§ 3.16.276 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 25.
Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e previdenza sociale
Data:29/12/2008
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo
Art. 2.  Contratti di diritto privato nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.16.276 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 25.

Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo.

(G.U.R. 31 dicembre 2008, n. 60)

 

Art. 1. Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo

1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 può essere prorogato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Gli oneri discendenti dall’applicazione del presente comma valutati in 3.740 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1008.

2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009, osservando i periodi di discontinuità previsti dal comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le garanzie occupazionali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di 6.213 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto a 5.550 migliaia di euro all’accantonamento 1001 e quanto a 663 migliaia di euro, all’accantonamento 1006.

3. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a disporre, per l’anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 41 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, come modificate dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, possono essere prorogate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, sino al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di 14.375 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2, quanto ad 8.500 migliaia di euro, all’accantonamento 1004 e, quanto a 5.875 migliaia di euro, all’accantonamento 1008.

5. Per l’esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, al Comune di Palermo, una somma di 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4 [1].

6. Nell’ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l’esercizio 2009 e successivi, l’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

7. Per assicurare la continuità dell’azione tecnico-amministrativa dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell’attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:

a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;

b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3;

c) 18 unità di personale di cui all’avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;

d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;

e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.

Per le finalità del presente comma, per l’esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.

8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, rappresenta obiettivo prioritario assegnato ai dirigenti generali interessati i quali sono tenuti al recupero delle somme anticipate dalla Regione per la realizzazione dei singoli progetti.

9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni.

10. E’ fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia [2].

10 bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all’articolo 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonché le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di un ulteriore anno [3].

11. All’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali è autorizzato a predisporre, con la collaborazione del Dipartimento regionale della programmazione ed avvalendosi della Ragioneria generale, il relativo programma di utilizzo.

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

13. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "entro il 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle parole "entro il 31 dicembre 2009". Il differimento del predetto termine vale anche per l’incidenza del parametro di cui al medesimo comma 4, secondo le modalità già assentite in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali. Il differimento del predetto termine produce effetti anche in ordine all’attività gestionale riconducibile all’esercizio finanziario 2008.

14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall’applicazione della presente legge.

 

     Art. 2. Contratti di diritto privato nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16 è inserito il seguente comma:

"3 bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.".

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 aprile 2009, n. 4 e così ulteriormente modificato dall'art. 37 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[2] Comma già modificato dall'art. 32 della L.R. 14 aprile 2009, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 2.

[3] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 24.