§ 1.4.170 - L.R. 14 aprile 2006, n. 15.
Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:14/04/2006
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea
Art. 2.  Promozione della qualità del progetto
Art. 3.  Opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico
Art. 4.  Contributi per la realizzazione di opere di architettura contemporanea
Art. 5.       (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
Art. 6.  Servizi aggiuntivi
Art. 7.  Abrogazioni e modifiche di norme
Art. 8.  Destinazione dei proventi dei biglietti di accesso a siti culturali
Art. 9.  Pubblicazione su quotidiani e periodici
Art. 10.  Comitato regionale per le comunicazioni
Art. 11.  Garante per la tutela dei diritti dei detenuti
Art. 12.  Opere interne
Art. 13.  Produzione e distribuzione cinematografica e televisiva
Art. 14.  Film Commission
Art. 15.  Variazioni di spesa per l'anno 2006
Art. 16.       1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.


§ 1.4.170 - L.R. 14 aprile 2006, n. 15.

Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie.

(G.U.R. 21 aprile 2006, n. 21 - Supplemento Ordinario).

 

Art. 1. Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea

     1. È istituito il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea che ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.

     2. Alla Tabella "A", allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente" sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea".

     3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

     4. Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea provvede alla:

     a) promozione della qualità del progetto e del-l'opera architettonica e urbanistica, d'intesa con le amministrazioni interessate e con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, per la realizzazione di opere pubbliche o private di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività sociali e culturali, ovvero che interagiscono, integrandosi, con il contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

     b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

     c) salvaguardia delle opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico anche mediante l'ammissione ai contributi economici delle stesse opere e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;

     d) promozione della formazione, in collaborazione con le università e gli enti locali, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica contemporanee;

     e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici agli effetti della legge 29 luglio 1949, n. 717;

     f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

     g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti operanti in Sicilia;

     h) ricerca in campo architettonico, urbanistico e paesistico e formazione post-lauream nei settori della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

     5. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro da iscrivere nell'U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 212019, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. l, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377301. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 04.01.04.

     6. Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

 

     Art. 2. Promozione della qualità del progetto

     1. Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce il ricorso a concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni architettoniche di rivelante interesse sociale e culturale e per il recupero di quelle esistenti.

     2. Il Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti non risultanti vincitori.

     3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa complessiva di 100 migliaia di euro, di cui 80 migliaia di euro per il comma 1 e 20 migliaia di euro per il comma 2, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 120 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 1 e 30 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.2, codice 05.03.02.

     4. Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 3 gli enti pubblici operanti in Sicilia che ricorrono a concorsi di idee per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di particolare interesse sociale e culturale.

 

     Art. 3. Opere dell'architettura contemporanea di importante carattere artistico

     1. Su richiesta degli autori o dei committenti pubblici o privati, il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea dichiara l'importante interesse artistico delle opere di architettura contemporanea ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

     2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può istituire una commissione composta da architetti, designer di fama o esperti dell'arte e dell'architettura contemporanea e dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali, per valutare i progetti di cui al comma 1, ai fini della dichiarazione di importante interesse artistico degli interventi di architettura contemporanea.

     3. La realizzazione di opere dichiarate di rilevante interesse architettonico o artistico, ai sensi del comma 1, è soggetta ad autorizzazione del dirigente generale del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, previo eventuale parere della commissione di cui al comma 2.

     4. Se le opere da realizzare ricadono in area sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero di altra norma statale o regionale sulla protezione del patrimonio archeologico o culturale, l'autorizzazione di cui al comma 3 è espressa congiuntamente al parere, autorizzazione o nulla osta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente. Per l'approvazione congiunta dei progetti, il dirigente generale del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea può indire conferenze di servizi.

     5. Le eventuali varianti urbanistiche relative alle tipologie di opere di cui al presente articolo si intendono approvate dalle conferenze di servizi indette ai sensi del comma 4, sempre che tutte le amministrazioni preposte alla espressione del relativo parere vi abbiano preso parte o siano state regolarmente convocate.

     6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.3.1.1.2, capitolo 376504. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 20 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 9.3.1.1.2, codice 02.02.08.

 

     Art. 4. Contributi per la realizzazione di opere di architettura contemporanea

     1. Il dirigente generale del dipartimento per l'architettura e l'arte contemporanea è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione ed il recupero di opere di architettura contemporanea promosse da soggetti pubblici, delle quali sia stato riconosciuto l'importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 3.

     2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377751. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa valutata in 200 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 05.03.02.

 

     Art. 5.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 6. Servizi aggiuntivi

     1. Al fine di elevare lo standard qualitativo dei livelli di valorizzazione economica dei siti culturali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle singole imprese delle associazioni temporanee già concessionarie dei servizi ai sensi dei decreti assessoriali 1 marzo 2001 e 3 aprile 2001, la gestione di ulteriori servizi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dei servizi di pulizia di cui al comma 3 dell'articolo 117 del medesimo decreto legislativo, per i siti culturali regionali ubicati all'interno della provincia in cui sono affidatari, previa presentazione di idonea documentazione afferente la capacità tecnica ed economica dei medesimi soggetti.

 

     Art. 7. Abrogazioni e modifiche di norme

     1. Gli articoli 7, 15, 16 e 17 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e l'articolo 37 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono abrogati.

     2. [I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, sono abrogati] [1].

     3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo la parola "istruzione" è aggiunta la parola "sentito" e sono soppresse le parole "di concerto con".

 

     Art. 8. Destinazione dei proventi dei biglietti di accesso a siti culturali

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: "Le convenzioni possono, altresì, prevedere che, in occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti, una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale".

 

     Art. 9. Pubblicazione su quotidiani e periodici

     1. Le pubblicazioni previste dall'articolo 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 possono essere effettuate anche su quotidiani e periodici diffusi solo per abbonamento, purché iscritti al registro degli operatori della comunicazione (ROC), presso il dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 10. Comitato regionale per le comunicazioni

     1. Al comma 2 dell'articolo 124 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole "31 dicembre 2005" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2006.".

 

     Art. 11. Garante per la tutela dei diritti dei detenuti

     1. L'articolo 5, comma 1, lettera a) e comma 2, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alla nomina di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

 

     Art. 12. Opere interne

     1. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo la parola "collegamento" sono aggiunte le seguenti "oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50".

 

     Art. 13. Produzione e distribuzione cinematografica e televisiva

     1. Per la promozione e la valorizzazione dell'attività cinematografica e dello spettacolo dal vivo in Sicilia, ivi compresa la partecipazione alla produzione di audiovisivi destinati alla distribuzione cinematografica e televisiva, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a costituire una società di capitali a socio unico ovvero con uno o più soci pubblici.

     2. La società ha sede in Sicilia ed i diritti del socio sono esercitati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

 

     Art. 14. Film Commission

     1. Per la realizzazione degli interventi previsti nel-l'Accordo di Programma Quadro "Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d'Italia - II atto integrativo lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno", il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia denominata "Film Commission Regione siciliana", provvede al rilascio delle autorizzazioni in ambito regionale anche in deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi della cultura siciliana, per l'uso strumentale, precario e per la riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

     1 bis. La Film Commission Regione siciliana provvede altresì a:

     a) promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, le risorse professionali e tecniche, creando le condizioni per attrarre in Sicilia le produzioni cinematografiche, televisive e pubblicitarie italiane ed estere;

     b) sostenere la produzione e la circuitazione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate nella Regione che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza della Sicilia;

     c) coordinare le iniziative inerenti il settore cinematografico e audiovisivo, quali festival, promozione del territorio all’estero, studio e ricerca;

     d) gestire il Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo;

     e) valorizzare il patrimonio della filmoteca regionale, istituita al suo interno [2].

 

     Art. 15. Variazioni di spesa per l'anno 2006

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro:

UPB 9.3.1.3.3 

capitolo 377338

+

200 

     2. Alla Tabella H di cui all'articolo 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

UPB 9.3.1.3.7 

capitolo 377727

-

200 

 

UPB 3.2.1.3.1 

capitolo 183729

+

150 

 

UPB 9.2.1.3.3 

capitolo 373711

-

115 

 

UPB 9.3.1.3.7 

capitolo 377702

-

35

(SIOI) 

UPB 9.2.1.3.3 

capitolo 373703

-

140 

 

     e sono eliminate le parole "di cui 90 migliaia di euro all'Istituto Annibale di Francia di Palermo".

UPB 9.2.1.3.3 

capitolo 373705

+

140 

     da destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo.

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 14 maggio 2009, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 agosto 2007, n. 16.