Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 09/10/1998 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Utilizzo dei fondi globali. |
Art. 2. Variazioni di bilancio - Rubrica Presidenza. |
Art. 3. Interventi nel settore dell'imprenditoria giovanile. |
Art. 4. Intervento in favore di cantina sociale. |
Art. 5. |
Art. 6. Provvedimenti per il personale del settore zolfifero. |
Art. 7. |
Art. 8. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 10. |
Art. 9. Rideterminazione del reddito per l'assegnazione di alloggi per gli appartenenti alle forze dell'ordine. |
Art. 10. Pubblicazione di decreti in materia di acque pubbliche. |
Art. 11. Formazione all'autoimpiego. |
Art. 12. Attività culturali in favore degli emigrati siciliani e degli immigrati in Sicilia. |
Art. 13. Incremento capitoli di bilancio. |
Art. 14. Interventi in favore dell'artigianato. |
Art. 15. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. |
Art. 16. Norme sul conferimento di incarico di progettazione di strutture sanitarie. |
Art. 17. Elettrificazione della frazione di Ginostra del comune di Lipari. |
Art. 18. Variazioni di bilancio - Rubrica Turismo. |
Art. 19. Interventi finanziari in favore delle aziende ricettive e turistiche. |
Art. 20. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. |
§ 5.3.311 - L.R. 9 ottobre 1998, n. 27.
Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998.
(G.U.R. 14 ottobre 1998, n. 52).
Art. 1. Utilizzo dei fondi globali.
1. Per le finalità dell'articolo 12 della
2. Per le finalità degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della
3. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare progetti di lavoro socialmente utili rivolti alle categorie prioritarie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego ed ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per crisi di azienda, di area o di settore. E' altresì autorizzato a finanziare l'importo integrativo di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 9, del
4. Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano (E.M.S.) è incrementato per l'esercizio finanziario 1998 di lire 12.000 milioni, destinati a fare fronte ad oneri urgenti connessi alle proprie finalità istituzionali, esclusi eventuali interventi in favore delle società collegate.
5. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere al Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Catania un contributo straordinario di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1998 da destinare al ripianamento delle obbligazioni pregresse maturate fino al 31 dicembre 1997.
6. Per le finalità di cui agli articoli 8 e 10 della
7. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dagli enti ed associazioni inserite nel calendario delle manifestazioni turistiche 1994 di cui alla
8. Per le finalità di cui all'articolo 65, comma 2, della
9. Per le medesime finalità di cui al comma 8 è destinata la ulteriore somma di lire 50.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998 cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 21252 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
10. Per le finalità di cui alla
11. Il contributo annuo a favore del Teatro Stabile di Palermo previsto dal comma 1, dell'articolo 1, della
12. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Teatro Pirandello di Agrigento un contributo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1998 e 1999.
13. Il contributo disposto in favore dell'Istituto siciliano mutilati ed invalidi di guerra (ISMIG) è incrementato per l'esercizio finanziario 1998 della somma di lire 2.000 milioni. L'ISMIG deve presentare entro e non oltre il 31 dicembre 1998 un piano di riordino e di rilancio operativo tendente alla realizzazione di nuovi servizi nel settore della prevenzione e della riabilitazione anche attraverso convenzioni con il servizio sanitario. Il piano sopradescritto deve anche comprendere una previsione di entrate derivanti dall'organizzazione dei predetti servizi, con l'obiettivo di garantire una graduale e contestuale riduzione dell'intervento regionale. Per la realizzazione dei fini istituzionali e dei servizi nel settore della prevenzione e riabilitazione l'ISMIG è autorizzato ad operare con le modalità previste dal
14. Per mantenere un assortimento librario adeguato alla domanda di consumi culturali, è consentito il finanziamento alla formazione di scorte delle imprese librarie siciliane per un importo, documentato con fatture, non inferiore a lire 200 milioni e non superiore a lire 400 milioni per ciascuna impresa, attraverso un finanziamento bancario da parte degli istituti di credito operanti in Sicilia da estinguersi in cinque anni, compreso l'anno di preammortamento, con rate semestrali. La Regione siciliana interviene con un contributo in conto interessi pari al 40 per cento del totale degli interessi pagati dalle imprese librarie, con esclusione degli eventuali interessi di mora e di ogni altro onere. Prima di concedere il finanziamento gli istituti di credito devono richiedere preventivo nulla osta all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze indicando l'importo del contributo in conto interessi. L'autorizzazione viene infatti concessa, nei limiti delle disponibilità del capitolo di bilancio, seguendo l'ordine cronologico delle richieste di nulla osta pervenute. Il contributo in conto interessi viene corrisposto dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze direttamente agli istituti di credito su richiesta degli stessi corredata dagli estratti conto controfirmati dai titolari delle imprese librarie. Per le finalità del presente comma è autorizzato, per l'anno finanziario 1998, il limite quinquennale di impegno di lire 200 milioni [1].
15. Alle aziende industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e comunque a tutti coloro i quali hanno subito danni a seguito della tromba d'aria che si è abbattuta in alcune zone della provincia di Agrigento e di Caltanissetta nella notte tra il 7 e l'8 novembre 1997, che non siano coperti da assicurazione, è concesso un contributo a fondo perduto pari al 90 per cento dell'ammontare dei danni. Le domande per l'ammissione a detti contributi devono essere presentate alla Presidenza della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande devono essere corredate di una perizia giurata, resa da tecnici regolarmente inscritti ad albi o elenchi professionali, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per il 1998, lire 5.300 milioni per il 1999 e lire 5.300 milioni per il 2000 [2].
16. Allo scopo di consentire l'ulteriore sviluppo delle attività inerenti al bacino idro-termo-minerale di Acireale, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Acireale un ulteriore finanziamento di lire 3.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. L'intervento di cui al presente comma può essere destinato, nel limite massimo di lire 150 milioni, alla predisposizione di studi e ricerche volti alla redazione di un razionale piano di sviluppo.
17. Per consentire lo sviluppo delle attività inerenti allo sfruttamento delle acque termali di Sciacca, l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1998. All'onere di cui al presente comma si provvede per lire 1.000 milioni mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 87502 e per lire 500 milioni mediante l'utilizzazione di parte delle disponibilità del capitolo 60791 (codice 5001) del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.
18. Le disposizioni dettate all'articolo 51 bis della
19. Per Il pagamento dei contributi spettanti alle imprese che hanno effettuato assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 1997, ai sensi dell'articolo 9 della
20. Alle medesime finalità di cui al comma 19 è destinata la somma di lire 100.000 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo di spesa 60759 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1998.
21. Al fine di consentire il completamento degli interventi inseriti nel programma operativo plurifondo della Sicilia 1990/1993 (FESR), approvato con
(Omissis).
I lavori finanziati con gli importi sopra indicati devono essere completati e collaudati entro il 31 dicembre 1999 [2]a.
22. [3].
23. Le spese autorizzate dal presente articolo sono riepilogate nella tabella sottoindicata:
(Omissis).
24. Agli oneri ricadenti nel triennio 1998-2000 derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 del presente articolo si provvede mediante riduzione dei capitoli indicati nella tabella di seguito riportata per gli importi segnati a fianco di ciascuno di essi:
(Omissis).
25. In dipendenza del presente articolo le somme accantonate nei fondi globali come da elenco n. 5 annesso al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1998-2000, sono così utilizzate:
(Omissis).
Art. 2. Variazioni di bilancio - Rubrica Presidenza.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'esercizio finanziario 1998 sono introdotte le seguenti variazioni:
- capitolo 10004 + 150 milioni;
- capitolo 10005 + 100 milioni;
- capitolo 10006 + 200 milioni;
- capitolo 10151 + 300 milioni;
- capitolo 10152 + 50 milioni;
- capitolo 10675 + 300 milioni.
2. All'onere complessivo di lire 1.100 milioni si provvede con la riduzione di pari importo, della spesa autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 dalla
Art. 3. Interventi nel settore dell'imprenditoria giovanile.
1. [4].
Art. 4. Intervento in favore di cantina sociale.
1. L'ente di sviluppo agricolo (ESA), socio della "Cantina sociale del coltivatore diretto", società cooperativa a responsabilità limitata in Vallelunga Pratameno, è autorizzato a trasferire in proprietà alla predetta società l'immobile e le attrezzature dello stabilimento enologico già concesso in gestione a titolo gratuito.
2. L'ESA è autorizzato a sottoscrivere le quote sociali equivalenti al valore dei beni trasferiti per l'aumento del capitale della cooperativa di cui al comma 1.
3. La valutazione dei beni da trasferire è effettuata dai competenti uffici in base alle disposizioni di legge.
Art. 6. Provvedimenti per il personale del settore zolfifero.
1. [6].
2. Il personale che in atto usufruisce delle previsioni normative di cui alla
3. Per i prepensionati di cui al comma 2 la cessazione del trattamento dell'indennità di prepensionamento ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge; resta comunque facoltativa l'anticipazione della pensione di vecchiaia o di anzianità per i prepensionati che sono stati addetti al sottosuolo di cui alla
Art. 8. Modifiche alla
1. [8].
Art. 9. Rideterminazione del reddito per l'assegnazione di alloggi per gli appartenenti alle forze dell'ordine.
1. [9].
Art. 10. Pubblicazione di decreti in materia di acque pubbliche.
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 18 del Testo Unico n. 1775 del 1933 e nell'articolo 20 del Regolamento 1920/1285 relative alla pubblicazione dei decreti di concessione di derivazione di acque pubbliche, si applicano esclusivamente alle grandi derivazioni, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei decreti assessoriali di concessione per piccole derivazioni va eseguita per estratto e a stralcio.
Art. 11. Formazione all'autoimpiego.
1. Per le finalità dell'articolo 2 della
- articoli 9-16, lire 2.900 milioni (capitolo 33656);
- articoli 3-16, lire 1.450 milioni (capitolo 33716);
- articoli 5-16, lire 1.950 milioni (capitolo 33717);
- articoli 8-16, lire 2.200 milioni (capitolo 33718).
Art. 12. Attività culturali in favore degli emigrati siciliani e degli immigrati in Sicilia.
1. Il capitolo 34364 del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1998 è incrementato di lire 790 milioni cui si fa fronte:
- per lire 540 milioni mediante corrispondente riduzione per lo stanziamento del capitolo 33007;
- per lire 250 milioni mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata ai sensi degli articoli 8/16 della
Art. 13. Incremento capitoli di bilancio.
1. I capitoli 33655 e 34051 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1998 sono incrementati rispettivamente di lire 990 milioni e di lire 300 milioni, cui si fa fronte:
- per lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 33007;
- per lire 500 milioni mediante corrispondente riduzione della spesa autorizzata ai sensi degli articoli 3-16 della
- per lire 290 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 34052.
Art. 14. Interventi in favore dell'artigianato.
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui agli articoli 27 e 28 della
Art. 15. Modifiche alla
Art. 16. Norme sul conferimento di incarico di progettazione di strutture sanitarie.
1. Al fine di consentire una più veloce fruibilità, anche per parti funzionali, di presidi ospedalieri e delle altre strutture sanitarie da realizzare con finanziamenti a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 20 della
Art. 17. Elettrificazione della frazione di Ginostra del comune di Lipari.
1. Al fine di consentire l'elettrificazione nell'isola di Stromboli della frazione di Ginostra del comune di Lipari l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), da rilasciarsi entro quindici giorni dalla richiesta - trascorsi i quali si prescinde dal parere - anche in deroga a quanto previsto dal regolamento concernente la Riserva naturale orientata dell'isola di Stromboli e Strombolicchio, la realizzazione di un impianto fotovoltaico, nonchè la realizzazione dei lavori di costruzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica nella frazione da parte dell'Enel.
Art. 18. Variazioni di bilancio - Rubrica Turismo.
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato a concedere i contributi di cui all'articolo 117 della
2. Per le finalità dell'articolo 34 della
- per lire 3.000 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 10 della
- per lire 6.200 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 10 della
- per lire 3.000 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 14 della
- per lire 1.950 milioni mediante riduzione di parte della spesa autorizzata dall'articolo 7, comma 3, della
3. Per le finalità dell'articolo 21 della
4. Per le finalità dell'articolo 51 della
Art. 19. Interventi finanziari in favore delle aziende ricettive e turistiche.
1. [1]1.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Si veda l'art. 29 della
[2] Comma già modificato dall'art. 55 della
[2]2a Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 104 della
[3] Comma abrogato dall'art. 36 della
[4] Aggiunge i commi 8 e 9 all'art. 22 della
[5] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
[6] Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[5] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
[8] Modifica il comma 1, art. 1 della
[9] Sostituisce il comma 3, art. 5 bis della
[1]10 Rubrica così rettificata con avviso pubblicato nella G.U.R. 21 novembre 1998, n. 59. Sostituisce il comma 1, art. 54 della
[1]11 Sostituisce il comma 1, art. 17 della