§ 5.3.354 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 21.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/12/2003
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Risultati differenziali.
Art. 2.  Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto.
Art. 3.  Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali.
Art. 4.  Destinazione dell'avanzo finanziario.
Art. 5.  Conservazione garanzia patrimoniale su crediti tributari.
Art. 6.  Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art. 7.  Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
Art. 8.  Disposizioni in materia di residui attivi.
Art. 9.  Contabilizzazione di residui attivi relativi ad entrate tributarie.
Art. 10.  Riproduzione di somme eliminate per perenzione.
Art. 11.  Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
Art. 12.  Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Art. 13.  Imprenditoria giovanile e femminile.
Art. 14.  Sviluppo di nuova imprenditoria.
Art. 15.  Incentivi alle imprese operanti in Sicilia.
Art. 16.  Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi.
Art. 17.  Prestiti partecipativi.
Art. 18.  Fondo di rotazione per la progettazione.
Art. 19.  Ripianamento esposizioni debitorie.
Art. 20.  Trattamento di quiescenza del personale regionale.
Art. 21.  Interventi di cooperazione internazionale.
Art. 22.  Disposizioni in materia di terre di uso civico.
Art. 23.  Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006.
Art. 24.  Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto.
Art. 25.  Disposizioni in materia di attività socialmente utili.
Art. 26.  Rappresentanza e difesa in giudizio delle aziende sanitarie.
Art. 27.  Rinegoziazione di mutui. Recupero opere ed impianti di carattere sportivo.
Art. 28.  Soprintendenza del mare.
Art. 29.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 30.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 31.  Fondi globali e tabelle.
Art. 32.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 33. 


§ 5.3.354 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 21.

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.

(G.U.R. 30 dicembre 2003, n. 57).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO,

CONTABILE ED IN MATERIA DI ENTRATE

 

Art. 1. Risultati differenziali.

     1. Ai sensi della lettera b), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da impiegare per l'anno 2004 è determinato in termini di competenza in 32.943 migliaia di euro e, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per l'anno medesimo resta fissato, in termini di competenza, in 258.229 migliaia di euro.

     2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 306.611 migliaia di euro, mentre per l'anno 2006 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 403.293 migliaia di euro.

     3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad effettuare le operazioni finanziarie di cui al comma 1 nei limiti massimi ivi stabiliti. Sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6.

 

     Art. 2. Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto.

     1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni di cui alla lett. b), comma 1, dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il quale viene disposto lo specifico accantonamento negativo previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio provvedimento, le relative somme ai pertinenti capitoli del corrispondente accantonamento positivo.

 

     Art. 3. Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali.

     1. Le violazioni riguardanti le tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, commesse fino al 31 gennaio 2004, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi mediante il versamento delle stesse tasse entro e non oltre il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     2. Entro il termine perentorio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Amministrazione che ha rilasciato l'atto di autorizzazione apposita istanza di definizione delle tasse sulle concessioni regionali, allegando copia della ricevuta del versamento.

     3. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato o grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     4. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 2 e della prova dell'avvenuta presentazione.

     5. Il procedimento è sospeso per la durata di dodici mesi dalla data di deposito.

     6. Entro il termine di cui al comma 5, l'Amministrazione che ha rilasciato l'atto di autorizzazione notifica al contribuente il provvedimento con il quale si pronuncia in merito all'istanza di definizione e ne deposita copia in giudizio.

     7. In caso di rigetto della domanda, il processo può essere riassunto entro un anno dalla data di notifica del provvedimento al contribuente.

     8. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 2, entro dodici mesi la medesima Amministrazione dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.

     9. Le Amministrazioni di cui al comma 2 devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, come introdotto dal comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, dipartimento finanze e credito, separato elenco dei contribuenti che hanno fruito della definizione agevolata [2].

     10. A valere sulle entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede ad effettuare un'apposita campagna di informazione a servizio del cittadino per far conoscere le modalità della definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali.

 

     Art. 4. Destinazione dell'avanzo finanziario.

     1. A decorrere dall'esercizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione, determinato con il rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio precedente è destinato ad incrementare il fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 [3].

     2. A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata, nonché le somme dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le modalità di cui alla lettera i), comma 1, dell'articolo 36 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8. [4]

     3. Con parte delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’applicazione del presente comma, si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio con decreto del Ragioniere generale della Regione [5].

 

     Art. 5. Conservazione garanzia patrimoniale su crediti tributari.

     1. Allo scopo di conservare la garanzia patrimoniale sul credito tributario erariale, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di cui la Regione si avvale provvedono, entro il terzo mese dalla scadenza dei termini per l'inizio dell'esecuzione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per partite di ruolo di importo non inferiore a 50.000 euro, a verificare lo stato delle misure cautelari, ai sensi dell'artico lo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adottate dal concessionario sui beni immobili dei debitori.

     2. Le comunicazioni di inesigibilità, prodotte ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative alle suddette partite di ruolo, sono oggetto del controllo di merito da parte degli uffici preposti che tengono conto, ai fini del discarico amministrativo, anche dell'avvenuta iscrizione di ipoteca di cui al comma 1.

     3. Degli esiti del controllo di merito effettuato sulle partite di ruolo sopra specificate in sede di valutazione delle comunicazioni di inesigibilità, viene data comunicazione al dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

 

     Art. 6. Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     1. Le violazioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, commesse dall'1 gennaio 1996 al 31 gennaio 2003, attinenti agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente adempiuti, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.

     2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 31 dicembre 2004[6].

     3. Nello stesso termine di cui al comma 2, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento del tributo.

     4. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con abbuono degli interessi e delle sanzioni [7].

     5. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.

     6. Il pagamento del tributo definito ai sensi dei commi 4 e 5 deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire alla provincia una istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.

     7. La presentazione dell'istanza di cui al comma 6 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     8. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 6 e della relativa ricevuta di presentazione.

     9. Il procedimento è sospeso per la durata di due anni.

     10. Conclusasi la durata della sospensione, la provincia comunica al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.

     11. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 6, entro dodici mesi la provincia dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.

 

     Art. 7. Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. [8]

     1. Nell'ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.

     2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell’ambito della Regione, a decorrere dall’1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni [9].

     2 bis. [Compatibilmente con le previsioni di ripartizione delle risorse del fondo sanitario, l’Assessore regionale per la salute è autorizzato a rideterminare con proprio decreto il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativamente alla soglia per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali entro la soglia massima di 20.000 euro] [10].

     2 ter. [Le prescrizioni delle prestazioni di cui al comma 2 bis, redatte su ricettario del Servizio sanitario regionale, riportano la formulazione del quesito diagnostico, la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica nonché l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista. Tali condizioni costituiscono presupposto per l’ammissibilità al relativo rimborso. Le strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private non possono accettare prescrizioni specialistiche prive delle informazioni di cui al presente comma] [11].

     2 quater. [In caso di esecuzione delle prestazioni in violazione di quanto previsto al comma 2 ter, gli oneri relativi a tali prestazioni sono posti solidalmente a carico del medico prescrittore e del responsabile dell’erogazione stessa. Le aziende sanitarie provinciali, nell’ambito delle attività di controllo prevedono azioni specifiche di monitoraggio e verifica sull’appropriatezza delle prestazioni specialistiche, nonché valutazioni sull’andamento qualiquantitativo delle attività nel corso dell’anno, sulla base di linee guida e criteri fissati dall’Assessore regionale per la salute con proprio provvedimento] [12].

     2 quinquies. [L’Assessorato regionale della salute procede ad avviare annualmente campagne di controllo sulla veridicità e corretta applicazione degli indicatori ISEE dichiarati, anche attraverso accordi con le amministrazioni dello Stato competenti per i controlli in materia fiscale e finanziaria] [13].

     2 sexies. E’ abrogato il comma 14 dell’articolo 9 della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12 [14].

     3. L’Assessore regionale per la salute, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti [15].

     4. Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.

     5. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.

     6. L'articolo 9 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è abrogato.

     7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di residui attivi.

     1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2002 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2003, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

     2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

     3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.

 

     Art. 9. Contabilizzazione di residui attivi relativi ad entrate tributarie.

     1. Entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, la Direzione regionale delle entrate provvede a trasmettere al dipartimento regionale finanze e credito l'elenco delle somme non riscosse derivanti dalla definizione dei carichi di ruolo pregressi previste dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle derivanti dall'articolo 60 del decreto legislativo 13 apri le 1999, n. 112 e dall'articolo 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e successive modifiche ed integrazioni, considerate di difficile e/o dubbia esazione.

     2. L'Agenzia delle entrate può acquisire i dati di cui al comma 1, che costituiscono valido titolo per opportune rettifiche contabili, anche direttamente dal Concessionario. Il Concessionario continua le operazioni di riscossione fino all'emissione del formale provvedimento di discarico a cura dell'ufficio competente.

     3. Le somme non riscosse di cui al comma 1, in quanto si devono ritenere comprese tra i residui attivi, sono eliminate, con contestuale riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15, anche in più esercizi, con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito; copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione siciliana.

     4. Le somme eliminate dal conto del bilancio vengono iscritte in apposita posta del conto del patrimonio fino alla formale comunicazione di discarico da parte degli uffici competenti.

     5. Qualora a fronte delle somme eliminate sussistano crediti, si provvede al loro accertamento con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata nell'esercizio in cui si verifica la riscossione.

 

     Art. 10. Riproduzione di somme eliminate per perenzione.

     1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa ed impegnate per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 ed agli articoli 1 e 4 della legge regionale 28 marzo 1986, n. 18, sono riprodotte in bilancio d'ufficio dalla competente ragioneria centrale, all'atto dell'emissione dei relativi titoli di spesa [16].

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.

     1. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1993, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2003, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

     2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

     3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2002 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2001 o, qualora trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1998, cui alla chiusura dell'esercizio 2003 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 20 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicono la gara, stabilendo le modalità di appalto.

     5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

     6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perenti da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 47 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.

 

     Art. 12. Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. [17]

     [1. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni devono intendersi quelli che recano disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità degli enti.]

 

Titolo II

DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DELLA SPESA E PER LO SVILUPPO

 

     Art. 13. Imprenditoria giovanile e femminile.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2004 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.

     2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.

     3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

     4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".

 

     Art. 14. Sviluppo di nuova imprenditoria.

     1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, è concessa per i cinque periodi di imposta successivi a quello di inizio di attività alle imprese turistiche ed alberghiere, alle imprese artigianali, alle imprese operanti nel settore dei beni culturali, alle industrie agro-alimentari, alle imprese del settore dell'information technology, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.

     2. I benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.

     3. Per inizio attività si intende quanto previsto per la relativa annotazione nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581 e della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3202/C del 22 gennaio 1990.

     4. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     5. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.

     5 bis. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa delle procedure di cui al precedente comma 4, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore [18].

 

     Art. 15. Incentivi alle imprese operanti in Sicilia.

     1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche.

     2. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana.

     3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del le disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.

     4 bis. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa della definizione delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore [19].

 

     Art. 16. Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi. [20]

     [1. Per favorire lo sviluppo economico-sociale della Regione con il conseguente incremento del prodotto interno lordo ed in considerazione della speciale collocazione geopolitica della Regione, quale regione frontaliera dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività finanziarie dei paesi terzi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, relativa al partenariato euro-mediterraneo, nonché la loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, sono stabiliti, in virtù del rilevante interesse pubblico regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, gli interventi previsti dai commi successivi.

     2. E' istituito in una o più aree del territorio della Regione, da determinarsi con uno dei decreti di cui al comma 3, il "Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi", ove operano sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale.

     3. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono indicati i criteri per il conferimento e la revoca dell'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro, in modo da garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione, nel rispetto dei provvedimenti comunitari che saranno emanati a seguito della definizione della procedura di cui al comma 11 e nel rispetto delle competenze istituzionali della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

     4. I redditi prodotti nel Centro, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono assoggettati all'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota ridotta del 50 per cento. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono, altresì, esenti, per le attività compiute all'interno del Centro, dalle tasse sulle concessioni regionali e scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

     5. La Regione si accolla, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per i redditi prodotti in Sicilia relativi alle attività compiute all'interno del Centro dai soggetti operanti nel medesimo. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

     6. L'agevolazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 4, spetta limitatamente alla quota di imposta di spettanza della Regione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. L'accollo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui al comma 5, si applica all'imposta sul reddito delle società, prevista dall'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale" nel caso di effettiva istituzione di tale imposta.

     7. I vantaggi fiscali di cui ai commi 4 e 5 sono accordati esclusivamente in relazione alle operazioni realizzate con i paesi di cui al comma 1. Essi sono accordati esclusivamente per gli utili realizzati nel Centro fino all'anno d'imposta successivo a quello di effettiva entrata in funzione della zona di libero scambio prevista dalla Dichiarazione di Barcellona di cui al comma 1.

     8. Sovrintende al Centro di cui al comma 2 un comitato la cui composizione è determinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.

     9. Il comitato di cui al comma 8 opera per la promozione del Centro, conferisce e revoca l'autorizzazione di cui al comma 3.

     10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese del medesimo comitato, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.

     11. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

     12. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.]

 

     Art. 17. Prestiti partecipativi.

     1. I commi 1, 3 e 9 dell'articolo 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

     "1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal Regolamento CE n. 70/2001 della Commissione europea del 12 gennaio 2001.

     3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.

     9. Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.".

 

     Art. 18. Fondo di rotazione per la progettazione.

     1. L'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:

     "1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.

     2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.

     3. In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri strumenti di programmazione negoziata.

     4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:

     a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionale;

     b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.

     5. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.".

 

     Art. 19. Ripianamento esposizioni debitorie.

     1. I mutui degli enti teatrali di prosa nonché degli enti e delle fondazioni liriche e sinfoniche di cui al comma 3, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assistiti da garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in favore degli istituti di credito mutuanti, previa approvazione da parte dell'Assessorato medesimo del piano di risanamento aziendale e del piano di rientro del mutuo concordato tra ciascun ente o fondazione ed il soggetto erogatore. La somma assistita da garanzia sussidiaria non può superare complessivamente l'importo di 40.000 migliaia di euro.

     2. Fermo restando l'imprescindibile rispetto del pareggio di bilancio, la mancata corresponsione, da parte degli enti o delle fondazioni di cui al comma 1, all'istituto di credito mutuante della rata annuale o semestrale del mutuo concesso produce, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione del contributo regionale, determinato annualmente ai sensi della lettera h), comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in misura pari alle rate insolute e non modificabile nel corso del medesimo esercizio.

     3. Gli enti di cui al comma 1 sono i seguenti:

     a) Fondazione Teatro Massimo di Palermo;

     b) Ente Teatro Stabile di Catania;

     c) Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;

     d) Ente autonomo regionale Teatro di Messina;

     e) Teatro Biondo Stabile di Palermo;

     f) Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.

     g) Comitato Taormina arte [21].

 

     Art. 20. Trattamento di quiescenza del personale regionale.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, sono disciplinati dalle norme relative al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, per l'anzianità contributiva maturata alla stessa data e con riferimento alla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni alla data di cancellazione dal ruolo [22].

     2. Il trattamento di quiescenza derivante dall'applicazione del comma 1 non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.

     3. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.

     4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 ed alla legge regionale 8 agosto 2003, n. 11 ed ogni altra norma regionale incompatibile con la presente disposizione.

     5. I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono rinunciare ai riscatti, riconoscimenti o ricongiunzioni richiesti dopo l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e relativi a periodi non coperti da contribuzione, con possibilità di chiedere il rimborso delle quote eventualmente versate. Per i periodi coperti da contribuzione, la rinuncia ed il relativo rimborso sono subordinati all'assenso da parte delle gestioni previdenziali al ripristino della precedente posizione assicurativa. La rinuncia di cui al presente comma può essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. A decorrere dall'1 gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.

     7. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, dopo le parole "o coniugi non legalmente o effettivamente separati" sono aggiunte le parole "o figli".

 

     Art. 21. Interventi di cooperazione internazionale.

     1. Nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente stanziate per le finalità di cui all'articolo 196 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e per una quota di queste non superiore al 40 per cento, la Presidenza della Regione può affidare agli enti pubblici regionali o alle società ed alle associazioni riconosciute aventi personalità giuridica da essi partecipate la realizzazione di iniziative di cooperazione con istituzioni operanti negli Stati non facenti parte dell'Unione europea, volte al rafforzamento degli scambi economici e/o culturali ed alla conoscenza dei rispettivi Paesi.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di terre di uso civico.

     1. All'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 le parole "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2004" e le parole "entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2004";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

     "2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune interessato la notifica di cui al medesimo comma 2";

     c) al comma 3 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi" e le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei commi 1, 2 e 2 bis";

     d) al comma 4 le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3".

     2. Le norme di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 dell'articolo 12 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, vanno interpretate nel senso che esse si riferiscono alle sole edificazioni su demanio civico e alle porzioni di terreni che costituiscono esclusiva pertinenza delle edificazioni.

 

     Art. 23. Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006.

     1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.

     2. All'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "a decorrere dall'esercizio 2005" sono sostituite con le parole "per gli esercizi finanziari 2005 e 2006" e dopo le parole "legge regionale 26 marzo 2002, n. 2" sono aggiunte le parole "e sono destinate, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento".

     3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

     [4. Nell'ambito delle assegnazioni annuali ai comuni ed alle province, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno di riferimento, con decreto a firma congiunta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i relativi tetti di spesa.] [23]

     5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

     6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

     7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deliberano agevolazioni su tributi di loro competenza in favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre sei mesi, è disposto un contributo straordinario da parte della Regione commisurato fino al 100 per cento della diminuzione delle entrate subite dai singoli comuni.

     8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

     8 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2 [24].

 

     Art. 24. Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto.

     1. Gli stanziamenti previsti nelle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei dipartimenti regionali competenti, con particolare riferimento ai fondi ex articolo 38 dello Statuto, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, devono essere prioritariamente destinati ad interventi di messa in sicurezza, ivi compresi i connessi accertamenti di stabilità e verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, degli edifici scolastici appartenenti al patrimonio comunale e provinciale e degli edifici di culto aperti al pubblico [25].

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di attività socialmente utili. [26]

     1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, per tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e che vengono estese a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale. Le predette misure riguardano, compatibilmente con la disciplina vigente per gli enti attivatori, tra le altre:

     a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, come modificato dall'articolo 21 della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Sono fatte salve le procedure dell'affidamento attraverso il rinnovo di convenzioni con cooperative costituite da ex lavoratori LSU - di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recepita con la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 (LPU) e con cooperative costituite da ex lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali - per l'esternalizzazione dei servizi ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, a condizione che siano state stipulate, comunque, prima dell'entrata in vigore della legge 31 ottobre 2003, n. 306 [27];

     b) contratti quinquennali di diritto privato;

     c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;

     d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni;

     e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni presso la Regione o altri enti locali e gli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza dalla stessa nonché le stabilizzazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, commi 10 e 11, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 [28].

     2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 [29].

     3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.

     4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, possono modificare la natura dei contratti, in conformità alle previsioni del precedente comma 1, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ed a seguito di modifica del programma di fuoriuscita di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

     5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

     6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).

 

     Art. 26. Rappresentanza e difesa in giudizio delle aziende sanitarie.

     1. Nel quadro del contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, le aziende sanitarie sono tenute ad avvalersi del proprio personale con qualifica di dirigente avvocato per la rappresentanza e difesa in giudizio e possono ricorrere ad avvocati esterni o a dirigenti avvocati di altra azienda, previa convenzione con la medesima, se sprovviste di ufficio legale o nell'ipotesi in cui i propri avvocati non possano assicurare il patrocinio per comprovate, motivate ed oggettive ragioni derivanti dalla carenza di organico.

     2. Per le consulenze tecniche in materia medico-legale, ciascuna azienda si avvale dei propri dipendenti medici.

 

     Art. 27. Rinegoziazione di mutui. Recupero opere ed impianti di carattere sportivo.

     1. Al fine di non disperdere le opere e gli impianti a carattere sportivo realizzati per l'incremento del turismo e la valorizzazione del territorio e di limitare le perdite sulle agevolazioni concesse, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a consentire agli istituti gestori del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, la rinegoziazione con nuovi mutuatari dei mutui già concessi, per la parte delle rate a scadere alla data di entrata in vigore della presente legge, portando a decurtazione del fondo di rotazione l'importo corrispondente alle rate scadute, agli interessi ed alle spese.

     1-bis. La rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 può essere consentita con rateizzazione semestrale sino ad un massimo di 30 anni, con applicazione di un tasso fisso di interesse annuo pari allo 0,50 punti percentuali [30].

     2. L'intervento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) che la struttura o l'opera risulti completata alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) che il nuovo mutuatario sia esclusivamente un ente locale che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenti istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, contenente l'impegno a rendere l'opera e gli impianti immediatamente fruibili secondo la destinazione originaria, l'assunzione a suo carico dei relativi oneri, l'accollo di eventuali ulteriori debiti contratti dal precedente mutuatario per la realizzazione dell'opera o dell'impianto.

 

     Art. 28. Soprintendenza del mare.

     1. E' istituita la Soprintendenza del mare.

     2. La Soprintendenza opera presso il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente ed è articolata secondo le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con compiti di ricerca, censimento, tutela, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio archeologico subacqueo di cui alla legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, alla legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

     3. Le competenze della Soprintendenza sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

     4. Nell'esercizio della ricerca archeologica i reperti recuperati, dopo le normali attività di studio e conservazione, sono assegnati agli istituti museari cui sono destinati con decreto del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

     5. Il servizio di coordinamento delle ricerche archeologiche sottomarine dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è soppresso e le relative attrezzature, mezzi, risorse e sedi sono assegnati alla Soprintendenza del mare.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINALI

 

     Art. 29. Abrogazione e modifiche di norme.

     1. All'articolo 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, dopo le parole "in atto esistenti" sono aggiunte le parole "compresi gli enti istituzionali, pubblici e privati, che svolgono attività di promozione e diffusione delle produzioni regionali, nazionali ed estere.".

     2. All'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

     "3 bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento".

     3. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole "introdotti con l'articolo 21 della presente legge" sono sostituite con le parole "e successive modifiche ed integrazioni. Detto parere può essere sottoposto a condizioni, il cui rispetto viene verificato dall'organo cui compete l'approvazione in via amministrativa degli atti di cui al comma 1".

     4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come modificata dall'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituita dalla seguente:

     "c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza".

     5. All'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

     "4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del Regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004".

     6. All'articolo 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

     "a) al comma 1 dopo le parole "la spesa di 30 milioni di euro" sono aggiunte le parole "e per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 15 milioni di euro", dopo le parole "da iscrivere" è aggiunta la parola "rispettivamente", dopo le parole "capitolo 516017" sono aggiunte le parole "e capitolo 516020";

     b) al comma 3 dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché, per far fronte all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti irrigue a valle delle dighe dell'ESA a cui vengono trasferiti, limitatamente a tale attività, dei poteri derogatori previsti dalle ordinanze statali di cui al comma 1.";

     c) al comma 4 dopo le parole "si fa fronte" sono aggiunte le parole "per l'esercizio finanziario 2002" e dopo le parole "31 dicembre 1998" sono aggiunte le parole "e per l'esercizio finanziario 2004 con una quota delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20".".

     7. Al comma 4 dell'articolo 97 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole "fondi rischi separati" sono aggiunte le seguenti parole:

     "Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dalla legge regionale 23 maggio 1991, n. 34, dalla legge regionale 28 marzo 1995, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, dall'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33. In tal caso gli statuti devono obbligatoriamente prevedere la costituzione di un apposito fondo rischi separato specificatamente riservato alle imprese dei settori non agevolabili.".

     8. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è soppresso.

     9. All'articolo 38 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

     "3. A valere sulle risorse già trasferite dallo Stato per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, trova applicazione il disposto dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002.".

     10. Al comma 2 dell'articolo 70 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole "ed in 177.088 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "da iscrivere in bilancio in due o più soluzioni".

     11. All'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

     a) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono sostituiti con il seguente "30.400.000 euro";

     b) alla fine del comma 4 è aggiunta la seguente lettera:

     "d) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali per 12.091.000 euro".

 

     Art. 30. Norma di salvaguardia comunitaria.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, para-grafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

 

     Art. 31. Fondi globali e tabelle.

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio, restano determinati per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo globale destinato alle spese correnti e per il fondo globale destinato alle spese in conto capitale.

     2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come sostituito dal comma 14 dell'articolo 52 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le dotazioni da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi di spesa sono stabilite negli importi indicati, per l'anno 2004, nella tabella C allegata alla presente legge.

     3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella tabella D allegata alla presente legge sono ridotte degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nella tabella medesima.

     4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi a carattere pluriennale indicate nella tabella E allegata alla presente legge sono rimodulate degli importi stabiliti, per ciascuno degli anni finanziari 2004, 2005 e 2006, nella tabella medesima.

     5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le leggi di spesa indicate nella tabella F allegata alla presente legge sono abrogate.

     6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nella tabella G allegata alle presente legge.

     7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i contributi e gli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonché delle altre spese continuative annue sono determinate nella tabella H allegata alla presente legge.

     8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le spese autorizzate relative agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono indicate nella tabella I allegata alla presente legge.

     9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, i limiti di impegno autorizzati sono indicati nella tabella L allegata alla presente legge.

 

     Art. 32. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

     1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel l'allegato prospetto.

     2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2004.

 

     Art. 33.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 23 gennaio 2004, n. 4.

[3] Comma già modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004 e così ulteriormente modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[4] Comma così modificato dall’art. 12 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

[6] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[7] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9. Il testo originario del presente articolo modificava l'art. 9 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 6.

[10] Comma inserito dall'art. 97 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 6.

[11] Comma inserito dall'art. 97 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 6.

[12] Comma inserito dall'art. 97 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 6.

[13] Comma inserito dall'art. 97 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 6.

[14] Comma inserito dall'art. 97 della L.R. 12 maggio 2010, n. 11.

[15] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 6 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[16] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[17] Articolo abrogato dall’art. 53 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[18] Comma aggiunto dall’art. 63 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[19] Comma aggiunto dall’art. 63 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 e così modificato dall’art. 20 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[20] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 6 febbraio 2008, n. 1.

[21] Lettera aggiunta dall’art. 62 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[22] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

[23] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 30 gennaio 2006, n. 1.

[24] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[25] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[26] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5.

[27] Lettera così modificata dall’art. 23 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[28] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 2011, n. 20.

[29] Comma così sostituito dall’art. 41 della L.R. 5 novembre 2004, n. 15.

[30] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17.