§ 5.3.369 - L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:30/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali
Art. 2.  Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto
Art. 3.  Misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali
Art. 4.  Disposizioni in materia di residui attivi
Art. 5.  Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
Art. 6.  Contenimento della spesa corrente
Art. 7.  Fondi pensione complementare per i lavoratori siciliani
Art. 8.  Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008
Art. 9.  Tasse sulle concessioni governative regionali
Art. 10.  Patto di stabilità nazionale
Art. 11.  Componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali
Art. 12.  Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 13.  Fondi globali e tabelle
Art. 14.  Effetti della manovra e copertura finanziaria
Art. 15.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 5.3.369 - L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.

(G.U.R. 31 gennaio 2006, n. 5).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Risultati differenziali

     1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2006 è determinato in termini di competenza in 311.546 migliaia di euro.

     2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2007 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 326.771 migliaia di euro, mentre per l'anno 2008 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 295.420 migliaia di euro.

     3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti per cofinanziare gli interventi previsti nel Programma operativo regionale 2000-2006.

 

     Art. 2. Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto

     1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla Tabella A, il ragioniere generale della Regione è autorizzato ad iscrivere con proprio provvedimento le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

 

     Art. 3. Misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali

     1. Gli enti locali adottano programmi operativi finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi di rispettiva competenza.

     2. La predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di cui al comma 1 e la sua realizzazione da valutare, entro l'anno successivo, dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, attraverso la rilevazione degli incrementi conseguiti rispetto ai tributi riscossi nell'anno precedente, costituisce indicatore premiale ai fini della ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     3. La mancata predisposizione o realizzazione del programma nei termini di cui al comma 2, preclude la possibilità di accesso ad ogni forma di premialità stabilita dall'indicatore di cui al medesimo comma 2.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi

     1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2004 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2005, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

     2. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

     3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti

     1. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1995, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2005, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

     2. Con successivi decreti del ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

     3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2004 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2003, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2005 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

     5. Con successivi decreti del ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.

     6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE

DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

 

     Art. 6. Contenimento della spesa corrente

     1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2006-2008 adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, degli enti ed organismi strumentali della Regione non può superare, per il triennio 2006-2008, il limite massimo degli impegni di competenza assunti nel 2004, ridotti del 2 per cento, fatta eccezione per le spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.

     2. Gli enti e gli organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti dalla Regione, fatta eccezione per gli enti locali ai quali si continuano ad applicare le disposizioni nazionali in materia di patto di stabilità e per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per le quali si applicano le disposizioni contenute nell'intesa sottoscritta dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ed in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comportamenti coerenti con quanto stabilito al comma 1, provvedendo ad adeguare di conseguenza i propri bilanci.

     3. Il mancato rispetto dei principi stabiliti nel presente articolo comporta l'obbligo per i soggetti responsabili del controllo e della vigilanza dei predetti enti ed organismi strumentali della Regione di denuncia al competente organo tutorio. Per gli enti e gli organismi strumentali della Regione che adottano la contabilità economica le limitazioni di cui al comma 1 si intendono riferite alle corrispondenti voci inserite tra i costi della produzione.

     4. Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie e ospedaliere, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa impegnata nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza, ad eccezione delle spese direttamente connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali che si intestano al Presidente della Regione.

     5. Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, non possono effettuare, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, spese per un ammontare superiore a quelle impegnate nell'anno 2004.

 

     Art. 7. Fondi pensione complementare per i lavoratori siciliani

     1. La Regione promuove la costituzione di fondi pensione complementare a base territoriale regionale per lavoratori dipendenti del comparto privato, per lavoratori autonomi e liberi professionisti, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto della disciplina di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243.

     2. Gli statuti dei fondi di cui al comma 1, tra loro distinti, devono prevedere la possibilità di adesione per tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale o che vi espletano in via prevalente la loro attività o che siano dipendenti di aziende che ivi operano con insediamenti produttivi.

     3. I fondi sono costituiti con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.

     4. La Regione è autorizzata ad istituire, direttamente o per il tramite di apposita struttura, un soggetto giuridico di scopo, al quale partecipano operatori di comprovata esperienza nei settori finanziario o assicurativo, per promuovere la costituzione dei fondi di cui al comma 1, nonché per attendere alla gestione amministrativa dei fondi, alla cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti ed al coordinamento dell'attività degli stessi fondi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori.

     5. La Regione tutela, adottando idonee iniziative, i lavoratori in temporanea situazione di svantaggio.

     6. All'attuazione del presente articolo si provvede, su proposta del Presidente della Regione, con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     7. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 3, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

 

     Art. 8. Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, si applicano per il triennio 2006-2008.

     2. Per il triennio 2006-2008 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

     3. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 [1].

     4. Per il triennio 2006-2008, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione.

     5. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è abrogato.

     6. Per l'esercizio finanziario 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

 

Titolo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

 

     Art. 9. Tasse sulle concessioni governative regionali

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

     "1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1.

     1 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24 bis della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 di cui all'allegato 1, è così modificata:

     a) voce di cui al numero d'ordine 1:

     "Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:

 

Tassa di rilascio

Tassa annuale

a) fino a 15.000 abitanti

695

139

b) da 15.001 a 40.000 abitanti

1.111

223

c) da 40.001 a 100.000 abitanti

1.666

334

d) da 100.001 a 200.000 abitanti

2.221

445

e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti

5.552

1.111";

     b) voce di cui al numero d'ordine 24 bis:

     "Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana, legge 28 marzo 1991, n. 112, articolo 2, commi 3 e 4:

     a) tassa di rilascio euro  200;

     b) tassa annuale euro  50".".

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI

 

 

     Art. 10. Patto di stabilità nazionale

     1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento.

     2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le spese del personale sono considerate al netto degli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi regionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

     3. La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in alternativa alle misure di cui ai commi 1 e 2 concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso interventi diretti alla riduzione delle spese correnti concordate, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia ai sensi dell'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

     4. In considerazione della particolare situazione socio-economica della Regione, non rientra nel conteggio previsto dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il personale destinatario di misure di stabilizzazione, ferma restando, in sede di definizione dell'intesa prevista dall'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'individuazione delle misure di contenimento delle relative spese. [2]

 

     Art. 11. Componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali

     1. Il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai relativi regolamenti di attuazione, è ridotto, con riferimento anche ai soggetti esterni, di un terzo, senza pregiudizio per le strutture in atto operative.

     2. Restano ferme le disposizioni sulla direzione del servizio di valutazione e controllo strategico.

 

     Art. 12. Abrogazioni e modifiche di norme

     1. All'articolo 54 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali";

     b) al comma 1, le parole "e professionalità" sono sostituite con le parole ", professionalità e indipendenza";

     c) alla lettera c) del comma 1, le parole "esperienza e onorabilità" sono sostituite con le parole "onorabilità, professionalità e indipendenza".

     2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "del ragioniere generale della Regione".

     3. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "Il ragioniere generale della Regione".

     4. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole "nonché quelle relative all'applicazione dei contratti collettivi regionali di lavoro".

     5. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1991, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

     6. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "relativamente" sono aggiunte le parole "all'ufficio di segreteria di Giunta".

     7. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni sono soppresse le parole "la segreteria della Giunta regionale".

     8. All'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, prima delle parole "La segreteria generale", sono inserite le parole "L'ufficio di segreteria di Giunta,";

     b) al comma 3, dopo la parola "proposta", sono aggiunte le parole "del dirigente generale dell'ufficio di segreteria di Giunta";

     c) al comma 4, dopo la parola "funzionamento" sono aggiunte le parole "dell'ufficio di segreteria di Giunta".

     9. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, le parole "dell'Assessore per il bilancio e le finanze" sono sostituite con le parole "del ragioniere generale della Regione".

     10. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "a destinazione vincolata" sono aggiunte le parole "nonché le somme dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446." nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi [3]

     11. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le parole "nonché le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana.".

     12. Il comma 62 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è abrogato.

     13. Al numero 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "di rinnovo" sono sostituite con la parola "annuale".

     14. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, le cifre "2004-2005" sono sostituite con le cifre "2006-2007" [4].

     15. All'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, le parole "promosse da enti ed organizzazioni siciliani" sono soppresse ed è aggiunto il seguente comma:

     - "1 bis. I contributi di cui al primo comma sono ripartiti a livello territoriale con attribuzione proporzionale sulla base del numero degli abitanti di ciascuna delle province regionali e sono destinati, per il 70 per cento, a teatri con sede sociale in Sicilia che dispongono in esclusiva di struttura teatrale ubicata nel territorio regionale idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli e che effettuano una stabile programmazione stagionale di attività di ospitalità e produzione teatrale, rimanendo esclusi dall'applicazione i teatri destinatari di contributi determinati per legge, e per il restante 30 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani.".

     16. Al comma 1 dell'articolo 82 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le parole "dell'articolo 164, comma 4, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490", sono sostituite con le parole "dell'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e le parole "all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47" con le parole "all'articolo 33, comma 3, e all'articolo 37, comma 2, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

     17. Il comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

     - "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni possono richiedere il finanziamento presentando istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni comune, cui si provvede con parte delle economie realizzate al 31 dicembre 2005 sulle assegnazioni previste dall'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.".

     18. Il comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

     19. All'articolo 4, comma 1 bis della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) dopo le parole "legge regionale 12 marzo 1986, n. 10" sono aggiunte le parole "e successive modifiche ed integrazioni.";

     b) le parole "al titolo di studio posseduto" sono sostituite con le parole "a quella in atto posseduta".

     20. Il comma 12 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogato.

 

     Art. 13. Fondi globali e tabelle

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

     2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, le dotazioni da iscrivere in bilancio per l'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2006, nella allegata Tabella C.

     3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella allegata Tabella D sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nella Tabella medesima.

     4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella allegata Tabella E sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, nella Tabella medesima.

     5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella allegata Tabella F sono abrogate.

     6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella allegata Tabella G.

     7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati nonché le altre spese continuative annue sono determinati nella allegata Tabella H.

     8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui all'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella allegata Tabella I.

     9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di impegno per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, con l'indicazione dell'anno di decorrenza e dell'anno terminale, sono determinati nella allegata Tabella L.

 

     Art. 14. Effetti della manovra e copertura finanziaria

     1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2006.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

ALLEGATO [5]

 

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 14 aprile 2006, n. 16.

[4] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U.R. 17 febbraio 2006, n. 9.

[5] La tabella H è stata modificata dall’art. 1 della L.R. 6 febbraio 2006, n. 8, rettificata con avviso pubblicato nella G.U.R. 17 febbraio 2006, n. 9, modificata dall'art. 15 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15 e ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 21. La tabella I è stata modificata dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2006, n. 21.