§ 1.3.59 - L.R. 20 giugno 1997, n. 19.
Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 presidente - giunta - assessorati
Data:20/06/1997
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Nomine e designazioni di competenza regionale.
Art. 2.  Modifica dei contenuti dell'elenco delle nomine e designazioni.
Art. 3.  Requisiti.
Art. 4.  Documentazione dei requisiti.
Art. 5.  Incompatibilità e limiti agli incarichi.
Art. 6.  Nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali.
Art. 7.  Albo delle nomine.
Art. 8.  Pubblicità dell'attività svolta.
Art. 9.  Adeguamento degli statuti degli enti locali.
Art. 10.  Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano).
Art. 11. 
Art. 12.  Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali.
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 14. 


§ 1.3.59 - L.R. 20 giugno 1997, n. 19.

Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano). Prima applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29.

(G.U.R. 21 giugno 1997, n. 30).

 

Art. 1. Nomine e designazioni di competenza regionale.

     1. I criteri e le procedure per le nomine e le designazioni degli organi di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, sono stabiliti dalla presente legge.

 

     Art. 2. Modifica dei contenuti dell'elenco delle nomine e designazioni. [1]

 

     Art. 3. Requisiti.

     1. Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

     a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

     b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza.

     2. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente o assessore di provincia regionale, di sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni [2].

     3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine e alle designazioni il cui procedimento formativo non si sia ancora concluso alla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 4. Documentazione dei requisiti.

     1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che deve indicare:

     a) i dati anagrafici completi e la residenza;

     b) i titoli di studio;

     c) l'elenco delle cariche ricoperte attualmente e precedentemente in enti pubblici o in società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri;

     d) il curriculum professionale e l'occupazione attuale;

     e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;

     f) l'inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitto d'interesse in relazione all'incarico da ricoprire;

     g) la consistenza del proprio patrimonio alla data della nomina o designazione ed il reddito denunziato nell'anno precedente;

     h) l'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

     i) l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere solo quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da renderne rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione.

     2. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti compiuti.

 

     Art. 5. Incompatibilità e limiti agli incarichi. [3]

 

     Art. 6. Nomina dei revisori dei conti e dei collegi sindacali.

     1. Il presidente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e dei collegi sindacali, la cui nomina o designazione e di competenza della Regione, sono scelti secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 7. Albo delle nomine.

     1. Presso la Presidenza della Regione è istituito l'albo delle nomine conferite ai sensi della presente legge. L'albo è predisposto, tenuto ed aggiornato dalla Presidenza della Regione secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso ed una completa conoscenza dei procedimenti e degli atti di nomina.

     2. Nell'albo devono essere indicati:

     a) il nome ed il cognome, la data ed il luogo di nascita delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi;

     b) l'incarico ed il riferimento alle norme in forza delle quali si è provveduto alla nomina o designazione;

     c) gli estremi del provvedimento e della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana;

     d) la durata dell'incarico e la data di scadenza dello stesso;

     e) i compensi e le indennità a qualunque titolo connessi all'incarico.

     3. Tutti i cittadini hanno diritto a prendere visione dell'albo.

     4. Dall'albo sono depennati i dati relativi agli incarichi di cui alla presente legge cessati da almeno due anni.

 

     Art. 8. Pubblicità dell'attività svolta.

     1. Coloro che sono nominati o designati ai sensi della presente legge in un organo di cui facciano altresì parte soggetti altrimenti nominati sono tenuti a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta dallo stesso organo alla Presidenza della Regione, la quale ne trasmette copia, al fine di conoscenza, alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

     2. L'inosservanza dell'adempimento di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica, che viene dichiarata dall'organo competente alla nomina.

 

     Art. 9. Adeguamento degli statuti degli enti locali.

     1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali hanno l'obbligo di adeguare i propri statuti alle disposizioni della stessa in materia di criteri per le nomine.

 

     Art. 10. Funzionamento della Commissione paritetica (articolo 43 dello Statuto siciliano).

     1. A ciascuno dei componenti di nomina regionale della Commissione di cui all'articolo 43 dello Statuto siciliano, a decorrere dal 1° gennaio 1997, è corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della Commissione ed a quelli di organismi tecnici ad essi attinenti, una indennità pari a quella percepita dagli assessori regionali. L'ammontare dell'indennità percepita non può essere superiore a quella corrisposta ai componenti statali [4].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 200 milioni. Per gli esercizi successivi l'onere sarà determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

     3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con la riduzione degli stanziamenti dei sottoelencati capitoli per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

     capitolo 10648 lire 50 milioni

     capitolo 10698 lire 150 milioni.

     4. L'onere per gli esercizi successivi, valutato in lire 220 milioni per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 1001.

 

     Art. 11. [5]

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di indennità e permessi negli enti locali.

     1. I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, come recepiti dalla legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, si possono applicare anche ai presidenti dei consigli comunali ed agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni. [6]

     [1. Le condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 8, con esclusione del n. 4, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 [7].

     2. Quanto previsto nel comma 1 non si applica ai presidenti ed agli assessori di giunte provinciali, ai sindaci ed agli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione.]

 

     Art. 14.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Sostituisce l'art. 1, comma 3, della L.R. 28 marzo 1995, n. 22.

[2] Comma così modificato dall'art. 81 della L.R. 8 maggio 2018, n. 8.

[3] Articolo modificato dall’art. 61 della L.R. 3 maggio 2001, n. 61 e dall’art. 10 maggio 2001, n. 21. Sostituisce l'art. 3 della L.R. 28 marzo 1995, n. 22.

[4] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[5] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.

[7] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004, n. 16.