Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.1 imposte e tributi |
Data: | 24/08/1993 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
§ 5.1.109 - L.R. 24 agosto 1993, n. 24.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 5 settembre 1990, n. 35, e 15 maggio 1991, n. 20, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali.
(G.U.R. 28 agosto 1993, n. 40)
TITOLO I
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
5 SETTEMBRE 1990, N. 35, E 15 MAGGIO 1991, N. 20,
IN MATERIA DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE.
1. L'articolo 5 della
(Omissis).
1. Gli sportelli di riscossione, di cui all'articolo 33 della
2. Nei comuni sprovvisti di sportello di riscossione, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, previa intesa con il concessionario e su istanza dell'amministrazione comunale, può autorizzare l'apertura saltuaria, nel giorno di scadenza del pagamento di entrate iscritte a ruolo, di sportelli staccati di riscossione, a condizione che il comune fornisca gratuitamente al concessionario, in via continuativa, locali, arredi e servizi a tale fine occorrenti.
1. Il terzo comma dell'articolo 23 della
(Omissis).
Si applicano, altresì, le altre disposizioni di legge statale recanti norme in materia di remunerazione del servizio di riscossione.
1. Gli articoli 1, 2, 5, 7 e 9 della
2. Sono, altresì, abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 della
3. All'articolo 18 della
(Omissis).
1. Le disposizioni di leggi statali che prevedono misure finanziarie di intervento, ad integrazione delle commissioni e dei compensi di cui all'articolo 61 del
TITOLO II
NORME RELATIVE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE REGIONALI
1. Nelle more della disciplina organica della materia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti ed i provvedimenti di competenza della Regione elencati nella tariffa annessa al
1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al
1 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24 bis della tariffa allegata al
a) voce di cui al numero d'ordine 1:
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:
|
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
a) fino a 15.000 abitanti |
695 |
139 |
b) da 15.001 a 40.000 abitanti |
1.111 |
223 |
c) da 40.001 a 100.000 abitanti |
1.666 |
334 |
d) da 100.001 a 200.000 abitanti |
2.221 |
445 |
e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti |
5.552 |
1.111"; |
b) voce di cui al numero d'ordine 24 bis:
"Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana,
a) tassa di rilascio euro 200;
b) tassa annuale euro 50". [3]
1 quater. Sono abrogate le seguenti voci della tariffa allegata al
a) Voce di cui al numero d'ordine 22 che comprende:
1) autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 della
2) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante.
b) Voce di cui al numero d'ordine 26:
1) autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi od esercitare il commercio di piante, parti di piante e semi di cui all'articolo l della
c) Voce di cui al numero d'ordine 35:
1) concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) di interesse regionale in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose di cui all'articolo 20 del
1-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non si applicano le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della tariffa allegata al
2. Continuano ad applicarsi le tasse sulle concessioni governative agli atti ed ai provvedimenti di competenza della Regione inclusi nella tabella allegata al
3. Alle tasse sulle concessioni governative regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
4. Le tasse sulle concessioni regionali sono dovute anche nel caso in cui l'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso per le attività comprese nella tabella di cui al
5. Gli uffici amministrativi che rinnovano gli atti devono verificare l'avvenuto versamento delle tasse annuali, laddove previste, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto o dell'ultimo rinnovo [7].
6. A decorrere dal 1° gennaio 2024, i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al
7. [Gli enti cui compete, ai sensi della normativa vigente, il rilascio di autorizzazioni o concessioni o altri provvedimenti amministrativi elencati nella tabella di cui al comma 2, soggetti a tassa sulle concessioni regionali, sono altresì tenuti a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, gli elenchi completi dei contribuenti comunque assoggettati alle tasse sulle concessioni regionali distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita I.V.A.] [9].
1. Per le concessioni di cui all'articolo 6, il cui periodo non sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative regionali devono essere corrisposte, anche ad integrazione dei pagamenti effettuati, nella misura ivi prevista, relativamente ai rimanenti mesi di validità della concessione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. [10].
1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4 della
2. Restano salve le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni governative regionali disciplinate da apposite leggi della Regione.
1. Per le fattispecie diverse da quelle contemplate dall'articolo 6 restano salve le disposizioni del
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1993.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma già modificato dall’art. 4 della
[2] Comma aggiunto dall’art. 9 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 9 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[5] Comma inserito dall'art. 28 della
[6] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[7] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[8] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[9] Comma aggiunto dall’art. 4 della
[10] Comma abrogato dall’art. 4 della