§ 2.10.181 - L.R. 5 settembre 1990, n. 34.
Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:05/09/1990
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Individuazione delle istituzioni scolastiche.
Art. 2.  Compiti delle province regionali e dei comuni.
Art. 3.  Organi di gestione degli istituti.
Art. 4.  Attività di sperimentazione.
Art. 5.  Ristrutturazione delle tabelle organiche.
Art. 5 bis.  Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti.
Art. 6.  Istituzione, soppressione, trasferimento di sede degli istituti.
Art. 7.  Ruoli del personale.
Art. 8.  Incarichi e supplenze.
Art. 9.  Inquadramento in ruolo di personale direttivo.
Art. 10.  Inquadramento in ruolo di personale insegnante.
Art. 11.  Inquadramento in ruolo di personale D.O.A.R..
Art. 12.  Inquadramento in ruolo di personale non insegnante.
Art. 13.  Modalità di utilizzo del personale insegnante.
Art. 14.  Graduatoria permanente di personale non insegnante.
Art. 15.  Utilizzo delle graduatorie di merito dei concorsi statali.
Art. 16.  Comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania.
Art. 17.  Norma transitoria.
Art. 18.  Abrogazione di norme.
Art. 19.  Norma finanziaria.


§ 2.10.181 - L.R. 5 settembre 1990, n. 34.

Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica.

(G.U.R. n. 42 dell'8 settembre 1990)

 

Art. 1. Individuazione delle istituzioni scolastiche.

     1. La Regione siciliana nella gestione degli istituti regionali d'arte di Bagheria, Enna, Grammichele, Mazara del Vallo, S. Cataldo e S. Stefano di Camastra, delle scuole medie annesse agli istituti regionali d'arte di Enna, Grammichele, S. Cataldo e S. Stefano di Camastra, dell'Istituto tecnico femminile regionale di Catania, degli istituti professionali per ciechi «Ardizzone Gioeni» di Catania e «Florio e Salamone» di Palermo, si uniforma ai principi propri della corrispondente legislazione statale.

 

     Art. 2. Compiti delle province regionali e dei comuni.

     1. Alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, primo comma, n. 1, lettera b, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, eccezion fatta per la provvista del personale, che resta di competenza della Regione.

     2. Gli oneri afferenti alle scuole medie annesse agli istituti d'arte restano a carico delle amministrazioni comunali.

     3. I finanziamenti per la costruzione e la manutenzione degli edifici destinati alle esigenze degli istituti regionali e statali d'arte con annesse scuole medie sono concessi a favore delle province regionali.

 

     Art. 3. Organi di gestione degli istituti. [1]

     1. La gestione degli istituti di cui all'articolo 1, eccezion fatta per le scuole medie annesse agli istituti medesimi, è affidata ad un consiglio di amministrazione formato nei modi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7.

     2. Per gli organi di gestione di cui alla presente legge trovano applicazione gli articoli 9 e 10 della legge regionale 17 aprile 1965, n. 9, e successive modifiche.

     3. Ai componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi dei revisori degli istituti di cui al presente articolo nonché ai componenti dei comitati di gestione dei centri regionali di servizio culturale per non vedenti di cui alla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52, spettano le indennità previste dal decreto del Presidente della Regione 28 gennaio 1988, contenente norme di modifica al decreto del Presidente della Regione 30 luglio 1986, concernente indennità spettanti agli organi individuali ed ai componenti di organi collegiali di enti regionali.

 

     Art. 4. Attività di sperimentazione.

     1. Gli istituti di cui all'articolo 1 possono attuare attività di sperimentazione secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

 

     Art. 5. Ristrutturazione delle tabelle organiche.

     1. Entro l'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore regionale per i bilancio e le finanze, sulla base della normativa statale vigente, provvede con decreto alla ristrutturazione delle tabelle organiche del personale direttivo, insegnante e non insegnante di tutti gli istituti.

     2. [2].

     3. La dotazione organica del personale insegnante, determinata ai sensi del comma 1, è aumentata di una dotazione organica aggiuntiva su base regionale (D.O.A.R.), risultante dall'applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento calcolato sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche di tutti gli istituti, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 11 per la prima applicazione della presente legge.

     4. La ripartizione del personale D.O.A.R. tra i vari istituti è stabilita annualmente con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali.

     5. La dotazione organica del personale non insegnante è determinata secondo le modalità di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive modifiche, considerando come unica entità giuridica li istituti d'arte e le scuole medie annesse.

 

     Art. 5 bis. Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti. [3]

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, apposite convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione per la copertura di eventuali posti vacanti in profili o qualifiche corrispondenti a quelli degli organici degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica allo scopo di favorire la mobilità del personale scolastico.

 

     Art. 6. Istituzione, soppressione, trasferimento di sede degli istituti.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Ruoli del personale.

     1. Sono istituiti presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione ruoli a carattere regionale per il personale direttivo, insegnante e non insegnante degli istituti e scuole di cui all'articolo 1.

     2. I ruoli del personale direttivo sono distinti secondo la tipologia degli istituti.

     3. I ruoli del personale insegnante sono distinti per il personale docente di materie culturali ed artistiche, per quello tecnico-pratico e per quello di arte applicata.

     4. I ruoli del personale amministrativo tecnico e ausiliario (A.T.A.) sono diversificati per i coordinatori amministrativi, i collaboratori amministrativi, i collaboratori tecnici ed il personale ausiliario.

 

     Art. 8. Incarichi e supplenze.

     1. Con decorrenza dell'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi di presidenza e le supplenze annuali del personale insegnante e di quello non insegnante negli istituti e scuole di cui all'articolo 1 sono conferiti sulla base di graduatorie regionali compilate ogni biennio.

     2. Alla formulazione delle graduatorie medesime ed al conferimento degli incarichi di presidenza e delle supplenze si provvede secondo le modalità e nei termini che sono stabiliti dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con apposita ordinanza, da emanarsi sulla scorta della legislazione vigente in materia.

     3. [La formazione delle graduatorie provvisorie e definitive, l'esame e la decisione degli eventuali ricorsi, nonché il conferimento degli incarichi di presidenza e delle supplenze annuali sono delegati alla competenza del sovrintendente scolastico regionale] [4].

     4. [Al sovrintendente scolastico regionale è altresì delegata tutta la materia concernente lo stato giuridico di tutto il personale degli istituti in questione. I relativi provvedimenti, ove soggetti a visto e registrazione, vengono inoltrati alla Corte dei conti per il tramite della Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione] [5].

 

     Art. 9. Inquadramento in ruolo di personale direttivo.

     1. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi incaricato della presidenza negli istituti regionali è inquadrato in ruolo, quale preside, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 1984-1985, o da quello successivo alla maturazione o conseguimento dei seguenti requisiti:

     a) due anni di servizio quale incaricato di presidenza;

     b) possesso del diploma di laurea, ove prescritto per l'accesso alla qualifica;

     c) possesso dell'abilitazione o della specializzazione, ove richieste dalla vigente normativa statale.

 

     Art. 10. Inquadramento in ruolo di personale insegnante.

     1. Il personale insegnante non di ruolo che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, o a titolo di incarico annuale, o quale supplente nominato dai presidi non i sostituzione di personale momentaneamente assente, purché risulti in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, o dei prescritti titoli di studio o titoli artistici, ha titolo ad essere inquadrato, a domanda, in ruolo con la stessa decorrenza giuridica di cui all'articolo 5.

     1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in via straordinaria e nel rispetto dei principi della legislazione statale vigente in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali, anche al personale insegnante in servizio nelle scuole di cui all'articolo 1 alla data del 28 febbraio 2021 e da almeno trentasei mesi, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato su posto in organico di diritto [6].

     2. Per tali immissioni in ruolo si considerano disponibili tutte le vacanze accertate a seguito delle ristrutturazioni delle tabelle organiche effettuate ai sensi dell'articolo 5. A tal fine tutti i posti accantonati per i pubblici concorsi ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, sono considerati disponibili per l'immissione in ruolo a norma del presente articolo.

     3. Gli insegnanti che si trovino già inclusi nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, conseguono la nomina in ruolo per l'insegnamento richiesto con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria regionale permanente.

     4. Per tutto il personale incluso o da includere nelle predette graduatorie regionali formate ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, la nomina in ruolo per una qualsiasi classe di concorso, in caso di accettazione, comporta l'esclusione da tutte le altre graduatorie regionali permanenti ed il divieto di farne parte per gli anni successivi. La rinuncia alla nomina in ruolo determina la decadenza dalla relativa graduatoria permanente ed il divieto di farne parte per gli anni successivi.

     5. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce i criteri, basati sul servizio o sui titoli di studi ed abilitazione, per la formazione di una graduatoria regionale per le classi di concorso, in base alla quale procedere all'assegnazione degli insegnanti e delle sedi.

     6. Gli insegnanti in possesso di tutti gli altri titoli, ad eccezione della specializzazione per l'insegnamento negli istituti professionali per ciechi, vengono immessi in ruolo sulla base della graduatoria di cui al comma 5, senza assegnazione definitiva di sede presso gli istituti professionali per ciechi medesimi.

     7. Nella graduatoria regionale di cui al comma 5 è inserito, nell'ordine:

     a) il personale già iscritto nelle graduatorie regionali permanenti formate ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, in base all'anno di iscrizione ed al relativo punteggio;

     b) il personale mantenuto in servizio ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, limitatamente alle classi di concorso per le quali risulta in possesso del titolo di abilitazione ove prescritto;

     c) il personale insegnante di cui al comma 1, non considerato dalle disposizioni di cui alle lettere a e b.

     8. Ai fini della fruizione dei benefici di cui al presente articolo ed all'articolo 11, il personale può avvalersi dell'abilitazione da conseguire nelle sessioni riservate di esami o nei concorsi a cattedra previsti dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

 

     Art. 11. Inquadramento in ruolo di personale D.O.A.R..

     1. Il personale insegnante, mantenuto in servizio ai sensi della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53 e il personale che si trovi già incluso nelle graduatorie regionali permanenti previste dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, che si trovi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e non consegua l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 10, è inquadrato nei posti D.O.A.R. di cui all'articolo 5, purché si trovi in possesso dei titoli di abilitazione e studio previsti dal comma 1 dell'articolo 10.

     2. Ai fini previsti dal comma 1, nella prima applicazione della presente legge, la D.O.A.R. è determinata in numero non inferiore al personale di cui al comma medesimo.

     3. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione determina annualmente, con apposita ordinanza, le modalità del passaggio degli insegnanti inquadrati nei posti D.O.A.R. nel ruolo normale.

 

     Art. 12. Inquadramento in ruolo di personale non insegnante.

     1. Il personale non insegnante non di ruolo e in servizio, non in sostituzione di personale momentaneamente assente, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato servizio per almeno 365 giorni e si trovi in possesso del titolo di studio prescritto, è nominato in ruolo per la qualifica per cui ha prestato il servizio richiesto, utilizzando tutti i posti disponibili a seguito della ristrutturazione della dotazione organica ai sensi del comma 5 dell'articolo 5.

     2. Sono ammessi al beneficio di cui al comma 1 anche i dipendenti di ruolo ai quali con provvedimenti formali siano state attribuite le funzioni proprie della qualifica immediatamente superiore, purché le abbiano svolte per almeno 365 giorni.

     3. I titoli di studio prescritti sono quelli riferiti alla data del conferimento dell'incarico.

 

     Art. 13. Modalità di utilizzo del personale insegnante.

     1. Il personale insegnante in servizio in applicazione dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, che non venga immesso in ruolo ai sensi degli articoli 10 e 11, è mantenuto in servizio e utilizzato per i posti e le ore comunque disponibili per il conferimento delle supplenze annuali, dopo aver proceduto alle nomine dei vincitori dei concorsi da espletare e di coloro che siano inclusi nelle graduatorie regionali permanenti ed ai trasferimenti, passaggi ed assegnazioni provvisorie dei docenti di ruolo.

     2. Il personale di cui al presente articolo, al quale possono essere assegnate non più di due sedi, preferibilmente nella stessa provincia, nonché il personale di cui all'articolo 11, è utilizzato, in via prioritaria nello effettivo insegnamento e nelle supplenze in base al titolo di abilitazione e studio posseduto anche per materie affini, ed in via subordinata in attività integrative, quali il tempo prolungato.

     3. Qualora tutto il personale docente di ruolo e non di ruolo non possa essere pienamente utilizzato in attività didattiche, per le restanti ore è addetto ad attività amministrative.

 

     Art. 14. Graduatoria permanente di personale non insegnante. [7]

     1. Per la copertura di posti di coordinatori amministrativi, collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si procede per il 50 per cento mediante concorso e per il 50 per cento mediante utilizzazione di una graduatoria permanente, da aggiornare annualmente con eventuali nuovi titoli, nella quale è incluso, a domanda, il personale non docente di ruolo da almeno 12 mesi ed appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica superiore a quella in atto rivestita. A tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso.

 

     Art. 15. Utilizzo delle graduatorie di merito dei concorsi statali.

     1. Per l'espletamento dei concorsi a posti di insegnante la Regione può avvalersi delle graduatorie di merito dei corrispondenti concorsi statali svolti su base regionale, a seguito di bando di concorso emanato dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

 

     Art. 16. Comitato regionale per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania.

     1. L'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17. Norma transitoria.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, alla nomina in ruolo del personale di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12, provvede l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con proprio decreto, previo accertamento dei requisiti generali per l'ammissione ai pubblici impieghi, nonché dei titoli di studio e dei titoli di abilitazione o artistici prescritti dalla vigente normativa, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 12.

     2. Per la nomina in ruolo del personale di cui all'articolo 9 in possesso di diploma di laurea, titolo di abilitazione e dell'apposito titolo di specializzazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ove prescritto, in sede di prima applicazione si prescinde dal titolo di studio specifico previsto dall'articolo 27, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, purché detto personale abbia, all'entrata in vigore della presente legge, almeno un quinquennio di servizio continuativo quale incaricato di presidenza [8].

 

     Art. 18. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati gli articoli 6, 9, 11, 18 e 22 della legge regionale 19 aprile 1974, n. 7, l'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 53, gli articoli 3, 4, primo comma, 10, ultimo comma, 12 e la tabella organica annessa, della legge regionale 26 luglio 1982, n. 68, gli articoli 3 e 4 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 53, nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui ai capitoli 37201 e 39001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1990.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 maggio 1991, n. 33. L'art. 5 della L.R. 33/91 cit. è stato successivamente abrogato dall'art. 5 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 3. Relativamente al disposto del presente articolo 3, vedi «Nota all'art. 5» della L.R. 30 gennaio 1997, n. 3, in G.U.R. n. 6/1997 ed Errata Corrige in G.U.R. n. 10/1997.

[2] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 24 febbraio 2000, n. 6.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[4] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[5] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.

[6] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 116 della L.R. 31 gennaio 2024, n. 3.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 gennaio 1991, n. 2.