Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 29/12/2008 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo |
Art. 2. Contratti di diritto privato nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 3.16.276 - L.R. 29 dicembre 2008, n. 25.
Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo.
(G.U.R. 31 dicembre 2008, n. 60)
Art. 1. Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo
1. Il termine dei contratti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della
2. I contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 3 della
3. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione è autorizzato a disporre, per l’anno 2009, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all’articolo 1 della
4. Le disposizioni di cui all’articolo 41 della
5. Per l’esercizio finanziario 2009, a valere sulle assegnazioni annuali in favore dei Comuni, è riservata, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, al Comune di Palermo, una somma di 36.000 migliaia di euro per consentire la prosecuzione dei lavori effettuati dai soggetti destinatari delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 6, della
6. Nell’ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali o extraregionali per l’esercizio 2009 e successivi, l’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque è tenuta a valersi delle professionalità, in atto esistenti, del personale a tempo determinato, i cui contratti andranno a scadere il 31 dicembre 2008 che, per le finalità del presente comma, possono essere prorogati, nei limiti della spesa autorizzata, al 31 marzo 2009. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2009, la spesa di 2.100 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 nell’U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.
7. Per assicurare la continuità dell’azione tecnico-amministrativa dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente - Dipartimento territorio ed ambiente, possono essere prorogati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nelle more dell’attuazione degli strumenti di programmazione extraregionali, sino al 31 marzo 2009, i contratti al personale selezionato con procedure di evidenza pubblica di seguito elencato:
a) 19 unità di personale contrattualizzato dal Dipartimento regionale territorio ed ambiente, ai sensi del decreto del Dirigente generale del medesimo Dipartimento n. 450 del 28 giugno 2002;
b) 45 unità di personale a tempo determinato contrattualizzato ai sensi dell’articolo 15 della
c) 18 unità di personale di cui all’avviso pubblico per la selezione di esperti a supporto delle politiche ambientali relativo al comunicato della Presidenza della Regione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 28 luglio 2006, n. 9, serie speciale concorsi;
d) 1 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dello sviluppo economico - PON-ATAS 2000-2006 - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 31 ottobre 2008;
e) 10 unità di personale contrattualizzato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - progetto PODIS - che ha prestato servizio al Dipartimento regionale territorio ed ambiente fino al 30 giugno 2008.
Per le finalità del presente comma, per l’esercizio finanziario 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 784 migliaia di euro; i relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1006.
8. La predisposizione e realizzazione dei progetti attuativi del Fondo aree sottoutilizzate 2007-2013, previste dalla
9. Ad avvio dei progetti di cui al comma 8, le risorse autorizzate dalla presente legge recuperate anche per effetto del medesimo comma 8, confluiscono, tramite decreto del Ragioniere generale, nel fondo di riserva destinato alle finalità di cui all’articolo 7 della
10. E’ fatto divieto alle Amministrazioni regionali, istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e agli enti del settore (C.E.F.P.A.S.) per i quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia nonché agli enti regionali lirico-sinfonici e dello spettacolo limitatamente alla stagionalità degli eventi e senza alcun onere finanziario a carico del bilancio della Regione per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia [2].
10 bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della
11. All’Assessore regionale per il bilancio e le finanze, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è attribuito il coordinamento delle risorse regionali ed extra regionali, ivi comprese quelle derivanti dalla
12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).
13. Al comma 4 dell’articolo 12 della
14. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall’applicazione della presente legge.
Art. 2. Contratti di diritto privato nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della
"3 bis. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con accertate difficoltà di bilancio, possono stipulare contratti di diritto privato, utilizzando unicamente il contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3, con una flessibilità oraria non inferiore a 18 ore, previo accordo con le Organizzazioni sindacali.".
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma già modificato dall'art. 2 della
[2] Comma già modificato dall'art. 32 della
[3] Comma inserito dall'art. 8 della