [23] ed a condizione che le imprese nei dodici mesi precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale. Le provvidenze di cui al comma 1 trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b), nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo.

     3. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano ai datori di lavoro i quali mantengano in servizio a tempo indeterminato almeno il 50% dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

     4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione effettua controlli ispettivi a mezzo degli ispettorati del lavoro anche per quanto concerne il regolare svolgimento delle attività formative e dispone, in caso di accertata inosservanza, la revoca dei contributi.

     5. Qualora intervengano in campo nazionale provvedimenti di proroga dei benefici disposti dall'articolo 3 della legge 11 aprile 1986, n. 113, i contributi di cui al comma 1 saranno erogati detraendo dall'ammontare degli stessi l'importo del corrispondente trattamento statale.

     6. Trovano applicazione i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35.

     7. I progetti di cui al comma 1, preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, sono:

     a) quelli singolarmente approvati dalla predetta Commissione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in accoglimento di istanze direttamente rivolte alla medesima dai datori di lavoro;

     b) i progetti tipo contenuti in accordi quadro generali per i contratti di formazione e lavoro, - previsti dai contratti nazionali di lavoro depositati presso il Ministero del lavoro e, tramite esso, presso la Commissione regionale per l'impiego utilizzati dalle imprese, previo visto di conformità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro stipulanti contratti collettivi nazionali di lavoro, rilasciato attraverso le loro strutture territorialmente competenti al livello provinciale [24].

 

     Art. 11. Formazione in azienda.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previo parere della Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato a stipulare convenzioni con imprese, gruppi di imprese e loro consorzi, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività formative in azienda per l'acquisizione di professionalità specifiche, ovvero diverse o più elevate rispetto a quelle possedute, da parte di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, disoccupati o occupati a tempo parziale, di età non superiore ai quarantacinque anni. Tali attività saranno indirizzate, in particolare, ai giovani e potranno realizzarsi anche attraverso forme di alternanza tra studio e formazione. Le predette. convenzioni potranno essere stipulate anche con imprese di servizi e loro consorzi le quali si prefiggono lo scopo di promuovere ed organizzare le predette attività formative per conto di imprese che intendano realizzarle e che si impegnino all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente articolo.

     2. Ai fini della stipula delle convenzioni previste dal comma 1, le imprese, gruppi di imprese e loro consorzi debbono obbligarsi ad assumere a tempo indeterminato, entro dodici mesi dalla conclusione delle attività formative, almeno il 70% delle unità da formare. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente articolo ed il recupero delle somme erogate. Con le medesime convenzioni saranno individuati i criteri di selezione, la durata ed i contenuti delle attività formative, le modalità del loro svolgimento, nonché le strutture e le capacità organizzative da utilizzare.

     3. Le attività formative previste dal comma 1 non potranno avere una durata complessivamente superiore a dodici mesi o, eventualmente, a ventiquattro mesi per profili professionali elevati o che comportino l'acquisizione di cognizioni tecniche particolarmente complesse. Esse debbono essere finalizzate esclusivamente all'apprendimento, con esclusione di qualsiasi scopo di produzione aziendale e non sono ripetibili per i medesimi soggetti, relativamente a profili professionali di contenuto eguale o analogo, né presso la medesima impresa, né presso altre imprese.

     4. L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, previo parere della Commissione regionale per l'impiego di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, fissa i parametri per la determinazione dell'importo delle quote forfettarie da corrispondere alle imprese a titolo di rimborso delle spese sostenute per la formazione nonché per la promozione ed organizzazione delle attività formative. [25]

     5. Ai lavoratori che svolgano attività formative in aziende ai sensi del comma 1, è corrisposto, per ogni giorno di effettiva presenza, un assegno nella misura prevista dall'articolo 16.

     6. Qualora le imprese, per lo svolgimento delle attività formative previste dal comma 1, chiedano l'autorizzazione della Regione ai fini dell'accesso agli interventi del Fondo sociale europeo, l'importo delle quote di cui ai commi 4 e 5 è detratto dall'ammontare dei contributi concedibili, da porre a carico della Comunità Europea ed eventualmente del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     7. Durante i periodi di formazione in azienda i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché alla completa copertura dai rischi di infortunio, attraverso apposita convenzione da stipularsi tra l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

     8. La Commissione regionale per l'impiego, per lo svolgimento dei compiti previsti dai commi 1 e 4, è facultata ad avvalersi di esperti di settore di amministrazioni, enti ed organismi pubblici o privati in numero non superiore a due per ciascuna seduta, ai quali sarà corrisposto un gettone di presenza di importo pari a quello spettante ai componenti e, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione spettante al funzionario regionale con la qualifica di dirigente superiore.

     9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione effettua controlli sullo svolgimento delle attività formative previste dal presente articolo a mezzo degli ispettorati del lavoro e può procedere in caso di accertate inosservanze da parte dell'impresa alla disdetta delle convenzioni.

     10. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione provvede con proprio decreto all'impegno dei fondi stanziati annualmente per le finalità del presente articolo e all'accreditamento delle quote occorrenti ai direttori degli uffici provinciali del lavoro, i quali faranno luogo al pagamento delle spettanze previste dai commi 4 e 5.

     11. Al termine dell'attività formativa l'impresa è tenuta ad attestare con annotazione sul libretto di lavoro i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

     12. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente a tempo indeterminato coloro che hanno svolto tale attività, per l'assolvimento di mansioni corrispondenti ai risultati formativi conseguiti. Le imprese che svolgano attività formative ai sensi del presente articolo non possono usufruire dei contributi previsti dall'articolo 10.

     13. Le imprese operanti nei settori dell'agricoltura, della piccola e media industria, del turismo, del commercio, dell'artigianato e dell'ambiente, le quali avvalendosi della facoltà di richiesta nominativa prevista dal comma 12 procedano all'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività formativa in azienda e per quote non inferiori al 70% delle unità che hanno svolto l'attività stessa, hanno titolo a fruire dei contributi di cui all'articolo 9.

     14. Possono accedere alle convenzioni previste dal presente articolo le imprese, gruppi di imprese e loro consorzi che applichino nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi di categoria e che non abbiano effettuato sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, né abbiano proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che le professionalità da acquisirsi da parte dei lavoratori da impegnare nelle attività formative oggetto delle convenzioni non siano diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni o riduzioni di personale.

     15. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è altresì autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, convenzioni con i datori di lavoro che procedano all'assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro, per la realizzazione dei relativi programmi formativi. I progetti approvati dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della vigente normativa dovranno, in tal caso, precisare modalità e contenuti delle attività formative condotte in alternanza con quelle lavorative.

     16. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare convenzioni con imprese e loro consorzi per l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale a vantaggio degli apprendisti, conformemente alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in specie nel settore dell'artigianato.

 

     Art. 12. Disposizioni relative ai soggetti portatori di handicap.

     1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, in attuazione del piano di interventi approvato con legge regionale 28 marzo 1986, n. 16, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il coordinamento delle associazioni per i diritti degli handicappati, adotta iniziative volte a favorire l'inserimento nelle imprese dei soggetti portatori di handicap, attraverso gli interventi specificatamente previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11.

     2. Qualora non siano state costituite le équipes interdisciplinari previste dal piano indicato al comma 1, il tipo ed il grado di handicap dei soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, sono accertati dai servizi sanitari esistenti presso le unità sanitarie locali, che provvedono, altresì, alla relativa diagnosi funzionale.

     3. Al fine di promuovere l'integrazione lavorativa dei portatori di handicap, le cooperative formate da un numero di soggetti handicappati compreso tra il 30% ed il 50% del numero totale dei soci lavoratori usufruiscono dei benefici previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11 per tutti i soci lavoratori impegnati a tempo pieno nell'attività delle cooperative.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di formazione professionale

 

     Art. 13. Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di formazione professionale.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione in armonia con le linee della programmazione regionale provvede alla programmazione delle iniziative di formazione professionale di propria competenza, ivi comprese quelle previste dalla presente legge ed al coordinamento dei mezzi e delle risorse disponibili derivanti dai fondi regionali, statali e comunitari, avvalendosi della Commissione regionale per l'impiego, nonché dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale e dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, istituiti ai sensi della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

 

     Art. 14. Interventi per l'incentivazione della professionalità nel settore pubblico e privato e istituzione del «Premio Giovanni Bonsignore».

     1. Nel quadro delle proprie attività di programmazione ed allo scopo di incentivare le professionalità nel settore pubblico e privato, la Regione siciliana promuove ogni utile iniziativa volta a realizzare la diffusione e l'applicazione di nuovi modelli di gestione e di avanzate tecnologie di ricerca e sperimentazione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione è autorizzato ad erogare al Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.), un contributo annuo, a decorrere dal 1995, di lire 2.300 milioni da destinare [26]:

     a) quanto a lire 500 milioni, all'istituzione di dieci borse di studio, annuali o biennali, denominate «Premio Giovanni Bonsignore», per ricordare la figura e la professionalità del dirigente regionale dottor Giovanni Bonsignore;

     b) quanto a lire 1.000 milioni, all'organizzazione e gestione di iniziative per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale direttivo, dei funzionari e dei quadri nel settore pubblico, parapubblico e privato sulla base di specifici programmi o piani formativi, ivi compresa la spesa per gli assistenti di ricerca stabili la cui formazione sia stata curata dal Centro ricerche studi direzionali (CE.RI.S.DI.). Tali iniziative dovranno mirare sia all'adeguamento ai mutati processi gestionali, che alla sperimentazione di metodi per lo scambio delle risorse professionali, anche mediante convenzioni con altri istituti specializzati operanti nell'ambito comunitario [27];

     c) quanto a lire 800 milioni per le spese di gestione e funzionamento del Centro, ivi comprese le somme destinate ai dipendenti, con esclusione di quelle relative alla manutenzione straordinaria dell'immobile in cui ha sede l'ente. L'erogazione, fatta eccezione per la prima annualità, è subordinata alla presentazione di apposita relazione illustrativa della spesa corrispondente all'utilizzo del contributo percepito l'anno precedente [28].

     d) [per un importo non inferiore al 75 per cento dello stanziamento del capitolo 109704 UPB 1.4.1.3.1 per la formazione linguistica dei partecipanti al master Euromediterraneo, del personale della Regione siciliana e di enti pubblici aventi sede nel territorio della Regione siciliana] [29].

     3. Il Presidente della Regione, con decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a stabilire le modalità per l'assegnazione a giovani laureati delle università siciliane delle borse di studio di cui alla lettera a del comma 2, destinandole ad attività di alta formazione e ricerca nel settore del management pubblico e garantendo criteri per la più ampia partecipazione alla selezione.

     4. Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto centro, per lo svolgimento di attività di ricerca. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.

     5. Il contributo di cui alla lettera b) del comma 2 è erogato in anticipazione, nella misura dell'80 per cento, previa presentazione del programma annuale di attività [30].

     5 bis. L'erogazione del saldo è effettuata a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del bilancio consuntivo del Centro relativo all'anno medesimo [31].

 

     Art. 15. Corsi di orientamento e di formazione di base.

     1. Per il triennio 1991-1993 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad istituire e finanziare, con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, corsi di orientamento e di formazione di base, riservati ai giovani di età non superiore ai ventinove anni iscritti nelle liste di collocamento e privi di occupazione, i quali nel medesimo anno scolastico frequentino presso istituzioni scolastiche pubbliche corsi sperimentali di scuola media per lavoratori finalizzati al conseguimento del titolo di studio nella scuola dell'obbligo.

     2. I corsi di formazione dovranno essere organizzati con modalità tali da consentire la contemporanea frequenza di quelli scolastici.

     3. I corsi dovranno essere finalizzati ad orientare i giovani circa le scelte lavorative ed a fornire strumenti culturali integrativi e complementari rispetto a quelli offerti dalla scuola dell'obbligo, nonché tecniche e metodologie atte a potenziare le opportunità di adeguato inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso l'acquisizione di esperienze presso strutture produttive.

     4. Ai giovani che dimostrino di aver superato positivamente gli esami finali dei corsi sperimentali di cui al comma 1 e che superino anche quelli finali del corso di formazione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione potrà concedere, per una sola volta, un assegno finale pari a metà dell'importo complessivo degli assegni giornalieri spettanti per la frequenza del corso di formazione.

     5. Gli enti cui venga affidata la gestione dei corsi di formazione previsti dal presente articolo dovranno utilizzare per lo svolgimento dei corsi medesimi esclusivamente personale in forza alla data di entrata in vigore della presente legge, dando la precedenza a quello impegnato in processi di mobilità, ove ricorrano i necessari requisiti professionali.

     6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a partecipare, anche attraverso idoneo concorso finanziario, alla realizzazione di iniziative innovative e/o sperimentali attuate in Sicilia dagli organi competenti in materia di pubblica istruzione, i cui programmi prevedano anche lo svolgimento di attività formative e/o di orientamento.

 

     Art. 16. Assegno agli allievi per la frequenza ai corsi di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24.

     1. Agli allievi che partecipano ai corsi istituiti e finanziati ai sensi della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, è corrisposto per ogni giorno di effettiva presenza un assegno giornaliero dell'importo di lire 8.000.

     2. Le disposizioni contenute nel comma 1 trovano applicazione a partire dall'anno formativo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, è autorizzato ad elevare con proprio decreto l'importo dell'assegno di cui al comma 1, anche in relazione alla tipologia ed ai contenuti dei corsi di formazione.

     4. Le norme di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 12, nel caso in cui si verifichino le condizioni in essa previste, sono estese a tutto il personale dipendente dagli enti di formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Procedure per l'erogazione dei contributi per la formazione professionale.

     1. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [32].

     2. Al comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, dopo le parole: «10%» sono aggiunte le seguenti:

     (Omissis).

     3. Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto a partire dall'anno formativo successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 18. Attività nel settore sanitario.

     1. Per un periodo di cinque anni, a decorrere dall'anno scolastico 1990-91, sono prorogati con le modalità ivi stabilite gli assegni di studio e le indennità di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 6 gennaio 1981, n. 7 e 13 giugno 1984, n. 40, da corrispondere agli allievi che frequentano i corsi di formazione. L'ammontare dei predetti assegni di studio è elevato a lire 20.000.

     2. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, valutato in lire 12.158 milioni, di cui lire 3.000 milioni per i corsi istituiti presso le università dell'Isola e lire 9.158 milioni per i corsi istituiti presso le unità sanitarie locali, si fa fronte, quanto a lire 1.300 milioni con la disponibilità del capitolo 42822 e, quanto a lire 10.858 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 42840 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

     3. Agli oneri ricadenti negli esercizi successivi si farà fronte con parte delle assegnazioni di parte corrente del Fondo sanitario regionale.

 

CAPO III

Interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67

 

     Art. 19. Interventi integrativi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'articolo 22 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

     1. La Commissione regionale per l'impiego è facultata ad estendere fino al 30 giugno 1992 la durata massima dei progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni, compresi i progetti di utilità collettiva di cui all'articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, con le modalità previste dallo stesso articolo 22.

     2. Per quanto attiene ai settori dell'informatica e della telematica, dell'agricoltura specializzata, dell'agriturismo, dei servizi sociali, dell'animazione socioculturale, della tutela ambientale, del turismo, dei beni culturali, della protezione civile e degli interventi a favore degli immigrati possono essere stipulate convenzioni con gli enti locali, gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali da parte di società, comprese quelle cooperative composte per almeno l'80 per cento da soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilità collettiva per un periodo non inferiore a 180 giorni ed in servizio alla data della stipula della convenzione, o che si impegnano ad assumere ed a mantenere in servizio almeno l'80 per cento dei soggetti sopraindicati [33].

 

     Art. 20. Interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 11 marzo 1988, n. 67.

     1. Per il periodo di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il 50% delle assunzioni da effettuarsi ai sensi della vigente normativa da parte delle amministrazioni, enti ed aziende di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, relativamente a qualifiche o profili professionali riconducibili ai contratti nazionali degli enti locali [34] per i quali è previsto ai fini dell'accesso il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, è riservato ai soggetti che per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni [35].

 

CAPO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 21. Interventi a favore dei coordinatori dei progetti di utilità collettiva.

     1. I benefici di cui agli articoli 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, lettera f, 9, comma 2, 19, comma 2 e all'articolo 20, previsti per i soggetti impegnati nella realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni, sono estesi ai coordinatori dei progetti medesimi che abbiano svolto tale compito per un periodo non inferiore a centottanta giorni.

 

     Art. 22. Competenze delle direzioni regionali.

     1. Ferme restando le attribuzioni generali ed in materia di occupazione e di disciplina dei rapporti di lavoro, anche di carattere speciale, della direzione «Lavoro» dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione sono demandati alle competenze della direzione «formazione professionale ed orientamento» del medesimo Assessorato gli interventi relativi alla programmazione, organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e di attività formative.

 

     Art. 23. Personale delle soppresse scuole sussidiarie.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si applicano, ad istanza da presentarsi entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle soppresse scuole sussidiarie che non abbia optato per il ruolo amministrativo della Regione siciliana, per essere utilizzato nelle direzioni didattiche o nei distretti scolastici.

 

     Art. 24. Personale dell'Amministrazione regionale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasformare il rapporto di lavoro del personale già in servizio, nonché di quello che dovrà essere assunto in forza di concorsi già banditi da part-time a tempo pieno con decorrenza giuridica non successiva a sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.

     2. L'articolo 29 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 è abrogato.

 

     Art. 25. Personale del Corpo forestale della Regione siciliana. [36]

     1. L'organico del Corpo forestale della Regione siciliana, per far fronte ai nuovi compiti allo stesso attribuiti dalle recenti leggi statali e regionali in materia di difesa del suolo, di tutela delle aree protette e di protezione civile è aumentato del 25 % rispetto alla tabella M di cui alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

     2. Per l'assunzione dei sottufficiali e delle guardie forestali, ai fini della determinazione dei requisiti nei limiti di età previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52, va valutato il servizio militare ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Tale disposto si applica anche per i concorsi già espletati, banditi antecedentemente alla data della suddetta legge statale sempreché sia ancora utilizzabile la graduatoria.

 

     Art. 26. Interventi a sostegno di lavoratori di aziende in crisi.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere, a titolo di anticipazione, ai lavoratori sospesi dalle aziende operanti nel settore dell'indotto petrolchimico di Gela e dalle aziende operanti nell'indotto della raffineria di Milazzo, un'indennità straordinaria mensile pari al 95% del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i periodi di effettiva sospensione, compresi tra il 1° aprile e il 30 settembre 1991.

     2. Trovano applicazione le procedure previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 61.

     3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario in corso la spesa di lire 8.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

 

     Art. 27. Cantieri di lavoro riservati ai lavoratori edili disoccupati.

     1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ai sensi della legge regionale 12 marzo 1986, n. 12, a disporre l'apertura dei cantieri di lavoro da realizzarsi mediante l'utilizzazione dei lavoratori edili disoccupati, iscritti nelle liste dei rispettivi uffici di collocamento, che risultino tali alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. All'onere occorrente per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, previsto per il corrente esercizio finanziario in lire 12.000 milioni, si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

     3. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 3 della legge regionale 12 marzo 1986, n. 12.

     4. In tutti i cantieri di lavoro è riservata una quota del 10% di lavoratori in favore degli ex carcerati e dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti o soggetti d'alcolismo. I soggetti interessati sono tenuti a fornire idonea certificazione agli uffici di collocamento competenti per territorio.

 

     Art. 28. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità della presente legge, è autorizzata, per il triennio 1991-1993, la spesa complessiva di lire 834.000 milioni così ripartita:

     (Omissis).

     2. L'onere complessivo di lire 834.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli di cui al comma 1 per il triennio 1991- 1993 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 827 . 500 nel progetto strategico «C» - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva - Codice 3111 «Fondo per l'occupazione» e quanto a lire 6.500 milioni nel progetto 07.09 «Attività ed interventi non inseriti nei progetti strategici».

     3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 1991, pari a lire 88.000 milioni, si provvede quanto a lire 81.500 milioni con le disponibilità del capitolo 60780 e quanto a lire 6.500 milioni con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

     4. Le somme occorrenti per il raggiungimento delle finalità previste dagli articoli 15 e 16 sono iscritte annualmente nel capitolo 34109 del bilancio di previsione.

 

     Art. 29.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[8] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[9] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[10] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 16 della L.R. 26 novembre 2000, n. 24.

[11] Comma sostituito dall'art. 19 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25 e successivamente così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 1996, n. 24. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2013, n. 106, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, come sostituito dall’art. 19, comma 2, della L.R. 1° settembre 1993, n. 25 e successivamente modificato dall’art. 3 della L.R. 6 aprile 1996, n. 24, nella parte in cui prevede, ai fini del riconoscimento della riserva a favore dei soggetti in possesso del prescritto titolo di studio che per un periodo non inferiore a centottanta giorni abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati dall’art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, la condizione, contemplata dall’art. 1, comma 2, della L.R. 21 dicembre 1995, n. 85, che detti soggetti fossero in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

[12] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 19 della L.R. 22 dicembre 205, n. 19.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[14] Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2 della L.R. 1 marzo 1995, n. 20.

[15] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[16] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[17] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25 e così modificato dall’art. 48 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[19] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 84. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 19 della L.R. 19 agosto 1999, n. 18.

[20] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 84.

[21] Comma aggiunto dall’art. 76 della L.R. 3 dicembre 2003, n. 20.

[22] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25. Si veda l'art. 11 della L.R. 19 dicembre 1995, n. 84, di interpretazione autentica del presente articolo.

[23] Termine differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 10 della L.R. 25 maggio 1995, n. 47.

[24] Comma aggiunto dall'art. 29 della L.R. 18 maggio 1996, n. 33.

[25] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 maggio 1995, n. 47.

[27] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 25 maggio 1995, n. 47. La Corte Costituzionale, con sentenza 20-27 luglio 1995 n. 407, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L.R. 47/1995.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 25 maggio 1995, n. 47.

[29] Lettera aggiunta dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, sostituita dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19 e abrogata dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[30] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 25 maggio 1995, n. 47.

[31] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 25 maggio 1995, n. 47.

[32] Comma modificato dall’art. 8 della L.R. 9 agosto 2002, n. 9.

[33] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.

[34] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 1992, n. 5.

[35] Comma modificato dall'art. 19 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25 e nuovamente così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 1996, n. 24.

[36] Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 6 della L.R. 25 maggio 1995, n. 46.