Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 20/03/2025 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 55.1.273 - L. 20 marzo 2025, n. 31.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA.
(G.U. 24 marzo 2025, n. 69)
1. Il
2. Il
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2025, N. 3
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1 bis. (Rapporto di valutazione del danno sanitario - VDS per gli impianti di interesse strategico nazionale). - 1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 giugno 2024, resa nella causa C-626/22, all'articolo 1-bis del
"2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni sette anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra VDS e autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del
Art. 1 ter. (Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale). - 1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 5, del
2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al
3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in suo possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di VIS. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.
4. La Commissione di cui all'articolo 8-bis del
Art. 1 quater. (Disposizioni transitorie). - 1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-octies del
Art. 1 quinquies. (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quater del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 1 sexies. (Stanziamento di ulteriori risorse per finalità ambientali nelle aree dell'ex ILVA S.p.A.). - 1. Per interventi di ripristino e di bonifica ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del
2. L'organo commissariale di ILVA S.p.A. elabora un cronoprogramma degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, aggiornato trimestralmente, approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel limite delle risorse di cui al comma 3. Le somme necessarie sono erogate per stati di avanzamento su richiesta dell'organo commissariale e rendicontate con periodicità mensile.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2027 e 12 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
Nel titolo, le parole: «ed occupazionale degli impianti ex ILVA» sono sostituite dalle seguenti: «ed occupazionale degli impianti dell'ex ILVA S.p.A., nonchè per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale».