§ 1.6.90 - L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.
Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:03/12/1991
Numero:44


Sommario
Art. 1.      1. E' istituito il Comitato regionale di controllo sugli atti delle province e dei comuni
Art. 2.      1. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono composte da
Art. 3.      1. La sezione centrale e le sezioni provinciali eleggono nel proprio seno il vicepresidente
Art. 4.      1. Al presidente ed ai membri della sezione centrale e delle sezioni provinciali si applicano, in tema di posizione giuridica e di permessi, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai [...]
Art. 5.      1. Non possono essere designati o eletti, e non possono comunque far parte della sezione centrale e delle sezioni provinciali
Art. 6.      1. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono convocate dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione degli affari da trattare, da comunicarsi ai singoli componenti nel [...]
Art. 7.      1. I componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica
Art. 8.      1. In caso di morte, dimissioni, decadenza o di qualsiasi altra causa di cessione dalla carica dei componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali, deve essere immediatamente [...]
Art. 9.      1. Presso la sezione centrale e presso ciascuna sezione provinciale è istituito un ufficio di segreteria, al quale è preposto un dirigente superiore, articolato in unità operative, in relazione [...]
Art. 10.      1. Alle spese della sezione centrale e delle sezioni provinciali, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi e dei relativi uffici, nonché di corresponsione delle unità di carica e di [...]
Art. 11.      1. Tutte le deliberazioni provinciali e comunali sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, istituito presso la relativa sede, per quindici giorni [...]
Art. 12.      1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità di cui agli articoli seguenti, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione
Art. 13.      1. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è [...]
Art. 14.      1. La sezione centrale e le sezioni provinciali svolgono il controllo di legittimità sugli atti delle province e dei comuni
Art. 15. 
Art. 16.      1. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni di cui all'articolo 15 possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto [...]
Art. 17.      1. La sezione centrale esercita il controllo di legittimità di cui agli articoli 14 e 15 sulle deliberazioni dei consigli provinciali e comunali concernenti
Art. 18.      1. Le deliberazioni indicate all'articolo 15, commi 1 e 2, devono essere inviate alla sezione centrale o alla sezione provinciale competente entro quindici giorni dalla relativa adozione
Art. 19.  Richiesta chiarimenti da parte del CORECO.
Art. 20.      1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, l'organo di controllo, in relazione all'esame del conto consuntivo, può indicare all'ente interessato specifiche modificazioni da apportare alle [...]
Art. 21.      1. Qualora gli organi deliberativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo deve disporre l'audizione richiesta [...]
Art. 22.      1. Le deliberazioni della sezione centrale e delle sezioni provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'ufficio
Art. 23.      1. Uno speciale regolamento, emanato dall'Assessore regionale per gli enti locali, disciplinerà il funzionamento della sezione centrale e delle sezioni provinciali di controllo, nonché dei [...]
Art. 24.      1. Qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti [...]
Art. 25.      1. Ferme restando le norme relative ai controlli ispettivi sui servizi statali di competenza degli enti locali, l'Assessore regionale per gli enti locali, anche a mezzo di funzionari in servizio [...]
Art. 26.      1. I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche
Art. 27.      1. In caso di accertate, gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali, l'Assessore regionale per gli enti locali può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la [...]
Art. 28.      1. Agli organi collegiali di controllo previsti dalla presente legge ed ai relativi presidenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale [...]
Art. 29.      1. Le disposizioni della presente legge in materia di controllo e di vigilanza si applicano, altresì, in quanto compatibili, ai consorzi ed alle unioni di comuni. L'organo di controllo [...]
Art. 30. 
Art. 31.      1. Sono abrogati
Art. 32.      1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli atti adottati dopo l'insediamento degli organi di controllo istituiti dalla stessa
Art. 33. 
Art. 34.      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 per l'esercizio finanziario 1991, valutati in lire 2.000 milioni, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 18210 del [...]
Art. 35.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione


§ 1.6.90 - L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.

(G.U.R. n. 57 del 7 dicembre 1991).

 

Capo I

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

 

SEZIONE I

Comitato regionale di controllo

 

Art. 1.

     1. E' istituito il Comitato regionale di controllo sugli atti delle province e dei comuni.

     2. Il Comitato regionale di controllo si articola nella sezione centrale, con sede in Palermo, ed in sezioni provinciali, ciascuna con sede nel capoluogo delle province regionali.

     3. La sezione centrale e le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo sono costituite con decreti del Presidente della Regione e si insediano autonomamente [1].

 

     Art. 2.

     1. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono composte da:

     a) un presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, scelto tra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati a riposo, direttori regionali o equiparati a riposo, avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dei patrocinanti in Cassazione;

     b) nove membri eletti dall'Assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno e scelti tra:

     1) iscritti all'ordine degli avvocati o dei dottori commercialisti;

     2) dipendenti statali o regionali anche in quiescenza e/o degli enti locali in quiescenza, con qualifiche dirigenziali [2];

     3) magistrati o avvocati dello Stato, in quiescenza;

     4) professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed amministrative.

 

     Art. 3.

     1. La sezione centrale e le sezioni provinciali eleggono nel proprio seno il vicepresidente.

     2. Le funzioni di segretario della sezione centrale e di ciascuna sezione provinciale sono svolte da un funzionario della Regione con qualifica non inferiore ad assistente, in servizio presso gli uffici della sezione centrale o di ciascuna sezione provinciale, designato dal Presidente della sezione centrale o di ciascuna sezione provinciale.

     3. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono rinnovate integralmente a seguito di nuova elezione dell'Assemblea regionale siciliana o quando venga meno la maggioranza dei rispettivi componenti [3].

     3 bis. I componenti dei superiori organi in carica alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, decadono il 31 agosto 1997 [4].

     4. Il presidente ed i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali non sono immediatamente confermabili.

 

     Art. 4.

     1. Al presidente ed ai membri della sezione centrale e delle sezioni provinciali si applicano, in tema di posizione giuridica e di permessi, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai componenti dei comitati regionali di controllo previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche.

     2. Al presidente della sezione centrale e delle sezioni provinciali è attribuita un'indennità di carica pari alla misura massima dell'indennità prevista dalle leggi vigenti per il presidente della provincia ove ha sede l'organo di controllo o, ove sia maggiore, dell'indennità prevista per il sindaco del comune capoluogo.

     3. Al vicepresidente della sezione centrale e delle sezioni provinciali è attribuita l'indennità di cui al comma 2, nella misura del 75 per cento.

     4. Agli altri componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali ed al segretario, è attribuita un'indennità di carica pari al 65 per cento della misura spettante al presidente.

     5. Al presidente ed agli altri componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 13, ultimo comma, e dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modifiche.

 

     Art. 5.

     1. Non possono essere designati o eletti, e non possono comunque far parte della sezione centrale e delle sezioni provinciali:

     a) i parlamentari europei e nazionali;

     b) i deputati dell'Assemblea regionale siciliana;

     c) gli amministratori in carica di province, comuni o di altri enti i cui atti sono soggetti al controllo del Comitato regionale di controllo, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo Comitato;

     d) coloro che versino in situazioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle lettere b e c, con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;

     e) i dipendenti ed i contabili degli enti locali i cui atti sono sottoposti al controllo del Comitato regionale di controllo ed i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali della Regione;

     f) i componenti di altro Comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;

     g) coloro che prestino attività di consulenza e di collaborazione presso la Regione o enti sottoposti al controllo regionale;

     h) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello nazionale, regionale o provinciale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del Comitato regionale di controllo.

 

     Art. 6.

     1. La sezione centrale e le sezioni provinciali sono convocate dal presidente, mediante avviso contenente l'indicazione degli affari da trattare, da comunicarsi ai singoli componenti nel domicilio eletto, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

     2. Entro lo stesso termine devono essere resi disponibili presso gli uffici della sezione centrale o delle sezioni provinciali i documenti relativi agli affari da esaminare.

     3. Per la validità delle adunanze della sezione centrale e delle sezioni provinciali è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti dell'organo.

     4. La sezione centrale e le sezioni provinciali deliberano a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voto prevale il voto del presidente.

     5. I provvedimenti istruttori sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

     6. I provvedimenti definitivi sono sottoscritti dal presidente, dal relatore e dal segretario.

 

     Art. 7.

     1. I componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

     2. Decadono altresì dalla carica coloro che, successivamente alla nomina vengano a versare in una situazione che non avrebbe consentito la nomina stessa, tranne che, previa diffida, non rinuncino entro quindici giorni alla situazione che dà luogo ad una causa di incompatibilità.

     3. La decadenza è in ogni caso pronunziata dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali.

 

     Art. 8.

     1. In caso di morte, dimissioni, decadenza o di qualsiasi altra causa di cessione dalla carica dei componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali, deve essere immediatamente designato o eletto, con le stesse modalità di cui all'articolo 2, il sostituto, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

     2. Sino a quando non si sarà provveduto alla nuova designazione o elezione, la sezione centrale e le sezioni provinciali continueranno a funzionare con i soli componenti in carica, salvo il disposto dell'articolo 6, comma 3.

 

     Art. 9.

     1. Presso la sezione centrale e presso ciascuna sezione provinciale è istituito un ufficio di segreteria, al quale è preposto un dirigente superiore, articolato in unità operative, in relazione all'entità ed alla complessità degli affari da trattare.

     2. All'assegnazione del personale presso gli uffici di cui al comma 1 si provvede con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, sentito il consiglio di direzione.

 

     Art. 10.

     1. Alle spese della sezione centrale e delle sezioni provinciali, ivi comprese le spese di funzionamento degli organi e dei relativi uffici, nonché di corresponsione delle unità di carica e di missione, si provvede, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a mezzo di aperture di credito a favore del funzionario preposto all'ufficio di segreteria.

 

SEZIONE II

Pubblicazione delle deliberazioni

 

     Art. 11.

     1. Tutte le deliberazioni provinciali e comunali sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, istituito presso la relativa sede, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge [5].

     2. Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli atti di concessione, ivi comprese le concessioni edilizie comunali.

     3. Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione.

 

     Art. 12.

     1. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità di cui agli articoli seguenti, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

     2. Le deliberazioni di cui al comma 1, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

 

     Art. 13.

     1. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

 

SEZIONE III

Controllo di legittimità sugli atti

 

     Art. 14.

     1. La sezione centrale e le sezioni provinciali svolgono il controllo di legittimità sugli atti delle province e dei comuni.

     2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie dell'ente, restando esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

     3. Il controllo di cui al comma 2 non può essere soggetto a condizione.

     4. Il controllo di legittimità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi comporta altresì la verifica della coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

 

     Art. 15. [6]

     1. Sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali che riguardano:

     a) statuti degli enti e delle relative aziende speciali;

     b) regolamenti;

     c) ordinamenti degli uffici e dei servizi;

     d) disciplina generale dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

     e) recepimento dei provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale;

     f) bilanci preventivi e consuntivi programmi e relazioni previsionali e programmatiche, con esclusione delle variazioni di bilancio, storni e creazione di nuovi capitoli.

     2. Sono inoltre soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni dei consigli comunali e provinciali che un quarto dei consiglieri o le giunte intendono sottoporre al Comitato. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al Comitato.

     3. Le deliberazioni di competenza delle giunte comunali e provinciali nelle materie sottoelencate sono sottoposte a controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri [7] ne faccia richiesta scritta e motivata, da presentare entro dieci giorni dall'affissione della delibera all'albo pretorio, con l'indicazione delle norme violate:

     a) acquisti, alienazioni, appalti e in generale tutti i contratti;

     b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi;

     c) assunzioni del personale.

     4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di cui al comma 3 sono trasmesse ai capigruppo consiliari.

     5. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

 

     Art. 16.

     1. In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni di cui all'articolo 15 possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.

 

     Art. 17.

     1. La sezione centrale esercita il controllo di legittimità di cui agli articoli 14 e 15 sulle deliberazioni dei consigli provinciali e comunali concernenti:

     a) statuti degli enti e delle relative aziende speciali;

     b) regolamenti;

     c) ordinamenti degli uffici e dei servizi;

     d) disciplina generale dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;

     e) recepimento dei provvedimenti concernenti il trattamento economico del personale;

     f) bilanci preventivi e consuntivi, programmi e relazioni previsionali e programmatiche.

     2. Tutte le altre deliberazioni soggette a controllo di legittimità sono di competenza delle sezioni provinciali nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

     3. La sezione centrale esercita altresì il controllo di legittimità sulle delibere di competenza delle sezioni provinciali, per le quali si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza e sulle delibere che abbiano dato luogo o possano dar luogo a decisioni contrastanti, nell'ambito della stessa sezione o di sezioni diverse. La devoluzione ha luogo con ordinanza della sezione provinciale, d'ufficio o su richiesta dell'ente interessato. La devoluzione deve avere luogo entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui la deliberazione è pervenuta alla sezione provinciale [8].

     4. La sezione centrale svolge, altresì, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle sezioni provinciali.

     5. Anche su richiesta del presidente della sezione centrale o di un presidente delle sezioni provinciali, il Presidente della Regione o, su sua delega, l'Assessore regionale per gli enti locali convoca la conferenza dei presidenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali, integrata dai direttori regionali dell'Assessorato degli enti locali e dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione.

     6. Le conclusioni cui perviene la conferenza, in caso di interpretazioni discordanti di norme legislative o regolamentari che investano interessi generali della Regione, costituiscono direttive vincolanti per l'esercizio del potere tutorio da parte della sezione centrale e delle sezioni provinciali.

     7. Nell'ipotesi di reiterata inosservanza delle direttive della conferenza si applica l'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25.

 

     Art. 18.

     1. Le deliberazioni indicate all'articolo 15, commi 1 e 2, devono essere inviate alla sezione centrale o alla sezione provinciale competente entro quindici giorni dalla relativa adozione.

     2. Le deliberazioni indicate all'articolo 15, commi 3 e 5, devono essere inviate alla sezione provinciale competente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di sottoposizione al controllo.

     3. Le deliberazioni indicate all'articolo 16 debbono essere trasmesse all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla relativa adozione.

     4. Le deliberazioni devono essere trasmesse all'organo di controllo in duplice esemplare autenticato, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di raccomandata a mano, insieme con apposito elenco firmato dal segretario, contenente l'indicazione sommaria degli atti trascritti. L'avviso postale di ricezione o l'attestazione di ricevimento deve essere firmato dal segretario o da altro dipendente addetto all'ufficio dell'organo di controllo.

     5. Il presidente dell'organo adito, ove ritenga che il controllo sulle deliberazioni rientri nella competenza di altro organo del Comitato regionale di controllo, trasmette la deliberazione all'organo ritenuto competente entro dieci giorni dalla relativa ricezione dandone comunicazione all'ente interessato.

     6. Le deliberazioni diventano esecutive se, nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione, l'organo di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone comunicazione all'ente interessato nello stesso termine. Il termine per l'esame dei bilanci e dei conti consuntivi è di quaranta giorni. Il termine per l'esame degli statuti degli enti e delle relative aziende speciali è, nella fase di prima approvazione dello statuto, di sessanta giorni [9].

     7. Per le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, ai sensi dell'articolo 16, l'organo di controllo, entro quindici giorni dalla relativa ricezione, può pronunciarne l'annullamento. Restano salvi gli effetti delle deliberazioni verificatisi prima della decadenza o della pronuncia di annullamento.

     8. Il provvedimento di annullamento deve indicare le norme violate, anche con riferimento ai principi dell'ordinamento giuridico.

     9. Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine, se l'organo di controllo dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

     10. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 17, comma 3, i termini per l'esercizio del controllo da parte della sezione centrale decorrono dalla data in cui l'ordinanza di rimessione perviene agli uffici della sezione centrale stessa.

 

     Art. 19. Richiesta chiarimenti da parte del CORECO.

     1. Entro i termini previsti per l'esercizio del controllo sugli atti, l'organo di controllo può chiedere, per una sola volta, all'ente adottante, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

     2. I chiarimenti o gli dementi integrativi di giudizio devono essere forniti entro dieci giorni dalla richiesta per gli atti dichiarati immediatamente esecutivi, entro venti giorni negli altri casi. La mancata risposta nei termini anzidetti comporta la decadenza delle delibere dichiarate immediatamente esecutive e l'obbligo dell'organo di controllo di procedere al riscontro di legittimità sulle altre delibere nel termine di cui al successivo comma.

     3. I provvedimenti definitivi di controllo devono essere adottati entro venti giorni dall'acquisizione dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio [10].

 

     Art. 20.

     1. Salvo quanto previsto all'articolo 19, l'organo di controllo, in relazione all'esame del conto consuntivo, può indicare all'ente interessato specifiche modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo medesimo, con l'invito ad adottare le stesse modificazioni entro il termine massimo di trenta giorni.

     7. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine previsto, o di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto al comma 1 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte dell'organo di controllo, questo segnala l'omissione all'Assessore regionale per gli enti locali.

 

     Art. 21.

     1. Qualora gli organi deliberativi degli enti soggetti a controllo ne facciano richiesta per iscritto in relazione ad atti determinati, l'organo di controllo deve disporre l'audizione richiesta in tempo utile e comunque non oltre il decimo giorno successivo a quello nel quale sia pervenuto l'atto soggetto a controllo. Parimenti l'organo di controllo deve sentire i rappresentanti della minoranza all'interno degli organi deliberativi degli enti, quando gliene facciano domanda entro il termine suindicato.

     2. L'organo di controllo non può esaminare l'atto prima del decimo giorno successivo a quello nel quale l'atto sia pervenuto allo stesso.

     3. I rappresentanti dell'ente e quelli della minoranza consiliare possono essere invitati, ai sensi del presente articolo, alle adunanze, per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto a controllo prima dello svolgimento della relazione sulle questioni concernenti lo stesso atto.

 

     Art. 22.

     1. Le deliberazioni della sezione centrale e delle sezioni provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'ufficio.

     2. Ogni interessato può richiedere copia delle deliberazioni, salvo il pagamento delle spese relative.

     3. L'Assessore regionale per gli enti locali curerà la raccolta informatizzata dei provvedimenti di annullamento degli organi del Comitato regionale di controllo, con facoltà di accesso alla medesima di tutti gli enti interessati.

 

     Art. 23.

     1. Uno speciale regolamento, emanato dall'Assessore regionale per gli enti locali, disciplinerà il funzionamento della sezione centrale e delle sezioni provinciali di controllo, nonché dei relativi uffici di segreteria.

 

SEZIONE IV

Controlli sostitutivi ed ispettivi

 

     Art. 24.

     1. Qualora gli organi delle province e dei comuni omettano o ritardino, sebbene previamente diffidati a provvedere entro congruo termine, o non siano comunque in grado di compiere atti obbligatori per legge, al compimento dell'atto provvede l'Assessore regionale per gli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può superare il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

     2. Il termine assegnato per il compimento dell'atto non può essere inferiore a trenta giorni. Termini inferiori possono essere assegnati solo per i casi di urgenza, motivando specificatamente le ragioni.

     2 bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l’attività sostitutiva, è riconosciuta un’indennità di carica e di responsabilità rapportata all’Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all’entità demografica dell’Ente ed agli accessi effettuati [11].

     3. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

 

     Art. 25.

     1. Ferme restando le norme relative ai controlli ispettivi sui servizi statali di competenza degli enti locali, l'Assessore regionale per gli enti locali, anche a mezzo di funzionari in servizio presso le sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo, può disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le amministrazioni provinciali e comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici dell'ente, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonché l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

 

     Art. 26.

     1. I controlli previsti dagli articoli 24 e 25 sono esercitati a mezzo dell'ufficio ispettivo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.

 

     Art. 27.

     1. In caso di accertate, gravi disfunzioni di servizi comunali e provinciali, l'Assessore regionale per gli enti locali può provvedere alla nomina di un commissario-provveditore per la riorganizzazione, l'istituzione o la regolamentazione dei servizi medesimi, la cui durata in carica non può eccedere il termine di sei mesi, salvo proroga per un periodo non superiore a tre mesi per gravi motivi.

     2. Il commissario-provveditore propone l'adozione dei necessari provvedimenti finali ai consigli degli enti interessati.

     3. Possono essere nominati commissari-provveditori funzionari della Regione, dello Stato o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale, in servizio o a riposo, sempreché siano in possesso della particolare qualificazione richiesta dalla natura dell'incarico.

     4. Nel caso di nomina di funzionari esterni all'Amministrazione regionale il Presidente della Regione è autorizzato a fissare con proprio decreto l'emolumento da attribuire al commissario, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali. L'emolumento resta a carico dell'ente interessato.

 

     Art. 28.

     1. Agli organi collegiali di controllo previsti dalla presente legge ed ai relativi presidenti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, e successive modifiche.

 

     Art. 29.

     1. Le disposizioni della presente legge in materia di controllo e di vigilanza si applicano, altresì, in quanto compatibili, ai consorzi ed alle unioni di comuni. L'organo di controllo competente è quello nella cui circoscrizione ha sede il consorzio o l'unione.

 

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 30. [12]

     1. Fino alla riforma delle unità sanitarie locali, il controllo di legittimità sugli atti delle stesse è svolto dalla sezione centrale e dalla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo nella cui circoscrizione è compreso il comune sede dell'unità sanitaria locale, integrate da un rappresentante designato dal Ministero del tesoro, nominato con decreto del Presidente della Regione e da un esperto in materia sanitaria, eletto dall'Assemblea regionale siciliana e scelto tra:

     a) professori universitari di legislazione od organizzazione sanitaria;

     b) dirigenti dello Stato o della Regione esperti in materia sanitaria in servizio da almeno tre anni in una delle amministrazioni centrali, regionali o periferiche, o in quiescenza, in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche od economiche, in scienze politiche o in medicina e chirurgia;

     c) dipendenti in quiescenza delle unità sanitarie locali siciliane, appartenenti al ruolo sanitario profilo professionale medici, posizione funzionale direttore sanitario o dirigente sanitario o al ruolo amministrativo profilo professionale direttore amministrativo, purché in possesso del diploma di laurea.

     2. Per il controllo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente legge.

     3. La sezione centrale del Comitato regionale di controllo è competente ad esercitare il controllo di legittimità sugli atti dell'amministratore straordinario previsti dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111, con esclusione di quelli previsti dal comma 5 del citato articolo 1. Le sezioni provinciali sono competenti per tutti gli altri atti.

     4. La Giunta regionale esercita il controllo di merito nei casi e nei limiti previsti dalla citata legge n. 111 del 1991 ].

     5. Per l'esercizio dei compiti istruttori in ordine agli atti da sottoporre al controllo della Giunta regionale, il Presidente della Regione assegna all'assessorato regionale della sanità dieci funzionari della carriera dirigenziale, muniti di laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio, e dieci funzionari della carriera di concetto, tratti dai ruoli dell'Amministrazione regionale e/o in posizione di comando, dai ruoli delle unità sanitarie locali.

 

     Art. 31.

     1. Sono abrogati:

     a) gli articoli 30, 31, secondo comma, da 32 a 40, da 78 a 91, 160, 197, 208 dell'Ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche;

     b) gli articoli da 9 a 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 1957, n. 3, e successive modifiche;

     c) la legge regionale 18 luglio 1961, n. 14, e successive modifiche con esclusione dell'articolo 13;

     d) l'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25;

     e) gli articoli 3, 18 e da 21 a 27 della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, e successive modifiche;

     f) il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 22 maggio 1985, n. 38;

     g) l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52, e successive modifiche;

     h) l'articolo 6 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche;

     i) ogni altra disposizione legislativa o regolamentare comunque incompatibile con le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 32.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli atti adottati dopo l'insediamento degli organi di controllo istituiti dalla stessa.

     2. Per gli atti adottati fino all'insediamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'Ordinamento regionale degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. Il controllo è svolto dalle sezioni provinciali competenti.

 

     Art. 33. [13]

     1. Il Presidente ed i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali di controllo sono ineleggibili a deputati regionali, salvo che abbiano effettivamente cessato di esercitare le loro funzioni almeno sei mesi prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

     2. [La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli amministratori straordinari ed ai componenti dei comitati di garanti delle unità sanitarie locali nonché ai componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale] [14].

 

     Art. 34.

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 per l'esercizio finanziario 1991, valutati in lire 2.000 milioni, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 18210 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

 

     Art. 35.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma così integrato dall'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 47.

[2] Lettera così sostituita con art. 11, comma 1, L.R. 12 novembre 1996, n. 41. Il suddetto comma 1 è stato poi abrogato con art. 2 L.R. 30 gennaio 1997, n. 3. Successivamente l'art. 5 della L.R. 5 luglio 1997, n. 23 ha così modificato la presente lettera.

[3] Comma così sostituito con art. 11 L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 30 gennaio 1997, n. 3. Il termine di cui al presente comma è così prorogato per effetto dell'art. 1 della L.R. 5 luglio 1997, n. 23.

[5] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 5 luglio 1997, n. 23.

[7] Comma così modificato per effetto dell'art. 9 della L.R. 16 ottobre 1997, n. 39.

[8] Comma così modificato con art. 10 L.R. 12 novembre 1996, n. 41.

[9] Periodo aggiunto con art. 38 L.R. 28 agosto 1992, n. 7.

[10] Articolo così sostituito con art. 48 L.R. 1 settembre 1993, n. 26.

[11] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

[12] Articolo inserito con art. 1 L.R. 5 dicembre 1991, n. 46. L'art. 65 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25 ha successivamente abrogato i commi 1, 2, 3, 4 dell'art. 1 L.R. 46/91.

[13] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 5 dicembre 1991, n. 46.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.