Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.11 industria ed energia |
Data: | 16/12/2008 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Aiuti agli investimenti |
Art. 2. Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile |
Art. 3. Iniziative agevolabili nel settore dell’energia |
Art. 4. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione |
Art. 5. Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione |
Art. 6. Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali |
Art. 7. Finanziamenti delle commesse |
Art. 8. Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose |
Art. 9. Fondi a gestione separata |
Art. 10. Prestiti partecipativi |
Art. 11. Accertamenti di spesa e controlli |
Art. 12. Norme di salvaguardia comunitaria |
Art. 13. Norma per favorire i progetti di investimento alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate |
Art. 14. Entrata in vigore |
§ 3.11.108 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 23.
Disposizioni per favorire lo sviluppo del settore industriale in Sicilia in attuazione del programma operativo Fondo europeo di sviluppo regionale (P.O. FESR 2007/2013).
(G.U.R. 24 dicembre 2008, n. 59 - S.O.)
Art. 1. Aiuti agli investimenti
1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo del settore produttivo in Sicilia, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti agli investimenti di qualità per i programmi e le tipologie di investimenti di cui all’articolo 12, lettera a), del
2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato (CE), nei limiti consentiti dal
4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della
5. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.
6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto all’articolo 61 della
7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 300 milioni di euro.
Art. 2. Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell’imprenditoria giovanile e femminile
1. Al fine di incentivare nuove iniziative imprenditoriali, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, nelle materie di propria competenza, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, un regime di aiuti, conforme agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 54 del 4 marzo 2006, in favore di iniziative di investimento per i programmi e le tipologie d’investimenti di cui all’articolo 12, lettera a), del
2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal
4. Con il decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può altresì prevedere che, su richiesta dei soggetti interessati, alle piccole imprese di nuova costituzione ammesse alle agevolazioni previste dal presente articolo possano essere concessi contributi sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal
5. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della
6. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.
7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della
8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 200 milioni di euro.
Art. 3. Iniziative agevolabili nel settore dell’energia
1. Al fine di favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, attivando filiere produttive di tecnologie energetiche, agroenergetiche e biocarburanti, e di sostenere l’incremento dell’efficienza energetica negli usi finali e la riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia socio-sanitaria, anche attraverso la produzione di risorse energetiche rinnovabili o assimilate, l’efficienza energetica, il risparmio energetico e un utilizzo razionale dell’energia, nonché di sostenere gli investimenti che introducono nel ciclo produttivo tecnologie per la prevenzione dell’inquinamento ovvero dotano l’organizzazione aziendale di sistemi efficaci di gestione dell’ambiente, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuti in favore delle piccole e medie imprese, singole o associate, conformi agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero alla "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale" 2008/C 82/01, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 82 dell’1 aprile 2008.
2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal
4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della
5. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.
6. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 2.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della
7. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007/2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 400 milioni di euro.
Art. 4. Tecnologie dell’informazione e della comunicazione
1. Allo scopo di favorire la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per potenziare la capacità competitiva del sistema delle piccole e medie imprese siciliane, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, regimi di aiuto, conformi al
2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della
3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della
4. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.
5. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse relative agli obiettivi specifici 4.1, 4.2 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della
6. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l’importo di 100 milioni di euro.
Art. 5. Aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione
1. L’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a concedere, anche nell’ambito degli obiettivi specifici 4.1 e 7.1 del P.O. FESR 2007-2013, aiuti alle imprese, singole o associate, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione nei settori previsti dalla strategia regionale per l’innovazione. L’intensità degli aiuti non può superare quella prevista nella "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione" contenuta nella comunicazione della Commissione della Comunità europea 2006/C 323/01 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito di quanto disposto dall’articolo 185 della
3. In sede di emanazione del decreto indicato al comma 2, l’Assessore regionale per l’industria può disporre l’attuazione, anche in parte, del presente regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notificazione previsto dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, nei limiti consentiti dal
4. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della
5. Nell’ambito delle proprie attività in materia di ricerca ed innovazione, l’Assessorato regionale dell’industria può avvalersi di società a totale partecipazione della Regione.
6. L’intervento oggetto del presente articolo può essere attivato anche nell’ambito di contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali, secondo quanto disposto dall’articolo 6.
7. La copertura finanziaria dell’intervento grava sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 e sul Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della
8. Ai fini dell’autorizzazione comunitaria relativa agli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l’importo complessivo di euro 600 milioni.
9. Allo scopo di valorizzare il capitale umano e professionale esistente all’interno dell’Amministrazione regionale, anche perfezionandone la formazione manageriale e scientifica, a carico del Fondo a gestione separata previsto dall’articolo 61 della
10. Al fine di favorire la promozione tra offerta e domanda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, l’Assessore regionale per l’industria è autorizzato ad istituire "La borsa dell’industria, del riciclo e del riutilizzo". Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, l’Assessore regionale per l’industria individua i parametri, l’articolazione, i soggetti beneficiari ed i siti.
Art. 6. Contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali
1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo la procedura prevista all’articolo 188 della
2. I contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali sono finalizzati a sostenere la realizzazione di grandi investimenti diretti allo sviluppo integrato del territorio e aventi contenuto innovativo e sono stipulati dall’Assessore regionale per l’industria, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando risorse trasferite dallo Stato.
3. La proposta di contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali ha ad oggetto la realizzazione di un progetto industriale e può essere presentata da un’impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto industriale, ai fini del presente articolo, si intende un’iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, finalizzata alle attività indicate al comma 1, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto industriale può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche se le opere ricadono nell’ambito dei piani regolatori dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma regionale per lo sviluppo delle attività industriali sono l’impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto industriale indicato al comma 3.
5. L’importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto industriale non è inferiore a 20 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Nell’ambito del progetto industriale, il programma presentato dall’impresa proponente prevede spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a 8 milioni di euro. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dall’impresa proponente, l’importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.
6. L’impresa proponente, al fine di garantire la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, dimostra, già in sede di domanda, la sostenibilità tecnico economica e finanziaria del business plan, il merito creditizio e la cantierabilità dell’intero progetto industriale.
7. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall’articolo 4, comma 1, della
8. Con decreto dell’Assessore regionale per l’industria, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali per lo sviluppo delle attività industriali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 o finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali nei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.
9. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.
Art. 7. Finanziamenti delle commesse
1. Il termine di applicazione previsto dall’articolo 72 della
1 bis. I benefici di cui all’articolo 32 della
1 ter. Sono altresì finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all’esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purché i relativi costi siano sostenuti direttamente dall’impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto [9].
Art. 8. Contributi in conto interessi per il consolidamento di passività onerose
1. Le disponibilità del fondo di riserva di cui all’articolo 9, comma 2, della
2. I finanziamenti di cui al comma 1 non possono avere una durata superiore a sei anni, di cui uno di utilizzo e preammortamento, e possono essere concessi a fronte di un concorso, da parte del beneficiario, di mezzi propri in misura del 10 per cento del finanziamento stesso. Il relativo contributo in conto interessi è concesso nella misura prevista dall’articolo 16 della
2 bis. Dal fondo a gestione unica, di cui al comma 1, l’Assessorato regionale competente è autorizzato a costituire un Fondo di garanzia da destinare esclusivamente al rilascio di garanzie al sistema bancario per il consolidamento dei debiti a breve termine contratti dalle piccole e medie imprese, di cui al comma 1. Tali garanzie sono concesse a prima richiesta e garantiscono il 50 per cento dell’esposizione da consolidare. Il consolidamento non può avere una durata superiore ai sessanta mesi. Gli istituti di credito che aderiscono alle procedure, stabilite con successivo decreto assessoriale, devono garantire che gli affidamenti di qualsiasi natura esistenti all’atto della domanda di consolidamento devono essere mantenuti almeno in una percentuale pari al 50 per cento di quelli già in essere, ferma rimanendo comunque, in capo ai singoli istituti bancari, la valutazione del merito creditizio di ogni singola operazione [11].
3. Il regime di aiuti di cui al comma 1 ed al comma 2 bis è attuato in conformità al
4. L’Assessore regionale per l’economia, sentito l’Assessore regionale per le attività produttive e l’Assessore regionale per le risorse agricole ed alimentari stabilisce, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni nonché la data di cui al comma 1 ed al comma 2 bis [13].
4 bis. Con il decreto di cui al comma 4, l’Assessore regionale per l’economia può prevedere l’utilizzo di una quota fino al 15 per cento delle risorse complessivamente destinate ai contributi di cui al comma 1 per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo anche alle piccole e medie imprese operanti nel settore dei servizi ospedalieri [14].
4 ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l’Assessore regionale per l’industria, nell’ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell’anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale [15].
Art. 9. Fondi a gestione separata
1. Nelle more dell’attivazione del Fondo unico di cui all’articolo 61 della
Art. 10. Prestiti partecipativi
1. I commi da 1 a 5 dell’articolo 26 della
"1. Allo scopo di favorire la partecipazione del capitale privato al finanziamento dei programmi di sviluppo delle piccole e medie imprese, l’Assessorato regionale dell’industria è autorizzato a concorrere alla costituzione, ai fini della concessione di prestiti partecipativi, di un fondo di investimento di "private equity" orientato al profitto, gestito secondo criteri commerciali, in conformità alle previsioni del
2. I prestiti partecipativi sono erogati alle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitale, per adeguarne la struttura finanziaria a fronte di programmi di sviluppo riguardanti la realizzazione di nuovi investimenti fissi, l’attività produttiva ed il potenziamento della rete commerciale, che comportino un incremento del fabbisogno finanziario aziendale.
3. Il rendimento del prestito partecipativo si basa principalmente sull’andamento economico delle imprese destinatarie; l’onere della relativa remunerazione grava sulla società che utilizza il prestito mentre le quote di ammortamento del capitale saranno corrisposte dai soci.
4. I prestiti partecipativi hanno una durata minima di quattro anni e massima di otto anni, ivi compreso un eventuale periodo di preammortamento non superiore ad un anno.
5. L’Assessore regionale per l’industria fissa, con proprio decreto, le modalità e le procedure per la concessione dei prestiti partecipativi, la misura massima del finanziamento concedibile e quant’altro necessario in ordine alla attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo".
2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell’articolo 26 della
Art. 11. Accertamenti di spesa e controlli
1. L’Assessore regionale per l’industria, con il decreto di cui all’articolo 190, comma 4, della
2. Analogamente, con proprio decreto, l’Assessore regionale per l’industria stabilisce i compensi da corrispondersi, previa contrattazione sindacale, ai dipendenti per l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 24 del
3. Gli oneri discendenti dall’applicazione dei commi 1 e 2, valutati in 50 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2009 e 100 migliaia di euro per l’esercizio finanziario 2010, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per l’esercizio finanziario 2008 U.P.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1001.
Art. 12. Norme di salvaguardia comunitaria
1. L’applicazione delle disposizioni della presente legge concernenti aiuti alle imprese è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per la parte non attuata in regime di esenzione, alla definizione della procedura prevista dall’articolo 88, paragrafo 2, del Trattato CE.
Art. 13. Norma per favorire i progetti di investimento alle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate
1. Una quota pari al venti per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti di investimento alle imprese industriali, comunque denominate, ubicate in zone agricole svantaggiate.
Art. 14. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 48 della
[2] Comma così modificato dall'art. 48 della
[3] Comma così modificato dall'art. 48 della
[4] Comma così modificato dall'art. 26 della
[5] Comma così modificato dall'art. 48 della
[6] Comma così modificato dall'art. 26 della
[7] Comma così modificato dall'art. 48 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 47 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 47 della
[10] Comma così modificato dall'art. 110 della
[11] Comma inserito dall'art. 110 della
[12] Comma così modificato dall'art. 110 della
[13] Comma già modificato dall'art. 110 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 27 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 49 della