Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura: organizzazione |
Data: | 01/02/2006 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica. |
Art. 2. Garanzie occupazionali. |
Art. 3. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione. |
Art. 4. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.1.76 – L.R. 1 febbraio 2006, n. 4.
Riproposizione di norme in materia di consorzi di bonifica e di personale.
(G.U.R. 3 febbraio 2006, n. 6).
Art. 1. Disposizioni concernenti i consorzi di bonifica.
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della
2. Per il triennio 2006-2008 sono assicurate agli operai e ai braccianti agricoli che nel triennio 2003-2005 abbiano prestato la loro opera alle dipendenze dei consorzi di bonifica, salvo che in applicazione dell'articolo 3 della
a) fino a 51 giornate ai soggetti che nel triennio predetto abbiano comunque effettuato prestazioni lavorative non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c);
b) fino a 101 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 101 giornate ai fini previdenziali;
c) fino a 151 giornate ai soggetti che abbiano effettuato, almeno in un anno, una prestazione non inferiore a 151 giornate ai fini previdenziali.
3. Il comma 1 dell'articolo 110 della
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.000 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006, con parte delle disponibilità dell'UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147308, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, quantificati, per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, in 7.950 migliaia di euro, si provvede, nell'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
6. Gli enti di cui alla Tabella A della
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, quantificati per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 in 2.000 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2006 (UPB 2.3.1.3.1, capitolo 147307), con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo; per gli esercizi finanziari successivi gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.
8. Il personale utilizzato dai consorzi di bonifica con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato entro il 31 dicembre 2001 può essere trasferito, su istanza dell'interessato, ad altro ente di bonifica operante nella Regione, previa disponibilità dell'ente di appartenenza ed assenso dell'ente ricevente, nel rispetto delle fasce funzionali e delle qualifiche previste dal Piano di organizzazione variabile (POV).
Art. 2. Garanzie occupazionali.
1. Sono confermati, sino al 31 dicembre 2006, i contratti stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia in esecuzione del Progetto n. 67, già finanziato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 1150 del 2 ottobre 1990, al fine di dare attuazione al Piano delle bonifiche in Sicilia, e in esecuzione dei Progetti n. 36 e n. 102, già finanziati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 89 del 25 marzo 1998, al fine di realizzare rispettivamente il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti in ambiti territoriali ottimali. Al fine di garantire la continuità dell'assistenza tecnica nell'ambito del servizio idrico integrato, sono altresì confermati, fino al 31 dicembre 2006, i contratti delle venti unità di personale selezionate con bando pubblico dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del Programma operativo nazionale "Assistenza tecnica e azioni di sistema" (PON A.T.A.S.). Detto personale viene assegnato all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, UPB 11.2.2.1.2, capitolo 442537, la spesa di 5.500 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
2. Al fine di garantire i servizi prestati dall'Ente di sviluppo agricolo, sono assicurate le garanzie occupazionali di 179 giornate lavorative nell'anno 2006 agli operai di cui all'articolo 1 della
3. A decorrere dall'1 gennaio 2006, i contratti stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 11 e 12 della
4. I servizi ispettivi dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvedono a porre in essere gli adempimenti sanzionatori nei confronti degli enti inadempienti alle previsioni di cui all'articolo 74 della
5. In caso di crisi aziendali, di area o di settore che non consentono il mantenimento dei livelli occupazionali di lavoratori stabilizzati in forza delle disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili presso soggetti privati, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, nei limiti delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato, istituito con l'articolo 71 della
6. L'articolo 8 del
Art. 3. Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella "B".
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 10 della