Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.15 iva |
Data: | 01/03/1985 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. unico. 1. I contribuenti ammessi al regime forfettario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, [...] |
§ 95.15.39 - Legge 1 marzo 1985, n. 48.
Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 da parte dei contribuenti ammessi al regime forfettario e per la liquidazione e il versamento mensile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985 da parte degli stessi contribuenti.
(G.U. 4 marzo 1985, n. 54)
1. I contribuenti ammessi al regime forfettario di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2 del
2. Fino al 31 marzo 1985, per i contribuenti di cui al precedente comma 1 è prorogato il termine per la liquidazione e il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il mese di gennaio 1985.
3. Nel
4. Si considerano a tutti gli effetti presentate il 20 febbraio 1985 le dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, presentate anteriormente a tale data.
5. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.