Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 17/12/2021 |
Numero: | 215 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 95.1.475 - L. 17 dicembre 2021, n. 215.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
(G.U. 20 dicembre 2021, n. 301)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio). - 1. All'articolo 68 del
"3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Proroga di termini per il versamento dell'IRAP e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine - IMPi). - 1. All'articolo 42-bis, comma 5, del
2. All'articolo 38 del
"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvede all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni"».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «dopo le parole "rateazione» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola: "rateazione».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo). - 1. All'articolo 12 del
"4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al
Art. 3-ter (Rimessione in termini per il versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuare a norma dell'articolo 144 del
2. Alle minori entrate, valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 3-quater (Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche). - 1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 5:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, reso esecutivo dalla
2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonchè ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato»;
al comma 3, le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del
al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. All'articolo 27 del
a) al comma 4-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022";
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti la data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società"»;
al comma 8, ultimo periodo, le parole: «all'articolo 31 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 31 e seguenti»;
al comma 9, secondo periodo, le parole: «sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti»;
dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".
12-ter. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".
12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del
al comma 13, lettera b), le parole: «Conferenza Stato - città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città»;
il comma 14 è soppresso;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. L'articolo 15-bis del
"Art. 15-bis (Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti). - 1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100 per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.
2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 è eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:
a) la società Poste italiane S.p.a.;
b) le banche;
c) le società di gestione del risparmio;
d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
e) le società di intermediazione mobiliare;
f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del citato testo unico di cui al
g) le imprese di assicurazioni".
14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, alinea, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".
14-quater. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al
14-quinquies. Il comma 831 dell'articolo 1 della
a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;
b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»;
al comma 15, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. Ai fini del recepimento della
"c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento".
15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del
15-quater. Al
a) all'articolo 4:
1) al quarto comma, le parole da: ", ad esclusione di quelle" fino a: "organizzazioni nazionali" sono soppresse;
2) al quinto comma, le parole: ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonchè le parole: "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;
3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;
b) all'articolo 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
"L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonchè dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonchè dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;
4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al
1) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;
2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le disposizioni di cui ai numeri 2) e 4) del quinto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonchè alle associazioni politiche, sindacali e di categoria".
15-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al
15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.
15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) all'articolo 27:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai fini del presente testo unico, per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al
2) al comma 3:
2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico";
2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis";
2.3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) utilizzati, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b)";
2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla
3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica anche per l'alcole etilico trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro, al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al
b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";
c) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";
2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con il denaturante generale" sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";
d) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
"Art. 30-bis (Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati). - 1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6";
e) nella sezione II del capo III del titolo I, dopo l'articolo 33 è aggiunto il seguente:
"Art. 33-bis (Piccole distillerie indipendenti). - 1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
f) all'articolo 35:
1) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori";
2) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
"3-quater. Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), l'alinea è sostituito dal seguente: "'vino spumantè tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";
h) nella sezione IV del capo III del titolo I, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino). - 1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1, e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
i) all'articolo 38, comma 2, lettera b), le parole da: "nonchè tutti i prodotti" fino a: "le seguenti condizioni:" sono sostituite dalle seguenti: "nonchè tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";
l) nella sezione V del capo III del titolo I, dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:
"Art. 38-bis (Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra). - 1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero). - 1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. All'articolo 199 del
a) al comma 1, alinea, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" fino a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti".
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data.
Art. 5-ter (Modifica all'articolo 5, comma 2, del
Art. 5-quater (Modifica al comma 3-bis dell'articolo 49 del
Art. 5-quinquies (Interpretazione autentica del comma 1-ter dell'articolo 4 del
Art. 5-sexies (Misure a sostegno delle attività di bed and breakfast a gestione familiare). - 1. All'articolo 7-bis, comma 3, del
a) le parole: "delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "dei bed and breakfast a gestione familiare";
b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di bed and breakfast" sono inserite le seguenti: "a gestione familiare".
Art. 5-septies (Modifica all'articolo 9 del
"Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 29 giugno 2017, nella causa C-288/16.
Art. 5-octies (Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'agente della riscossione). - 1. L'agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonchè di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-novies (Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali). - 1. All'articolo 22, comma 5, del
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5-decies (Modifiche all'articolo 1, comma 741, della
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: «approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»;
al comma 6, al primo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e le parole: «in idonea documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «mediante idonea documentazione» e, al secondo periodo, le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2»;
alla rubrica, le parole: «disciplina del patent box» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"».
All'articolo 7:
al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2021»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della
alla rubrica, le parole: «Fondo automotive» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».
Nel capo II, all'articolo 8 è premesso il seguente:
«Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità). - 1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, che può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi, con il decreto di cui al comma 10-bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10-bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";
b) al comma 10, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "All'autorizzazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della
c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
"10-bis. Fermo quanto previsto dal comma 9-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del
b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonchè per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedente i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:
1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni di cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;
2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;
3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;
4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale".
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del codice di cui al
All'articolo 8:
al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis:
al terzo periodo, le parole: «apposita domanda telematica» sono sostituite dalle seguenti: «apposita domanda in via telematica»;
al quarto periodo, le parole: «articolo 71 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto»;
all'ultimo periodo, le parole: «monitoraggio dei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «delle domande ricevute; qualora».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» sono sostituite dalle seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»;
al comma 6, primo periodo, le parole: «e nel limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite di spesa»;
al comma 7, al terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» sono inserite le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,» e il quarto periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Modifiche alla disciplina del fondo per la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento ai genitori separati o divorziati). - 1. L'articolo 12-bis del
"Art. 12-bis (Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento). - 1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonchè dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino a un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» sono sostituite dalle seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa»;
al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».
All'articolo 11:
al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 6, secondo periodo, le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a: «e le risorse dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «del
al comma 8, al terzo periodo, le parole: «dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, le parole: «sono esclusi dal divieto» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione»;
al comma 9, le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del
al comma 11, le parole: «e a 108 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e in 108 milioni»;
al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. All'articolo 31, comma 1, del
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis (Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale). - 1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.
2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa ivi previsto.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti di CISOA di cui all'articolo 8, comma 13, del
Art. 11-ter (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del
All'articolo 12:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del
Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 12-bis (Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico). - 1. All'articolo 1, comma 548-bis, della
a) al primo periodo, dopo le parole: "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti: "nonchè le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa,";
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture";
c) al quarto periodo, dopo le parole: "alle attività assistenziali svolte, si applicano" sono inserite le seguenti: ", per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," e dopo le parole: "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti: "e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".
Art. 12-ter (Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 della
Art. 12-quater (Assunzione di personale per l'Accademia nazionale dei Lincei). - 1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a 5 unità, di cui 3 di area C, posizione economica C1, e 2 di area B, posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al primo periodo è autorizzata una spesa pari a euro 58.000, a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia nazionale dei Lincei.
2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e a euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 12-quinquies (Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale). - 1. Le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla
2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. L'erogazione dell'assegno o della pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella start-up a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma.
3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.
4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Nel rispetto dell'articolo 33 del
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della
All'articolo 13:
al comma 1, lettera b):
al numero 1.1, le parole: «e locale» sono sostituite dalle seguenti: «e locale,»;
al numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e le parole: «dal
al numero 4), le parole: «data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «data dell'entrata in vigore»;
al numero 5), capoverso 4-bis, dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «da adottare», le parole: «da adottarsi» sono soppresse e le parole: «articolo 5 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto»;
al comma 1, lettera c):
al numero 3), capoverso 4, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008»;
al numero 4.1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"»;
al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «pericolo per la tutela della salute» sono sostituite dalle seguenti: «pericolo per la salute» e dopo le parole: «senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro» sono inserite le seguenti: «ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,»;
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del
al comma 2:
il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al
al secondo periodo, le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione»;
al comma 5, le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;
al comma 7, le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;
al comma 9, lettera d), le parole: «fino a cinque lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;
al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» sono inserite le seguenti: «del comma 9»;
al comma 14, le parole: «il ricorso si intende accolto» sono sostituite dalle seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia»;
al comma 1, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività";
d-ter) all'articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti";
2) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate";
d-quater) all'articolo 26, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto";
d-quinquies) all'articolo 37:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa";
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato";
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";
4) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
"7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonchè l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi"»;
al comma 1, lettera e):
al numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» sono inserite le seguenti: «e delle politiche sociali», dopo le parole: «criteri identificativi» sono inserite le seguenti: «sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,» e le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
al numero 2):
al capoverso 8-bis, alinea, dopo le parole: «comunicano annualmente» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni di cui al
al capoverso 8-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei suddetti criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro»;
al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2022";
e-ter) all'articolo 55, comma 5:
1) alla lettera c), dopo le parole: "commi 1, 7," è inserita la seguente: "7-ter,";
2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis";
e-quater) all'articolo 56, comma 1, lettera a), le parole: "ed f)" sono sostituite dalle seguenti: ", f) e f-bis)";
e-quinquies) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001" sono aggiunte le seguenti: ", aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti";
e-sexies) all'articolo 99, al comma 1-bis, introdotto dalla lettera f) del presente comma, è premesso il seguente:
"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente"»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del
al comma 2, le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali»;
al comma 6, le parole: «ai sensi dell'art. 17» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».
Nel capo III, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di interventi strutturali e di manutenzione per la sicurezza delle istituzioni scolastiche). - 1. All'articolo 18 del
"3.1. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonchè ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonchè ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonchè alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.
3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici"».
All'articolo 14:
al comma 3, le parole: «pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 1.839.431 euro»;
al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, le parole: «lett. a).» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;
al comma 6, lettera b), la parola: «9-quinquies» è sostituita dalle seguenti: «, nonchè 9-quinquies».
All'articolo 15:
al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2021»;
alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» sono inserite le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».
Nel capo IV, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:
«Art. 15-bis (Misure urgenti in favore degli iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di cui al
All'articolo16:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente»;
al comma 6, le parole: «la regione Sicilia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione siciliana»;
al comma 7, le parole: «Trentino Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige», le parole: «di Trento e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano» e le parole: «a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis: a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento; c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento; d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del
8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al
8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.
8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del
8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del
al comma 9, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» sono sostituite dalle seguenti: «relativi cronoprogrammi»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi dell'articolo 5 della
il comma 11 è sostituto dal seguente:
«11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si provvede ai sensi dell'articolo 17»;
dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del
b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della
c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del
d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del
e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della
g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti:
«Art. 16-bis (Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali). - 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e di razionalizzare gli spazi in uso alle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del
3. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del codice di cui al
4. In deroga all'articolo 27 del codice di cui al
5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma 4, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni conseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.
7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al
9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi 106 e da 162 a 170, della
Art. 16-ter (Modifica all'articolo 14-quater del regio
"I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-bis, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio
Art. 16-quater (Modifiche all'articolo 4 del
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.
Art. 16-quinquies (Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL). - 1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul bilancio dell'Istituto, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione per la predetta Anagrafe.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 16-sexies (Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali entro il 31 dicembre 2023 e contenimento della spesa per società pubbliche). - 1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
a) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
b) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della
c) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della
2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco redatto dall'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della
3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della
Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas e del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1. Al comma 472 dell'articolo 1 della
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonchè al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della
b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del
c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni, collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del
d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del
e) per l'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del
f) è autorizzato nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all'articolo 19 del
3. Il comma 2 si applica nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tale ipotesi ogni riferimento al commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende fatto alla Regione Calabria.
Art. 16-octies (Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale italiana della cultura" per il 2023). - 1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis, del
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «all'articolo 1, comma 339» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
al comma 3:
all'alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» è inserita la seguente: «5,» e le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» sono sostituite dalle seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;
alla lettera a), le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
alla lettera b), le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del
alla lettera i), le parole: «
alla lettera m), le parole: «, 165 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 165 milioni di euro», le parole: «gestione della tesoreria, azione 1- Interessi» sono sostituite dalle seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» è inserita la seguente: «pubblica»;
alla lettera o), le parole: «, euro 34.304.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 34.304.000»;
alla lettera r), le parole: «e 173,7 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «, 298,369 milioni».
All'Allegato I:
al numero 11, le parole: «Mancanza protezione» sono sostituite dalle seguenti: «Mancanza di protezione»;
dopo il numero 12 è aggiunto il seguente:
«12-bis - Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto - Euro 3.000».
Alla Tabella 1:
le parole: «Casale sul sile» sono sostituite dalle seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» sono sostituite dalle seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» sono sostituite dalle seguenti: «Castello di Godego», la parola: «Codogné» è sostituita dalla seguente: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» sono sostituite dalle seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» sono sostituite dalle seguenti: «Maserada sul Piave», la parola: «Refronteolo» è sostituita dalla seguente: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» sono sostituite dalle seguenti: «Riese Pio X».