§ 3.17.28 - L.R. 6 marzo 1976, n. 24. [*]
Addestramento professionale dei lavoratori.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.17 occupazione giovanile e formazione professionale
Data:06/03/1976
Numero:24


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 


§ 3.17.28 - L.R. 6 marzo 1976, n. 24. [*]

Addestramento professionale dei lavoratori.

(G.U.R. 9 marzo 1976. n. 13).

 

Art. 1.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali ad eccezione del settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione.

     L'azione formativa, nel rispetto delle linee di indirizzo della programmazione economica regionale e del principio della partecipazione, in coerenza ai programmi di intervento economico sociale approvati dall'Assemblea regionale siciliana, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore, è diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalità, della cultura e delle capacità tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni di più elevata capacità professionale, onde agevolare l'allargamento delle possibilità di occupazione.

     Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in connessione con le linee di intervento degli organi comunitari, anche in modo da potere usufruire delle provvidenze relative disponibili per le iniziative di politica regionale.

 

     Art. 2.

     Per conseguire le finalità di cui all'art. 1, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede:

     a) ad esercitare l'azione di coordinamento fra strutture formative, forze produttive, forze sociali ed Amministrazioni pubbliche interessate;

     b) a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni ed informazioni in materia di formazione professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore;

     c) alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale, secondo le norme della presente legge;

     d) alla promozione ed all'istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme della presente legge;

     e) al riconoscimento dell'idoneità tecnico-didattica di centri ed enti che svolgono attività di formazione professionale, al fine della validità dell'attestato da essi rilasciato;

     f) alla vigilanza tecnico-didattica ed amministrativo contabile sulle attività di formazione professionale.

 

     Art. 3.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, istituisce e finanzia:

     a) corsi di prima formazione, rivolti ai giovani che abbiano assolto all'obbligo scolastico o in difetto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, volti ad assicurare una cultura di base polivalente, l'apprendimento di condizioni tecniche generali, la formazione civica e sociale degli allievi;

     b) corsi di qualificazione, rivolti al conferimento di compiute capacità tecniche e culturali in vista dell'acquisizione di una qualifica professionale, riservati a:

     - lavoratori occupati che intendono migliorare la propria preparazione, anche usufruendo degli istituti contrattuali per il diritto allo studio;

     - lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di conseguire una nuova qualifica per un più facile reinserimento nell'attività lavorativa;

     - lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un aggiornamento tecnologico per una conduzione più moderna dell'impresa individuale;

     c) corsi di specializzazione e sperimentazione aziendale, intesi ai raggiungimento di un'approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi;

     d) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente, anche come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti;

     e) corsi di recupero sociale per disadattati, invalidi, minorati;

     f) corsi di insegnamento complementare per apprendisti, in attesa di una nuova normativa nazionale;

     g) corsi per la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alle attività di formazione professionale;

     h) ogni altro corso destinato a soddisfare esigenze formative particolari e rientranti nelle finalità della presente legge;

     i) convegni di studio, attività di sperimentazione e di ricerche sui problemi tecnico-didattici e metodologici della formazione professionale.

 

     Art. 4.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi:

     a) degli enti locali;

     b) degli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio più rappresentative in sede nazionale;

     c) degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale.

     d) del consorzio di cui all'articolo 50 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 4 [1].

     I soggetti di cui alle precedenti lett. b e c devono avere svolto attività qualificata nel settore da almeno un triennio e possedere capacità tecniche ed adeguate strutture formative.

     Fino a quando le norme di attuazione dello Statuto regionale non regoleranno lo stato giuridico del personale in servizio presso l'INAPLI, I'INIASA e l'ENALC l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione attua i corsi e le altre iniziative di formazione anche avvalendosi degli enti suddetti.

     Il finanziamento, anche parziale, di corsi ed iniziative formative in favore degli enti di cui al comma precedente è subordinato al mantenimento in servizio del personale utilizzato nell'anno addestrativo 1974-75.

 

     Art. 5.

     L'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione procede ogni anno all'elaborazione del piano regionale per la formazione professionale, il quale deve perseguire i seguenti obiettivi:

     a) assicurare organicità agli interventi che si operano nel campo della formazione professionale, in coerenza con le indicazioni contenute nei piani regionali di sviluppo economico;

     b) realizzare il controllo ed il coordinamento della Regione nel settore, evitando la dispersione degli interventi e tendendo ad assicurare in tutto il territorio della Regione il servizio di formazione professionale tramite i centri di formazione professionale, la cui gestione è affidata preferibilmente agli enti locali;

     c) operare una rigorosa selezione delle iniziative da ammettere a contributo, sotto il profilo dell'efficienza e dell'idoneità tecnica dei centri e dell'aderenza delle proposte ai programmi regionali.

     Oltre che i piani annuali possono essere elaborati piani pluriennali e piani speciali di formazione professionale, attuativi del programma economico regionale e formulati secondo le procedure previste per ottenere gli interventi comunitari.

     Nell'elaborazione ed attuazione dei piani dovrà essere adottato il metodo della consultazione degli enti locali, delle forze sociali, sindacali e produttive.

 

     Art. 6.

     Il piano regionale annuale deve indicare:

     a) i finanziamenti disponibili ripartiti per rami di attività, per Province e per tipo di iniziative;

     b) le iniziative di formazione professionale da attuare presso i centri di formazione professionale di cui all'art. 7 della presente legge;

     c) gli interventi a favore degli allievi di cui all'art. 9 della presente legge.

     Il piano è predisposto dall'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui al successivo art. 15, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti indicati al precedente art. 4.

     Qualora, successivamente all'approvazione del piano citato, dovessero determinarsi condizioni particolari, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'art. 15, ad apportare modifiche ed integrazioni al piano stesso.

 

     Art. 7.

     I corsi previsti dall'art. 3 si svolgono normalmente presso centri di formazione professionale, intesi come complessi di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attività formative.

     Per realizzare interventi particolari suggeriti dalla necessità di operare con tempestività e temporaneità, possono essere svolti corsi presso sedi occasionali.

     In entrambe le ipotesi a cura dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione dovrà essere preventivamente accertata l'idoneità delle sedi.

     Gli allievi non potranno essere utilizzati nei processi produttivi aziendali.

     Eventuali deroghe potranno essere consentite con apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 8.

     L'organizzazione ed il funzionamento dei centri sono disciplinati da un regolamento interno, il cui modello sarà elaborato dalla Commissione regionale prevista all'art. 15 ed approvato dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

     Presso ogni centro sarà costituito un Comitato di gestione sociale, la cui composizione e competenza saranno indicate dal regolamento adottato dal centro medesimo in conformità al modello di cui al comma precedente.

     In ogni caso dovrà essere assicurata la partecipazione al Comitato di rappresentanti delle famiglie, del personale docente e non docente del centro e degli allievi, e garantito il diritto per gli allievi di riunirsi in assemblea e di esercitare liberamente attività culturali, politiche e sociali.

     Presso ogni centro è costituito, inoltre, un Consiglio didattico, presieduto dal Direttore del centro e composto da docenti e allievi secondo le prescrizioni del Comitato di gestione.

 

     Art. 9.

     La partecipazione ai corsi è gratuita.

     Gli allievi dei corsi fruiscono, oltre che del materiale didattico, di un assegno giornaliero di frequenza, la cui misura è determinata annualmente, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione prevista al successivo art. 15.

     L Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione potrà preventivamente autorizzare la sistemazione convittuale o semi-convittuale per gli allievi non residenti, assumendo le spese relative a carico del bilancio regionale, entro i limiti del relativo stanziamento, sempreché esse non gravino già sul bilancio di altra pubblica amministrazione.

     Agli allievi che beneficiano dell'assistenza convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 20 %, mentre il rimanente sarà destinato a coprire le spese di sistemazione convittuale.

     Agli allievi che beneficiano dell'assistenza semi-convittuale l'assegno di frequenza sarà corrisposto nella misura del 50 %, mentre il rimanente 50 % sarà destinato a coprire le spese di semi-convittualità.

     Il contributo regionale potrà, inoltre, coprire le spese relative:

     a) all'assistenza fisiopsichica ai fini dell'orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche di cui all'art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, da effettuarsi dall'Ente nazionale prevenzione infortuni o da altri centri o istituti specializzati, previa apposita convenzione da stipularsi da parte dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

     b) all'acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo-ora stabilita per ogni tipo di corso dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, su proposta della Commissione di cui all'art. 15 della presente legge;

     c) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale;

     d) agli oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi;

     e) alla retribuzione ed agli oneri sociali di legge e contrattuali per il personale degli enti;

     f) all'acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all'ampliamento e riammodernamento dei centri, all'eliminazione delle barriere architettoniche [2];

     g) all'organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale;

     h) al funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 12 ed all'art. 15;

     i) alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, nel periodo che intercorre tra la chiusura di un anno formativo e l'inizio del successivo e per un massimo di due mesi ogni anno o frazione di anno non inferiore a sette mesi di servizio. In detto periodo il personale sarà impiegato, a cura degli enti o della Regione, in attività didattiche, formative, di aggiornamento o di riqualificazione, nonché al reclutamento degli allievi ed alla preparazione di attività corsuali [3].

 

     Art. 10.

     Per constatate carenze tecnico didattiche, ovvero per accertate gravi irregolarità amministrative, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione procede alla sospensione dell'attività e, nei casi più gravi, previo parere della Commissione regionale di cui all'art. 15, dispone la revoca del contributo concesso o del riconoscimento di idoneità conferito.

 

     Art. 11.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, previo parere della Commissione regionale prevista al successivo art. 15, provvederà alla definizione degli ordinamenti didattici, delle condizioni di ammissione ai corsi, della durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi, del numero giornaliero e settimanale delle ore di insegnamento, nonché della ripartizione delle ore fra insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche, nell'ambito delle disposizioni delle leggi dello Stato e delle direttive della Comunità economica europea.

     In attesa della formulazione dei programmi-tipo di cui al comma precedente, i corsi si svolgeranno secondo quelli in atto in vigore, in base alla normativa dello Stato.

 

     Art. 12.

     Al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove finali teorico- pratiche dirette all'accertamento dell'idoneità degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista.

     Agli allievi riconosciuti idonei sarà rilasciato un attestato di qualificazione o specializzazione che costituisce titolo di preferenza ai fini dell'avviamento al lavoro rispetto a coloro che non hanno le medesime qualifiche, comunque risultanti.

     Alle prove finali sovraintende una commissione nominata dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, composta:

     - da un dirigente o un assistente, o equiparati, scelto fra i funzionari in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale o periferica dell'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione in qualità di presidente;

     - da almeno due docenti del corpo insegnante del corso [4].

     Nel caso in cui siano stati finanziati più corsi da svolgersi presso lo stesso centro, farà parte della Commissione un rappresentante degli allievi, eletto a scrutinio segreto fra coloro i quali non sono candidati alle prove [5].

     Per i corsi previsti alla lett. e del precedente art. 3 la Commissione sarà integrata da un esperto scelto dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione.

     Ai componenti la Commissione spetta un gettone per ogni giorno di effettiva presenza, la cui entità sarà determinata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale prevista dall'art. 15. Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni di legge vigenti.

 

     Art. 13.

     Il personale preposto alle attività formative deve essere in possesso dei requisiti professionali e didattici, adeguati alle finalità educative, organizzative e tecniche dei corsi, ed essere iscritto all'albo di cui al successivo art. 14.

     In particolare il personale insegnante di materie teoriche deve essere fornito di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

     Gli istruttori pratici devono essere in possesso di una documentata esperienza professionale per almeno cinque anni.

     Il personale di direzione ed amministrativo deve essere fornito di titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere.

     Gli enti gestori dei centri di formazione possono avvalersi della facoltà di scelta nominativa per le assunzioni del personale amministrativo e degli istruttori pratici.

     Il trattamento economico e normativo del personale dei centri è disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria.

     Per particolari interventi formativi da affidare a personale docente di elevata qualificazione, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale di cui all'art. 15, potrà autorizzare trattamenti economici diversi in relazione alla qualità delle prestazioni professionali richieste.

 

     Art. 14.

     E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione l'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale.

     Le modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell'albo saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo art. 15.

     Gli aspiranti all'iscrizione all'albo debbono in ogni caso:

     1) essere immuni da condanne penali;

     2) godere dei diritti civili e politici;

     3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.

     Nella prima attuazione della presente legge, possono essere iscritti all'albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attività didattiche da almeno un anno.

     Per i docenti degli enti pubblici di cui al terzo comma del precedente art. 4, in servizio alla data del 1° dicembre 1975, si prescinde dall'iscrizione all'albo.

 

     Art. 15.

     Presso l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione è istituita la Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori.

     La Commissione, oltre alle attribuzioni già enunciate nella presente legge, ha il compito di esprimere pareri e di avanzare proposte relativamente:

     a) ai piani di formazione professionale;

     b) alla misura degli interventi a favore degli allievi, nonché della spesa di materiale didattico e di rapido consumo per ogni tipo di corso;

     c) alle norme che regolano la gestione, lo svolgimento ed il finanziamento dei corsi;

     d) alla misura massima degli ammortamenti per ogni tipo di attrezzatura dei centri;

     e) alla misura degli interventi previsti all'art. 9, lett. f e g.

 

     Art. 16.

     La Commissione di cui al precedente articolo è composta:

     a) dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, che la presiede;

     b) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione;

     c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo;

     d) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale;

     e) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale;

     f) da due rappresentanti, uno per l'industria ed uno per l'agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni a livello regionale;

     g) da un rappresentante degli enti privati di formazione professionale.

     Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un dirigente dell'Assessorato regionale del lavoro preposto al gruppo competente in materia di formazione professionale.

     Nel caso di assenza o impedimento dell'Assessore, la Commissione è presieduta dal direttore regionale dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     La Commissione può invitare a partecipare ai propri lavori, per l'esame di particolari questioni, esperti nonché rappresentanti di enti o Amministrazioni non inclusi nella sua composizione.

     In prima convocazione la Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, in seconda con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

 

     Art. 17.

     Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo spetta un gettone di presenza di lire 10.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

 

     Art. 18.

     L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione riferisce annualmente alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione del piano regionale per la formazione professionale di cui al precedente art. 5.

 

     Art. 19.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 20.

     Per l'espletamento delle stesse funzioni, ed in particolare per il controllo e la vigilanza sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attività di addestramento professionale dei lavoratori, l'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione si avvarrà anche degli uffici periferici del lavoro operanti nel territorio della Regione.

 

     Art. 21.

     I beni mobili prodotti dalle esercitazioni pratiche non utilizzabili nei centri o nei corsi sono assegnati gratuitamente, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, ai Comuni o ad enti pubblici di assistenza e beneficenza.

 

     Art. 22.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvede al rilevamento delle strutture immobili e mobili e del personale degli enti di formazione professionale operanti nel territorio della Regione, e ne espone i risultati alla Commissione prevista dall'art. 15 nella prima seduta utile.

 

     Art. 23.

     Nell'attesa che venga costituita la Commissione regionale prevista dall'art. 15 e comunque per non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le competenze e le funzioni demandate alla stessa verranno esercitate dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro e per la massima occupazione, istituita ai sensi della L.R. 27 dicembre 1969, n. 52.

 

     Art. 24.

     Per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni.

     All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, valutati in lire 1.000 milioni, si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

 

     Art. 25.

     Le somme che saranno assegnate e versate alla Regione dallo Stato per il finanziamento di attività di formazione professionale, nonché i contributi finanziari concessi dagli organi della Comunità economica europea, saranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata e correlativamente in appositi capitoli di spesa dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

 

     Art. 26.

     A decorrere dall'esercizio 1977 gli stanziamenti del bilancio della Regione iscritti in appositi capitoli destinati alla formazione professionale saranno trasferiti, con la legge del bilancio, tra le spese dell'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione.

 

     Art. 27.

     Le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 24 della L.R. 14 dicembre 2019, n. 23, con la decorrenza ivi prevista.

[1] Lettera aggiunta dall'art. 51 della L.R. 18 dicembre 2000, n. 26.

[2] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 18 aprile 1981, n. 68.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 1979, n. 201.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 marzo 1986, n. 12.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 giugno 1977, n. 45.

[6] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 10.