§ 58.6.73 - D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:19/12/1994
Numero:758


Sommario
Art. 1.  (Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi).
Art. 2.  (Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario).
Art. 3.  (Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro).
Art. 4.  (Orario di lavoro nelle aziende industriali).
Art. 5.  (Orario di lavoro nelle aziende agricole).
Art. 6.  (Riposo domenicale e settimanale).
Art. 7.  (Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali).
Art. 8.  (Libretto di lavoro).
Art. 9.  (Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi).
Art. 10.  (Prospetti paga).
Art. 11.  (Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza).
Art. 12.  (Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi).
Art. 13.  (Minimi di trattamento economico e normativo).
Art. 14.  (Contratto di lavoro a tempo determinato).
Art. 15.  (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro).
Art. 16.  (Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane).
Art. 17.  (Autorità competente).
Art. 18.  (Disposizioni transitorie).
Art. 19.  (Definizioni).
Art. 20.  (Prescrizione).
Art. 21.  (Verifica dell'adempimento).
Art. 22.  (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza).
Art. 23.  (Sospensione del procedimento penale).
Art. 24.  (Estinzione del reato).
Art. 25.  (Norme di coordinamento e transitorie).
Art. 26.  (Sanzioni penali).
Art. 27.  (Altre sanzioni penali).
Art. 28.  (Rifiuto di fornire notizie).
Art. 29.  (Entrata in vigore).


§ 58.6.73 - D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

(G.U. 26 gennaio 1995, n. 21, S.O.).

 

Capo I

TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 1. (Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi).

     1. L'art. 509 del codice penale è così modificato:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro";

     b) nel primo comma le parole: "è punito con la multa fino a lire unmilione" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione";

     c) il secondo comma è abrogato.

 

          Art. 2. (Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario).

     1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

     "Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

     2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 3. (Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro).

     1. L'art. 9 del regio-decreto 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. (Sanzioni amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

     2. Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 4. (Orario di lavoro nelle aziende industriali).

     1. L'art. 16 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è così modificato:

     a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

     b) il quarto comma è abrogato.

     2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente:

     "Art. 17. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:

     a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;

     b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;

     c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.".

 

          Art. 5. (Orario di lavoro nelle aziende agricole).

     1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è cosi modificato:

     a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" è sostituita dalla seguente: "violazioni";

     b) il quarto comma è abrogato.

     2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente:

     "Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

     3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 6. (Riposo domenicale e settimanale).

     1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, è sostituito dal seguente:

     "Art. 27. (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 

          Art. 7. (Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali).

     1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, è sostituito dal seguente:

     "Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 è punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 

          Art. 8. (Libretto di lavoro).

     1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è così modificato:

     a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

     "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.";

     b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione.".

     2. L' art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è abrogato.

 

          Art. 9. (Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi). [1]

     [1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, è sostituito dal seguente:

     "Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

     2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.]

 

          Art. 10. (Prospetti paga).

     1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".

 

          Art. 11. (Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza).

     1. L' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11. - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.

     2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".

 

          Art. 12. (Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi).

     1. L' art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

     2. Per le violazioni di cui all' art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

          Art. 13. (Minimi di trattamento economico e normativo).

     1. L' art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. - 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 

          Art. 14. (Contratto di lavoro a tempo determinato).

     1. L' art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".

 

          Art. 15. (Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro).

     1. L' art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

     "Art. 195. - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.".

 

          Art. 16. (Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane).

     1. L' art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, è sostituito dal seguente:

     "Art. 2. - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".

 

          Art. 17. (Autorità competente). [2]

     1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente capo e ad emettere l'ordinanza ad ingiunzione è l'ispettorato del lavoro.

 

          Art. 18. (Disposizioni transitorie). [3]

     1. Le disposizioni del presente capo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

     2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

Capo II

ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN

MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

 

          Art. 19. (Definizioni).

     1. Agli effetti delle disposizioni in cui al presente capo, si intende per:

     a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

     b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme [4] .

     2. La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

 

          Art. 20. (Prescrizione).

     1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero [5].

     2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

     3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

     4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

 

          Art. 21. (Verifica dell'adempimento).

     1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

     2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

     3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

 

          Art. 22. (Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza).

     1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si rende necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

     2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.

 

          Art. 23. (Sospensione del procedimento penale).

     1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.

     2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

     3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, nè gli atti urgenti di indagine preliminare, nè il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

 

          Art. 24. (Estinzione del reato).

     1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.

     2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

     3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

 

          Art. 25. (Norme di coordinamento e transitorie).

     1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

     2. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [6] .

 

Capo III

SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

 

          Art. 26. (Sanzioni penali).

     1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     "L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione.".

     b) nel terzo comma le parole: "ai sensi dell'art. 162 del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale".

     2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: "con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni".

     3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: "a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda a lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni".

     6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione".

     7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     8. Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione".

     10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a 15 giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     11. Il primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     12. Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     14. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     15. Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilione cinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e il secondo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.".

     17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni".

     18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e il secondo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     d)

     la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma e 67.".

     20. Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     21. Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e il secondo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

     d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.".

     23. Il primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     25. Nel primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     26. Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e il secondo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

     d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, primo e secondo comma.".

     27. Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire ottomilioni".

     28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire ottomilioni".

     29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e il secondo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, secondo comma.".

     30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila", e il secondo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     32. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila".

     33. Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     34. Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire venti milioni".

     35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire trenta milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni".

     36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     37. Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     38. Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

     39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire venti milioni".

     40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni".

     41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, è così modificato:

     a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire ottomilioni a lire trentasei milioni";

     b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire ottomilioni a lire trentasei milioni";

     c)

     nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

     d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni".

     42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire ottomilioni a lire quarantottomilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire ventiquattromilioni".

     43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni", e il secondo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".

     44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila".

     45. L'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato:

     a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni";

     b) il secondo comma è abrogato.

     46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

     a) nel terzo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni";

     b) nel quarto comma, le parole: "l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000" sono sostituite dalle seguenti: "la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni".

     47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato:

     a) nel primo comma, le parole: "con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni";

     b) il secondo comma è abrogato.

     48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".

     49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente:"L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni.".

     50. Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni".

     51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni".

     52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni".

     53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni".

     54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni".

 

          Art. 27. (Altre sanzioni penali).

     1. Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire unmilione".

     2. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962, è così modificato:

     a) nel comma 1, alla lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire ottomilioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire cinquemilioni";

     c) nel comma 2, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni";

     d) nel comma 3, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     3. Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni".

     4. Il comma 1 dell'art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni";

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire sei milioni a lire quindici milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire quindici milioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni".

     5. Il comma 1 dell'art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire tremilioni a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni";

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni".

     6. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni";

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     7. Il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni";

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire quattrocentocinquantamila a lire unmilione" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni".

     8. Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: "con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni".

     9. Il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire ottomilioni a lire ventunomilioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire ventunomilioni", e il secondo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindici milioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire quindicimilioni";

     c) nella lettera c), le parole: "con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni".

     10. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire quattromilioni a lire dodici milioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tremilioni a lire dodici milioni", e l'ultimo periodo è soppresso;

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire tremilioni o con l'arresto da uno a sei mesi" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire quattromilioni".

     11. Il comma 1 dell'art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni";

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".

     12. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77, è così modificato:

     a) nella lettera a), le parole: "con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire unmilione a lire sei milioni";

     b) nella lettera b), le parole: "con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila" sono sostituite con le seguenti: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tremilioni".

     13. Il comma 1 dell'art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è così modificato:

     a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a un mese o";

     b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o".

 

          Art. 28. (Rifiuto di fornire notizie).

     1. Nel settimo comma dell'art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628, le parole: "sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire unmilione".

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 29. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato I

 

     1) Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105 (abolizione del lavoro notturno dei fornai);

     2) Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891 (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);

     3) Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);

     4) Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

     5) Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);

     6) Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547);

     7) Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del lavoro);

     8) Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);

     9) Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);

     10) Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322 (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione);

     11) Articoli 22, 23 e24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici);

     12) Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (norme di polizia delle miniere e delle cave);

     13) Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706 (impiego della biacca nella pittura);

     14) Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245 (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative);

     15) Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);

     16) Articoli 139 , 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);

     17) Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);

     18) Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);

     19) Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);

     20) Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);

     21) Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962 (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero);

     22) Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

     23) Articoli 50 , 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212);

     24) Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77 (attuazione della direttiva n. 88/364/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);

     25) Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo così rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1995.

[3] Articolo così rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1995.

[4] Comma così rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1995.

[5] Per una proroga del termine di cui al presente comma vedi l' art. 12 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67.

[6] Comma così rettificato con avviso pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 1995.