§ 3.14.5 - L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.
Istituzione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:07/02/1963
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  [14]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 


§ 3.14.5 - L.R. 7 febbraio 1963, n. 12.

Istituzione dell'Istituto regionale per il credito alle cooperative.

(G.U.R. 12 febbraio 1963, n. 7).

 

Art. 1.

     Allo scopo di promuovere, incrementare, potenziare la cooperazione in Sicilia e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area Euromediterranea ed, in particolar modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo è istituito in Palermo l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) per l'esercizio del credito a favore delle società cooperative e loro consorzi [1].

     Usufruiscono dei benefici della presente legge le società cooperative e loro consorzi giuridicamente riconosciuti ai sensi del D.L.vo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, aventi sede nel territorio della Regione siciliana [2].

     L'Istituto è persona giuridica pubblica; ha durata illimitata ed è sottoposto alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca [3].

     Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e per l'esecuzione della propria attività utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari [4].

 

     Art. 2.

     Sono vietate all'Istituto la istituzione di filiali e la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma.

     Il servizio di cassa è affidato, mediante apposite convenzioni, ad uno o ad entrambi gli istituti di credito indicati all'art. 1 della L.R. 6 maggio 1976, n. 45 [5].

 

     Art. 3.

     I mezzi per l'esercizio dell'attività dell'Istituto sono apportati dalla Regione siciliana e sono rappresentati:

     1) da un patrimonio di lire 100 milioni;

     2) da un fondo di rotazione di lire 2.500 milioni;

     3) da un fondo di garanzia di lire 200 milioni;

     4) da un fondo per cauzioni e fidejussioni di lire 500 milioni per:

     a) agevolare e consentire la partecipazione delle cooperative e loro consorzi a qualsiasi appalto pubblico e privato;

     b) consentire alle cooperative agricole di produttori e loro consorzi di finanziare le operazioni di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli [6].

     Le cauzioni, le fidejussioni e le dichiarazioni di affidamento di credito sono concesse per conto delle cooperative e loro consorzi dall'Istituto direttamente alle Amministrazioni pubbliche, agli enti locali e morali, alle stazioni appaltanti di opere pubbliche, alle società ed ai privati [7].

     Consentire ai soggetti singoli e associati, enti, consorzi e/o società destinatari di provvidenze disposte a valere sul Fondo sociale europeo per realizzazione di progetti leader approvati dalla Commissione CEE, il rilascio di fidejussioni in favore del sistema bancario che concede anticipazioni creditizie commisurate al valore dei progetti leader approvati. Le fidejussioni avranno durata fino al rientro delle anticipazioni concesse dalle banche [8].

     Fino alla concorrenza del 75% tale fondo può essere utilizzato per le finalità di cui al numero due del presente articolo;

     5) (Omissis) [9]:

     a) dagli utili netti di gestione detratta la quota di legge destinata a riserva;

     b) da un contributo annuo di lire 100 milioni, a carico della Regione siciliana, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64.

     Nei limiti consentiti dalle disponibilità del fondo di cui al precedente numero 5, l'I.R.C.A.C., al fine di incrementare il volume delle operazioni di credito, può concorrere al pagamento degli interessi, a favore delle aziende di credito che operano il credito alle cooperative, purché l'onere complessivo a carico delle stesse, non sia superiore alle condizioni di cui al seguente art. 7, e può altresì riscontare il proprio portafoglio ed i propri crediti presso aziende di credito ed istituti di finanziamento. La convenzione di cui al precedente art. 2 stabilirà altresì le clausole che regoleranno il servizio di risconto, nonché l'ammontare dei crediti da riscontare, per il quale l'istituto convenzionato si obbligherà a provvedere.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'interesse dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) garanzia fideiussoria fino a lire 1 miliardo per le operazioni di risconto e per i prestiti che il predetto istituto andrà a contrarre con aziende di credito, istituti finanziari e Cassa per il Mezzogiorno, utilizzando le somme ricavate con tali prestiti per gli scopi ai quali è destinato il fondo di rotazione. In caso di mancato rimborso dei crediti accordati ed in caso di mancato pagamento delle cambiali, il Presidente della Regione è autorizzato, dietro semplice notificazione da parte degli istituti creditori della inadempienza e senza preventiva escussione del debitore, ad eseguire il pagamento dei crediti insoluti, aumentati dagli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della L. 11 aprile 1938, n. 498.

     Le somme pagate ai sensi del comma precedente sono recuperate dalla Regione a valere sulle somme dovute dalla stessa all'I.R.C.A.C. in base alla presente legge.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzia fidejussoria in favore dell'I.R.C.A.C. fino a lire 3.000 milioni per i prestiti che l'I.R.C.A.C. andrà a concedere e per il risconto concesso dall'I.R.C.A.C. stesso [10].

     In caso di mancato rimborso dei crediti di cui sopra, ed in caso di mancato pagamento delle cambiali, dopo che il debitore è stato escusso, il Presidente dell'I.R.C.A.C., sentito il Consiglio di amministrazione, preleva le somme occorrenti al pagamento dei crediti insoluti aumentati di ogni interesse, onere e spesa, dal fondo di garanzia [11].

 

     Art. 5.

     L'I.R.C.A.C. è autorizzato ad amministrare fondi della Cassa per il Mezzogiorno, destinati al credito alla cooperazione, nonché fondi speciali di credito e di servizio a favore delle cooperative e loro consorzi, in forza di leggi nazionali e regionali, istituendo gestioni separate.

 

     Art. 6.

     L'Istituto esercita il credito di esercizio, la cui durata non può superare i 60 mesi, nei limiti del 60% delle disponibilità liquide, nonché il credito a medio termine, la cui durata non può superare gli anni 15, compreso un periodo di preammortamento non superiore ad anni due, per un importo massimo non superiore al 70% della spesa accertata per ogni operazione [12].

     Salvo quanto previsto da speciali disposizioni, per le operazioni di credito effettuate dall'Istituto il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è determinato nella misura del 4% in ragione di anno.

     L'Istituto esercita, altresì, a favore delle cooperative e loro consorzi aventi sede ed operanti nel territorio della Regione siciliana, operazioni di locazione finanziaria, anche mediante somministrazione di apposite disponibilità destinate al finanziamento di operazioni di locazione finanziaria poste in essere da società di leasing, operanti in Sicilia, purché tali operazioni vengano effettuate, in favore di cooperative e loro consorzi, al tasso del 7,50% [13].

 

     Art. 7. [14]

     1. L'Istituto è autorizzato a concedere alle cooperative e loro consorzi con sede in Sicilia contributi in conto interessi su finanziamenti bancari e delle società di leasing nel rispetto delle condizioni, limiti e massimali previsti dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

2. La misura del contributo interessi non può essere superiore al 70 per cento del tasso applicato al finanziamento da agevolare fermo restando che la base di calcolo non può essere superiore al tasso di riferimento per le operazioni classificate quali aiuti di Stato e fissato dalla Commissione europea per l'Italia, vigente alla data della delibera di concessione dell'agevolazione, con una maggiorazione di due punti, anche quando il tasso di interesse praticato dalle banche e dalle società di leasing sia più elevato. Detto contributo è erogato alle imprese beneficiarie successivamente all'addebito degli interessi in conto corrente e al pagamento delle rate scadute secondo le modalità di rientro stabilite dal contratto di finanziamento. La presente disposizione si applica a tutte le misure agevolative previste dal regolamento IRCAC ivi compresi i contratti in essere fra le imprese e gli istituti di credito.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Istituto disciplina, con delibera del Consiglio di amministrazione, le modalità applicative del presente articolo, compresa la misura massima delle agevolazioni stesse, attraverso la modifica del Regolamento degli aiuti alle imprese, sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8.

     Sono escluse dalle operazioni di cui alla presente legge le mutue cooperative, le cooperative di credito, di assicurazione, edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, e le cooperative di cui al D.L.Lgt. 26 aprile 1946, n. 240.

 

     Art. 9.

     Alle operazioni effettuate dall'Istituto ai sensi della presente legge ed a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione sono estesi i benefici specificati nell'art. 9 del D.L.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1421.

     I benefici di cui al precedente comma sono estesi anche alle operazioni di cui all'art. 4.

 

     Art. 10.

     L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

     Artt. 11. - 14.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 15.

     Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione:

     a) i senatori e i deputati nazionali e regionali in carica;

     b) i parenti ed affini tra loro fino al 4° grado incluso ed i coniugi.

 

     Art. 16.

     All'istituto è preposto un direttore le cui funzioni saranno determinate dallo statuto e dai regolamenti da approvarsi nei modi di cui al successivo art. 18 [16].

 

     Art. 17.

     Le società cooperative e i loro consorzi, che vogliano avvalersi della presente legge, sono obbligati ad esibire all'istituto tutti gli atti, libri e documenti che verranno richiesti.

 

     Art. 18.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 19.

     Le norme e le agevolazioni previste dalla L.R. 5 agosto 1957, n. 51, e successive modifiche ed aggiunte, sono estese agli enti indicati nel secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

 

     Art. 20.

     Alle spese autorizzate con la presente legge e ricadenti nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando pari importo del fondo di cui all'art. 65 del bilancio della Regione per l'esercizio 1962-63.

     Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 21.

     La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA


[1] Comma così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[2] Comma sostituito dall'art. 1 L.R. 2 aprile 1971, n. 8 e così modificato dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[4] Comma aggiunto dall’art. 127 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17, con la decorrenza indicata dall’art. 129 della stessa L.R. 17/2004.

[5] Comma così sostituito dall'art. 8 L.R. 17 marzo 1979, n. 37.

[6] Commi sostituiti dall'art. 2 L.R. 2 aprile 1971, n. 8.

[7] Commi sostituiti dall'art. 2 L.R. 2 aprile 1971, n. 8.

[8] Punto così integrato con art. 7 L.R. 29 settembre 1994, n. 34.

[9] Numero abrogato con art. 52 L.R. 11 maggio 1993, n. 15.

[10] Commi aggiunti dall'art. 3 L.R. 2 aprile 1971, n. 8.

[11] Commi aggiunti dall'art. 3 L.R. 2 aprile 1971, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 26 novembre 2021, n. 29.

[13] Articolo modificato dall'art. 35 L.R. 13 dicembre 1983, n. 119.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 5 L.R. 17 marzo 1979, n. 37 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 maggio 2012, n. 26.

[15] Articoli abrogati dall'art. 23 L.R. 14 settembre 1979, n. 212.

[16] A seguito dell'abrogazione dell'art. 18 della legge annotata, i regolamenti di organizzazione dell'ente sono ora approvati con decreto dell'Assessore regionale competente.

[17] Articolo abrogato dall'art. 43 L.R. 18 luglio 1974, n. 22.