Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/01/2006 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali |
Art. 2. Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto |
Art. 3. Misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali |
Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi |
Art. 5. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti |
Art. 6. Contenimento della spesa corrente |
Art. 7. Fondi pensione complementare per i lavoratori siciliani |
Art. 8. Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008 |
Art. 9. Tasse sulle concessioni governative regionali |
Art. 10. Patto di stabilità nazionale |
Art. 11. Componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali |
Art. 12. Abrogazioni e modifiche di norme |
Art. 13. Fondi globali e tabelle |
Art. 14. Effetti della manovra e copertura finanziaria |
Art. 15. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 5.3.369 - L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2006.
(G.U.R. 31 gennaio 2006, n. 5).
Titolo I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1. Risultati differenziali
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), della
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2007 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 326.771 migliaia di euro, mentre per l'anno 2008 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 295.420 migliaia di euro.
3. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad utilizzare la linea di credito deliberata dalla Banca europea degli investimenti per cofinanziare gli interventi previsti nel Programma operativo regionale 2000-2006.
Art. 2. Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto
1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione del
Art. 3. Misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali
1. Gli enti locali adottano programmi operativi finalizzati alla ottimizzazione del servizio di riscossione e/o al recupero dei tributi di rispettiva competenza.
2. La predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di cui al comma 1 e la sua realizzazione da valutare, entro l'anno successivo, dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, attraverso la rilevazione degli incrementi conseguiti rispetto ai tributi riscossi nell'anno precedente, costituisce indicatore premiale ai fini della ripartizione delle risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della
3. La mancata predisposizione o realizzazione del programma nei termini di cui al comma 2, preclude la possibilità di accesso ad ogni forma di premialità stabilita dall'indicatore di cui al medesimo comma 2.
Art. 4. Disposizioni in materia di residui attivi
1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2004 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2005, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
3. Qualora, a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo, sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 5. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti
1. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1995, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2005, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con successivi decreti del ragioniere generale della Regione si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2004 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2003, per i quali alla chiusura dell'esercizio 2005 non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.
5. Con successivi decreti del ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2005.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi, sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perente da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con successivi decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE, LA RIDUZIONE
DELLA SPESA E LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
Art. 6. Contenimento della spesa corrente
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2006-2008 adottato dalla Regione nonché il rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno, la spesa complessiva di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, degli enti ed organismi strumentali della Regione non può superare, per il triennio 2006-2008, il limite massimo degli impegni di competenza assunti nel 2004, ridotti del 2 per cento, fatta eccezione per le spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria.
2. Gli enti e gli organismi regionali che usufruiscono di trasferimenti diretti o indiretti dalla Regione, fatta eccezione per gli enti locali ai quali si continuano ad applicare le disposizioni nazionali in materia di patto di stabilità e per le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, per le quali si applicano le disposizioni contenute nell'intesa sottoscritta dalla Regione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
3. Il mancato rispetto dei principi stabiliti nel presente articolo comporta l'obbligo per i soggetti responsabili del controllo e della vigilanza dei predetti enti ed organismi strumentali della Regione di denuncia al competente organo tutorio. Per gli enti e gli organismi strumentali della Regione che adottano la contabilità economica le limitazioni di cui al comma 1 si intendono riferite alle corrispondenti voci inserite tra i costi della produzione.
4. Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie e ospedaliere, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa impegnata nell'anno 2004 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità e per spese di rappresentanza, ad eccezione delle spese direttamente connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali che si intestano al Presidente della Regione.
5. Per l'anno 2006 l'Amministrazione regionale e gli enti ed organismi strumentali della Regione, le aziende unità sanitarie locali e ospedaliere, non possono effettuare, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, spese per un ammontare superiore a quelle impegnate nell'anno 2004.
Art. 7. Fondi pensione complementare per i lavoratori siciliani
1. La Regione promuove la costituzione di fondi pensione complementare a base territoriale regionale per lavoratori dipendenti del comparto privato, per lavoratori autonomi e liberi professionisti, ai sensi del
2. Gli statuti dei fondi di cui al comma 1, tra loro distinti, devono prevedere la possibilità di adesione per tutti coloro che hanno la residenza nel territorio regionale o che vi espletano in via prevalente la loro attività o che siano dipendenti di aziende che ivi operano con insediamenti produttivi.
3. I fondi sono costituiti con la partecipazione delle organizzazioni datoriali e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori.
4. La Regione è autorizzata ad istituire, direttamente o per il tramite di apposita struttura, un soggetto giuridico di scopo, al quale partecipano operatori di comprovata esperienza nei settori finanziario o assicurativo, per promuovere la costituzione dei fondi di cui al comma 1, nonché per attendere alla gestione amministrativa dei fondi, alla cura dei rapporti con gli enti affiliati e con i soggetti aderenti ed al coordinamento dell'attività degli stessi fondi, ivi compresi i rapporti con gli enti gestori.
5. La Regione tutela, adottando idonee iniziative, i lavoratori in temporanea situazione di svantaggio.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede, su proposta del Presidente della Regione, con regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
7. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede con parte delle disponibilità previste nel bilancio della Regione per le finalità di cui all'articolo 88, comma 3, della
Art. 8. Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2006-2008
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, della
2. Per il triennio 2006-2008 continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 45, comma 15, della
3. Per il triennio 2009-2011 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, della
4. Per il triennio 2006-2008, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'articolo 38 dello Statuto della Regione.
5. Il comma 4 dell'articolo 23 della
6. Per l'esercizio finanziario 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 1, una quota pari a 23.070 migliaia di euro è assegnata al comune di Palermo per le finalità dell'articolo 15 della
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 9. Tasse sulle concessioni governative regionali
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
"1 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono abrogate le voci numero d'ordine 7, 14, 21, 34 e 39 della tariffa allegata al
1 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2006 la tabella degli importi concernenti le voci di tassa di cui ai numeri d'ordine 1 e 24 bis della tariffa allegata al
a) voce di cui al numero d'ordine 1:
"Concessione per l'apertura e l'esercizio di farmacie nei comuni con popolazione:
|
Tassa di rilascio |
Tassa annuale |
a) fino a 15.000 abitanti |
695 |
139 |
b) da 15.001 a 40.000 abitanti |
1.111 |
223 |
c) da 40.001 a 100.000 abitanti |
1.666 |
334 |
d) da 100.001 a 200.000 abitanti |
2.221 |
445 |
e) da 200.001 a oltre 500.000 abitanti |
5.552 |
1.111"; |
b) voce di cui al numero d'ordine 24 bis:
"Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da rilasciare a cittadini residenti fuori dal territorio della Regione siciliana,
a) tassa di rilascio euro 200;
b) tassa annuale euro 50".".
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI
Art. 10. Patto di stabilità nazionale
1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 198, della
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le spese del personale sono considerate al netto degli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi regionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.
3. La Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1 della
4. In considerazione della particolare situazione socio-economica della Regione, non rientra nel conteggio previsto dall'articolo 1, comma 198, della
Art. 11. Componenti uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali
1. Il numero dei componenti degli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali di cui all'articolo 4, comma 6, della
2. Restano ferme le disposizioni sulla direzione del servizio di valutazione e controllo strategico.
Art. 12. Abrogazioni e modifiche di norme
1. All'articolo 54 della
a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali";
b) al comma 1, le parole "e professionalità" sono sostituite con le parole ", professionalità e indipendenza";
c) alla lettera c) del comma 1, le parole "esperienza e onorabilità" sono sostituite con le parole "onorabilità, professionalità e indipendenza".
2. Al comma 1 dell'articolo 8 della
3. Al comma 1 dell'articolo 36 della
4. Al comma 1 dell'articolo 55 della
5. Il comma 4 dell'articolo 9 della
6. Al comma 1 dell'articolo 9 della
7. Al comma 2 dell'articolo 58 della
8. All'articolo 16 della
a) al comma 2, prima delle parole "La segreteria generale", sono inserite le parole "L'ufficio di segreteria di Giunta,";
b) al comma 3, dopo la parola "proposta", sono aggiunte le parole "del dirigente generale dell'ufficio di segreteria di Giunta";
c) al comma 4, dopo la parola "funzionamento" sono aggiunte le parole "dell'ufficio di segreteria di Giunta".
9. Al comma 1 dell'articolo 7 della
10. Al comma 2 dell'articolo 4 della
11. Alla fine del comma 4 dell'articolo 4 della
12. Il comma 62 dell'articolo 127 della
13. Al numero 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della
14. Al comma 5 dell'articolo 4 della
15. All'articolo 1 della
- "1 bis. I contributi di cui al primo comma sono ripartiti a livello territoriale con attribuzione proporzionale sulla base del numero degli abitanti di ciascuna delle province regionali e sono destinati, per il 70 per cento, a teatri con sede sociale in Sicilia che dispongono in esclusiva di struttura teatrale ubicata nel territorio regionale idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli e che effettuano una stabile programmazione stagionale di attività di ospitalità e produzione teatrale, rimanendo esclusi dall'applicazione i teatri destinatari di contributi determinati per legge, e per il restante 30 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani.".
16. Al comma 1 dell'articolo 82 della
17. Il comma 2 dell'articolo 43 della
- "2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni possono richiedere il finanziamento presentando istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente per un importo non superiore a 150.000 euro per ogni comune, cui si provvede con parte delle economie realizzate al 31 dicembre 2005 sulle assegnazioni previste dall'articolo 30 della
18. Il comma 3 dell'articolo 43 della
19. All'articolo 4, comma 1 bis della
a) dopo le parole "
b) le parole "al titolo di studio posseduto" sono sostituite con le parole "a quella in atto posseduta".
20. Il comma 12 dell'articolo 22 della
Art. 13. Fondi globali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d), della
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), della
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f), della
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l), della
Art. 14. Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel prospetto allegato al presente articolo.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2006.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
ALLEGATO [5]
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 76 della
[2] Comma così modificato dall'art. 7 della
[3] Comma così modificato dall'art. 21 della
[4] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U.R. 17 febbraio 2006, n. 9.
[5] La tabella H è stata modificata dall’art. 1 della