§ 3.1.34 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 106.
Norme provvisorie in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura: organizzazione
Data:30/12/1977
Numero:106


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 3.1.34 - L.R. 30 dicembre 1977, n. 106.

Norme provvisorie in materia di bonifica.

(G.U.R. 7 gennaio 1978, n. 1).

 

Art. 1.

     In attesa della riforma amministrativa della Regione, allo scopo di garantire l'efficienza dell'organizzazione dei consorzi di bonifica, le attuali gestioni straordinarie dei predetti consorzi devono essere rinnovate entro il 30 maggio 1978 e con le modalità previste dalla L.R. 20 aprile 1976, n. 35.

     Contestualmente sarà provveduto alla nomina, con le stesse modalità di cui al precedente comma, della consulta prevista dall'art. 7 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947, costituita da sette componenti.

 

     Art. 2.

     L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concorrere all'integrazione dei bilanci dei consorzi di bonifica nei limiti dello stanziamento annualmente previsto con legge di bilancio, in proporzione alla spesa per il trattamento fondamentale del personale dipendente di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 1980, nonché della quota a carico dei consorzi per le pensioni dovute al personale in quiescenza [1].

     1 bis. [Ferma restando la misura massima del concorso all'integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020] [2].

     1 ter. [Per le finalità di cui al comma 1–bis, l'erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell'anno precedente e all'avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L'ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell'agricoltura verifica l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo] [3].

     1 quater. [Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all'entità del contributo assegnato nell'esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore all'importo derivante dall'applicazione delle seguenti decurtazioni:

a) 2015 decurtazione del 10 per cento;

b) 2016 decurtazione del 20 per cento;

c) 2017 decurtazione del 30 per cento;

d) 2018 decurtazione del 40 per cento;

e) 2019 decurtazione del 60 per cento;

f) 2020 decurtazione dell'80 per cento.

A decorrere dal 2021 il contributo è soppresso fatto salvo l'attuale livello occupazionale] [4].

     1 quinquies. [Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea si provvede alla revisione del rapporto unità di personale/territorio tra i consorzi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5] [5].

     Il contributo di cui al presente articolo è vincolato esclusivamente al pagamento delle competenze del personale di cui al precedente comma [6].

     L'integrazione va effettuata su richiesta dei singoli consorzi corredata dall'esposizione dell'ammontare complessivo degli oneri di gestione, così come previsto dal comma 1, delle retribuzioni, accessori ed oneri previdenziali ed assistenziali ad eccezione del lavoro straordinario, desunti dai relativi bilanci di previsione adottati dalle amministrazioni dei consorzi e approvati dagli organi di controllo [7].

     Il concorso finanziario di cui al primo comma sarà erogato in due soluzioni semestrali anticipate, salvo conguaglio dopo l'approvazione del conto consuntivo afferente all'esercizio finanziario in corso, in relazione all'eventuale avanzo o disavanzo di amministrazione. L'eventuale eccedenza rimane accreditata al consorzio quale anticipazione sul concorso finanziario dell'esercizio successivo.

     Sono vietate per i consorzi di cui alla presente legge le gestioni fuori bilancio.

     Fermo restando quanto previsto dalle norme in vigore in ordine ai poteri di tutela e vigilanza sui consorzi di bonifica, ai soli fini dell'applicazione della presente legge, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi sono sottoposti all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore delegato al bilancio.

 

     Art. 3.

     Il personale dei consorzi di bonifica può essere autorizzato col proprio consenso dal capo delle rispettive amministrazioni, sentito il parere della consulta prevista dall'art. 1 della presente legge, ove risulti formalmente insediata, e su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, a prestare servizio presso consorzi di bonifica diversi da quello di appartenenza, le comunità montane e gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste [8].

     Al personale di cui al precedente comma non è corrisposto alcun trattamento di missione [9].

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'ampliamento dei ruoli organici dei consorzi di bonifica.

 

     Art. 4.

     Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa a carico del bilancio della Regione di lire 4.500 milioni.

     All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio per l'esercizio finanziario medesimo.


[1] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1981, n. 49, già modificato dall'art. 26 della L.R. 25 maggio 1995, n. 45, dall'art. 4 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[2] Comma inserito dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[3] Comma inserito dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[4] Comma inserito dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[5] Comma inserito dall'art. 47 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 9 maggio 2017, n. 8.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1981, n. 49.

[7] Comma già modificato dall’art. 26 della L.R. 25 maggio 1995, n. 45 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13.

[8] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 1981, n. 49.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 aprile 1981, n. 49.