Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.17 occupazione giovanile e formazione professionale |
Data: | 06/04/1996 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 5 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 11. |
Art. 2. Modifica di norme. |
Art. 3. Convenzioni con la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. |
Art. 4. Provvidenze concernenti le attività di spettacolo. |
Art. 5. Meccanizzazione agricola. |
Art. 6. Modifica all'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1962, n. 4. |
Art. 7. Modifica all'art. 10 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81. |
Art. 8. Proroga di termini. |
Art. 9. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. |
§ 3.17.91 - L.R. 6 aprile 1996, n. 18.
Interventi nel settore dell'imprenditoria e della cooperazione giovanile. Provvidenze per la meccanizzazione agricola (ESA). Modifiche di norme. Proroga di termini.
(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).
Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 1, comma 5 della
1. Il comma 5-bis dell'art. 22 della
2. In conseguenza di quanto previsto dal primo comma la somma mutuata dovrà essere restituita mediante pagamento di una rata di preammortamento con scadenza a trentasei mesi dalla data del decreto di approvazione del collaudo finale e di ventiquattro rate semestrali con decorrenza dal quarantaduesimo mese successivo alla data suddetta.
3. Gli interessi di utilizzo, che maturano dalle singole erogazioni delle somme mutuate alla data del decreto di approvazione del collaudo, saranno restituiti negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per la restituzione della somma mutuata e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo [1].
3 bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriori garanzie delle società beneficiarie [2].
Art. 2. Modifica di norme.
1. [3].
2. [4].
Art. 3. Convenzioni con la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. [5]
Art. 4. Provvidenze concernenti le attività di spettacolo.
1. Le provvidenze di cui alla
Art. 5. Meccanizzazione agricola.
1. Per la campagna di meccanizzazione agricola 1995 - 1996 i finanziamenti destinati all'ESA sono incrementati di lire 10.000 milioni.
2. Il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici potranno essere utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 8, comma 2, della
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni, cui si provvede con la riduzione delle disponibilità dei seguenti capitoli:
- capitolo 55485 lire 1.000 milioni;
- capitolo 68356 lire 500 milioni;
- capitolo 73752 lire 2.000 milioni;
- capitolo 75415 lire 1.000 milioni;
- capitolo 75451 lire 1.500 milioni;
- capitolo 38351 lire 1.000 milioni;
- capitolo 38360 lire 1.500 milioni;
- capitolo 79209 lire 1.500 milioni.
Art. 6. Modifica all'art. 1 della
1. Alla fine della lettera c) dell'art. 1 della
Art. 7. Modifica all'art. 10 della
Art. 8. Proroga di termini.
1. Il termine di cui all'art. 19 della
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall’art. 127 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 127 della
[3] Modifica il comma 5-bis, art. 22, della
[4] Modifica il comma 1, art. 7, della
[5] Articolo abrogato dall'art. 40 della
[6] Aggiunge un comma all'art. 10 della