§ 3.1.16 - L.R. 12 maggio 1959, n. 21.
Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:12/05/1959
Numero:21


Sommario
Art. 1.      L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 2.      L'Ente esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla L.R. 27 dicembre 1950, n. 104 e dalle altre leggi e regolamenti in vigore.
Art. 13.      L'ERAS può essere autorizzato ad estendere in favore dei coltivatori diretti i compiti di assistenza previsti in favore degli assegnatari.
Art. 14.      Per sopperire alle esigenze delle attività previste all'articolo precedente è costituito, presso l'Ente, con gestione separata, un fondo di rotazione.
Art. 15.      Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta regionale, saranno stabilite le norme per la gestione [...]
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      (Omissis)
Art. 18.      Sono devolute all'Ente per la riforma agraria in Sicilia le attribuzioni del centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia, di cui alla L. 3 luglio 1950, n. 51, nonché quelle della [...]
Art. 19.      Sono abrogati:


§ 3.1.16 - L.R. 12 maggio 1959, n. 21.

Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia.

(G.U.R. 15 maggio 1959, n. 28).

 

Art. 1.

     L'Ente per la riforma agraria in Sicilia è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 2.

     L'Ente esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla L.R. 27 dicembre 1950, n. 104 e dalle altre leggi e regolamenti in vigore.

 

     Artt. 3. - 12.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 13.

     L'ERAS può essere autorizzato ad estendere in favore dei coltivatori diretti i compiti di assistenza previsti in favore degli assegnatari.

     L'Ente inoltre può essere autorizzato a svolgere:

     a) assistenza tecnica ai coltivatori diretti per la progettazione ed esecuzione di opere di trasformazione;

     b) assistenza alle cooperative ed ai coltivatori diretti nell'acquisto dei terreni per la formazione della proprietà contadina;

     c) assistenza tecnica alle cooperative di coltivatori diretti per quanto occorra alla razionale coltivazione dei terreni e per le prime trasformazioni dei prodotti.

 

     Art. 14.

     Per sopperire alle esigenze delle attività previste all'articolo precedente è costituito, presso l'Ente, con gestione separata, un fondo di rotazione.

     Il fondo è costituito:

     1) da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni per un periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 [2];

     2) dalle sopravvenienze attive, dalla creazione della proprietà contadina e dai terreni delle aziende di proprietà dell'Ente;

     3) da ulteriori ed eventuali apporti dello Stato e di altri enti.

 

     Art. 15.

     Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta regionale, saranno stabilite le norme per la gestione del fondo [3].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 17.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 18.

     Sono devolute all'Ente per la riforma agraria in Sicilia le attribuzioni del centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia, di cui alla L. 3 luglio 1950, n. 51, nonché quelle della sezione autonoma ricerche idrogeologiche, di cui al D.L.vo 26 giugno 1950, n. 27, modificato con la L. 18 dicembre 1953, n. 70.

     Il patrimonio del centro regionale per la meccanizzazione agricola è trasferito all'Ente per la riforma agraria.

     Sono estese a quest'ultimo, per gli scopi di cui al primo comma, le agevolazioni previste dall'art. 6 della L. 3 luglio 1950, n. 51.

 

     Art. 19.

     Sono abrogati:

     a) la legge 3 luglio 1950, n. 51, salvo quanto stabilito nel precedente articolo;

     b) gli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.L.vo 26 giugno 1950, n. 27, modificato dalla L. 18 dicembre 1953, n. 70;

     c) il D.L.vo 15 ottobre 1954, n. 11;

     d) le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 35 L.R. 10 agosto 1965, n. 21.

[2] Punto così sostituito dall'art. 1 L.R. 18 luglio 1961, n. 13.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 L.R. 18 luglio 1961, n. 13.

[4] Con sentenza della Corte cost. n. 32 del 1961 (v. Rep., 327.), l'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo.

[5] Abrogato dall'art. 35 L.R. 10 agosto 1965, n. 21.