Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 29/12/2003 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Risultati differenziali. |
Art. 2. Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto. |
Art. 3. Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali. |
Art. 4. Destinazione dell'avanzo finanziario. |
Art. 5. Conservazione garanzia patrimoniale su crediti tributari. |
Art. 6. Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. |
Art. 7. Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. |
Art. 8. Disposizioni in materia di residui attivi. |
Art. 9. Contabilizzazione di residui attivi relativi ad entrate tributarie. |
Art. 10. Riproduzione di somme eliminate per perenzione. |
Art. 11. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti. |
Art. 12. Interpretazione autentica dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. |
Art. 13. Imprenditoria giovanile e femminile. |
Art. 14. Sviluppo di nuova imprenditoria. |
Art. 15. Incentivi alle imprese operanti in Sicilia. |
Art. 16. Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi. |
Art. 17. Prestiti partecipativi. |
Art. 18. Fondo di rotazione per la progettazione. |
Art. 19. Ripianamento esposizioni debitorie. |
Art. 20. Trattamento di quiescenza del personale regionale. |
Art. 21. Interventi di cooperazione internazionale. |
Art. 22. Disposizioni in materia di terre di uso civico. |
Art. 23. Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006. |
Art. 24. Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto. |
Art. 25. Disposizioni in materia di attività socialmente utili. |
Art. 26. Rappresentanza e difesa in giudizio delle aziende sanitarie. |
Art. 27. Rinegoziazione di mutui. Recupero opere ed impianti di carattere sportivo. |
Art. 28. Soprintendenza del mare. |
Art. 29. Abrogazione e modifiche di norme. |
Art. 30. Norma di salvaguardia comunitaria. |
Art. 31. Fondi globali e tabelle. |
Art. 32. Effetti della manovra e copertura finanziaria. |
Art. 33. |
§ 5.3.354 - L.R. 29 dicembre 2003, n. 21.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004.
(G.U.R. 30 dicembre 2003, n. 57).
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO,
CONTABILE ED IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 1. Risultati differenziali.
1. Ai sensi della lettera b), comma 2, dell'articolo 3 della
2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2005 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 306.611 migliaia di euro, mentre per l'anno 2006 è determinato un saldo netto da impiegare pari a 403.293 migliaia di euro.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della
Art. 2. Entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 dello Statuto.
1. In relazione all'accertamento delle entrate connesse all'attuazione delle disposizioni di cui alla lett. b), comma 1, dell'articolo 3 della
Art. 3. Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali.
1. Le violazioni riguardanti le tasse sulle concessioni regionali di cui all'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, commesse fino al 31 gennaio 2004, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi mediante il versamento delle stesse tasse entro e non oltre il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].
2. Entro il termine perentorio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Amministrazione che ha rilasciato l'atto di autorizzazione apposita istanza di definizione delle tasse sulle concessioni regionali, allegando copia della ricevuta del versamento.
3. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato o grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della
4. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 2 e della prova dell'avvenuta presentazione.
5. Il procedimento è sospeso per la durata di dodici mesi dalla data di deposito.
6. Entro il termine di cui al comma 5, l'Amministrazione che ha rilasciato l'atto di autorizzazione notifica al contribuente il provvedimento con il quale si pronuncia in merito all'istanza di definizione e ne deposita copia in giudizio.
7. In caso di rigetto della domanda, il processo può essere riassunto entro un anno dalla data di notifica del provvedimento al contribuente.
8. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 2, entro dodici mesi la medesima Amministrazione dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.
9. Le Amministrazioni di cui al comma 2 devono presentare o spedire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 7 dell’articolo 6 della
10. A valere sulle entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze provvede ad effettuare un'apposita campagna di informazione a servizio del cittadino per far conoscere le modalità della definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse sulle concessioni regionali.
Art. 4. Destinazione dell'avanzo finanziario.
1. A decorrere dall'esercizio 2004 l'avanzo finanziario relativo ai fondi ordinari della Regione, determinato con il rendiconto generale della Regione siciliana dell'esercizio precedente è destinato ad incrementare il fondo di cui all'articolo 3 della
2. A valere su tale fondo viene effettuata annualmente la regolazione contabile delle somme impegnate quali quote di cofinanziamento regionale o interventi regionali a destinazione vincolata, nonché le somme dovute allo Stato, derivanti dal differente importo complessivo dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF effettivamente introitato rispetto a quello stimato, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
3. Con parte delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2001, n. 15 si provvede a far fronte alla maggiore spesa derivante dall’applicazione dell’articolo 1, commi 830, 831 e 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 76 della
Art. 5. Conservazione garanzia patrimoniale su crediti tributari.
1. Allo scopo di conservare la garanzia patrimoniale sul credito tributario erariale, gli uffici dell'Agenzia delle Entrate di cui la Regione si avvale provvedono, entro il terzo mese dalla scadenza dei termini per l'inizio dell'esecuzione di cui all'articolo 50 del
2. Le comunicazioni di inesigibilità, prodotte ai sensi dell'articolo 19 del
3. Degli esiti del controllo di merito effettuato sulle partite di ruolo sopra specificate in sede di valutazione delle comunicazioni di inesigibilità, viene data comunicazione al dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.
Art. 6. Definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
1. Le violazioni riguardanti il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, commesse dall'1 gennaio 1996 al 31 gennaio 2003, attinenti agli obblighi di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, non adempiuti o irregolarmente adempiuti, possono essere definite senza irrogazione di sanzioni e senza applicazione di interessi.
2. La definizione avviene mediante la presentazione delle dichiarazioni omesse e la regolarizzazione di quelle infedeli entro il 31 dicembre 2004[6].
3. Nello stesso termine di cui al comma 2, devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento del tributo.
4. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi di accertamento e di liquidazione notificati entro la data di entrata in vigore della presente legge, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento del tributo, con abbuono degli interessi e delle sanzioni [7].
5. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta accertata e con abbuono degli interessi e delle sanzioni.
6. Il pagamento del tributo definito ai sensi dei commi 4 e 5 deve avvenire entro il 30 giugno 2004. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire alla provincia una istanza di definizione dell'atto d'imposizione, indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.
7. La presentazione dell'istanza di cui al comma 6 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della
8. A tal fine, il contribuente deve presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata della fotocopia dell'istanza di cui al comma 6 e della relativa ricevuta di presentazione.
9. Il procedimento è sospeso per la durata di due anni.
10. Conclusasi la durata della sospensione, la provincia comunica al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo sospeso.
11. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi del comma 6, entro dodici mesi la provincia dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.
Art. 7. Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. [8]
1. Nell'ambito della Regione le prestazioni sanitarie sono assoggettate al sistema di partecipazione al costo da parte degli assistiti.
2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell’ambito della Regione, a decorrere dall’1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all’articolo 8 della
2 bis. [Compatibilmente con le previsioni di ripartizione delle risorse del fondo sanitario, l’Assessore regionale per la salute è autorizzato a rideterminare con proprio decreto il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativamente alla soglia per la partecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali entro la soglia massima di 20.000 euro] [10].
2 ter. [Le prescrizioni delle prestazioni di cui al comma 2 bis, redatte su ricettario del Servizio sanitario regionale, riportano la formulazione del quesito diagnostico, la specifica indicazione relativa al livello di priorità clinica nonché l’indicazione se trattasi di prescrizione suggerita dallo specialista. Tali condizioni costituiscono presupposto per l’ammissibilità al relativo rimborso. Le strutture sanitarie erogatrici pubbliche e private non possono accettare prescrizioni specialistiche prive delle informazioni di cui al presente comma] [11].
2 quater. [In caso di esecuzione delle prestazioni in violazione di quanto previsto al comma 2 ter, gli oneri relativi a tali prestazioni sono posti solidalmente a carico del medico prescrittore e del responsabile dell’erogazione stessa. Le aziende sanitarie provinciali, nell’ambito delle attività di controllo prevedono azioni specifiche di monitoraggio e verifica sull’appropriatezza delle prestazioni specialistiche, nonché valutazioni sull’andamento qualiquantitativo delle attività nel corso dell’anno, sulla base di linee guida e criteri fissati dall’Assessore regionale per la salute con proprio provvedimento] [12].
2 quinquies. [L’Assessorato regionale della salute procede ad avviare annualmente campagne di controllo sulla veridicità e corretta applicazione degli indicatori ISEE dichiarati, anche attraverso accordi con le amministrazioni dello Stato competenti per i controlli in materia fiscale e finanziaria] [13].
2 sexies. E’ abrogato il comma 14 dell’articolo 9 della
3. L’Assessore regionale per la salute, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti [15].
4. Restano ferme le esenzioni per patologia previste dalle disposizioni nazionali e regionali.
5. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca, con esclusione dei percorsi riabilitativi della fisiokinesiterapia.
6. L'articolo 9 della
7. Al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale per far fronte a trasfusioni di sangue ed emoderivati, in particolare per sopperire alla carenza riscontrata nei periodi critici estivi ed invernali, l'Assessorato regionale della sanità, in coordinamento con i rappresentanti delle associazioni e/o federazioni più rappresentative operanti in Sicilia, è autorizzato a promuovere campagne annuali regionali di formazione e promozione per la donazione del sangue, cui si provvede a valere sulle disponibilità dell'UPB 10.2.1.3.2, capitolo 413716.
Art. 8. Disposizioni in materia di residui attivi.
1. Le entrate accertate contabilmente fino all'esercizio 2002 a fronte delle quali, alla chiusura dell'esercizio 2003, non corrispondono crediti da riscuotere nei confronti di debitori certi, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
3. Qualora a fronte delle somme eliminate a norma del presente articolo sussistano eventuali crediti, si provvede al loro accertamento all'atto della riscossione con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata.
Art. 9. Contabilizzazione di residui attivi relativi ad entrate tributarie.
1. Entro il bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, la Direzione regionale delle entrate provvede a trasmettere al dipartimento regionale finanze e credito l'elenco delle somme non riscosse derivanti dalla definizione dei carichi di ruolo pregressi previste dall'articolo 12 della
2. L'Agenzia delle entrate può acquisire i dati di cui al comma 1, che costituiscono valido titolo per opportune rettifiche contabili, anche direttamente dal Concessionario. Il Concessionario continua le operazioni di riscossione fino all'emissione del formale provvedimento di discarico a cura dell'ufficio competente.
3. Le somme non riscosse di cui al comma 1, in quanto si devono ritenere comprese tra i residui attivi, sono eliminate, con contestuale riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della
4. Le somme eliminate dal conto del bilancio vengono iscritte in apposita posta del conto del patrimonio fino alla formale comunicazione di discarico da parte degli uffici competenti.
5. Qualora a fronte delle somme eliminate sussistano crediti, si provvede al loro accertamento con imputazione al conto della competenza dei pertinenti capitoli di entrata nell'esercizio in cui si verifica la riscossione.
Art. 10. Riproduzione di somme eliminate per perenzione.
1. Le somme eliminate per perenzione amministrativa ed impegnate per le finalità di cui all'articolo 13 della
Art. 11. Disposizioni in materia di residui passivi e di residui perenti.
1. Le somme perenti agli effetti amministrativi relative ad impegni assunti fino all'esercizio finanziario 1993, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio 2003, sono eliminate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
2. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale del bilancio e tesoro si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 1. Copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
3. Gli impegni di parte corrente assunti a carico del bilancio della Regione fino all'esercizio 2002 e quelli di conto capitale assunti fino all'esercizio 2001 o, qualora trattasi di spese per investimenti fissi lordi ed acquisti di terreni, fino all'esercizio 1998, cui alla chiusura dell'esercizio 2003 non corrispondano obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono eliminati dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio medesimo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo, così come definito dall'articolo 5 bis, comma 3, della
5. Con decreti del dirigente generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro, su indicazione delle competenti amministrazioni, si procede all'individuazione delle somme da eliminare ai sensi del comma 3; copia di detti decreti è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2003.
6. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi dei precedenti commi sussista l'obbligo della Regione e nel caso di eliminazione di somme perenti da eliminare ai sensi del comma 1 sia documentata l'interruzione dei termini di prescrizione, si provvede al relativo pagamento con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in mancanza di disponibilità, mediante iscrizione in bilancio delle relative somme da effettuarsi con decreti del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro ai sensi degli articoli 7 e 8 della
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana.
Art. 12. Interpretazione autentica dell'articolo 32 della
[1. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 32 della
Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELLA SPESA E PER LO SVILUPPO
Art. 13. Imprenditoria giovanile e femminile.
1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria, il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.
3. Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del
4. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla Comunità europea per gli aiuti "de minimis".
Art. 14. Sviluppo di nuova imprenditoria.
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al
2. I benefici di cui al comma 1 sono, altresì, estesi a tutte le imprese industriali che, a prescindere dal settore in cui operano, non superino il fatturato di 10 milioni di euro, che inizino l'attività dall'anno 2004 ed abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio siciliano.
3. Per inizio attività si intende quanto previsto per la relativa annotazione nel registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, ai sensi del
4. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
5 bis. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa delle procedure di cui al precedente comma 4, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore [18].
Art. 15. Incentivi alle imprese operanti in Sicilia.
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
2. L'esenzione di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che la sede legale, gli uffici amministrativi, gli stabilimenti di produzione e/o unità operative siano ubicati nel territorio della Regione siciliana.
3. L'applicazione della presente disposizione è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché della definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del le disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.
4 bis. Nelle more, ovvero in caso di definizione negativa della definizione delle procedure di cui al precedente comma 3, gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi con modalità conformi ed entro i limiti di cui al Regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore [19].
Art. 16. Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi. [20]
[1. Per favorire lo sviluppo economico-sociale della Regione con il conseguente incremento del prodotto interno lordo ed in considerazione della speciale collocazione geopolitica della Regione, quale regione frontaliera dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività finanziarie dei paesi terzi che hanno sottoscritto la Dichiarazione di Barcellona del 27-28 novembre 1995, relativa al partenariato euro-mediterraneo, nonché la loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, sono stabiliti, in virtù del rilevante interesse pubblico regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, gli interventi previsti dai commi successivi.
2. E' istituito in una o più aree del territorio della Regione, da determinarsi con uno dei decreti di cui al comma 3, il "Centro euro-mediterraneo di servizi finanziari ed assicurativi", ove operano sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale.
3. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono indicati i criteri per il conferimento e la revoca dell'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro, in modo da garantire il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione, nel rispetto dei provvedimenti comunitari che saranno emanati a seguito della definizione della procedura di cui al comma 11 e nel rispetto delle competenze istituzionali della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
4. I redditi prodotti nel Centro, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono assoggettati all'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota ridotta del 50 per cento. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono, altresì, esenti, per le attività compiute all'interno del Centro, dalle tasse sulle concessioni regionali e scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.
5. La Regione si accolla, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della
6. L'agevolazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al comma 4, spetta limitatamente alla quota di imposta di spettanza della Regione, ai sensi del
7. I vantaggi fiscali di cui ai commi 4 e 5 sono accordati esclusivamente in relazione alle operazioni realizzate con i paesi di cui al comma 1. Essi sono accordati esclusivamente per gli utili realizzati nel Centro fino all'anno d'imposta successivo a quello di effettiva entrata in funzione della zona di libero scambio prevista dalla Dichiarazione di Barcellona di cui al comma 1.
8. Sovrintende al Centro di cui al comma 2 un comitato la cui composizione è determinata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze.
9. Il comitato di cui al comma 8 opera per la promozione del Centro, conferisce e revoca l'autorizzazione di cui al comma 3.
10. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono stabilite le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese del medesimo comitato, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.
11. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione della procedura di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
12. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte con successivi specifici provvedimenti legislativi da emanarsi dopo la definizione positiva del procedimento di controllo comunitario.]
Art. 17. Prestiti partecipativi.
1. I commi 1, 3 e 9 dell'articolo 26 della
"1. Al fine di favorire e promuovere in Sicilia la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a concedere contributi in conto interessi in favore delle piccole e medie imprese che perfezionano prestiti partecipativi con gli enti creditizi. A tali prestiti possono accedere tutte le imprese del settore estrattivo e manifatturiero in conformità a quanto sancito dal
3. I prestiti partecipativi sono finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese industriali e di servizi condotte sotto forma di società di capitale che dispongono già di un capitale sociale di importo non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni. I prestiti partecipativi sono destinati ad adeguare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese a fronte delle esigenze connesse a programmi di sviluppo comportanti un incremento del fabbisogno finanziario aziendale. I programmi possono riguardare la realizzazione di nuovi investimenti fissi, in immobilizzazioni materiali ed immateriali, localizzati sul territorio della Regione.
9. Il Presidente della Regione con proprio decreto, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria, fissa le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo, i criteri da seguire nella scelta dei settori specifici da ammettere alle agevolazioni, la misura massima del finanziamento concedibile e quant'altro è necessario in ordine all'attivazione del sistema di intervento di cui al presente articolo.".
Art. 18. Fondo di rotazione per la progettazione.
1. L'articolo 43 della
"1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.
2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della
3. In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionale;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.
5. A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.".
Art. 19. Ripianamento esposizioni debitorie.
1. I mutui degli enti teatrali di prosa nonché degli enti e delle fondazioni liriche e sinfoniche di cui al comma 3, finalizzati al ripianamento delle proprie esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assistiti da garanzia sussidiaria della Regione prestata dall'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze in favore degli istituti di credito mutuanti, previa approvazione da parte dell'Assessorato medesimo del piano di risanamento aziendale e del piano di rientro del mutuo concordato tra ciascun ente o fondazione ed il soggetto erogatore. La somma assistita da garanzia sussidiaria non può superare complessivamente l'importo di 40.000 migliaia di euro.
2. Fermo restando l'imprescindibile rispetto del pareggio di bilancio, la mancata corresponsione, da parte degli enti o delle fondazioni di cui al comma 1, all'istituto di credito mutuante della rata annuale o semestrale del mutuo concesso produce, nell'esercizio finanziario successivo, la riduzione del contributo regionale, determinato annualmente ai sensi della lettera h), comma 2, dell'articolo 3 della
3. Gli enti di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) Fondazione Teatro Massimo di Palermo;
b) Ente Teatro Stabile di Catania;
c) Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania;
d) Ente autonomo regionale Teatro di Messina;
e) Teatro Biondo Stabile di Palermo;
f) Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.
g) Comitato Taormina arte [21].
Art. 20. Trattamento di quiescenza del personale regionale.
1. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i trattamenti di quiescenza del personale in servizio destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10 della
2. Il trattamento di quiescenza derivante dall'applicazione del comma 1 non può essere superiore a quello che sarebbe spettato applicando integralmente il previgente sistema pensionistico regionale, calcolato alla data di cancellazione dal ruolo.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2004 i requisiti per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1 sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato.
4. A decorrere dal 31 dicembre 2003 sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6 ed 8 dell'articolo 39 della
5. I dipendenti inseriti nei contingenti ex articolo 39, comma 8, della
6. A decorrere dall'1 gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo.
7. Al comma 1 dell'articolo 39 della
Art. 21. Interventi di cooperazione internazionale.
1. Nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente stanziate per le finalità di cui all'articolo 196 della
Art. 22. Disposizioni in materia di terre di uso civico.
1. All'articolo 12 della
a) al comma 1 le parole "entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 giugno 2004" e le parole "entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "entro il 30 settembre 2004";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
"2 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 i quali non hanno ricevuto dal comune interessato la notifica di cui al medesimo comma 2";
c) al comma 3 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi" e le parole "dei commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "dei commi 1, 2 e 2 bis";
d) al comma 4 le parole "di cui ai commi 1, 2 e 3" sono sostituite dalle parole "di cui ai commi 1, 2, 2 bis e 3".
2. Le norme di cui ai commi 1, 2, 2 bis, 3 e 4 dell'articolo 12 della
Art. 23. Assegnazioni in favore degli enti locali per il triennio 2004-2006.
1. Per il triennio 2004-2006 le assegnazioni annuali in favore dei comuni, per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite in base alla legislazione vigente ed a titolo di sostegno allo sviluppo, sono determinate in 808.000 migliaia di euro e sono destinate, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ad esclusione dei comuni delle isole minori, per una quota pari almeno al 5,5 per cento con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno lo 0,5 per cento o nella maggior misura che sarà deliberata nella Conferenza Regione-Autonomie locali, a spese di investimento.
2. All'articolo 64, comma 5, della
3. Per il biennio 2004-2005, le assegnazioni annuali in favore dei comuni e delle province, destinate a spese di investimento, sono finanziate con le assegnazioni di cui all'articolo 30 della
[4. Nell'ambito delle assegnazioni annuali ai comuni ed alle province, al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica regionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del bilancio della Regione per l'anno di riferimento, con decreto a firma congiunta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, sono definiti analiticamente i singoli aggregati economici ed i relativi tetti di spesa.] [23]
5. Per il triennio 2004-2006 si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13 della
6. Per il triennio 2004-2006 continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 45 della
7. A valere sulle assegnazioni in favore degli enti locali e limitatamente al 2004, in favore dei comuni che in applicazione dell'articolo 1, comma 86, della
8. Una quota del 2,5 per cento delle somme assegnate annualmente ai comuni ai sensi dell'articolo 76, comma 1, della
8 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 24. Messa in sicurezza degli edifici scolastici e di culto.
1. Gli stanziamenti previsti nelle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei dipartimenti regionali competenti, con particolare riferimento ai fondi ex articolo 38 dello Statuto, ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 25. Disposizioni in materia di attività socialmente utili. [26]
1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
a) esternalizzazioni di servizi ai sensi dell'articolo 10 del
b) contratti quinquennali di diritto privato;
c) contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto;
d) assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del
e) assunzioni ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della
2. La selezione dei lavoratori per l'accesso alle misure di cui al comma 1 avviene con le stesse modalità previste dal comma 5 dell'articolo 2 della
3. Il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.
4. Gli enti già destinatari del contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della
5. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2004 è istituito un fondo unico da destinare al finanziamento delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, previste dal presente articolo, nonché per le altre misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente finanziate con oneri a carico del bilancio regionale, i cui finanziamenti confluiscono nel predetto fondo, ivi compresi gli interventi previsti dall'articolo 39, comma 5, della
6. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2004, un limite di impegno quinquennale di 43.250 migliaia di euro (UPB 7.4.1.3.1, capitolo 321301).
Art. 26. Rappresentanza e difesa in giudizio delle aziende sanitarie.
1. Nel quadro del contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, le aziende sanitarie sono tenute ad avvalersi del proprio personale con qualifica di dirigente avvocato per la rappresentanza e difesa in giudizio e possono ricorrere ad avvocati esterni o a dirigenti avvocati di altra azienda, previa convenzione con la medesima, se sprovviste di ufficio legale o nell'ipotesi in cui i propri avvocati non possano assicurare il patrocinio per comprovate, motivate ed oggettive ragioni derivanti dalla carenza di organico.
2. Per le consulenze tecniche in materia medico-legale, ciascuna azienda si avvale dei propri dipendenti medici.
Art. 27. Rinegoziazione di mutui. Recupero opere ed impianti di carattere sportivo.
1. Al fine di non disperdere le opere e gli impianti a carattere sportivo realizzati per l'incremento del turismo e la valorizzazione del territorio e di limitare le perdite sulle agevolazioni concesse, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a consentire agli istituti gestori del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della
1-bis. La rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1 può essere consentita con rateizzazione semestrale sino ad un massimo di 30 anni, con applicazione di un tasso fisso di interesse annuo pari allo 0,50 punti percentuali [30].
2. L'intervento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:
a) che la struttura o l'opera risulti completata alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) che il nuovo mutuatario sia esclusivamente un ente locale che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presenti istanza all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, contenente l'impegno a rendere l'opera e gli impianti immediatamente fruibili secondo la destinazione originaria, l'assunzione a suo carico dei relativi oneri, l'accollo di eventuali ulteriori debiti contratti dal precedente mutuatario per la realizzazione dell'opera o dell'impianto.
Art. 28. Soprintendenza del mare.
1. E' istituita la Soprintendenza del mare.
2. La Soprintendenza opera presso il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente ed è articolata secondo le disposizioni della
3. Le competenze della Soprintendenza sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
4. Nell'esercizio della ricerca archeologica i reperti recuperati, dopo le normali attività di studio e conservazione, sono assegnati agli istituti museari cui sono destinati con decreto del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.
5. Il servizio di coordinamento delle ricerche archeologiche sottomarine dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è soppresso e le relative attrezzature, mezzi, risorse e sedi sono assegnati alla Soprintendenza del mare.
Titolo III
Art. 29. Abrogazione e modifiche di norme.
1. All'articolo 1 della
2. All'articolo 22 della
"3 bis. I soggetti ammessi a finanziamento di cui al comma 3 sono autorizzati a rinegoziare con gli istituti bancari convenzionati concedenti i mutui agevolati tutte le relative condizioni portando, anche in diretta deduzione, dall'importo di mutuo concesso, l'intero contributo in conto interessi attualizzato erogato agli stessi istituti dalla Presidenza della Regione. Gli oneri a conguaglio eventualmente connessi a tali modifiche sono in ogni caso e interamente a carico del soggetto ammesso a finanziamento".
3. Al comma 2 dell'articolo 32 della
4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della
"c) all'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, di spese in conto capitale autorizzate da norme vigenti e per le quali nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza".
5. All'articolo 1 della
"4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del Regolamento di contabilità approvato con il
6. All'articolo 11 della
"a) al comma 1 dopo le parole "la spesa di 30 milioni di euro" sono aggiunte le parole "e per l'esercizio finanziario 2004 la spesa di 15 milioni di euro", dopo le parole "da iscrivere" è aggiunta la parola "rispettivamente", dopo le parole "capitolo 516017" sono aggiunte le parole "e capitolo 516020";
b) al comma 3 dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "nonché, per far fronte all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sulle reti irrigue a valle delle dighe dell'ESA a cui vengono trasferiti, limitatamente a tale attività, dei poteri derogatori previsti dalle ordinanze statali di cui al comma 1.";
c) al comma 4 dopo le parole "si fa fronte" sono aggiunte le parole "per l'esercizio finanziario 2002" e dopo le parole "31 dicembre 1998" sono aggiunte le parole "e per l'esercizio finanziario 2004 con una quota delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20".".
7. Al comma 4 dell'articolo 97 della
"Nel caso in cui i Consorzi Fidi siano costituiti da imprese in forma cooperativa, essi potranno associare imprese operanti anche in settori diversi da quelli previsti dalla
8. Il comma 2 dell'articolo 10 della
9. All'articolo 38 della
"3. A valere sulle risorse già trasferite dallo Stato per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, trova applicazione il disposto dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2002.".
10. Al comma 2 dell'articolo 70 della
11. All'articolo 1 della
a) gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono sostituiti con il seguente "30.400.000 euro";
b) alla fine del comma 4 è aggiunta la seguente lettera:
"d) realizzare infrastrutture primarie con interventi intersettoriali per 12.091.000 euro".
Art. 30. Norma di salvaguardia comunitaria.
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, para-grafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 31. Fondi globali e tabelle.
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 10 della
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera d) della
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e) della
5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera f) della
6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della
7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) della
8. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della
9. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l) della
Art. 32. Effetti della manovra e copertura finanziaria.
1. Gli effetti della manovra finanziaria e la relativa copertura derivanti dalla presente legge sono indicati nel l'allegato prospetto.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2004.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 19 della
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 23 gennaio 2004, n. 4.
[3] Comma già modificato dall’art. 127 della
[4] Comma così modificato dall’art. 12 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[6] Comma così modificato dall’art. 62 della
[7] Comma così modificato dall’art. 62 della
[8] Articolo così sostituito dall'art. 29 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[10] Comma inserito dall'art. 97 della
[11] Comma inserito dall'art. 97 della
[12] Comma inserito dall'art. 97 della
[13] Comma inserito dall'art. 97 della
[14] Comma inserito dall'art. 97 della
[15] Comma sostituito dall'art. 1 della
[16] Comma così modificato dall’art. 127 della
[17] Articolo abrogato dall’art. 53 della
[18] Comma aggiunto dall’art. 63 della
[19] Comma aggiunto dall’art. 63 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[21] Lettera aggiunta dall’art. 62 della
[22] Comma così modificato dall'art. 51 della
[23] Comma abrogato dall’art. 8 della
[24] Comma aggiunto dall’art. 127 della
[25] Comma così modificato dall’art. 127 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[27] Lettera così modificata dall’art. 23 della
[28] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[29] Comma così sostituito dall’art. 41 della
[30] Comma inserito dall'art. 3 della