§ 57.14.233 - L. 20 dicembre 2024, n. 199.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.14 sostegno all'occupazione
Data:20/12/2024
Numero:199


Sommario
Art. 1. 


§ 57.14.233 - L. 20 dicembre 2024, n. 199.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(G.U. 27 dicembre 2024, n. 302)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2024, N. 160

 

     All'articolo 1:

     al comma 2, le parole: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;

     al comma 3, capoverso 863, primo periodo, dopo le parole: «nel proprio sito» è inserita la seguente: «internet»;

     al comma 4, capoverso 8, le parole: «dalla Procura della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «dall'autorità giudiziaria»;

     al comma 6, dopo le parole: «sono elaborati ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e»;

     al comma 7, le parole: «, nonchè sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «e sono stabiliti»;

     al comma 10, le parole: «commi da 5 a 9» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 8» e le parole: «Misura 5» sono sostituite dalle seguenti: «Missione 5»;

     al comma 11, capoverso 1-ter, le parole: «l'accessibilità» sono sostituite dalle seguenti: «la possibilità di accesso»;

     alla rubrica, le parole: «di contrasto al lavoro sommerso» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del lavoro sommerso».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «della prestazioni erogata» sono sostituite dalle seguenti: «della prestazione erogata», le parole: «di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015», le parole: «tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonchè conciario» sono sostituite dalle seguenti: «tessile, della pelletteria, dell'abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonchè, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00» e le parole: «corrispondente al periodo che decorre dall'entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025»;

     al comma 2, le parole: «a normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

     al comma 3, quarto periodo, le parole: «art. 7, comma 5 bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7, comma 5-bis»;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di spesa di 73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 36,8 milioni di euro per l'anno 2025» e le parole: «del predetto limite di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti limiti di spesa»;

     al comma 7, le parole: «64,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «73,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 36,8 milioni di euro per l'anno 2025,»;

     alla rubrica, le parole: «settore moda» sono sostituite dalle seguenti: «settore della moda».

     All'articolo 3:

     al comma 1, capoverso 6-bis, le parole: «ivi incluso il rifinanziamento della misura» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il rifinanziamento degli interventi».

     All'articolo 4:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «delle università», le parole: «dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 18, comma 4-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e le parole: «legge 30 dicembre 2010, n. 240» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge n. 240 del 2010»;

     al comma 2, dopo le parole: «organico dei docenti» è inserita la seguente: «universitari»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 16, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"».

     All'articolo 6:

     al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, le parole: «del target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo» e le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 1-quater, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari".

     1-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30, riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, l'articolo 1-ter della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato»;

     alla rubrica, le parole: «del target M4C1-30» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi M4C1-27 e M4C1-30».

     All'articolo 7:

     al comma 1, dopo le parole: «Campus del Politecnico» sono inserite le seguenti: «di Milano denominato» e le parole: «a Bovisa Milano» sono sostituite dalle seguenti: «, situato nel quartiere della Bovisa del comune di Milano».

     All'articolo 8:

     al comma 1, lettera a), le parole: «attivati all'estero,» sono sostituite dalle seguenti: «attivati all'estero previsti nell'ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni,»;

     al comma 2:

     al primo periodo, le parole: «ITS Academy» sono sostituite dalle seguenti: «Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99,», le parole: «è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «sono autorizzate» e le parole: «della offerta formativa di cui al presente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta formativa connessa ai processi di cui al presente periodo»;

     al secondo periodo, le parole: «dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto 2007, n. 123,» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della medesima legge n. 123 del 2007» e dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Disposizioni urgenti per l'avvio del percorso liceale del made in Italy). - 1. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole da: "; contestualmente" fino alla fine del periodo sono soppresse;

     b) al secondo periodo, dopo le parole: "legge 15 luglio 2011, n. 111," sono inserite le seguenti: "nonchè dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente,"».

     L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

     «Art. 9 (Modifiche all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in materia di riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici). - 1. All'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "su posto comune" sono inserite le seguenti: "e su posto di insegnante tecnico-pratico" e dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "del presente articolo, nonchè i vincitori del concorso su posto di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo";

     b) al secondo periodo, dopo le parole: "ultimo periodo," sono inserite le seguenti: "nonchè i vincitori di concorso su posto di insegnante tecnico-pratico che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, secondo periodo,"».

     All'articolo 10:

     al comma 1, secondo periodo, le parole: «a mediante corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente».

     È aggiunta, in fine, la seguente tabella:

 

     «Tabella A

     (articolo 2, comma 1)

 

Codice ATECO 2007

Descrizione codice ATECO

15.12.01

Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

20.59.40

Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (inclusi i preparati antidetonanti e antigelo)

22.29.09

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.

24.41.00

Produzione di metalli preziosi e semilavorati

25.61.00

Trattamento e rivestimento dei metalli

25.73.20

Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

25.99.99

Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica n.c.a.

28.29.91

Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico

28.49.01

Fabbricazione di macchine per la galvanostegia

28.94.10

Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)

28.94.20

Fabbricazione di macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)».